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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 17193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17193 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria
PA SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 16845 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa
DA
Parte_1
(C. F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Pt_1
Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, presso lo studio dell'avv. Manuela
Cordova, che la rappresenta e la difende;
- attrice -
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
viale della Piramide Cestia, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Leonilda Pt_1
Mari, che la rappresenta e difende;
- convenuta -
(C.F.: , elettivamente dom.to in CP_2 C.F._2
viale della Piramide Cestia, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pt_1
Magurno, che lo rappresenta e difende;
- convenuto -
1 (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._3
in via Francesco Orestano, 21, presso lo studio degli avvocati Daniele Pt_1
Immediato e AN NI, che la rappresentano e difendono;
- convenuta -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
– premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'immobile ad uso extraresidenziale sito in Piazza Santa Pt_1
Maria Liberatrice, n. 47, identificato con matricola 6-900931, il quale veniva originariamente assegnato e concesso in locazione alla Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] CP_1 in virtù di formale contratto di locazione sottoscritto in data 12.12.1996, dedotto che in data 20.4.2007 l' inviava alla predetta formale disdetta CP_4 Parte_3 contrattuale per la data del 30.4.2008 alla quale non seguiva però la formale riconsegna dell'immobile ma una richiesta di rinnovo contrattuale del
14.12.2011 con la conseguenza che inviava le nuove condizioni CP_4 contrattuali che venivano formalmente accettate, che la Parte_4 risultava morosa nel pagamento dei canoni di locazione, che inviava CP_4 numerose diffide alla al legale rappresentante della Parte_5 stessa, senza però ottenere né la riconsegna del bene né il CP_1 pagamento dei corrispettivi insoluti, che da accertamenti eseguiti emergeva che in data 9.5.2017 la Società de qua veniva cancellata dal registro delle Imprese, a seguito di liquidazione, con liquidatore nominato la stessa – ha CP_1 citato in giudizio la legale rappresentante della società nonché i CP_1 soci e chiedendo in via principale – accertato e CP_2 CP_3 dichiarato che la ha condotto in locazione il locale Parte_6 di proprietà dell' che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese CP_4 in data 9.5.2017 e che né i soci ( ) né il liquidare, CP_2 CP_3
hanno riconsegnato il bene all'Ente proprietario, né hanno versato CP_1 alcuna somma dovuta a titolo di canone di locazione prima e di indennità di mancata riconsegna parametrata al canone di locazione – di condannare CP_1
[... in proprio, in qualità di liquidatore, al versamento della somma pari ad euro Pt_7
129.250,35 alla data del 30.4.2025 dovuta per risarcimento del danno per la mancata riconsegna del bene de quo, nonché alla riconsegna del locale in favore dell' libero da persone e/o cose e condannare CP_4 CP_1 CP_2
in solido – congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro – al CP_3 pagamento della somma pari ad euro 129.250,35 alla data del 30.4.2025 dovuta per canoni di locazione dall'inizio del rapporto contrattuale sino al 9.5.2017, data della disdetta contrattuale (euro 31.878,05) e per indennità di mancata riconsegna parametrata al canoni di locazione dal 10.5.2017 al 30.4.2025 (euro
97.372,30) nonché alla riconsegna in favore dell'Ater del bene;
in via subordinata – accertato e dichiarato che la in Parte_6 persona del suo l.r.p.t. ha condotto in locazione il locale di proprietà dell' CP_4 sito in Piazza Santa Maria Liberatrice, n. 47, identificato con matricola Pt_1
6-900931, che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data
9.5.2017 e che né i soci ( ) né il CP_1 CP_2 CP_3 liquidare, hanno riconsegnato il bene all'Ente proprietario, né CP_1 hanno versato alcuna somma dovuta a titolo di canone di locazione prima e di indennità di mancata riconsegna parametrata al canone di locazione poi – di condannare in solido – CP_1 CP_2 CP_3 congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro – al pagamento della somma pari ad
129.250,35 alla data del 30.4.2025, dovuta per risarcimento del danno;
in via subordinata, di condannarli al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia, anche da valutarsi in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio deducendo che La cooperativa è CP_1 cessata dal 2017 e non vi è stata liquidazione di somme a favore dei soci che pertanto non debbono rispondere dei debiti della cooperativa e che l' non ha CP_4 agito perché il locale è stato rilasciato da anni e prima della chiusura della cooperativa. Ha affermato che ogni eventuale debito sarebbe comunque prescritto;
che per debiti contratti prima del 2017 dalla Parte_2 non può risponderne la liquidatrice, né il socio che non abbia ricavato nulla dalla chiusura della liquidazione, per cui vi sarebbe difetto di legittimazione
3 passiva;
ha affermato che le pretese successive al 2017 sono prive di fondamento in quanto l'immobile fu rilasciato nel 2016 a causa delle pessime condizioni e della onerosità di lavori di adattamento che l' rifiutava di CP_4 accollarsi;
che non vi è stata nessuna successione nella locazione, né occupazione successiva al 2016 quindi anche in questo caso vi è difetto di legittimazione passiva. Ha affermato che in forza dell'art. 13 del contratto, nel caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi il conduttore si intende rinunciatario e l'Ater ha la possibilità di riprendere l'immobile; ha affermato che il contratto con il canone maggiorato del quale l' pretende il pagamento CP_4 non è mai stato sottoscritto né registrato e l'unico contratto valido è cessato da tempo, e che la domanda di riconsegna è priva di fondamento, poiché
l'immobile è già stato riconsegnato nel 2016.
La parte convenuta ha concluso eccependo, in via principale, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese azionate dall'attrice.
In via gradata, ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto dalla convenuta per obbligazioni riferibili alla cooperativa l'Esempio, sia quanto al rilascio dell'immobile sia a titolo di canoni, indennità di occupazione o pretesa mancata riconsegna, deducendo l'avvenuto rientro del bene nella disponibilità della locatrice e formulando espressa eccezione di prescrizione, anche con riguardo alla posizione della liquidatrice.
In subordine, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. e, ulteriormente in subordine, la prescrizione del credito azionato e l'esclusione dei periodi coperti da prescrizione, chiedendo comunque la riduzione dell'importo eventualmente dovuto nei limiti del canone risultante dall'unico contratto del 1996.
Ha inoltre chiesto accertarsi l'inagibilità dell'immobile, l'inadempimento della locatrice in ordine alle riparazioni e la conseguente risoluzione del contratto o responsabilità della stessa, anche alla luce dell'art. 1460 c.c., nonché dichiararsi che la locatrice avrebbe potuto rientrare nella disponibilità del bene già dalla chiusura della cooperativa e che la convenuta legittimamente riteneva di avere provveduto al rilascio per conto della rappresentata.
4 2.1. Si è costituito in giudizio deducendo che la società CP_2 cooperativa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 Parte_6 maggio 2017, a seguito di liquidazione, essendo la società in perdita al momento della cessazione e senza utili spartiti tra i soci. Ha sostenuto che il contratto di locazione non è mai stato rinnovato formalmente dopo il primo contratto stipulato nel 1996, pur essendosi tacitamente rinnovato il rapporto, e che tale contratto si è risolto in quanto la cooperativa non occupa più l'immobile da tempo, principalmente a causa dell'insalubrità e inagibilità dell'immobile stessa, accertata da perizia tecnica effettuata nel 2016. Ha precisato che la ha provveduto alla riconsegna delle chiavi nel 2016, liberando Parte_2
l'immobile da persone e cose, e che l'assenza di ulteriori richieste da parte della cooperativa o dei soci è prova, seppur indiziaria, del rilascio. In via processuale, ha eccepito la mancata presentazione da parte attrice di memorie integrative dopo il mutamento del rito con conseguente decadenza dalle prove, nonché assenza di responsabilità del socio ex artt. 2518 e 2495 c.c.. Ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta riconsegna del bene, con deduzione di un concorso di colpa del locatore ai sensi dell'art. 1227 c.c. per inerzia nel richiedere il rilascio, nonché di sproporzione ed erroneità dell'importo richiesto a titolo di canoni e indennità. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei canoni e dell'indennità di occupazione. Ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di assenza di legittimazione passiva del convenuto e, in ogni caso, che nulla gli sia dovuto a titolo di canoni, indennità di occupazione o mancata riconsegna, considerato che non ha percepito nulla dalla liquidazione della società. Ha chiesto accertarsi che l'immobile è già rientrato nella disponibilità della parte attrice e che i canoni non sono dovuti e comunque risultano prescritti, in particolare per il periodo successivo al 9 maggio 2017. Ha ulteriormente chiesto l'accertamento dell'inagibilità dell'immobile e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla convenuta anche alla luce dell'art. 1460 c.c., nonché che le riparazioni erano a carico della locatrice, con conseguente declaratoria di inadempimento e risoluzione del contratto per fatto e colpa della locatrice, ovvero responsabilità della locatrice per il mancato rilascio a causa
5 della sua inerzia. Ha chiesto infine di accertare che la locatrice avrebbe potuto rientrare nella disponibilità del bene fin dalla chiusura pubblica e pubblicata della cooperativa, e che la convenuta legittimamente riteneva di aver rilasciato l'immobile per conto della rappresentata, non essendo a conoscenza dell'eventuale mancato perfezionamento del rilascio a causa di mancata comunicazione a suo indirizzo. In via subordinata, qualora si fosse accolta la domanda attorea, ha chiesto la riduzione dell'importo richiesto e di considerare il contributo della responsabilità del locatore per l'inerzia nel richiedere il rilascio.
2.3. Si è costituita inoltre deducendo di aver instaurato il proprio CP_3 rapporto con la società cooperativa solo in data 1°.10.2010, quando veniva assunta quale dipendente della società cooperativa e di aver cessato a partire dunque dalla data del 16.09.2014, qualunque attività, connessione o rapporto con la società conduttrice dell'unità immobiliare.; ha affermato che parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito alla qualifica di socio in capo alla convenuta , né ha dato prova in merito a riparti in favore di CP_3 quest'ultima in sede di bilancio di liquidazione né di eventuali garanzie personali prestate;
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare, per quanto esposto in fatto e in diritto, l'assenza di legittimazione passiva in capo alla chiamata/convenuta e conseguentemente dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
in via subordinata e nel merito accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta per i debiti societari e conseguentemente respingere le domande attoree presentate nei confronti della stessa.
3. Mutato il rito da ordinario in locatizio, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
4. In ordine alla legittimazione passiva delle parti convenute, si evidenziano distinte posizioni delle stesse.
4.1. Nei confronti della convenuta la domanda deve essere CP_3 dichiarata infondata per carenza di legittimazione passiva, non essendo stata
6 fornita dalla parte attrice alcuna prova della qualifica di socio né risultando rapporti con la oltre il 16 settembre 2014 (artt. 2495, 2518 c.c.). Parte_2
4.2. Nei confronti della liquidatrice e del socio la CP_1 CP_2 domanda è infondata per mancanza di legittimazione passiva ex art. 2495, comma 2, del codice civile. Invero, la è stata cancellata Parte_2 il 9 maggio 2017 senza ripartizione di utili o attivo ai soci (bilancio finale non impugnato), limitando l'azione dei creditori alle sole somme percepite a titolo di liquidazione, circostanza qui assente (cfr. Cass. civ. n. 32729/2023).
4.3. Inoltre, ad abundantiam e per completezza, si osserva che la pretesa nei confronti della liquidatrice risulta prescritta in cinque anni ex art. CP_1
2949 c.c., con termine decorrente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 9 maggio 2017: tale prescrizione non risulta interrotta né da opposizione al bilancio finale di liquidazione né da reclamo alla cancellazione, nonostante la pubblicità legale.
Con riferimento alle pretese per canoni (per gli anni 1996-2017) e indennità, esse risultano altresì prescritte essendo decorsi cinque anni ex art. 2948, n. 3,
c.c. da ciascuna scadenza, in quanto parte attrice ha depositato diffide o atti interruttivi effettuati nel tempo fino, da ultimo, a una diffida ricevuta dalla sola nel 2015, mentre quanto a una diffida del 2021 (inviata alla CP_1 società) non vi è alcuna prova di ricezione, sicché dall'ultima diffida – peraltro nei confronti di una sola convenuta – alla notificazione della citazione nel 2025 sono ampiamente decorsi più di 5 anni.
5. Quanto, infine, alla domanda di rilascio dell'immobile, essa non può trovare accoglimento nei confronti degli odierni convenuti, trattandosi di soggetti estranei al contratto di locazione, la cui eventuale responsabilità verso i creditori sociali è regolata unicamente dall'art. 2495, comma 2, c.c. e non si estende agli obblighi contrattuali di riconsegna gravanti sul solo conduttore;
dopo la cancellazione dal registro delle imprese, infatti, la società è estinta e non esiste più un soggetto tenuto contrattualmente al rilascio, sicché il locatore non può chiedere il rilascio ai soci né al liquidatore in via contrattuale, ma solo far valere, se ne ricorrono i presupposti, la responsabilità patrimoniale speciale ex
7 art. 2495 c.c., che tuttavia non si traduce in un obbligo di rilascio dell'immobile, bensì unicamente in una eventuale responsabilità per debiti nei limiti di quanto da costoro riscosso;
ne è stata in alcun modo provata (tramite idonea CP_ documentazione ovvero tramite prova per testi) dall' un'attuale occupazione senza titolo da parte dei convenuti, non essendoci alcuna presunzione probatoria in tale ambito, in mancanza di un precedente rapporto di locazione con i convenuti, i quali, come ampiamente illustrato, non sono succeduti nei rapporti sociali.
Ne consegue che la domanda di rilascio deve essere rigettata nei confronti di tutti i convenuti.
6. Il corretto comportamento processuale delle parti e la particolare complessità della vicenda relativa alla liquidazione della società e alla estinzione dei rapporti sociali giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe specificata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta tutte le domande;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria PA SO
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