Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 94/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 28/01/2025, vertente
TRA
, nata a San Felice a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. DELLA MARCA CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. SIRICO ANTONELLA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
AVV. nella qualità di curatore speciale e difensore del minore CP_2 Per_1
, nato ad [...] il [...]
[...]
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_3
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 28/01/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio il 13/06/2014 con e deducendo che dal Controparte_1 matrimonio era nato un figlio , nato il [...]) ha chiesto che sia pronunciata la Per_1 separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
All'udienza del 05/07/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e provvedeva a nominare l'avv. CP_2
quale curatore speciale e difensore del minore.
[...]
Infine, all'udienza del 28/01/25, il curatore speciale, avv.to rappresentava di aver CP_2 partecipato all'incontro tra il minore e la madre innanzi alle assistenti sociali e di aver avuto modo di apprendere dal minore stesso il buon rapporto instaurato con il padre.
Le parti, pertanto, chiedevano di confermare i provvedimenti provvisori.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, viste le relazioni in atti, possono essere confermati i provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 05.07.2024.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 94/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] a Parte_1
EL (CE) il 09/11/1982, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1 b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n°20, parte II, Serie
A, registro atti matrimonio anno 2014);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 29/01/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso