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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 110/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
all'esito della riserva formulata all'udienza dell'11/10/2024 e scaduto il termine per note di gg.90 assegnato alle parti in detta udienza, riunita in camera di consiglio in data 14/3/2025 ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 110 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: Licenziamento
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv. F. D'Agnone, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti reclamante contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. F. La Cava, elettivamente domiciliato come in atti reclamato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente in data, rispettivamente, 11/1/2025 e 13/1/2025.
MOTIVAZIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 1 c. 48 della L. n. 92/2012, impugnava innanzi al Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del lavoro, il licenziamento comminatogli con provvedimento prot. n.
3980/2021 del 23/12/2021 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di CP_1
, spiegando le seguenti conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare che il licenziamento comminato al ricorrente con nota Parte_1
prot. 3980/2021 del 23.12.2021 dal Comune di è nullo e/o illegittimo per le Controparte_1
eccezioni e i motivi sopra sollevati e, quindi, annullarlo, in uno con gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe (il verbale di sospensione del procedimento disciplinare del 19.11.2018, prot.
2285, la D.G.C. n. 7 del 24.02.2022, la nota pt. 669 del 16.02.2021) e per l'effetto:
a) ordinare al Comune di , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_1
reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente con decorrenza dal 20.11.2018 (data della sospensione cautelare dal servizio) al 23.01.2021 (data del collocamento a riposo) con ricostruzione della posizione economica e previdenziale e con ogni effetto di legge in considerazione dell'ultima busta paga (all. 23) percepita prima della sospensione pari ad € 2.557,31 lordi, di cui € 270,95 per ritenuta contributiva, tenuto conto del versamento contributivo effettuato per € 80.87 al mese durante il periodo sospensione come da busta paga gennaio 2019 (all. 24);
b) condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento di una indennità risarcitoria commisurata al 50% dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno 20.11.2018 della decorrenza del licenziamento sino alla data del collocamento a riposo 23.01.2021 oltre tredicesime anni 2018, 2019, e 2020 quantificata in € 32.099,88 come da prospetto di consulente del lavoro (all. 25) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre le somme dovute a titolo di contributi previdenziali non versate durante il periodo di sospensione pari ad € 4.752,00 (270,95-80,97=190,08 X 25 mensilità oltre quelli dovuti per tredicesime 2018,2019, 2020), ovvero, sempre a titolo di indennità risarcitoria, condannare il
alla corresponsione in favore dell'odierno ricorrente di una somma Controparte_1
omnicomprensiva (differenze retributive e oneri previdenziali) maggiore o minore di quella qui domandata e ritenuta equa da codesto Giudice;
2 c) condannare il a corrispondere direttamente all'odierno Controparte_1
ricorrente le somme ancora dovute a titolo di contributi previdenziali, oltre a quelle già versate durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, nel caso in cui queste andassero prescritte nelle more del giudizio per eventuale omesso versamento da parte dell'amministrazione datrice di lavoro;
d) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da corrispondersi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il esponeva, in particolare ed in sintesi, che con nota del 22/9/2018 il convenuto Parte_1 CP_1
aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti perché imputato in due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Isernia che vedevano il Comune parte offesa, evidenziando che la contestazione riguardava fatti presuntivamente consumatisi dal 1997 al 2015 e fino ad aprile 2017, assertivamente riconducibili alle ipotesi previste e sanzionate dall'art. 59 co 9 n. 2 e comma 10 del CCNL di riferimento.
Aggiungeva che con successiva delibera della Giunta comunale del 20/11/2018, n. 53 era stata disposta, stante la pendenza del procedimento penale n. 1515/17, la propria sospensione facoltativa cautelare dal servizio con decurtazione stipendiale del 50 % a decorrere dal dicembre 2018 fino all'esito del giudizio penale.
Precisava che nella stessa delibera si dava atto della intervenuta sospensione del procedimento disciplinare ma che di tale sospensione egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione.
Aggiungeva che il procedimento penale era stato definito in secondo grado con sentenza della Corte
d'Appello n. 335/2021 con la quale egli era stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e che l'Amministrazione comunale, avuta notizia della sentenza nella sua interezza motivazionale, il 28/6/2021 aveva riaperto il procedimento disciplinare che, previa contestazione del
27/8/2021, si era concluso in data 23/12/2021 con l'intimazione del licenziamento.
A fondamento del ricorso il eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza dell'organo che gli Parte_1
aveva intimato il licenziamento, il quale era stato adottato, così come la contestazione d'addebito del
27/8/2021 e la sottoscrizione del verbale d'audizione difensiva del 17/9/2021, solo dal Sindaco e non dal
Segretario Comunale, quale organo titolare del procedimento disciplinare. Contestava, inoltre, l'assenza di imparzialità del Sindaco stesso, in quanto rappresentante legale dell'amministrazione datrice di lavoro e allegando, a riprova di quanto affermato, una mail del 18/9/2018 con cui il Sindaco p.t. comunicava al difensore dell'ente la “buona” notizia del rinvio a giudizio di esso Parte_1
3 Eccepiva, altresì, l'estinzione del procedimento disciplinare per intervenuta decadenza dell'azione ex art. 55 bis c. 4 e 9 ter D. Lgs 165/2001 e art. 2 c.7 C.C.D, per avere il Comune aperto il procedimento disciplinare solo dopo il rinvio a giudizio intervenuto nel settembre 2018 e non al momento della effettiva conoscenza dei fatti che, secondo esso ricorrente, erano noti già in epoca precedente, avendo intrattenuto il Comune già a quella data interlocuzioni sia con la concessionaria del servizio, sia con Parte_2
i Carabinieri e con la Procura della Corte dei Conti.
Sosteneva anche l'inesistenza o comunque l'illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, poiché, in seguito ad un accesso agli atti, aveva appurato che il verbale di sospensione (in cui era riportato il nr. di prot. 2285 e la data del 19/11/2018) risultava adottato nell'unica data certa del corrispondente al n. di protocollo 2285 che era la data del 29/11/2018.
Precisava che il numero di protocollo 2285 era un identificativo numerico progressivo e necessariamente successivo cronologicamente a quello della citata delibera n. 53/18 (in cui veniva richiamato) che era stata adottata il 20/11/2018 e che recava il numero di protocollo “2213”.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità della sospensione suddetta anche per omessa comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis co. 5 DLgs 165/2001, e per difetto di idonea e sufficiente motivazione. Asseriva che tali vizi avevano determinato l'estinzione del procedimento disciplinare in data 19/1/2019 per lo spirare del termine di 120 giorni, decorrenti dal 22/9/2018.
Deduceva, altresì, la nullità/illegittimità del licenziamento per infondatezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà nonché per sproporzione tra addebito e sanzione oltre che per difetto di motivazione e di istruttoria.
Si costituiva in giudizio il che, in primo luogo, sosteneva Controparte_1
l'infondatezza della censura di nullità del licenziamento disciplinare per incompetenza dell'Organo procedente.
Evidenziava, al riguardo, che il Sindaco aveva sottoscritto gli atti di rinnovo delle contestazioni disciplinari e di irrogazione del licenziamento non già nella veste di Sindaco bensì in qualità di responsabile dell'U.P.D., giusta nomina deliberata con atto della Giunta comunale n. 32 del 5 giugno
2017 (ratione temporis applicabile al caso di specie).
Deduceva anche l'infondatezza della sollevata eccezione di assenza di imparzialità del Sindaco, affermando che il principio di terzietà era basato sulla preventiva individuazione dell'U.P.D. mediante la richiamata delibera di G.C. n. 32/20017, al riguardo disconoscendo l'autenticità e la conformità all'originale e denegando la paternità ed il contenuto del documento allegato dal ricorrente e indicato come una mail sottoscritta dal Sindaco.
4 Quanto alla contestata tempestività, sottolineava che l'UPD aveva avuto piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare imputati al solo a seguito della trasmissione degli atti del Parte_1
procedimento penale.
Eccepiva, poi, la genericità delle doglianze espresse dal ricorrente in ordine all'asserita lesione del diritto di difesa.
Quanto al provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, richiamava la propria
Delibera di G.C. n. 53 del 19/11/2018 nella quale si dava atto del provvedimento sospensivo osservando, anche, che nessun obbligo di comunicazione al dipendente del verbale di sospensione fosse imposto dall'art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Aggiungeva che la sospensione era stata legittimamente disposta in quanto i poteri istruttori propri di essa Amministrazione non erano idonei a soddisfare l'esigenza di verifiche fattuali e di indagini sul campo necessari per accertare l'illecito e che, del resto, la disposizione di cui all' art. 55 bis del
D. Lgs. n.165 del 2001 non imponeva alla PA alcuna autonoma istruttoria. Sottolineava, altresì, che proprio il passaggio motivazionale della sentenza assolutoria della Corte di Appello, che giudicava gli atti di cattiva gestione compiuti dal sufficienti a giustificare la ripresa del procedimento Parte_1
disciplinare, forniva quegli “elementi nuovi” previsti dalla lettera dell'art. 55 ter comma 1 D.lgs
165/2001, come idonei alla conclusione del procedimento.
Sulla nullità del licenziamento contestava l'eccepita assenza di istruttoria e di motivazione all'uopo richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che autorizzavano la P.A. ad avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.
Il Tribunale, previa unificazione delle fasi del cd. Rito Fornero, con sentenza in data 1/4/2021, definiva la causa rigettando il ricorso e condannando il alle spese di lite. Parte_1
Il GL, ricostruita la vicenda e ripercorsa l'evoluzione della normativa disciplinante il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, riteneva infondati sia i vizi procedurali che di merito dedotti dal ricorrente.
2. Il reclamo e le difese del reclamato.
Avverso la suddetta sentenza il interponeva gravame lamentandone l'erroneità, per i Parte_1
seguenti motivi:
1. sulla declarata insussistenza della eccezione di carenza di potere Parte_3 dell'UPD nell'irrogazione della sanzione disciplinare così come sollevata con il I motivo di ricorso per incompetenza e per imparzialità e quindi per violazione dell'art. 55 bis co 4 dlgs
5 165/2001 e degli artt 17 e 47 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - l.
127/1997 e per violazione dell'art. 24 e 97 cost.
2. Error in iudicando per denegata tardività della contestazione disciplinare - difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà e per travisamento dei fatti e quindi per violazione
e falsa applicazione degli artt. 55 bis, ter e quater Dlgs 165/2001 - violazione dell'art. 2 co 7 del codice di comportamento del dipendente comunale adottato con D.G.C. 06.06.2017, n. 32 e degli artt. 17 e 47 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. - violazione dell'art. 55 bis co 4 e 9 ter dlgs 165/2001 ed art. 2 co 7 codice comportamento del dipendente comunale - per inesistente e/o illegittima sospensione e per Illegittimità della sospensione del procedimento disciplinare per omessa comunicazione e per difetto di istruttoria e motivazione del verbale di sospensione pt. n. 2285/2018.
3. Error in Judicando per omessa declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento per manifesta infondatezza, assoluta carenza d'istruttoria e assenza di idonea, adeguata e sufficiente motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.
4. Error in judicando ed error in procedendo per applicazione dall'art. 3, comma 8, lett. f del
CCNL e quindi per ILLEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE IRROGATA PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 55 QUATER D.LGS. 165/2001 E DEL CCNL DEL
PERSONALE DIPENDENTE DA REGIONE E DEL 6.07.1995, Controparte_2
CONFERMATO DAL CCNL DEL 22.01.2004, DAL CCNL 11.04.2008 - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 57 E SS. DEL CCNL 21.05.2018 – SPROPORZIONE TRA FATTO
CONTESTATO E SANZIONE IRROGATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2119 C.C. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.
Reiterava al riguardo le argomentazioni già svolte in primo grado, concludendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Costituitosi in giudizio, il reclamato resisteva all'appello, asserendo la correttezza della CP_1 sentenza impugnata e la legittimità sia dell'iter disciplinare seguito che della sanzione espulsiva irrogata, reiterando al riguardo le difese già spiegate in primo grado.
Alla udienza del 11/10/2024 la Corte si riservava la decisione concedendo alle parti termine di gg. 90 per note illustrative.
********************
3. Motivi della decisione.
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
6 Facendo proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice, ritenute condivisibili, avendo lo stesso operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali ed il dato normativo e, pertanto, da ritenersi come qui riportate e trascritte, la Corte osserva quanto segue.
E' infondato il primo motivo di reclamo, non ravvisandosi nel caso di specie la denunciata incompetenza e non imparzialità dell'UPD nell'irrogazione della sanzione inflitta.
Al riguardo si consideri che l'art. 55-bis, comma 2, statuisce che “ 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”.
Si consideri altresì che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In termini generali, si deve qui ricordare che «Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare.
Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente,
è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto» (Cass. n. 1753/2017, ex multis).
Si aggiunga che «Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall'art. 55 co. 1 e 55-bis co. 4 (ora co. 2) d.lgs. 165/2001 va riferito al principio di terzietà … senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D.» (Cass.
n. 20721/2019, ex multis).
In estrema sintesi, «l'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici» (Cass. n. 3467/2019; conf., ex multis, Cass. n. 19672/2019).” (così
Cass., ordinanza n. 1016/2024).
Ciò posto, nel caso di specie risulta ex actis, come evidenziato dal primo giudice, che l'ente ha provveduto specificamente alla individuazione dell'U.P.D. di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 con la Delibera di G.C. n. 32 del 5 giugno 2017 (cfr. all. n. 6 di cui al fascicolo di parte ricorrente relativo al giudizio di primo grado), avente ad oggetto la “Adozione del disciplinare di
7 comportamento dei dipendenti comunali”. Tale atto, all'art. 2, comma 3, individua espressamente nell'ufficio del Sindaco l'ufficio disciplinare, con disposizione che, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alla PA, è evidentemente attuativa e non violativa di quanto previsto dalla norma di legge su richiamata. Pertanto, nel caso di specie, il Sindaco ha provveduto ad intimare il licenziamento in virtù di siffatta previsione di formale investitura.
Né il ha dedotto e provato una violazione del proprio diritto di difesa, tant'è che il Parte_1
medesimo è stato sentito in audizione sia in data 15/10/2018 che 12/11/2018, come da verbali dallo stesso allegati (cfr. all. nn. 14.1 e 14 di cui al cit. fascicolo di parte).
A ciò si aggiunga che il fatto stesso che il dipendente fosse assegnato ad Ufficio diverso da quello del Sindaco garantisce già di per sé il rispetto dell'invocato principio di terzietà, come espresso dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, e che in ogni caso la rilevanza disciplinare delle condotte tenute dal è stata acclarata all'esito di un giudizio penale, e non già a seguito di valutazione Parte_1
discrezionale del datore di lavoro.
Anche le doglianze spiegate con il secondo motivo di reclamo sono infondate.
Viene al riguardo in rilievo l'art. 55 bis, comma 4, a mente del quale “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato..”. Sul tema la Corte di Cassazione, nel solco di altre precedenti pronunce (cfr. Cass. sez. lav. 14 dicembre 2018, n. 32491; 11 settembre 2018 n. 22075; 27 agosto
2018 n. 21193 e la giurisprudenza ivi richiamata) ha sottolineato che “ai fini della decorrenza del termine assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione (della notizia della infrazione n.d.r), da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio in modo corretto al procedimento disciplinare (ovvero di formulare una contestazione specifica)” (cfr. Cass. 13 luglio
2020, n. 14886).
Orbene, il ricorrente afferma che la prova della precedente conoscenza dei fatti, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, sia rinvenibile sia nella nota prot. 579 del 30/3/2017 (all. 9 del ricorso di primo grado) con cui l'amministrazione aveva chiesto alla concessionaria del servizio
[...]
il conteggio dei tributi evasi, che nella comunicazione inviata in riscontro a questa, Parte_4
datata 6/7/2017 (all. n. 10 al ricorso di primo grado) e firmata dall'amministratore della CP_3
. Parte_5
8 Tuttavia, balza evidente che proprio in quest'ultima si fa espressamente riferimento ad una “disamina sommaria effettuata” ed all'utilizzo di “pochi elementi a propria disposizione”, il che esclude evidentemente che siffatti elementi potessero essere sufficienti per il per l'avvio di un CP_1
procedimento disciplinare.
A conclusioni non diverse si perviene con riguardo alle note di trasmissione degli atti ai Carabinieri in data 26/8/2017 (cfr. all. n. 12 del fascicolo de quo) ed alla Procura della Corte dei Conti, in data
11/11/2017 (cfr. all. n. 11 stesso fascicolo), dal momento che nella prima si fa riferimento ad “una prima disamina” e nella seconda ad un “controllo sommario”, locuzioni che ben evidenziano la non completezza ed esaustività dell'istruttoria.
Dunque, le argomentazioni del reclamante circa la conoscenza, da parte dell'ente, di elementi sufficienti ad una contestazione specifica in un momento precedente al proprio rinvio a giudizio non colgono nel segno e correttamente, dunque, il termine di 30 giorni deve farsi decorrere dalla data incontestata del rinvio a giudizio del 18/9/2018, perché è da tale documento che il ha avuto CP_1
l'effettiva conoscenza dei contorni e della valenza, anche ai fini disciplinari, della vicenda, con la conseguenza che l'avvio del procedimento in data 22/9/2018 deve ritenersi tempestivo.
Ciò, del resto, è avvalorato dalla scelta del che si ritiene legittima alla luce del quadro CP_1
normativo vigente, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del giudizio penale.
L'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, disciplina la sospensione non più come regola bensì come una facoltà per il datore di lavoro, ove si ravvisi una particolare complessità nell'accertamento del fatto. Il testo della norma prevede, infatti, che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente
e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
9 Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che “l'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001 conferisce alla pubblica amministrazione un'ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti
(così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione può essere disposta sia nell'interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia nell'interesse del lavoratore di poter beneficiare dell'eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo.
La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, tant'è che nei precedenti di questa Corte in cui si è affermato il principio della discrezionalità del comportamento della pubblica amministrazione non era in discussione tale scelta, bensì quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare prima che il processo penale fosse giunto a conclusione, il che poneva il problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte (v. Cass. nn. 7085/2020; 12662/2019; tale questione è stata nel frattempo fatta oggetto di specifica disciplina legislativa con l'integrazione dell'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotta dal d.lgs. n. 75 del 2017).” (così,
Cass. n. 7267/2024)
Alla luce di quanto dianzi evidenziato, ferma l'autonomia e discrezionalità della PA di valutare l'opportunità di sospendere l'iter disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale, vi è che, nel caso di specie, detta sospensione è stata disposta dal Comune in data 19/11/2018, come da verbale agli atti (all. n. 2 di cui al citato fascicolo di parte) su istanza dello stesso dipendente (cfr. verbale di convocazione prot. n. 2022 del 15/10/2018, all. n. 14.1 fascicolo di che trattasi).
E la stessa è stata giustificata per il fatto che, come sopra evidenziato, l'istruttoria aveva restituito solo un riscontro derivante da una “sommaria disamina”, mentre non vi è dubbio che proprio la circostanza che il abbia inteso attendere gli esiti del procedimento penale e degli CP_1
accertamenti in tale sede compiuta (esiti che ovviamente il non poteva conoscere ex ante) CP_1
per provvedere eventualmente alla comminazione della più grave delle sanzioni, ovvero quella espulsiva, dimostra che l'ente non aveva tutti gli elementi conoscitivi per procedere ad una compiuta e circostanziata contestazione.
Né, diversamente da quanto asserito dal reclamante, emergono profili di illegittimità dalla circostanza che il verbale non era stato comunicato ad esso dipendente, atteso che nessun obbligo in
10 tal senso è imposto dal legislatore. Pertanto, non si ravvisano condotte datoriali in contrasto con la norma applicabile e tali da inficiare la legittimità del provvedimento.
Allo stesso modo non convincono le contestazioni mosse dal reclamante in merito al numero di protocollazione del verbale di sospensione, atteso che il ha ben chiarito che lo stesso venne CP_1
redatto nel corso della seduta del 19/11/2018 e protocollato solo successivamente (cfr. documento all. n. 4 fascicolo de quo).
In ordine al quarto motivo di reclamo, vale la pena considerare quanto precisato dalla Corte di
Cassazione: “l'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653, cod. proc. pen. – disposizione che fa sistema con l'art. 654, cod. proc. pen. nel definire l'efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione – che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso
e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato che in tema di rapporti tra processo penale
e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, seppure non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione – operato nel giudizio penale
(Cass., n. 3659 del 2021).
Si è altresì precisato che la sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto, ai sensi dell'art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito (Cass., n. 17221 del 2020)” (così Cass. 14 settembre 2022, n. 27130).
Applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che le condotte rilevanti per il procedimento disciplinare di cui trattasi sono le medesime di quelle poste a base dell'imputazione penale, le quali sono state accertate in sede penale.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 335/2021, (in copia nel fascicolo di parte reclamata relativo al giudizio di primo grado) ha, infatti, assolto il dal reato p. e p. dall'art. 323 c.p. con la Parte_1
11 formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, all'esito dell'entrata in vigore del DL 16 luglio 2020, n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato il reato di abuso di ufficio.
Il giudice collegiale penale ha, peraltro, ben posto in evidenza che nel caso di specie “emerse che oltre all'imputato ed ai suoi familiari, non furono fatti accertamenti e dunque le conseguenti ingiunzioni, nei confronti anche di altri numerosi soggetti” e inequivocabilmente affermato che
“Resta fermo che gli atti di cattiva gestione certamente compiuti dal prevenuto con la condotta descritta, appaiono più che sufficienti a giustificare l'intrapresa (o, nel caso di che trattasi, la ripresa...) del procedimento disciplinare...”.
Tali affermazioni palesano l'infondatezza delle argomentazioni del reclamante circa la mancata prova dell'intenzionalità e della gravità della condotta che invece è stato acclarato essere tale da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e rendere impossibile la prosecuzione, seppur provvisoria del rapporto di lavoro, con conseguente legittimità, anche alla luce della norma di fonte pattizia -art. 3, comma 8, lett. f) CCNL Funzioni locali- dell'intimato licenziamento per giusta causa.
Per tutto quanto sopra espresso, ritiene la Corte che il reclamo debba essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
E' infine dovuto dal reclamante un ulteriore importo, a titolo di C.U., pari a quello dovuto per il presente reclamo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul reclamo, qui depositato il 31/7/2024, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 12/7/2024 da Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
-condanna il reclamante alla rifusione in favore del reclamato delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
12 -dichiara dovuto dal reclamante un ulteriore importo, a titolo di C.U., pari a quello dovuto per il presente giudizio.
Campobasso, 14/3/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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