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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIDDORO Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA PREMUDA, 1/A 00195 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NATALE ANGELO elettivamente domiciliato in VIA DEI NORMANNI 5 ROMA
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso notificato al , ha proposto ricorso Controparte_1 Parte_1 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla
Commissione per il Gratuito Patrocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, nel procedimento iscritto al R.G. 153/2024, 2023 - avente ad oggetto l'atto di intimazione di pagamento n. 089
2022 90014851100013000 notificata il 31 marzo 2022 dalla , nonché la cartella di Controparte_2 pagamento per il complessivo valore di € 9.630.948,7 - nella parte in cui la ha negato l'accesso CP_3 al beneficio per assenza del fumus della pretesa azionata.
In particolare, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione del suddetto provvedimento, non ritenendo condivisibile quanto statuito dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, in ordine all'assenza di pagina 1 di 3 fumus della pretesa azionata. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di gratuito patrocinio del 19 marzo 2024, reso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana -
Commissione del gratuito e per l'effetto, l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nel procedimento n. 153/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il difeso dai Controparte_1 dott.ri Angelo Natale e Gianluca Fedeli, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto e la conferma del provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato c/o la C.G.T. di secondo grado della Toscana, in data 19.3.2024.
All'udienza del 21.11.2024 il giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione,
****
Nel caso di specie, la vicenda tra origine dalla notifica da parte dell' Controparte_4 dell'intimazione di pagamento n. 08920229000148511000 nei confronti di , nonché della Parte_1 cartella di pagamento n. 08920120008840054004, avente ad oggetto I.V.A., sanzioni ed interessi di cui agli anni
2005 e 2006, nonché I.R.A.P. anno 2006, per complessivi € 9.630.948,74.
A seguito dell'impugnazione spiegata dal ricorrente e avente ad oggetto i sopraindicati documenti, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, di Pistoia, ha respinto il ricorso, con provvedimento del 17 aprile 2023 accogliendo le eccezioni della , convenuta nel suddetto procedimento, in Controparte_4 merito alla regolarità delle notifiche effettuate.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Toscana e ha depositato, contestualmente, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con successivo provvedimento del 19 marzo 2024, la Commissione per il Gratuito Patrocinio presso la C.G.T. di secondo grado della Toscana ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione: “Pur sussistendo i requisiti di natura economica, la Commissione non ravvisa il fumus della pretesa azionata. Pertanto rigetta l'istanza”.
Si ritiene non meritevole di accoglimento l'opposizione spiegata di parte ricorrente.
In ordine alle censure mosse dal ricorrente in merito al difetto di motivazione per l'assenza del requisito della
“non manifesta infondatezza” - si osserva che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata non solo al possesso dei requisiti reddituali, ma anche alla “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”. A tal proposito, si richiama l 'art. 122 T.U.S.G.: “L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”.
pagina 2 di 3 Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 220 /2009 nella parte in cui riconosce al giudicante il potere di effettuare una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, sia ex post, in sede di revoca, quando a seguito del giudizio, sia provata la mala fede o il dolo da parte della persona che ha agito o resistito.
Ritornando al caso in esame, si ritiene corretto il provvedimento emesso della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato della C.G.T. di secondo grado, nella parte in cui ha rilevato l'insussistenza del presupposto del fumus boni iuris del ricorso R.G.A. 153/2024, in quanto manifestamente infondato in relazione alle circostanze fattuali e alle considerazioni in diritto rilevate dal ricorrente, rapportate con quanto dedotto da parte resistente nelle controdeduzioni, richiamate nella memoria di costituzione ex art 281 undecies c.p.c., in atti.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate da parte ricorrente e attinenti alla pronuncia dell'Autorità
Giudicante di primo grado, queseo si appalesano del tutto inammissibili, atteso l'oggetto del presente giudizio. Le argomentazioni svolte dal ricorrente avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Pistoia, e, in particolare le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo dovranno, eventualmente, essere oggetto di un eventuale giudizio di appello, come del resto indicato da parte convenuta.
Dalla soccombenza discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 per le fasi svolte.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
2.356,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Firenze, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIDDORO Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA PREMUDA, 1/A 00195 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NATALE ANGELO elettivamente domiciliato in VIA DEI NORMANNI 5 ROMA
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso notificato al , ha proposto ricorso Controparte_1 Parte_1 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla
Commissione per il Gratuito Patrocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, nel procedimento iscritto al R.G. 153/2024, 2023 - avente ad oggetto l'atto di intimazione di pagamento n. 089
2022 90014851100013000 notificata il 31 marzo 2022 dalla , nonché la cartella di Controparte_2 pagamento per il complessivo valore di € 9.630.948,7 - nella parte in cui la ha negato l'accesso CP_3 al beneficio per assenza del fumus della pretesa azionata.
In particolare, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione del suddetto provvedimento, non ritenendo condivisibile quanto statuito dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, in ordine all'assenza di pagina 1 di 3 fumus della pretesa azionata. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di gratuito patrocinio del 19 marzo 2024, reso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana -
Commissione del gratuito e per l'effetto, l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nel procedimento n. 153/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il difeso dai Controparte_1 dott.ri Angelo Natale e Gianluca Fedeli, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto e la conferma del provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato c/o la C.G.T. di secondo grado della Toscana, in data 19.3.2024.
All'udienza del 21.11.2024 il giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione,
****
Nel caso di specie, la vicenda tra origine dalla notifica da parte dell' Controparte_4 dell'intimazione di pagamento n. 08920229000148511000 nei confronti di , nonché della Parte_1 cartella di pagamento n. 08920120008840054004, avente ad oggetto I.V.A., sanzioni ed interessi di cui agli anni
2005 e 2006, nonché I.R.A.P. anno 2006, per complessivi € 9.630.948,74.
A seguito dell'impugnazione spiegata dal ricorrente e avente ad oggetto i sopraindicati documenti, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, di Pistoia, ha respinto il ricorso, con provvedimento del 17 aprile 2023 accogliendo le eccezioni della , convenuta nel suddetto procedimento, in Controparte_4 merito alla regolarità delle notifiche effettuate.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Toscana e ha depositato, contestualmente, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con successivo provvedimento del 19 marzo 2024, la Commissione per il Gratuito Patrocinio presso la C.G.T. di secondo grado della Toscana ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione: “Pur sussistendo i requisiti di natura economica, la Commissione non ravvisa il fumus della pretesa azionata. Pertanto rigetta l'istanza”.
Si ritiene non meritevole di accoglimento l'opposizione spiegata di parte ricorrente.
In ordine alle censure mosse dal ricorrente in merito al difetto di motivazione per l'assenza del requisito della
“non manifesta infondatezza” - si osserva che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata non solo al possesso dei requisiti reddituali, ma anche alla “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”. A tal proposito, si richiama l 'art. 122 T.U.S.G.: “L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”.
pagina 2 di 3 Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 220 /2009 nella parte in cui riconosce al giudicante il potere di effettuare una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, sia ex post, in sede di revoca, quando a seguito del giudizio, sia provata la mala fede o il dolo da parte della persona che ha agito o resistito.
Ritornando al caso in esame, si ritiene corretto il provvedimento emesso della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato della C.G.T. di secondo grado, nella parte in cui ha rilevato l'insussistenza del presupposto del fumus boni iuris del ricorso R.G.A. 153/2024, in quanto manifestamente infondato in relazione alle circostanze fattuali e alle considerazioni in diritto rilevate dal ricorrente, rapportate con quanto dedotto da parte resistente nelle controdeduzioni, richiamate nella memoria di costituzione ex art 281 undecies c.p.c., in atti.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate da parte ricorrente e attinenti alla pronuncia dell'Autorità
Giudicante di primo grado, queseo si appalesano del tutto inammissibili, atteso l'oggetto del presente giudizio. Le argomentazioni svolte dal ricorrente avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Pistoia, e, in particolare le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo dovranno, eventualmente, essere oggetto di un eventuale giudizio di appello, come del resto indicato da parte convenuta.
Dalla soccombenza discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 per le fasi svolte.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
2.356,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Firenze, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3