Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1934/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1934/2024 R.G V.G. posta in deliberazione all'udienza cartolare del 5.03.2025, e promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bagheria, via Mattarella n. 58 e Corso Umberto I n.11, presso lo studio dell'avv.
Rosalia Zarcone, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Consolare n.17, presso lo studio dell'avv. Anna Maria
Aiello, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.10.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai medesimi in data 29.06.2006 a Palermo, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2006, al n. 49, parte II, serie C, dal quale sono nati i figli , in data 8.07.2000 (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente), , in data 18.12.2007, e in data Persona_2 Persona_3
3.08.2016.
A seguito di richiesta di precisazioni/ modifiche delle condizioni del ricorso ed integrazione in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i procuratori delle stesse hanno provveduto al deposito telematico della documentazione richiesta, con istanza di integrazione del ricorso, depositata in data 18.12.2024.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto, depositato in data
25.10.2024, come successivamente integrate con istanza di integrazione del ricorso, depositata in data
18.12.2024.
A seguito di ulteriore richiesta di integrazione documentale, stante la necessità di acquisire la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, le parti provvedevano a depositare la documentazione richiesta.
All'udienza del 5.03.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 25.10.2024, come successivamente integrate con istanza di integrazione, depositata in data 18.12.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso. IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione giudiziale n.1801/2020;
-la separazione tra le parti è stata dichiarata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 588/2022 del
21.06.2022, depositata il 13.07.2022 e passata in giudicato;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come successivamente integrate con istanza di integrazione, depositata in data 18.12.2024, e ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.06.2006 a Palermo, da nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
9.04.1980, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Palermo, anno
2006 al n. 49, parte II, serie C, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente integrate con istanza di integrazione, depositata in data 18.12.2024, e ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 5.03.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte. • dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del giorno
18.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini