Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 452/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti GARATTONI GIANFRANCESCO Parte_1
e TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
Controparte_1
rappresentata e difesa da: avv.ti PESSI ROBERTO e GIAMMARIA
[...]
FRANCESCO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 233/2024 del 02/05/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31/10/2024 dottore commercialista, titolare di Parte_1
pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa previdenziale di appartenenza con decorrenza dal
L'impugnata sentenza, richiamato l'orientamento giurisprudenziale in materia, in base a cui le pensioni con decorrenza anteriore al 01/01/2007 vanno liquidate in base al regime originario dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, essendo inapplicabili le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, come interpretata dall'art. 1 c. 488 l. n. 147/2013, ha ritenuto che la pensione in godimento da parte del , per quanto risultava dal relativo provvedimento di liquidazione, era stata già Pt_1
calcolata in base a detto regime previgente, prendendo a base del computo la media dei redditi degli ultimi 15 anni reddituali dichiarati (dal 1988 al 2002), e che il non aveva Pt_1 provato né l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2003 al momento della decorrenza della pensione, né l'applicazione da parte della di un massimale CP_1
pensionistico.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 3 c. 12 l. n. 335/1995, 1 c. 763 l. n. 296/2006 e 1 c. 488 l. n. 147/13, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era evidente, in base al provvedimento di liquidazione della pensione prodotto, che il trattamento era stato computato in base ai criteri di calcolo di cui al nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale della sicché, non essendo detto regolamento applicabile alle pensioni, come quella di CP_1
esso appellante, aventi decorrenza anteriore al 01/01/2007, e non essendo applicabile l'aumento degli anni reddituali da 10 a 15 previsto dall'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, trattandosi di disposizione che forniva una delega agli enti previdenziali di adottare tale misura di riparametrazione, nel rispetto del principio del pro rata, la domanda proposta in primo grado era pienamente fondata.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la convenuta), per i trattamenti CP_1
maturati prima del 1.1.2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio cd. del pro rata; per i trattamenti pensionistici, anche di anzianità, liquidati invece a partire dal 1.1.2007, trova applicazione il medesimo art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata. Nel regime originario dell'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995, difatti, la garanzia costituita dal principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia ratione temporis del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (cfr. Cass. Sez. U.
n. 17742 del 08/09/2015 rv. 636247 – 01; Cass. Sez. L. nn. 28253 del 06/11/2018 rv. 651715
– 01 e 31454 del 03/11/2021 rv. 662874 - 01).
Ne consegue che, con riferimento alla appellata ed alle modifiche regolamentari CP_1
adottate con la delibera 01/01/2004, approvata con d.M. 14/07/2004, che hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera -per il calcolo della quota A- il principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo, costituito da quello previsto dall'art. 3 reg. previdenza del 1990, in atti (cfr. doc. 2 appellata). CP_1
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, però, tale criterio di calcolo va integrato dalle previsioni degli artt. 3 c. 12 terzultimo periodo e 1 c. 17 e 18 l. n. 335/95, in base a cui la base pensionabile è costituita dalla media dei redditi dei migliori 10 anni sugli ultimi 15 anni reddituali dichiarati, con incremento del periodo di riferimento in misura del 66,6% del numero delle settimane intercorrenti tra il 01/01/1996 e la data di decorrenza della pensione, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Tali disposizioni, difatti, in primo luogo sono relative alle pensioni o quote di pensioni da calcolare in regime retributivo e sono di immediata applicazione in quanto costituenti, ex art. 1 l. n. 335/1995, principi fondamentali di riforma economico-sociale, ed in secondo luogo sono state attuate dalla appellata con le delibere del 17-18/04/1997 e 08-09/05/1997, in CP_1 atti (cfr. docc. 3 e 4 appellata), che hanno appunto previsto l'elevazione della base CP_1
reddituale di riferimento per il calcolo della quota retributiva delle pensioni da 10 a 15 anni con progressione di un anno ogni due anni dal 01/01/1996, quindi con aumento a 15 anni per le pensioni con decorrenza dal 01/01/2004.
Dette delibere, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono pienamente legittime, in quanto costituiscono mera applicazione delle citate disposizioni della l. n. 335/1995.
Pertanto, per le pensioni erogate dalla appellata con decorrenza anteriore al 01/01/2007, CP_1
il trattamento va liquidato, quanto alla quota pensionistica riferibile all'anzianità contributiva anteriore al 31/12/2003, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.M. 14/07/2004 (e dunque ai sensi degli artt. 2 e 15 l. n. 21/1986 e secondo l'art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza), assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 l. n. 21/1986 (cfr. Cass. Sez. L. n. 24450 del 25/05/2023-10/08/2023, pag. 6 cpv. 1).
Ne deriva l'illegittimità dell'art. 10 del regolamento previdenziale della appellata CP_1
01/01/2004 nella parte in cui ha previsto l'applicazione del criterio di calcolo della quota retributiva, ivi introdotto, anche alle pensioni maturate in data anteriore al 01/01/2007, e segnatamente nella parte in cui ha previsto, per le pensioni con decorrenza dal 01/01/2005, periodi di riferimento per il calcolo della quota retributiva delle pensioni superiori a 15 anni.
Avendo l'appellato, in base alla propria anzianità contributiva, raggiunto il limite delle 780 settimane di cui alla disciplina sopra richiamata, correttamente la appellata ha CP_1
individuato la base pensionabile della quota retributiva della sua pensione nella media dei redditi dichiarati negli ultimi 15 anni anteriori al 01/01/2004 (quindi nei redditi degli anni dal
1988 al 2002, non risultando che al momento della decorrenza del trattamento l'appellante avesse già effettuato la dichiarazione dei redditi dell'anno 2003), rivalutati in base agli indici
ISTAT di riferimento, in base alla l. n. 21/1986, e con applicazione dei coefficienti di cui all'art. 3 del previgente regolamento di previdenza.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello, che va rigettato. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non risultando che l'appellante sia titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 233/2024 in data 02/05/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 29/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -