Sentenza breve 26 agosto 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 26/08/2021, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/08/2021
N. 01035/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2021, proposto da
Thetis Acquacoltura S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Chioggia, Corso del Popolo 1193;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Chioggia in data 15.3.2021 (027008.AOO.RegistroUfficiale.U.0013774.15-03-2021) che ha respinto l'istanza con cui la ricorrente ha chiesto la proroga del termine assegnato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell'ordinanza n. 289 del 16.12.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 23 giugno 2021 il dott. Alberto Pasi
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La scarsa complessità delle questioni controverse consente la agevole definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell' art. 60 del CPA.
La società ricorrente rappresenta di esercitare attività di acquacoltura in impianto abusivo, insistente in zona propria del Comune di Chioggia.
Ha separatamente impugnato, con precedente ricorso, i dinieghi di sanatoria edilizia e paesaggistica opposti dal Comune alla sua domanda, nonché il conseguente ordine di demolire gli impianti entro il 18 marzo 2021, del quale ha chiesto altresì la sospensione in via cautelare.
Tale domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione esclusivamente per difetto del requisito del fumus boni juris (cfr. ordinanza n. 73/2021 nel ricorso rg. 61/2021).
Conseguenzialmente a tale rigetto, la società ha chiesto al Comune la proroga al 30 settembre 2021 del termine per eseguire il ripristino, in modo tale da poter prima completare (entro agosto) il ciclo produttivo in corso, e da evitare la perdita dell'intera produzione annuale.
Con l'impugnato diniego del 15 marzo 2021, il Comune ha ritenuto di non poter accordare alcuna proroga, in quanto il TAR aveva già respinto l'istanza cautelare.
A carico di tale diniego la ricorrente deduce vizi di illogicità e difetto della motivazione, sotto diversi profili.
Resiste l'Amministrazione, sia in rito che in merito.
Preliminarmente, va respinta la civica istanza di riunione al precedente contenzioso avente ad oggetto l'ordinanza di demolizione, poiché non è affatto vero che i due ricorsi prospettano identica causa petendi. Nel primo caso, infatti, si controverte della legittimità dell'ordinare la demolizione, nel secondo della individuazione del giusto termine per ottemperare. Dunque, la riunione non risponderebbe ad alcuna utilità processuale, tanto meno di economia, perché questo ricorso può essere agevolmente definito indipendentemente da quello.
Tanto meno questo può essere ritenuto inammissibile siccome proposto in forma autonoma anziché con motivi aggiunti, essendo noto che, in caso di connessione tra atti e/o procedimenti, lo strumento della nuova impugnativa mediante l'introduzione di motivi aggiunti nel processo già pendente è facoltà prevista a vantaggio del ricorrente che intenda avvalersene, e non certamente obbligo od onere a pena di conseguenze processuali sfavorevoli. Tanto più che il ricorso autonomo presenta comunque tutti i requisiti di forma e di sostanza di un ricorso per motivi aggiunti, per cui, se ritenuto dal giudice necessario, dovrebbe essere semmai convertito ex art. 43 CPA, e non certo dichiarato inammissibile (giurisprudenza pacifica).
Ugualmente, va respinta la eccezione di inammissibilità per mancanza di un atto impugnabile, in quanto la qualità di mera risposta a una domanda (in questo caso di proroga) è totalmente irrilevante ai fini della qualificazione dell'atto come provvedimento, se non nel senso di farlo rientrare nella categoria, appunto, dei provvedimenti a domanda di parte.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che esso esplichi effetti lesivi nella sfera giuridica dell'interessato, in quanto gli nega l'ampliamento richiesto.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, risultando fondati tutti i motivi dedotti.
Anzitutto, il rigetto della misura cautelare richiesta al TAR è l'indefettibile presupposto logico della aspirazione della società alla proroga del termine per ottemperare, proroga che non avrebbe evidentemente utilità ove l'esecuzione dell'atto fosse stata sospesa giudizialmente.
Se il rigetto della misura cautelare costituiva l'antecedente logico necessario della eventuale proroga, non poteva evidentemente al tempo stesso precluderla.
Ancora, la legittimità (dell'ordinanza di rimozione degli impianti), unico aspetto dell'ordinanza sommariamente delibato e confermato in sede cautelare, non ha nulla a che vedere con l’individuazione dei tempi di sua esecuzione, rimessa alla valutazione discrezionale del Comune, con l'unico limite che il termine finale non può essere inferiore a novanta giorni (né superare una ragionevole durata, non legislativamente predefinita). Come ab origine può essere accordato un termine più lungo di novanta giorni, non vi è alcuna ragione per escludere che esso possa essere accordato successivamente in via di proroga, sulla base di valutazioni di opportunità che appartengono alla esclusiva sfera discrezionale dell'ente civico, e che nulla hanno a che fare con la legittimità delibata da questa Sezione.
In particolare, nulla avevano a che fare con la legittimità dell'atto, ritenuta dall'ordinanza cautelare di rigetto, le esigenze prospettate nella domanda di proroga, quali il completamento del ciclo produttivo annuale contro, viceversa, la sicura perdita di tutta la produzione in mancanza di proroga, e la assenza di controindicazioni di interesse pubblico ad una proroga di qualche mese, attesa la risalente insistenza dell' impianto nel sito, la sua compatibilità con la destinazione di zona, e l'impegno a una pronta rilocalizzazione non appena completata la rimozione.
La doverosa valutazione discrezionale di tali istanze non era minimamente ostacolata dalla ritenuta legittimità dell'ordinanza demolitoria.
E tale valutazione doveva svolgersi in sede procedimentale, ed essere esternata nella motivazione della "risposta" alla domanda di proroga, e non in giudizio, ove è notoriamente inammissibile l' integrazione postuma delle motivazioni degli atti impugnati.
In tal senso a nulla rilevano le argomentazioni difensive comunali tendenti a confutare le ragioni della domanda di proroga, sulla scorta della considerazione che la ricorrente dovrebbe solo a sé stessa e alle sue scelte la impossibilità di completare il ciclo produttivo.
Infine, l'errore in cui è incorso il Comune di Chioggia, nel ritenersi vincolato al diniego dalla acclarata legittimità dell'ordinanza demolitoria, integra evidentemente anche un profilo di eccesso di potere per erroneo presupposto in diritto, vizio sostanzialmente dedotto dalla società, come risulta chiaramente dalla esposizione dei motivi di ricorso, ancorché non formalmente rubricato in apposito titolo, cosicché il Collegio ritiene di dichiararne la sussistenza senza incorrere in ultrapetizione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e il diniego di proroga va annullato ai fini della motivata rivalutazione della domanda di proroga da parte del Comune.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego 15 marzo 2021 del Comune di Chioggia, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Chioggia a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 23 giugno 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO