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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Composta dai Magistrati
Dr. AN LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 dicembre
2024, da
ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso n virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio di Roma. dall'avv. SERGIO SICA Persona_1
E
), Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dagli avv. Alessandro Borile
(pec: e AL IN (pec: Email_3
, Email_4 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 730/2024 d.d. 25.10.2024, non notificata.-
1 In punto: assegno sociale;
stato di bisogno economico.-
CONCLUSIONI
: Pt_1
“In totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza collegiale, voglia respingere le domande tutte proposte da
perché infondato in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
: Controparte_1
“1) Confermarsi integralmente l'impugnata sentenza e respingersi l'appello promosso dall' . Pt_1
2) Spese e compensi giudiziali del grado rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si dichiara ai sensi dell'art. 14 DPR n. 115/2002 che con la presente memoria non vengono proposte domande riconvenzionali, non vengono modificate domande già proposte e non vengono chiamati terzi in causa.
La ricorrente, titolare di ADI (Assegno di Inclusione – doc. A), conferma di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 DPR 115/02 e tale situazione non risulta ad oggi modificata
(doc. B – dichiarazioni sostitutive di certificazione).
Si impegna inoltre a comunicare fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accoglieva il ricorso proposto da , riconoscendo il diritto all'assegno Controparte_1 sociale ex art. 3 comma 6° delle l. n. 335/1995 dal 1° maggio 2023 di cui alla domanda amministrativa d.d. 14 aprile 2023.
Le spese di lite venivano liquidate nella misura di € 2.600,00 (oltre accessori).
In parte motiva il giudice euganeo - nel ritenere sussistente lo stato di bisogno economico - così argomentava:
a) la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno sostenendo di essere separata (dal 28.11.2022), priva di redditi e proprietaria solo della casa di abitazione;
b) l' ha rigettato la domanda per mancanza del requisito reddituale, Pt_1 rilevando la titolarità di un deposito titoli cointestato con l'ex coniuge pro 2 quota pari ad € 31.447,00 nonché perché l'ex coniuge risulta titolare di pensione e reddito agrario;
c) il requisito reddituale va verificato al momento della domanda (anno 2023);
d) in primo luogo, da marzo 2023 la ricorrente non è più comproprietaria del deposito titoli, divenuto di esclusiva titolarità dell'ex coniuge;
e) peraltro, anche per il periodo precedente, il deposito titoli non costituisce reddito individuale, non essendo stato oggetto di vendita né avendo la ricorrente percepito proventi;
è provato che la ricorrente non aveva disponibilità effettiva dei titoli, gestiti esclusivamente dall'ex coniuge (doc.
17); la comproprietà era solo formale.
2. Avverso tale decisione propone appello l' svolgendo un unico articolato Pt_1 motivo di gravame con il quale contesta la sussistenza dello stato di bisogno sotto molteplici profili.
2.1. Ribadisce che la titolarità del deposito titoli (€ 31.447,00) è elemento ostativo, indipendentemente dalla percezione di proventi, poiché dimostra capacità economica incompatibile con lo stato di bisogno.
Sostiene che il giudicante ha errato nel ritenere “formale” la comproprietà dei titoli senza prova concreta, basandosi su allegazioni di parte ricorrente.
Evidenzia che la decisione ha omesso di considerare che la movimentazione dei titoli da parte dell'ex coniuge non esclude la disponibilità giuridica dei medesimi da parte della ricorrente.
2.2. Critica, poi, la natura simulata della separazione deducibile dalle seguenti circostanze:
a) contiguità temporale tra separazione (novembre 2022) e domanda (aprile
2023) come indice di falsità;
b) persistenza di assegni familiari a favore del coniuge e convivenza fino a febbraio 2023;
c) contratto di affitto fondo rustico stipulato dall'ex coniuge (dicembre 2023) come indice di capacità economica familiare.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza,
l'inammissibilità della deduzione del carattere simulato della separazione
3 coniugale e della documentazione (doc. 3, 4 e 5) prodotta a sostegno della tesi, per violazione del divieto di nova in appello di cui agli artt. 345 e 347 c.p.c., concludendo nel merito per l'infondatezza del ricorso.
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. È noto che per ottenere l'assegno sociale in relazione al requisito economico l'unico in discussione nella fattispecie) occorre versare in “stato di bisogno”.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l'attribuzione prevede l'art. 3 comma 6° della l. n. 335/1995 che “alla formazione del reddito concorrono, i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, fra cui dunque ogni genere di investimento mobiliare.
6. Orbene la titolarità di un deposito titoli (contenente quote di fondi comuni di investimento, cfr. doc. 17 e 18 ricorrente depositati con memoria autorizzata d.d. 23.07.2023 nel corso del giudizio di 1° grado) di consistente importo (€
31.447,00) nell'anno (2023) di presentazione della domanda amministrativa e comunque di importo superiore alla soglia (€ 6.542,51) importa il possesso di redditi percepiti e disponibili ed esclude la sussistenza di quello stato di bisogno economico che giustifica l'intervento sociale della collettività per garantire un reddito minimo a chi altrimenti non godrebbe di mezzi minimi di sostentamento.
Il conto deposito era di titolarità anche della ricorrente per cui poco importo imputet sibi che non lo avesse movimentato e non ne avesse tratto “formale vantaggio” in termini di ripartizione delle quote capitali e degli eventuali utili.
7. Egualmente anche per il periodo successivo alla data del 20.03.2023 (cfr. doc.
17 ricorrente cit.) di asserita rinuncia alla contitolarità del deposito titoli (e dei titoli contenuti), una tale operazione appare percepibile come volontaria abdicazione ai propri redditi da parte dell'aspirante assistita ai soli fini di gravare sulla collettività.
4 8. Situazione che nega la sussistenza di uno stato di bisogno effettivo ma la sola volontà di spogliarsi formalmente di beni mobili fruttiferi per eludere l'ostacolo reddituale per percepire l'assegno sociale (cfr. in motivazione Cass. n.
24954/2021), laddove il carattere assistenziale della prestazione deriva dalla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
9. Ne consegue che l'appello deve essere accolto con rigetto della domanda spiegata da e con integrale riforma della gravata sentenza. Controparte_1
10. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono irripetibili, avendo la parte dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) nulla sulle spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU NZ LE AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Composta dai Magistrati
Dr. AN LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 dicembre
2024, da
ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso n virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio di Roma. dall'avv. SERGIO SICA Persona_1
E
), Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dagli avv. Alessandro Borile
(pec: e AL IN (pec: Email_3
, Email_4 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 730/2024 d.d. 25.10.2024, non notificata.-
1 In punto: assegno sociale;
stato di bisogno economico.-
CONCLUSIONI
: Pt_1
“In totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza collegiale, voglia respingere le domande tutte proposte da
perché infondato in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
: Controparte_1
“1) Confermarsi integralmente l'impugnata sentenza e respingersi l'appello promosso dall' . Pt_1
2) Spese e compensi giudiziali del grado rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si dichiara ai sensi dell'art. 14 DPR n. 115/2002 che con la presente memoria non vengono proposte domande riconvenzionali, non vengono modificate domande già proposte e non vengono chiamati terzi in causa.
La ricorrente, titolare di ADI (Assegno di Inclusione – doc. A), conferma di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 DPR 115/02 e tale situazione non risulta ad oggi modificata
(doc. B – dichiarazioni sostitutive di certificazione).
Si impegna inoltre a comunicare fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accoglieva il ricorso proposto da , riconoscendo il diritto all'assegno Controparte_1 sociale ex art. 3 comma 6° delle l. n. 335/1995 dal 1° maggio 2023 di cui alla domanda amministrativa d.d. 14 aprile 2023.
Le spese di lite venivano liquidate nella misura di € 2.600,00 (oltre accessori).
In parte motiva il giudice euganeo - nel ritenere sussistente lo stato di bisogno economico - così argomentava:
a) la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno sostenendo di essere separata (dal 28.11.2022), priva di redditi e proprietaria solo della casa di abitazione;
b) l' ha rigettato la domanda per mancanza del requisito reddituale, Pt_1 rilevando la titolarità di un deposito titoli cointestato con l'ex coniuge pro 2 quota pari ad € 31.447,00 nonché perché l'ex coniuge risulta titolare di pensione e reddito agrario;
c) il requisito reddituale va verificato al momento della domanda (anno 2023);
d) in primo luogo, da marzo 2023 la ricorrente non è più comproprietaria del deposito titoli, divenuto di esclusiva titolarità dell'ex coniuge;
e) peraltro, anche per il periodo precedente, il deposito titoli non costituisce reddito individuale, non essendo stato oggetto di vendita né avendo la ricorrente percepito proventi;
è provato che la ricorrente non aveva disponibilità effettiva dei titoli, gestiti esclusivamente dall'ex coniuge (doc.
17); la comproprietà era solo formale.
2. Avverso tale decisione propone appello l' svolgendo un unico articolato Pt_1 motivo di gravame con il quale contesta la sussistenza dello stato di bisogno sotto molteplici profili.
2.1. Ribadisce che la titolarità del deposito titoli (€ 31.447,00) è elemento ostativo, indipendentemente dalla percezione di proventi, poiché dimostra capacità economica incompatibile con lo stato di bisogno.
Sostiene che il giudicante ha errato nel ritenere “formale” la comproprietà dei titoli senza prova concreta, basandosi su allegazioni di parte ricorrente.
Evidenzia che la decisione ha omesso di considerare che la movimentazione dei titoli da parte dell'ex coniuge non esclude la disponibilità giuridica dei medesimi da parte della ricorrente.
2.2. Critica, poi, la natura simulata della separazione deducibile dalle seguenti circostanze:
a) contiguità temporale tra separazione (novembre 2022) e domanda (aprile
2023) come indice di falsità;
b) persistenza di assegni familiari a favore del coniuge e convivenza fino a febbraio 2023;
c) contratto di affitto fondo rustico stipulato dall'ex coniuge (dicembre 2023) come indice di capacità economica familiare.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza,
l'inammissibilità della deduzione del carattere simulato della separazione
3 coniugale e della documentazione (doc. 3, 4 e 5) prodotta a sostegno della tesi, per violazione del divieto di nova in appello di cui agli artt. 345 e 347 c.p.c., concludendo nel merito per l'infondatezza del ricorso.
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. È noto che per ottenere l'assegno sociale in relazione al requisito economico l'unico in discussione nella fattispecie) occorre versare in “stato di bisogno”.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l'attribuzione prevede l'art. 3 comma 6° della l. n. 335/1995 che “alla formazione del reddito concorrono, i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, fra cui dunque ogni genere di investimento mobiliare.
6. Orbene la titolarità di un deposito titoli (contenente quote di fondi comuni di investimento, cfr. doc. 17 e 18 ricorrente depositati con memoria autorizzata d.d. 23.07.2023 nel corso del giudizio di 1° grado) di consistente importo (€
31.447,00) nell'anno (2023) di presentazione della domanda amministrativa e comunque di importo superiore alla soglia (€ 6.542,51) importa il possesso di redditi percepiti e disponibili ed esclude la sussistenza di quello stato di bisogno economico che giustifica l'intervento sociale della collettività per garantire un reddito minimo a chi altrimenti non godrebbe di mezzi minimi di sostentamento.
Il conto deposito era di titolarità anche della ricorrente per cui poco importo imputet sibi che non lo avesse movimentato e non ne avesse tratto “formale vantaggio” in termini di ripartizione delle quote capitali e degli eventuali utili.
7. Egualmente anche per il periodo successivo alla data del 20.03.2023 (cfr. doc.
17 ricorrente cit.) di asserita rinuncia alla contitolarità del deposito titoli (e dei titoli contenuti), una tale operazione appare percepibile come volontaria abdicazione ai propri redditi da parte dell'aspirante assistita ai soli fini di gravare sulla collettività.
4 8. Situazione che nega la sussistenza di uno stato di bisogno effettivo ma la sola volontà di spogliarsi formalmente di beni mobili fruttiferi per eludere l'ostacolo reddituale per percepire l'assegno sociale (cfr. in motivazione Cass. n.
24954/2021), laddove il carattere assistenziale della prestazione deriva dalla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
9. Ne consegue che l'appello deve essere accolto con rigetto della domanda spiegata da e con integrale riforma della gravata sentenza. Controparte_1
10. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono irripetibili, avendo la parte dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) nulla sulle spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU NZ LE AN
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