Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2024, n. 19622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19622 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ER NA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Federica Caporossi, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Chilosi;
- controricorrente -
R.G.N. 28911/20 U.P. 4/7/2024 Mutuo – Restituzione – Onere della prova – Elementi probatori atipici Civile Sent. Sez. 2 Num. 19622 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 16/07/2024 2 di 37 avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1900/2020, pubblicata il 22 luglio 2020, notificata a mezzo PEC l’11 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli Avv.ti Federica Caporossi e Riccardo Chilosi per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 9761/2014, depositato il 28 novembre 2014, il Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento, verso DA ON, della somma di euro 234.016,50 (con provvisoria esecuzione nei limiti di euro 212.500,00), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, in favore di RR NA, a titolo di restituzione degli importi dati in prestito mediante bonifici bancari riportanti tale causale, rispettivamente pari ad euro 10.004,50, euro 14.004,50, euro 190.004,50 ed euro 2.003,00, nonché in restituzione del prestito reso a mezzo pagamento a terzi con assegno bancario pari ad euro 15.500,00 e di un prestito versato in contanti pari ad euro 2.500,00. 3 di 37 Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2015, proponeva opposizione DA ON, il quale chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto, sostenendo che le somme accreditate in suo favore dall’ingiungente trovavano causa in atti di liberalità tra persone unite da un rapporto sentimentale extraconiugale, trattandosi dunque di erogazioni spontanee, per di più motivate da uno scopo morale, oltre che da un interesse della stessa datrice, volto a consentire che l’opponente acquisisse un immobile ad uso abitativo ove trasferirsi stabilmente, abbandonando in tal modo la residenza coniugale. Si costituiva in giudizio RR NA, la quale contestava la fondatezza delle argomentazioni avversarie, esponendo che i prestiti erano stati concessi su richiesta dell’opponente per finanziare l’acquisto dell’appartamento in cui questi si sarebbe trasferito, evitando allo stesso i costi del ricorso ad un mutuo ipotecario, come confermato da una registrazione telefonica di cui era trascritto il contenuto in apposito documento prodotto e da una e-mail di conferma dell’impegno a restituire tali importi, oltre che dal riconoscimento dei debito nei limiti di euro 12.500,00, in cui era attestata la natura di prestito di tutte le erogazioni effettuate oggetto della richiesta di restituzione. Per l’effetto, chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero che l’opponente fosse condannato al pagamento dello stesso importo ingiunto o di quanto accertato come dovuto. Concessi i termini per la formulazione delle richieste istruttorie, era fissata la precisazione delle conclusioni, ritenendosi che la causa fosse matura per la decisione allo stato degli atti. 4 di 37 Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 640/2017, depositata il 20 marzo 2017, rigettava la proposta opposizione e confermava il provvedimento monitorio opposto, sulla scorta delle plurime emergenze documentali acquisite. 2.– Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2017, proponeva appello avverso tale pronuncia DA ON, il quale lamentava: 1) l’incoerente valutazione della documentazione dimessa in atti, con il malgoverno in ordine all’efficacia probatoria delle scritture private;
2) la perplessa distribuzione dell’onere probatorio, con la consequenziale non conforme ponderazione del compendio istruttorio in atti;
3) l’erronea qualificazione delle causali apposte agli ordini di bonifico;
4) il difetto di motivazione in ordine alle scritture dalle quali era stato desunto l’obbligo restitutorio;
5) l’inidoneità delle argomentazioni espresse in ordine al riconoscimento dell’obbligo di restituzione da parte dell’appellante, per effetto della trascrizione di una conversazione telefonica intercorsa tra le parti;
6) la violazione dei criteri di valutazione della prova e di distribuzione dell’onere probatorio;
7) l’erronea valutazione del compendio istruttorio, anche in ragione della qualificazione dell’istituto giuridico come donazione indiretta;
8) l’insufficienza della motivazione in ordine agli importi riconosciuti in via monitoria in misura eccedente rispetto alle risultanze probatorie;
9) la violazione del coefficiente normativo sulla decadenza dal beneficio del termine. Si costituiva nel giudizio di impugnazione RR NA, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto. 5 di 37 Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che era incontroversa la ricezione degli importi ingiunti da parte dell’appellante, divergendo le posizioni delle parti solo quanto all’attribuzione della causale di tali versamenti, poiché la corresponsione della complessiva somma di euro 234.016,50 trovava riscontro nelle distinte di bonifico per euro 10.004,50, euro 14.004,50, euro 190.004,50 ed euro 2.003,00, recanti la causale “prestito” o “prestito infruttifero”, nella dichiarazione del 25 settembre 2012, a firma del DA, di sostanziale ricognizione del credito per euro 2.500,00 e, quanto ad euro 15.500,00, nell’assegno bancario allegato;
b) che, nel caso di contestazione insorta in ordine alla ricorrenza di un mutuo, l’onere della prova gravava sul mutuante, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia non soltanto l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivava l’obbligo restitutorio, principio correttamente recepito nella fattispecie;
c) che, infatti, le causali dei bonifici eseguiti dalla RR, ed accettati in fatto dal DA, ben qualificavano la manifestazione di volontà del pagatore rispetto all’imputazione di pagamento, la quale trovava, del resto, riscontro nel documento sub 7, allegato al fascicolo del procedimento monitorio (documento attraverso il quale il DA si riconosceva debitore), nonché nelle trascrizioni telefoniche di cui al documento sub 7 del fascicolo di primo grado di parte opponente (recte di parte opposta), 6 di 37 documenti che escludevano in nuce l’addotta liberalità dell’erogazione delle somme ricevute;
d) che tale ricostruzione era altresì avvalorata dalla e-mail di cui al documento sub 8 del fascicolo del procedimento monitorio, ricognitivo del debito e della volontà restitutoria;
e) che detti elementi – e, in particolare, la richiamata e-mail, indipendentemente dal fatto che essa fosse indirizzata allo stesso DA, avendo addotto, infatti, l’appellata di averla ricevuta dallo stesso per le vie brevi, circostanza che trovava riscontro nell’affermazione dell’appellante che ne confermava la conoscenza da parte della RR – assurgevano al rango di prove atipiche, che correttamente il giudice di prime cure aveva posto a base del proprio convincimento, valutando le ulteriori evidenze istruttorie convergenti;
f) che le riproduzioni fotografiche, informatiche (quali la suddetta e-mail) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formavano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale erano state prodotte non ne avesse disconosciuto la conformità ai fatti o alle cose medesime;
g) che ne conseguiva un onere di disconoscimento chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo, a carico del soggetto nei confronti del quale il documento era stato prodotto, che nella fattispecie non era ravvisabile;
h) che la e-mail costituiva, quindi, indipendentemente dal destinatario della stessa, prova legale avente attendibilità predeterminata dal legislatore, ad eccezione del caso in cui ne fosse avvenuto il disconoscimento dalla controparte nei tempi e modi previsti, valendo, peraltro, in tale ipotesi, quale elemento di prova comunque rimesso alla 7 di 37 valutazione discrezionale del giudice;
i) che non erano idonei ad escludere tale causale i documenti prodotti sub 11, 12 e 13 del fascicolo di primo grado di parte opponente e, in particolare, i due bonifici eseguiti dalla RR in favore del DA, con la causale “restituzione somma”, in assenza di univoci riscontri probatori circa la pretesa loro riferibilità (anche a scomputo) con il presunto oggetto di causa ed avuto specifico riguardo alla incontestata pluralità di rapporti economici di vario genere esistenti tra le parti contendenti, in ragione della intrattenuta relazione sentimentale, certamente impeditivi dell’attribuzione alla RR di una volontà abdicativa della restituzione del prestito oggetto di lite;
l) che non sussistevano appaganti riscontri circa un effettivo spirito di liberalità della dazione effettuata, stante che, pur ipotizzando la sussistenza di una convivenza more uxorio tra le parti, la giusta causa dell’arricchimento del convivente doveva essere esclusa laddove esso fosse avvenuto a seguito di prestazioni esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza;
m) che, nel caso di specie, l’incontestato esborso dell’ingente somma destinata all’acquisto di un immobile, a vantaggio esclusivo del DA, che se ne era giovato dopo lo scioglimento della relazione affettiva, consentiva di ritenere oltremodo travalicato il principio di proporzionalità e adeguatezza che doveva presiedere agli ordinari doveri di solidarietà tra i conviventi, esprimibili anche nei rapporti di natura patrimoniale, impedendo di ricondurre nell’alveo di un’obbligazione naturale l’attribuzione di denaro in questione;
n) che siffatta dazione neanche poteva essere inquadrata nell’ambito di una liberalità d’uso, dovendo essa essere, per propria natura, di 8 di 37 modico valore e, in ogni caso, valutabile in base alle condizioni economiche del donante, ai rapporti tra le parti e alla loro condizione sociale, elementi che non avevano trovato uno specifico e rigoroso riscontro istruttorio, al di là di mere, vaghe e unilaterali affermazioni di parte;
o) che, quanto alla deduzione circa la sussistenza di una donazione indiretta, volta a consentire, tramite la dazione di denaro, l’acquisto dell’abitazione di proprietà del DA, in disparte il fatto che tale argomentazione non era stata oggetto di uno specifico dibattito nel giudizio di primo grado, la conclusione doveva essere comunque disattesa, difettando la prova dell’esistenza dello spirito di liberalità; p) che, all’esito della ricostruzione del credito secondo le voci innanzi evidenziate, doveva essere respinta l’eccezione circa l’erronea determinazione del credito azionato in via monitoria;
q) che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque fosse stato stabilito un termine a favore del debitore, non postulava il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione, in ordine al pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda avessero accolto dovevano ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della decadenza dal beneficio del termine;
r) che, nel caso in esame, vi erano iscrizioni pregiudizievoli su un immobile di proprietà dell’appellante e verso lo stesso era stata proposta un’azione revocatoria ed, inoltre, questi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, dal 9 di 37 quale era conseguita la morte di un pedone, così da rendere verosimile il suo coinvolgimento in ingenti richieste risarcitorie, circostanze, queste, senza dubbio giustificative di una immediata esigibilità del credito. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, DA ON. Ha resistito, con controricorso, l’intimata RR NA. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione della controricorrente in ordine alla prospettata inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Ora, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità sono individuati i punti salienti contestati della motivazione della sentenza impugnata, con il debito riferimento ai documenti su cui si fondano i singoli motivi, di cui è stato riassunto il contenuto o sono stati trascritti i passaggi essenziali (individuando la fase processuale in cui ciascuno di essi è stato prodotto), tanto da consentire a questa Corte l’immediata percezione delle censure prospettate. Ebbene, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla 10 di 37 luce dei principi contenuti nella sentenza DU SU e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 –, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sui bonifici bancari e sulla valenza probatoria della causale di esecuzione degli stessi, la violazione ed errata applicazione degli artt. 2702, 1321, 1325, 1322, 1334 e 1335 c.c. nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 e ss. c.c., con l’illegittimo inquadramento tra le fonti di prova, sia pure atipiche, e l’errato ricorso alla presunzione, per avere la Corte di merito ritenuto che – pur essendo circostanza pacifica il ricevimento delle somme portate dalle contabili dei bonifici bancari prodotte – dette somme fossero state corrisposte in esecuzione di un negozio di finanziamento infruttifero o prestito personale, ossia essenzialmente a titolo di mutuo. Senonché, ad avviso dell’istante, la causale dei bonifici, quale espressione dell’intenzione attuativa del solo disponente (e perciò quale dichiarazione eminentemente unilaterale) sarebbe rimasta totalmente estranea al beneficiario e all’imprescindibile 11 di 37 elemento dell’assunzione, da parte sua, di un obbligo restitutorio, riguardando un comando rivolto dal solo ordinante all’istituto di credito, successivamente annotato nella movimentazione su conto corrente dello stesso ordinante, ma non anche su quello del beneficiario. Osserva, per l’effetto, il ricorrente che la Corte d’appello, affermando che la causale apposta ai bonifici eseguiti avrebbe consentito al beneficiario di avere perfetta cognizione dell’obbligo restitutorio assunto, non avendo questi rifiutato o respinto tali bonifici, avrebbe, nella sostanza, trasformato la condotta immancabilmente silente del beneficiario – che non avrebbe potuto rifiutare i bonifici stessi, trovandoseli già accreditati sul proprio conto, senza alternativa alcuna – in una inaudita accettazione dei bonifici, e perciò finanche della causale che ne aveva connotato gli ordini sottostanti, con la conseguente elusione dell’onere probatorio circa l’assunzione di un apposito obbligo di restituzione da parte del beneficiario delle dazioni. Alla stregua di tali rilievi, il silenzio serbato dal beneficiario non avrebbe potuto costituire manifestazione di volontà negoziale, sicché nessuna equazione avrebbe potuto essere sostenuta tra la causale dei bonifici e l’accettazione di fatto del finanziamento, cui non avrebbe potuto essere attribuita alcuna valenza di prova atipica. 2.1.– Il motivo è infondato. Depurata la censura da ogni aspetto volto ad ottenere una nuova valutazione di merito delle circostanze addotte, si rileva che la causale dei bonifici è stata utilizzata, non già come prova diretta del perfezionamento del contratto di mutuo, bensì quale 12 di 37 elemento indiziario, convergente con gli altri riscontri probatori (la e-mail stampata e consegnata, la trascrizione della registrazione telefonica, il riconoscimento di una parte del credito), della riconduzione delle somme oggetto di dazione ad una finalità di prestito, con la sussistenza del conseguente obbligo restitutorio. Ed invero, la prova dell’esistenza di un’obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l’indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014). Il che non significa affatto che l’ordine di bonifico conferito dal disponente alla banca, con l’indicazione della relativa causale, alla quale il beneficiario non abbia partecipato (sulla natura di negozio unilaterale dell’ordine di bonifico rivolto alla banca del correntista Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 22596 del 01/12/2004), pur perfezionando esso stesso il contratto di mutuo, non avesse potuto fare seguito ad un prestito già concordato e attuato mediante il conferimento di quest’ordine. Il fatto che il mutuo debba essere annoverato tra i contratti reali (fatto salvo il mutuo di scopo o contratto di finanziamento, quale contratto atipico e oneroso, con funzione prettamente creditizia, che si perfeziona con la prestazione del consenso: Cass. 13 di 37 Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023; Sez. 3, Sentenza n. 25180 del 03/12/2007; Sez. 3, Sentenza n. 10569 del 09/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 7773 del 19/05/2003; Sez. 5, Sentenza n. 4327 del 26/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 21/07/1998; Sez. 1, Sentenza n. 5805 del 15/06/1994), il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, non impedisce che, a fronte del previo accordo sulla dazione, esso si possa all’esito perfezionare con la traditio rei eseguita dal mutuante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 27/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 25569 del 30/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21/02/2001; Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12/10/1992; Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 09/05/1991). Nella fattispecie, rispetto alla causale dei bonifici eseguiti (causale risultante dall’esecuzione in favore del beneficiario, che dunque non poteva non averne preso contezza: al destinatario del bonifico, una volta eseguita, è resa nota anche la sua causale), non è seguito alcun contegno di quest’ultimo volto a negare, all’epoca, la veridicità di detta causale (rifiutando il bonifico mediante operazione di storno ovvero effettuando un’operazione di restituzione inversa e contraria o, ancora, ben più semplicemente, contestando all’ordinante la causale indicata). Questa circostanza è stata utilizzata appunto come prova critica, unitamente alle altre circostanze addotte (sulla valenza indicativa della causale del bonifico bancario, ponderabile unitamente ad altri elementi indiziari, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14 di 37 23380 del 01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15375 del 31/05/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3119 del 02/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35175 del 18/11/2021; Sez. 3, Sentenza n. 19669 del 03/10/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 14993 del 16/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19206 del 11/09/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 19/01/2007). 2.2.– E ciò sul presupposto a mente del quale l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. E tanto perché l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003). 15 di 37 Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001). Ebbene siffatte prove possono anche essere tratte da un procedimento di sussunzione da fatti secondari noti al fatto primario ignoto. 2.3.– A fronte di siffatto quadro descrittivo, nessuna contestazione può essere mossa, in questa sede, avverso il ragionamento inferenziale articolato in sede di merito. In primis, si evidenzia che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti 16 di 37 nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Da tanto deriva che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 17 di 37 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). E, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto. Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza non può ammissibilmente mirare ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024). Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18 di 37 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005). 3.– Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente prospetta rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla quietanza dell’avvenuta restituzione della somma di euro 12.500,00, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – in ordine alla valenza di riscontro della causale dei bonifici attribuita al documento di ammissione del ricevimento, da RR NA in data 25 settembre 2012, della somma di euro 12.500,00 (euro 10.000,00 + euro 2.500,00), senza interessi (con sottoscrizione di DA ON) –, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in combinato disposto, per avere la Corte territoriale evocato tale documento a comprova della riconduzione della dazione delle somme di denaro al mutuo, benché tali versamenti fossero funzionali, secondo la stessa ricostruzione di parte ingiungente, non già all’acquisto dell’unità abitativa, bensì al soddisfacimento dei bisogni personali del DA. Ad avviso del ricorrente, tale documento, sottoscritto dal DA, sarebbe rimasto nell’esclusiva disponibilità della RR, che lo aveva poi prodotto in giudizio, sicché solo a quest’ultima avrebbe potuto essere ascritta l’annotazione in calce 19 di 37 priva di firma dell’avvenuta restituzione, con la conseguenza che si sarebbe trattato di una vera e propria quietanza di pagamento, apposta sullo stesso documento ricognitivo del debito, che avrebbe implicato il riconoscimento dell’avvenuto rimborso della somma ivi riportata. Né la Corte del gravame avrebbe spiegato in quali termini si sarebbe materializzata l’unitarietà dell’interesse perseguito dalle parti ai fini del collegamento dei bonifici tra loro e di quest’ultimi con le somme oggetto della dichiarazione del 25 settembre 2012, tanto più che, all’esito del raffronto critico con altre risultanze processuali, la ricostruzione sulla causa della dazione non avrebbe retto, considerati i bonifici eseguiti a favore del DA dalla RR del 4 dicembre 2013 e del 10 gennaio 2014, entrambi di importo pari ad euro 4.000,00, e recanti la causale “restituzione”, che non avrebbe avuto una razionale giustificazione a fronte del maggior credito restitutorio vantato dalla RR. 3.1.– I motivi sono inammissibili. 3.2.– Premesso che il documento prodotto in giudizio nei gradi di merito sulla ricognizione di debito, a firma del DA, per l’importo di euro 12.500,00, “senza interessi” (il che ha indotto a ritenere, sempre in via presuntiva, che tale dazione fosse imputabile ad un prestito infruttifero), non riporta alcuna annotazione “restituzione”, ad ogni modo, nella fattispecie, si riscontra una fattispecie di “doppia conforme” (quanto alla ritenuta riconduzione delle dazioni ad un prestito), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012 (la citazione introduttiva del giudizio d’appello è stata notificata il 20 aprile 2017), ai sensi dell’art. 348-ter, quinto 20 di 37 comma, c.p.c., vigente ratione temporis (e ora dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.), con la conseguenza che la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). Ciò vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez.
6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). 3.3.– Ed ancora, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, la censura mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione sulle circostanze di fatto attinenti alla causa delle dazioni, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 21 di 37 In proposito, il giudicante ha negato che la restituzione della somma complessiva di euro 8.000,00 dalla RR al DA fosse incompatibile con la causale del prestito della maggiore somma di euro 234.016,50, in ragione della autonomia ed eterogeneità delle operazioni negoziali, tali da non poter consentire di attribuire alla restituzione della predetta somma di euro 8.000,00 una volontà abdicativa della restituzione del prestito oggetto di lite. Né l’utilizzazione delle somme ricevute a prestito per scopi eterogenei costituisce in sé ragione preclusiva della unitarietà della causale delle dazioni. Rispetto a questa ricostruzione, nella sostanza, l’istante ha richiesto una rinnovata valutazione di merito. 4.– Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente contesta rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla valenza probatoria attribuita alla e-mail, la violazione ed errata applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l’art. 15 Cost., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale valutato tra gli elementi indiziari anche la e-mail inviata dal DA a se stesso e poi tradotta in un supporto cartaceo, depositato dalla RR in giudizio, benché questa non fosse destinataria del messaggio elettronico. Obietta l’istante che, non essendo tale supporto cartaceo pacificamente sottoscritto da alcuno, tantomeno dall’asserito redattore, avrebbe dovuto essere rilevata la carenza assoluta 22 di 37 della volontà di una dichiarazione, essendo piuttosto il documento in sé considerato indice della mancanza di volontà negoziale e ricognitiva di qualsivoglia genere. D’altronde, tale scrittura non sarebbe uscita in alcun modo dalla sfera in cui il mittente l’aveva racchiusa, essendo conformata come un messaggio di posta elettronica che il mittente avrebbe indirizzato solo a se stesso, con la conseguente prova inequivocabile della riserva mentale del redigente di escluderne ogni esteriorizzazione e, quindi, qualsiasi effetto dichiarativo o ricognitivo. Sicché la RR si sarebbe trovata, del tutto inopinatamente, in possesso di copia del ridetto documento, potendo ipotizzarsi che se ne fosse appropriata indebitamente (con l’effetto che il documento avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, perché acquisito in violazione di diritti individuali costituzionalmente protetti, tra i quali quello di segretezza della corrispondenza). Del resto, proseguono le doglianze indicate, contrariamente all’assunto del giudicante, il DA avrebbe prontamente disconosciuto tale documento, negando di averlo mai sottoscritto e che fosse mai uscito dalla propria sfera giuridica, avendolo predisposto unicamente per i propri eredi, ai fini di tutelare la RR (a titolo di dovere morale e non giuridico), qualora fosse venuto a mancare improvvisamente, benché la RR, che ne era a conoscenza, avesse sempre rifiutato di accettare tale programmazione e quindi non avesse mai completato la scrittura. 4.1.– I motivi sono in parte qua inammissibili e in parte qua infondati. 23 di 37 È inammissibile la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo a fronte di una “doppia conforme” per quanto anzidetto, tanto più che le circostanze relative ai termini di elaborazione ed esternazione di detta e-mail, oltre che attinenti alla sua contestazione, sono stati espressamente presi in considerazione dalla sentenza impugnata. Quanto alla valenza indiziaria della e-mail, la sua utilizzazione è dipesa dal fatto che, secondo l’assunto della Corte d’appello, pur essendo essa stata indirizzata dal DA a se stesso, era stata stampata e consegnata alla RR per le vie brevi, come confermato dal riferimento dell’opponente alla conoscenza del suo contenuto a cura dell’opposta e al rifiuto di quest’ultima di accettarla e completarla. Proprio in ragione della sua consegna in cartaceo, a cura del predisponente, il documento informatico è stato correttamente equiparato ad una e-mail inviata. Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). 24 di 37 E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). E dunque l’assenza di sottoscrizione della e-mail stampata e messa nella disponibilità della persona cui si riferiva ne ha legittimato la sua utilizzazione quale mero indizio. Quanto al disconoscimento, esso avrebbe dovuto riguardare la conformità ai fatti in tale e-mail narrati, mentre, per converso, il DA ha riconosciuto la paternità del suo contenuto, giustificandone la sua adozione allo scopo di tutelare la RR, limitandosi a negare che fosse stata inviata alla RR e che fosse uscita dalla sua sfera di disponibilità (per sostenere, poi, che la RR ne fosse stata messa a conoscenza allo scopo di accettarla). 5.– Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla valenza probatoria attribuita alle trascrizioni della conversione telefonica tra le parti del 16 luglio 2014, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 57 c.p.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179/2012, nonché degli artt. 2712 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello sostenuto che le causali dei bonifici eseguiti dalla RR avrebbero trovato riscontro nelle trascrizioni di telefonate di cui al documento sub 7 del fascicolo di primo grado di parte opponente (recte parte opposta), il cui contenuto avrebbe escluso in nuce l’addotta liberalità dell’erogazione delle somme ricevute, qualificando il brogliaccio di trascrizione della suddetta registrazione quale prova atipica. 25 di 37 Deduce il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe svolto alcuna attività atta ad acclarare che la trascrizione in discorso fosse coerente e corrispondente alla registrazione della conversazione telefonica che parte ingiungente-opposta assumeva essere contenuta nella chiavetta prodotta quale documento sub 8, così eludendo totalmente l’onere, che le incombeva ex officio, di valutare la ritualità di una simile produzione. E ciò in considerazione del fatto che le registrazioni fonografiche di una conversazione telefonica mediante supporti per file audio digitali avrebbero dovuto essere materialmente depositate in cancelleria, previa autorizzazione del giudice, in file o in altro supporto, e il cancelliere avrebbe avuto l’onore di documentare tale attività, formalità ineludibili non rispettate dalla parte opposta, né sanate ex post dal giudice. Per l’effetto, secondo l’istante, l’attribuzione di valore probatorio, sia pure meramente indiziario, alla trascrizione della ridetta registrazione, quale fonte di conoscenza “autoprodotta”, in assenza dello svolgimento del preliminare contraddittorio tra le parti – che avrebbe presupposto la constatazione della corrispondenza con il contenuto del supporto meccanico –, avrebbe integrato la violazione, non solo delle norme processuali indicate, ma anche della disciplina sostanziale dettata sulle riproduzioni telefoniche, peraltro all’esito della ponderazione di tale registrazione unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo quali prove atipiche, senza alcun accurato raffronto critico con le altre risultanze emergenti dagli ulteriori elementi probatori offerti. 5.1.– Il motivo è infondato. 26 di 37 Ebbene, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28398 del 29/09/2022; Sez. L, Sentenza n. 31529 del 03/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 17/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 21898 del 07/09/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996; Sez. 2, Sentenza n. 12206 del 11/12/1993). Inoltre, come evidenziato dalla Corte territoriale, il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Nella fattispecie, le predette linee direttive sono state osservate, posto che, per un verso, la trascrizione della registrazione telefonica del 16 luglio 2014 verteva tra le parti del giudizio e, per altro verso, nessuna puntuale negazione della conformità del contenuto trascritto all’effettivo tenore della conversione telefonica registrata è stata operata. La contestazione del DA ha riguardato, infatti, esclusivamente l’ammissibilità giuridica della registrazione, non già la riferibilità a sé delle dichiarazioni oggetto della registrazione, né la conformità della trascrizione alla registrazione. 27 di 37 Con la conseguenza che – sulla scorta del chiaro riferimento contenuto nella sentenza impugnata – nessun disconoscimento chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo è stato effettuato in ordine al contenuto di tale trascrizione, ai fini di inibirne l’utilizzabilità, quale riproduzione meccanica della telefonata registrata ex art. 2712 c.c. 5.2.– D’altronde, le prove atipiche utilizzate (causali dei bonifici, e-mail stampata e trasmessa in via cartacea, trascrizione della registrazione telefonica), unitamente alla scrittura di riconoscimento del debito debitamente sottoscritta, con la precisazione che la somma ricevuta era stata data “senza interessi”, non impedivano di imperniare un ragionamento presuntivo fondato sulla convergenza del molteplice. Ed invero, nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo, anche a fronte di atti raccolti fuori dal processo e debitamente depositati in giudizio, i quali non comportano la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14768 del 27/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. L, Sentenza n. 32611 del 04/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020; 28 di 37 Sez. 6-3, Ordinanza n. 12179 del 18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015). Nella specie, dunque, correttamente sono stati valutati anche tali atti, quali prove atipiche nel contesto dell’intero materiale istruttorio acquisito al giudizio, atti considerati, in base alle argomentazioni offerte, idonei a fornire elementi di giudizio sufficienti, in quanto non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Né il tentativo del ricorrente di sollecitare questa Corte ad una rilettura del materiale istruttorio di matrice documentale, per accreditare una diversa ricostruzione degli accadimenti – che, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati oggetto di un travisamento da parte del Tribunale e della Corte d’appello, tramite un’erronea lettura degli elementi istruttori sopra ricordati –, può trovare seguito in questa sede, poiché la pretesa di un nuovo esame della quaestio facti importa uno scrutinio inibito alla Corte di legittimità. 6.– Con il settimo e l’ottavo motivo il ricorrente deduce rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame escluso alcun erroneo bilanciamento delle prove acquisite, in relazione alla sussistenza di elementi contrapposti alla volontà della RR di richiedere la restituzione del prestito, alla stregua del preteso stabile legame affettivo 29 di 37 intrattenuto tra le parti, stante l’assenza di più appaganti riscontri circa un effettivo spirito di liberalità della dazione effettuata, così negando la ricorrenza di una liberalità d’uso (in carenza di alcuno specifico e rigoroso riscontro istruttorio, al di là di mere, vaghe e unilaterali affermazioni di parte), senza ammettere – per un verso – la prova orale richiesta dall’opponente, sia per interrogatorio formale, sia per testimoni, sui 34 capitoli articolati e ripresi nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, e – per altro verso – la consulenza tecnica d’ufficio volta a ricostruire l’entità del patrimonio della RR, istanze come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sia davanti al Tribunale sia davanti alla Corte d’appello. Senonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori si sarebbe tradotta in un vizio della sentenza, avendo il giudice tratto conseguenze dalla mancata osservanza del dovere sancito dall’art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo. 6.1.– I motivi sono infondati. Ribadito quanto già osservato con riguardo all’inammissibilità della prospettazione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. a fronte di una “doppia conforme” (e la mancata congrua motivazione sul diniego della prova richiesta ricade in siffatto vizio), si precisa che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova costituenda e consulenza tecnica d’ufficio) si traduce in un vizio di motivazione della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; 30 di 37 Sez. L, Sentenza n. 7596 del 23/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6105 del 18/06/1998; Sez. 3, Sentenza n. 9208 del 30/08/1995; Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992). Offerta che nella fattispecie è stata carente, poiché i 34 capitoli di prova circostanziati non sono idonei a scalfire la valutazione sulla causa delle dazioni di denaro (e la relativa riconduzione ad un mutuo), come tratta dagli elementi documentali convergenti utilizzati (elementi non superabili dalle prove prospettate, ponendosi, in specie, il capitolo n. 25 in aperto contrasto con quanto risultante da tali riscontri documentali), alla luce della complessiva inferenza ricavatane. Si tratta, per contro, di circostanze sostanzialmente attinenti ai rapporti personali intrattenuti tra le parti, non decisive ai fini dell’esito del giudizio. Né assume un rilievo pregnante la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, volta a determinare la consistenza del patrimonio della RR. Ed invero, come rilevato dalla sentenza impugnata, il rapporto sentimentale intrattenuto tra le parti, unitamente alle disponibilità economiche di cui godeva la RR, non avrebbero potuto comunque giustificare l’arricchimento della controparte, laddove avvenuto a seguito di prestazioni che esulano dal mero adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto sentimentale, travalicando il principio di proporzionalità e adeguatezza che deve presiedere agli ordinari doveri di solidarietà tra le parti (con riferimento ai rapporti di convivenza more uxorio Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11303 del 12/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 15/05/2009). 31 di 37 E ciò appunto con riferimento alla dazione di euro 234.016,50 per l’acquisto di un immobile intestato in via esclusiva al destinatario del prestito. Pertanto, solo a fronte della strumentalità delle prove rispetto all’incidenza sull’esito decisorio può essere proposto ricorso di legittimità volto a contestarne la mancata ammissione, e ciò nel senso che il vizio deve investire un punto decisivo della controversia e, quindi, solo allorché la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17148 del 21/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11677 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3215 del 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3210 del 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007). 7.– Il nono motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia su uno specifico capo di impugnazione, per avere la Corte di merito tralasciato di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si contestava che il Tribunale avesse rigettato l’opposizione anche in relazione alle somme ulteriori e diverse da quelle oggetto dei bonifici effettuati dalla RR in favore del DA e recanti la causale “prestito 32 di 37 infruttifero”, e perciò della maggior somma rispetto ad euro 216.000,00, quale appunto totale importo desumibile dalle contabili dei bonifici bancari prodotte. Reputa l’istante che, con riferimento alla somma di euro 18.165,00, non oggetto delle due scritture di asserito riconoscimento di debito del 9 aprile 2014 per euro 200.000,00 e del 25 settembre 2012 per euro 12.500,00, non sarebbero state chiarite in alcun modo le ragioni per le quali tale somma dovesse considerarsi oggetto di un rapporto di finanziamento tra le parti e comunque oggetto di un’obbligazione restitutoria a carico del DA. Con la specificazione che sarebbe stato compreso in tale somma anche l’importo di euro 15.500,00, portato dall’assegno bancario intestato a favore del notaio che aveva redatto l’atto di vendita in favore del DA, senza che fosse esplicitato il motivo per il quale l’emissione dell’assegno a favore del notaio integrasse i caratteri del contratto di finanziamento intercorso tra le parti. 7.1.– Il motivo è infondato. Ed invero la Corte si è pronunciata sulla tenutezza alla restituzione dell’intero importo di euro 234.016,50, che trovava riscontro nelle distinte di bonifico per euro 10.004,50, euro 14.004,50, euro 190.004,50 ed euro 2.003,00, recanti la causale “prestito” o “prestito infruttifero”, nella dichiarazione del 25 settembre 2012, a firma del DA, di sostanziale ricognizione del credito per euro 2.500,00 (evidentemente in esubero rispetto al bonifico di euro 10.004,50, avendo la dichiarazione ad oggetto il riconoscimento del ricevimento della 33 di 37 complessiva somma di euro 12.500,00, “senza interessi”) e, quanto ad euro 15.500,00, nell’assegno bancario allegato (di pagamento delle spese notarili). Il fatto che fosse stata riconosciuta la natura di prestito quanto alle somme capitali sborsate con i bonifici funzionali a consentire la corresponsione del prezzo per l’acquisto di un immobile in favore del DA ha indotto, seppure implicitamente, la Corte d’appello a ritenere che anche il pagamento effettuato direttamente dalla RR in favore del notaio, a mezzo assegno bancario, per la copertura della spesa accessoria rispetto al rogito di acquisto, fosse compreso nella causale del prestito. Senonché la sentenza impugnata si è pronunciata anche su detto motivo di impugnazione, il che basta a rigettare la censura esclusivamente basata sulla asserita lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sindacarsi il quomodo della motivazione resa in ordine alla ritenuta estensione del prestito anche sull’importo corrisposto dalla RR in favore del notaio, con assegno bancario (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014; Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007), tra l’altro senza che sia ammesso in questa sede, per le ragioni innanzi esposte, il sindacato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Né i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione possono coesistere, stante la loro intrinseca contraddittorietà. 8.– Con il decimo e l’undicesimo motivo il ricorrente si duole rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte 34 di 37 n. 4), c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su uno specifico capo di impugnazione, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art. 1817 c.c., per avere la Corte dell’impugnazione tralasciato di pronunciarsi sulla doglianza formulata in appello, relativa alla mancata prospettazione, per tutto il corso del processo di primo grado, in ordine al quomodo del patto asseritamente intercorso tra le parti con riferimento al termine di restituzione del finanziamento, benché esso fosse un elemento essenziale dello schema tipico del contratto di mutuo, non essendo consentita una richiesta unilaterale di restituzione a discrezione del mutuante. Prosegue il ricorrente sostenendo che, a fronte della prospettata inesigibilità del credito all’atto della domanda e della lamentata omissione di pronuncia del Tribunale, la Corte veneziana avrebbe motivato su un profilo diverso, ossia quello attinente all’irrilevanza dell’assenza di una pronuncia di decadenza dal termine di adempimento, alla stregua del coefficiente normativo di cui all’art. 1186 c.c., con la conseguente possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque fosse stato stabilito un termine a favore del debitore, senza la preventiva proposizione di una domanda giudiziale. Con la conseguenza che non si sarebbe potuta disporre la condanna alla restituzione delle somme ricevute a titolo di prestito, senza la previa fissazione di un congruo termine. 8.1.– I motivi sono infondati. Anzitutto la pronuncia impugnata ha espressamente affrontato il punto dedotto, argomentando nel senso che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la 35 di 37 prestazione non postulava il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un’espressa domanda, in quanto – all’esito della manifestazione della pretesa di ottenere il pagamento immediato, virtualmente dedotta con la domanda o, come nella specie, con il ricorso per ingiunzione – la sentenza o il decreto che tale domanda avessero accolto dovevano ritenersi contenere l’implicito accertamento positivo delle condizioni per la decadenza dal beneficio del termine, come suffragato, nella fattispecie, dal fatto che contro l’appellante vi fossero iscrizioni pregiudizievoli su un immobile di sua proprietà e che questi fosse stato convenuto in un’azione revocatoria, nonché fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, dal quale era conseguita la morte di un pedone, il che avrebbe reso verosimile il suo coinvolgimento in ingenti richieste risarcitorie. Ne discende, per un verso, che non è stata integrata alcuna ipotesi di omessa pronuncia e, per altro verso, che è inammissibile, in quanto contraddittoria, l’ulteriore doglianza sull’erronea motivazione resa, che non può qualificarsi come apparente. A fortiori si rileva che, nonostante il richiamo al coefficiente normativo di cui all’art. 1186 c.c., anziché del riferimento all’art. 1817 c.c. (peraltro in conformità al richiamo normativo a suo tempo prospettato dall’opponente a decreto ingiuntivo), la Corte d’appello ha congruamente esplicitato le ragioni per le quali non era necessaria la previa determinazione giudiziale di un termine di restituzione della somma mutuata. E tanto perché nel mutuo senza pre-fissazione del termine è comunque applicabile il principio secondo il quale è superflua la 36 di 37 fissazione giudiziale del termine per l’adempimento allorché il debitore sia insolvente e, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11437 del 08/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 20042 del 24/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 22/06/1972), come appunto prospettato dalla sentenza impugnata. 9.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 37 di 37 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda