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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/08/2025, n. 29693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29693 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EA RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 29693 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Nocera inferiore, con la quale D'RE FF veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada e lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, applicandogli altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la sera del 14 dicembre 2019, gli operanti della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Nocera Inferiore, erano intervenuti in occasione di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura condotta dal D'RE, il quale era apparso in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol a causa della manifestazione dei seguenti sintomi: alito fortemente vinoso, occhi arrossati, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento nei movimenti. I militari avevano invitato l'imputato a sottoporsi, nell'immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolemico con il test dell'etilometro, ma questi si era rifiutato;
successivamente, dopo circa tre ore dall'arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, mutando atteggiamento, aveva manifestato la propria disponibilità. 2. D'RE FF, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, non avendo rilevato l'eccepita violazione dell'articolo 114 disp.att. cod.proc. pen, ravvisabile nell'omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell'avvio della procedura di accertamento strumentale dell'alcolernia mediante richiesta di sottoporsi al relativo test, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale di accertamento della violazione dell'articolo 186, comma 7, cod. strada e di tutti gli atti conseguenti. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si ribadisce che l'imputato abbia opposto un netto rifiuto a sottoporsi all'accertamento, sebbene nel verbale gli stessi militari avevano dato atto della dichiarazione espressa da parte del D'RE, il quale aveva escluso di essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamenti del tasso alcolemico. Al riguardo, dopo aver premesso che il verbale redatto dai militari fa prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rilasciate alla presenza di pubblici ufficiali, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal D'RE non avrebbero potuto essere smentite dai verbalizzante che, sentiti in qualità di testimoni, avevano riferito al giudice di primo grado che, all'atto del sinistro, il soggetto controllato si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1 La questione prospettata attiene all'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. I giudici di merito si sono allineati al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, quanto all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è nel senso che "l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini" (Sez. 4, n. 35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest, ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto-reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Del resto, la locuzione contenuta nell'art. 354 cod. proc. pen. (riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria), "nel procedere al compimento degli atti", fa evidentemente riferimento al compimento di un atto, nella specie di rilevazione mediante etilometro, al quale l'interessato ha acconsentito. Il rifiuto eventuale, e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, attiene ad una fase anteriore. In conclusione, l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell'espressione della volontà di sottrarsi all'accertamento. Il motivo è quindi manifestamente infondato in quanto è stato correttamente ritenuto che l'obbligo di avviso non ricorreva nella fattispecie 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Va rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3 Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i militari avevano invitato l'imputato a sottoporsi, nell'immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolernico con il test ciell'etilometro, ma questi si era rifiutato;
successivamente, dopo circa tre ore dall'arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, aveva mutato atteggiamento, manifestandola propria disponibilità. In ciò è stato logicamente ravvisato il reato in contestazione. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo e ritardato atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. La suddetta interpretazione attiene invero a tutte le ipotesi, pure esplorate dalla giurisprudenza del S.C. ove il conducente opponga agli operanti un comportamento ostruzionistico, apparentemente collaborativo, ma sostanzialmente teso ad eludere gli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica (Sez. 4, sent. n. 5909 del 08/01/2013 Ud Rv. 254792 - 01; Sez. 4, sent. n. 5409 del 27/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262162 - 01). La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha osservato che l'imputato inizialmente aveva opposto il rifiuto, come riferito dai testi e peraltro riportato nello stesso verbale, e che solo dopo tre ore dall'arrivo dei militari, in sede di stesura del verbale, aveva rassegnato la sua disponibilità. D'altro canto, aspecifico è il riferimento alla efficacia fidefacente del verbale, atteso che la prova documentale non è incompatibile con il precedente atteggiamento ostruzionistico protratto per circa tre ore, pure rappresentato dai militari. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Pre t
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 29693 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Nocera inferiore, con la quale D'RE FF veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada e lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, applicandogli altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la sera del 14 dicembre 2019, gli operanti della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Nocera Inferiore, erano intervenuti in occasione di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura condotta dal D'RE, il quale era apparso in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol a causa della manifestazione dei seguenti sintomi: alito fortemente vinoso, occhi arrossati, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento nei movimenti. I militari avevano invitato l'imputato a sottoporsi, nell'immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolemico con il test dell'etilometro, ma questi si era rifiutato;
successivamente, dopo circa tre ore dall'arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, mutando atteggiamento, aveva manifestato la propria disponibilità. 2. D'RE FF, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, non avendo rilevato l'eccepita violazione dell'articolo 114 disp.att. cod.proc. pen, ravvisabile nell'omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell'avvio della procedura di accertamento strumentale dell'alcolernia mediante richiesta di sottoporsi al relativo test, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale di accertamento della violazione dell'articolo 186, comma 7, cod. strada e di tutti gli atti conseguenti. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si ribadisce che l'imputato abbia opposto un netto rifiuto a sottoporsi all'accertamento, sebbene nel verbale gli stessi militari avevano dato atto della dichiarazione espressa da parte del D'RE, il quale aveva escluso di essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamenti del tasso alcolemico. Al riguardo, dopo aver premesso che il verbale redatto dai militari fa prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rilasciate alla presenza di pubblici ufficiali, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal D'RE non avrebbero potuto essere smentite dai verbalizzante che, sentiti in qualità di testimoni, avevano riferito al giudice di primo grado che, all'atto del sinistro, il soggetto controllato si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1 La questione prospettata attiene all'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. I giudici di merito si sono allineati al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, quanto all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è nel senso che "l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini" (Sez. 4, n. 35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest, ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto-reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Del resto, la locuzione contenuta nell'art. 354 cod. proc. pen. (riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria), "nel procedere al compimento degli atti", fa evidentemente riferimento al compimento di un atto, nella specie di rilevazione mediante etilometro, al quale l'interessato ha acconsentito. Il rifiuto eventuale, e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, attiene ad una fase anteriore. In conclusione, l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell'espressione della volontà di sottrarsi all'accertamento. Il motivo è quindi manifestamente infondato in quanto è stato correttamente ritenuto che l'obbligo di avviso non ricorreva nella fattispecie 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Va rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3 Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i militari avevano invitato l'imputato a sottoporsi, nell'immediatezza dei fatti, alla misurazione del tasso alcolernico con il test ciell'etilometro, ma questi si era rifiutato;
successivamente, dopo circa tre ore dall'arrivo degli operanti, soltanto in sede di redazione del verbale, aveva mutato atteggiamento, manifestandola propria disponibilità. In ciò è stato logicamente ravvisato il reato in contestazione. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo e ritardato atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. La suddetta interpretazione attiene invero a tutte le ipotesi, pure esplorate dalla giurisprudenza del S.C. ove il conducente opponga agli operanti un comportamento ostruzionistico, apparentemente collaborativo, ma sostanzialmente teso ad eludere gli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica (Sez. 4, sent. n. 5909 del 08/01/2013 Ud Rv. 254792 - 01; Sez. 4, sent. n. 5409 del 27/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262162 - 01). La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha osservato che l'imputato inizialmente aveva opposto il rifiuto, come riferito dai testi e peraltro riportato nello stesso verbale, e che solo dopo tre ore dall'arrivo dei militari, in sede di stesura del verbale, aveva rassegnato la sua disponibilità. D'altro canto, aspecifico è il riferimento alla efficacia fidefacente del verbale, atteso che la prova documentale non è incompatibile con il precedente atteggiamento ostruzionistico protratto per circa tre ore, pure rappresentato dai militari. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Pre t