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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.457/2023 promossa da
(Cod. Fis. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Freddara
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ) in proprio, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Lisa
Convenuta in riassunzione nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_2
), e residente a [...]
Vecchio n. 24, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Discepolo
Convenuto in riassunzione (C.F. Controparte_3 PartitaIVA_1
), succeduta per fusione a che, a P.IVA_2 Controparte_4 sua volta, ha incorporato , in persona del suo Controparte_5 procuratore ad negotia Dott. rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Rodolfo Berti
Convenuta in riassunzione
(C.F. ) residente ad Ancona, CP_7 C.F._4 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Borrelli e Alessandro Scaloni
Convenuto in riassunzione
(P.I. )– già Controparte_8 P.IVA_3 CP_9
e già - con sede in Roma p.zza G. Marconi 25, in
[...] CP_10 persona del procuratore speciale dott. rappresentata CP_11
e difesa dall'Avv. Mara Mandrè
Convenuto in riassunzione nata a [...], il Controparte_12
26.08.1953, ivi residente a[...] con C.F.:
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Marco Sgrignuoli C.F._5
Convenuta in riassunzione difesa e rappresentata dall'Avv. Renato Controparte_13
Cola del Foro di Ancona
Convenuta in riassunzione
(CF in persona del Presidente pro- CP_14 P.IVA_4 tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
SIMONCINI
Convenuta in riassunzione Controparte_15 ex art 42, comma, 9, L.R. Marche 19/2022 ( P. IVA
[...]
), corrente in Ancona, Via Cristoforo Colombo n. 106, in P.IVA_5 persona del Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex
Dott. , difesa e rappresentata dall'Avv. CP_15 Controparte_16
Cristiana Pesarini
Convenuta in riassunzione con l' avv. Fernando Piazzolla Controparte_17
Convenuta in riassunzione nato in [...] il [...] (C.F. CP_18
) e residente in [...]del Tronto (AP), C.F._6 rappresentato e difeso dall'avv.Rosalinda Paolini e dall'avv. Emanuele
Aluigi
Convenuto in riassunzione
(C.F. e P.I.V.A. Controparte_19
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Del Borrello
Convenuta in riassunzione
, , Controparte_20 CP_21 [...]
, , , CP_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, Controparte_25 Controparte_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29
[...]
Convenuti in riassunzione contumaci
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.4977/2023 del 16.2.2023
Conclusioni: per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita, riformare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 175 del 04/02/2010 e per l'effetto, accogliendo l'appello così come formulato dalla Dott. , Pt_1 conformandosi ai descritti principii di diritto enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 4977/2023 depositata in data
16/2/2023, con ogni statuizione anche in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Pertanto, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita:
- preliminarmente, dare atto del pagamento del danno in capo all'attrice originaria, che non ha più interesse a coltivare la propria domanda risarcitoria;
- nel merito: dichiarare, per ogni ulteriore giuridico effetto, che non sussiste alcuna responsabilità della Dott.ssa nella Parte_1 causazione dei danni lamentati dall'attrice;
- in via subordinata: riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la Dott. alla manleva nei confronti della Parte_1
Gestione Liquidatoria della ex dichiarando comunque Pt_2 inammissibile ed improponibile l'intervento volontario di quest'ultima;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare la carenza di giurisdizione dell'AGO per la rivalsa erariale sostanzialmente svolta dalla Gestione
Liquidatoria della ex con l'atto di intervento ex art. 105 cpc, Pt_2 essendo materia demandata alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata conferma della condanna della Dott.ssa , anche in accertato concorso Parte_1 con altri medici convenuti o chiamati in causa, dichiarare corresponsabili dell'evento di danno anche e la di lui Controparte_27 compagnia di assicurazioni Reale Mutua SpA…” PER Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la cessata materia del contendere, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Controparte_1 esercente la potestà sul figlio nel presente Persona_1 procedimento e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio.
Nel merito e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, dichiarare l'intervenuto giudicato, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Controparte_1 esercente la potestà sul figlio nel presente Persona_1 procedimento e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio.
Ancora nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità di eventuali domande proposte nei confronti della sig.ra Controparte_1 in proprio o nella qualità di esercente la potestà sul figlio
[...]
Per_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Per PE: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello…. in via preliminare, dichiarare inammissibile o improcedibile l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al quale si resiste;
sempre in via preliminare, dichiarare ll'estromissionedel prof. dal presente giudizio;
CP_2
nel merito dichiarare prescritto il credito azionato;
in via subordinata nel merito respingere in quanto infondato in fatto ed in diritto, o comunque con qualsiasi statuizione, l' atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al quale si resiste;
in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di condanna del prof. al CP_2 risarcimento del danno, 1) si chiede altresì che la Gestione Liquidatoria della ex USL 12 delle Marche e la , siano entrambe CP_14 dichiarate coobbligate in solido con il prof. , e per l' effetto che CP_2 siano tenute al rimborso in favore del medesimo delle quote delle somme che dovessero essere corrisposte alla sig.ra sia in CP_1 proprio che in qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
2) si chiede altresì che nelle somme che dovessero essere Per_1 ritenute dovute dal prof. alla sig.ra sia in proprio CP_2 CP_1 che in qualità di amministratrice di sostegno di siano Persona_1 considerati gli importi già percepiti per i medesimi fatti in relazione al giudizio innanzi ai Giudici di Roma sia in relazione al presente contenzioso;
3) si chiede che la società assicuratrice “ CP_5
”, poi , ora
[...] Controparte_30 Controparte_3 garantisca e manlevi il prof. da qualsiasi danno che dovesse CP_2 essere ascritto alla sua responsabilità per i fatti di causa, per interessi, spese ed accessori e tutto quanto conseguente all' azione fatta valere nel giudizio, nei limiti del massimale di polizza.”
Per : Controparte_3
Piaccia all'intestata Corte di Appello in funzione di Giudice del rinvio, dichiarare che l'esclusione di ogni responsabilità a carico di altri medici convenuti o chiamati in causa, tra i quali il Prof. , è passata in CP_2 giudicato e pertanto escludere la sussistenza di ogni responsabilità del suddetto Prof. il quale, per quello che riguarda il merito, non CP_2 risulta fosse presente al momento dei fatti, il che esclude comunque una sua cooperazione colposa nell'evento di danno;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge.”
Per RO US:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: accertare e dichiarare la parziale inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della corresponsabilità nella produzione del sinistro del dott. CP_7 per le motivazioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, con qualsiasi statuizione, nonché
l'inammissibilità della domanda nei confronti del dott. di CP_7 condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio, essendo irrevocabile la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 in favore del dott. CP_7
In accoglimento della domanda di garanzia impropria formulata dal dott. dichiarata assorbita nella citata sentenza n. 1845/2017, CP_7 condannare la (ora ) a Controparte_31 Controparte_8 rifondere ex art. 1917 c.c. all'assicurato le spese sostenute per resistere alla presente azione come da nota spese che verrà depositata o nella misura maggiore o minore ritenuta più equa o benevisa dal
Giudice, oltre interessi, accessori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali anche del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione”.
Per Controparte_8
“All'Ill.ma Corte di Appello adita:
- In via pregiudiziale ed assorbente: di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 nella parte in cui ha sancito l'estraneità del dr. CP_7 dai fatti di causa, con ogni conseguenza anche rispetto alla
[...] domanda di garanzia svolta nei pregressi gradi di giudizio dal suddetto sanitario nei confronti della odierna comparente;
- In via alternativa: di accertare e dichiarare che a seguito della sentenza n. 4977/2023 della Corte di Cassazione sono passati in giudicato anche i capi della sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 con cui, fatta eccezione per la dr.ssa , Parte_1
è stata sancita la carenza di addebiti di responsabilità nei confronti di tutti gli altri sanitari convenuti e/o chiamati in giudizio;
In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti del dr. CP_7 con ogni conseguenza anche rispetto alla domanda di garanzia svolta nei pregressi gradi di giudizio dal suddetto sanitario nei confronti della odierna controricorrente.
In ogni ipotesi, con refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Per AT ON: voglia l'Ill.ma Corte D'appello di Ancona, contrariis rejectis:
preliminarmente, dare atto che la IA di UR CP_32
(ora ) già citata in giudizio debba Controparte_13 P.IVA_7 manlevare, garantire e tenere indenne la stessa dell'eventuale condanna;
nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice dott.ssa , per le ragioni esposte Parte_1 in narrativa e con ogni più ampia statuizione;
sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuta la IA di UR (ora ) a CP_32 Controparte_13 P.IVA_7 tenerlo indenne di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare, per l'effetto condannando la IA stessa al pagamento di tale somma a favore dell'attore;
Onerare la parte o le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite.” Per : Controparte_13
“Voglia la Corte di Appello, preso atto che le statuizioni rese nei confronti delle d.sse e nel presente giudizio sono già CP_12 Pt_3 passate in giudicato, dichiarare la loro carenza di legittimazione al presente giudizio e comunque rigettare ogni domanda che possa essere formulata in questa sede nei loro confronti.
Voglia, di conseguenza, dichiarare la carenza di legittimazione al presente giudizio di e comunque rigettare ogni Controparte_13 domanda che possa essere formulata in questa sede nei suoi confronti.
Con vittoria di spese”
Per la CP_14
” Voglia codesta Corte Ecc.ma Corte:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste della dott.ssa avanzate nei confronti della Gestione Liquidatoria Pt_1 della pregressa , laddove, alla luce della pronuncia della Corte Pt_2 di Cassazione n. 9008/2015 spieghino i propri effetti nei confronti della
; CP_14
- respingere, in ogni caso, le richieste della Dott.ssa laddove Pt_1 confliggenti con la posizione assunta dall'Amministrazione regionale.
PER Gestione Liquidatoria ex : Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
Nel merito: rigettare le domande dell'appellante avanzate in via subordinata nei confronti della Gestione Liquidatoria ex e per Parte_4
l'effetto confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Ancona n.
175/2010 e della Corte di Appello di Ancona n. 1845/2017;
In via istruttoria: acquisire i fascicoli di ufficio e di parte relativi al primo e secondo grado di giudizio e al giudizio di cassazione.” Per AG UI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni in rito e in merito di cui sopra, respingere la domanda proposta nei confronti della dott.ssa siccome inammissibile e comunque Controparte_17 infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Per : CP_18
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, dichiarare:
- l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti del dott. CP_18
- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare le domande tutte proposte nei confronti del dott. in quanto infondate in CP_18 fatto ed in diritto;
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di condanna dichiarare tenuta la oggi (o la compagnia Parte_5 CP_33 che nelle more dovesse essere subentrata e/o aver acquisito detta compagnia) a tenerlo indenne di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare e per l'effetto condannare la medesima compagnia al pagamento.”
Per Reale Mutua UR:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare:
NEL MERITO
respingere siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti della Controparte_19
Vinte le spese del grado di giudizio.” FATTI DI CAUSA
La signora rimasta vittima in data 15 luglio 1994, Controparte_1 quando era alla trentatreesima settimana di gestazione, di un incidente stradale che le aveva provocato gravissime lesioni alla spina dorsale, con conseguente paralisi delle gambe ed insensibilità assoluta al di sotto delle vertebre D10 e D11, partoriva, in data 28 luglio 1994, presso l'ospedale Salesi di Ancona, nato prematuro Persona_1 di circa 35 settimane, il quale, subito dopo il parto, manifestava problemi respiratori che ne rendevano necessario il trasferimento d'urgenza presso il reparto di rianimazione ed il successivo ricovero, fino al 3 settembre 1994, presso il reparto immaturi del medesimo nosocomio, da cui veniva dimesso con irreversibili danni fisici e neurologici.
conveniva allora in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma, che era una guida dell'auto a bordo della quale Controparte_27 viaggiava al momento dell'incidente, da cui si era nel frattempo separata legalmente, la compagnia Controparte_19 assicuratrice per la Rca dell'autoveicolo condotto da Controparte_27 la gestione stralcio della USL 2 di Ancona per Parte_6 ottenere il risarcimento dei danni subiti da lei e dal figlio.
Con sentenza n. 8115/ 2003, confermata con decisione n. 4802/2009 della Corte di Appello di Roma, sulla scorta delle risultanze della CTU medico legale espletata in primo grado, che escludeva un nesso eziologico tra il sinistro stradale avvenuto qualche giorno prima del parto e le patologie di ascritte, invece, alla Persona_1 responsabilità omissiva dei sanitari del reparto immaturi per non aver tempestivamente posto in essere le necessarie misure di ventilazione meccanica e di rianimazione, la Gestione Stralcio della veniva Pt_2 condannata al pagamento della somma di euro 1.604 584,44, di cui 1.537.382,84 per i danni subiti dal bambino e 67.201,60 per i danni subiti dalla madre in conseguenza della malattia del figlio.
Detta sentenza veniva impugnata e, con sentenza n 9008/15, la
Suprema Corte di Cassazione cassava la decisione della Corte di
Appello di Roma, ritenendo che avesse apoditticamente fatto riferimento alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado non attribuendo rilievo, quantomeno concausale, all'incidente stradale che aveva visto coinvolta nei giorni Controparte_1 immediatamente precedenti al parto, nonostante nel giudizio di appello fosse stata rinnovata la CTU che aveva prospettato “un precedente insulto ipossico ricollegabile al trauma subito con la madre per effetto del sinistro”.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma dalla e dal e definito con sentenza n. 28/2022 CP_1 Persona_1 pubbl. il 04/01/2022 che ha accerto la corresponsabilità di CP_27
per le lesioni cagionate a e
[...] Persona_1 Controparte_1 in seguito all'incidente stradale del 28/7/1994 e condannato lo stesso, in solido con la al risarcimento del danno Controparte_19 in favore di quantificato in €2.642.457,45, ed al Persona_1 risarcimento del danno già liquidato in primo grado a , Controparte_1 in solido con quest'ultima nei limiti degli Controparte_19 interessi legali sull'importo di €774.685,34 dal 4/10/1996 fino al saldo. agiva, altresì, dinanzi al Tribunale di Ancona nei Controparte_1 confronti di , Controparte_2 Controparte_20 CP_18
è , rispettivamente primario e Controparte_17 Parte_1 sanitari del reparto immaturi dell'ospedale Salesi di Ancona chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti da lei e dal figlio per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. chiamava in giudizio la propria assicuratrice la Parte_1
e gli altri medici del reparto immaturi, ovverosia i dottori CP_34
, CP_22 CP_35 Controparte_23 Controparte_12 ed il medico che prestava servizio di guardia medica Persona_2 interna indicandoli come responsabili o corresponsabili CP_7 delle condizioni di salute di Persona_1
Tutti i medici, nel costituirsi, citavano in giudizio le proprie compagnie di assicurazione e chiamava in manleva la Controparte_2 CP_14
e la Gestione Liquidatoria della ex .
[...] Pt_2
Nel giudizio, spiegava intervento volontario la Gestione Liquidatoria della ex , chiedendo di essere tenuta indenne da ogni esborso Pt_2 nei confronti dell'attrice nell'ipotesi di condanna dei sanitari convenuti.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 175 del 2010, dichiarava responsabile esclusivamente per non aver prestato Parte_1 adeguata ed immediata assistenza a al manifestarsi Persona_1 dei sintomi della crisi respiratoria e la condannava corrispondere, in solido con la gestione stralcio ex , a la somma Pt_2 Controparte_1 di euro 1.000.604 584,44; accoglieva, altresì, la domanda di manleva di nei confronti della propria compagnia assicurazioni Parte_1 nei limiti del massimale ed anche quella della Usl 12 CP_34 sezione stralcio formulata nei confronti di , Parte_1 dichiarando la tenuta alla manleva anche per tale titolo, CP_34 rigettando tutte le altre domande.
Proponeva appello avverso detta sentenza la e la Parte_7
Corte d'appello, con la sentenza n. 1845/2017 del
26.09.2017/14.12.2017, confermava da sentenza di prime cure.
Avverso la decisione della Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per Cassazione la signora affidato a nove motivi di Parte_1 doglianza. Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza della Corte
d'Appello nella parte in cui aveva utilizzato il materiale probatorio raccolto innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Roma e, in particolare, le consulenze effettuate nell'ambito di tali giudizi, sebbene essa stessa non avesse partecipato a quei procedimenti, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa;
con il secondo motivo rimproverava alla Corte d'Appello di non aver dichiarato la litispendenza del giudizio, essendo ancora pendente, in sede di rinvio, il giudizio innanzi al Tribunale di Roma;
con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il proprio sopravvenuto difetto di interesse, conseguente all'estinzione del debito avvenuta a seguito della transazione Par sottoscritta dalla con la gestione stralcio ex Usl , atteso CP_1 che le clausole apposte a detta transazione limitative della definitività del risarcimento accettato anche con riferimento soggetti che non erano state parti della stessa dovevano ritenersi nulle;
con il quarto motivo la imputa alla sentenza gravata il Pt_1 mancato esame e l'omessa valutazione della responsabilità concorrente in capo al signor nella causazione del danno;
Controparte_27
con il quinto motivo la ricorrente censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui non aveva applicato la scriminante di cui all'articolo 2236 CC;
Con il sesto motivo la ricorrente censurava la statuizione della Corte
d'Appello di Ancona nella parte in cui riteneva irrilevante il momento in cui aveva lasciato l'ospedale, ovverosia alle 19:30, nonostante l'evento critico che aveva colpito il neonato si fosse protratto sino alle 22:00, omettendo di valutare la corresponsabilità dei sanitari che l'avevano sostituita in reparto;
con il settimo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
con l'ottavo motivo censurava la sentenza della Corte d'Appello per aver ritenuto che la domanda avanzata dalla gestione stralcio fosse una domanda di regresso sebbene la stessa gestione stralcio avesse dichiarato di agire in manleva nei confronti dei sanitari di quanto fosse stata condannata a corrispondere a e a Persona_1 [...]
CP_1
con il nono motivo la ricorrente assumeva la violazione dell'articolo 7 della legge 24 del 2017, che, a suo dire, dovrebbe avere applicazione retroattiva quantomeno con riferimento ai principi affermati.
La Suprema Corte, con sentenza numero 4977 del 2023, accoglieva il primo e l'ottavo motivo, rigettando il nono e dichiarando inammissibili i restanti;
cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello di Ancona.
In particolare, nell'accogliere il primo motivo, dopo aver premesso che gli atti relativi al giudizio di Roma e, in particolare le CTU espletate, erano correttamente entrati a far parte del giudizio mediante produzione, con conseguente instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, ha ritenuto che la Corte di Appello ha errato nel continuare ad avvalersi della CTU espletata nel primo grado di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, sebbene proprio gli esiti della stessa, contrastanti con la CTU espletata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma abbiano costituito la base di riferimento fattuale con cui la Suprema
Corte ha cassato la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Roma, dal momento che non aveva fornito esaustiva e convincente spiegazione delle ragioni per le quali avesse inteso privilegiare le risultanze della CTU disposta in primo grado anziché aderire a quelle della CTU rinnovata in grado d'appello.
In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte che la Corte di Appello di
Ancona, pur consapevole del fatto che la sentenza di primo grado di
Roma e la sentenza della Corte di Appello di Roma erano state cassate proprio per avere fatto esclusivo affidamento sulla ctu espletata in primo grado senza tener conto di quanto emerso dalla consulenza espletata nel secondo grado di giudizio, ha fatto leva proprio sulla CTU espletata nel giudizio di Roma nel primo grado, senza prospettare, in maniera adeguata, le ragioni per le quali ha disatteso le risultanze della
CTU disposta nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Nell'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso, invece, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, la responsabilità per i danni da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria ribadendo che l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicchè, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.
La dottoressa riassumeva il giudizio ex art 392 cpc Parte_1
e, nel rappresentare che aveva raggiunto un accordo con la signora attrice originaria, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni CP_1 rassegnate e sopra trascritte.
Si costituiva in proprio, dando atto che tra la stessa e Controparte_1 la dottoressa era intervenuto un accordo di transazione con Pt_1 conseguente cessazione della materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria svolta da essa attrice in primo grado nel procedimento che ha dato origine al presente giudizio, tanto che la stessa Corte di Cassazione, nell'esaminare il terzo motivo di ricorso, lo dichiarava inammissibile proprio per il fatto che era intervenuta una transazione in relazione alla richiesta risarcitoria principale.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità della domanda con la quale la dottoressa chiedeva la modifica della sentenza nella parte in Pt_1 cui dichiarava la sua responsabilità nella causazione del danno, dal momento che vi era stato il passaggio in giudicato del capo della sentenza concernente la domanda risarcitoria formulata da essa attrice nel corso del giudizio di primo grado e chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Si costituiva il dottor nonché la Controparte_2 [...]
dello stesso chiamata in manleva nel primo grado di Controparte_3 giudizio (l'assicurato aveva chiamato in causa , Controparte_5 successivamente incorporata nella a cui la Controparte_30 succedeva per fusione) che chiedevano che venisse CP_3 riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello di Ancona nella parte in cui aveva dichiarato l'esclusione di ogni responsabilità a carico di tutti gli altri medici convenuti o chiamati in causa tra cui il prof , che, peraltro, non era presente in reparto CP_2 al momento dei fatti.
Si costituiva il Dott. che, nella serata del 28.7.1994, CP_7 rivestiva il ruolo di Guardia Medica interdivisionale, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalla riassumente in via di ulteriore subordine di accertamento della responsabilità concorsuale del dott. er effetto del giudicato interno sulla stessa CP_7 formatosi. Chiedeva la condanna della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
al pagamento delle spese di lite di resistenza per il grado CP_8 di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
A dette difese nel merito si associava la compagnia Controparte_8
, che si opponeva solo alla richiesta condanna alle spese di lite.
[...]
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_12 proposta dalla nei suoi confronti, atteso che, quale medico Pt_1 della Rianimazione, aveva fatto tutto il possibile, anche a fronte di una situazione in cui era giunto il neonato in reparto, già assolutamente compromessa.
Si costituiva in giudizio anche , subentrata Controparte_36 ad , compagnia assicuratrice per la responsabilità civili CP_37 delle dott.sse e , la quale faceva presente Controparte_12 Pt_3 che il motivo di ricorso per cassazione relativo al riparto delle responsabilità dei medici formulato dalla con il ricorso per Pt_1 cassazione, era stato dichiarato inammissibile dalla S.C. in quanto volto a sollecitare un nuovo esame nel merito, con conseguente formazione del giudicato.
Si costituiva la che, nel far presente che a seguito della CP_14
Parte scrittura privata intervenuta tra Gestione Liquidatoria della ex e l che spiegava i suoi effetti anche nei confronti della CP_15 CP_14
e degli avvenuti pagamenti, nulla poteva essere più richiesto
[...] all'ente regionale in relazione ad obbligazioni risalenti ad epoca antecedente il 31.12.1994 e nulla è più dovuto a titolo di risarcimento al Signor e alla Signora da parte Persona_1 Controparte_1 dell'Amministrazione odierna convenuta, ragion per cui chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei confronti della Gestione
Liquidatoria della pregressa , laddove, alla luce della pronuncia Pt_2 della Corte di Cassazione n. 9008/2015 spiegasse i propri effetti nei confronti della . CP_14
Co Parte Si costituiva la Gestione Liquidatoria della che chiedeva la conferma della sentenza di secondo grado laddove riconosceva l'obbligo di manleva in capo alla per le somme da esse pagate Pt_1 ai danneggiati.
Si costituiva , la quale, nel contestare qualsivoglia Controparte_17 responsabilità nella causazione del danno, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_18 dell'atto di citazione in riassunzione, atteso che si era chiesto accertarsi l'eventuale corresponsabilità degli altri sanitari e, quindi, anche di esso resistente, nonostante sul punto fosse intervenuto il giudicato.
Si costituiva anche la propria compagnia di Assicurazione,
[...]
(già che chiedeva dichiararsi CP_3 Controparte_38
l'inammissibilità della domanda spiegata dalla Dott.ssa Pt_1 essendo intervenuto il giudicato quando all'accertamento della mancanza di responsabilità di tutto il personale sanitario diverso dalla stessa.
Si costituiva compagnia che assicurava per Controparte_19
RCA il che, eccepiva l'inammissibilità per tardività Controparte_27 delle domande spiegate nei suoi confronti dalla , atteso che, Pt_1 sebbene nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la avesse Pt_1 chiamato in causa anche essa compagnia di assicurazioni, né nell'atto di costituzione, né nella citazione del terzo né in tutto il giudizio di primo grado, aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa chiamata, domanda proposta solo nel corso del giudizio di appello e, quindi, tardivamente. Faceva, altresì, presente che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso articolato dalla Pt_1 finalizzato all'accertamento di un'omessa pronuncia della Corte di
Appello di Ancona sulla concorrente responsabilità del con la Per_1 conseguenza che nulla poteva più stabilirsi al riguardo con riferimento a detta responsabilità.
Nessuno si costituiva per , , Controparte_20 CP_21 [...]
, , , (già CP_22 Controparte_23 CP_35 Controparte_25
già , , Controparte_26 Controparte_39 Controparte_27
, , che, pertanto, venivano dichiarati Controparte_28 CP_29 contumaci.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025,
n.6527)
Orbene, quanto ai rapporti dell'attrice in riassunzione con
[...]
attrice nel primo grado del giudizio, le parti hanno CP_1 concordemente dato atto che tra le stesse è intervenuta transazione, con conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria formulata dalla nel primo grado di CP_1 giudizio in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio accordo transattivo di cui ha preso atto anche la Persona_1
Corte di Cassazione nella sentenza che origina il presente giudizio nella disamina del terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile proprio a cagione del fatto che tra le parti “era intervenuta una transazione che aveva determinato il venir meno della materia del contendere in ordine alla richiesta risarcitoria principale”.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'attrice in riassunzione e tutti gli altri sanitari evocati in giudizio (la stessa chiede “nella denegata conferma della condanna della Dott.ssa , anche in accertato Parte_1 concorso con altri medici convenuti o chiamati in causa, dichiarare corresponsabili dell'evento di danno anche e la di lui Controparte_27 compagnia di ), deve rilevarsi che ci si Parte_8 trova al cospetto di una semplice litis denuntiatio nei confronti degli altri sanitari, e non anche di una vera e propria vocatio in ius, dal momento che la stessa chiede dichiararsi la corresponsabilità del solo e della di lui compagnia di assicurazioni. Controparte_27
Ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di doglianza proposto dalla , Pt_1 unico con il quale la stessa si doleva del fatto che la Corte di Appello non avesse correttamente valutato la corresponsabilità degli altri sanitari, ragion per cui deve ritenersi intervenuto il giudicato sulla questione dell'eventuale corresponsabilità di tutti gli altri sanitari nella causazione del danno derivato a Persona_1
Quanto, invece, alla domanda spiegata nei confronti del CP_27
e della di lui compagnia di assicurazioni
[...] [...]
, deve osservarsi che, con il quarto motivo di ricorso, Parte_9 la Dott.ssa ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Pt_1 Ancona nella parte in cui non era stata accertata la concorrente responsabilità del nella causazione del danno, denunciando la Per_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento al mancato esame della domanda contenuta nell'atto di appello incidentale da essa proposto, motivo ritenuto dalla Suprema Corte inammissibile, in considerazione della violazione da parte della del principio di autosufficienza Pt_1 del ricorso per cassazione.
Ne discende che detta domanda deve ritenersi inammissibile, sussistendo su di essa un giudicato interno.
Detta statuizione rende superflua la disamina delle eccezioni di inammissibilità per tardività della domanda spiegata dalla Pt_1 come sollevate dalla difesa della nel Parte_8 presente giudizio (riproponendo le eccezioni già avanzate nei precedenti gradi).
L'intervenuto accordo transattivo con la ed il giudicato CP_1 interno con riguardo alla corresponsabilità degli altri convenuti in riassunzione (medici e ) e la dichiarazione di Controparte_27 inammissibilità di tutti i motivi di doglianza afferenti al contributo causale della nella causazione dell'evento (motivi 5 e 6) Pt_1 nonché l'intervenuto integrale risarcimento del danno alla d CP_1 al di lei figlio da parte anche della compagnia di assicurazioni del non rendono possibile a questa Corte l'ulteriore disamina Per_1 delle censure mosse in ordine alla già accertata responsabilità della
. Pt_1
Quanto ai rapporti tra l'attrice in riassunzione e la Gestione Liquidatoria Parte della oggetto dell'ottavo motivo di ricorso in Cassazione, deve rilevarsi che la , nel presente giudizio, chiede la riforma della Pt_1 sentenza nella parte in cui è stata condannata alla manleva e la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della gestione liquidatoria oltre che la carenza di giurisdizione per la rivalsa erariale.
Al proposito, sostiene che la gestione Liquidatoria ex ha Pt_2 esercitato un'azione di manleva che, in quanto tale, doveva ritenersi inammissibile, posto che l'unica azione concessa alla struttura sanitaria, la quale deve ritenersi sempre responsabile in via diretta ed autonoma allorquando il danno viene causato da un medico inserito in pianta organica, è quella di regresso, la cui giurisdizione, peraltro, è del giudice contabile.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4977/2023 che ha disposto il rinvio, ha accolto in parte il motivo, affermando “nei limiti di seguito precisati. In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1°, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra – petizione, di cui all'art 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Non può non rilevarsi, nondimeno, che la Corte d' Appello non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2°, e 2055, comma 3°, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa (Cass.
11/11/2019, n. 28987; Cass. 20/10/2021, n. 29001). Quanto al difetto di giurisdizione, deve farsi applicazione della decisione a sezioni unite,
n. 21992 del 2/10/2020, con cui questa Corte, richiamando molteplici precedenti giurisprudenziali, ha ribadito l'indipendenza dell'azione amministrativa promossa dalla struttura sanitaria pubblica nei confronti del medico dipendente dalle azioni civilistiche di responsabilità tra pubblica amministrazione e soggetti danneggiati.
Conseguentemente, la proposizione di un'azione di rivalsa/regresso della struttura sanitaria nei confronti del sanitario responsabile non dà origine a una questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario
e contabile, attesa l'autonomia e la non coincidenza tra le due giurisdizioni. Ciò si desume dal fatto che la giurisdizione contabile persegue un interesse generale di buon andamento delle Pubbliche
Amministrazioni e del corretto impiego di risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre, la giurisdizione ordinaria agisce per il pieno ristoro del danno, con funzione compensativa e riparatoria”
Ne discende che, in primis, non può discutersi sull' inammissibilità dell'intervento della Gestione liquidatoria, sussistendo, peraltro,
l'interesse della stessa ad agire, atteso che quest'ultima era già stata condannata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 81155/2013, al risarcimento dei danni subiti dal piccolo per ritenuta Persona_1 colpa medica e, perciò, anche in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo, ha corrisposto alla il risarcimento del danno per CP_1 cui ha agito in regresso, corrispondendo alla stessa la somma omnicomprensiva di €. 1.370.293,93 a titolo di riduzione definitiva del credito vantato dal minore e la somma omnicomprensiva di €
70.953,21 a totale risarcimento del danno vantato in proprio, liberandosi, quindi, di ogni obbligazione.
Quanto al merito, applicando il principio di diritto affermato, deve premettersi che l'art. 2055 c.c., comma 3, detta una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro, mentre l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente”.
In questa cornice, va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Ne consegue che, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non tanto in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento, realizzandosi, e non potendo obliterarsi,
l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
Ecco perché, per individuare il credito da regresso, si deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta nella titolarità del debitore e, quindi, attiene alla sua area di controllo e di rischio;
ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa, dovendo rimanere in capo alla struttura quella quota di responsabilità che si lega tanto ad una propria obbligazione contrattuale verso il paziente, quanto ad un inadempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, come quello di scegliere i professionisti autorizzati ad operare per proprio conto.
Nel caso in esame, non è stato dimostrato dalla Gestione Liquidatoria che in tal senso era onerata, un evidente iato tra (grave e straordinaria)
"malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente: in altri termini, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale, evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Ne discende che, in assenza di prova in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
"malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, cod. civ., con la conseguenza che la dott.ssa dovrà essere condannata a rifondere, in via di Pt_1 regresso, alla Gestione Liquidatoria la metà della somma Pt_2 corrisposta alla signora a seguito dell'accordo transattivo e, CP_1 quindi, l'importo di euro 720.623,57, dichiarando tenuta alla manleva per tale titolo la compagnia di assicurazioni della stessa.
Prima di passare alla regolamentazione delle spese di lite, occorre brevemente soffermarsi sulla domanda proposta dal dott. nei CP_7 confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_8
, avendo fatto lo stesso domanda di condanna della terza chiamata
[...] al pagamento delle spese di resistenza. Orbene, nel primo grado di giudizio e, segnatamente, nella citazione per chiamata in causa del terzo, il dott. aveva chiesto la CP_7 condanna della , ora Controparte_40 [...]
a “rimborsare al dott. medesimo Controparte_8 CP_7 quanto questo fosse chiamato a pagare a titolo di eventuale danno, ivi comprese le spese legali”.
Appare evidente che la richiesta di essere tenuto indenne da ogni condanna non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto:
l'assicurato, infatti, avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese.
Ne discende che la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione "di spese legali", in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza (Cassazione civile sez. III, 16/02/2024,
(ud. 10/01/2024, dep. 16/02/2024), n.4275), con la conseguenza che la domanda spiegata nella presente sede deve ritenersi tardivamente proposta.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”
(Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, (ud. 13/09/2022, dep.
08/11/2022), n.32906)
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, deve ritenersi che le spese di tutti i gradi di giudizio seguano la soccombenza della Pt_1 nei confronti dei soggetti dalla stessa chiamati in giudizio CP_21
, , , ,
[...] CP_22 Controparte_23 CP_7 CP_35
, ) e delle rispettive compagnie di
[...] Controparte_12 assicurazioni, atteso che le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cassazione civile, sez. II, 10/03/2025, n.
6358), ipotesi non verificatasi nel caso de quo.
Quanto al giudizio di rinvio, deve osservarsi che i medici (e le rispettive compagnie di assicurazione) ai quali l'atto di citazione in riassunzione
è stato notificato per mera "denuntiatio", in effetti non sono contraddittori dell'attrice in riassunzione che nei loro confronti non ha spiegato domanda alcuna, rimanendo indifferenti all'esito della lite
(atteso che la loro posizione risulta definita con sentenza sul punto passata in giudicato perché non appellata). Di conseguenza, debbono dichiararsi irripetibili le spese affrontate dai medesimi. (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, (ud. 09/02/2023, dep. 24/03/2023), n.8491).
Ne discende che, quanto ai rapporti con e CP_21 CP_22 CP_23
la andrà condannata al rimborso delle spese di lite Pt_3 Pt_1 solo per il primo e secondo grado di giudizio, essendo gli stessi rimasti contumaci nel giudizio di legittimità e nel presente giudizio di rinvio, mentre con riguardo a e , la CP_7 Controparte_12
andrà condannata alla refusione delle spese di lite anche del Pt_1 presente giudizio di rinvio, essendo gli stessi rimasti contumaci solo nel giudizio di legittimità.
Quanto alle compagnie di assicurazione la sarà tenuta alla Pt_1 refusione delle spese di lite:
- della (già e Controparte_8 Controparte_41 [...]
, compagnia assicuratrice del costituita in tutti i CP_31 CP_7 gradi di giudizio;
- della (già e Controparte_25 Controparte_39 [...]
) assicuratrice del dott. del dott. e Controparte_26 CP_23 CP_21 della Dott.ssa limitatamente al primo, secondo grado di giudizio CP_22 ed al giudizio di legittimità, non essendosi costituita nel presente giudizio di rinvio;
- (già ), assicuratrice delle dott.sse Controparte_42 CP_37
e limitatamente al primo, secondo grado di giudizio Pt_3 CP_12 ed al giudizio di rinvio, non essendosi costituita nel giudizio di legittimità;
Nei rapporti tra la e la parimenti, le spese di lite Pt_1 CP_1 seguono la soccombenza della prima per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, atteso che, avendo la Pt_1 concluso, nel presente giudizio, chiedendo la modifica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità stessa nella causazione del danno, pur avendo integralmente risarcito la appare CP_1 evidente che quest'ultima aveva l'interesse a costituirsi perché
l'eventuale accoglimento della domanda l'avrebbe esposta ad un' obbligazione restitutoria delle somma già ricevute.
Nei rapporti tra la e la e la gestione Pt_1 CP_14
Liquidatoria dell'ex , ritiene la Corte che, in considerazione CP_15 della reciproca parziale soccombenza, le spese di tutti i gradi di giudizio vadano interamente compensate
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la e , Pt_1 Controparte_27 stante la contumacia di quest'ultimo in tutti i gradi di giudizio.
La sarà, invece, tenuta, stante la soccombenza, alla refusione Pt_1 delle spese di lite sostenute dalla , Parte_8 compagnia assicuratrice per l'RCA del , limitatamente Controparte_27 al primo e secondo grado di giudizio ed al presente giudizio di rinvio, essendo rimasta la compagnia di assicurazioni contumace nel corso del giudizio di legittimità.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra la d i medici dalla CP_1 stessa evocati in giudizio e delle rispettive compagnie di assicurazioni e/o dei terzi chiamati in giudizio dai medici stessi e CP_14 gestione liquidatoria ex Usl evocati in giudizio dal dott. ), deve CP_2 ritenersi che, tenuto conto della natura del giudizio, squisitamente tecnica per quanto concerne l'accertamento della responsabilità di ciascuno dei sanitari e della peculiarità della materia sussistano i presupposti per procedere ad un'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Parimenti andranno compensate le spese di lite tra
[...]
e e , evocati in causa CP_19 Controparte_28 CP_29 dalla compagnia di assicurazioni, limitatamente al primo grado di giudizio, unico in cui i due si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4977/2023, del 4.10.2022, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e Controparte_1 nella qualità di esercente la potestà sul figlio Persona_1
dichiara tenuta a rifondere, in via di regresso, alla Parte_1
Gestione Liquidatoria la metà della somma da quest'ultima Pt_2 corrisposta alla signora a seguito dell'accordo transattivo e, CP_1 quindi, l'importo di euro 720.623,57.
Dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1 confronti di . Controparte_27
Condanna alla refusione delle spese di lite che Parte_1 liquida:
- In favore di , , e CP_21 CP_22 Controparte_23
, in euro 8.000,00 per diritti e 12.000,00 per CP_35 onorari oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, ciascuno;
- In favore di , , CP_7 Controparte_12 [...]
in euro 8.000,00 per diritti e CP_8 Controparte_1
12.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, in euro 9.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il giudizio di legittimità ed in euro 9.997,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio, ciascuno;
- In favore di in euro 8.000,00 per diritti e Controparte_25
12.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, in euro 9.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il giudizio di legittimità;
- In favore di e Controparte_36 [...]
in euro 8.000,00 per diritti e 12.000,00 per Parte_8 onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio ed in euro 9.997,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio, ciascuno;
- Compensa le spese di lite fra le altre parti.
Ancona, così deciso il 23.7.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.457/2023 promossa da
(Cod. Fis. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Freddara
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ) in proprio, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Lisa
Convenuta in riassunzione nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_2
), e residente a [...]
Vecchio n. 24, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Discepolo
Convenuto in riassunzione (C.F. Controparte_3 PartitaIVA_1
), succeduta per fusione a che, a P.IVA_2 Controparte_4 sua volta, ha incorporato , in persona del suo Controparte_5 procuratore ad negotia Dott. rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Rodolfo Berti
Convenuta in riassunzione
(C.F. ) residente ad Ancona, CP_7 C.F._4 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Borrelli e Alessandro Scaloni
Convenuto in riassunzione
(P.I. )– già Controparte_8 P.IVA_3 CP_9
e già - con sede in Roma p.zza G. Marconi 25, in
[...] CP_10 persona del procuratore speciale dott. rappresentata CP_11
e difesa dall'Avv. Mara Mandrè
Convenuto in riassunzione nata a [...], il Controparte_12
26.08.1953, ivi residente a[...] con C.F.:
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Marco Sgrignuoli C.F._5
Convenuta in riassunzione difesa e rappresentata dall'Avv. Renato Controparte_13
Cola del Foro di Ancona
Convenuta in riassunzione
(CF in persona del Presidente pro- CP_14 P.IVA_4 tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
SIMONCINI
Convenuta in riassunzione Controparte_15 ex art 42, comma, 9, L.R. Marche 19/2022 ( P. IVA
[...]
), corrente in Ancona, Via Cristoforo Colombo n. 106, in P.IVA_5 persona del Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex
Dott. , difesa e rappresentata dall'Avv. CP_15 Controparte_16
Cristiana Pesarini
Convenuta in riassunzione con l' avv. Fernando Piazzolla Controparte_17
Convenuta in riassunzione nato in [...] il [...] (C.F. CP_18
) e residente in [...]del Tronto (AP), C.F._6 rappresentato e difeso dall'avv.Rosalinda Paolini e dall'avv. Emanuele
Aluigi
Convenuto in riassunzione
(C.F. e P.I.V.A. Controparte_19
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Del Borrello
Convenuta in riassunzione
, , Controparte_20 CP_21 [...]
, , , CP_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, Controparte_25 Controparte_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29
[...]
Convenuti in riassunzione contumaci
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.4977/2023 del 16.2.2023
Conclusioni: per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita, riformare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 175 del 04/02/2010 e per l'effetto, accogliendo l'appello così come formulato dalla Dott. , Pt_1 conformandosi ai descritti principii di diritto enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 4977/2023 depositata in data
16/2/2023, con ogni statuizione anche in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Pertanto, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita:
- preliminarmente, dare atto del pagamento del danno in capo all'attrice originaria, che non ha più interesse a coltivare la propria domanda risarcitoria;
- nel merito: dichiarare, per ogni ulteriore giuridico effetto, che non sussiste alcuna responsabilità della Dott.ssa nella Parte_1 causazione dei danni lamentati dall'attrice;
- in via subordinata: riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la Dott. alla manleva nei confronti della Parte_1
Gestione Liquidatoria della ex dichiarando comunque Pt_2 inammissibile ed improponibile l'intervento volontario di quest'ultima;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare la carenza di giurisdizione dell'AGO per la rivalsa erariale sostanzialmente svolta dalla Gestione
Liquidatoria della ex con l'atto di intervento ex art. 105 cpc, Pt_2 essendo materia demandata alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata conferma della condanna della Dott.ssa , anche in accertato concorso Parte_1 con altri medici convenuti o chiamati in causa, dichiarare corresponsabili dell'evento di danno anche e la di lui Controparte_27 compagnia di assicurazioni Reale Mutua SpA…” PER Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la cessata materia del contendere, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Controparte_1 esercente la potestà sul figlio nel presente Persona_1 procedimento e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio.
Nel merito e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, dichiarare l'intervenuto giudicato, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Controparte_1 esercente la potestà sul figlio nel presente Persona_1 procedimento e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio.
Ancora nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità di eventuali domande proposte nei confronti della sig.ra Controparte_1 in proprio o nella qualità di esercente la potestà sul figlio
[...]
Per_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Per PE: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello…. in via preliminare, dichiarare inammissibile o improcedibile l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al quale si resiste;
sempre in via preliminare, dichiarare ll'estromissionedel prof. dal presente giudizio;
CP_2
nel merito dichiarare prescritto il credito azionato;
in via subordinata nel merito respingere in quanto infondato in fatto ed in diritto, o comunque con qualsiasi statuizione, l' atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al quale si resiste;
in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di condanna del prof. al CP_2 risarcimento del danno, 1) si chiede altresì che la Gestione Liquidatoria della ex USL 12 delle Marche e la , siano entrambe CP_14 dichiarate coobbligate in solido con il prof. , e per l' effetto che CP_2 siano tenute al rimborso in favore del medesimo delle quote delle somme che dovessero essere corrisposte alla sig.ra sia in CP_1 proprio che in qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
2) si chiede altresì che nelle somme che dovessero essere Per_1 ritenute dovute dal prof. alla sig.ra sia in proprio CP_2 CP_1 che in qualità di amministratrice di sostegno di siano Persona_1 considerati gli importi già percepiti per i medesimi fatti in relazione al giudizio innanzi ai Giudici di Roma sia in relazione al presente contenzioso;
3) si chiede che la società assicuratrice “ CP_5
”, poi , ora
[...] Controparte_30 Controparte_3 garantisca e manlevi il prof. da qualsiasi danno che dovesse CP_2 essere ascritto alla sua responsabilità per i fatti di causa, per interessi, spese ed accessori e tutto quanto conseguente all' azione fatta valere nel giudizio, nei limiti del massimale di polizza.”
Per : Controparte_3
Piaccia all'intestata Corte di Appello in funzione di Giudice del rinvio, dichiarare che l'esclusione di ogni responsabilità a carico di altri medici convenuti o chiamati in causa, tra i quali il Prof. , è passata in CP_2 giudicato e pertanto escludere la sussistenza di ogni responsabilità del suddetto Prof. il quale, per quello che riguarda il merito, non CP_2 risulta fosse presente al momento dei fatti, il che esclude comunque una sua cooperazione colposa nell'evento di danno;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge.”
Per RO US:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: accertare e dichiarare la parziale inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della corresponsabilità nella produzione del sinistro del dott. CP_7 per le motivazioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, con qualsiasi statuizione, nonché
l'inammissibilità della domanda nei confronti del dott. di CP_7 condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio, essendo irrevocabile la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 in favore del dott. CP_7
In accoglimento della domanda di garanzia impropria formulata dal dott. dichiarata assorbita nella citata sentenza n. 1845/2017, CP_7 condannare la (ora ) a Controparte_31 Controparte_8 rifondere ex art. 1917 c.c. all'assicurato le spese sostenute per resistere alla presente azione come da nota spese che verrà depositata o nella misura maggiore o minore ritenuta più equa o benevisa dal
Giudice, oltre interessi, accessori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali anche del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione”.
Per Controparte_8
“All'Ill.ma Corte di Appello adita:
- In via pregiudiziale ed assorbente: di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 nella parte in cui ha sancito l'estraneità del dr. CP_7 dai fatti di causa, con ogni conseguenza anche rispetto alla
[...] domanda di garanzia svolta nei pregressi gradi di giudizio dal suddetto sanitario nei confronti della odierna comparente;
- In via alternativa: di accertare e dichiarare che a seguito della sentenza n. 4977/2023 della Corte di Cassazione sono passati in giudicato anche i capi della sentenza della Corte di Appello di Ancona
n. 1845/2017 con cui, fatta eccezione per la dr.ssa , Parte_1
è stata sancita la carenza di addebiti di responsabilità nei confronti di tutti gli altri sanitari convenuti e/o chiamati in giudizio;
In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti del dr. CP_7 con ogni conseguenza anche rispetto alla domanda di garanzia svolta nei pregressi gradi di giudizio dal suddetto sanitario nei confronti della odierna controricorrente.
In ogni ipotesi, con refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Per AT ON: voglia l'Ill.ma Corte D'appello di Ancona, contrariis rejectis:
preliminarmente, dare atto che la IA di UR CP_32
(ora ) già citata in giudizio debba Controparte_13 P.IVA_7 manlevare, garantire e tenere indenne la stessa dell'eventuale condanna;
nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice dott.ssa , per le ragioni esposte Parte_1 in narrativa e con ogni più ampia statuizione;
sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuta la IA di UR (ora ) a CP_32 Controparte_13 P.IVA_7 tenerlo indenne di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare, per l'effetto condannando la IA stessa al pagamento di tale somma a favore dell'attore;
Onerare la parte o le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite.” Per : Controparte_13
“Voglia la Corte di Appello, preso atto che le statuizioni rese nei confronti delle d.sse e nel presente giudizio sono già CP_12 Pt_3 passate in giudicato, dichiarare la loro carenza di legittimazione al presente giudizio e comunque rigettare ogni domanda che possa essere formulata in questa sede nei loro confronti.
Voglia, di conseguenza, dichiarare la carenza di legittimazione al presente giudizio di e comunque rigettare ogni Controparte_13 domanda che possa essere formulata in questa sede nei suoi confronti.
Con vittoria di spese”
Per la CP_14
” Voglia codesta Corte Ecc.ma Corte:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste della dott.ssa avanzate nei confronti della Gestione Liquidatoria Pt_1 della pregressa , laddove, alla luce della pronuncia della Corte Pt_2 di Cassazione n. 9008/2015 spieghino i propri effetti nei confronti della
; CP_14
- respingere, in ogni caso, le richieste della Dott.ssa laddove Pt_1 confliggenti con la posizione assunta dall'Amministrazione regionale.
PER Gestione Liquidatoria ex : Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
Nel merito: rigettare le domande dell'appellante avanzate in via subordinata nei confronti della Gestione Liquidatoria ex e per Parte_4
l'effetto confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Ancona n.
175/2010 e della Corte di Appello di Ancona n. 1845/2017;
In via istruttoria: acquisire i fascicoli di ufficio e di parte relativi al primo e secondo grado di giudizio e al giudizio di cassazione.” Per AG UI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni in rito e in merito di cui sopra, respingere la domanda proposta nei confronti della dott.ssa siccome inammissibile e comunque Controparte_17 infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Per : CP_18
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, dichiarare:
- l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti del dott. CP_18
- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare le domande tutte proposte nei confronti del dott. in quanto infondate in CP_18 fatto ed in diritto;
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di condanna dichiarare tenuta la oggi (o la compagnia Parte_5 CP_33 che nelle more dovesse essere subentrata e/o aver acquisito detta compagnia) a tenerlo indenne di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare e per l'effetto condannare la medesima compagnia al pagamento.”
Per Reale Mutua UR:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare:
NEL MERITO
respingere siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti della Controparte_19
Vinte le spese del grado di giudizio.” FATTI DI CAUSA
La signora rimasta vittima in data 15 luglio 1994, Controparte_1 quando era alla trentatreesima settimana di gestazione, di un incidente stradale che le aveva provocato gravissime lesioni alla spina dorsale, con conseguente paralisi delle gambe ed insensibilità assoluta al di sotto delle vertebre D10 e D11, partoriva, in data 28 luglio 1994, presso l'ospedale Salesi di Ancona, nato prematuro Persona_1 di circa 35 settimane, il quale, subito dopo il parto, manifestava problemi respiratori che ne rendevano necessario il trasferimento d'urgenza presso il reparto di rianimazione ed il successivo ricovero, fino al 3 settembre 1994, presso il reparto immaturi del medesimo nosocomio, da cui veniva dimesso con irreversibili danni fisici e neurologici.
conveniva allora in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma, che era una guida dell'auto a bordo della quale Controparte_27 viaggiava al momento dell'incidente, da cui si era nel frattempo separata legalmente, la compagnia Controparte_19 assicuratrice per la Rca dell'autoveicolo condotto da Controparte_27 la gestione stralcio della USL 2 di Ancona per Parte_6 ottenere il risarcimento dei danni subiti da lei e dal figlio.
Con sentenza n. 8115/ 2003, confermata con decisione n. 4802/2009 della Corte di Appello di Roma, sulla scorta delle risultanze della CTU medico legale espletata in primo grado, che escludeva un nesso eziologico tra il sinistro stradale avvenuto qualche giorno prima del parto e le patologie di ascritte, invece, alla Persona_1 responsabilità omissiva dei sanitari del reparto immaturi per non aver tempestivamente posto in essere le necessarie misure di ventilazione meccanica e di rianimazione, la Gestione Stralcio della veniva Pt_2 condannata al pagamento della somma di euro 1.604 584,44, di cui 1.537.382,84 per i danni subiti dal bambino e 67.201,60 per i danni subiti dalla madre in conseguenza della malattia del figlio.
Detta sentenza veniva impugnata e, con sentenza n 9008/15, la
Suprema Corte di Cassazione cassava la decisione della Corte di
Appello di Roma, ritenendo che avesse apoditticamente fatto riferimento alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado non attribuendo rilievo, quantomeno concausale, all'incidente stradale che aveva visto coinvolta nei giorni Controparte_1 immediatamente precedenti al parto, nonostante nel giudizio di appello fosse stata rinnovata la CTU che aveva prospettato “un precedente insulto ipossico ricollegabile al trauma subito con la madre per effetto del sinistro”.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma dalla e dal e definito con sentenza n. 28/2022 CP_1 Persona_1 pubbl. il 04/01/2022 che ha accerto la corresponsabilità di CP_27
per le lesioni cagionate a e
[...] Persona_1 Controparte_1 in seguito all'incidente stradale del 28/7/1994 e condannato lo stesso, in solido con la al risarcimento del danno Controparte_19 in favore di quantificato in €2.642.457,45, ed al Persona_1 risarcimento del danno già liquidato in primo grado a , Controparte_1 in solido con quest'ultima nei limiti degli Controparte_19 interessi legali sull'importo di €774.685,34 dal 4/10/1996 fino al saldo. agiva, altresì, dinanzi al Tribunale di Ancona nei Controparte_1 confronti di , Controparte_2 Controparte_20 CP_18
è , rispettivamente primario e Controparte_17 Parte_1 sanitari del reparto immaturi dell'ospedale Salesi di Ancona chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti da lei e dal figlio per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. chiamava in giudizio la propria assicuratrice la Parte_1
e gli altri medici del reparto immaturi, ovverosia i dottori CP_34
, CP_22 CP_35 Controparte_23 Controparte_12 ed il medico che prestava servizio di guardia medica Persona_2 interna indicandoli come responsabili o corresponsabili CP_7 delle condizioni di salute di Persona_1
Tutti i medici, nel costituirsi, citavano in giudizio le proprie compagnie di assicurazione e chiamava in manleva la Controparte_2 CP_14
e la Gestione Liquidatoria della ex .
[...] Pt_2
Nel giudizio, spiegava intervento volontario la Gestione Liquidatoria della ex , chiedendo di essere tenuta indenne da ogni esborso Pt_2 nei confronti dell'attrice nell'ipotesi di condanna dei sanitari convenuti.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 175 del 2010, dichiarava responsabile esclusivamente per non aver prestato Parte_1 adeguata ed immediata assistenza a al manifestarsi Persona_1 dei sintomi della crisi respiratoria e la condannava corrispondere, in solido con la gestione stralcio ex , a la somma Pt_2 Controparte_1 di euro 1.000.604 584,44; accoglieva, altresì, la domanda di manleva di nei confronti della propria compagnia assicurazioni Parte_1 nei limiti del massimale ed anche quella della Usl 12 CP_34 sezione stralcio formulata nei confronti di , Parte_1 dichiarando la tenuta alla manleva anche per tale titolo, CP_34 rigettando tutte le altre domande.
Proponeva appello avverso detta sentenza la e la Parte_7
Corte d'appello, con la sentenza n. 1845/2017 del
26.09.2017/14.12.2017, confermava da sentenza di prime cure.
Avverso la decisione della Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per Cassazione la signora affidato a nove motivi di Parte_1 doglianza. Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza della Corte
d'Appello nella parte in cui aveva utilizzato il materiale probatorio raccolto innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Roma e, in particolare, le consulenze effettuate nell'ambito di tali giudizi, sebbene essa stessa non avesse partecipato a quei procedimenti, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa;
con il secondo motivo rimproverava alla Corte d'Appello di non aver dichiarato la litispendenza del giudizio, essendo ancora pendente, in sede di rinvio, il giudizio innanzi al Tribunale di Roma;
con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il proprio sopravvenuto difetto di interesse, conseguente all'estinzione del debito avvenuta a seguito della transazione Par sottoscritta dalla con la gestione stralcio ex Usl , atteso CP_1 che le clausole apposte a detta transazione limitative della definitività del risarcimento accettato anche con riferimento soggetti che non erano state parti della stessa dovevano ritenersi nulle;
con il quarto motivo la imputa alla sentenza gravata il Pt_1 mancato esame e l'omessa valutazione della responsabilità concorrente in capo al signor nella causazione del danno;
Controparte_27
con il quinto motivo la ricorrente censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui non aveva applicato la scriminante di cui all'articolo 2236 CC;
Con il sesto motivo la ricorrente censurava la statuizione della Corte
d'Appello di Ancona nella parte in cui riteneva irrilevante il momento in cui aveva lasciato l'ospedale, ovverosia alle 19:30, nonostante l'evento critico che aveva colpito il neonato si fosse protratto sino alle 22:00, omettendo di valutare la corresponsabilità dei sanitari che l'avevano sostituita in reparto;
con il settimo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
con l'ottavo motivo censurava la sentenza della Corte d'Appello per aver ritenuto che la domanda avanzata dalla gestione stralcio fosse una domanda di regresso sebbene la stessa gestione stralcio avesse dichiarato di agire in manleva nei confronti dei sanitari di quanto fosse stata condannata a corrispondere a e a Persona_1 [...]
CP_1
con il nono motivo la ricorrente assumeva la violazione dell'articolo 7 della legge 24 del 2017, che, a suo dire, dovrebbe avere applicazione retroattiva quantomeno con riferimento ai principi affermati.
La Suprema Corte, con sentenza numero 4977 del 2023, accoglieva il primo e l'ottavo motivo, rigettando il nono e dichiarando inammissibili i restanti;
cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello di Ancona.
In particolare, nell'accogliere il primo motivo, dopo aver premesso che gli atti relativi al giudizio di Roma e, in particolare le CTU espletate, erano correttamente entrati a far parte del giudizio mediante produzione, con conseguente instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, ha ritenuto che la Corte di Appello ha errato nel continuare ad avvalersi della CTU espletata nel primo grado di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, sebbene proprio gli esiti della stessa, contrastanti con la CTU espletata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma abbiano costituito la base di riferimento fattuale con cui la Suprema
Corte ha cassato la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Roma, dal momento che non aveva fornito esaustiva e convincente spiegazione delle ragioni per le quali avesse inteso privilegiare le risultanze della CTU disposta in primo grado anziché aderire a quelle della CTU rinnovata in grado d'appello.
In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte che la Corte di Appello di
Ancona, pur consapevole del fatto che la sentenza di primo grado di
Roma e la sentenza della Corte di Appello di Roma erano state cassate proprio per avere fatto esclusivo affidamento sulla ctu espletata in primo grado senza tener conto di quanto emerso dalla consulenza espletata nel secondo grado di giudizio, ha fatto leva proprio sulla CTU espletata nel giudizio di Roma nel primo grado, senza prospettare, in maniera adeguata, le ragioni per le quali ha disatteso le risultanze della
CTU disposta nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Nell'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso, invece, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, la responsabilità per i danni da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria ribadendo che l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicchè, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.
La dottoressa riassumeva il giudizio ex art 392 cpc Parte_1
e, nel rappresentare che aveva raggiunto un accordo con la signora attrice originaria, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni CP_1 rassegnate e sopra trascritte.
Si costituiva in proprio, dando atto che tra la stessa e Controparte_1 la dottoressa era intervenuto un accordo di transazione con Pt_1 conseguente cessazione della materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria svolta da essa attrice in primo grado nel procedimento che ha dato origine al presente giudizio, tanto che la stessa Corte di Cassazione, nell'esaminare il terzo motivo di ricorso, lo dichiarava inammissibile proprio per il fatto che era intervenuta una transazione in relazione alla richiesta risarcitoria principale.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità della domanda con la quale la dottoressa chiedeva la modifica della sentenza nella parte in Pt_1 cui dichiarava la sua responsabilità nella causazione del danno, dal momento che vi era stato il passaggio in giudicato del capo della sentenza concernente la domanda risarcitoria formulata da essa attrice nel corso del giudizio di primo grado e chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Si costituiva il dottor nonché la Controparte_2 [...]
dello stesso chiamata in manleva nel primo grado di Controparte_3 giudizio (l'assicurato aveva chiamato in causa , Controparte_5 successivamente incorporata nella a cui la Controparte_30 succedeva per fusione) che chiedevano che venisse CP_3 riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello di Ancona nella parte in cui aveva dichiarato l'esclusione di ogni responsabilità a carico di tutti gli altri medici convenuti o chiamati in causa tra cui il prof , che, peraltro, non era presente in reparto CP_2 al momento dei fatti.
Si costituiva il Dott. che, nella serata del 28.7.1994, CP_7 rivestiva il ruolo di Guardia Medica interdivisionale, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalla riassumente in via di ulteriore subordine di accertamento della responsabilità concorsuale del dott. er effetto del giudicato interno sulla stessa CP_7 formatosi. Chiedeva la condanna della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
al pagamento delle spese di lite di resistenza per il grado CP_8 di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
A dette difese nel merito si associava la compagnia Controparte_8
, che si opponeva solo alla richiesta condanna alle spese di lite.
[...]
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_12 proposta dalla nei suoi confronti, atteso che, quale medico Pt_1 della Rianimazione, aveva fatto tutto il possibile, anche a fronte di una situazione in cui era giunto il neonato in reparto, già assolutamente compromessa.
Si costituiva in giudizio anche , subentrata Controparte_36 ad , compagnia assicuratrice per la responsabilità civili CP_37 delle dott.sse e , la quale faceva presente Controparte_12 Pt_3 che il motivo di ricorso per cassazione relativo al riparto delle responsabilità dei medici formulato dalla con il ricorso per Pt_1 cassazione, era stato dichiarato inammissibile dalla S.C. in quanto volto a sollecitare un nuovo esame nel merito, con conseguente formazione del giudicato.
Si costituiva la che, nel far presente che a seguito della CP_14
Parte scrittura privata intervenuta tra Gestione Liquidatoria della ex e l che spiegava i suoi effetti anche nei confronti della CP_15 CP_14
e degli avvenuti pagamenti, nulla poteva essere più richiesto
[...] all'ente regionale in relazione ad obbligazioni risalenti ad epoca antecedente il 31.12.1994 e nulla è più dovuto a titolo di risarcimento al Signor e alla Signora da parte Persona_1 Controparte_1 dell'Amministrazione odierna convenuta, ragion per cui chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei confronti della Gestione
Liquidatoria della pregressa , laddove, alla luce della pronuncia Pt_2 della Corte di Cassazione n. 9008/2015 spiegasse i propri effetti nei confronti della . CP_14
Co Parte Si costituiva la Gestione Liquidatoria della che chiedeva la conferma della sentenza di secondo grado laddove riconosceva l'obbligo di manleva in capo alla per le somme da esse pagate Pt_1 ai danneggiati.
Si costituiva , la quale, nel contestare qualsivoglia Controparte_17 responsabilità nella causazione del danno, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_18 dell'atto di citazione in riassunzione, atteso che si era chiesto accertarsi l'eventuale corresponsabilità degli altri sanitari e, quindi, anche di esso resistente, nonostante sul punto fosse intervenuto il giudicato.
Si costituiva anche la propria compagnia di Assicurazione,
[...]
(già che chiedeva dichiararsi CP_3 Controparte_38
l'inammissibilità della domanda spiegata dalla Dott.ssa Pt_1 essendo intervenuto il giudicato quando all'accertamento della mancanza di responsabilità di tutto il personale sanitario diverso dalla stessa.
Si costituiva compagnia che assicurava per Controparte_19
RCA il che, eccepiva l'inammissibilità per tardività Controparte_27 delle domande spiegate nei suoi confronti dalla , atteso che, Pt_1 sebbene nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la avesse Pt_1 chiamato in causa anche essa compagnia di assicurazioni, né nell'atto di costituzione, né nella citazione del terzo né in tutto il giudizio di primo grado, aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa chiamata, domanda proposta solo nel corso del giudizio di appello e, quindi, tardivamente. Faceva, altresì, presente che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso articolato dalla Pt_1 finalizzato all'accertamento di un'omessa pronuncia della Corte di
Appello di Ancona sulla concorrente responsabilità del con la Per_1 conseguenza che nulla poteva più stabilirsi al riguardo con riferimento a detta responsabilità.
Nessuno si costituiva per , , Controparte_20 CP_21 [...]
, , , (già CP_22 Controparte_23 CP_35 Controparte_25
già , , Controparte_26 Controparte_39 Controparte_27
, , che, pertanto, venivano dichiarati Controparte_28 CP_29 contumaci.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025,
n.6527)
Orbene, quanto ai rapporti dell'attrice in riassunzione con
[...]
attrice nel primo grado del giudizio, le parti hanno CP_1 concordemente dato atto che tra le stesse è intervenuta transazione, con conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria formulata dalla nel primo grado di CP_1 giudizio in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio accordo transattivo di cui ha preso atto anche la Persona_1
Corte di Cassazione nella sentenza che origina il presente giudizio nella disamina del terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile proprio a cagione del fatto che tra le parti “era intervenuta una transazione che aveva determinato il venir meno della materia del contendere in ordine alla richiesta risarcitoria principale”.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'attrice in riassunzione e tutti gli altri sanitari evocati in giudizio (la stessa chiede “nella denegata conferma della condanna della Dott.ssa , anche in accertato Parte_1 concorso con altri medici convenuti o chiamati in causa, dichiarare corresponsabili dell'evento di danno anche e la di lui Controparte_27 compagnia di ), deve rilevarsi che ci si Parte_8 trova al cospetto di una semplice litis denuntiatio nei confronti degli altri sanitari, e non anche di una vera e propria vocatio in ius, dal momento che la stessa chiede dichiararsi la corresponsabilità del solo e della di lui compagnia di assicurazioni. Controparte_27
Ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di doglianza proposto dalla , Pt_1 unico con il quale la stessa si doleva del fatto che la Corte di Appello non avesse correttamente valutato la corresponsabilità degli altri sanitari, ragion per cui deve ritenersi intervenuto il giudicato sulla questione dell'eventuale corresponsabilità di tutti gli altri sanitari nella causazione del danno derivato a Persona_1
Quanto, invece, alla domanda spiegata nei confronti del CP_27
e della di lui compagnia di assicurazioni
[...] [...]
, deve osservarsi che, con il quarto motivo di ricorso, Parte_9 la Dott.ssa ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Pt_1 Ancona nella parte in cui non era stata accertata la concorrente responsabilità del nella causazione del danno, denunciando la Per_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento al mancato esame della domanda contenuta nell'atto di appello incidentale da essa proposto, motivo ritenuto dalla Suprema Corte inammissibile, in considerazione della violazione da parte della del principio di autosufficienza Pt_1 del ricorso per cassazione.
Ne discende che detta domanda deve ritenersi inammissibile, sussistendo su di essa un giudicato interno.
Detta statuizione rende superflua la disamina delle eccezioni di inammissibilità per tardività della domanda spiegata dalla Pt_1 come sollevate dalla difesa della nel Parte_8 presente giudizio (riproponendo le eccezioni già avanzate nei precedenti gradi).
L'intervenuto accordo transattivo con la ed il giudicato CP_1 interno con riguardo alla corresponsabilità degli altri convenuti in riassunzione (medici e ) e la dichiarazione di Controparte_27 inammissibilità di tutti i motivi di doglianza afferenti al contributo causale della nella causazione dell'evento (motivi 5 e 6) Pt_1 nonché l'intervenuto integrale risarcimento del danno alla d CP_1 al di lei figlio da parte anche della compagnia di assicurazioni del non rendono possibile a questa Corte l'ulteriore disamina Per_1 delle censure mosse in ordine alla già accertata responsabilità della
. Pt_1
Quanto ai rapporti tra l'attrice in riassunzione e la Gestione Liquidatoria Parte della oggetto dell'ottavo motivo di ricorso in Cassazione, deve rilevarsi che la , nel presente giudizio, chiede la riforma della Pt_1 sentenza nella parte in cui è stata condannata alla manleva e la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della gestione liquidatoria oltre che la carenza di giurisdizione per la rivalsa erariale.
Al proposito, sostiene che la gestione Liquidatoria ex ha Pt_2 esercitato un'azione di manleva che, in quanto tale, doveva ritenersi inammissibile, posto che l'unica azione concessa alla struttura sanitaria, la quale deve ritenersi sempre responsabile in via diretta ed autonoma allorquando il danno viene causato da un medico inserito in pianta organica, è quella di regresso, la cui giurisdizione, peraltro, è del giudice contabile.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4977/2023 che ha disposto il rinvio, ha accolto in parte il motivo, affermando “nei limiti di seguito precisati. In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1°, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra – petizione, di cui all'art 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Non può non rilevarsi, nondimeno, che la Corte d' Appello non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2°, e 2055, comma 3°, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa (Cass.
11/11/2019, n. 28987; Cass. 20/10/2021, n. 29001). Quanto al difetto di giurisdizione, deve farsi applicazione della decisione a sezioni unite,
n. 21992 del 2/10/2020, con cui questa Corte, richiamando molteplici precedenti giurisprudenziali, ha ribadito l'indipendenza dell'azione amministrativa promossa dalla struttura sanitaria pubblica nei confronti del medico dipendente dalle azioni civilistiche di responsabilità tra pubblica amministrazione e soggetti danneggiati.
Conseguentemente, la proposizione di un'azione di rivalsa/regresso della struttura sanitaria nei confronti del sanitario responsabile non dà origine a una questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario
e contabile, attesa l'autonomia e la non coincidenza tra le due giurisdizioni. Ciò si desume dal fatto che la giurisdizione contabile persegue un interesse generale di buon andamento delle Pubbliche
Amministrazioni e del corretto impiego di risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre, la giurisdizione ordinaria agisce per il pieno ristoro del danno, con funzione compensativa e riparatoria”
Ne discende che, in primis, non può discutersi sull' inammissibilità dell'intervento della Gestione liquidatoria, sussistendo, peraltro,
l'interesse della stessa ad agire, atteso che quest'ultima era già stata condannata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 81155/2013, al risarcimento dei danni subiti dal piccolo per ritenuta Persona_1 colpa medica e, perciò, anche in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo, ha corrisposto alla il risarcimento del danno per CP_1 cui ha agito in regresso, corrispondendo alla stessa la somma omnicomprensiva di €. 1.370.293,93 a titolo di riduzione definitiva del credito vantato dal minore e la somma omnicomprensiva di €
70.953,21 a totale risarcimento del danno vantato in proprio, liberandosi, quindi, di ogni obbligazione.
Quanto al merito, applicando il principio di diritto affermato, deve premettersi che l'art. 2055 c.c., comma 3, detta una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro, mentre l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente”.
In questa cornice, va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Ne consegue che, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non tanto in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento, realizzandosi, e non potendo obliterarsi,
l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
Ecco perché, per individuare il credito da regresso, si deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta nella titolarità del debitore e, quindi, attiene alla sua area di controllo e di rischio;
ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa, dovendo rimanere in capo alla struttura quella quota di responsabilità che si lega tanto ad una propria obbligazione contrattuale verso il paziente, quanto ad un inadempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, come quello di scegliere i professionisti autorizzati ad operare per proprio conto.
Nel caso in esame, non è stato dimostrato dalla Gestione Liquidatoria che in tal senso era onerata, un evidente iato tra (grave e straordinaria)
"malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente: in altri termini, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale, evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Ne discende che, in assenza di prova in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
"malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, cod. civ., con la conseguenza che la dott.ssa dovrà essere condannata a rifondere, in via di Pt_1 regresso, alla Gestione Liquidatoria la metà della somma Pt_2 corrisposta alla signora a seguito dell'accordo transattivo e, CP_1 quindi, l'importo di euro 720.623,57, dichiarando tenuta alla manleva per tale titolo la compagnia di assicurazioni della stessa.
Prima di passare alla regolamentazione delle spese di lite, occorre brevemente soffermarsi sulla domanda proposta dal dott. nei CP_7 confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_8
, avendo fatto lo stesso domanda di condanna della terza chiamata
[...] al pagamento delle spese di resistenza. Orbene, nel primo grado di giudizio e, segnatamente, nella citazione per chiamata in causa del terzo, il dott. aveva chiesto la CP_7 condanna della , ora Controparte_40 [...]
a “rimborsare al dott. medesimo Controparte_8 CP_7 quanto questo fosse chiamato a pagare a titolo di eventuale danno, ivi comprese le spese legali”.
Appare evidente che la richiesta di essere tenuto indenne da ogni condanna non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto:
l'assicurato, infatti, avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese.
Ne discende che la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione "di spese legali", in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza (Cassazione civile sez. III, 16/02/2024,
(ud. 10/01/2024, dep. 16/02/2024), n.4275), con la conseguenza che la domanda spiegata nella presente sede deve ritenersi tardivamente proposta.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”
(Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, (ud. 13/09/2022, dep.
08/11/2022), n.32906)
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, deve ritenersi che le spese di tutti i gradi di giudizio seguano la soccombenza della Pt_1 nei confronti dei soggetti dalla stessa chiamati in giudizio CP_21
, , , ,
[...] CP_22 Controparte_23 CP_7 CP_35
, ) e delle rispettive compagnie di
[...] Controparte_12 assicurazioni, atteso che le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cassazione civile, sez. II, 10/03/2025, n.
6358), ipotesi non verificatasi nel caso de quo.
Quanto al giudizio di rinvio, deve osservarsi che i medici (e le rispettive compagnie di assicurazione) ai quali l'atto di citazione in riassunzione
è stato notificato per mera "denuntiatio", in effetti non sono contraddittori dell'attrice in riassunzione che nei loro confronti non ha spiegato domanda alcuna, rimanendo indifferenti all'esito della lite
(atteso che la loro posizione risulta definita con sentenza sul punto passata in giudicato perché non appellata). Di conseguenza, debbono dichiararsi irripetibili le spese affrontate dai medesimi. (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, (ud. 09/02/2023, dep. 24/03/2023), n.8491).
Ne discende che, quanto ai rapporti con e CP_21 CP_22 CP_23
la andrà condannata al rimborso delle spese di lite Pt_3 Pt_1 solo per il primo e secondo grado di giudizio, essendo gli stessi rimasti contumaci nel giudizio di legittimità e nel presente giudizio di rinvio, mentre con riguardo a e , la CP_7 Controparte_12
andrà condannata alla refusione delle spese di lite anche del Pt_1 presente giudizio di rinvio, essendo gli stessi rimasti contumaci solo nel giudizio di legittimità.
Quanto alle compagnie di assicurazione la sarà tenuta alla Pt_1 refusione delle spese di lite:
- della (già e Controparte_8 Controparte_41 [...]
, compagnia assicuratrice del costituita in tutti i CP_31 CP_7 gradi di giudizio;
- della (già e Controparte_25 Controparte_39 [...]
) assicuratrice del dott. del dott. e Controparte_26 CP_23 CP_21 della Dott.ssa limitatamente al primo, secondo grado di giudizio CP_22 ed al giudizio di legittimità, non essendosi costituita nel presente giudizio di rinvio;
- (già ), assicuratrice delle dott.sse Controparte_42 CP_37
e limitatamente al primo, secondo grado di giudizio Pt_3 CP_12 ed al giudizio di rinvio, non essendosi costituita nel giudizio di legittimità;
Nei rapporti tra la e la parimenti, le spese di lite Pt_1 CP_1 seguono la soccombenza della prima per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, atteso che, avendo la Pt_1 concluso, nel presente giudizio, chiedendo la modifica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità stessa nella causazione del danno, pur avendo integralmente risarcito la appare CP_1 evidente che quest'ultima aveva l'interesse a costituirsi perché
l'eventuale accoglimento della domanda l'avrebbe esposta ad un' obbligazione restitutoria delle somma già ricevute.
Nei rapporti tra la e la e la gestione Pt_1 CP_14
Liquidatoria dell'ex , ritiene la Corte che, in considerazione CP_15 della reciproca parziale soccombenza, le spese di tutti i gradi di giudizio vadano interamente compensate
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la e , Pt_1 Controparte_27 stante la contumacia di quest'ultimo in tutti i gradi di giudizio.
La sarà, invece, tenuta, stante la soccombenza, alla refusione Pt_1 delle spese di lite sostenute dalla , Parte_8 compagnia assicuratrice per l'RCA del , limitatamente Controparte_27 al primo e secondo grado di giudizio ed al presente giudizio di rinvio, essendo rimasta la compagnia di assicurazioni contumace nel corso del giudizio di legittimità.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra la d i medici dalla CP_1 stessa evocati in giudizio e delle rispettive compagnie di assicurazioni e/o dei terzi chiamati in giudizio dai medici stessi e CP_14 gestione liquidatoria ex Usl evocati in giudizio dal dott. ), deve CP_2 ritenersi che, tenuto conto della natura del giudizio, squisitamente tecnica per quanto concerne l'accertamento della responsabilità di ciascuno dei sanitari e della peculiarità della materia sussistano i presupposti per procedere ad un'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Parimenti andranno compensate le spese di lite tra
[...]
e e , evocati in causa CP_19 Controparte_28 CP_29 dalla compagnia di assicurazioni, limitatamente al primo grado di giudizio, unico in cui i due si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4977/2023, del 4.10.2022, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere, rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra in proprio e Controparte_1 nella qualità di esercente la potestà sul figlio Persona_1
dichiara tenuta a rifondere, in via di regresso, alla Parte_1
Gestione Liquidatoria la metà della somma da quest'ultima Pt_2 corrisposta alla signora a seguito dell'accordo transattivo e, CP_1 quindi, l'importo di euro 720.623,57.
Dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1 confronti di . Controparte_27
Condanna alla refusione delle spese di lite che Parte_1 liquida:
- In favore di , , e CP_21 CP_22 Controparte_23
, in euro 8.000,00 per diritti e 12.000,00 per CP_35 onorari oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, ciascuno;
- In favore di , , CP_7 Controparte_12 [...]
in euro 8.000,00 per diritti e CP_8 Controparte_1
12.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, in euro 9.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il giudizio di legittimità ed in euro 9.997,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio, ciascuno;
- In favore di in euro 8.000,00 per diritti e Controparte_25
12.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio, in euro 9.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il giudizio di legittimità;
- In favore di e Controparte_36 [...]
in euro 8.000,00 per diritti e 12.000,00 per Parte_8 onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 17.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio ed in euro 9.997,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio, ciascuno;
- Compensa le spese di lite fra le altre parti.
Ancona, così deciso il 23.7.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico