CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47/2024 R.G. promossa da
(quale erede di ), elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
IA (CT), presso lo studio dell'Avv. D'Oca Alfina che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
(già , elettivamente domiciliata in Controparte_1 Controparte_2
Verona, presso lo studio dell'Avv. Grasso Simona che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. De Nardi Patrizia per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 3.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia la Corte di Appello adita, ritenuto ammissibile l'appello, in riforma della impugnata sentenza accogliere l'appello e ritenere e dichiarare che l'appellante ha diritto ad ottenere dalla l'indennizzo Parte_1 Controparte_3
corrispondente al debito residuo del mutuo acceso dal defunto marito che al momento del decesso era pari ad euro 31.817,88 (metà di € 63.635,77) oltre interessi e, comunque, ad essere tenuta indenne di ogni e qualsiasi somma dovuta in virtù di detto mutuo alla , per sorte, interessi, spese, oneri Controparte_4
tutti, conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_3
1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della deducente e/o comunque a tenerla indenne delle somme dalla medesima dovute per un importo pari ad euro 31.817,88. (metà di € 63.635,77), oltre interessi, accessori ed oneri tutti, in favore della in dipendenza del mutuo di cui sopra e, Controparte_5 comunque, di ogni somma necessaria per l'integrale estinzione del debito, sorte, interessi, accessori ed oneri tutti inclusi. Condannare la compagnia di assicurazione convenuta alle spese ed ai compensi di lite.
PER PARTE APPELLATA
In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ra
[...]
, Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Dichiararsi la nullità/inesistenza/inefficacia della notifica dell'atto di citazione di primo grado e per l'effetto rimettere in termini la società ; Controparte_1
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale offerta dalla Sig.ra
[...]
Pt_1
in appello.
Nel merito: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.1.2024, (quale erede di Parte_2
) impugna la sentenza n. 385/2023 con la quale il Tribunale di Persona_1
Novara ha rigettato la domanda (in allora proposta dall'appellante unitamente alla figlia ) di condanna di al Persona_2 Controparte_3 pagamento di metà dell'indennizzo previsto dalla polizza vita n. 6080073, corrispondente al debito residuo del mutuo acceso dal defunto al Persona_1
momento del decesso.
Si è costituita eccependo la nullità della notificazione Controparte_1
della citazione di primo grado e chiedendo la rimessione in termini e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 3.10.2025.
2 2. (già contumace in primo grado) Controparte_1 Controparte_2
eccepisce di non avere ricevuto la notificazione né della citazione né della sentenza, ma solo l'atto di appello. Ha chiesto “rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.”, avanzando poi in conclusionale anche l'ipotesi di rimessione al primo grado ex art. 354 c.p.c. (ipotesi comunque rilevabile d'ufficio).
L'eccezione è fondata documentalmente ed emerge dalla stessa visura camerale prodotta da parte attrice fin dal primo grado (doc. 13).
Va innanzitutto rilevato che dalla documentazione in atti risulta errata la denominazione della convenuta come indicata sia nella citazione in primo grado e in appello che nella sentenza impugnata: non è mai esistita Controparte_3
bensì due società distinte ( e
[...] Controparte_3 [...]
, le quali, dopo essere state acquisite dal Gruppo Cattolica Assicurazioni CP_2
in data 29.3.2018, hanno cambiato denominazione ( Controparte_6
, trasferendo la sede di entrambe da Milano a Verona a Controparte_1
partire dal 29.3.2018.
La notifica della citazione in primo grado (con l'erronea denominazione di società inesistente, peraltro frutto di un possibile mero errore materiale riconoscibile) è avvenuta per compiuta giacenza in data 17.12.2019 a Milano nella vecchia sede di via Scarsellini n.14.
Vale appena il caso di precisare che non è stata effettuata la notifica della sentenza.
Non ha pregio la flebile difesa dell'appellante che ritiene non annotato tale trasferimento, citando una pagina sbagliata della visura prodotta in primo grado, dove invece è pienamente riscontrato l'avvenuto trasferimento della sede a Verona via Carlo Ederle n.45 di oltre un anno e mezzo prima (denominazione corretta e sede sono ben evidenziate nella prima pagina del doc. 13).
Ricorre pertanto l'ipotesi di nullità della notificazione della citazione in primo grado, che determina la nullità della sentenza e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo grado.
3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in considerazione della semplicità della controversia, esclusi gli esposti non documentati.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- dichiara la nullità della sentenza n. 385/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
Novara per nullità della notificazione della citazione in primo grado;
applicato l'art. 354 c.p.c.
- ordina la rimessione della causa al Tribunale di Novara;
- condanna a rimborsare a (già Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado del giudizio che liquida in € Controparte_2
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47/2024 R.G. promossa da
(quale erede di ), elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
IA (CT), presso lo studio dell'Avv. D'Oca Alfina che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
(già , elettivamente domiciliata in Controparte_1 Controparte_2
Verona, presso lo studio dell'Avv. Grasso Simona che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. De Nardi Patrizia per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 3.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia la Corte di Appello adita, ritenuto ammissibile l'appello, in riforma della impugnata sentenza accogliere l'appello e ritenere e dichiarare che l'appellante ha diritto ad ottenere dalla l'indennizzo Parte_1 Controparte_3
corrispondente al debito residuo del mutuo acceso dal defunto marito che al momento del decesso era pari ad euro 31.817,88 (metà di € 63.635,77) oltre interessi e, comunque, ad essere tenuta indenne di ogni e qualsiasi somma dovuta in virtù di detto mutuo alla , per sorte, interessi, spese, oneri Controparte_4
tutti, conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_3
1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della deducente e/o comunque a tenerla indenne delle somme dalla medesima dovute per un importo pari ad euro 31.817,88. (metà di € 63.635,77), oltre interessi, accessori ed oneri tutti, in favore della in dipendenza del mutuo di cui sopra e, Controparte_5 comunque, di ogni somma necessaria per l'integrale estinzione del debito, sorte, interessi, accessori ed oneri tutti inclusi. Condannare la compagnia di assicurazione convenuta alle spese ed ai compensi di lite.
PER PARTE APPELLATA
In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ra
[...]
, Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Dichiararsi la nullità/inesistenza/inefficacia della notifica dell'atto di citazione di primo grado e per l'effetto rimettere in termini la società ; Controparte_1
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale offerta dalla Sig.ra
[...]
Pt_1
in appello.
Nel merito: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.1.2024, (quale erede di Parte_2
) impugna la sentenza n. 385/2023 con la quale il Tribunale di Persona_1
Novara ha rigettato la domanda (in allora proposta dall'appellante unitamente alla figlia ) di condanna di al Persona_2 Controparte_3 pagamento di metà dell'indennizzo previsto dalla polizza vita n. 6080073, corrispondente al debito residuo del mutuo acceso dal defunto al Persona_1
momento del decesso.
Si è costituita eccependo la nullità della notificazione Controparte_1
della citazione di primo grado e chiedendo la rimessione in termini e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 3.10.2025.
2 2. (già contumace in primo grado) Controparte_1 Controparte_2
eccepisce di non avere ricevuto la notificazione né della citazione né della sentenza, ma solo l'atto di appello. Ha chiesto “rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.”, avanzando poi in conclusionale anche l'ipotesi di rimessione al primo grado ex art. 354 c.p.c. (ipotesi comunque rilevabile d'ufficio).
L'eccezione è fondata documentalmente ed emerge dalla stessa visura camerale prodotta da parte attrice fin dal primo grado (doc. 13).
Va innanzitutto rilevato che dalla documentazione in atti risulta errata la denominazione della convenuta come indicata sia nella citazione in primo grado e in appello che nella sentenza impugnata: non è mai esistita Controparte_3
bensì due società distinte ( e
[...] Controparte_3 [...]
, le quali, dopo essere state acquisite dal Gruppo Cattolica Assicurazioni CP_2
in data 29.3.2018, hanno cambiato denominazione ( Controparte_6
, trasferendo la sede di entrambe da Milano a Verona a Controparte_1
partire dal 29.3.2018.
La notifica della citazione in primo grado (con l'erronea denominazione di società inesistente, peraltro frutto di un possibile mero errore materiale riconoscibile) è avvenuta per compiuta giacenza in data 17.12.2019 a Milano nella vecchia sede di via Scarsellini n.14.
Vale appena il caso di precisare che non è stata effettuata la notifica della sentenza.
Non ha pregio la flebile difesa dell'appellante che ritiene non annotato tale trasferimento, citando una pagina sbagliata della visura prodotta in primo grado, dove invece è pienamente riscontrato l'avvenuto trasferimento della sede a Verona via Carlo Ederle n.45 di oltre un anno e mezzo prima (denominazione corretta e sede sono ben evidenziate nella prima pagina del doc. 13).
Ricorre pertanto l'ipotesi di nullità della notificazione della citazione in primo grado, che determina la nullità della sentenza e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo grado.
3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in considerazione della semplicità della controversia, esclusi gli esposti non documentati.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- dichiara la nullità della sentenza n. 385/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
Novara per nullità della notificazione della citazione in primo grado;
applicato l'art. 354 c.p.c.
- ordina la rimessione della causa al Tribunale di Novara;
- condanna a rimborsare a (già Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado del giudizio che liquida in € Controparte_2
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
4