TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., (termine ultimo per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 1.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 770/2022 RG, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente
TRA
CE IN, (c.f. indicato [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Boria ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tirso n. 26 (indirizzo pec indicato: pietroboria@ordineavvocatiroma.org);
OPPONENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato: avv.giovanna.sereno@postacert.inps.gov.it);
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.03.2022, la parte opponente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 7.02.2022, notificazione di ordinanza
1 ingiunzione n. OI – 000032230 dell'I.N.P.S., per un importo di euro 43.006,60 per la violazione della disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L.
638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da marzo a ottobre 2011 per un dipendente di PUFIN s.p.a., in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. I.N.P.S. 0800.10/03/2017.0060870 del 22/03/2017, omissione ascrittagli quale legale rappresentante/responsabile della società PUFIN S.P.A..
Rappresentava che l'accertamento del mancato saldo delle ritenute era stato notificato a marzo 2017 con atto prot. n. 60870 del 10.3.2027.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio ed esponeva che Pufin S.p.a. era nata come società a responsabilità limitata nel 2001 e che le cariche di consiglieri, amministratore delegato ed amministratore unico erano affidate ai fratelli PU IM e Marco.
Esponeva di aver dapprima ricoperto la carica di consigliere e di essere stato poi nominato Presidente del C.d.A. con verbale d'assemblea del 3.10.2016.
Precisava che i poteri di rappresentanza, amministrazione e gestione, sia ordinaria che straordinaria, della società erano riservati esclusivamente all'a.d. PU IM.
Eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto della ingiunzione opposta e l'insussistenza della legittimazione passiva rispetto all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'I.N.P.S., rappresentando che il Consiglio di Amministrazione di Pufin, composto da PU Marco in qualità di consigliere, dallo stesso in qualità di presidente del
C.d.A. e da PU IM in qualità di a.d., era rimasto in carica dall'ottobre 2016 sino al 16.11.2020, quadriennio in cui egli, pur formalmente ai vertici societari, di fatto non aveva svolto alcuna attività in ragione della delega societaria in favore dell'a.d., che aveva la rappresentanza e la gestione della società.
Deduceva l'insussistenza dei requisiti oggettivi dell'illecito amministrativo, in quanto egli era stato in realtà privo del potere di provvedere al saldo degli oneri di legge in controversia, in quanto potere espressamente delegato dalla società a PU
IM.
In via gradata, chiedeva la rideterminazione dell'importo richiesto, considerato l'ammontare dell'originario accertamento, pari ad euro 1.153,64, concludendo per la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “previa immediata sospensione dell'esecutivita' dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 000032230, inaudita altera parte: 1) Accertata la prescrizione degli asseriti crediti di cui all'avviso dei addebito
2 n. 397 2013 00181493 60 000 prodromico all'ordinanza - ingiunzione qui impugnata, annullarla;
2) In via subordinata, accertato e dichiarato che il ricorrente non era il legale rappresentante della Pufin S.p.a., né all'interno della società aveva il potere di provvedere al saldo degli asseriti crediti dell'INPS, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il provvedimento amministrativo opposto;
3) In ogni caso ed in via gradata, annullare il titolo esecutivo per tutte le causali di cui in ricorso, dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'On.le BO all'I.N.P.S., relativamente a crediti dell'ente nei confronti della società Pufin S.p.A. 4) In ulteriore subordine a tutte le domande di cui sopra, rideterminare la sanzione qui impugnata, fissandola nella misura dei minimi previsti dall'art. 3, comma 6, d. lgs, 8/2016 (€
10.000)” Il tutto con il favore delle spese processuali.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 15.11.2022 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. instando per il rigetto del ricorso.
In via pregiudiziale, chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Evidenziava che il trasgressore era stato individuato nell'odierno ricorrente, legale rappresentante della società PUFIN SPA all'epoca dei fatti, ex art. 3 co. 1 L.689/1981.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/1981 era iniziata a decorrere dalla data di trasmissione all'INPS da parte della Procura degli atti ai fini dell'irrogazione della sanzione.
Deduceva la regolare notifica, in data 22.03.2017, dell'atto di accertamento della violazione e della contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta.
In allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.10.2023 depositava, infine, atto di rideterminazione in riduzione della sanzione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, individuando l'importo da corrispondersi nella somma di € 1.698,32.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, confermare il
3 provvedimento sanzionatorio come da allegata ridetermina adottata, in sede di autotutela, dal Direttore pro tempore della Sede provinciale INPS di Avellino in conformità alla novella normativa sopra richiamata, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, e salvo gravame, rideterminare la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS della somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi indicati.”.
Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza del 29.4.2022, subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 9.03.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(7.02.2022).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 744/2024, resa a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 769/2022 e n. 899/23, aventi ad oggetto un caso analogo al presente le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti
4 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
Ciò rilevato, secondo il principio della ragione più liquida, va ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla insussistenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente.
Vale rilevare, infatti che il sig. BO non sia stato correttamente individuato quale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, non essendo stati forniti dall'INPS, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate al riguardo, elementi tali da poterne rilevare la legitimatio ad causam.
Deve osservarsi, in termini generali, che la sanzione amministrativa può irrogarsi soltanto nei confronti del materiale autore della condotta illecita, la cui posizione soggettiva è onere dell'Autorità procedente dimostrare, in applicazione delle regole del riparto probatorio di cui all'art. 2687 c.c..
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa come autore materiale del fatto costituisce, invero, fatto costitutivo del credito derivante dalla sanzione stessa.
Ciò posto, calando i su esposti principi nella fattispecie in esame e considerata altresì la specifica contestazione sul punto della parte ricorrente, l'onere di comprovare la posizione soggettiva del destinatario della sanzione opposta ricade sull'I.N.P.S., soggetto autore della ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, il sig. BO negava di essere stato nei periodi oggetto delle contestate omissioni contributive, rappresentante legale della società Pufin S.p.a. circostanza, questa, che non risulta, invero, dimostrata dall'I.N.P.S.
Nell'ordinanza opposta, si legge infatti che l'atto viene notificato al sig. BO
IA “nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile di Pufin S.p.a.”.
Tuttavia, dall'esame della visura camerale depositata in atti (v. all. n. 3 in produzione di parte ricorrente), emerge che il sig. BO non è mai stato l. r. p. t. della società e che non ha mai ricoperto la carica di amministratore.
Dalla predetta visura camerale risulta, invece, che il sig. BO ha rivestito la carica di consigliere e quella di presidente del C.d.A. e che l'amministratore unico di Pufin
S.p.a. è il sig. PU Marco, mentre il sig. PU IM ne è amministratore delegato.
5 Inoltre, la suddetta visura riporta i poteri attribuiti all'amministratore delegato, tra cui
è previsto, al n. 5), il pagamento delle retribuzioni, inclusi oneri e contributi previdenziali.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha dedotto di essere stato sfornito di qualsiasi potere gestorio in seno alla società, ivi incluso il potere di eseguire i versamenti contributivi che risultano essere stati omessi.
Ne deriva che non avendo l'I.N.P.S. dimostrato una posizione di rappresentanza sociale o un potere di amministrazione in capo all'opponente, quest'ultimo non può considerarsi autore della condotta sanzionata e, con ciò, legittimo destinatario della sanzione stessa o, comunque, tenuto al relativo pagamento.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta per difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto sanzionatorio) in capo al ricorrente, in disparte ogni considerazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la ordinanza ingiunzione n. OI – 000032230
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., (termine ultimo per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 1.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 770/2022 RG, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente
TRA
CE IN, (c.f. indicato [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Boria ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tirso n. 26 (indirizzo pec indicato: pietroboria@ordineavvocatiroma.org);
OPPONENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato: avv.giovanna.sereno@postacert.inps.gov.it);
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.03.2022, la parte opponente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 7.02.2022, notificazione di ordinanza
1 ingiunzione n. OI – 000032230 dell'I.N.P.S., per un importo di euro 43.006,60 per la violazione della disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L.
638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da marzo a ottobre 2011 per un dipendente di PUFIN s.p.a., in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. I.N.P.S. 0800.10/03/2017.0060870 del 22/03/2017, omissione ascrittagli quale legale rappresentante/responsabile della società PUFIN S.P.A..
Rappresentava che l'accertamento del mancato saldo delle ritenute era stato notificato a marzo 2017 con atto prot. n. 60870 del 10.3.2027.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio ed esponeva che Pufin S.p.a. era nata come società a responsabilità limitata nel 2001 e che le cariche di consiglieri, amministratore delegato ed amministratore unico erano affidate ai fratelli PU IM e Marco.
Esponeva di aver dapprima ricoperto la carica di consigliere e di essere stato poi nominato Presidente del C.d.A. con verbale d'assemblea del 3.10.2016.
Precisava che i poteri di rappresentanza, amministrazione e gestione, sia ordinaria che straordinaria, della società erano riservati esclusivamente all'a.d. PU IM.
Eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto della ingiunzione opposta e l'insussistenza della legittimazione passiva rispetto all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'I.N.P.S., rappresentando che il Consiglio di Amministrazione di Pufin, composto da PU Marco in qualità di consigliere, dallo stesso in qualità di presidente del
C.d.A. e da PU IM in qualità di a.d., era rimasto in carica dall'ottobre 2016 sino al 16.11.2020, quadriennio in cui egli, pur formalmente ai vertici societari, di fatto non aveva svolto alcuna attività in ragione della delega societaria in favore dell'a.d., che aveva la rappresentanza e la gestione della società.
Deduceva l'insussistenza dei requisiti oggettivi dell'illecito amministrativo, in quanto egli era stato in realtà privo del potere di provvedere al saldo degli oneri di legge in controversia, in quanto potere espressamente delegato dalla società a PU
IM.
In via gradata, chiedeva la rideterminazione dell'importo richiesto, considerato l'ammontare dell'originario accertamento, pari ad euro 1.153,64, concludendo per la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “previa immediata sospensione dell'esecutivita' dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 000032230, inaudita altera parte: 1) Accertata la prescrizione degli asseriti crediti di cui all'avviso dei addebito
2 n. 397 2013 00181493 60 000 prodromico all'ordinanza - ingiunzione qui impugnata, annullarla;
2) In via subordinata, accertato e dichiarato che il ricorrente non era il legale rappresentante della Pufin S.p.a., né all'interno della società aveva il potere di provvedere al saldo degli asseriti crediti dell'INPS, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il provvedimento amministrativo opposto;
3) In ogni caso ed in via gradata, annullare il titolo esecutivo per tutte le causali di cui in ricorso, dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'On.le BO all'I.N.P.S., relativamente a crediti dell'ente nei confronti della società Pufin S.p.A. 4) In ulteriore subordine a tutte le domande di cui sopra, rideterminare la sanzione qui impugnata, fissandola nella misura dei minimi previsti dall'art. 3, comma 6, d. lgs, 8/2016 (€
10.000)” Il tutto con il favore delle spese processuali.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 15.11.2022 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. instando per il rigetto del ricorso.
In via pregiudiziale, chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Evidenziava che il trasgressore era stato individuato nell'odierno ricorrente, legale rappresentante della società PUFIN SPA all'epoca dei fatti, ex art. 3 co. 1 L.689/1981.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/1981 era iniziata a decorrere dalla data di trasmissione all'INPS da parte della Procura degli atti ai fini dell'irrogazione della sanzione.
Deduceva la regolare notifica, in data 22.03.2017, dell'atto di accertamento della violazione e della contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta.
In allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.10.2023 depositava, infine, atto di rideterminazione in riduzione della sanzione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, individuando l'importo da corrispondersi nella somma di € 1.698,32.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, confermare il
3 provvedimento sanzionatorio come da allegata ridetermina adottata, in sede di autotutela, dal Direttore pro tempore della Sede provinciale INPS di Avellino in conformità alla novella normativa sopra richiamata, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, e salvo gravame, rideterminare la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS della somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi indicati.”.
Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza del 29.4.2022, subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 9.03.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(7.02.2022).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 744/2024, resa a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 769/2022 e n. 899/23, aventi ad oggetto un caso analogo al presente le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti
4 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
Ciò rilevato, secondo il principio della ragione più liquida, va ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla insussistenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente.
Vale rilevare, infatti che il sig. BO non sia stato correttamente individuato quale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, non essendo stati forniti dall'INPS, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate al riguardo, elementi tali da poterne rilevare la legitimatio ad causam.
Deve osservarsi, in termini generali, che la sanzione amministrativa può irrogarsi soltanto nei confronti del materiale autore della condotta illecita, la cui posizione soggettiva è onere dell'Autorità procedente dimostrare, in applicazione delle regole del riparto probatorio di cui all'art. 2687 c.c..
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa come autore materiale del fatto costituisce, invero, fatto costitutivo del credito derivante dalla sanzione stessa.
Ciò posto, calando i su esposti principi nella fattispecie in esame e considerata altresì la specifica contestazione sul punto della parte ricorrente, l'onere di comprovare la posizione soggettiva del destinatario della sanzione opposta ricade sull'I.N.P.S., soggetto autore della ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, il sig. BO negava di essere stato nei periodi oggetto delle contestate omissioni contributive, rappresentante legale della società Pufin S.p.a. circostanza, questa, che non risulta, invero, dimostrata dall'I.N.P.S.
Nell'ordinanza opposta, si legge infatti che l'atto viene notificato al sig. BO
IA “nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile di Pufin S.p.a.”.
Tuttavia, dall'esame della visura camerale depositata in atti (v. all. n. 3 in produzione di parte ricorrente), emerge che il sig. BO non è mai stato l. r. p. t. della società e che non ha mai ricoperto la carica di amministratore.
Dalla predetta visura camerale risulta, invece, che il sig. BO ha rivestito la carica di consigliere e quella di presidente del C.d.A. e che l'amministratore unico di Pufin
S.p.a. è il sig. PU Marco, mentre il sig. PU IM ne è amministratore delegato.
5 Inoltre, la suddetta visura riporta i poteri attribuiti all'amministratore delegato, tra cui
è previsto, al n. 5), il pagamento delle retribuzioni, inclusi oneri e contributi previdenziali.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha dedotto di essere stato sfornito di qualsiasi potere gestorio in seno alla società, ivi incluso il potere di eseguire i versamenti contributivi che risultano essere stati omessi.
Ne deriva che non avendo l'I.N.P.S. dimostrato una posizione di rappresentanza sociale o un potere di amministrazione in capo all'opponente, quest'ultimo non può considerarsi autore della condotta sanzionata e, con ciò, legittimo destinatario della sanzione stessa o, comunque, tenuto al relativo pagamento.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta per difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto sanzionatorio) in capo al ricorrente, in disparte ogni considerazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la ordinanza ingiunzione n. OI – 000032230
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6