Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 607/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Lorenzetti ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Prato, v.le Montegrappa n. 298/b, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le Parti hanno congiuntamente concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2024, e hanno proposto domanda Parte_2 Parte_1
congiunta scioglimento del matrimonio celebrato in Romania in data 26.08.2010 secondo le condizioni concordate. pagina 1 di 4
della Romania in relazione alla residenza abituale della stessa figlia e ha chiesto loro di fornire i chiarimenti e produrre la documentazione meglio specificata nel decreto.
Con istanza del 27.06.2024 il difensore delle parti ha dato atto del mancato deposito di una parte della documentazione richiesta in ragione della difficoltà di a rientrare in Parte_1
Italia.
Il Collegio, con ordinanza del 12.07.2024, ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza recanti i chiarimenti richiesti nel provvedimento e per produrre quanto precisato.
Con memoria depositata il 13.09.2024 il difensore delle parti ha rappresentato la volontà dei propri assistiti di modificare parzialmente le conclusioni del ricorso in ragione del cambiamento delle circostanze di fatto e ha chiesto la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti.
Con ordinanza del 23.09.2024 il Collegio, preso atto della richiesta delle parti, ha fissato nuova udienza di comparizione personale per il giorno 30.10.2024, alla quale tuttavia nessuna delle parti è comparsa. Il difensore ha pertanto chiesto al Tribunale di assegnare nuovo termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il giudice relatore, con decreto del 7.11.2024, rilevato il mancato deposito della documentazione sottoscritta dalle parti relativa alla rinuncia alla comparizione personale in udienza, ha fissato nuova udienza per il 18.12.2024.
All'udienza sopra citata le parti sono comparse personalmente, hanno confermato la scelta della giurisdizione italiana e hanno precisato le condizioni relative allo scioglimento del matrimonio, modificando quelle depositate nel ricorso introduttivo del giudizio.
***
Ogni questione concernente la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana sulle domande relative alla figlia minore, la cui residenza abituale si trova in Romania, è superata dal consenso prestato dai ricorrenti all'udienza del 18.12.2024.
Nel merito, domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui il Presidente del Tribunale di pagina 2 di 4 Prato ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa n. 7774/2019 dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, rileva il Persona_1
Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate: in particolare, la lontananza geografica tra i domicili paterno (in Italia) e materno (in Romania) giustifica una deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, che sarebbe contrario all'interesse della minore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della figlia
, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse. Persona_1
Il Collegio, infine, prende atto dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne
[...]
dichiarata da entrambi i genitori. Per_2
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
sposati a Bucarest (Romania) in data 26.08.2010, atto non iscritto nei Registri di Stato
Civile;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
a) la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1 con collocamento presso quest'ultima in Romania;
b) il padre vedrà la figlia in base ad accordi con la madre, Parte_2 Persona_1
tenuto conto degli impegni dei genitori e della bambina, assicurando la continuità del rapporto padre/figlia anche con telefonate;
c) il sig. corrisponderà a , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
, entro il giorno 20 del mese, sulla carta Postpay della sig.ra , Persona_1 Parte_1 un assegno di € 200,00 mensili, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli pagina 3 di 4 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da Servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive) debitamente documentate;
3) nulla sulle spese.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 22.01.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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