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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/10/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 131 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 131/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Emanuela Lini (c.f. C.F._2
) del Foro di Lodi, con studio in Codogno, via Zoncada n. 57 ove sono elettivamente C.F._3 domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI - nei confronti di:
(P. iva – c.f. ), in persona del legale PA P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig.ra con sede legale a LI d'DA (LO) in Via Roma Controparte_2
n. 83, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Berzaga (c.f. ) presso il cui C.F._4 studio, sito a LI d'DA (LO) in Via Garibaldi n. 47, è anche elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: preliminarmente:
-autorizzare la chiamata in causa del Signor in persona del suo amministratore di sostegno pro tempore, Controparte_3
Avv. Linda Granata, con studio in Lodi, Via Solferino n. 18; in principalità: revocare, annullare, dichiarare di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi tutti sopra esposti.
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signori e dalla Signora Parte_1 Parte_2 alla per i motivi tutti suesposti;
Controparte_4 in subordine: ridurre la richiesta della a quanto dovuto per legge dai Signori PA Parte_1
e .
[...] Parte_2
Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con vittoria di spese di causa.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, si compiaccia di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- nel merito, dato atto che è intervenuta una transazione parziale tra la ricorrente e il sig. (in Controparte_3 persona del suo A.d.s.), respinte tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla del residuo credito pari a € 23.789,00 in linea capitale, PA dovuto a titolo di rette impagate per il ricovero del sig. resso l'Istituto, se del caso, confermando il Controparte_3 decreto ingiuntivo n.877/2022 (n.2119/2022 RG) emesso dal Tribunale di Lodi in data 12/09/2022 e depositato in data
4/10/2022, limitatamente alla residua somma di € 23.789,00 in linea capitale;
- nel merito, accertarsi e dichiararsi che la in persona del rapp.te legale pro tempore, PA
è creditrice nei confronti dei sig.ri , in via tra Parte_1 Parte_2 loro solidale, della residua somma capitale di € 23.789,00 a saldo dei corrispettivi per le fatture allegate al ricorso monitorio, in forza delle causali specificate nel decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e, per l'effetto, condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della predetta somma, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito della effettuanda istruttoria e, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi al saggio legale dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- in via istruttoria, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei Sig.ri Parte_1
e per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1) Vero che il sig. in data 1/03/2019, ha consegnato alla Parte_1 [...] la “DOMANDA DI INSERIMENTO UNIFICATA PRESSO LE RSA DELLA ATS CP_1
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO”, datata 18/02/2019, nell'interesse del padre sig. CP_3 già compilata in ogni sua parte (che si rammostra sub doc.1);
[...]
2) Vero che la predetta domanda di inserimento contemplava tutte le Residenze Sanitarie Assistenziali del Lodigiano ove il sig. ambiva a ricoverare il padre;
Parte_1
3) Vero che, in data 16/05/2019, in vista della sottoscrizione del contratto di ingresso, la CP_1 CP_1 ha consegnato ai Sig.ri e copia della Carta dei
[...] Parte_1 Parte_2
Servizi, del Codice Etico e del Regolamento per il funzionamento della RSA, nonché tutte le informazioni indicate nel doc.6
(che si rammostra);
4) Vero che in data 17/05/2019 il sig. ha autonomamente compilato, sottoscrivendolo, Parte_1
2 il contratto di ingresso presso la RSA FONDAZIONE MILANI ONLUS, assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta relativa alla degenza del padre presso la struttura (che si rammostra sub doc.
2 - fascicolo monitorio);
5) Vero che in occasione della compilazione del predetto documento, anche la Sig.ra (definita Parte_2
NUORA dell'ospite ha compilato con i suoi dati anagrafici e sottoscritto il contratto di ingresso, Controparte_3 assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta relativa alla degenza del sig. (che si Controparte_3 rammostra sub doc.
2 -fascicolo monitorio);
6) Vero che il sig. ha provveduto a corrispondere alla Parte_1 PA le rette di degenza del padre a far tempo dal suo ricovero (maggio 2019) sino al mese di luglio 2020, attingendo le
[...] risorse dal conto corrente intestato al sig. sul quale aveva delega ad operare (si rammostra sub doc.6 Controparte_3
e 7 - fascicolo monitorio);
7) Vero che la ha provveduto a comunicare ai signori PA Parte_1
ogni variazione della retta di degenza (si rammostra doc.10);
[...] Parte_2
8) Vero che a seguito dei solleciti, anche telefonici, volti ad ottenere il pagamento delle rette insolute provenienti dalla
il sig. ha riferito che avrebbe provveduto a PA Parte_1 trasferire altrove il padre;
9) Vero che, dal mese di dicembre 2020, ogni tentativo di contattare, anche telefonicamente, il sig. Parte_1
la sig.ra è risultato vano;
[...] Parte_2
10) Vero che, a far tempo dal Natale 2019 il sig. ha interrotto qualsivoglia visita al Parte_1 padre;
11) Vero che il sig. era in possesso del bancomat che gli consentiva di disporre delle Parte_1 giacenze del conto corrente intestato al padre;
12) Vero che la stante l'irreperibilità dei congiunti del sig. PA Controparte_3 si è rivolta al Tribunale di Lodi affinché provvedesse alla nomina di un Amministratore di Sostegno per il suo ospite (si rammostra doc. 4 e 5 - fascicolo monitorio);
13) Vero che a seguito della nomina dell'Amministratore di Sostegno, in persona dell'avv. Linda Granata, le rette di degenza del sig. vengono corrisposte con puntualità; Controparte_3
Si indicano i testi:
- Dott.ssa , c/o LI d'DA (LO); Testimone_1 PA
- Sig.ra c/o LI d'DA (LO); Testimone_2 PA
- Avv. Linda Granata, con studio a Lodi, via Solferino;
”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022
3 e pubblicato il 4.10.2022 (RG 2119/2022), con cui veniva loro ingiunto – unitamente al sig. Controparte_3 in persona del proprio Amministratore di sostegno avv. Linda Granata – il pagamento di € 38.789,00, oltre interessi e spese di ingiunzione (liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di rette non saldate della RSA Milani di LI d'DA.
Nei motivi di opposizione gli attori assumono l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto per i seguenti motivi:
- nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti: il contratto di ingresso nella RSA
Fondazione Milani non si è mai realmente concluso in assenza della sottoscrizione dell'obbligato principale sig. beneficiario delle prestazioni assistenziali, senza che assumano rilievo Controparte_3 le firme apposte dai coobbligati sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- inesistenza dell'obbligazione solidale assunta dagli opponenti: stante la nullità del contratto,
l'obbligazione principale del sig. non è sorta e, di conseguenza, anche l'obbligazione Controparte_3 di garanzia degli odierni opponenti è inesistente;
- nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione: l'importo della retta della struttura sanitaria non è stato puntualmente determinato ed il contratto accorda all'Ente la possibilità di modificarlo arbitrariamente mediante una mera comunicazione al contraente, in violazione del disposto dell'art. 1346 c.c.;
- contrarietà dell'obbligazione posta a carico dei coobbligati all'art. 23 Cost. e alla normativa primaria: le prestazioni garantite all'assistito presentano carattere misto sanitario-socioassistenziale e la pertinente normativa applicabile alle RSA pubbliche o convenzionate prevede che il corrispettivo non possa essere addebitato ai parenti dell'ospite, dovendo essere interamente sostenuto dal Sistema sanitario nazionale;
- vessatorietà delle clausole contrattuali: il contratto è stato redatto su un modulo prestampato e le clausole concernenti il versamento della retta giornaliera, unilateralmente stabilite dalla RSA, non recano la specifica sottoscrizione dell'assistito.
Con comparsa di risposta depositata il 14.02.2023 si è costituita la eccependo PA
l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 23.789,00, quale importo residuo da porsi a carico degli opponenti a fronte dell'intervenuta transazione parziale con il sig. per € 15.000,00. Controparte_3
A sostegno delle proprie domande la parte ha rappresentato quanto segue:
- su istanza del figlio, odierno opponente, dal 17.05.2019 il sig. è ospite della RSA Controparte_3
Milani – struttura sanitaria privata, accreditata da Regione LO (cfr. istanza e statuto – doc. 1
e 5 parte opposta) –, che eroga nei suoi confronti prestazioni di natura preminentemente socioassistenziale: pur orientato nello spazio e nel tempo, in esito ad una lunga degenza ospedaliera
4 il sig. necessita, infatti, di essere aiutato nel compimento delle attività di igiene e di vita Pt_1 quotidiana, senza tuttavia che sia necessario un assiduo monitoraggio delle terapie in atto;
- la normativa primaria impone al Servizio Sanitario Nazionale di compartecipare alla spesa per ogni degente collocato nelle strutture, addebitando a carico dell'assistito solo la restante parte della quota giornaliera (D.P.C.M. 29.11.2001 e 12.01.2017);
- a livello regionale, per gli anziani ricoverati presso le R.S.A., come nel caso di specie, Regione
LO ha previsto (L.R. 3/2008, 33/2009 e 23/2015) la compartecipazione nelle seguenti proporzioni: il è tenuto a versare la quota sanitaria, che non può essere inferiore al 50% del CP_5 totale, mentre il paziente anziano non autosufficiente ultrasessantacinquenne – ovvero i suoi coobbligati – dovrà farsi carico della restante quota sulla base delle personali condizioni economiche;
- maggiori quote di compartecipazione sono accordate soltanto alle persone che ricevano prestazioni a carattere prevalentemente sanitario: la degenza del sig. tuttavia, esula da tale ipotesi, Pt_1 trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente socioassistenziale assicurate, in via prevalente, da personale non sanitario (O.S.S. e ausiliari sociosanitari);
- nella Carta dei servizi consegnata ai contraenti per la sottoscrizione del contratto di ingresso è stato puntualmente indicato l'importo giornaliero della retta, posto a carico degli ospiti e dei loro coobbligati, comprendente vitto e alloggio, assistenza sanitaria e sociale degli assistiti (cfr. Carta dei servizi – doc. 4 parte opposta);
- nessuna contestazione è stata mai sollevata dagli opponenti in merito agli importi da corrispondere, né interlocuzioni sono state richieste in relazione ad un eventuale sostegno economico garantito dal
Comune di residenza;
- i sig.ri e hanno provveduto al pagamento della retta del padre/suocero Parte_1 Parte_2 dal suo ricovero sino al mese di luglio 2020, omettendo di versare le successive rette dall'agosto 2020 sino all'aprile 2022 (cfr. doc.
6-7 fascicolo monitorio, in atti), dapprima mostrandosi disponibili a spostare il congiunto e successivamente rendendosi irreperibili;
- nonostante l'inadempimento protrattosi per quasi due anni (ovvero sino alla nomina dell del Pt_3
30.03.2022), la ha continuato ad erogare in favore dell'ospite le prestazioni CP_1 contrattualmente pattuite;
- con decreto ingiuntivo n. 877/2022 il Tribunale di Lodi ha ingiunto ai sig.ri (in Controparte_3 persona del suo Amministratore di sostegno Avv. Linda Granata), e Parte_1
, in via tra loro solidale, di versare a l'importo di € Parte_2 PA
38.789,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e oltre spese del procedimento monitorio (cfr. decreto, in atti);
5 - il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. in persona del suo Amministratore di Controparte_3 sostegno in data 11.10.2022 ed ai sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
25.10.2022;
- con accordo del 20.10.2022 la ed il sig. in persona dell' hanno CP_1 Controparte_3 Pt_3 stipulato una transazione parziale mediante versamento di € 15.000,00 quale quota di 1/3 di pertinenza del sig. pattuendo lo scioglimento della solidarietà passiva nei soli Controparte_3 confronti di quest'ultimo (cfr. accordo transattivo – doc. 3 parte opposta);
- per effetto del contratto stipulato, ad oggi il credito della nei confronti dei sig.ri PA
e ammonta, dunque, ad € 23.789,00 in linea capitale. Parte_1 Parte_2
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in punto di diritto, poi, la parte ha così argomentato:
- il contratto deve ritenersi valido ed efficace: le precarie condizioni di salute in cui il sig. versava Pt_1 al momento dell'ingresso in struttura – in ogni caso non tali da richiedere un'assistenza sanitaria continuativa – hanno comportato l'impossibilità per il degente di firmare il contratto, che nondimeno
è stato puntualmente sottoscritto dai coobbligati in solido (cfr. domanda di inserimento presso le Rsa
e Piano di assistenza individuale – doc.
1-2 parte opposta);
- l'obbligazione sorta è pienamente efficace: i sig.ri e , infatti, non hanno Parte_1 Parte_2 contratto un'obbligazione di garanzia, bensì un'obbligazione principale assunta in via solidale per il pagamento della retta mensile di degenza del loro congiunto, che ha usufruito dei servizi della struttura;
- l'oggetto della prestazione è stato puntualmente determinato: sottoscrivendo la documentazione contrattuale, le parti hanno accettato sia la retta di degenza di € 57,50 pattuita al momento dell'ingresso del sig. in struttura, sia la clausola che consente all'Ente di modificare l'importo Pt_1 periodicamente nel corso del ricovero dell'ospite, previa comunicazione all'obbligato (cfr. artt.
3.5 e
3.6), non affetta da vessatorietà;
- la struttura ha rispettato la vigente normativa nazionale e regionale, ponendo a carico dell'ospite e dei coobbligati gli oneri relativi alle c.d. prestazioni integrate di natura alberghiera (vitto, alloggio e pulizia dei locali) e di natura socioassistenziale (assistenza per le attività quotidiane), al netto del contributo del S.S.N.;
- in esito alla stipula della transazione, il debito residuo gravante sui sig.ri e , Parte_1 Parte_2 in via tra loro solidale, ammonta ad € 23.789,00, oltre interessi maturati e maturandi e compensi legali liquidati con decreto ingiuntivo.
A seguito di tre rinvii disposti su istanza delle parti (il 10 marzo, il 21 aprile ed il 6 giugno 2023) per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, all'udienza del 27.06.2023 le parti si sono riportate alle opposte argomentazioni e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
6 Con successiva ordinanza il G.I. ha deciso in ordine alle istanze delle parti, non autorizzando la chiamata in causa del terzo sig. richiesta da parte opponente, non concedendo la provvisoria esecuzione Controparte_3 parziale del decreto ingiuntivo opposto e assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Scambiate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.03.2024 il G.I. non ha ammesso le richieste di prova orale e ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 28.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. Sulla fondatezza del credito vantato da PA
Preliminarmente pare opportuno ricordare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Com'è noto, in base ai principi consolidati in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un credito deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, giacché spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo del suo diritto, consistente nell'avvenuto adempimento (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
2.1. Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sul contratto di accoglienza del sig. padre e suocero degli opponenti, nella RSA della Controparte_3 PA sita in LI d'DA, la cui esistenza e modalità di conclusione sono contestate. 7 Risulta versata in atti una copia del contratto scritto stipulato in favore del sig. tra la Controparte_3
in persona del legale rappresentante, ed i sig.ri e PA Parte_1 Parte_2
, quali coobbligati in solido. Nessuna contestazione specifica è stata sollevata sulla validità in sé del
[...] documento, su cui, però, manca la sottoscrizione della persona assistita, diretta beneficiaria del trattamento accordato dalla RSA.
Gli opponenti hanno contestato la validità del contratto in ragione della mancanza di sottoscrizione da parte del sig. e, conseguentemente, hanno eccepito l'inesistenza della propria obbligazione di Controparte_3 garanzia, assumendone la natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale mai sorta.
Parte opposta, dal canto suo, ha replicato di ritenere il contratto versato in atti pienamente valido ed efficace e ha giustificato la mancata sottoscrizione dell'accordo adducendo che al momento del ricovero datato
17.05.2019 il sig. per quanto capace di intendere e di volere, non si trovava nelle condizioni di firmare Pt_1 il documento in esito al lungo ricovero ospedaliero precedente. A riprova di tale condizione, la parte ha prodotto, oltre al contratto di ingresso, copia del Piano individuale di assistenza redatto il 22.05.2019, nonché del modulo attestante la consegna ai coobbligati della Carta dei servizi, del Codice etico e del Regolamento interno alla RSA (cfr. doc. 2, 4-6 parte opposta).
Tanto premesso, per delibare in ordine all'eccezione pare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di forma e conclusione dei contratti, con particolare riguardo all'accordo de quo.
Il contratto atipico di ospitalità in strutture per anziani non rientra tra i contratti formali di cui all'art. 1350
c.c., che devono essere conclusi per iscritto a pena di nullità, né tra i negozi che necessitano della forma scritta ad probationem al fine di provare l'esatto contenuto delle dichiarazioni delle parti.
Da tale principio deriva, quale corollario, la libertà per le parti di stipulare anche verbalmente un contratto di ingresso in RSA, nonché, da un punto di vista probatorio, l'assenza di alcuna preclusione sui mezzi di prova esperibili per dimostrare la conclusione del negozio, non operando il divieto di cui all'art. 2725 c.c. e potendosi ricorrere alla prova testimoniale ex art. 2721 c.c. e alle presunzioni ex art. 2727 c.c.
Il contratto in questione, d'altra parte, può venire concluso altresì per facta concludentia, risultando la volontà negoziale da una condotta non equivoca, quale può essere l'ingresso in struttura, soggiornarvi e fruire dei relativi servizi offerti.
Ebbene, nel caso di specie, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione, il giudicante ritiene siano rinvenibili plurime presunzioni che conducano a ritenere provata la conclusione del contratto e ad individuare nel sig. una delle parti contraenti. Controparte_3
In primo luogo, si osserva come gli opponenti abbiano corrisposto le rate dovute dall'ingresso in struttura del sig. avvenuto nel mese di maggio 2019, sino al luglio 2020, circostanza emergente dall'estratto Pt_1 conto versato in atti dalla (cfr. e/c paganti – doc. 6 parte opposta) e non contestata dagli CP_1 opponenti. In merito alla valenza probatoria del documento, per quanto lo stesso sia di provenienza di parte,
8 si osserva come gli opponenti non abbiano contestato le singole fatture azionate dalla RSA, limitandosi a dolersi degli aumenti delle rette nel corso degli anni.
Secondariamente, non risulta contestata la permanenza del sig. nella struttura, presso la quale è tuttora Pt_1 ospitato, né d'altra parte risulta eccepito alcun inadempimento con riferimento ai servizi offerti dalla RSA.
Sul punto, rileva l'allegata comunicazione di approvazione della retta giornaliera per l'anno 2021, pari a €
61,00, inoltrata nel rispetto delle modalità pattuite con la alla sig.ra con e- CP_1 Parte_2 mail del 21.12.2020, anch'essa non puntualmente contestata dagli opponenti (cfr. copia e-mail – doc. 10 parte opposta). Tale missiva costituisce indice ulteriore della sussistenza di un rapporto negoziale di durata intercorrente tra tutte le parti, atteso che, in difetto di un rapporto prolungato, non sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento periodico della retta dovuta.
Del pari, il piano di assistenza individuale e le schede di osservazione – aggiornate al 4.07.2019 e al 3.01.2023
– attestano come, quantomeno nel periodo indicato, il sig. abbia usufruito dell'assistenza e Controparte_3 delle prestazioni garantite dalla (cfr. schede – doc. 7 parte opposta). PA
Neppure tali documenti risultano contestati dai riceventi, così come dovrebbe essere laddove fosse dubbia la sussistenza di un contratto.
La copia del contratto versata in atti, ancorché non sottoscritta dal paziente, e l'adempimento dell'obbligazione, perdurante in attualità, conducono a ritenere che il contratto sia stato concluso anche nei confronti del beneficiario, dovendosi escludere, all'evidenza, che il medesimo fosse ricoverato a titolo gratuito.
Infine, possono apprezzarsi altresì le argomentazioni addotte dalla in ordine alle condizioni in CP_1 cui si trovava il degente al momento dell'ingresso in struttura, necessitanti un ricovero socioassistenziale senza che nel paziente si rinvenissero incapacità di intendere o di volere (“Area sanitario-assistenziale: ospite in condizioni psicofisiche buone con un lieve decadimento cognitivo, sereno e collaborante;
moderata dipendenza nelle ADL: trasferimenti e deambulazione in autonomia con l'aiuto di un bastone. Si alimenta sotto la supervisione del personale, dieta libera, cibi interi poi tagliati nel piatto;
cura dell'idratazione - non segni di disfagia. Minimo rischio caduta, comunque in atto le misure preventive […] Assistenza completa igiene personale, vestizione, bagno, uso dei servizi igienici. Negli antecedenti:
ESA post traumatica, Trombombolia polmonare massiva bilaterale in TVP, IPB, Decadimento cognitivo di entità moderata,
Episodio di agitazione psicomotoria, stipsi,
Area motorio: l'ospite e' in grado di deambulare autonomamente con ausilio, e' gia' stato inserito nel gruppo dell'attivita' psico- motoria ed ha eseguito volentieri la pedaliera in palestra oltre a lunghe passeggiate intorno alla struttura. Prosegue conoscenza ospite e relative capacita' motorie residue. Area Cognitivo-comportamentale e socio-relazionale: orientamento nel nucleo”): tali condizioni consentono di ritenere verosimile la tesi di un'impossibilità momentanea del sig. di Pt_1 sottoscrivere l'accordo, pur in presenza di una sua intatta capacità di intendere e di volere.
Da tali fonti di prova – il pagamento periodico del corrispettivo per le prestazioni erogate dalla CP_1
9 protrattosi per un congruo periodo di tempo (circa oltre un anno) dall'ingresso del sig. nella struttura, Pt_1
l'adeguamento annuale dello stesso nel periodo in cui il paziente ha fruito dei servizi ed il mancato pagamento delle rette successive al luglio 2020 – si ricava la sussistenza di plurimi elementi, precisi, incontestati, concordanti e gravi dai quali, ai sensi degli artt. 2727 c.c. e 116 c.p.c., è possibile desumere l'esistenza del fatto principale in contestazione, ossia la sussistenza di un contratto di accoglienza avente ad oggetto il ricovero del sig. nella struttura della Pt_1 PA
2.2. Accertata la validità dell'accordo e la conseguente posizione creditoria vantata dalla nei CP_1 confronti di tutti i soggetti ivi identificati e destinatari dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, ne deriva l'inadempimento in cui sono occorsi gli opponenti all'obbligazione di corresponsione delle rette alla struttura.
In questa sede appare necessario puntualizzare come l'obbligazione assunta dai sig.ri e Parte_1
sia qualificabile come obbligazione principale in solido ex art. 1292 c.c., di natura non sussidiaria, Parte_2 mancando alcun riferimento a qualsivoglia garanzia nel contratto versato in atti rispetto all'obbligato principale. Manca, d'altra parte, alcuna ragione contrattuale che possa esonerare altrimenti i coobbligati dall'assumersi l'obbligazione dedotta.
Ne consegue che gli opponenti sono chiamati a corrispondere all'opposta le rette non saldate.
Le argomentazioni dedotte dalla riportano puntualmente tutta la normativa applicabile alle RSA CP_1 in relazione alla suddivisione delle rette e della compartecipazione del S.S.N. Concretamente, parte opposta ha dimostrato di rendere all'assistito prestazioni a carattere prevalentemente assistenziale, il cui costo deve dunque gravare sul degente e sugli altri coobbligati.
D'altra parte, l'onere di provare che le prestazioni rese siano di carattere esclusivamente o prevalentemente di natura sanitaria grava in via esclusiva in capo agli opponenti, che nulla di specifico hanno dedotto sul punto.
Non risulta fondata neppure la – peraltro generica – contestazione sulla vessatorietà delle clausole 3.5 e 3.6 del contratto, relative alla determinazione e variazione della retta di ricovero. Il contenuto di tali clausole, infatti, non rientra tra quelle per cui si presume la vessatorietà ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto alla determinazione del quantum della prestazione, si osserva che nel contratto sottoscritto l'importo della retta era quantificato in € 57,50 giornalieri e che annualmente la somma è incrementata come segue: €
60,00 nel 2020, € 61,00 nel 2021 e 2022, € 65,00 nel 2023 (cfr. certificazione rette – doc. 9 parte opposta).
L'importo dovuto e documentato dalle scritture contabili in atti risulta saldato dagli opponenti fino al luglio
2020, data a partire dalla quale non è stato più operato alcun versamento. Di conseguenza, da un lato, risulta provato che i coobbligati hanno accettato quantomeno il primo aumento annuale deciso dalla struttura sanitaria (da €57,50 giornalieri per l'anno 2019 a €60,00 per l'anno 2020) e, dall'altro, che nonostante ripetuti solleciti non abbiano corrisposto il dovuto.
10 Inoltre, come visto supra, con e-mail datata 21.12.2020, non contestata dagli opponenti (cfr. copia e-mail – doc. 10 parte opposta), la ha regolarmente comunicato alla sig.ra l'aumento disposto CP_1 Parte_2 per l'anno 2021, così come previsto al punto 3.6 del contratto, anch'esso non corrisposto senza alcun giustificato motivo da parte dei coobbligati in solido. Lo stesso importo di € 61,00 è stato mantenuto anche per il 2022, senza che, pertanto, fosse necessaria alcuna comunicazione da parte della struttura.
2.3. La documentazione versata in atti testimonia come l'oggetto della prestazione sia stato sin dall'origine puntualmente determinato ed è idonea a dimostrare la conoscenza specifica da parte degli opponenti degli aumenti intercorsi dal 2020 sino al 2022, che sono pertanto dovuti.
Quanto alla transazione parziale intercorsa tra la e il sig. (rappresentato dal suo CP_1 Controparte_3
AdS), infine, nessuna puntuale contestazione è stata sollevata ad opera di parte opponente. Può, in ogni caso, osservarsi come gli opponenti – condebitori in questa sede – non abbiano dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare dell'accordo transattivo intercorso tra il creditore e il debitore in solido, nemmeno con l'istanza di chiamata in causa del terzo, e che, d'altra parte, la abbia domandato loro il pagamento del solo CP_1 importo residuo, già detratta la somma oggetto di transazione con il terzo (Cass. civ. 8957/1990). Ne consegue che l'eventuale chiamata in causa del sig. non autorizzata nel caso di specie, Controparte_3 sarebbe risultata del tutto priva di effetti e di utilità.
Pertanto, le somme dovute dagli odierni opponenti per il periodo luglio 2020 – aprile 2022, quali risultanti dalle fatture azionate dalla devono così essere riassunte: PA
- per l'anno 2020, dal 1° agosto al 31 dicembre: € 9.180,00 (€ 60,00 moltiplicato per 153 giorni);
- per l'anno 2021, dal 1° gennaio al 31 dicembre: € 22.265,00 (€ 61,00 moltiplicato per 365 giorni);
- per l'anno 2022, dal 1° gennaio al 30 aprile: € 7.320,00 (€ 61,00 moltiplicato per 120 giorni);
e, così, per un importo totale di € 38.765,00.
A tale importo vanno aggiunti le spese di bollo apposto alle fatture, per complessivi €24,00 e per totali
€38.789,00.
Da tale somma vanno detratti i € 15.000,00 oggetto della transazione intercorsa tra la ed il sig. CP_1
determinando in € 23.789,00 l'importo oggi dovuto dagli opponenti. Controparte_3
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'importo di €38.789,00, deve essere revocato e gli opponenti sono condannati al pagamento del residuo importo di € 23.789,00 in favore della CP_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 applicabili ratione temporis, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 877/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022 e pubblicato il
4.10.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 PA della somma di € 23.789,00, oltre interessi ex D. Lgs 231/02 dal dovuto al saldo;
[...]
4) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa PA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 26 settembre 2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 131/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Emanuela Lini (c.f. C.F._2
) del Foro di Lodi, con studio in Codogno, via Zoncada n. 57 ove sono elettivamente C.F._3 domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI - nei confronti di:
(P. iva – c.f. ), in persona del legale PA P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig.ra con sede legale a LI d'DA (LO) in Via Roma Controparte_2
n. 83, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Berzaga (c.f. ) presso il cui C.F._4 studio, sito a LI d'DA (LO) in Via Garibaldi n. 47, è anche elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: preliminarmente:
-autorizzare la chiamata in causa del Signor in persona del suo amministratore di sostegno pro tempore, Controparte_3
Avv. Linda Granata, con studio in Lodi, Via Solferino n. 18; in principalità: revocare, annullare, dichiarare di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi tutti sopra esposti.
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signori e dalla Signora Parte_1 Parte_2 alla per i motivi tutti suesposti;
Controparte_4 in subordine: ridurre la richiesta della a quanto dovuto per legge dai Signori PA Parte_1
e .
[...] Parte_2
Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con vittoria di spese di causa.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, si compiaccia di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- nel merito, dato atto che è intervenuta una transazione parziale tra la ricorrente e il sig. (in Controparte_3 persona del suo A.d.s.), respinte tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla del residuo credito pari a € 23.789,00 in linea capitale, PA dovuto a titolo di rette impagate per il ricovero del sig. resso l'Istituto, se del caso, confermando il Controparte_3 decreto ingiuntivo n.877/2022 (n.2119/2022 RG) emesso dal Tribunale di Lodi in data 12/09/2022 e depositato in data
4/10/2022, limitatamente alla residua somma di € 23.789,00 in linea capitale;
- nel merito, accertarsi e dichiararsi che la in persona del rapp.te legale pro tempore, PA
è creditrice nei confronti dei sig.ri , in via tra Parte_1 Parte_2 loro solidale, della residua somma capitale di € 23.789,00 a saldo dei corrispettivi per le fatture allegate al ricorso monitorio, in forza delle causali specificate nel decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e, per l'effetto, condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della predetta somma, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito della effettuanda istruttoria e, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi al saggio legale dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- in via istruttoria, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei Sig.ri Parte_1
e per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1) Vero che il sig. in data 1/03/2019, ha consegnato alla Parte_1 [...] la “DOMANDA DI INSERIMENTO UNIFICATA PRESSO LE RSA DELLA ATS CP_1
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO”, datata 18/02/2019, nell'interesse del padre sig. CP_3 già compilata in ogni sua parte (che si rammostra sub doc.1);
[...]
2) Vero che la predetta domanda di inserimento contemplava tutte le Residenze Sanitarie Assistenziali del Lodigiano ove il sig. ambiva a ricoverare il padre;
Parte_1
3) Vero che, in data 16/05/2019, in vista della sottoscrizione del contratto di ingresso, la CP_1 CP_1 ha consegnato ai Sig.ri e copia della Carta dei
[...] Parte_1 Parte_2
Servizi, del Codice Etico e del Regolamento per il funzionamento della RSA, nonché tutte le informazioni indicate nel doc.6
(che si rammostra);
4) Vero che in data 17/05/2019 il sig. ha autonomamente compilato, sottoscrivendolo, Parte_1
2 il contratto di ingresso presso la RSA FONDAZIONE MILANI ONLUS, assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta relativa alla degenza del padre presso la struttura (che si rammostra sub doc.
2 - fascicolo monitorio);
5) Vero che in occasione della compilazione del predetto documento, anche la Sig.ra (definita Parte_2
NUORA dell'ospite ha compilato con i suoi dati anagrafici e sottoscritto il contratto di ingresso, Controparte_3 assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta relativa alla degenza del sig. (che si Controparte_3 rammostra sub doc.
2 -fascicolo monitorio);
6) Vero che il sig. ha provveduto a corrispondere alla Parte_1 PA le rette di degenza del padre a far tempo dal suo ricovero (maggio 2019) sino al mese di luglio 2020, attingendo le
[...] risorse dal conto corrente intestato al sig. sul quale aveva delega ad operare (si rammostra sub doc.6 Controparte_3
e 7 - fascicolo monitorio);
7) Vero che la ha provveduto a comunicare ai signori PA Parte_1
ogni variazione della retta di degenza (si rammostra doc.10);
[...] Parte_2
8) Vero che a seguito dei solleciti, anche telefonici, volti ad ottenere il pagamento delle rette insolute provenienti dalla
il sig. ha riferito che avrebbe provveduto a PA Parte_1 trasferire altrove il padre;
9) Vero che, dal mese di dicembre 2020, ogni tentativo di contattare, anche telefonicamente, il sig. Parte_1
la sig.ra è risultato vano;
[...] Parte_2
10) Vero che, a far tempo dal Natale 2019 il sig. ha interrotto qualsivoglia visita al Parte_1 padre;
11) Vero che il sig. era in possesso del bancomat che gli consentiva di disporre delle Parte_1 giacenze del conto corrente intestato al padre;
12) Vero che la stante l'irreperibilità dei congiunti del sig. PA Controparte_3 si è rivolta al Tribunale di Lodi affinché provvedesse alla nomina di un Amministratore di Sostegno per il suo ospite (si rammostra doc. 4 e 5 - fascicolo monitorio);
13) Vero che a seguito della nomina dell'Amministratore di Sostegno, in persona dell'avv. Linda Granata, le rette di degenza del sig. vengono corrisposte con puntualità; Controparte_3
Si indicano i testi:
- Dott.ssa , c/o LI d'DA (LO); Testimone_1 PA
- Sig.ra c/o LI d'DA (LO); Testimone_2 PA
- Avv. Linda Granata, con studio a Lodi, via Solferino;
”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022
3 e pubblicato il 4.10.2022 (RG 2119/2022), con cui veniva loro ingiunto – unitamente al sig. Controparte_3 in persona del proprio Amministratore di sostegno avv. Linda Granata – il pagamento di € 38.789,00, oltre interessi e spese di ingiunzione (liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di rette non saldate della RSA Milani di LI d'DA.
Nei motivi di opposizione gli attori assumono l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto per i seguenti motivi:
- nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti: il contratto di ingresso nella RSA
Fondazione Milani non si è mai realmente concluso in assenza della sottoscrizione dell'obbligato principale sig. beneficiario delle prestazioni assistenziali, senza che assumano rilievo Controparte_3 le firme apposte dai coobbligati sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- inesistenza dell'obbligazione solidale assunta dagli opponenti: stante la nullità del contratto,
l'obbligazione principale del sig. non è sorta e, di conseguenza, anche l'obbligazione Controparte_3 di garanzia degli odierni opponenti è inesistente;
- nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione: l'importo della retta della struttura sanitaria non è stato puntualmente determinato ed il contratto accorda all'Ente la possibilità di modificarlo arbitrariamente mediante una mera comunicazione al contraente, in violazione del disposto dell'art. 1346 c.c.;
- contrarietà dell'obbligazione posta a carico dei coobbligati all'art. 23 Cost. e alla normativa primaria: le prestazioni garantite all'assistito presentano carattere misto sanitario-socioassistenziale e la pertinente normativa applicabile alle RSA pubbliche o convenzionate prevede che il corrispettivo non possa essere addebitato ai parenti dell'ospite, dovendo essere interamente sostenuto dal Sistema sanitario nazionale;
- vessatorietà delle clausole contrattuali: il contratto è stato redatto su un modulo prestampato e le clausole concernenti il versamento della retta giornaliera, unilateralmente stabilite dalla RSA, non recano la specifica sottoscrizione dell'assistito.
Con comparsa di risposta depositata il 14.02.2023 si è costituita la eccependo PA
l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 23.789,00, quale importo residuo da porsi a carico degli opponenti a fronte dell'intervenuta transazione parziale con il sig. per € 15.000,00. Controparte_3
A sostegno delle proprie domande la parte ha rappresentato quanto segue:
- su istanza del figlio, odierno opponente, dal 17.05.2019 il sig. è ospite della RSA Controparte_3
Milani – struttura sanitaria privata, accreditata da Regione LO (cfr. istanza e statuto – doc. 1
e 5 parte opposta) –, che eroga nei suoi confronti prestazioni di natura preminentemente socioassistenziale: pur orientato nello spazio e nel tempo, in esito ad una lunga degenza ospedaliera
4 il sig. necessita, infatti, di essere aiutato nel compimento delle attività di igiene e di vita Pt_1 quotidiana, senza tuttavia che sia necessario un assiduo monitoraggio delle terapie in atto;
- la normativa primaria impone al Servizio Sanitario Nazionale di compartecipare alla spesa per ogni degente collocato nelle strutture, addebitando a carico dell'assistito solo la restante parte della quota giornaliera (D.P.C.M. 29.11.2001 e 12.01.2017);
- a livello regionale, per gli anziani ricoverati presso le R.S.A., come nel caso di specie, Regione
LO ha previsto (L.R. 3/2008, 33/2009 e 23/2015) la compartecipazione nelle seguenti proporzioni: il è tenuto a versare la quota sanitaria, che non può essere inferiore al 50% del CP_5 totale, mentre il paziente anziano non autosufficiente ultrasessantacinquenne – ovvero i suoi coobbligati – dovrà farsi carico della restante quota sulla base delle personali condizioni economiche;
- maggiori quote di compartecipazione sono accordate soltanto alle persone che ricevano prestazioni a carattere prevalentemente sanitario: la degenza del sig. tuttavia, esula da tale ipotesi, Pt_1 trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente socioassistenziale assicurate, in via prevalente, da personale non sanitario (O.S.S. e ausiliari sociosanitari);
- nella Carta dei servizi consegnata ai contraenti per la sottoscrizione del contratto di ingresso è stato puntualmente indicato l'importo giornaliero della retta, posto a carico degli ospiti e dei loro coobbligati, comprendente vitto e alloggio, assistenza sanitaria e sociale degli assistiti (cfr. Carta dei servizi – doc. 4 parte opposta);
- nessuna contestazione è stata mai sollevata dagli opponenti in merito agli importi da corrispondere, né interlocuzioni sono state richieste in relazione ad un eventuale sostegno economico garantito dal
Comune di residenza;
- i sig.ri e hanno provveduto al pagamento della retta del padre/suocero Parte_1 Parte_2 dal suo ricovero sino al mese di luglio 2020, omettendo di versare le successive rette dall'agosto 2020 sino all'aprile 2022 (cfr. doc.
6-7 fascicolo monitorio, in atti), dapprima mostrandosi disponibili a spostare il congiunto e successivamente rendendosi irreperibili;
- nonostante l'inadempimento protrattosi per quasi due anni (ovvero sino alla nomina dell del Pt_3
30.03.2022), la ha continuato ad erogare in favore dell'ospite le prestazioni CP_1 contrattualmente pattuite;
- con decreto ingiuntivo n. 877/2022 il Tribunale di Lodi ha ingiunto ai sig.ri (in Controparte_3 persona del suo Amministratore di sostegno Avv. Linda Granata), e Parte_1
, in via tra loro solidale, di versare a l'importo di € Parte_2 PA
38.789,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e oltre spese del procedimento monitorio (cfr. decreto, in atti);
5 - il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. in persona del suo Amministratore di Controparte_3 sostegno in data 11.10.2022 ed ai sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
25.10.2022;
- con accordo del 20.10.2022 la ed il sig. in persona dell' hanno CP_1 Controparte_3 Pt_3 stipulato una transazione parziale mediante versamento di € 15.000,00 quale quota di 1/3 di pertinenza del sig. pattuendo lo scioglimento della solidarietà passiva nei soli Controparte_3 confronti di quest'ultimo (cfr. accordo transattivo – doc. 3 parte opposta);
- per effetto del contratto stipulato, ad oggi il credito della nei confronti dei sig.ri PA
e ammonta, dunque, ad € 23.789,00 in linea capitale. Parte_1 Parte_2
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in punto di diritto, poi, la parte ha così argomentato:
- il contratto deve ritenersi valido ed efficace: le precarie condizioni di salute in cui il sig. versava Pt_1 al momento dell'ingresso in struttura – in ogni caso non tali da richiedere un'assistenza sanitaria continuativa – hanno comportato l'impossibilità per il degente di firmare il contratto, che nondimeno
è stato puntualmente sottoscritto dai coobbligati in solido (cfr. domanda di inserimento presso le Rsa
e Piano di assistenza individuale – doc.
1-2 parte opposta);
- l'obbligazione sorta è pienamente efficace: i sig.ri e , infatti, non hanno Parte_1 Parte_2 contratto un'obbligazione di garanzia, bensì un'obbligazione principale assunta in via solidale per il pagamento della retta mensile di degenza del loro congiunto, che ha usufruito dei servizi della struttura;
- l'oggetto della prestazione è stato puntualmente determinato: sottoscrivendo la documentazione contrattuale, le parti hanno accettato sia la retta di degenza di € 57,50 pattuita al momento dell'ingresso del sig. in struttura, sia la clausola che consente all'Ente di modificare l'importo Pt_1 periodicamente nel corso del ricovero dell'ospite, previa comunicazione all'obbligato (cfr. artt.
3.5 e
3.6), non affetta da vessatorietà;
- la struttura ha rispettato la vigente normativa nazionale e regionale, ponendo a carico dell'ospite e dei coobbligati gli oneri relativi alle c.d. prestazioni integrate di natura alberghiera (vitto, alloggio e pulizia dei locali) e di natura socioassistenziale (assistenza per le attività quotidiane), al netto del contributo del S.S.N.;
- in esito alla stipula della transazione, il debito residuo gravante sui sig.ri e , Parte_1 Parte_2 in via tra loro solidale, ammonta ad € 23.789,00, oltre interessi maturati e maturandi e compensi legali liquidati con decreto ingiuntivo.
A seguito di tre rinvii disposti su istanza delle parti (il 10 marzo, il 21 aprile ed il 6 giugno 2023) per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, all'udienza del 27.06.2023 le parti si sono riportate alle opposte argomentazioni e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
6 Con successiva ordinanza il G.I. ha deciso in ordine alle istanze delle parti, non autorizzando la chiamata in causa del terzo sig. richiesta da parte opponente, non concedendo la provvisoria esecuzione Controparte_3 parziale del decreto ingiuntivo opposto e assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Scambiate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.03.2024 il G.I. non ha ammesso le richieste di prova orale e ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 28.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. Sulla fondatezza del credito vantato da PA
Preliminarmente pare opportuno ricordare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Com'è noto, in base ai principi consolidati in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un credito deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, giacché spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo del suo diritto, consistente nell'avvenuto adempimento (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
2.1. Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sul contratto di accoglienza del sig. padre e suocero degli opponenti, nella RSA della Controparte_3 PA sita in LI d'DA, la cui esistenza e modalità di conclusione sono contestate. 7 Risulta versata in atti una copia del contratto scritto stipulato in favore del sig. tra la Controparte_3
in persona del legale rappresentante, ed i sig.ri e PA Parte_1 Parte_2
, quali coobbligati in solido. Nessuna contestazione specifica è stata sollevata sulla validità in sé del
[...] documento, su cui, però, manca la sottoscrizione della persona assistita, diretta beneficiaria del trattamento accordato dalla RSA.
Gli opponenti hanno contestato la validità del contratto in ragione della mancanza di sottoscrizione da parte del sig. e, conseguentemente, hanno eccepito l'inesistenza della propria obbligazione di Controparte_3 garanzia, assumendone la natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale mai sorta.
Parte opposta, dal canto suo, ha replicato di ritenere il contratto versato in atti pienamente valido ed efficace e ha giustificato la mancata sottoscrizione dell'accordo adducendo che al momento del ricovero datato
17.05.2019 il sig. per quanto capace di intendere e di volere, non si trovava nelle condizioni di firmare Pt_1 il documento in esito al lungo ricovero ospedaliero precedente. A riprova di tale condizione, la parte ha prodotto, oltre al contratto di ingresso, copia del Piano individuale di assistenza redatto il 22.05.2019, nonché del modulo attestante la consegna ai coobbligati della Carta dei servizi, del Codice etico e del Regolamento interno alla RSA (cfr. doc. 2, 4-6 parte opposta).
Tanto premesso, per delibare in ordine all'eccezione pare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di forma e conclusione dei contratti, con particolare riguardo all'accordo de quo.
Il contratto atipico di ospitalità in strutture per anziani non rientra tra i contratti formali di cui all'art. 1350
c.c., che devono essere conclusi per iscritto a pena di nullità, né tra i negozi che necessitano della forma scritta ad probationem al fine di provare l'esatto contenuto delle dichiarazioni delle parti.
Da tale principio deriva, quale corollario, la libertà per le parti di stipulare anche verbalmente un contratto di ingresso in RSA, nonché, da un punto di vista probatorio, l'assenza di alcuna preclusione sui mezzi di prova esperibili per dimostrare la conclusione del negozio, non operando il divieto di cui all'art. 2725 c.c. e potendosi ricorrere alla prova testimoniale ex art. 2721 c.c. e alle presunzioni ex art. 2727 c.c.
Il contratto in questione, d'altra parte, può venire concluso altresì per facta concludentia, risultando la volontà negoziale da una condotta non equivoca, quale può essere l'ingresso in struttura, soggiornarvi e fruire dei relativi servizi offerti.
Ebbene, nel caso di specie, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione, il giudicante ritiene siano rinvenibili plurime presunzioni che conducano a ritenere provata la conclusione del contratto e ad individuare nel sig. una delle parti contraenti. Controparte_3
In primo luogo, si osserva come gli opponenti abbiano corrisposto le rate dovute dall'ingresso in struttura del sig. avvenuto nel mese di maggio 2019, sino al luglio 2020, circostanza emergente dall'estratto Pt_1 conto versato in atti dalla (cfr. e/c paganti – doc. 6 parte opposta) e non contestata dagli CP_1 opponenti. In merito alla valenza probatoria del documento, per quanto lo stesso sia di provenienza di parte,
8 si osserva come gli opponenti non abbiano contestato le singole fatture azionate dalla RSA, limitandosi a dolersi degli aumenti delle rette nel corso degli anni.
Secondariamente, non risulta contestata la permanenza del sig. nella struttura, presso la quale è tuttora Pt_1 ospitato, né d'altra parte risulta eccepito alcun inadempimento con riferimento ai servizi offerti dalla RSA.
Sul punto, rileva l'allegata comunicazione di approvazione della retta giornaliera per l'anno 2021, pari a €
61,00, inoltrata nel rispetto delle modalità pattuite con la alla sig.ra con e- CP_1 Parte_2 mail del 21.12.2020, anch'essa non puntualmente contestata dagli opponenti (cfr. copia e-mail – doc. 10 parte opposta). Tale missiva costituisce indice ulteriore della sussistenza di un rapporto negoziale di durata intercorrente tra tutte le parti, atteso che, in difetto di un rapporto prolungato, non sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento periodico della retta dovuta.
Del pari, il piano di assistenza individuale e le schede di osservazione – aggiornate al 4.07.2019 e al 3.01.2023
– attestano come, quantomeno nel periodo indicato, il sig. abbia usufruito dell'assistenza e Controparte_3 delle prestazioni garantite dalla (cfr. schede – doc. 7 parte opposta). PA
Neppure tali documenti risultano contestati dai riceventi, così come dovrebbe essere laddove fosse dubbia la sussistenza di un contratto.
La copia del contratto versata in atti, ancorché non sottoscritta dal paziente, e l'adempimento dell'obbligazione, perdurante in attualità, conducono a ritenere che il contratto sia stato concluso anche nei confronti del beneficiario, dovendosi escludere, all'evidenza, che il medesimo fosse ricoverato a titolo gratuito.
Infine, possono apprezzarsi altresì le argomentazioni addotte dalla in ordine alle condizioni in CP_1 cui si trovava il degente al momento dell'ingresso in struttura, necessitanti un ricovero socioassistenziale senza che nel paziente si rinvenissero incapacità di intendere o di volere (“Area sanitario-assistenziale: ospite in condizioni psicofisiche buone con un lieve decadimento cognitivo, sereno e collaborante;
moderata dipendenza nelle ADL: trasferimenti e deambulazione in autonomia con l'aiuto di un bastone. Si alimenta sotto la supervisione del personale, dieta libera, cibi interi poi tagliati nel piatto;
cura dell'idratazione - non segni di disfagia. Minimo rischio caduta, comunque in atto le misure preventive […] Assistenza completa igiene personale, vestizione, bagno, uso dei servizi igienici. Negli antecedenti:
ESA post traumatica, Trombombolia polmonare massiva bilaterale in TVP, IPB, Decadimento cognitivo di entità moderata,
Episodio di agitazione psicomotoria, stipsi,
Area motorio: l'ospite e' in grado di deambulare autonomamente con ausilio, e' gia' stato inserito nel gruppo dell'attivita' psico- motoria ed ha eseguito volentieri la pedaliera in palestra oltre a lunghe passeggiate intorno alla struttura. Prosegue conoscenza ospite e relative capacita' motorie residue. Area Cognitivo-comportamentale e socio-relazionale: orientamento nel nucleo”): tali condizioni consentono di ritenere verosimile la tesi di un'impossibilità momentanea del sig. di Pt_1 sottoscrivere l'accordo, pur in presenza di una sua intatta capacità di intendere e di volere.
Da tali fonti di prova – il pagamento periodico del corrispettivo per le prestazioni erogate dalla CP_1
9 protrattosi per un congruo periodo di tempo (circa oltre un anno) dall'ingresso del sig. nella struttura, Pt_1
l'adeguamento annuale dello stesso nel periodo in cui il paziente ha fruito dei servizi ed il mancato pagamento delle rette successive al luglio 2020 – si ricava la sussistenza di plurimi elementi, precisi, incontestati, concordanti e gravi dai quali, ai sensi degli artt. 2727 c.c. e 116 c.p.c., è possibile desumere l'esistenza del fatto principale in contestazione, ossia la sussistenza di un contratto di accoglienza avente ad oggetto il ricovero del sig. nella struttura della Pt_1 PA
2.2. Accertata la validità dell'accordo e la conseguente posizione creditoria vantata dalla nei CP_1 confronti di tutti i soggetti ivi identificati e destinatari dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, ne deriva l'inadempimento in cui sono occorsi gli opponenti all'obbligazione di corresponsione delle rette alla struttura.
In questa sede appare necessario puntualizzare come l'obbligazione assunta dai sig.ri e Parte_1
sia qualificabile come obbligazione principale in solido ex art. 1292 c.c., di natura non sussidiaria, Parte_2 mancando alcun riferimento a qualsivoglia garanzia nel contratto versato in atti rispetto all'obbligato principale. Manca, d'altra parte, alcuna ragione contrattuale che possa esonerare altrimenti i coobbligati dall'assumersi l'obbligazione dedotta.
Ne consegue che gli opponenti sono chiamati a corrispondere all'opposta le rette non saldate.
Le argomentazioni dedotte dalla riportano puntualmente tutta la normativa applicabile alle RSA CP_1 in relazione alla suddivisione delle rette e della compartecipazione del S.S.N. Concretamente, parte opposta ha dimostrato di rendere all'assistito prestazioni a carattere prevalentemente assistenziale, il cui costo deve dunque gravare sul degente e sugli altri coobbligati.
D'altra parte, l'onere di provare che le prestazioni rese siano di carattere esclusivamente o prevalentemente di natura sanitaria grava in via esclusiva in capo agli opponenti, che nulla di specifico hanno dedotto sul punto.
Non risulta fondata neppure la – peraltro generica – contestazione sulla vessatorietà delle clausole 3.5 e 3.6 del contratto, relative alla determinazione e variazione della retta di ricovero. Il contenuto di tali clausole, infatti, non rientra tra quelle per cui si presume la vessatorietà ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto alla determinazione del quantum della prestazione, si osserva che nel contratto sottoscritto l'importo della retta era quantificato in € 57,50 giornalieri e che annualmente la somma è incrementata come segue: €
60,00 nel 2020, € 61,00 nel 2021 e 2022, € 65,00 nel 2023 (cfr. certificazione rette – doc. 9 parte opposta).
L'importo dovuto e documentato dalle scritture contabili in atti risulta saldato dagli opponenti fino al luglio
2020, data a partire dalla quale non è stato più operato alcun versamento. Di conseguenza, da un lato, risulta provato che i coobbligati hanno accettato quantomeno il primo aumento annuale deciso dalla struttura sanitaria (da €57,50 giornalieri per l'anno 2019 a €60,00 per l'anno 2020) e, dall'altro, che nonostante ripetuti solleciti non abbiano corrisposto il dovuto.
10 Inoltre, come visto supra, con e-mail datata 21.12.2020, non contestata dagli opponenti (cfr. copia e-mail – doc. 10 parte opposta), la ha regolarmente comunicato alla sig.ra l'aumento disposto CP_1 Parte_2 per l'anno 2021, così come previsto al punto 3.6 del contratto, anch'esso non corrisposto senza alcun giustificato motivo da parte dei coobbligati in solido. Lo stesso importo di € 61,00 è stato mantenuto anche per il 2022, senza che, pertanto, fosse necessaria alcuna comunicazione da parte della struttura.
2.3. La documentazione versata in atti testimonia come l'oggetto della prestazione sia stato sin dall'origine puntualmente determinato ed è idonea a dimostrare la conoscenza specifica da parte degli opponenti degli aumenti intercorsi dal 2020 sino al 2022, che sono pertanto dovuti.
Quanto alla transazione parziale intercorsa tra la e il sig. (rappresentato dal suo CP_1 Controparte_3
AdS), infine, nessuna puntuale contestazione è stata sollevata ad opera di parte opponente. Può, in ogni caso, osservarsi come gli opponenti – condebitori in questa sede – non abbiano dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare dell'accordo transattivo intercorso tra il creditore e il debitore in solido, nemmeno con l'istanza di chiamata in causa del terzo, e che, d'altra parte, la abbia domandato loro il pagamento del solo CP_1 importo residuo, già detratta la somma oggetto di transazione con il terzo (Cass. civ. 8957/1990). Ne consegue che l'eventuale chiamata in causa del sig. non autorizzata nel caso di specie, Controparte_3 sarebbe risultata del tutto priva di effetti e di utilità.
Pertanto, le somme dovute dagli odierni opponenti per il periodo luglio 2020 – aprile 2022, quali risultanti dalle fatture azionate dalla devono così essere riassunte: PA
- per l'anno 2020, dal 1° agosto al 31 dicembre: € 9.180,00 (€ 60,00 moltiplicato per 153 giorni);
- per l'anno 2021, dal 1° gennaio al 31 dicembre: € 22.265,00 (€ 61,00 moltiplicato per 365 giorni);
- per l'anno 2022, dal 1° gennaio al 30 aprile: € 7.320,00 (€ 61,00 moltiplicato per 120 giorni);
e, così, per un importo totale di € 38.765,00.
A tale importo vanno aggiunti le spese di bollo apposto alle fatture, per complessivi €24,00 e per totali
€38.789,00.
Da tale somma vanno detratti i € 15.000,00 oggetto della transazione intercorsa tra la ed il sig. CP_1
determinando in € 23.789,00 l'importo oggi dovuto dagli opponenti. Controparte_3
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'importo di €38.789,00, deve essere revocato e gli opponenti sono condannati al pagamento del residuo importo di € 23.789,00 in favore della CP_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 applicabili ratione temporis, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 877/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022 e pubblicato il
4.10.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 PA della somma di € 23.789,00, oltre interessi ex D. Lgs 231/02 dal dovuto al saldo;
[...]
4) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa PA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 26 settembre 2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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