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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido FE Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.753/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIANI IRENE
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MASSANELLI MICHELA MARIA
APPELLATA
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
Ancona pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.96/2024 pubblicata il 25/01/2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“…..in riforma della impugnata sentenza n. 96/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 25.01.2024, non notificata ed in modifica del provvedimento reso in sede di scioglimento del matrimonio (sentenza del Tribunale di Pesaro n.
200/2013 del 12.03.2013, pubblicata in data 21.03.2013):
- in via principale, revocare l'assegno di mantenimento dei figli e PE
FE ed a carico del sig. , per i motivi indicati …; Parte_1
- in subordine, disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento dei figli e FE ed a carico del sig. , stabilendolo in PE Parte_1 complessivi euro 300,00 (€ 150,00 a figlio), poiché sono sopravvenuti giustificati motivi, così come descritti in atti e qui richiamati, tali da far sì che l'onere a carico del padre possa essere modificato;
- in ogni caso, revocare l'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà del sig. , sita a Pesaro (PU), Viale dei Partigiani n. 33, in favore della ex Parte_1 moglie, sig.ra . Controparte_1
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. …
In via istruttoria, …. reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova ritualmente dedotti in sede di ricorso, completamente ignorati dal Giudice di prime cure”.
Della parte appellata:
“chiede che … respinte integralmente tutte le domande avversarie e le richieste istruttorie ….CONFERMI il provvedimento impugnato con assegnazione della casa coniugale alla sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei CP_1 figli, con espressa rinuncia alla domanda di aumento del mantenimento dei figli a carico del spiegata in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di Pt_1 causa e condanna dei due gradi di giudizio”.
In via istruttoria, come da memoria del 25 novembre 2024, depositata ex art. 473 bis.32 c.p.c., insite per l'ammissione dei capitoli di prova ivi indicati e, tenuto pagina 2 di 12 conto della contabile di pagamento dell'autovettura prodotta dalla controparte, chiede di ordinare la produzione dei conto corrente delle madre dell'appellante e delle sorelle e o disporsi Controparte_2 Per_2 Persona_3 accertamento da parte dell'autorità tributaria.
Della Procura Generale: “chiede il rigetto dell'appello”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto il ricorso proposto ex art.473bis.12 c.p.c. da - diretto alla modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio (Tribunale di
Pesaro n. 200/2013 del 12.03.2013) mediante, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e FE (stabilito in €. 400,00 PE mensili ciascuno) e dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, o, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto a complessivi €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio) – in mancanza di fatti sopravvenuti tali da giustificare le modifiche richieste;
il Tribunale ha inoltre respinto la domanda di aumento dell'assegno, avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, e Controparte_1 ha disposto la compensazione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello il chiedendo, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, l'integrale accoglimento delle domande già avanzate innanzi al
Tribunale.
III) Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
IV) La Procura Generale intervenendo nel presente giudizio ha chiesto la reiezione dell'appello “considerato che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte in rigetto delle istante formulate, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali, alla normativa in materia e per l'esclusivo e preminente interesse della prole”.
pagina 3 di 12 V) Le parti hanno ribadito ed illustrato le rispettive domande contestando quelle avversarie con le memorie di replica depositate ex art. 374 bis n. 32 e la Corte di
Appello, preso atto del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. effettuato da entrambe le parti, ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento dell'11.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla non avendo il primo giudice adeguatamente CP_1 valutato la complessiva situazione dei due ragazzi (che contribuirebbero a procrastinare la loro condizione di non autosufficienza economica) né
l'intervenuto peggioramento delle condizioni del per ragioni economiche Pt_1
(a seguito del pensionamento) e di salute (a causa dell'insorgere del morbo di
Parkinson); l'appellante sostiene che i due figli, (nato nel 1998) e PE
FE (nato nel 2000), entrambi iscritti all'Università, stanno, di fatto, dimostrando scarsa propensione agli studi e non intendono intraprendere una attività lavorativa;
evidenzia inoltre di essere consapevole della situazione in cui si trovano i due ragazzi e, in particolare, dei disturbi alimentari di cui i medesimi soffrono, e rileva che ciò costituisce motivo di grande preoccupazione, ma sostiene che entrambi i figli manifestano scarsa e discontinua collaborazione per risolvere le rispettive problematiche, atteggiamento che è indice di una loro colpevole inerzia, tale da giustificare oltre che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del genitore, anche la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
1.2) Tali doglianze non sono fondate.
Invero, alla luce della certificazione medica prodotta, la complessiva situazione psico-fisica dei due ragazzi appare, allo stato, tale da non consentire agli stessi il proseguimento degli studi universitari intrapresi (attualmente essi non risultano iscritti all'Università) e denota una condizione che, come ritenuto dal primo pagina 4 di 12 giudice, induce ad escludere, almeno in questa fase, una colpevole inerzia nel reperimento di una stabile attività lavorativa.
Infatti, il dott. specialista in psichiatria che – come si desume dai Per_4 certificati e dalle relazioni prodotte, ha verificato le condizioni dei figli delle parti negli ultimi anni – ha evidenziato, con riferimento a (nato nel Parte_2
2000), che il medesimo è affetto un disturbo da alimentazione incontrollata “in comorbidità con alcuni comportamenti ed aspetti assimilabili ad una sindrome di
KI (ritiro sociale, depressione, inversione sonno veglia, assenza di interessi ed aspirazioni realizzative, nervosismo ed irritabilità se contrastato rispetto al suo stile di vita)”, che il medesimo presenta una lunga storia di malattia con insorgenza di evitamento scolastico e prestazionale già dall'adolescenza e che il complessivo quadro “appare grave e complesso con notevole compromissione del suo funzionamento sociale e lavorativo, con marcate ripercussioni negative sulla sfera di realizzazione personale e sul processo di autonomizzazione" (relazione del 3.10.2024); il suddetto professionista ha evidenziato altresì che FE ha svolto con il medesimo un “periodo di alcuni mesi nel recente anno di sedute psicoterapeutiche con una sufficiente regolarità, solo in una fase inziale e prodromica di terapia mirata allo sviluppo di una sufficiente consapevolezza della malattia e di una sufficiente motivazione imprescindibile per accedere ad una fase propriamente terapeutica del percorso.
Purtroppo FE ha presentato un ulteriore drop out da qualche mese , in relazione ad alcune complicanze mediche (polmonite, colecistite) che lo hanno portato a sospendere il percorso…” (relazione cit.).
Con riferimento alla situazione di (nato nel 1998) il Dott. ha PE Per_4 evidenziato che il medesimo è “affetto a un Disturbo del Comportamento
Alimentare tipo Bulimia Nervosa”, che si è andato cronicizzando nel corso del tempo;
ha osservato il professionista che “in anamnesi si evidenziano ripetuti periodi di restrizione alimentare ed iperattività fisica in cui si verificava il calo ponderale fino ad un BMI sostanzialmente nella norma a cui seguivano immancabilmente periodi caratterizzati da abbuffate oggettive plurigiornaliere con incremento significativo di peso e conseguenti condotte di evitamento e ritiro
pagina 5 di 12 sociale, tanto da sospendere del tutto più volte il percorso di studi universitario, le frequentazioni amicali e le attività sociali….” (relazione del 3.10.2024).
E' stato altresì rilevato che si è rivolto al Dott. “una prima volta già PE Per_4 diversi anni fa, tuttavia con frequenza discontinua e scarsa collaborazione con gli interventi terapeutici proposti;
dall'estate del 2023 è riuscito finalmente a seguire un percorso di cura integrato, con sedute settimanali psicoterapeutiche … e visite periodiche con nutrizionista …con buoni risultati sul comportamento alimentare e sul progressivo piano sociale;
purtroppo dopo sei mesi, complice il tentativo di riesposizione alle prestazioni universitarie, ha presentato una rapida ricaduta nelle condotte di abbuffate con rapido ripristino di stile di vita alterato e drop out dal percorso” (v. relazione del 3.10.2024); il Dott. ha aggiunto che Per_4 PE ha ripreso il percorso e che la ricaduta non ha comportato un ritorno al livello di gravità psicopatologica inziale, ma la complessità del quadro necessita di congrue fasi di ulteriori miglioramenti e di stabilizzazione degli stessi per poter ripristinare un livello di funzionamento sufficiente e di autonomia congruo con l'età (v. relazione del 3.10.2024 cit. e certificato del 10.10.2024)
Non sono emersi concreti elementi per mettere in dubbio quanto riscontrato dal citato professionista, con riferimento alla natura delle patologie descritte e agli effetti pregiudizievoli sulla vita quotidiana: del resto lo stesso appellante non ha contestato le condizioni di salute dei figli, avendo rilevato che questa situazione
è a lui nota e costituisce motivo di grande preoccupazione.
Le condizioni psicopatologiche dei figli delle parti sono tali da influire negativamente sulla loro capacità di inserimento in determinati contesti
(scolastico, sociale, lavorativo) e richiedono articolati percorsi ai fini del recupero, quantomeno parziale, di tali capacità e del ripristino di una condizione di stabilità.
In tale situazione, la mancata conclusione della formazione universitaria ed il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non appaiono riconducibili ad una colpevole inerzia dei figli, ma risultano ricollegabili ai disturbi e alle situazioni di disagio descritti nella documentazione sopra citata: d'altra parte il richiamo, nelle relazioni, alla discontinuità di impegno nei percorsi di pagina 6 di 12 cura fa proprio riferimento al quadro patologico tipico dei disturbi evidenziati e non dipende da una scelta consapevole di e di PE Parte_2
Se, da un lato, è auspicabile che, nell'interesse di questi ultimi, possa essere valutato anche il loro graduale inserimento nel mondo del lavoro, dall'altro, allo stato, tenuto conto della gravità dei disturbi che entrambi presentano da diversi anni e delle problematiche (descritte dal Dott. insorte Per_4 recentemente che hanno impedito la regolare prosecuzione dei percorsi intrapresi sia da che da si ritiene che non sia agli stessi imputabile il PE Parte_2 fatto che essi non sono ancora economicamente autosufficienti né si sono attivati efficacemente per reperire e svolgere una attività lavorativa.
Per le considerazioni svolte non sono ravvisabili i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico del Pt_1
1.3) Ne consegue che la domanda volta alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale (di proprietà del non può essere Pt_1 accolta, essendo pacifico che i due figli, non economicamente autosufficienti per cause agli stessi non imputabili, sono conviventi con la madre.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del
2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. civ. n. 3015/2018), situazione questa che, tuttavia, come si è detto, non è ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto le argomentazioni svolte dall'appellante - il quale, con il motivo in esame, ha dedotto che i figli sono ormai adulti e non necessitano più dell'accudimento da parte della madre e che egli, a causa dei problemi di pagina 7 di 12 deambulazione collegati alla malattia da cui è affetto, non accede con facilità all'abitazione in cui vive (posta al terzo piano di una piccola palazzina priva di ascensore), non ha un altro immobile (a differenza della appellata) e con la pensione di cui è titolare non è in grado di sostenere oneri locativi - non possono giustificare l'allontanamento dei figli dalla casa familiare: invero, pur tenendo in considerazione i certificati medici prodotti che attestano la patologia (dal 2023) e la terapia prescritta, si osserva che gli aspetti valorizzati non assumono rilievo in ragione della ratio del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto anche del fatto che, nel caso di specie, l'allontanamento dei figli dalla abitazione contribuirebbe, allo stato, a destabilizzare ulteriormente le complessive condizioni di e PE
i quali, con l'aiuto di un professionista, hanno intrapreso i Parte_2 percorsi finalizzati a superare le oggettive difficoltà in cui si trovano.
2.) Con il secondo motivo il deduce la erroneità della sentenza nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha negato la riduzione (ad €. 150,00 per ciascun figlio) del contributo economico disposto a carico del padre (stabilito in €. 400,00 per ciascun figlio), come richiesta in via subordinata dall'odierno appellante, nonostante le mutate ed attuali condizioni economiche e di salute dello stesso.
2.1) Va preliminarmente osservato che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e pagina 8 di 12 ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
2.2) Nella fattispecie in esame le circostanze sopravvenute, allegate dal Pt_1 attengono all'insorgenza della patologia diagnosticata del 2023 (v. certificati medici) e all'intervenuto pensionamento del medesimo a far data dal 28.2.2023
(v. lettera di dimissioni presentata “a causa di raggiunti limiti di età”) in seguito al quale egli è titolare di un trattamento mensile netto di €. 1.100,00 (v. comunicazione ). CP_3
Tali circostanze, valutate complessivamente non appaiono tali da giustificare la riduzione del contributo, stabilito - nel 2013 - in €. 400,00 per ciascun figlio.
2.2.1) Invero, va in primo luogo rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, relative ai periodi di imposta 2020-2021 e 2022, risulta un reddito complessivo annuo, rispettivamente, di circa €. 8.000,00, €. 12.900,00 ed €.
11.300,00, che induce ad escludere una significativa modifica delle condizioni reddituali, tenuto conto dell'ammontare del trattamento pensionistico mensile, attualmente percepito (€. 1.100,00).
2.2.2) In ogni caso, anche tenendo in considerazione una eventuale flessione del reddito ricollegabile al fatto che il ha cessato di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa (di agente di commercio, come evidenziato nel ricorso innanzi al
Tribunale), va rilevato – da un lato - che dalla documentazione prodotta emerge che il medesimo dispone di ulteriori risorse economiche che gli permettono di continuare a far fronte al pagamento dell'importo sopra indicato e – dall'altro – che sono indubbiamente accresciute le necessità dei due figli avuto riguardo allo loro età e al lasso di tempo intercorso dall'epoca in cui è stato determinato il contributo mensile.
Sotto il primo profilo si osserva infatti che dagli estratti conto prodotti dal ricorrente, odierno appellante, relativi agli anni 2021-2022, risultano bonifici periodicamente effettuati nel suo conto corrente dalla sig.ra Controparte_2 madre dell'appellante, indicati come “giroconto personale” in favore di Pt_1
, nonché accrediti provenienti dalle società di cui egli risulta partecipante o
[...] socio amministratore: ciò considerato, si ritiene che tali versamenti periodici pagina 9 di 12 intervengono ancora in favore del in mancanza di allegazioni e prove Pt_1 contrarie, tenuto conto che, seppure richiesto con decreto presidenziale del
21.8.2024, l'appellante non ha prodotto la documentazione aggiornata relativa ai redditi, né gli estratti conto del 2023-2024, invece rilevanti al fine di verificare la situazione successiva all'intervenuto pensionamento e di escludere ulteriori disponibilità invece desumibili, come si è detto, dalla documentazione bancaria degli anni precedenti.
Inoltre dalla lettera con cui il ha presentato le dimissioni si evince che il Pt_1 medesimo aveva maturato alcune somme a titolo di F.I.R.R., di indennità supplettiva di clientela e a titolo di provvigione fino al febbraio 2023.
Le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono a ritenere che il nonostante l'intervenuto pensionamento, possa disporre di ulteriori fonti Pt_1 di reddito diverse dal trattamento pensionistico mensile, ricollegabili anche – come evidenziato dal Tribunale - al patrimonio delle società immobiliari di cui è socio.
Invero lo stesso appellante – come risulta dall'atto di impugnazione - non ha contestato la titolarità di quote delle “società immobiliari di famiglia”, la
(di cui detiene il 34%), la Controparte_4
(di cui detiene il 16,5% in nuda Controparte_5 proprietà, con usufrutto in favore della madre, ) e la Controparte_2 [...]
(di cui detiene il 16,6%): né appare Controparte_6 fondato l'assunto difensivo secondo cui tali società non garantirebbero alcuna rendita, in quanto gli affitti percepiti dai tre immobili di proprietà della
(ammessi dallo stesso appellante) “coprono a mala pena le Controparte_4 spese”, tenuto conto delle risultanze della documentazione bancaria prodotta dalla quale, come si è detto, emergono accrediti periodici sul conto corrente del provenienti anche da alcune società di famiglia Pt_1 Controparte_4
e . CP_5 Controparte_4
Per le considerazioni svolte si ritiene che la situazione economica dell'appellante e gli aspetti valorizzati dal medesimo non siano da giustificare la riduzione della somma dovuta a titolo di mantenimento, tenuto conto anche dell'aumento delle pagina 10 di 12 esigenze economiche dei figli che è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le altre Cass. 34382/2023).
Nella fattispecie in esame, infatti, non può non valorizzarsi il lungo periodo trascorso dall'epoca del divorzio (2013) - quando è stato determinato l'assegno di mantenimento della prole - che, ad avviso di questa Corte, nel contesto sopra delineato relativo alle condizioni economiche del giustifica la conferma Pt_1 dell'importo già stabilito per i figli le cui esigenze sono, nelle more, oggettivamente ed inevitabilmente mutate: invero nel lasso di tempo trascorso sono indubbiamente accresciute le loro necessità dovendosi valorizzare quelle conseguenti al raggiungimento della maggiore età e quelle legate notoriamente alla crescita e allo sviluppo della personalità.
Ciò considerato e tenuto conto del fatto che entrambi i figli abitano con la madre e del conseguente impegno economico da parte di quest'ultima, dovendo ella provvedere alle quotidiane necessità ed alle spese ordinarie nell'interesse dei figli che, anche in considerazione delle problematiche connesse alle loro condizioni di salute e della età ormai adulta, impongono indubbiamente crescenti spese di mantenimento, si ritiene - in difetto di allegazioni e prove da parte dell'appellante volte ad evidenziare un apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche della - che non siano ravvisabili i presupposti CP_1 per modificare l'importo dell'assegno di mantenimento di cui si tratta.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione appare decisiva la situazione dedotta dal con riferimento alla patologia diagnosticata nel 2023, non Pt_1 risultando che tale malattia abbia comportato un aumento delle spese da sostenere in misura tale da incidere negativamente sulla complessiva situazione economica dell'appellante.
Il secondo motivo di gravame va quindi respinto.
L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata, in quanto ininfluente.
3.) Il terzo motivo di appello riguarda la disposta compensazione delle spese processuali, statuizione che, secondo l'appellante, andrà riformata in pagina 11 di 12 considerazione della fondatezza delle domande ribadite in questa sede, ponendo le spese a carico della controparte: la reiezione dei primi due motivi di gravame assorbe e rende superfluo l'esame del terzo motivo.
4.) L'appello va dunque respinto: in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pesaro n.96/2024 pubblicata il 25/01/2024;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi €.3.473,00, di cui €.1.029,00 per la fase di studio della controversia, €. 709,00 per la fase introduttiva ed €. 1.735,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido FE
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido FE Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.753/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIANI IRENE
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MASSANELLI MICHELA MARIA
APPELLATA
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
Ancona pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.96/2024 pubblicata il 25/01/2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“…..in riforma della impugnata sentenza n. 96/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 25.01.2024, non notificata ed in modifica del provvedimento reso in sede di scioglimento del matrimonio (sentenza del Tribunale di Pesaro n.
200/2013 del 12.03.2013, pubblicata in data 21.03.2013):
- in via principale, revocare l'assegno di mantenimento dei figli e PE
FE ed a carico del sig. , per i motivi indicati …; Parte_1
- in subordine, disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento dei figli e FE ed a carico del sig. , stabilendolo in PE Parte_1 complessivi euro 300,00 (€ 150,00 a figlio), poiché sono sopravvenuti giustificati motivi, così come descritti in atti e qui richiamati, tali da far sì che l'onere a carico del padre possa essere modificato;
- in ogni caso, revocare l'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà del sig. , sita a Pesaro (PU), Viale dei Partigiani n. 33, in favore della ex Parte_1 moglie, sig.ra . Controparte_1
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. …
In via istruttoria, …. reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova ritualmente dedotti in sede di ricorso, completamente ignorati dal Giudice di prime cure”.
Della parte appellata:
“chiede che … respinte integralmente tutte le domande avversarie e le richieste istruttorie ….CONFERMI il provvedimento impugnato con assegnazione della casa coniugale alla sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei CP_1 figli, con espressa rinuncia alla domanda di aumento del mantenimento dei figli a carico del spiegata in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di Pt_1 causa e condanna dei due gradi di giudizio”.
In via istruttoria, come da memoria del 25 novembre 2024, depositata ex art. 473 bis.32 c.p.c., insite per l'ammissione dei capitoli di prova ivi indicati e, tenuto pagina 2 di 12 conto della contabile di pagamento dell'autovettura prodotta dalla controparte, chiede di ordinare la produzione dei conto corrente delle madre dell'appellante e delle sorelle e o disporsi Controparte_2 Per_2 Persona_3 accertamento da parte dell'autorità tributaria.
Della Procura Generale: “chiede il rigetto dell'appello”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto il ricorso proposto ex art.473bis.12 c.p.c. da - diretto alla modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio (Tribunale di
Pesaro n. 200/2013 del 12.03.2013) mediante, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e FE (stabilito in €. 400,00 PE mensili ciascuno) e dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, o, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto a complessivi €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio) – in mancanza di fatti sopravvenuti tali da giustificare le modifiche richieste;
il Tribunale ha inoltre respinto la domanda di aumento dell'assegno, avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, e Controparte_1 ha disposto la compensazione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello il chiedendo, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, l'integrale accoglimento delle domande già avanzate innanzi al
Tribunale.
III) Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
IV) La Procura Generale intervenendo nel presente giudizio ha chiesto la reiezione dell'appello “considerato che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte in rigetto delle istante formulate, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali, alla normativa in materia e per l'esclusivo e preminente interesse della prole”.
pagina 3 di 12 V) Le parti hanno ribadito ed illustrato le rispettive domande contestando quelle avversarie con le memorie di replica depositate ex art. 374 bis n. 32 e la Corte di
Appello, preso atto del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. effettuato da entrambe le parti, ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento dell'11.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla non avendo il primo giudice adeguatamente CP_1 valutato la complessiva situazione dei due ragazzi (che contribuirebbero a procrastinare la loro condizione di non autosufficienza economica) né
l'intervenuto peggioramento delle condizioni del per ragioni economiche Pt_1
(a seguito del pensionamento) e di salute (a causa dell'insorgere del morbo di
Parkinson); l'appellante sostiene che i due figli, (nato nel 1998) e PE
FE (nato nel 2000), entrambi iscritti all'Università, stanno, di fatto, dimostrando scarsa propensione agli studi e non intendono intraprendere una attività lavorativa;
evidenzia inoltre di essere consapevole della situazione in cui si trovano i due ragazzi e, in particolare, dei disturbi alimentari di cui i medesimi soffrono, e rileva che ciò costituisce motivo di grande preoccupazione, ma sostiene che entrambi i figli manifestano scarsa e discontinua collaborazione per risolvere le rispettive problematiche, atteggiamento che è indice di una loro colpevole inerzia, tale da giustificare oltre che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del genitore, anche la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
1.2) Tali doglianze non sono fondate.
Invero, alla luce della certificazione medica prodotta, la complessiva situazione psico-fisica dei due ragazzi appare, allo stato, tale da non consentire agli stessi il proseguimento degli studi universitari intrapresi (attualmente essi non risultano iscritti all'Università) e denota una condizione che, come ritenuto dal primo pagina 4 di 12 giudice, induce ad escludere, almeno in questa fase, una colpevole inerzia nel reperimento di una stabile attività lavorativa.
Infatti, il dott. specialista in psichiatria che – come si desume dai Per_4 certificati e dalle relazioni prodotte, ha verificato le condizioni dei figli delle parti negli ultimi anni – ha evidenziato, con riferimento a (nato nel Parte_2
2000), che il medesimo è affetto un disturbo da alimentazione incontrollata “in comorbidità con alcuni comportamenti ed aspetti assimilabili ad una sindrome di
KI (ritiro sociale, depressione, inversione sonno veglia, assenza di interessi ed aspirazioni realizzative, nervosismo ed irritabilità se contrastato rispetto al suo stile di vita)”, che il medesimo presenta una lunga storia di malattia con insorgenza di evitamento scolastico e prestazionale già dall'adolescenza e che il complessivo quadro “appare grave e complesso con notevole compromissione del suo funzionamento sociale e lavorativo, con marcate ripercussioni negative sulla sfera di realizzazione personale e sul processo di autonomizzazione" (relazione del 3.10.2024); il suddetto professionista ha evidenziato altresì che FE ha svolto con il medesimo un “periodo di alcuni mesi nel recente anno di sedute psicoterapeutiche con una sufficiente regolarità, solo in una fase inziale e prodromica di terapia mirata allo sviluppo di una sufficiente consapevolezza della malattia e di una sufficiente motivazione imprescindibile per accedere ad una fase propriamente terapeutica del percorso.
Purtroppo FE ha presentato un ulteriore drop out da qualche mese , in relazione ad alcune complicanze mediche (polmonite, colecistite) che lo hanno portato a sospendere il percorso…” (relazione cit.).
Con riferimento alla situazione di (nato nel 1998) il Dott. ha PE Per_4 evidenziato che il medesimo è “affetto a un Disturbo del Comportamento
Alimentare tipo Bulimia Nervosa”, che si è andato cronicizzando nel corso del tempo;
ha osservato il professionista che “in anamnesi si evidenziano ripetuti periodi di restrizione alimentare ed iperattività fisica in cui si verificava il calo ponderale fino ad un BMI sostanzialmente nella norma a cui seguivano immancabilmente periodi caratterizzati da abbuffate oggettive plurigiornaliere con incremento significativo di peso e conseguenti condotte di evitamento e ritiro
pagina 5 di 12 sociale, tanto da sospendere del tutto più volte il percorso di studi universitario, le frequentazioni amicali e le attività sociali….” (relazione del 3.10.2024).
E' stato altresì rilevato che si è rivolto al Dott. “una prima volta già PE Per_4 diversi anni fa, tuttavia con frequenza discontinua e scarsa collaborazione con gli interventi terapeutici proposti;
dall'estate del 2023 è riuscito finalmente a seguire un percorso di cura integrato, con sedute settimanali psicoterapeutiche … e visite periodiche con nutrizionista …con buoni risultati sul comportamento alimentare e sul progressivo piano sociale;
purtroppo dopo sei mesi, complice il tentativo di riesposizione alle prestazioni universitarie, ha presentato una rapida ricaduta nelle condotte di abbuffate con rapido ripristino di stile di vita alterato e drop out dal percorso” (v. relazione del 3.10.2024); il Dott. ha aggiunto che Per_4 PE ha ripreso il percorso e che la ricaduta non ha comportato un ritorno al livello di gravità psicopatologica inziale, ma la complessità del quadro necessita di congrue fasi di ulteriori miglioramenti e di stabilizzazione degli stessi per poter ripristinare un livello di funzionamento sufficiente e di autonomia congruo con l'età (v. relazione del 3.10.2024 cit. e certificato del 10.10.2024)
Non sono emersi concreti elementi per mettere in dubbio quanto riscontrato dal citato professionista, con riferimento alla natura delle patologie descritte e agli effetti pregiudizievoli sulla vita quotidiana: del resto lo stesso appellante non ha contestato le condizioni di salute dei figli, avendo rilevato che questa situazione
è a lui nota e costituisce motivo di grande preoccupazione.
Le condizioni psicopatologiche dei figli delle parti sono tali da influire negativamente sulla loro capacità di inserimento in determinati contesti
(scolastico, sociale, lavorativo) e richiedono articolati percorsi ai fini del recupero, quantomeno parziale, di tali capacità e del ripristino di una condizione di stabilità.
In tale situazione, la mancata conclusione della formazione universitaria ed il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non appaiono riconducibili ad una colpevole inerzia dei figli, ma risultano ricollegabili ai disturbi e alle situazioni di disagio descritti nella documentazione sopra citata: d'altra parte il richiamo, nelle relazioni, alla discontinuità di impegno nei percorsi di pagina 6 di 12 cura fa proprio riferimento al quadro patologico tipico dei disturbi evidenziati e non dipende da una scelta consapevole di e di PE Parte_2
Se, da un lato, è auspicabile che, nell'interesse di questi ultimi, possa essere valutato anche il loro graduale inserimento nel mondo del lavoro, dall'altro, allo stato, tenuto conto della gravità dei disturbi che entrambi presentano da diversi anni e delle problematiche (descritte dal Dott. insorte Per_4 recentemente che hanno impedito la regolare prosecuzione dei percorsi intrapresi sia da che da si ritiene che non sia agli stessi imputabile il PE Parte_2 fatto che essi non sono ancora economicamente autosufficienti né si sono attivati efficacemente per reperire e svolgere una attività lavorativa.
Per le considerazioni svolte non sono ravvisabili i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico del Pt_1
1.3) Ne consegue che la domanda volta alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale (di proprietà del non può essere Pt_1 accolta, essendo pacifico che i due figli, non economicamente autosufficienti per cause agli stessi non imputabili, sono conviventi con la madre.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del
2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. civ. n. 3015/2018), situazione questa che, tuttavia, come si è detto, non è ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto le argomentazioni svolte dall'appellante - il quale, con il motivo in esame, ha dedotto che i figli sono ormai adulti e non necessitano più dell'accudimento da parte della madre e che egli, a causa dei problemi di pagina 7 di 12 deambulazione collegati alla malattia da cui è affetto, non accede con facilità all'abitazione in cui vive (posta al terzo piano di una piccola palazzina priva di ascensore), non ha un altro immobile (a differenza della appellata) e con la pensione di cui è titolare non è in grado di sostenere oneri locativi - non possono giustificare l'allontanamento dei figli dalla casa familiare: invero, pur tenendo in considerazione i certificati medici prodotti che attestano la patologia (dal 2023) e la terapia prescritta, si osserva che gli aspetti valorizzati non assumono rilievo in ragione della ratio del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto anche del fatto che, nel caso di specie, l'allontanamento dei figli dalla abitazione contribuirebbe, allo stato, a destabilizzare ulteriormente le complessive condizioni di e PE
i quali, con l'aiuto di un professionista, hanno intrapreso i Parte_2 percorsi finalizzati a superare le oggettive difficoltà in cui si trovano.
2.) Con il secondo motivo il deduce la erroneità della sentenza nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha negato la riduzione (ad €. 150,00 per ciascun figlio) del contributo economico disposto a carico del padre (stabilito in €. 400,00 per ciascun figlio), come richiesta in via subordinata dall'odierno appellante, nonostante le mutate ed attuali condizioni economiche e di salute dello stesso.
2.1) Va preliminarmente osservato che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e pagina 8 di 12 ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
2.2) Nella fattispecie in esame le circostanze sopravvenute, allegate dal Pt_1 attengono all'insorgenza della patologia diagnosticata del 2023 (v. certificati medici) e all'intervenuto pensionamento del medesimo a far data dal 28.2.2023
(v. lettera di dimissioni presentata “a causa di raggiunti limiti di età”) in seguito al quale egli è titolare di un trattamento mensile netto di €. 1.100,00 (v. comunicazione ). CP_3
Tali circostanze, valutate complessivamente non appaiono tali da giustificare la riduzione del contributo, stabilito - nel 2013 - in €. 400,00 per ciascun figlio.
2.2.1) Invero, va in primo luogo rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, relative ai periodi di imposta 2020-2021 e 2022, risulta un reddito complessivo annuo, rispettivamente, di circa €. 8.000,00, €. 12.900,00 ed €.
11.300,00, che induce ad escludere una significativa modifica delle condizioni reddituali, tenuto conto dell'ammontare del trattamento pensionistico mensile, attualmente percepito (€. 1.100,00).
2.2.2) In ogni caso, anche tenendo in considerazione una eventuale flessione del reddito ricollegabile al fatto che il ha cessato di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa (di agente di commercio, come evidenziato nel ricorso innanzi al
Tribunale), va rilevato – da un lato - che dalla documentazione prodotta emerge che il medesimo dispone di ulteriori risorse economiche che gli permettono di continuare a far fronte al pagamento dell'importo sopra indicato e – dall'altro – che sono indubbiamente accresciute le necessità dei due figli avuto riguardo allo loro età e al lasso di tempo intercorso dall'epoca in cui è stato determinato il contributo mensile.
Sotto il primo profilo si osserva infatti che dagli estratti conto prodotti dal ricorrente, odierno appellante, relativi agli anni 2021-2022, risultano bonifici periodicamente effettuati nel suo conto corrente dalla sig.ra Controparte_2 madre dell'appellante, indicati come “giroconto personale” in favore di Pt_1
, nonché accrediti provenienti dalle società di cui egli risulta partecipante o
[...] socio amministratore: ciò considerato, si ritiene che tali versamenti periodici pagina 9 di 12 intervengono ancora in favore del in mancanza di allegazioni e prove Pt_1 contrarie, tenuto conto che, seppure richiesto con decreto presidenziale del
21.8.2024, l'appellante non ha prodotto la documentazione aggiornata relativa ai redditi, né gli estratti conto del 2023-2024, invece rilevanti al fine di verificare la situazione successiva all'intervenuto pensionamento e di escludere ulteriori disponibilità invece desumibili, come si è detto, dalla documentazione bancaria degli anni precedenti.
Inoltre dalla lettera con cui il ha presentato le dimissioni si evince che il Pt_1 medesimo aveva maturato alcune somme a titolo di F.I.R.R., di indennità supplettiva di clientela e a titolo di provvigione fino al febbraio 2023.
Le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono a ritenere che il nonostante l'intervenuto pensionamento, possa disporre di ulteriori fonti Pt_1 di reddito diverse dal trattamento pensionistico mensile, ricollegabili anche – come evidenziato dal Tribunale - al patrimonio delle società immobiliari di cui è socio.
Invero lo stesso appellante – come risulta dall'atto di impugnazione - non ha contestato la titolarità di quote delle “società immobiliari di famiglia”, la
(di cui detiene il 34%), la Controparte_4
(di cui detiene il 16,5% in nuda Controparte_5 proprietà, con usufrutto in favore della madre, ) e la Controparte_2 [...]
(di cui detiene il 16,6%): né appare Controparte_6 fondato l'assunto difensivo secondo cui tali società non garantirebbero alcuna rendita, in quanto gli affitti percepiti dai tre immobili di proprietà della
(ammessi dallo stesso appellante) “coprono a mala pena le Controparte_4 spese”, tenuto conto delle risultanze della documentazione bancaria prodotta dalla quale, come si è detto, emergono accrediti periodici sul conto corrente del provenienti anche da alcune società di famiglia Pt_1 Controparte_4
e . CP_5 Controparte_4
Per le considerazioni svolte si ritiene che la situazione economica dell'appellante e gli aspetti valorizzati dal medesimo non siano da giustificare la riduzione della somma dovuta a titolo di mantenimento, tenuto conto anche dell'aumento delle pagina 10 di 12 esigenze economiche dei figli che è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le altre Cass. 34382/2023).
Nella fattispecie in esame, infatti, non può non valorizzarsi il lungo periodo trascorso dall'epoca del divorzio (2013) - quando è stato determinato l'assegno di mantenimento della prole - che, ad avviso di questa Corte, nel contesto sopra delineato relativo alle condizioni economiche del giustifica la conferma Pt_1 dell'importo già stabilito per i figli le cui esigenze sono, nelle more, oggettivamente ed inevitabilmente mutate: invero nel lasso di tempo trascorso sono indubbiamente accresciute le loro necessità dovendosi valorizzare quelle conseguenti al raggiungimento della maggiore età e quelle legate notoriamente alla crescita e allo sviluppo della personalità.
Ciò considerato e tenuto conto del fatto che entrambi i figli abitano con la madre e del conseguente impegno economico da parte di quest'ultima, dovendo ella provvedere alle quotidiane necessità ed alle spese ordinarie nell'interesse dei figli che, anche in considerazione delle problematiche connesse alle loro condizioni di salute e della età ormai adulta, impongono indubbiamente crescenti spese di mantenimento, si ritiene - in difetto di allegazioni e prove da parte dell'appellante volte ad evidenziare un apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche della - che non siano ravvisabili i presupposti CP_1 per modificare l'importo dell'assegno di mantenimento di cui si tratta.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione appare decisiva la situazione dedotta dal con riferimento alla patologia diagnosticata nel 2023, non Pt_1 risultando che tale malattia abbia comportato un aumento delle spese da sostenere in misura tale da incidere negativamente sulla complessiva situazione economica dell'appellante.
Il secondo motivo di gravame va quindi respinto.
L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata, in quanto ininfluente.
3.) Il terzo motivo di appello riguarda la disposta compensazione delle spese processuali, statuizione che, secondo l'appellante, andrà riformata in pagina 11 di 12 considerazione della fondatezza delle domande ribadite in questa sede, ponendo le spese a carico della controparte: la reiezione dei primi due motivi di gravame assorbe e rende superfluo l'esame del terzo motivo.
4.) L'appello va dunque respinto: in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pesaro n.96/2024 pubblicata il 25/01/2024;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi €.3.473,00, di cui €.1.029,00 per la fase di studio della controversia, €. 709,00 per la fase introduttiva ed €. 1.735,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido FE
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