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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2035/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Rago in virtù di mandato Parte_1
in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTORE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Teresa Celeste Frascaro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso il suo studio della stessa domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Riccio in RT
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTI -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 13-8-2020 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e di Controparte_1 [...]
, in qualità di assicuratore e proprietario del veicolo danneggiante, CP_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito al decesso del marito verificatosi in seguito ad Controparte_3
un incidente stradale.
In particolare, la ricorrente allegava a fondamento della domanda che:
- in data 14-11-2016, alle ore 13,00 circa, il marito Controparte_3
percorreva alla guida dell'autovettura Fiat Uno targata TO50631T di sua proprietà
la S.P. 25;
- il veicolo, giunto all'intersezione con la S.P. 21, era stato violentemente attinto sulla fiancata sinistra dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EG541YG di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA con RT
Controparte_1
- a seguito dell'urto, l'autovettura Fiat Uno era stata proiettata nella scarpata alla propria destra e il suo conducente era deceduto;
2 - all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c., il nominato C.T.U., ing. , aveva Persona_1
depositato l'elaborato peritale nel quale aveva accertato che
[...]
non aveva arrestato il veicolo al segnale di Stop, mentre CP_3 [...]
aveva omesso di rispettare di moderare la velocità in relazione CP_2
alle caratteristiche del tratto di strada percorso (visibilità limitata in prossimità di un'intersezione) e non aveva conservato il controllo del veicolo in modo tale da assicurarne l'arresto tempestivo;
- non essendo emersa la colpa esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, doveva essere applicata la presunzione di colpa concorrente prevista dal secondo comma dell'articolo 2054 c.c.;
- in seguito al decesso di la moglie, , aveva Controparte_3 Parte_1
riportato un danno patrimoniale e non patrimoniale (sotto il profilo del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale, del danno alla vita di relazione e del danno per la perdita del rapporto parentale);
- la ricorrente aveva inoltrato la richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore per la RCA del veicolo danneggiante, in data 1-12- Controparte_1
2016 e in data 24-10-2018, senza alcun riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, la ricorrente chiedeva che, previo accertamento della responsabilità concorrente nella causazione del sinistro di RT
lo stesso e la venissero condannati in solido
[...] Controparte_1
fra loro all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio e iure hereditatis in seguito al decesso del marito,
quantificabile nell'importo di euro 52.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con la conseguente trasmissione della sentenza all'Isvap ai sensi dell'articolo 148 comma 10 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005.
3 In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-4-2021 si costituiva in giudizio che eccepiva in via preliminare RT
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare, il convenuto contestava la dedotta responsabilità concorrente nella causazione dell'incidente, allegando la riconducibilità del fatto dannoso esclusivamente al comportamento tenuto dalla vittima, che non aveva arrestato la marcia del veicolo al segnale di Stop, come peraltro era stato accertato dai
Carabinieri di Venosa intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, dalla
Procura della Repubblica, che in seguito alle indagini aveva chiesto l'archiviazione, dal Giudice delle indagini preliminari, che aveva disposto l'archiviazione con decreto avverso il quale non era stata proposta opposizione, e,
infine, dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam su iniziativa della ricorrente;
in ogni caso, contestava il quantum del danno lamentato dall'attrice, in quanto generico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12-4-2021 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1
contestando la responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'incidente e il quantum del risarcimento richiesto.
Nel corso del giudizio veniva assegnato alla ricorrente il termine di quindici giorni per la comunicazione alle controparti dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante
causam e il Giudice, ritenuto che, alla luce delle difese svolte e delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la decisione della causa non potesse essere
4 adottata allo stato degli atti e richiedesse un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da rito sommario di cognizione a rito ordinario.
Al termine della fase istruttoria, nel corso della quale veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del convenuto , veniva RT
rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio formulata dalla ricorrente e all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 Gennaio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che la ricorrente ha dato prova di avere comunicato ai convenuti, nel termine a tal fine assegnato dal Giudice nel corso del giudizio, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014,
costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (si vedano l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato ai convenuti e le relative note di riscontro depositati dalla ricorrente in data 6-9-2021).
Sempre in via preliminare deve essere disposta, sulla base dell'istanza avanzata nel ricorso introduttivo, l'acquisizione al presente giudizio delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam ai sensi dell'articolo
696 bis c.p.c. da al fine di ottenere l'accertamento della dinamica Parte_1
dell'incidente.
Infatti, l'articolo 696 bis c.p.c. prevede al quinto comma che se all'esito del procedimento di accertamento tecnico la conciliazione non riesce, ciascuna parte
5 può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Quanto al merito, ha proposto domanda risarcitoria ex articolo 144 Parte_1
del Codice delle Assicurazioni nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e del suo assicuratore sul presupposto della riconducibilità in via concorrente della responsabilità del sinistro nel quale è rimasto coinvolta l'autovettura condotta dal marito alla condotta di guida Controparte_3
imprudente di ed ha fornito la prova di avere realizzato RT
prima della instaurazione del giudizio la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria prevista dagli articoli 145 e 148 del Decreto legislativo n.
209 del 2005 (si veda la richiesta di risarcimento del danno inviata alla
[...]
a mezzo Pec in data 1-12-2016 prodotta nel fascicolo di parte Controparte_1
della ricorrente).
Quanto al merito, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa non operi la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c.,
secondo il quale in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli, posto che la suddetta presunzione svolge una funzione sussidiaria, nel senso che ad essa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non possa essere ricostruita l'effettiva dinamica del sinistro (perché non è possibile individuare il comportamento specifico che ha causato l'evento dannoso) e non sia possibile verificare il positivo apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti e,
quindi, il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti (Corte di cassazione n. 26004 del 2011, Corte di cassazione n. 9353 del 2019 e Corte di cassazione n. 7061 del 2020), mentre, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio e, in particolare, sulla base delle risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri di Venosa e dei relativi allegati e soprattutto della relazione
6 redatta dal consulente nominato nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. prima della instaurazione del giudizio è possibile accertare la dinamica dell'incidente e attribuirne per le ragioni di seguito indicate la responsabilità esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Uno.
D'altra parte, appare opportuno premettere che quando dalla valutazione delle prove emerge il comportamento colposo del conducente di uno dei due veicoli, è
necessario, perché a questi possa essere attribuita la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, che l'altro conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, uniformandosi alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza;
in difetto di tale prova liberatoria, pertanto, anche in capo a quest'ultimo deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell'incidente in misura tale da tenere conto delle specifiche circostanze di fatto.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
7 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984 e Corte di cassazione n. 6941
del 2021).
Tanto premesso in punto di inquadramento normativo della fattispecie concreta che ci occupa, occorre valutare l'efficacia probatoria che può essere attribuita al materiale raccolto nel corso del giudizio e, in particolare, al rapporto redatto dai
Carabinieri di Venosa intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro, ai rilievi e ai verbali di sommarie informazioni allo stesso allegati e al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Potenza all'esito del procedimento penale instaurato a carico di RT
posto che la valutazione positiva circa la loro utilizzabilità nel presente
[...]
giudizio ed il riconoscimento agli stessi di una determinata efficacia probatoria presuppone l'adesione ad un ben preciso orientamento dottrinario e giurisprudenziale che riconosce l'ammissibilità del ricorso alla categoria delle prove atipiche.
La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono il sistema delle prove atipiche
- intese come prove che non sono comprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente previsti dalla legge - a tal punto consolidato da costituire espressione del diritto vivente;
ritiene questo Giudice di aderire a tal indirizzo,
peraltro consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, sulla base di due considerazioni: da un lato, pur non essendo riprodotta nel codice di procedura civile la norma dettata dall'articolo 189 c.p.p. - che consente espressamente di ricorrere a prove non disciplinate dalla legge -, manca un espresso divieto normativo che conduca a configurare quello delle prove come un sistema chiuso e, dall'altro, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio del libero convincimento del Giudice consacrato nell'articolo 116 c.p.c.
Unica argomentazione contraria che potrebbe sollevare qualche perplessità in chi
8 ritenga di aderire a tale orientamento è quella alla base delle critiche mosse da una parte della dottrina alla utilizzazione indiscriminata di prove formate in altro giudizio e che attiene alla mancata partecipazione di tutte le parti in causa al procedimento penale nel quale quel materiale probatorio si è formato, mancata partecipazione che lederebbe ad un tempo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Posto che l'attuazione del principio del contraddittorio presuppone semplicemente che tutte le parti del giudizio siano messe in condizione di parteciparvi e di svolgervi le proprie difese, può essere ritenuto sufficiente ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio che la prova,
seppure atipica, in quanto formata in altro giudizio, entri nel processo con le forme e nei termini di legge, consentendo a tutte le parti di averne contezza e di contraddirvi (si vedano in proposito fra le tante Corte di cassazione n. 1098 del
1979 e Corte di cassazione n. 623 del 1995, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva utilizzato la perizia effettuata in un procedimento penale al quale una delle parti non aveva partecipato, posta l'irripetibilità degli accertamenti compiuti e la mancata deduzione di contrarie argomentazioni tecniche e di mezzi di prova idonei a smentirne i risultati).
Stante la piena attuazione del principio del contraddittorio per effetto della tempestiva produzione in giudizio della documentazione in atti, residua soltanto l'aspetto problematico relativo alla efficacia probatoria che alle prove atipiche che vengono in rilievo nel caso di specie può essere riconosciuta, dal momento che la regolamentazione analitica di alcune prove, se non è di per sé sufficiente ad escludere l'ammissibilità delle prove atipiche, rileva a dimostrazione che le prove atipiche non possano essere equiparate alle prove vere e proprie, ma debbano essere sottoposte al regime che l'articolo 2729 c.c. predispone per la valutazione degli indizi o comunque ad un vaglio critico particolarmente rigoroso oppure utilizzate come argomenti di prova per la valutazione delle prove già acquisite.
9 Quanto al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza in data 13-11-2017, con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del conducente dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, , per il reato di RT
cui all'articolo 589 c.p. (si vedano il decreto di archiviazione e la relativa richiesta depositata in data 28-9-2017 dal Procuratore della Repubblica prodotti ai n. 3 e 4
nel fascicolo di parte del convenuto e nel fascicolo di parte di RT
, ritiene questo Giudice che - in considerazione, da Controparte_1
un lato, della struttura del decreto di archiviazione, che non può essere equiparato ad una sentenza di assoluzione irrevocabile, non presupponendo un processo, non determinando preclusioni e non avendo gli effetti tipici della cosa giudicata, e,
dall'altro, della ontologica diversità strutturale fra l'illecito civile e il reato - alla pronuncia in sede penale del decreto di archiviazione non possa essere attribuita efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno, nel quale il
Giudice deve valutare l'integrazione della fattispecie atipica dell'articolo 2043 c.c.
o l'operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
senza dover necessariamente accertare l'integrazione della fattispecie tipica prevista dalla norma incriminatrice e potendo ricostruire il fatto dannoso in modo difforme rispetto a quanto fatto dal Giudice penale (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 15699 del 2010 e in tema di individuazione del termine di prescrizione Corte di cassazione n. 6858 del 2018, Corte di cassazione n. 25438 del 2023 e Corte di cassazione n. 375 del 2025).
Pertanto, deve essere escluso che il decreto di archiviazione prodotto in giudizio dai convenuti sia idoneo ex se a fornire elementi di prova in ordine alla responsabilità del conducente dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta nella causazione del sinistro.
Con riferimento al rapporto redatto dai Carabinieri di Venosa intervenuti sul posto
10 nella immediatezza dell'incidente (si vedano il rapporto e la comunicazione della notizia di reato ed i relativi allegati prodotti ai n. 2 e 4 nel fascicolo di parte del convenuto e il rapporto depositato nel fascicolo di parte della RT
compagnia assicuratrice), occorre procedere ad una distinzione fra le circostanze di fatto che i verbalizzanti hanno direttamente constatato e le valutazioni e gli apprezzamenti che gli agenti hanno tratto dai dati di fatto acquisiti.
Per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(si veda ex plurimis Corte di cassazione n. 1384 del 1997).
Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante,
occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti,
le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n.
100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di
11 percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, nel verbale redatto e nei relativi allegati, hanno dato atto di avere constatato che l'incidente stradale si è verificato all'intersezione fra la S.P. n. 21 e la S.P. 25
fra l'autovettura Fiat Uno targata TO50631T di proprietà e condotta da
[...]
e assicurata per la RCA presso e CP_3 Controparte_4
l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EG541YG di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA con RT Controparte_1
[...]
Dal momento che gli agenti hanno riportato nel verbale redatto alcuni dati di fatto che hanno costituito oggetto di percezione diretta (la presenza del segnale di stop lungo la S.P. 25 all'intersezione con la S.P. 21, l'assenza di tracce di frenata, le condizioni dell'asfalto, che era bagnato, le condizioni metereologiche, lo stato dei luoghi e la posizione statica assunta dai veicoli dopo l'urto), deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova dei fatti accertati.
Invece, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri di Venosa in cui i verbalizzanti hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, dal momento che si tratta di giudizi valutativi, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna rilevanza sul piano probatorio.
Gli agenti, poi, hanno verbalizzato le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal conducente dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, RT
e da e , che si trovavano a bordo
[...] Controparte_5 Testimone_1
12 dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, le quali, in quanto prove dichiarative provenienti dal convenuto e da terzi trasportati rimasti danneggianti nell'incidente, sono rispettivamente prive, quanto al primo, di qualsiasi efficacia sul piano probatorio e, quanto ai trasportati, idonee a fornire un apporto apprezzabile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, previo vaglio rigoroso della loro attendibilità; infatti, pur non operando fuori del processo il meccanismo di incapacità a deporre dei danneggiati, le dichiarazioni dagli stessi rese ai verbalizzanti devono essere necessariamente valutate con rigore proprio in considerazione dell'interesse concreto ed attuale degli stessi all'esito dell'eventuale giudizio risarcitorio.
In particolare, nell'immediatezza del sinistro ha riferito che si Controparte_5
trovava seduto sul sedile posteriore a bordo dell'autovettura condotta da CP_2
, la quale procedeva sulla S.P. 21 in direzione Palazzo San Gervasio -
[...]
Montemilone, quando, giunti all'intersezione per Spinazzola, aveva visto sulla sua destra sopraggiungere un'autovettura Fiat Uno, il cui conducente non si arrestava allo stop e non si girava per verificare il sopraggiungere di altri veicoli e impattava contro l'autovettura su cui lui viaggiava.
ha riferito agli agenti che al momento del sinistro si trovava Testimone_1
seduto sul sedile posteriore lato conducente a bordo dell'autovettura Alfa Romeo
Giulietta, che viaggiava sulla S.P. 21 in direzione Palazzo San Gervasio-
Montemilone, quando, giunti all'intersezione con Spinazzola, aveva notato che
[...]
aveva ridotto drasticamente la velocità ed aveva azionato il CP_2
clacson e, quindi, aveva visto un'autovettura Fiat Uno, che proveniva dalla destra,
che non si era fermata al segnale di stop ed aveva tagliato la strada al veicolo sul quale viaggiava, con conseguente impatto fra le due autovetture.
Infine, nel verbale di informazioni rese da persona informata sui fatti redatto in data 15-11-2026 , che nel verbale redatto dai verbalizzanti Parte_2
13 il giorno precedente risultava indicato fra i passeggeri dell'autovettura Alfa
Romeo Giulietta, ha riferito che al momento dell'incidente si trovava seduto sul sedile anteriore del suddetto veicolo, lato passeggero, quando aveva visto sopraggiungere dalla sua destra all'incrocio con Spinazzola un'autovettura che procedeva a forte velocità senza arrestarsi al segnale di stop e che il nipote,
[...]
, aveva azionato il freno pedale, spostandosi leggermente sulla CP_2
sinistra, nel tentativo di evitare l'impatto, che si verificava ugualmente fra la parte anteriore destra dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta e la parte anteriore sinistra dell'altro veicolo.
Le sommarie informazioni rese dai soggetti che si trovavano a bordo dell'autovettura condotta dal convenuto appaiono genuine, in RT
quanto sono state rese (quanto a e ) Controparte_5 Testimone_1
nell'immediatezza del fatto, e, comunque, intrinsecamente attendibili, dal momento che sono non soltanto convergenti, ma anche precise e circostanziate, e non risultano smentite dalle risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri coperte da fede privilegiata e, in particolare, dalla riferita assenza di tracce di frenata sull'asfalto, posto che tale circostanza appare compatibile con le condizioni del manto stradale pure descritte nel suddetto rapporto, che parla di un manto stradale bagnato dalla pioggia.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai soggetti trasportati sull'autovettura Alfa Romeo
hanno trovato conferma, quanto alla presenza del segnale di stop lungo il tratto di strada percorso dal povero , nelle risultanze del rapporto Controparte_3
redatto dai Carabinieri e, quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro,
nella relazione peritale depositata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, le cui risultanze sono state acquisite nel presente giudizio.
14 Quanto all'offerta risarcitoria relativa al danno al veicolo Fiat Uno effettuata nella fase stragiudiziale dalla che secondo la Controparte_6
prospettazione della ricorrente, dimostrerebbe il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dei due conducenti, non soltanto l'offerta risulta formulata da una compagnia assicuratrice diversa sia da quella del veicolo danneggiato ( che da quella del veicolo antagonista (si Controparte_4
veda la quietanza di pagamento relativa all'importo di euro 700,00 corrisposto dalla prodotta nel fascicolo di parte della ricorrente), Controparte_6
ma la stessa in generale non appare idonea ad assumere alcuna rilevanza sul piano probatorio in ordine al riconoscimento di un concorso di colpa nella causazione dell'incidente per cui è causa, dal momento che la formulazione dell'offerta da parte dell'assicuratore non implica alcun riconoscimento della responsabilità,
esclusiva o concorrente, del proprio assicurato nella causazione dell'incidente,
non avendo contenuto ricognitivo di un fatto o di un rapporto preesistente né le caratteristiche che una dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante deve assumere sul piano oggettivo e soggettivo per integrare una confessione, ma assolve ad una funzione meramente deflattiva del contenzioso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 24205 del 2015: nell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli, la comunicazione
dell'offerta dell'impresa assicuratrice non accettata dal danneggiato e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'articolo 148 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in
giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a
persone. Dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore).
Tanto premesso in ordine al materiale a disposizione di questo Giudice per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e delle relative responsabilità, oltre che alla valenza che sul piano probatorio può essere attribuita al suddetto materiale,
15 appaiono dirimenti per la individuazione della responsabilità dell'incidente e per la graduazione delle rispettive colpe le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.
nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c., il quale, all'esito di sopralluoghi, della caratterizzazione geometrica dei particolari della strada e di verifiche tecniche eseguite anche con l'utilizzo del software PC-Crash, ha concluso nel modo seguente:
“dalla ricostruzione sono stati ricavati
- le modalità di collisione fra i veicoli
- il punto d'urto sul piano viabile;
- le direzioni e le velocità tenute al momento dell'impatto.
Tenendo conto delle posizioni di quiete, dei rilievi dei verbalizzanti, ed utilizzando
una procedura di ottimizzazione al simulatore numerico, si è ricavato come al
momento dell'impatto gli angoli fossero rispettivamente di 179.66 per
l'autovettura alfa e -154.75 per l'autovettura fiat.
L'impatto si concretizzava fra la parte anteriore destra dell'alfa romeo giulietta e
la zona individuata tra la porta anteriore sinistra ed il parafango sinistro della
fiat uno.
I parametri della collisione sono stati determinati..si evince una velocità all'urto
dei veicoli pari a 74 km/h per l'autovettura Alfa Romeo Giulietta e pari a circa 84
km/h per la Fiat Uno.
Relativamente alla dinamica si evidenzia come la segnaletica verticale ed
orizzontale relativamente al segnale di stop presente sulla corsia di marcia della
fiat uno non sia stata rispettata dal sig. , tant'è che la Controparte_3
velocità della fiat uno ricavata attraverso l'ausilio del sw PC-Crash ci porta ad
una velocità non in linea con una ripartenza da uno stop. Inoltre, la stessa
posizione di quiete delle autovetture ci porta a comprendere come la quota
16 energetica posseduta dalla fiat uno fosse decisamente importante tale da deviare
la direzione di marcia dell'autovettura alfa romeo. Quindi, emerge palesemente che l'autovettura fiat uno non avesse rispettato la segnaletica di stop” (si veda la relazione peritale depositata in data 29-4-2019 dal C.T.U., ing. , Persona_1
nel procedimento iscritto al n. 1247/2018 R.G.).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio appaiono adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici, supportate, da un lato, dagli elementi di fatto acquisiti dagli agenti verbalizzanti in sede di rilievi e non contestati dalle parti in causa e, dall'altro, dalle dichiarazioni rese dai terzi trasportati sull'autovettura Alfa Romeo Giulietta e, quindi, sono condivisibili e utilizzabili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro nel modo seguente: mentre l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EG541YG di proprietà e condotta da , sulla quale viaggiavano quali RT
terzi trasportati e Controparte_5 Testimone_1 Parte_2
percorreva la S.P. 21 in direzione Palazzo San Gervasio-Montemilone alla velocità di circa 74 Km/h, giunta all'intersezione con la S.P. 25, entrava in collisione con l'autovettura Fiat Uno targata TO50631T di proprietà e condotta da
, la quale sopraggiungeva dalla sua destra con direzione Controparte_3
Spinazzola- Venosa, non si arrestava al segnale di stop e la impattava con la parte anteriore laterale sinistra nella parte anteriore laterale destra, nonostante il conducente del veicolo Alfa Romeo avesse azionato il freno, rallentando la velocità, avesse suonato il clacson e avesse tentato di porre in essere una manovra di emergenza, spostandosi verso sinistra.
Alla luce delle suesposte considerazioni occorre concludere che il povero
[...]
ha tenuto una condotta di guida non conforme alle norme di CP_3
comune prudenza e alle norme specifiche che gli utenti della strada hanno l'obbligo di rispettare, in quanto alla guida dell'autovettura Fiat Uno non soltanto
17 procedeva alla velocità di circa 84 Km/h superiore al limite prescritto nel tratto di strada percorso in violazione della norma dettata dall'articolo 142 del Decreto
legislativo n. 285 del 1992, ma soprattutto non si fermava al segnale di stop in violazione dell'articolo 146 primo comma del Codice della strada, che prevede l'obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, verticale e orizzontale;
quindi, facendo applicazione del principio della causalità adeguata,
la condotta di guida tenuta da deve essere ritenuta come Parte_3
antecedente causale dell'impatto della Fiat Uno dallo stesso guidata con il veicolo
Alfa Romeo Giulietta, nel senso che, ove il conducente dell'autovettura Fiat Uno
si fosse fermato all'incrocio, come imposto dalla segnaletica presente sul tratto di strada percorso, l'evento dannoso con elevato grado di probabilità non si sarebbe verificato.
Può dirsi, poi, acquisita al processo la prova che , che RT
procedeva ad una velocità soltanto di poco superiore a quella prescritta nel tratto di strada percorso (74 Km/h in un tratto in cui era prescritto il limite di velocità di
70 Km/h), ha posto in essere ben due manovre di emergenza nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura Fiat Uno che proveniva dalla sua destra e non si era fermata allo stop, suonando il clacson per segnalare la situazione di pericolo creata dall'altro veicolo e poi azionando il freno per ridurre la velocità e spostandosi sulla sinistra nell'estremo tentativo di sottrarsi allo scontro;
di conseguenza, può ritenersi raggiunta la prova liberatoria che consente di escludere ogni addebito a carico del conducente dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta per avere lo stesso fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e di attribuire la responsabilità esclusiva del verificarsi dell'incidente alla condotta di guida imprudente del povero , che, viaggiando ad una velocità Controparte_3
superiore al limite prescritto e soprattutto non arrestandosi all'incrocio, come prescritto dalla segnaletica presente sul tratto di strada percorso, ha determinato lo
18 scontro con il veicolo che sopraggiungeva sulla strada principale.
Pertanto, riconosciuta efficienza causale esclusiva nella causazione del sinistro alla condotta di guida di , la domanda risarcitoria proposta Controparte_3
da al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al Parte_1
suo decesso nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista sul presupposto dell'addebitabilità a di una RT
responsabilità concorrente deve essere rigettata.
Il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice al RT
risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.c.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96
primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n. 1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n.
13355 del 2004). Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la
19 parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del
2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che il convenuto non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Non può essere accolta neanche la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 terzo comma c.p.c.
formulata da per le seguenti ragioni. Controparte_1
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda)
o dalla cola grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 22405 del 2018).
20 Nel caso di specie la complessità del quadro probatorio utilizzato per la ricostruzione dell'incidente per cui è causa costituisce indice significativo del difetto in capo alla parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed esclude che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
In ogni caso, la liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa appare adeguatamente satisfattiva del pregiudizio dalla stessa subito per effetto dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla parte soccombente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse - comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 1690 del 2000, Corte di cassazione n. 4156 del 2012, Corte di cassazione n. 14268 del 2017 e Corte di cassazione n.
324 del 2017: le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno
poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente e vanno
prese in considerazione nel successivo giudizio di merito - ove l'accertamento
stesso venga acquisito - come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di
compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un
unico contesto) - seguono il principio della soccombenza (con la precisazione che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca - Corte di cassazione n. 14813 del 2020) e,
pertanto, devono essere poste a carico della ricorrente e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della esigua complessità delle questioni di diritto che caratterizzano la presente controversia e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense
21 approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con ricorso ex
articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 13-8-2020, da nei confronti Parte_1
di e di , ogni contraria Controparte_1 RT
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
22 - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta da e da RT Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.979,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 RT
delle spese del giudizio, che liquida in complessi euro 4.979,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative Parte_1
alla C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
Potenza, 8-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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