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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi
appellante
contro
Filiale Italia, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Venco e Cristina Venco
appellata-appellante incidentale
e
(già codice fiscale e partita IVA n. CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale P.IVA_3
Dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir
appellata
e
(c.f. ); (c.f. Controparte_5 C.F._1 Controparte_6
), (c.f. ), C.F._2 CP_7 C.F._3
(c.f. ; Controparte_8 C.F._4 Controparte_9
( ), in proprio nonché in qualità di genitore esercente la C.F._5 responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. ); Persona_1 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Monica D'Amico
appellati-appellanti incidentali
e
(c.f. ); CO C.F._7
appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 773/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 13 dicembre 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
pag. 2/46 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta:
a) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi illustrati al paragrafo 5) del presente atto;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di L'Aquila n. 773/2023, pubblicata in data 13.12.2023, per le ragioni meglio esposte al motivo 1);
c) nel merito, accogliere l'appello e riformare la sentenza n. 773/2023, emessa dal
Tribunale L'Aquila, e, per l'effetto, rigettare le domande degli attori in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;
d) in subordine, liquidare in favore degli attori i soli danni che gli stessi dovessero riuscire a dimostrare come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo conto, in ogni caso, il concorso di colpa del sig. nella causazione del CP sinistro, da determinarsi in misura non inferiore al 90%, o, in ulteriore subordine, del
50% ex art. 2054, II comma, cod. civ.;
e) in ogni caso, accertare la responsabilità della per avere Controparte_1 concorso nella determinazione del sinistro, in considerazione del difetto di fabbrica riscontrato sul motoveicolo di proprietà del sig. in misura non CP_11 inferiore al 50%;
f) in estremo subordine, nella sola e denegata ipotesi di rigetto delle superiori istanze, liquidare in favore degli appellati i soli danni che dovessero ritenersi dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo conto dei parametri previsti nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;
g) condannare, per l'effetto di quanto sopra, gli odierni appellati, all'integrale o parziale restituzione delle somme, eventualmente corrisposte dalla in esecuzione Pt_1 della sentenza impugnata, che risultassero essere non dovute in accoglimento del presente gravame, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal versamento;
pag. 3/46 i) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede ammettersi le richieste istruttorie formulate dalla Pt_1 nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) proc. civ e, non ammesse”.
Conclusioni dell'appellata Filiale Italia, in comparsa Controparte_1 di costituzione e non modificate:
“Voglia la Corte Ecc.ma adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge e del caso, in riforma parziale della sentenza resa inter partes dal Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, n. 773/2023, per i motivi meglio esposti in narrativa così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta [punto e)] nei confronti di Parte_1 CP_1
in quanto tardiva e in ogni caso non proposta nelle forme della chiamata
[...] del terzo.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da e in ogni caso respingere Pt_1 tutte le domande svolte contro , in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto.
IN VIA INCIDENTALE: in riforma del capo di condanna sulle spese di lite, rideterminare in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 il quantum delle spese di lite del primo grado di giudizio comprensivo della fase di A.T.P. e per l'effetto condannare in solido , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Contr
e a rifondere a l'importo di € 73.963,01 Controparte_8 Controparte_9 oltre accessori di legge o il maggiore o minore importo che risulterà liquidabile in applicazione dei parametri di legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, C.n.p.a.f. ed Iva come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per mero tuziorismo si reiterano le istanze istruttorie formulate Contr nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. per non ammesse”. pag. 4/46 Conclusioni dell'appellata (già , in CP_2 Controparte_3 comparsa di costituzione e non modificate:
“Voglia l'Ill.mo CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, contrariis rejectis,
In via preliminare,
ACCERTI l'intervenuta RINUNCIA ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE promossa dal sig. contro , terza chiamata, nel giudizio di primo grado CP_10 CP_2 per intervenuta transazione e, per l'effetto, dichiari tra e CP_10 CP_2 cessata la materia del contendere, con ogni declaratoria consequenziale anche in termini di liquidazione delle spese legali di per questo secondo grado di CP_2 giudizio.
NEL MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello avverso la sentenza
OGGETTO DELL'ODIERNO GRAVAME in adesione alle CONCLUSIONI formulate dagli el sig. , assicurato di uno con le domande ed Pt_3 CP_13 CP_2 eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, confermando in toto detta sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado”.
Conclusioni degli appellati Controparte_5 Controparte_6 [...]
e , in comparsa di costituzione e non CP_7 Controparte_8 Controparte_9 modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza:
A) Rigettare nel merito il gravame principale e quello incidentale in quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio esplicitate in premessa e, per l'effetto:
- confermare la sentenza di primo grado in ordine sia alla individuata e dichiarata responsabilità del sig. , conducente del motociclo EL targato CO
DG83973 nella causazione del sinistro occorso in data 31 luglio 2016 in località
pag. 5/46 Arischia (AQ) in cui è deceduto il sig. che in ordine alla quantificazione dei CP danni tutti derivanti dall'occorso;
- condannare l'appellante principale e quello incidentale al pagamento delle spese del grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
B) Accogliere l'appello incidentale proposto dagli eredi del sig. e, per CP_11
l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare la responsabilità di per aver Controparte_1 concorso, nella misura individuata dal CTU ricompresa tra il 30% ed il 50%, ovvero nella pari misura concorsuale ex art. 2055 c.c., ovvero nella maggiore e/o minore quantificazione ritenuta di giustizia, al verificarsi del sinistro, a causa del difetto di fabbrica riscontrato sulla moto YAMAHA MT/09/MT09 TRACER/XSR900 – n. telaio
RN29F0011332 – TARGA EF 51701, che non ha permesso al conducente di compiere una manovra di salvataggio ma ha piuttosto inciso sulla perdita di controllo del motoveicolo;
- condannare la a rifondere agli odierni appellanti incidentali Controparte_1 tutti i danni, quantificati nella misura individuata dal Giudice di prime cure, in maniera proporzionale all'accertato grado di responsabilità;
- condannare, altresì, la a rifondere agli odierni appellanti Controparte_1 incidentali, onorari e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che sussistono ex. artt. 91 e
92 c.p.c., eccezionali ragioni di compensazione delle spese e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla A titolo di rimborso delle spese Controparte_14 legali inerenti ad entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 6/46
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 773/2023, pubblicata in data 13 dicembre
2023, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in ordine alla domanda proposta da CP
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 quest'ultima anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti di , della Persona_1 CO Parte_1
e della Filiale Italia, volta a chiedere il risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, connessi alla morte del loro congiunto in occasione del sinistro stradale verificatosi a CP_11
L'Aquila, fraz. Arischia, il 31.07.2016, accoglieva la domanda nei confronti di
[...]
e della e, per l'effetto, li condannava, in CP_10 Parte_1 solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori, liquidandolo in € 313.532,00 in favore di , € 304.532,00 in favore Controparte_6 di , € 145.500,00 in favore di € 145.500,00 in Controparte_5 Controparte_9 favore di € 145.500,00 in favore di ed € 145.500 in Controparte_8 CP_7 favore di oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e Persona_1 sino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannava, altresì, e la CO
, in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale nei confronti di e , liquidato nella CP Controparte_5 somma complessiva di € 36.054,00, oltre interessi e rivalutazione, rigettava la domanda nei confronti di – Filiale Italia, condannava la Controparte_1 [...]
a tenere indenne in relazione a tutte le Parte_1 CO somme eventualmente chiamato a corrispondere agli attori in relazione alla sentenza. Le spese seguivano la soccombenza, con condanna di e la CO [...]
alla refusione delle spese di giudizio nei confronti degli attori Parte_1
e questi ultimi alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di CP_1
– Filiale Italia.
[...]
1.1 A fondamento della domanda, gli attori rappresentavano che mentre CP_11 percorreva, a bordo del proprio motociclo, la SS 80 con direzione L'Aquila-
Campotosto, durante una manovra di sorpasso posta in essere da , CO sarebbe entrato in contatto con il motociclo condotto da quest'ultimo e, a seguito pag. 7/46 dell'urto, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo cadendo a terra ed urtando un manufatto in pietra posto sul margine della carreggiata;
dalla caduta riportava gravi traumi che ne comportavano il ricovero presso l'ospedale di L'Aquila, ove decedeva poco dopo. Deducevano che la causa del sinistro era ascrivibile al convenuto
[...]
il quale, con la sua condotta di guida posta in essere in violazione delle regole CP_10 previste dal codice della strada, aveva provocato la caduta del;
sostenevano CP che responsabile dell'evento era anche la casa costruttrice del veicolo condotto da quest'ultimo, a causa di un difetto di costruzione/assemblaggio del supporto inferiore del manubrio che avrebbe avuto una incidenza causale nella perdita di controllo del veicolo tra il 30% ed il 50%, come stabilito dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito nella fase delle indagini preliminari nel procedimento n. 1787/2017
R.G.N.R. Procura di L'Aquila. Evidenziavano che per i fatti di causa era stato altresì proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di L'Aquila, nell'ambito del quale il CTU nominato, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, aveva sostanzialmente accertato una responsabilità del oltre ad una incidenza causale tra il 30 ed il CP_10
50% del difetto sul manubrio presente sul motociclo del . CP
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del congiunto, oltre che del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute, connesse al decesso.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza CP_10 CP_10 delle avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto della domanda.
Lamentando di aver riportato gravi lesioni a seguito del sinistro del quale era responsabile , spiegava altresì domanda riconvenzionale nei confronti CP_11 degli attori quali eredi di quest'ultimo, chiedendo conseguentemente di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa e per essa la CP_2 rappresentante per la gestione dei sinistri dell' Parte_4
A fondamento delle proprie ragioni deduceva che la dinamica del sinistro non era quella rappresentata da parte attrice poiché la responsabilità doveva individuarsi in via principale nella condotta di guida del , come risultante dalle dichiarazioni rese CP
pag. 8/46 agli agenti nelle immediatezze dei fatti da alcuni soggetti presenti sui luoghi del sinistro.
Evidenziava che la propria responsabilità era stata esclusa nel procedimento penale instaurato a seguito del sinistro, in particolare nel decreto di archiviazione ove il giudice per le indagini preliminari aveva escluso responsabilità penali in capo a terzi per la morte di . Eccepiva che la CTU espletata nel procedimento per ATP CP_11 promosso dagli eredi dell'attore era viziata da nullità poiché contraddittoria e non basata su elementi tecnici che sarebbero stati rilevanti. Eccepiva che la CTU espletata nel procedimento per ATP promosso dagli eredi dell'attore era viziata da nullità poiché contraddittoria e non basata su elementi tecnici rilevanti. Deducendo, invece, una responsabilità di nella causazione del sinistro, chiedeva la condanna CP_11 degli eredi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, avendo riportato, tra l'altro, danni fisici ed una conseguente riduzione della capacità lavorativa.
Per tali motivi chiamava in causa la compagnia assicurativa per la RCA del . CP
1.3 Si costituiva altresì la - Filiale Italia, contestando le Controparte_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda attorea nei propri confronti. In particolare, deduceva che la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva al convenuto e alla sua condotta di guida e che non vi era prova che il difetto CP_10 segnalato dalla casa costruttrice fosse effettivamente presente sul veicolo condotto da e, in ogni caso, del nesso eziologico tra l'eventuale difetto e la caduta del CP conducente in quanto la manovra del , che aveva provocato l'urto tra i due CP_10 motocicli, era stata causa sola e sufficiente a determinare l'evento. Da ultimo, eccepiva che gli attori, oltre a non aver provato i presupposti del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in proprio favore, avevano errato nella quantificazione del danno applicando dei criteri non idonei.
1.4 Si costituiva in giudizio anche la quale, Parte_1 contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea, deduceva che non vi era la prova in merito alla dinamica del sinistro, non risultando che la caduta del fosse avvenuta a causa di una manovra di sorpasso posta in essere dal CP [...]
, che la CTU derivante dal giudizio ex art. 696 c.p.c. proposto dagli attori CP_10 risultava viziata da errori metodologici che ne comportavano la nullità e, in subordine,
pag. 9/46 che in ogni caso vi era un concorso di colpa tra e nella CP_10 CP causazione del sinistro. Da ultimo, rappresentava che il danno lamentato dagli attori non risultava provato né con riferimento ai danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del congiunto, né relativamente ai danni patrimoniali.
1.5 Acquisite le produzioni documentali e il fascicolo RG n. 2876/2017 ed espletate le prove orali, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda.
2.1 In particolare, in via preliminare, dichiarava la contumacia di e per essa CP_2 della rappresentante per la gestione dei sinistri dell'Italia terza Parte_4 evocata in giudizio dal convenuto e rigettava l'eccezione della convenuta CP_10 circa l'improponibilità della domanda attorea nei propri confronti sull'assunto CP_1 che tale domanda era stata compiutamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni mentre, nei termini, era stata formulata domanda solo nei confronti del convenuto , evidenziando che sin dall'atto di citazione, a prescindere dalla CP_10 formulazione delle conclusioni apparentemente contraddittoria, gli attori avevano compiutamente dedotto in merito alla responsabilità della Yamaha, non potendosi dubitare che avessero inteso agire anche nei confronti di quest'ultima per l'accertamento della responsabilità nella verificazione del sinistro.
2.2 Nel merito, osservava che la ricostruzione fornita da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro era stata confermata dalla consulenza tecnica espletata dall'ing. nel procedimento per ATP RG n. 2876/2017 vertente tra le medesime parti del Per_2 giudizio di merito e che la consulenza tecnica disposta dal PM nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione, pur potendo in astratto costituire prova atipica avente rilevanza quale presunzione ex art. 2729 c.c., tuttavia nel caso di specie avendo avuto ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti oggetto della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile ex art. 696 bis c.p.c. nel contraddittorio tra le parti e con oggetto di indagine più ampio, non poteva essere utilizzata nel giudizio in questione. Condivideva, quindi, pienamente la consulenza espletata dall'Ing. Per_2
pag. 10/46 che aveva ritenuto la responsabilità del sinistro interamente ascrivibile al CP_10 che con la sua condotta di giuda aveva provocato la caduta del , il quale di CP conseguenza era andato ad impattare contro un manufatto in pietra;
quanto alla responsabilità della Yamaha, il Ctu richiamava la perizia svoltasi nel procedimento penale ai fini della sussistenza del difetto, ritenendo tuttavia di non essere in grado, per mancanza di elementi, di determinare se tale difetto avesse avuto una incidenza sulla caduta, emergendo anzi elementi tendenti ad escludere una responsabilità della azienda costruttrice.
2.3 In ordine al quantum risarcitorio, il primo giudice procedeva in primo luogo alla quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale applicando le cosiddette Tabelle di Roma, ritenendo lo stesso adeguatamente provato all'esito dell'istruttoria ove era emersa l'intensità del rapporto tra gli attori ed il loro congiunto. Quanto, poi, al danno patrimoniale, richiesto dai soli genitori, osservava che il CTU aveva ritenuto anzitutto che il preventivo di riparazione pari ad € 11.471,88 del veicolo di proprietà di recava un costo maggiore rispetto al costo di acquisto CP dello stesso pari ad € 8.990,00, per cui conteneva il danno risarcibile nei limiti del costo di acquisto, mentre relativamente alle ulteriori voci di danno patrimoniale trasmissibili in via ereditaria (parimenti chieste dai soli eredi e ), Controparte_5 CP reputava le stesse documentalmente provate e pertanto riconosceva € 14.908,00 quali competenze del CTU nel procedimento RG n. 2876/2017, € 1.203,00 per spese di custodia e demolizione del veicolo successive al sinistro ed € 10.953,00 per le spese legali sostenute nel giudizio RG n. 2876/2017.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento di dette somme, evidenziava che il veicolo
EL tg. DG83973 di proprietà di al momento del sinistro risultava CP_10 assicurato con la compagnia con polizza n. Parte_1
0000064608941 e pertanto tale compagnia assicurativa doveva essere chiamata a manlevare l'assicurato di tutte le somme dovute agli attori in forza della sentenza.
pag. 11/46 2.4 Da ultimo, rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
[...]
, alla luce dell'accertata esclusiva colpa del medesimo alla causazione del CP_10 sinistro.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_1
3.1 Sul contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex artt. 161 e 162 c.p.c. deducendo l'evidente contrasto tra il dispositivo e la motivazione, laddove nel corpo motivazionale della pronuncia, a titolo di danno da perdita parentale, ha liquidato ad € 300.000,00 e a € 291.000,00, CP Controparte_5 mentre nel dispositivo ha liquidato € 313.532,00 in favore della prima e € 304.532,00 in favore del secondo. Ha evidenziato come tale errore non sia ascrivibile ad un mero errore materiale ostando, in particolare, la mancata indicazione delle ragioni e dei criteri di calcolo nonché l'indicazione dei relativi punteggi seguiti dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
3.2 Sulle responsabilità nella produzione del sinistro - Erronea valutazione delle risultanze istruttorie - Violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. - Vizio di motivazione per incompletezza, illogicità e contraddittorietà - acritico recepimento delle risultanze dell'ATP nulla, errata ed inattendibile.
Con il secondo motivo di gravame ha contestato l'erroneità della decisione per aver ritenuto provata l'esclusiva responsabilità del nell'incidente stradale del CP_10
31.07.2016, deducendo l'omessa corretta valutazione delle emergenze probatorie e l'acritica condivisione delle risultanze della CTU resa all'esito del procedimento di
ATP, asseritamente radicalmente nulla e, in ogni caso, errata e contradditoria. In particolare, ha eccepito che Tribunale di prime cure non avrebbe minimamente tenuto conto delle indagini condotte dalla Polizia di Stato della sezione di L'Aquila nell'ambito del procedimento penale contro ignoti apertosi in conseguenza del decesso del
[...]
e che non risulterebbe suffragata da alcuna risultanza probatoria l'asserita CP_11 circostanza della effettuazione, da parte del , di una manovra di sorpasso del CP_10
pag. 12/46 motociclo condotto dal , cui la pronuncia in esame fa riferimento richiamando CP erroneamente risultanze del CTU. Ha poi censurato l'operato del Tribunale laddove non avrebbe tenuto conto delle indagini tecniche svolte nell'ambito del procedimento penale n. 1787/2017, incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
L'Aquila e della consulenza tecnica svolta, in quella sede, dall'Ing. Persona_3
Ha inoltre contestato l'erroneità della decisione per essere stata resa sulla base di una
CTU errata e nulla, di cui il Giudice ha recepito acriticamente gli esiti, ancorché superficiale e lacunosa, senza aver disposto, come richiesto da essa compagnia, il rinnovo delle operazioni peritali. In particolare, ha eccepito la nullità e, comunque,
l'invalidità dell'accertamento peritale in quanto eseguito in evidente violazione dell'art. 195 c.p.c., del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, argomentando che l'ausiliario del Giudice, a conclusione del procedimento, avrebbe depositato agli atti del giudizio una relazione peritale completamente divergente da quella trasmessa alle parti per le osservazioni di rito, precludendo così agli interessati di replicare in contradditorio.
Ha poi dedotto l'illegittimità della decisione anche nella parte in cui non ha considerato il difetto rilevato sul manubrio della Yamaha che, come accertato invece dall'Ing. nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. Per_3
1787/2017, incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
L'Aquila, avrebbe avuto un'incidenza causale nella determinazione del sinistro valutata nella misura compresa tra il 30% ed il 50%.
Da ultimo, ha osservato come la gravata decisione avrebbe dovuto quantomeno applicare, al caso di specie, la presunzione di pari responsabilità nel caso di scontro tra veicoli prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c.
3.3 Sulla erronea quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori e sull'erronea applicazione delle Tabelle di Roma, in luogo delle Tabelle di
Milano - Violazione degli artt. 2697, 1226, 2059 cod. civ. e 115 e 116 – Omessa / insufficiente motivazione.
pag. 13/46 Al riguardo, ha contestato la gravata decisione nella parte in cui ha riconosciuto a ciascun congiunto somme ingiustificate nella parte in cui ha deciso di avvalersi, senza alcuna motivazione, delle Tabelle del Tribunale di Roma per la quantificazione del danno, in luogo delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano, giungendo, per l'effetto, ad una sproporzionata liquidazione del danno.
Inoltre ha eccepito la violazione degli artt. 2697, 1226, 2059 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la sentenza erroneamente riconosciuto il danno non patrimoniale in favore della minore che alla data del decesso dello zio (31.07.2016) non aveva ancora Persona_1 compiuto i due anni, deducendo che nel caso di specie difetterebbe la prova dell'effettività e della consistenza della relazione parentale, avendo gli attori omesso di depositare idonea certificazione in ordine al rapporto di parentela;
in ogni caso il
Tribunale avrebbe liquidato la somma di € 145.500,00 senza, tra l'altro, operare la prevista decurtazione di ½ in ragione della pacifica non convivenza con il de cuius.
Ha, altresì, contestato l'erroneità della decisione per aver disposto la quantificazione del danno in applicazione delle cosiddette Tabelle di Roma in luogo delle nuove Tabelle
2022 applicate dal Tribunale di Milano, omettendo di motivare sul punto e liquidando il danno in modo sproporzionato rispetto alla quantificazione che l'adozione delle Tabelle milanesi avrebbe consentito, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In ogni caso, ha censurato la decisione per aver riconosciuto, in favore della sig.ra
[...]
l'ingiustificata somma di € 145.500,00 senza esplicitare i criteri di calcolo CP_7 seguiti, nonché l'indicazione dei relativi punteggi ed in assenza di concrete prove sia in ordine al rapporto affettivo con il de cuius sia in considerazione dell'età del superstite;
per le medesime considerazioni ha censurato la sentenza per aver liquidato il danno in favore dei genitori e dei fratelli non conviventi in ragione dei valori massimi di cui alla
Tabella applicata, senza alcuna valida motivazione in merito, non essendo risultata provata quanto a quest'ultimi, anche all'esito del giudizio, né la sussistenza di un particolare vincolo affettivo con il de cuius, né lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita del congiunto, nonché nella parte in cui, in applicazione delle
Tabelle di Roma, ha liquidato la somma di € 145.500,00 in favore di Controparte_9
pag. 14/46 e senza operare la prevista decurtazione in ragione della pacifica non Controparte_8 convivenza con il de cuius pari ad ½.
3.4 Sull'errato riconoscimento del danno patrimoniale iure proprio e iure hereditatis.
Sul punto, ha contestato, in primo luogo, il macroscopico errore della gravata decisione nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale sulla scorta del valore di acquisto del motoveicolo, deducendo che, in caso di antieconomicità delle riparazioni, il danno è liquidato sulla base del valore commerciale che il mezzo aveva al momento del sinistro, eccependo inoltre la non debenza di alcuna somma in favore degli odierni appellati per non aver fornito la dimostrazione della loro qualità di eredi.
Ha poi censurato la decisione in ordine al riconoscimento della somma di € 14.908,00 quali competenze del CTU nel procedimento RG n. 2876/2017, deducendo trattasi di spese non trasmissibili in via ereditaria dal de cuius, sproporzionate e da ritenersi non quale conseguenza immediata e diretta del sinistro, non rientrando affatto nel novero degli effetti normali e ordinari del fatto illecito, ma attenendo all'esercizio dell'azione giudiziale;
ha poi evidenziato che in ordine a tali spese gli attori non avrebbero fornito alcuna prova dell'effettivo esborso.
3.5 Istanze istruttorie.
Gli appellanti, da ultimo, hanno riproposto le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con particolare riferimento alla prova testimoniale e all'espletamento di una CTU tecnica diretta ad accertare la condotta dei conducenti, la dinamica del sinistro e la sussistenza dei vizi di costruzione sul motociclo di proprietà del sig. . CP_11
4. Si è costituita in giudizio l'appellata Filiale Italia, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta nei propri confronti in quanto tardiva e in ogni caso Parte_1 non proposta nelle forme della chiamata del terzo e contestando, nel merito, le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha spiegato, altresì, appello incidentale eccependo la violazione dell'art. 2232
pag. 15/46 c.c., dell'91 c.p.c., della legge n. 247/2012 e del D.M. 55/2014 in ordine alla liquidazione delle spese di lite, deducendo che, dovendo considerare tutte le fasi del giudizio, l'importo da liquidare secondo la tabella allegata al D.M. n. 55/2014 sarebbe stato di € 68.675,50 oltre accessori di legge;
ha censurato, infine, la mancata liquidazione delle spese per la fase di A.T.P. per € 15.240,00.
5. Si è costituita in giudizio l'appellata già CP_2 Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale promossa dal nei propri confronti nel giudizio di primo CP_10 grado per intervenuta transazione e, per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le medesime parti e contestando, nel merito, le avverse pretese e deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della gravata decisione e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. Si sono costituiti in giudizio , Controparte_5 Controparte_6 [...]
e quest'ultima anche nella qualità di CP_7 Controparte_8 Controparte_9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 contestando le avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto Parte_1 da Filiale Italia in quanto infondati in fatto ed in diritto Controparte_1 proposto. Hanno spiegato, altresì, appello incidentale lamentando la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dei risultati della Ctu nella parte in cui non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo alla Filiale Italia Controparte_1 in ordine alla causazione dell'evento.
Nello specifico, hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2055 c.c. deducendo che l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro vedeva come responsabili sia la che la Parte_1 Controparte_1 chiamate, dunque, entrambe, a rispondere in solido ex art. 2055 comma 1 c.c., del risarcimento del danno, ciascuna nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, evidenziando che alla luce di pag. 16/46 quanto accertato dalle risultanze delle consulenze tecniche espletate la responsabilità della Yamaha poteva essere quantificata nella misura ricompresa tra il 30% ed il 50% o nella diversa quantificazione maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia.
Hanno, inoltre, evidenziato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese di lite, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha condannato essi appellanti incidentali al pagamento delle spese di lite nella misura di € 10.000,00 oltre accessori di legge, mentre nel caso di specie ricorreva e ricorre ancora un giusto motivo per una loro integrale compensazione atteso che la responsabilità della Yamaha risultava certificata in due consulenze, ragione per cui esse parti attrici avevano deciso di evocare in giudizio la casa produttrice del motociclo.
7. Non si è costituito in giudizio l'appellato . CO
8. Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellato CP_10
.
[...]
8.1 Ancora in via preliminare, l'appellata (già CP_2 Controparte_3
con la comparsa di costituzione depositata in data 14.03.2024 e nei successivi
[...] scritti difensivi ha chiesto di volere dare atto della cessata materia del contendere in relazione al rapporto processuale instaurato con in forza di atto di CO transazione sottoscritto da entrambe le parti il 01.04.2022, regolarmente prodotto sia in primo grado che nel presente giudizio di appello.
Rileva la Corte che con l'accordo di transazione in questione le parti hanno pattuito che
“il sottoscritto ..dichiara di ricevere da Parte_5 compagnia WAKAM 24H, in relazione al sinistro in oggetto, la somma di € 20.000= pagata a nome e per conto del proprio assicurato a tacitazione totale anche in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile all'evento dannoso.
Rilascia pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla da pretendere dalla WAKAM 24H, dall'assicurato e da eventuali coobbligati, per tutti i titoli di danno, accessori e spese, anche di patrocinio, con espressa rinuncia a
pag. 17/46 proporre o a proseguire verso gli stessi ogni azione in qualsivoglia sede. Il beneficiario manleva la società solvente da ogni eventuale richiesta proveniente da terzi in relazione al danno in questione.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo, presuppone il pieno accordo tra le parti.
Al riguardo, si rileva che , chiamata in causa nel corso del primo grado di CP_2 giudizio a fronte della domanda riconvenzionale sollevata nei suoi confronti dal convenuto , non si è costituita in quanto, nelle more, ha raggiunto in via CP_10 stragiudiziale un accordo transattivo con il predetto.
L'appellato non si è costituito nel presente giudizio e l'appellante CO
e parti appellate Parte_1 Controparte_1 CP_15
, , e
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 non hanno contestato la dedotta cessazione della materia del contendere.
Ricorrono pertanto i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra l'appellata l'appellato . CP_2 CP_10
8.2. Motivi della decisione. Nel merito, l'appello principale è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
8.3 In particolare, infondato appare essere il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha ipotizzato la nullità della decisione per il contrasto asseritamente insanabile tra dispositivo e motivazione riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale riconosciuto agli odierni appellati e Controparte_6
. Controparte_5
Ed invero, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33450 del 19.12.2024, “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente
pag. 18/46 riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'”error in indicando” deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.
4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass. 17392 del 2004;
Cass. n. 10129 del 1999; v. anche Cass. n. 16488 del 2006; Cass. n. 22433 del 2017;
Cass. n. 26074 del 2018). Diversamente, «il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art.
156, comma 2, c.p.c.» (Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 37079 del 2022).”
Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata consente di individuare con assoluta certezza il contenuto essenziale del decisum, evidenziandosi unicamente un contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla quantificazione complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non tale, tuttavia, da comportare l'invocata pronuncia di nullità ma, eventualmente, un mero errore emendabile dall'intestata Corte, nella parte in cui, nella motivazione della sentenza, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale viene liquidato in €
300.000,00 in favore di ed in € 291.000,00 in favore di CP CP
, mentre nel dispositivo il medesimo danno non patrimoniale viene liquidato in
[...]
€ 313.532,00 a favore della prima ed in € 304.532,00 a favore del secondo.
Ne deriva che la gravata decisione va riformata nel senso di riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, a la somma di € 300.000,00 e a Controparte_6
la somma di € 291.000,00. Controparte_5
pag. 19/46 Al riguardo, non può essere condiviso l'assunto degli attori e odierni appellati secondo cui “l'apparente antinomia, infatti, è solo il risultato della somma operata tra il danno da perdita parentale e la liquidazione delle voci di danno patrimoniale trasmissibili in via ereditaria nei confronti degli eredi e ”, Controparte_5 Controparte_6 atteso che, come chiaramente desumibile dal dispositivo della decisione, sebbene effettivamente le somme riconosciute pari ad € 313.532,00 a favore di CP
e € 304.532,00 a favore di corrispondano alla somma
[...] Controparte_5 complessiva tra le voci del danno non patrimoniale e patrimoniale (ovvero € 313.532,00 comprensiva di € 300.000,00 liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e € 13.532,00 pari esattamente alla metà dell'importo di € 27.064,00 liquidato a titolo di danno patrimoniale relativo a competenze del CTU e spese legali nel procedimento
2876/2017 r.g., spese di custodia e demolizione del veicolo, ed 304.532,00 comprensiva di € 291.000,00 liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e €
13.532,00 a titolo di danno patrimoniale), tuttavia l'errore si palesa in tutta la sua evidenza nella parte in cui i medesimi importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale vengono nuovamente riconosciuti e novamente conteggiati, nella Con parte in cui la gravata decisione statuisce la “condanna, altresì, e CP_10
, in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale nei confronti di e che si liquida CP Controparte_5 nella somma complessiva di euro 36.054,00 oltre interessi e rivalutazione dal
31.07.2016 e sino al giorno dell'effettivo pagamento”, laddove l'importo di euro
27.064,00 risulta nuovamente conteggiato e sommato a quello di euro 8.990,00 riconosciuto a titolo di risarcimento danno per il danneggiamento del motoveicolo, con evidente duplicazione delle poste risarcitorie riconosciute.
8.4 Infondato è il secondo motivo di gravame con il quale parte appellante ha contestato la decisione per aver riconosciuto la esclusiva responsabilità del nella CP_10 causazione dell'incidente.
8.4.1 Assume, in primo luogo, parte appellante l'erroneità della decisione per omessa valutazione delle emergenze probatorie e, segnatamente, dei fatti e del circostante rilevanti ai fini del giudizio allegati e provati da essa compagnia assicurativa.
pag. 20/46 Ed invero, la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il
"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove
(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso in esame, alcuna censura può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha accolto la domanda attorea proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti e delle risultanze peritali, giungendo alla conclusione che la responsabilità del sinistro per cui è causa era integralmente ascrivibile al . CP_10
8.4.2 Assume poi l'appellante che il Tribunale ha fondato la decisione esclusivamente recependo acriticamente le risultanze della CTU resa all'esito del procedimento di ATP.
Al riguardo, giova richiamare il principio ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del
pag. 21/46 consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio
2019, n. 4352; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ.,
Sez. II, 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass.
Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n.
24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008,
n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio
2003, n. 6970). Pertanto non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, “ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647;
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n.
7364).
Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”
(cfr. Cass. sez. III, 20.04.2020, n. 7947).
In ogni caso, nella fattispecie in esame si rileva che il Giudice di prime cure non si è limitato ad una automatica adesione ed accettazione di tali conclusioni, ma si è adoperato a riportare in motivazione le suddette valutazioni tecniche in modo da esternare con maggiore completezza e minuziosità il proprio convincimento. Il modus pag. 22/46 procedendi del Giudice di prime cure evidenzia in modo chiaro e netto come la valutazione complessiva circa i risultati della suddetta perizia sia stata effettuata senza alcun profilo degno di censura, dimostrando anzi un atteggiamento costruttivo circa le conclusioni cui è giunto il CTU.
8.4.3 Sotto altro aspetto, privo di pregio appare essere la deduzione dell'appellante secondo cui il Tribunale non ha minimamente tenuto in considerazione le indagini condotte dalla Polizia di Stato della Sezione di L'Aquila, nell'ambito del procedimento penale apertosi in conseguenza del decesso di , atteso che proprio sulla CP_11 base delle medesime indagini, richiamate tanto dal primo giudice quanto dal CTU, si è pervenuti al compiuto accertamento della precisa dinamica del sinistro.
Ed infatti, dalla relazione del 20.09.2016 stilata dagli Agenti della Polizia Stradale di
L'Aquila intervenuti sul luogo del sinistro, i quali hanno proceduto alla ricostruzione del fatto e delle dinamiche all'esito della descrizione del luogo del sinistro, dei veicoli e delle persone coinvolte, delle condizioni di tempo e di luogo, della segnaletica del campo del sinistro e dei testimoni, si evince chiaramente che “da una attenta disamina degli elementi oggettivi raccolti in fase di sopralluogo si può riferire in modo tangibile che la collisione, contro il manufatto in pietra, ad opera della moto condotta dal defunto è stata sicuramente frutto di una turbativa, venutasi a creare, CP verosimilmente, con un contatto tra il e l'altro centauro coinvolto nel CP sinistro. La su esposta ipotesi è avvalorata dalla presenza di un frammento fotografato sul piano viabile poco prima della zona d'impatto tra la moto Yamaha e il muro in pietra. Tale elemento potrebbe essere prova di un contatto avuto tra le due moto.
Proprio questa circostanza avrebbe causato un'improvvisa deviazione della moto
Yamaha condotta dal fu che non avendo tempo di operare una CP_11 qualsivoglia manovra di emergenza, impattava violentemente contro il manufatto in pietra sito al margine destro della carreggiata. A tal proposito, va rimarcato il fatto che prima di giungere al punto d'urto contro il muro in pietra non si rilevano, a bordo della carreggiata, sul cordolo in cemento e sull'inizio della scarpata ascendente, tracce del passaggio del motociclo Yamaha. Ciò testimonia che l'urto contro il predetto manufatto
è stato improvviso e causato sicuramente da una forza laterale che ha generato una
pag. 23/46 brusca deviazione verso quel lato. Non si spiegherebbe, diversamente, l'urto contro il muro della Yamaha, se non per effetto della forte velocità e della posizione anomala del motociclo EL il cui conducente, verosimilmente, nell'avanzare ha urtato lateralmente la Yamaha che, in modo incontrollata, deviava verso destra”.
8.4.4 Né la ricostruzione del contatto tra i due motoveicoli, cagionato dall'imprudente sorpasso del , risulta smentita dalla deposizione dell'unico tra i testi escussi CP_10 presente in occasione del sinistro;
nel corso del giudizio di primo Testimone_1 grado ha infatti dichiarato quanto segue: “cap. 1 Ho solo sentito il rumore dell'impatto ma non l'ho visto. Venivo dalla direzione opposta e quando ho sentito l'impatto mi sono fermato, ho visto due motociclisti a terra ed ho subito chiamato i soccorsi. Con me si sono fermati tutti gli altri motociclisti del gruppo”; Cap. 2 “Nulla so della circostanza di cui mi si chiede;
ripeto che io ho sentito solo un forte rumore e quando sono sceso dalla macchina ho visto a terra due motociclisti e due motociclette”; Cap. 3 “Come ripeto io non ho visto la dinamica dell'incidente, ho visto che una delle due moto a terra, che non so di chi fosse, si trovava davanti al che provvedeva dietro di me Pt_6 nella direzione di marcia opposta alle moto. Conosco di vista il proprietario della
che è sceso e da lui ho saputo che la moto aveva impattato la sua automobile”; Pt_6
a.d.r.: “Successivamente non ho più visto né parlato con il proprietario della ”. Pt_6
8.4.5 Assume, ancora, l'appellante l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver tenuto conto delle indagini tecniche svolte nell'ambito del procedimento penale n.
1787/2017, incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
L'Aquila e della consulenza tecnica svolta, in quella sede, dall' Ing. Persona_3
Al riguardo, si osserva che la consulenza tecnica dell'Ing. disposta dal PM Per_3 nell'ambito del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti di questo giudizio,
è stata espletata in assenza del contraddittorio tra le parti e comunque, in quanto prova atipica, è liberamente valutabile dal giudice alla luce del pacifico orientamento della
Suprema Corte, da ultimo riaffermato, secondo cui “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in altro giudizio tra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini
pag. 24/46 preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1404 del 2001). Di conseguenza, anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, una volta che essa sia stata ritualmente prodotta dalla parte in un giudizio civile, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di determinati fatti
(ancorché la valutazione che se ne deve fare non può non tener conto che essa si è formata, eventualmente, senza il contraddittorio delle parti del giudizio civile e che non risulta sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento)" (cfr. Cass. Sez. II sent. n.
6428 del 03.03.2023).
Ne deriva che, nel caso di specie, correttamente il Tribunale ha evidenziato, motivandone ampiamente le relative ragioni, che la consulenza disposta dal PM non poteva essere utilizzata in quanto vertente su un tema oggetto dei medesimi fatti oggetto di successiva CTU svolta nel contraddittorio tra le parti e con un oggetto d'indagine più ampio. In ogni caso, si rammenta il noto principio per cui “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento” (cfr. da ultimo Cass. n. 18308 del 04.07.2024).
8.4.6 Privo di pregio è pure l'assunto della nullità della Ctu dell'Ing. in quanto Per_2 asseritamente in evidente violazione dell'art. 195 c.p.c., del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, per avere l'ausiliario del Giudice, a conclusione del procedimento, depositato agli atti del giudizio una relazione peritale completamente divergente da quella trasmessa alle parti per le osservazioni di rito, precludendo così alle parti stesse di replicare in contradditorio.
pag. 25/46 Giova, in via preliminare, disattendere l'eccezione di inammissibilità della doglianza, sollevata dall'appellata in quanto asseritamente tardiva, rammentando il CP_1 principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi (Cass. S.U. n. 5624/2022). Nel merito, la doglianza sollevata al riguardo è comunque infondata.
L'art. 195 comma 3 c.p.c. precisa che “la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.
Nel caso di specie, dalle evidenze processuali si evince che le operazioni peritali si sono svolte alla presenza dei consulenti nominati dalle parti e nella CTU sono state prese in considerazione le osservazioni proposte dai CTP di parte;
in atti vi è la presenza della relazione peritale, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle medesime. Né il modus operandi del consulente tecnico, contrariamente a quanto assunto dalla , ha pregiudicato le sue difese e/o di quelle delle altre parti del Pt_1 giudizio, avendo il professionista incaricato depositato tutta la documentazione e avendo le parti compiutamente presenziato a tutte le operazioni peritali.
Giova, in ogni caso, rammentare che la giurisprudenza ha chiarito come non sia sufficiente la mera esistenza di violazioni procedurali per dichiarare la nullità della CTU nel caso in cui le violazioni siano state poi sanate attraverso il deposito degli allegati e della prima stesura della relazione, orientamento coerente con il principio di economia processuale in quanto finalizzato ad evitare che vizi formali, seppur rilevanti, portino alla vanificazione dell'intero procedimento peritale, con conseguente aggravio di costi e tempi per le parti e per il sistema giudiziario.
pag. 26/46 Parimenti infondata appare essere la doglianza inerente alla mancata rinnovazione delle operazioni peritali in assenza di alcuna motivazione, alla luce del noto principio, da ultimo riaffermato, in base al quale “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav.
24.9.2010, n. 20227. Altresì, Cass. (ord.) 20.8.2019, n. 21525, secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione)” (cfr. Cass. Sez. I ord. n. 28901 del
11.11.2024).
8.4.7 Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta mancata considerazione del difetto rilevato sul manubrio della Yamaha, come asseritamente accertato dall'Ing. nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale Per_3 incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, unitamente alla affermata responsabilità esclusiva del sinistro in capo al CP_10 senza applicazione, quantomeno, della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. in materia di concorso di colpa.
Nello specifico, l'appellante assume la concorrente responsabilità della Yamaha nella causazione del sinistro stante il difetto di fabbrica riscontrato sul motoveicolo di proprietà del , con conseguente richiesta di riforma della decisione sul punto. CP
pag. 27/46 Al riguardo, giova in via preliminare disattendere l'eccezione di inammissibilità della doglianza, sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto CP_1 asseritamente nuova, atteso che dalle emergenze processuali del primo grado di giudizio si evidenzia come la , sin dalla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale e nei Pt_1 successivi scritti difensivi, avesse specificamente richiesto l'accertamento anche della responsabilità della nella produzione dell'evento dannoso di cui si discute, CP_1 laddove nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta al punto d) chiedeva
“in ogni caso, accertare la responsabilità della per avere Controparte_1 concorso nella determinazione del sinistro, in considerazione del difetto di fabbrica riscontrato sul motoveicolo di proprietà del sig. in misura non CP_11 inferiore al 50%”. Né la domanda proposta dalla doveva qualificarsi nella forma Pt_1 della “chiamata di terzo”, avendo ad oggetto gli stessi fatti posti a fondamento da parte attorea nell'atto introduttivo di primo grado che, infatti, avevano formulato la medesima domanda nei confronti della vieppiù che, secondo il pacifico orientamento CP_1 della Suprema Corte, “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. E ciò per l'evidente ragione che è fuor di luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio e non è, invece, necessario che la riconvenzionale c.d. "trasversale" o "tra coevocati" sia fondata sui medesimi fatti posti dall'attore principale a fondamento della sua domanda
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 21758 del
28/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6846 del
16/03/2017)” (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 33367 del 11.11.2022).
Nel merito, priva di significativa incidenza risulta essere la circostanza, richiamata dall'appellante, della lettera di richiamo del motoveicolo condotto dal CP inoltrata dalla per gravi difetti del manubrio, atteso che i richiami di sicurezza CP_1 vengono evidentemente attivati da ogni casa produttrice per escludere preventivamente ogni eventuale vizio sul mercato, ma tale evenienza non significa che i veicoli oggetto pag. 28/46 di richiamo presentino effettivamente un'anomalia, né vi è prova in atti che la moto incidentata in questione presentasse concretamente tale vizio.
In ogni caso, sul punto occorre richiamare, unitamente alla relazione del 20.09.2016 stilata dagli Agenti della Polizia Stradale di L'Aquila intervenuti sul luogo del sinistro
(già evidenziata precedentemente), quanto rilevato dal CTU, in merito alla presenza o meno del vizio, laddove, pur affermando nell'elaborato peritale definitivo, di non essere in grado, per mancanza di elementi, di determinare se il difetto avesse avuto una incidenza sulla caduta, tuttavia nella cosiddetta bozza di relazione osserva che “la moto
Yamaha il giorno dell'incidente è partita da Chieti, residenza del fino a CP arrivare sul luogo dell'incidente stimabile circa 100- 120 km percorrendo vari percorsi curvilinei. Ha percorso una curva a gomito con piccolo raggio di curvatura prima del luogo di incidente. L'area delimitata in rosso indica la curva prima dell'incidente,
l'area in giallo il luogo dell'incidente. Come ha fatto a percorrere tale curva? Se presente il gioco a entrambi i supporti si doveva avere una ingovernabilità del veicolo a basse velocità. Acquisita la velocità una moto si direziona spostando la massa del conducente, l'azione del manubrio è relativo” e, nelle sintetiche valutazioni alle osservazioni delle parti, afferma che “senza la turbativa creata dalla moto EL, responsabile principale del sinistro, il fu era in grado di percorrere la CP_11 curva dando l'incidenza di queste anomalie un ruolo secondario”.
Né tale circostanza può essere desunta dalle risultanze dell'Ing. il quale, Per_3 dopo aver effettuato i propri accertamenti, ha affermato, senza idoneamente e specificatamente al riguardo, che “il difetto rilevato sul manubrio ha avuto tecnicamente un'incidenza compresa tra il 30% ed il 50%”, atteso che lo stesso Ctu
Ing. ha preso in esame e contestato detta affermazione evidenziandone la sua Per_2 genericità, laddove rileva che “unica divergenza nella sua relazione di approfondimento l'attribuzione della responsabilità del 30-50% della Yamaha nell'impatto, con quale criterio? L'altro 70-50% a chi?”; in ogni caso, lo stesso Ing.
nella sua integrazione peritale del 12.08.2018, afferma testualmente che “la Per_4 perdita di controllo del motociclo non può essere attribuita con certezza e solamente al difetto presente sul manubrio” e lo stesso CTP della Ing. nelle sue Pt_1 Per_5
pag. 29/46 osservazioni all'elaborato peritale allegate, afferma testualmente che “A livello tecnico non è possibile stabilire scientificamente l'efficacia causale del vizio della . CP_1
Ne deriva come non vi sia alcuna prova in atti tale da poter dedurre, con certezza o quantomeno apprezzabile probabilità, né l'esistenza del vizio né che il vizio contestato abbia avuto, in via esclusiva e/o concorrente, un nesso causale con il verificarsi del sinistro in questione.
8.4.8 Neppure fondata appare la censura formulata in seno al motivo di appello in esame, basata sulla prospettazione che la gravata decisione avrebbe dovuto quantomeno applicare, al caso di specie, la presunzione di pari responsabilità nel caso di scontro tra veicoli prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c.
La dinamica evidenziata, così come ricostruita condivisibilmente dal CTU sulla base delle tracce di frenata, della posizione di quiete dei veicoli e dei soggetti incidentati, dei danni riportati dalle motociclette, consente di ritenere che, in occasione del contatto tra i mezzi, mentre il procedeva nella propria corsia di marcia ed a velocità CP moderata, entro i limiti e consona alle condizioni del tratto stradale percorso e della situazione meteorologica e di visibilità, il sopraggiungeva a forte velocità CP_10 effettuando il sorpasso senza il rispetto della necessaria distanza dal motoveicolo sorpassato, non riuscendo ad evitarne il contatto e così causandone la perdita di equilibrio e il conseguente impatto fatale del con il muretto laterale. CP
8.5 Fondato appare essere il terzo motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno non patrimoniale facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo delle più recenti
Tabelle del Tribunale di Milano, giungendo ad una sproporzionata liquidazione del relativo danno.
Al riguardo, è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a
Cass. SU 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima primaria ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione, tanto più se definitiva e radicale, del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed pag. 30/46 integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria. Tali conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, potendo essere definito il danno parentale come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti” familiari ed affettivi, “nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così, ad esempio, Cass. ord. n.
9196/2018). Esse devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 13158/2021;
Cass. n. 28989/2019;)
Peraltro, il rapporto di stretta parentela o di coniugio o la situazione di convivenza con la vittima, se non rilevano necessariamente quali presupposti di risarcibilità del danno in discorso, sono suscettibili di assumere autonoma rilevanza sia ai fini della prova presuntiva della sussistenza del danno stesso (“l''uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti;
in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”: Cass. 22397/2022; ord. 3767/2018), sia ai fini della relativa liquidazione,
pag. 31/46 soprattutto allorché si faccia ricorso a criteri tabellari conformi alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità che verranno più avanti esaminate.
Nella specie, provati documentalmente e comunque incontestati i rapporti di stretta parentale tra gli appellati e , genitori del de Controparte_5 Controparte_6 cuius, nonna convivente, e fratelli, CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e nipote, può dunque ritenersi provato per presunzioni e non smentito da Persona_1 alcuna allegazione contraria lo stretto legame affettivo tra i soggetti suindicati ed i significativi pregiudizi subiti dagli attori-appellati, nella duplice dimensione di sofferenza interiore e di alterazione esistenziale delle relazioni familiari, in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Alla liquidazione del relativo risarcimento deve procedersi in via necessariamente equitativa, tuttavia ancorata a valori tabellari utilizzati nella prassi giudiziaria (ed avallati, quale criterio equitativo, dalla giurisprudenza di legittimità anche recente: si vedano ad esempio Cass. 10924/2020; ord. 11719/2021). Con particolare riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, la più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. ord. 5948/2023) ritiene equa – ai fini di cui all'art. 1226 c.c. – una liquidazione compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto. Il rispetto del principio della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione, che vene ancorato (per quanto non indefettibilmente) al ricorso a tabelle (quali quella da tempo in uso presso il Tribunale di Roma, ma anche quella approvata nel giugno 2022 dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di
Milano ed aggiornata nel 2024) basate su un sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere (e che quelle appena ricordate contengono) sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza)
pag. 32/46 e dei relativi punteggi”. Al fine di tenere conto della particolarità della situazione concreta occorre distinguere tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto illecito consistito nell'uccisione di un parente, dovendo reputarsi “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto (presumibilmente) non subire ed invece “eccezionali” (e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento, tanto in aumento quanto in diminuzione) quelle circostanze “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (così, da ultimo, Cass. n. 26440/2022).
Nella specie, ritiene questa Corte (in aderenza ad altre proprie recenti pronunce su casi analoghi ed anche a quanto richiesto dalle parti) di fare ricorso alle tabelle milanesi appena ricordate (le quali “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale” secondo Cass. ord. n. 37009/2022),
Applicando tali tabelle (e tenendo conto di quanto emergente dagli atti in ordine alla convivenza del padre, della madre e della nonna e alla non convivenza della sorella, del fratello e della nipote, nonché di quanto emergente dalle risultanze testimoniali in ordine all'intensità del rapporto tra i predetti ed il congiunto, come confermato dai testi escussi alle udienze del 06.12.2022 e del 13.02.2023), il punteggio complessivo di cui tenere conto è pari:
- quanto a (che all'epoca del decesso del figlio trentatreenne – CP essendo nato il [...]- aveva 57 anni di età, conviveva con il figlio, con il quale la relazione – protrattasi per lunghi anni - deve ritenersi di intensità massima) a 65 punti (di cui 18 per l'età del congiunto, 22 per quella della vittima, 16 per la convivenza, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 30 per l'intensità della relazione parentale con la vittima);
- quanto a (che all'epoca del decesso del figlio trentatreenne – Controparte_5 essendo nato il [...]- aveva 62 anni di età, conviveva con il figlio, con il quale la relazione – protrattasi per lunghi anni - deve ritenersi di intensità massima) a 63 punti (di cui 16 per l'età del congiunto, 22 per quella della pag. 33/46 vittima, 16 per la convivenza, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 30 per l'intensità della relazione parentale con la vittima);
- quanto a (che all'epoca del decesso del nipote trentatreenne aveva CP_7
86 anni di età, conviveva con il nipote, con il quale la relazione – protrattasi per lunghi anni - deve ritenersi di intensità massima) a 40 punti (di cui 4 per l'età del congiunto, 16 per quella della vittima, 20 per la convivenza e 30 per l'intensità della relazione parentale con la vittima);
- quanto a (che all'epoca del decesso del fratello, con cui non Controparte_9 conviveva, aveva 36 anni ed intratteneva con lo stesso una relazione la cui intensità, in mancanza di allegazioni specifiche, non può che ritenersi media) a
41 punti (di cui 16 per l'età della vittima, 16 per quella del congiunto, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 15 per l'intensità della relazione parentale con la vittima);
- quanto a (che all'epoca del decesso del fratello, con cui non Controparte_8 conviveva, aveva 28 anni ed intratteneva con lo stesso una relazione la cui intensità, in mancanza di allegazioni specifiche, non può che ritenersi media) a
43 punti (di cui 16 per l'età della vittima, 18 per quella del congiunto, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 15 per l'intensità della relazione parentale con la vittima);
- quanto, da ultimo, a (che all'epoca del decesso dello zio, con cui Persona_1 non conviveva, aveva 2 anni ed intratteneva con lo stesso una relazione la cui intensità, in mancanza di allegazioni specifiche, non può che ritenersi media) a
56 punti (di cui 16 per l'età della vittima, 20 per quella del congiunto, 20 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 15 per l'intensità della relazione parentale con la vittima).
Moltiplicati per i punti di cui sopra i valori del punto base (pari ad € 3.911,00 sia per i genitori che per la nonna), gli importi risarcitori risultano ammontare ad € 371.545,00 in favore di ad € 363.723,00 in favore di e ad € CP Controparte_5
118.860,00 in favore di CP_7
pag. 34/46 Moltiplicati per i punti di cui sopra i valori del punto base (pari ad € 1698,00,00 sia per i fratelli che per la nipote), gli importi risarcitori risultano ammontare ad € 95.088,00 in favore di ad € 98.484,00 in favore di e € Controparte_9 Controparte_8
120.558,00 in favore di Persona_1
Privo di pregio appare essere la deduzione di parte appellante in ordine alla necessità di non riconoscere il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla nipote del D , sull'assunto che la medesima aveva solo due anni alla data CP Persona_1 del decesso dello zio e che non vi è prova dell'esistenza di un reale ed effettivo vincolo affettivo, atteso che, come di recente chiarito dalla S.C., “il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale. Tale relazione familiare, pur non strettissima, rientra infatti tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile" (cfr. Cass. n. 26140/2023).
Tuttavia, osserva la Corte che gli importi conseguenti all'applicazione delle invocate
Tabelle di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, quanto ai genitori e portano al Controparte_6 Controparte_5 riconoscimento di un importo complessivo di gran lunga superiore a quanto liquidato dal primo giudice e, pertanto, non possono essere riconosciuti ma vanno confermati nella somma quantificata nella gravata decisione, alla luce del doveroso rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e della circostanza per cui gli interessati non hanno spiegato appello incidentale sul punto. Al riguardo, si rammenta che il “vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e non siano rilevabili d'ufficio attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta».
Ne consegue che tale vizio «deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o
pag. 35/46 considerazioni non prospettate dalle parti medesime”. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord., n. 14403/2023). Ancora di recente, la Suprema Corte ha inoltre riaffermato che
“Per il divieto della "reformatio in peius" in appello la parte appellata, per i limiti posti dagli art. 329 e 342 c.p.c., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto” (Cass. Sez. VI ord. n. 16324 del 20.05.2022; Cass. n. 25877 del
16.11.2020; Cass. n. 21504 del 06.10.2020).
In tali complessivi termini la sentenza impugnata deve essere riformata in punto di quantificazione del danno non patrimoniale solo con riguardo ai restanti appellati.
8.6 Parzialmente fondato risulta essere il quarto motivo relativo al riconoscimento del danno patrimoniale, con il quale l'appellante assume, in primo luogo, l'erroneità della decisione per aver liquidato il danno sulla scorta del valore di acquisto del motoveicolo, invece che sulla base del valore commerciale che lo stesso aveva al momento del sinistro.
Sul punto, si osserva che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'incidente. Ed invero, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. VI ord. n.
10196/2022).
Ancora di recente la Suprema Corte ha statuito che “"la giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma
pag. 36/46 specifica; pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante risarcimento del danno per equivalente” (cfr. Cass. ord. n. 2982 del 01.02.2023).
Nel caso in esame, il Ctu nel proprio elaborato peritale depositato in sede di Per_2
ATP, ha accertato che il preventivo per la riparazione conteneva un importo maggiore
(pari ad € 11.471,88) rispetto al costo di acquisto del veicolo stesso (pari ad € 8.990,00), nella parte in cui afferma testualmente che “Da listino Yamaha il prezzo del nuovo è pari a € 8990,00, il preventivo delle parti da sostituire, escluso della manodopera è pari
a €11471,88. Si sconsiglia la riparazione”.
Ne deriva l'erroneità della decisione nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale in questione parametrato al suo costo di acquisto e non al suo valore di mercato alla data del sinistro. Infatti gli attori e odierni appellati, in ordine a tale voce di danno, hanno richiesto la complessiva somma di € 8.990,00 che assumono essere pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro, senza tuttavia fornire alcuna prova e/o principio di prova al riguardo. Sebbene in atti non vi sia la presenza della quotazione del motociclo ricavata dal sito Due ruote né il contratto di assicurazione dello stesso da cui asseritamente desumere l'anno di immatricolazione, i chilometri percorsi e la data di acquisto, essendosi gli attori limitati a depositare un preventivo di spesa, che, all'evidenza, non riveste alcun valore probatorio in relazione a detto valore commerciale, tuttavia in difetto di specifica documentazione s'impone una valutazione equitativa che, avuto riguardo alle condizioni del mezzo al netto dei danni riportati a seguito del sinistro, appare ragionevole effettuare dimezzando il valore di acquisto, così pervenendosi ad un danno risarcibile pari a euro 4.495,00, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo.
Sotto altro profilo, non corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante in ordine all'asserita mancata dimostrazione della qualità di eredi da parte degli attori e odierni appellati.
pag. 37/46 Al riguardo, quanto alla prova della qualità di erede, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte già condiviso dall'intestata Corte, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (cfr. Cass. Ord. n.10519 del 18/04/2024).
È altresì pacifico che “ai fini della prova della qualità di erede, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex articolo 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 26132 del 27.09.2021), quindi il Giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale tenuto dalle parti e da quanto non oggetto dio contestazione ex art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, negli incarti processuali risulta prodotta la predetta documentazione relativa agli atti dello stato civile, debitamente allegata, ovvero certificato di morte di
, certificato storico di stato di famiglia e residenza dei , CP_11 CP_11 certificato di residenza e stato di famiglia di estratto per riassunto Controparte_9 dell'atto di nascita di , estratto dell'atto di nascita di , Controparte_5 CP_11 certificato di residenza storico di . Controparte_8
Parimenti infondata risulta essere l'asserita erroneità della decisione in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale relativo alle ulteriori spese sostenute in conseguenza del sinistro, ovvero € 14.908,00 quali competenze del CTU nel procedimento civile per ATP, € 1.203,00 per spese di custodia e demolizione del veicolo successive al sinistro, € 10.953,00 per le spese legali sostenute nel procedimento pag. 38/46 civile per ATP ed € 1.419,22 quale spese liquidate al CTU nell'ambito del procedimento civile per ATP.
Al riguardo, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto tra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenza dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della condicio sine qua non con la teoria della causalità adeguata)” (Cass. n.5913/2000).
Pacifico è, inoltre, il riconoscimento dei costi sostenuti per la redazione della perizia tecnica di parte e delle spese per l'attività legale prestata nella fase stragiudiziale, alla luce del principio per cui il risarcimento del danno deve essere integrale e deve tenere indenne il danneggiato da ogni spesa connessa e riferita all'evento dannoso. Sotto tale profilo, le spese relative alla consulenza di tecnica di parte sono da ritenere un costo collegato al danno in quanto la perizia rappresenta un passaggio preliminare e ineludibile per l'esperimento di una valida e sostenibile azione giudiziaria e, come tale, costituisce una porzione del danno patrimoniale che in caso di accoglimento della domanda deve essere rimborsato al danneggiato risultato vittorioso in giudizio.
Quanto alle spese a titolo di competenze per l'attività legale prestata nella fase stragiudiziale, occorre rilevare che le spese legali della fase stragiudiziale costituiscono una voce autonoma di danno patrimoniale, quale danno emergente, e sono da riconoscere in favore della controparte in quanto ontologicamente diverse e autonome rispetto alle spese processuali vere e proprie. Sotto tale profilo, secondo un principio affermato di recente dalla Suprema Corte in aderenza ad altre pronunce dello stesso tenore “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase
pag. 39/46 pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della di possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valuta ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. n.
24481/2020; Cass. n. 6422/2017). E ancora, secondo la Suprema Corte le spese legali stragiudiziali sono dovute anche nel caso in cui il legale della parte abbia prestato la sua attività nel successivo giudizio, a conferma della autonomia delle voci di spesa (Cass. n.
21565/2020).
Nella fattispecie in esame, alla luce dei principi richiamati dai quali questa Corte non intende discostarsi, la richiesta di pagamento del compenso legale per l'attività prestata in via pre-contenziosa appare legittima e deve essere accolta, atteso che è stata esercitata nell'ottica di un futuro giudizio e anzi al fine di evitare l'insorgere di una lite che poi si
è resa necessaria a causa della condotta della odierna appellata e, quindi, si configura come una voce di danno “emergente” autonoma che essere riconosciuta in favore dell'appellante, attesa anche la sua utilità in vista del futuro giudizio intrapreso.
In relazione alla attività effettivamente svolta, la somma richiesta è da reputarsi adeguata, congrua e conforme alle tariffe professionali vigenti per tale tipo di attività stragiudiziale, essendo rapportata allo scaglione di valore di riferimento.
Ne deriva che correttamente il primo giudice ha riconosciuto e liquidato i predetti importi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le cui spese risultano essere debitamente documentate come da allegazioni in atti.
9. Risultato infondato il secondo motivo di appello principale, resta assorbito il primo motivo di appello incidentale proposto dagli appellati , Controparte_5 [...]
, (con conseguente CP CP_7 Controparte_8 Controparte_9 assorbimento dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla , in quanto CP_1 anch'esso finalizzato all'accertamento di una responsabilità concorrente della
[...]
e della Infondato risulta il secondo Parte_1 Controparte_1 motivo di gravame inerente all'asserita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e pag. 40/46 92 c.p.c. in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, atteso che correttamente il primo giudice, non avendo ravvisato una responsabilità della Yamaha, chiamata in causa, ha condannato gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta sulla base del principio di causalità, anche alla luce del principio consolidato della Suprema Corte secondo cui “la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà”(cfr. Cass. n. 5831 del 03.03.2021; Cass. n.11329 del
26.04.2019).
10. Fondato è l'appello incidentale spiegato dall'appellata Controparte_1 inerente all'asserita violazione degli artt. 2232 c.c. e 91 c.p.c., della l. n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014 in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Ed invero, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012.
Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire
pag. 41/46 una somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014) (cfr. Cass. Sez. II sent. n.
17613 del 26.06.2024).
Nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono decisamente inferiori ai minimi di legge per lo scaglione da €.
1.000.001 a €. 2.000.000 (nel quale rientra il valore della controversia, pari a €. 1.548.049,38) e quindi la violazione di legge è palese.
Ne deriva che erroneamente la gravata decisione ha disposto la liquidazione delle spese di lite in favore della Yamaha per la somma di € 10.000,00, per cui ritiene la Corte che l'impugnata sentenza deve essere riformata in parte qua con liquidazione in favore della
Yamaha, tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle spese legali di primo grado nell'importo di complessivi € 37.951,00 (somma parametrata ai valori medi), senza il riconoscimento degli invocati aumenti del 30% più 30% ex art. 13 D.M. nonché dell'ulteriore 30% per la redazione telematica degli atti ex art. 4 comma 1bis D.M.
pag. 42/46 55/2014 e del 30% per ogni ulteriore controparte ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, atteso il potere discrezionale del giudice al riguardo.
Quanto alla doglianza inerente alla mancata liquidazione delle spese per la fase di
A.T.P., si osserva che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam
(ATP) devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. Sez. III ord.
n. 26478 del 10.10.2024).
Nel caso di specie se ne ritiene opportuna la compensazione, stante il comune interesse delle parti all'accertamento tecnico prodromico.
11. Le considerazioni sopra esposte inducono, inoltre, la Corte a disattendere i richiesti approfondimenti istruttori, con particolare riferimento alla richiesta di prova testimoniale e di rinnovazione peritale.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in ragione del parziale e limitato accoglimento dell'appello principale proposto da , dell'accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto da e del rigetto Controparte_1 dell'appello incidentale spiegato da , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e vanno interamente compensate tra
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
e , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e vanno poste a carico degli appellati Controparte_8 Controparte_9 CP
, , e e
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 dell'appellante nei rapporti tra i predetti e l'appellata Parte_1 mentre vanno poste a carico delle rispettive parti nei Controparte_1
pag. 43/46 rapporti tra l'appellante e l'appellata non Parte_1 CP_2 essendo ripetibili le spese sostenute da quest'ultima.
Ed infatti, non può essere accolta la domanda dell'appellata di condanna CP_2 dell'appellante alla rifusione in proprio favore delle spese di lite del presente grado di giudizio, atteso che, come di recente riaffermato dalla S.C. con l'ord. n. 9615 del
13.04.2025, “in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023). Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021).”
Nel caso di specie, l'appellante né in primo grado né in tale fase di giudizio ha formulato alcuna domanda nei confronti della ed ha notificato l'atto di citazione CP_2 in appello solo per esigenze di contraddittorio, anche alla luce dell'intervenuto accordo transattivo nel corso del giudizio di primo grado con il convenuto (che CP_10 aveva chiamato in causa la ). CP_2
13. Rinviene, altresì, applicazione in relazione agli appellanti incidentali la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n.
4315/2020).
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 13 dicembre 2023, nei confronti di , Controparte_1 CP_2 Controparte_5 [...]
, ogni altra istanza CP CP_7 Controparte_8 Controparte_9 disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in solido tra loro, e CO Parte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di ,
[...] Controparte_5 liquidato nella complessiva somma pari ad € 291.000,00, Controparte_6 liquidato nella complessiva somma pari ad € 300.000,00, , liquidato nella CP_7 complessiva somma pari ad € 118.860,00, , liquidato nella complessiva Controparte_8 somma pari ad € 98.484,00, liquidato nella complessiva somma pari Controparte_9 ad € 95.088,00, e liquidato nella complessiva somma pari ad € Persona_1
120.558,00, oltre interessi e rivalutazione dal 31.07.2016 e sino al giorno dell'effettivo pagamento;
2) condanna, altresì, e , in solido CO Parte_1 tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti di e CP
liquidato nella complessiva somma pari ad € 31.559,00 oltre Controparte_5 interessi e rivalutazione dal 31.07.2016 e sino al giorno dell'effettivo pagamento;
3) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e alla refusione, in favore di
[...] Controparte_9 Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 37.951,00 per il primo grado e in € 18.511,00 per il secondo grado (quest'ultime in solido con l'appellante
) per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese Parte_1 generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
pag. 45/46 5) compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante
[...]
e gli appellati e appellanti incidentali Parte_1 Controparte_1
e , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9
3) dichiara gli appellanti incidentali , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , tenuti al versamento di ulteriore importo
[...] Controparte_8 Controparte_9 pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 luglio 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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