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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13417/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione IV CIVILE
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.ssa Caterina Condò, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13417 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate in VIA LORENZO IL Parte_4
MAGNIFICO 90, FIRENZE presso lo studio dell'avv.to AMOROSI RAFFAELLO e dell'avv.to MARCO DELL'IMPERATORE dai quali sono rappresentate e difese,
ATTRICI
CONTRO elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255, LASTRA Controparte_1
A SIGNA presso lo studio dell'avv.to NENCETTI SIMONA dal quale è rappresentato e difeso,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da atto di citazione (i.e.: “ condannare il convenuto Parte_4 CP_1
a pagare a
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
non in solido ma ognuna in relazione al proprio diritto, la
[...] Parte_4
pagina 1 di 15 somma che il Tribunale Ill.mo riterrà di equità quale indennizzo per il godimento del compendio ereditario di cui in narrativa e che in via meramente indicativa, si precisa nella somma di almeno euro 150,00 mensili per ognuna delle attrici a far tempo dal Novembre 2012 e fino al dì di cessazione dell'occupazione,
e comunque in quella somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”) e per la condanna alle spese di parte convenuta con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Per come da comparsa di costituzione e risposta (i.e.: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi indicati in atti, in tesi: respingere in toto le domande poste nei confronti del sig. dalle Sigg.re Controparte_1
in ipotesi di accoglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
della domanda di indennizzo per il godimento del compendio ereditario formulata dalle attrici, limitare la liquidazione dello stesso indennizzo al periodo 18 Novembre 2013 - Giugno 2015, quantificandolo nell'importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà provato e/o comunque di giustizia, tenuto conto anche di quanto documentato in atti in relazione all'utilizzo decennale del bene da parte delle sorelle quale sede Pt_1 della loro società personale e magazzino dei macchinari e dei beni della stessa;
comunque: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in
[...] Parte_3 Parte_4
giudizio entire accogliere le conclusioni sopra indicate. Le attrici Controparte_1
in particolare hanno esposto che:
- in data 31.10.2012 e 2.11.2012 decedevano in Firenze i coniugi e CP_2
lasciando eredi i propri cinque figli: le odierne attrici Parte_5 Pt_1 Pt_2
, ed il convenuto , i quali divenivano comproprietari per la quota Parte_3 Pt_4 CP_1
di 1/5 ciascuno del compendio immobiliare in Lastra a Signa, Via C. Pavese 51/53 costituito da un villino di due piani fuori terra per complessivi 220 mq corredato di garage e giardino ed un appezzamento di terreno agricolo a vigneto ed oliveto di circa mq 7000;
- nell'immobile abitava con i genitori, senza titolo e per mera ospitalità, fin dall'anno
2002 il Sig. Dopo la morte dei genitori le attrici tentavano ripetutamente Controparte_1
pagina 2 di 15 senza esito di trovare un accordo con l'odierno convenuto per procedere a divisione ereditaria del compendio mediante la vendita dell'intero cespite;
- il sig. si opponeva a liberare il bene comune ed in data 18 novembre 2013 Pt_1
faceva sostituire le serrature dell'immobile per escludere le attrici dal possesso dell'immobile;
- le odierne attrici rientravano in possesso delle chiavi nel giugno 2015 a seguito di ricorso per tutela possessoria e successiva esecuzione forzata;
- veniva quindi promosso procedimento di mediazione avanti all'organismo di OCF per trovare un accordo in ordine alla divisione concordata dell'immobile ed in ordine all'indennizzo in favore delle attrici per il godimento del bene ereditario comune da parte del solo Controparte_1
Ciò premesso, le attrici in questa sede hanno richiesto, in attesa di procedere a divisione ereditaria, il pagamento di un indennizzo, indicato in euro 10.000,00 annui, o comunque corrispondente al corrispettivo che le attrici potrebbero ottenere dalla locazione del bene a prezzo medio di mercato, per il godimento che ha esercitato sulla Controparte_1
proprietà comune fin dal novembre 2012 e per tutto il tempo in cui tale godimento dovesse protrarsi in futuro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2022 si è costituito in giudizio il convenuto concludendo come sopra indicato. Controparte_1
Il convenuto ha esposto che:
- in via preliminare, trattandosi di domanda di risarcimento del danno (soggetta alla prescrizione quinquennale) i diritti delle attrici si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione;
- nel merito, avendo il convenuto abitato pacificamente con i genitori per oltre dieci anni, non avrebbe abitato l'immobile dal 2002 “senza titolo”, ma in virtù di diritto di abitazione ovvero di comodato gratuito del bene concesso per fatti concludenti;
egli, inoltre, avrebbe sempre contribuito a tutte le spese sia dell'abitazione che familiari
(manutenzione dell'immobile, utenze, vitto, etc.);
- posto che il comproprietario può liberamente disporre del bene comune nei limiti dell'art. 1102 cc., egli non avrebbe impedito di procedere alla divisione ereditaria, in quanto pagina 3 di 15 non avrebbe in alcun modo potuto impedire alle odierne attrici di attivare le procedure previste dal codice civile a tal fine;
quanto al godimento non esclusivo del bene oggetto di causa, il convenuto ha allegato che le attrici avrebbero taciuto che il bene oggetto di causa
è sempre stato utilizzato in pari modo anche dalle medesime, essendo stato messo dai genitori a disposizione dei propri figli (al riguardo ha dedotto di passati periodi di ospitalità anche nei confronti delle attrici1), e che la società delle sorelle Parte_6
ha la sede dal 1990 presso l'abitazione in oggetto e già dal 1990 (e ancora Pt_1
attualmente) una buona parte di tale immobile (soffitta, garage, seminterrato: circa 100 mq. sui 220 dell'intero immobile), è utilizzata dalle sorelle quale magazzino dei beni della loro società di maglieria e filati;
pertanto, anche le attrici sarebbero tenute al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile;
- secondo l'argomentazione del convenuto, il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua parte) e non si concreta in un diritto all' “uso paritetico” ma è compatibile anche con una utilizzazione ed un godimento della cosa comune in modo particolare e più intenso ad opera di uno solo dei comproprietari;
in altre parole, la norma di cui all'art. 1102 c.c. assicura al singolo comunista, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari un'indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di pagina 4 di 15 uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune. Solo il superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. configurerebbe un abuso della cosa comune e dunque un illecito che legittimerebbe i compartecipanti a richiedere ed ottenere la cessazione della condotta illegittima e il risarcimento del danno inteso come diminuzione della quota o perdita materiale del bene oggetto della comproprietà; tale ricostruzione troverebbe conferma negli orientamenti della Suprema Corte (cfr Cass. N. 2423/2015) secondo cui non solo l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri, ma è necessario un ulteriore duplice requisito, ossia che i comproprietari esclusi dal possesso richiedano appositamente l'uso della cosa e questa richiesta sia stata negata dal coerede che abita nell'appartamento.2
Inoltre, la presenza nel compendio ereditario del “magazzino societario” delle sorelle e della sede della loro società comprovavano il loro continuo utilizzo del bene. Pt_1 2 La difesa del convenuto sviluppa ulteriormente il ragionamento della Cassazione prospettando la necessità di operare una distinzione sull'utilizzo del bene:
- Laddove il bene sia utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili, i frutti devono essere spartiti tra tutti i comproprietari;
- Laddove invece l'immobile sia utilizzato da uno solo dei comproprietari secondo la sua destinazione d'uso, il semplice godimento esclusivo del bene, laddove non comporta acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio nei confronti degli altri comproprietari laddove questi ultimi non provino di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi. Pertanto, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere alcun indennizzo.
Alla luce di tale ricostruzione sostiene che debbano essere distinti tre periodi di godimento del bene: A) Novembre 2012 (decesso dei genitori) 18 novembre 2013 (data dello spossessamento): Nessun indennizzo è dovuto in quanto presupposto della stessa azione possessoria, vinta dalle attrici, è il possesso del bene per oltre un anno continuo e non interrotto” (art. 1170 C.C.). Infatti le attrici hanno dichiarato nella azione possessoria di avere avuto libera disponibilità del bene, di averne le chiavi ed il libero accesso (i mariti ed i compagni delle Sigg.re hanno ricordato che esse coltivavano il terreno, avevano i beni societari depositati nel magazzino, etc..); Pt_1 B) 18 novembre 2013 – giugno 2015 (consegna delle chiavi alle sorelle : avendo riconosciuto la CP_1 possessoria l'esclusione dal possesso dell'appartamento, l'indennità sarebbe controversa, in quanto da un lato sembrerebbe dovuta, dall'altro la determinazione del sig. di cambiare la serratura fu legittima in quanto Pt_1 determinata dalla volontà di evitare che le sorelle e coeredi continuassero a prelevare i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione facenti parte della comunione ereditaria, giustificata dall'obbligo del coerede di tutelare il patrimonio ereditario ed impedire agli altri coeredi la sottrazione di tali beni in mancanza di accordo sulla divisione;
che in ogni caso l'accesso era interdetto solo in riferimento all'appartamento; che beni della società personale delle sorelle erano comunque depositati nel seminterrato, nel garage, nella soffitta,etc. e la Pt_1 società continuava ad avere sede nell'immobile. C) Giugno 2015 in poi: nessun indennizzo è dovuto in quanto a seguito dell'ordinanza possessoria le sorelle ottennero la reimmissione nel possesso e le chiavi dell'appartamento nel Giugno 2015 che possiedono Pt_1 tuttora;
pagina 5 di 15 Soprattutto le Sigg.re non avrebbero provato nei loro atti né di aver richiesto a Pt_1
di utilizzare il bene in altra maniera, oltre a quella con la quale lo hanno Controparte_1
sempre utilizzato e lo utilizzano ancora, né che il convenuto glielo abbia impedito.
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU per la valutazione del compendio ereditario e della sua redditività, senza ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, che si ritengono formulate in modo generico, oltre che superflue.
Nell'ambito della CTU disposta è stato formulato al CTU Ing. Geom. Persona_1
il seguente quesito: “- descriva il CTU l'immobile oggetto di comunione ereditaria tra le
[...]
parti, e se esso risulti libero o occupato, in ciascuna delle sue porzioni;
- dica il CTU, indicando i criteri di stima, quale sia il valore locativo dell'immobile oggetto di comunione ereditaria tra le parti, sia nella sua interezza, sia della sola porzione occupata dall'abitazione del convenuto, e ciò in ragione di ciascun anno solare, a partire dal novembre 2012;
- indichi il CTU anche il valore locativo delle parti dell'immobile non occupate dall'abitazione del convenuto”. A seguito di sollecitazione di parte convenuta, è stato successivamente demandato anche l'incarico “di verificare l'occupazione dell'immobile in comunione quale sede della società delle attrici (questione peraltro già inclusa nel quesito posto con la precedente ordinanza, tesa alla valorizzazione del canone locativo di tutte le porzioni dell'immobile), con valutazione del canone locativo corrispondente alla porzione utilizzata, in misura annua, a partire dal novembre 2012”.
Nella Consulenza Tecnica depositata in data 12/04/2023 si legge che: “L'immobile di cui è causa è posto in Lastra a Signa, località Porto di mezzo, Via Cesare Pavese n. civici 51-53. La proprietà dell'intero immobile di cui è causa è per la quota di 1/5 sull'intero indiviso di proprietà della parte attrice, sig.re , , , e della parte convenuta, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sig. (…)”. Il Consulente ha raggruppato il compendio immobiliare in sette Controparte_1
porzioni distinte e ne ha descritto la consistenza, determinando per ciascuna porzione l'utilizzo3 ed il valore locativo, come riassunto nella seguente tabella:
pagina 6 di 15 UTI Superfici Coefficiente Superficie Canone Mensile Valore Valore PORZIONE LIZ e Utile Ragguaglio Ragguagliata Unitario/mq Locativo/mese Locativo/ ZO SU CR SR=(SUxCR) CMU (SRxCMU) anno P. 1 TUTTI 56,00 0,6 33,60 7,30 € 245,28 € 2.943,36 € Appartamento piano seminterrato4 P. 2 ATT 21,62 0,4 8,65 7,30 € 63,13 € 757,56 € Locale autorimessa5 P. 3 ATT 56,38 0,7 39,47 7,30 € 288,10 € 3.457,22 € Magazzino ad uso laboratorio6 P. 4 CONV 101,27 1 101,27 7,30 € 739,27 € 8.871,25 € Appartamento piano terra7 P. 5 CONV 27,94 1 27,94 7,30 € 203,96 € 2.447,54 € Vano abitazione piano terra8 P. 6(a) CONV 56,00 0,05 2,80 7,30 € 20,44 € 245,28 € Fabbricati rurali (voliera)9 P. 6(b) CONV 26,00 0,2 5,20 7,30 € 37,96 € 455,52 € Fabbricati rurali (pollaio e conigliera)
P. 7 CONV 5505,00 5500 0,01 € 80,00 € 960,00 €
Terreno agricolo10 4 Si legge nella descrizione della porzione: “Appartamento posto al piano seminterrato del più ampio edificio di civile abitazione, posto sul lato sinistro per chi guardi l'edificio da Via Cesare Pavese, sita in Via C. Pavese n. 53, piano seminterrato, formato da cucina, loggia di accesso, due vani, ripostiglio interno, bagno-w.c., corridoio di disimpegno, ripostiglio esterno alla superficie coperta/sagoma dell'edificio. L'appartamento ha una superficie utile di circa mq 73,97. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 200, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 74, rendita euro 290,51.” 5 Si legge nella descrizione della porzione: “Locale ad uso autorimessa privata posta al piano seminterrato sul lato sinistro dell'edificio per chi lo guardi dalla Via Cesare Pavese n. 53, posto all'esterno della superficie coperta/sagoma dell'edificio, superficie di circa mq 18,00, resede a comune a tutte le unità immobiliari. L'autorimessa ha una superficie utile di circa mq 21,62. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentata nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 202, categoria C/6, classe 6, superficie mq 18, superficie catastale mq 20, rendita euro 49,27.” 6 Si legge nella descrizione della porzione: “Magazzino ad uso laboratorio posti al piano seminterrato dell'edificio sul lato destro per chi lo guardi dalla pubblica Via Cesare Pavese, composti da un locale, un locale uso centrale termica all'interno del magazzino, ripostiglio, resede di proprietà esclusiva, resede a comune a tutte le unità immobiliari. Il magazzino ha una superficie utile di circa mq 56,38. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentata nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 201, categoria C/3, classe 7, superficie mq 52, superficie catastale mq 67, rendita euro 330,33.” 7 Si legge nella descrizione della porzione: “Appartamento per civile abitazione posto al piano terra rialzato sul lato sinistro di un più ampio edificio sito in comune di Lastra a Signa, Via Cesare Pavese n. 51, composto da resede di pertinenza esclusiva della superficie catastale di mq 130, da cucina-tinello, tre vani di abitazione, due bagni-w.c., corridoio di disimpegno, veranda posta al limite delle scalette esterne, resede a comune a tutte le unità immobiliari. L'appartamento ha una superficie utile di circa mq 101,27. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 204 e particella 922, sub. 200, categoria A/3, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq 122, rendita euro 503,55.” 8 Si legge nella descrizione della porzione: “Un vano di abitazione posto al piano terra rialzato sul lato destro di un più ampio edificio di civile abitazione, con annessa loggia all'ingresso di accesso, piccola area urbana avente accesso dal resede a comune, resede a comune a tutte le unità immobiliari. Il vano di abitazione ha usa superficie utile di circa mq 27,94 Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 205, categoria A/4, classe 4, vani 1, superficie catastale mq 36, rendita euro 64,56. L'area urbana è rappresentata dalla particella 651, sub. 206, piano terra.” 9Si legge nella descrizione della porzione: “ Fabbricati rurali avventi accesso dalla pubblica Via C. Pavese, attraverso resede a comune a tutte le unità immobiliari, comprendente una voliera al piano terra della superficie di circa mq 57. Oltre piccolo edificio ad uso allevamento pollame e conigli della superficie di circa mq 26. Al Catasto Terreni del comune di Lastra a Signa i fabbricati rurali sono rappresentati nel foglio di mappa 3 dalla particella 1074 della superficie catastale di mq 540.” 10 Si legge nella descrizione della porzione: “Appezzamento di terreno agricolo avente accesso dalla pubblica Via C. Pavese, attraverso il resede a comune a tutte le unità immobiliari ed ancora attraverso il terreno rurale (particella 1074), è coltivato a seminativo arborato ed in parte
pagina 7 di 15 Venendo al merito della decisione va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta.
L'esame dell'eccezione in questione parte dal presupposto della qualificazione della domanda delle attrici di “indennizzo per il godimento del compendio ereditario” come vera e propria domanda di risarcimento, anziché come domanda di pagamento dei frutti civili quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune.
Ebbene in tale ottica, il termine di prescrizione in caso di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo è di cinque anni.
Nel caso in esame, l'occupazione illegittima del convenuto è da qualificarsi tale solo a partire dalla manifestazione espressa della volontà degli altri comproprietari di opposizione al suo utilizzo esclusivo del bene. Essa inoltre perdura a tutt'oggi, impedendo così alla prescrizione di decorrere.
Il danno da occupazione illegittima, in particolare, si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene (Cass. civ. Sez. I Sent., 7/03/2011, n.
5381).
Nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa (cfr. Cassazione, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34377).
Peraltro, ad analoga conclusione si giungerebbe considerando come cessata la condotta permanente al Giugno 2015, allorché, in esecuzione dell'ordinanza possessoria, le attrici hanno ricevuto le chiavi dell'appartamento da parte del Sig. e Controparte_1
l'instaurazione del procedimento di mediazione quale atto interruttivo della prescrizione
(art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28): il procedimento in parola, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di occupazione (cfr. doc. 6, atto di citazione) è stato
vigneto e uliveto per una superficie catastale di mq 5.505. Al Catasto Terreni è censito nel foglio di mappa 3, particella 650, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie mq 5.505, reddito domenicale euro 19,90, reddito agrario euro 9,95.”
pagina 8 di 15 incardinato dalle attrici in data 4.5.2016 (con primo incontro a cui hanno partecipato le parti in data 31.5.2016, cfr. doc. 7, atto di citazione) e si è concluso con verbale di mancato accordo del 13.3.2017 (cfr. doc. 7, atto di citazione); per contro, il presente giudizio è stato introdotto con citazione notificata il 19.11.2021 senza che neppure tra le due ultime date sia intercorsa una durata utile a far maturare nuovamente la prescrizione.
Ciò posto, deve accogliersi la domanda di parte attrice volta alla corresponsione di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto.
In particolare, è pacifico dalla ricostruzione di entrambe le parti che il convenuto - titolare della quota pari ad 1/5 del compendio immobiliare caduto in successione – abbia stabilito la propria residenza in un appartamento parte del compendio ereditario, a partire dall'apertura della successione di entrambi i genitori. Di tale utilizzo vi è espressa ammissione nella comparsa, mentre per quanto concerne le risultanze della CTU, che ha individuato porzioni del compendio ereditario di utilizzo esclusivo del convenuto ulteriori
(porzioni nn. 6 e 7 a pagg. 8 e 9 della Relazione) rispetto a quelle destinate alla sua privata abitazione (queste ultime le porzioni 4 e 5 a pag. 8 della Relazione), si ritiene di non poter accedere alla valutazione delle porzioni ulteriori sopra indicate come di utilizzo esclusivo del convenuto, visto che parte attrice non ha specificamente dedotto tali circostanze, ma esse sono emerse solo a seguito della verifica del CTU, che non si può sostituire all'onere deduttivo e probatorio della parte.
Venendo all'abitazione del convenuto, quindi, occorre precisare che l'utilizzazione esclusiva di un bene comune, o di una parte del bene comune capace di una propria autonoma valorizzazione ai fini reddituali (come l'appartamento abitato dal convenuto al piano terra rialzato), non sia di per sé idonea a cagionare un danno agli altri comunisti laddove da questi tollerata.
E' stato sostenuto infatti che “Per principio generale il comproprietario che si serve della cosa comune in modo separato (ad es. destinandolo a propria residenza), esercita un legittimo diritto. Ciò che, invece, non è consentito è il monopolio del godimento, perché l'accentramento dell'uso con correlata privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo contrasta con il principio di condivisione a fondamento della comunione. In particolare, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno
pagina 9 di 15 correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo. Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario che rimanga inerte
e/o tollerante.” (cfr. Tribunale Prato Sez. spec. Impresa, 25/09/2023, n.638).
Il codice, come noto, all'art. 1102 individua due limiti: 1) il divieto di alterare la destinazione della cosa;
2) e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
Il primo profilo non è in discussione nel caso di specie, non essendo emersa nei comportamenti del convenuto, né contestata dagli attori, alcuna alterazione della originaria destinazione del bene.
Non può dirsi che nel caso di specie sia emerso “un monopolio” nell'utilizzo dell'intero compendio ereditario ad opera del convenuto, ma è indubitabile che egli ne abbia fatto un uso non solo “più intenso”, ma anche inconciliabile con lo stesso utilizzo da parte delle attrici della parte dell'immobile destinata a sua abitazione. Al riguardo, non si condivide l'argomentazione di parte convenuta, contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui il compendio ereditario debba essere considerato unitariamente, vista la valorizzazione per porzioni catastalmente individuate che ha operato il CTU, e in ogni caso, l'autonomia funzionale e strutturale dell'abitazione al piano terreno rialzato. Inoltre, pur ammettendo la presenza di arredi e indumenti delle attrici nell'appartamento del convenuto (cfr.
l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale per cui “nell'immobile, al piano superiore, dove vi è la zona abitabile vi è la cucina, il bagno, il salotto, una camera utilizzata dal nelle altre Pt_1
camere ancora oggi sono presenti tutti gli arredi, le suppellettili, gli indumenti, etc. delle sorelle (cfr. Pt_1
foto allegate alle osservazioni alla CTU depositate dal Geom. ”, non si può ritenere Persona_2
che la destinazione dell'intero appartamento ad abitazione privata del medesimo renda possibile l'utilizzo diretto da parte delle attrici del loro mobilio e dei loro indumenti collocati nella casa del fratello.
A fronte di quanto sopra, è dunque emerso come illegittimo, non l'utilizzo di tutto il compendio ereditario, costituito dal villino di due piani fuori terra, con annesso garage, giardino e appezzamento di terreno, da parte del convenuto, ma di una sua parte, quella limitata a sua abitazione posta al piano terra rialzato, a partire quantomeno,
pagina 10 di 15 dall'opposizione espressa da loro esercitata con l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Al riguardo, infatti, si ritiene, come rilevato dal convenuto, che, a partire da Novembre
2012 fino al 18 novembre 2013 (data in cui è stato individuato l'atto di spossessamento che ha legittimato l'instaurazione del giudizio possessorio) le attrici fossero nel pieno possesso dei beni, e comunque non si rilevano in tale periodo atti di opposizione all'utilizzo dei medesimi da parte del convenuto.
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, infatti, “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto
l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.” (Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n.10264).
Nel periodo dal 18 Novembre 2013 al Giugno 2015 (data in cui è avvenuta la consegna delle chiavi alle sorelle in esecuzione dell'ordinanza possessoria), le attrici sono Pt_1
state pacificamente escluse dall'utilizzo del bene (cfr. “È vero che la possessoria riconosce che in tale periodo (Novembre 2013 – Marzo 2015) le sorelle siano state escluse dal possesso Pt_1
dell'appartamento”, comparsa di costituzione, pag. 12). Tuttavia, successivamente all'ottenimento delle chiavi nel giugno 2015, con la re-immissione nel possesso del bene, non hanno richiesto l'utilizzo diretto o i frutti civili, anche per il passato, dimostrando acquiescenza per il periodo pregresso e nuova tolleranza alle modalità di utilizzo dei beni da parte del solo convenuto fino all'instaurazione del procedimento di mediazione nel maggio 2016.
Le attrici, infatti, hanno dato prova di aver richiesto formalmente un proprio utilizzo diretto del bene, ovvero in alternativa la corresponsione dei frutti civili, solo con l'instaurazione del procedimento di mediazione (atto formale di costituzione in mora pagina 11 di 15 equiparabile a un atto interruttivo della prescrizione ex art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28): il procedimento in parola avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di occupazione (cfr. doc. 6, atto di citazione, pag. 7 in cui è indicato l'oggetto della controversia), incardinato dalle attrici in data 4.5.2016, si è concluso con verbale di mancato accordo del 13.3.2017 (cfr. doc. 7, atto di citazione): da tale verbale emerge che il primo incontro alla presenza delle parti si è svolto il 31.5.2016, ed è da questo momento, in assenza della prova della notifica al convenuto del doc. 6, che va collocata la legale conoscenza, da parte del convenuto, dell'opposizione espressa delle attrici ai fini della decorrenza del diritto alla corresponsione dei frutti civili.
A partire da tale opposizione espressa, la circostanza che il convenuto verbalmente non abbia impedito agli altri coeredi di fare un uso pari al suo non è di per sé idonea a scongiurare la violazione dei limiti indicati dal codice civile: tale eventualità è resa di fatto impossibile dalla natura del compendio immobiliare in comunione, che evidentemente non potrebbe sopportare la coabitazione di cinque nuclei familiari. Inoltre, l'utilizzo che di fatto esercitano anche le attrici, su tutte o alcune delle porzioni del compendio ereditario diverse dall'appartamento al piano terreno rialzato, non esclude la illegittimità di quello del convenuto: egli infatti non si è mai formalmente opposto a tale utilizzo, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale in questa sede, e, in ogni caso, non pare potersi escludere la possibilità, per il medesimo, di collocare i beni mobili di sua proprietà nelle porzioni del compendio ereditario diverse dal suo appartamento, come fanno le attrici con le suppellettili personali o della società di filati a loro riconducibile, rinvenute in più porzioni del compendio. Nella Relazione di CTU pag. 7 infatti si legge che “diverse porzioni sono occupate da mobili, oggetti e suppellettili di antico accatastamento”, e in tale accatastamento si deve qualificare la consistenza dell'utilizzo fatto dalle attrici, oltre che nell'utilizzo giuridico dell'immobile come sede legale della società di maglieria e filati, utilizzo che non esclude il godimento di fatto di alcuno dei comunisti, posto che la delle Parte_6
sorelle non risulta più attiva, per cui nell'immobile non si svolge alcuna attività di Pt_1
impresa.
Pertanto, l'utilizzo da parte delle attrici di porzioni dell'immobile come rimessa di alcuni beni personali o di magazzino della società o a sede della società in liquidazione ha pagina 12 di 15 rilevanza solo ai fini di circoscrivere l'indennità dovuta dal convenuto, ma non quella di legittimare un'indennità a favore del convenuto o dimostrare un utilizzo paritetico dell'intero compendio.
Infatti, il convenuto non ha provato di essersi mai opposto all'utilizzo delle attrici come individuato in questa sede. È del tutto evidente, altresì, la sproporzione in termini di compressione del diritto altrui tra l'utilizzo del bene comune come abitazione privata di un comunista e, d'altra parte, l'utilizzo del bene comune come deposito per l'accatastamento di beni di più comunisti, che non esclude il pari utilizzo di alcuno.
Per quanto attiene la quantificazione dell'indennità da occupazione, secondo la Suprema
Corte (Cass. Civ. sez. II del 5 settembre 2013 nr. 20394) “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile”.
A questo punto, si può accedere alle conclusioni sul valore locativo degli immobili fornite dalla consulenza d'ufficio che appare esente da vizi logici e metodologici.
Si condividono in particolare le risultanze di CTU in merito alla determinazione dei canoni di locazione di mercato di ciascuna porzione.
Si ravvisa, come già argomentato, tuttavia, la necessità di limitare la decorrenza dell'indennità dal momento della conoscenza da parte del convenuto della domanda alla base del procedimento di mediazione (i.e. 31.5.2016).
Il valore locativo mensile per le porzioni dell'immobile nn. 4 e 5 (cfr. Relazione di CTU) utilizzate dal convenuto come abitazione deve essere stimato, in base ai metri quadri stimati dal CTU e ai criteri individuati, in € 943,23 (valore locativo annuale pari ad €
11.318,80).
Considerata la quota di proprietà di ciascun condividente sulla porzione di immobile pari a 1/5, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma pari a € 188,65 mensile favore di ciascuna delle attrici comproprietarie. Considerato altresì il periodo pagina 13 di 15 intercorso tra la richiesta dell'indennità e la data odierna, sono dovute 7 mensilità per il
2016, 12 mensilità per anno nel periodo 2017-2024 ed una mensilità per il 2025. Non è dovuta sulle somme mensili così quantificate la rivalutazione, pur calcolata dal CTU, vista la mancanza di domanda di parte attrice sul punto, ma sono dovuti gli interessi legali, dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo, fino alla cessazione dell'occupazione.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'integrale soccombenza di parte convenuta, esse sono da liquidare in favore di parte attrice. Per la liquidazione, come da dispositivo, anche per la fase di mediazione, si tiene conto della nota spese depositata e delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, nonché i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentati del 30% per la presenza più parti aventi stessa posizione processuale, come richiesto nella nota spese.
Le spese di C.T.U., come già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto. Non sono dovute le spese per il CTP come richieste nella nota spese di parte attrice, in assenza della prova della relativa spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1. condanna il convenuto al pagamento di una somma pari a € 188,65 in ragione mensile a favore di ciascuna delle attrici comproprietarie, a partire da giugno 2016 e fino al giorno di cessazione dell'occupazione dell'immobile in comproprietà, oltre interessi legali, dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore delle attrici, che si liquidano in € 2.205,00 per compensi della fase di mediazione, € 10.860,00 per compensi della presente fase, aumentati del 30%, oltre il 15% di rimborso forfettario, € 1.356, 17 per spese vive, come da nota spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di C.T.U., come già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto.
pagina 14 di 15 Firenze, 6.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Caterina Condò
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in particolare:
a) La sig.ra con il marito, dopo il dissesto della loro azienda, avrebbe abitato nell'immobile Parte_1 dei genitori dal 1971 al 1984;
b) la Sig.ra con il marito ed i tre figli avrebbero abitato nell'immobile dei genitori negli anni Parte_3 '80;
c) la Sig.ra avrebbe abitato nell'immobile dei genitori fino al 2007 (cfr. certificato di residenza;
Parte_4 doc. 1)
d) la società “ ha la sede dal 1990 presso l'abitazione in oggetto Parte_7 (Lastra a Signa, oc. 2) ed attualmente la sede della società messa in liquidazione continua ad essere presso l'immobile; che già dal 1990 (ed ancora attualmente), una buona parte di tale immobile (soffitta, garage, seminterrato: circa 100 mq. sui 220 dell'intero immobile), è utilizzata dalle sorelle quale magazzino dei beni della loro società di maglieria e filati. 3Con riferimento al criterio adottato per individuare l'utilizzatore, si legge nella consulenza:“In relazione all'uso e utilizzo delle porzioni descritte da parte degli eredi, sono di difficile individuazione in quanto risultano abbandonate in parte e/o in disuso. In particolare si nota, anche attraverso la documentazione fotografica, che diverse porzioni sono occupate da mobili, oggetti e suppellettili di antico accatastamento e di cui è difficoltosa risalire alla effettivo utilizzo da parte dei diversi eredi.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione IV CIVILE
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.ssa Caterina Condò, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13417 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate in VIA LORENZO IL Parte_4
MAGNIFICO 90, FIRENZE presso lo studio dell'avv.to AMOROSI RAFFAELLO e dell'avv.to MARCO DELL'IMPERATORE dai quali sono rappresentate e difese,
ATTRICI
CONTRO elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255, LASTRA Controparte_1
A SIGNA presso lo studio dell'avv.to NENCETTI SIMONA dal quale è rappresentato e difeso,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da atto di citazione (i.e.: “ condannare il convenuto Parte_4 CP_1
a pagare a
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
non in solido ma ognuna in relazione al proprio diritto, la
[...] Parte_4
pagina 1 di 15 somma che il Tribunale Ill.mo riterrà di equità quale indennizzo per il godimento del compendio ereditario di cui in narrativa e che in via meramente indicativa, si precisa nella somma di almeno euro 150,00 mensili per ognuna delle attrici a far tempo dal Novembre 2012 e fino al dì di cessazione dell'occupazione,
e comunque in quella somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”) e per la condanna alle spese di parte convenuta con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Per come da comparsa di costituzione e risposta (i.e.: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi indicati in atti, in tesi: respingere in toto le domande poste nei confronti del sig. dalle Sigg.re Controparte_1
in ipotesi di accoglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
della domanda di indennizzo per il godimento del compendio ereditario formulata dalle attrici, limitare la liquidazione dello stesso indennizzo al periodo 18 Novembre 2013 - Giugno 2015, quantificandolo nell'importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà provato e/o comunque di giustizia, tenuto conto anche di quanto documentato in atti in relazione all'utilizzo decennale del bene da parte delle sorelle quale sede Pt_1 della loro società personale e magazzino dei macchinari e dei beni della stessa;
comunque: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in
[...] Parte_3 Parte_4
giudizio entire accogliere le conclusioni sopra indicate. Le attrici Controparte_1
in particolare hanno esposto che:
- in data 31.10.2012 e 2.11.2012 decedevano in Firenze i coniugi e CP_2
lasciando eredi i propri cinque figli: le odierne attrici Parte_5 Pt_1 Pt_2
, ed il convenuto , i quali divenivano comproprietari per la quota Parte_3 Pt_4 CP_1
di 1/5 ciascuno del compendio immobiliare in Lastra a Signa, Via C. Pavese 51/53 costituito da un villino di due piani fuori terra per complessivi 220 mq corredato di garage e giardino ed un appezzamento di terreno agricolo a vigneto ed oliveto di circa mq 7000;
- nell'immobile abitava con i genitori, senza titolo e per mera ospitalità, fin dall'anno
2002 il Sig. Dopo la morte dei genitori le attrici tentavano ripetutamente Controparte_1
pagina 2 di 15 senza esito di trovare un accordo con l'odierno convenuto per procedere a divisione ereditaria del compendio mediante la vendita dell'intero cespite;
- il sig. si opponeva a liberare il bene comune ed in data 18 novembre 2013 Pt_1
faceva sostituire le serrature dell'immobile per escludere le attrici dal possesso dell'immobile;
- le odierne attrici rientravano in possesso delle chiavi nel giugno 2015 a seguito di ricorso per tutela possessoria e successiva esecuzione forzata;
- veniva quindi promosso procedimento di mediazione avanti all'organismo di OCF per trovare un accordo in ordine alla divisione concordata dell'immobile ed in ordine all'indennizzo in favore delle attrici per il godimento del bene ereditario comune da parte del solo Controparte_1
Ciò premesso, le attrici in questa sede hanno richiesto, in attesa di procedere a divisione ereditaria, il pagamento di un indennizzo, indicato in euro 10.000,00 annui, o comunque corrispondente al corrispettivo che le attrici potrebbero ottenere dalla locazione del bene a prezzo medio di mercato, per il godimento che ha esercitato sulla Controparte_1
proprietà comune fin dal novembre 2012 e per tutto il tempo in cui tale godimento dovesse protrarsi in futuro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2022 si è costituito in giudizio il convenuto concludendo come sopra indicato. Controparte_1
Il convenuto ha esposto che:
- in via preliminare, trattandosi di domanda di risarcimento del danno (soggetta alla prescrizione quinquennale) i diritti delle attrici si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione;
- nel merito, avendo il convenuto abitato pacificamente con i genitori per oltre dieci anni, non avrebbe abitato l'immobile dal 2002 “senza titolo”, ma in virtù di diritto di abitazione ovvero di comodato gratuito del bene concesso per fatti concludenti;
egli, inoltre, avrebbe sempre contribuito a tutte le spese sia dell'abitazione che familiari
(manutenzione dell'immobile, utenze, vitto, etc.);
- posto che il comproprietario può liberamente disporre del bene comune nei limiti dell'art. 1102 cc., egli non avrebbe impedito di procedere alla divisione ereditaria, in quanto pagina 3 di 15 non avrebbe in alcun modo potuto impedire alle odierne attrici di attivare le procedure previste dal codice civile a tal fine;
quanto al godimento non esclusivo del bene oggetto di causa, il convenuto ha allegato che le attrici avrebbero taciuto che il bene oggetto di causa
è sempre stato utilizzato in pari modo anche dalle medesime, essendo stato messo dai genitori a disposizione dei propri figli (al riguardo ha dedotto di passati periodi di ospitalità anche nei confronti delle attrici1), e che la società delle sorelle Parte_6
ha la sede dal 1990 presso l'abitazione in oggetto e già dal 1990 (e ancora Pt_1
attualmente) una buona parte di tale immobile (soffitta, garage, seminterrato: circa 100 mq. sui 220 dell'intero immobile), è utilizzata dalle sorelle quale magazzino dei beni della loro società di maglieria e filati;
pertanto, anche le attrici sarebbero tenute al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile;
- secondo l'argomentazione del convenuto, il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua parte) e non si concreta in un diritto all' “uso paritetico” ma è compatibile anche con una utilizzazione ed un godimento della cosa comune in modo particolare e più intenso ad opera di uno solo dei comproprietari;
in altre parole, la norma di cui all'art. 1102 c.c. assicura al singolo comunista, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari un'indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di pagina 4 di 15 uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune. Solo il superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. configurerebbe un abuso della cosa comune e dunque un illecito che legittimerebbe i compartecipanti a richiedere ed ottenere la cessazione della condotta illegittima e il risarcimento del danno inteso come diminuzione della quota o perdita materiale del bene oggetto della comproprietà; tale ricostruzione troverebbe conferma negli orientamenti della Suprema Corte (cfr Cass. N. 2423/2015) secondo cui non solo l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri, ma è necessario un ulteriore duplice requisito, ossia che i comproprietari esclusi dal possesso richiedano appositamente l'uso della cosa e questa richiesta sia stata negata dal coerede che abita nell'appartamento.2
Inoltre, la presenza nel compendio ereditario del “magazzino societario” delle sorelle e della sede della loro società comprovavano il loro continuo utilizzo del bene. Pt_1 2 La difesa del convenuto sviluppa ulteriormente il ragionamento della Cassazione prospettando la necessità di operare una distinzione sull'utilizzo del bene:
- Laddove il bene sia utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili, i frutti devono essere spartiti tra tutti i comproprietari;
- Laddove invece l'immobile sia utilizzato da uno solo dei comproprietari secondo la sua destinazione d'uso, il semplice godimento esclusivo del bene, laddove non comporta acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio nei confronti degli altri comproprietari laddove questi ultimi non provino di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi. Pertanto, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere alcun indennizzo.
Alla luce di tale ricostruzione sostiene che debbano essere distinti tre periodi di godimento del bene: A) Novembre 2012 (decesso dei genitori) 18 novembre 2013 (data dello spossessamento): Nessun indennizzo è dovuto in quanto presupposto della stessa azione possessoria, vinta dalle attrici, è il possesso del bene per oltre un anno continuo e non interrotto” (art. 1170 C.C.). Infatti le attrici hanno dichiarato nella azione possessoria di avere avuto libera disponibilità del bene, di averne le chiavi ed il libero accesso (i mariti ed i compagni delle Sigg.re hanno ricordato che esse coltivavano il terreno, avevano i beni societari depositati nel magazzino, etc..); Pt_1 B) 18 novembre 2013 – giugno 2015 (consegna delle chiavi alle sorelle : avendo riconosciuto la CP_1 possessoria l'esclusione dal possesso dell'appartamento, l'indennità sarebbe controversa, in quanto da un lato sembrerebbe dovuta, dall'altro la determinazione del sig. di cambiare la serratura fu legittima in quanto Pt_1 determinata dalla volontà di evitare che le sorelle e coeredi continuassero a prelevare i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione facenti parte della comunione ereditaria, giustificata dall'obbligo del coerede di tutelare il patrimonio ereditario ed impedire agli altri coeredi la sottrazione di tali beni in mancanza di accordo sulla divisione;
che in ogni caso l'accesso era interdetto solo in riferimento all'appartamento; che beni della società personale delle sorelle erano comunque depositati nel seminterrato, nel garage, nella soffitta,etc. e la Pt_1 società continuava ad avere sede nell'immobile. C) Giugno 2015 in poi: nessun indennizzo è dovuto in quanto a seguito dell'ordinanza possessoria le sorelle ottennero la reimmissione nel possesso e le chiavi dell'appartamento nel Giugno 2015 che possiedono Pt_1 tuttora;
pagina 5 di 15 Soprattutto le Sigg.re non avrebbero provato nei loro atti né di aver richiesto a Pt_1
di utilizzare il bene in altra maniera, oltre a quella con la quale lo hanno Controparte_1
sempre utilizzato e lo utilizzano ancora, né che il convenuto glielo abbia impedito.
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU per la valutazione del compendio ereditario e della sua redditività, senza ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, che si ritengono formulate in modo generico, oltre che superflue.
Nell'ambito della CTU disposta è stato formulato al CTU Ing. Geom. Persona_1
il seguente quesito: “- descriva il CTU l'immobile oggetto di comunione ereditaria tra le
[...]
parti, e se esso risulti libero o occupato, in ciascuna delle sue porzioni;
- dica il CTU, indicando i criteri di stima, quale sia il valore locativo dell'immobile oggetto di comunione ereditaria tra le parti, sia nella sua interezza, sia della sola porzione occupata dall'abitazione del convenuto, e ciò in ragione di ciascun anno solare, a partire dal novembre 2012;
- indichi il CTU anche il valore locativo delle parti dell'immobile non occupate dall'abitazione del convenuto”. A seguito di sollecitazione di parte convenuta, è stato successivamente demandato anche l'incarico “di verificare l'occupazione dell'immobile in comunione quale sede della società delle attrici (questione peraltro già inclusa nel quesito posto con la precedente ordinanza, tesa alla valorizzazione del canone locativo di tutte le porzioni dell'immobile), con valutazione del canone locativo corrispondente alla porzione utilizzata, in misura annua, a partire dal novembre 2012”.
Nella Consulenza Tecnica depositata in data 12/04/2023 si legge che: “L'immobile di cui è causa è posto in Lastra a Signa, località Porto di mezzo, Via Cesare Pavese n. civici 51-53. La proprietà dell'intero immobile di cui è causa è per la quota di 1/5 sull'intero indiviso di proprietà della parte attrice, sig.re , , , e della parte convenuta, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sig. (…)”. Il Consulente ha raggruppato il compendio immobiliare in sette Controparte_1
porzioni distinte e ne ha descritto la consistenza, determinando per ciascuna porzione l'utilizzo3 ed il valore locativo, come riassunto nella seguente tabella:
pagina 6 di 15 UTI Superfici Coefficiente Superficie Canone Mensile Valore Valore PORZIONE LIZ e Utile Ragguaglio Ragguagliata Unitario/mq Locativo/mese Locativo/ ZO SU CR SR=(SUxCR) CMU (SRxCMU) anno P. 1 TUTTI 56,00 0,6 33,60 7,30 € 245,28 € 2.943,36 € Appartamento piano seminterrato4 P. 2 ATT 21,62 0,4 8,65 7,30 € 63,13 € 757,56 € Locale autorimessa5 P. 3 ATT 56,38 0,7 39,47 7,30 € 288,10 € 3.457,22 € Magazzino ad uso laboratorio6 P. 4 CONV 101,27 1 101,27 7,30 € 739,27 € 8.871,25 € Appartamento piano terra7 P. 5 CONV 27,94 1 27,94 7,30 € 203,96 € 2.447,54 € Vano abitazione piano terra8 P. 6(a) CONV 56,00 0,05 2,80 7,30 € 20,44 € 245,28 € Fabbricati rurali (voliera)9 P. 6(b) CONV 26,00 0,2 5,20 7,30 € 37,96 € 455,52 € Fabbricati rurali (pollaio e conigliera)
P. 7 CONV 5505,00 5500 0,01 € 80,00 € 960,00 €
Terreno agricolo10 4 Si legge nella descrizione della porzione: “Appartamento posto al piano seminterrato del più ampio edificio di civile abitazione, posto sul lato sinistro per chi guardi l'edificio da Via Cesare Pavese, sita in Via C. Pavese n. 53, piano seminterrato, formato da cucina, loggia di accesso, due vani, ripostiglio interno, bagno-w.c., corridoio di disimpegno, ripostiglio esterno alla superficie coperta/sagoma dell'edificio. L'appartamento ha una superficie utile di circa mq 73,97. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 200, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 74, rendita euro 290,51.” 5 Si legge nella descrizione della porzione: “Locale ad uso autorimessa privata posta al piano seminterrato sul lato sinistro dell'edificio per chi lo guardi dalla Via Cesare Pavese n. 53, posto all'esterno della superficie coperta/sagoma dell'edificio, superficie di circa mq 18,00, resede a comune a tutte le unità immobiliari. L'autorimessa ha una superficie utile di circa mq 21,62. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentata nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 202, categoria C/6, classe 6, superficie mq 18, superficie catastale mq 20, rendita euro 49,27.” 6 Si legge nella descrizione della porzione: “Magazzino ad uso laboratorio posti al piano seminterrato dell'edificio sul lato destro per chi lo guardi dalla pubblica Via Cesare Pavese, composti da un locale, un locale uso centrale termica all'interno del magazzino, ripostiglio, resede di proprietà esclusiva, resede a comune a tutte le unità immobiliari. Il magazzino ha una superficie utile di circa mq 56,38. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentata nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 201, categoria C/3, classe 7, superficie mq 52, superficie catastale mq 67, rendita euro 330,33.” 7 Si legge nella descrizione della porzione: “Appartamento per civile abitazione posto al piano terra rialzato sul lato sinistro di un più ampio edificio sito in comune di Lastra a Signa, Via Cesare Pavese n. 51, composto da resede di pertinenza esclusiva della superficie catastale di mq 130, da cucina-tinello, tre vani di abitazione, due bagni-w.c., corridoio di disimpegno, veranda posta al limite delle scalette esterne, resede a comune a tutte le unità immobiliari. L'appartamento ha una superficie utile di circa mq 101,27. Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 204 e particella 922, sub. 200, categoria A/3, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq 122, rendita euro 503,55.” 8 Si legge nella descrizione della porzione: “Un vano di abitazione posto al piano terra rialzato sul lato destro di un più ampio edificio di civile abitazione, con annessa loggia all'ingresso di accesso, piccola area urbana avente accesso dal resede a comune, resede a comune a tutte le unità immobiliari. Il vano di abitazione ha usa superficie utile di circa mq 27,94 Al Catasto Fabbricati del comune di Lastra a Signa è rappresentato nel foglio di mappa 3, particella 651, sub. 205, categoria A/4, classe 4, vani 1, superficie catastale mq 36, rendita euro 64,56. L'area urbana è rappresentata dalla particella 651, sub. 206, piano terra.” 9Si legge nella descrizione della porzione: “ Fabbricati rurali avventi accesso dalla pubblica Via C. Pavese, attraverso resede a comune a tutte le unità immobiliari, comprendente una voliera al piano terra della superficie di circa mq 57. Oltre piccolo edificio ad uso allevamento pollame e conigli della superficie di circa mq 26. Al Catasto Terreni del comune di Lastra a Signa i fabbricati rurali sono rappresentati nel foglio di mappa 3 dalla particella 1074 della superficie catastale di mq 540.” 10 Si legge nella descrizione della porzione: “Appezzamento di terreno agricolo avente accesso dalla pubblica Via C. Pavese, attraverso il resede a comune a tutte le unità immobiliari ed ancora attraverso il terreno rurale (particella 1074), è coltivato a seminativo arborato ed in parte
pagina 7 di 15 Venendo al merito della decisione va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta.
L'esame dell'eccezione in questione parte dal presupposto della qualificazione della domanda delle attrici di “indennizzo per il godimento del compendio ereditario” come vera e propria domanda di risarcimento, anziché come domanda di pagamento dei frutti civili quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune.
Ebbene in tale ottica, il termine di prescrizione in caso di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo è di cinque anni.
Nel caso in esame, l'occupazione illegittima del convenuto è da qualificarsi tale solo a partire dalla manifestazione espressa della volontà degli altri comproprietari di opposizione al suo utilizzo esclusivo del bene. Essa inoltre perdura a tutt'oggi, impedendo così alla prescrizione di decorrere.
Il danno da occupazione illegittima, in particolare, si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene (Cass. civ. Sez. I Sent., 7/03/2011, n.
5381).
Nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa (cfr. Cassazione, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34377).
Peraltro, ad analoga conclusione si giungerebbe considerando come cessata la condotta permanente al Giugno 2015, allorché, in esecuzione dell'ordinanza possessoria, le attrici hanno ricevuto le chiavi dell'appartamento da parte del Sig. e Controparte_1
l'instaurazione del procedimento di mediazione quale atto interruttivo della prescrizione
(art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28): il procedimento in parola, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di occupazione (cfr. doc. 6, atto di citazione) è stato
vigneto e uliveto per una superficie catastale di mq 5.505. Al Catasto Terreni è censito nel foglio di mappa 3, particella 650, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie mq 5.505, reddito domenicale euro 19,90, reddito agrario euro 9,95.”
pagina 8 di 15 incardinato dalle attrici in data 4.5.2016 (con primo incontro a cui hanno partecipato le parti in data 31.5.2016, cfr. doc. 7, atto di citazione) e si è concluso con verbale di mancato accordo del 13.3.2017 (cfr. doc. 7, atto di citazione); per contro, il presente giudizio è stato introdotto con citazione notificata il 19.11.2021 senza che neppure tra le due ultime date sia intercorsa una durata utile a far maturare nuovamente la prescrizione.
Ciò posto, deve accogliersi la domanda di parte attrice volta alla corresponsione di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto.
In particolare, è pacifico dalla ricostruzione di entrambe le parti che il convenuto - titolare della quota pari ad 1/5 del compendio immobiliare caduto in successione – abbia stabilito la propria residenza in un appartamento parte del compendio ereditario, a partire dall'apertura della successione di entrambi i genitori. Di tale utilizzo vi è espressa ammissione nella comparsa, mentre per quanto concerne le risultanze della CTU, che ha individuato porzioni del compendio ereditario di utilizzo esclusivo del convenuto ulteriori
(porzioni nn. 6 e 7 a pagg. 8 e 9 della Relazione) rispetto a quelle destinate alla sua privata abitazione (queste ultime le porzioni 4 e 5 a pag. 8 della Relazione), si ritiene di non poter accedere alla valutazione delle porzioni ulteriori sopra indicate come di utilizzo esclusivo del convenuto, visto che parte attrice non ha specificamente dedotto tali circostanze, ma esse sono emerse solo a seguito della verifica del CTU, che non si può sostituire all'onere deduttivo e probatorio della parte.
Venendo all'abitazione del convenuto, quindi, occorre precisare che l'utilizzazione esclusiva di un bene comune, o di una parte del bene comune capace di una propria autonoma valorizzazione ai fini reddituali (come l'appartamento abitato dal convenuto al piano terra rialzato), non sia di per sé idonea a cagionare un danno agli altri comunisti laddove da questi tollerata.
E' stato sostenuto infatti che “Per principio generale il comproprietario che si serve della cosa comune in modo separato (ad es. destinandolo a propria residenza), esercita un legittimo diritto. Ciò che, invece, non è consentito è il monopolio del godimento, perché l'accentramento dell'uso con correlata privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo contrasta con il principio di condivisione a fondamento della comunione. In particolare, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno
pagina 9 di 15 correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo. Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario che rimanga inerte
e/o tollerante.” (cfr. Tribunale Prato Sez. spec. Impresa, 25/09/2023, n.638).
Il codice, come noto, all'art. 1102 individua due limiti: 1) il divieto di alterare la destinazione della cosa;
2) e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
Il primo profilo non è in discussione nel caso di specie, non essendo emersa nei comportamenti del convenuto, né contestata dagli attori, alcuna alterazione della originaria destinazione del bene.
Non può dirsi che nel caso di specie sia emerso “un monopolio” nell'utilizzo dell'intero compendio ereditario ad opera del convenuto, ma è indubitabile che egli ne abbia fatto un uso non solo “più intenso”, ma anche inconciliabile con lo stesso utilizzo da parte delle attrici della parte dell'immobile destinata a sua abitazione. Al riguardo, non si condivide l'argomentazione di parte convenuta, contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui il compendio ereditario debba essere considerato unitariamente, vista la valorizzazione per porzioni catastalmente individuate che ha operato il CTU, e in ogni caso, l'autonomia funzionale e strutturale dell'abitazione al piano terreno rialzato. Inoltre, pur ammettendo la presenza di arredi e indumenti delle attrici nell'appartamento del convenuto (cfr.
l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale per cui “nell'immobile, al piano superiore, dove vi è la zona abitabile vi è la cucina, il bagno, il salotto, una camera utilizzata dal nelle altre Pt_1
camere ancora oggi sono presenti tutti gli arredi, le suppellettili, gli indumenti, etc. delle sorelle (cfr. Pt_1
foto allegate alle osservazioni alla CTU depositate dal Geom. ”, non si può ritenere Persona_2
che la destinazione dell'intero appartamento ad abitazione privata del medesimo renda possibile l'utilizzo diretto da parte delle attrici del loro mobilio e dei loro indumenti collocati nella casa del fratello.
A fronte di quanto sopra, è dunque emerso come illegittimo, non l'utilizzo di tutto il compendio ereditario, costituito dal villino di due piani fuori terra, con annesso garage, giardino e appezzamento di terreno, da parte del convenuto, ma di una sua parte, quella limitata a sua abitazione posta al piano terra rialzato, a partire quantomeno,
pagina 10 di 15 dall'opposizione espressa da loro esercitata con l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Al riguardo, infatti, si ritiene, come rilevato dal convenuto, che, a partire da Novembre
2012 fino al 18 novembre 2013 (data in cui è stato individuato l'atto di spossessamento che ha legittimato l'instaurazione del giudizio possessorio) le attrici fossero nel pieno possesso dei beni, e comunque non si rilevano in tale periodo atti di opposizione all'utilizzo dei medesimi da parte del convenuto.
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, infatti, “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto
l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.” (Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n.10264).
Nel periodo dal 18 Novembre 2013 al Giugno 2015 (data in cui è avvenuta la consegna delle chiavi alle sorelle in esecuzione dell'ordinanza possessoria), le attrici sono Pt_1
state pacificamente escluse dall'utilizzo del bene (cfr. “È vero che la possessoria riconosce che in tale periodo (Novembre 2013 – Marzo 2015) le sorelle siano state escluse dal possesso Pt_1
dell'appartamento”, comparsa di costituzione, pag. 12). Tuttavia, successivamente all'ottenimento delle chiavi nel giugno 2015, con la re-immissione nel possesso del bene, non hanno richiesto l'utilizzo diretto o i frutti civili, anche per il passato, dimostrando acquiescenza per il periodo pregresso e nuova tolleranza alle modalità di utilizzo dei beni da parte del solo convenuto fino all'instaurazione del procedimento di mediazione nel maggio 2016.
Le attrici, infatti, hanno dato prova di aver richiesto formalmente un proprio utilizzo diretto del bene, ovvero in alternativa la corresponsione dei frutti civili, solo con l'instaurazione del procedimento di mediazione (atto formale di costituzione in mora pagina 11 di 15 equiparabile a un atto interruttivo della prescrizione ex art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28): il procedimento in parola avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di occupazione (cfr. doc. 6, atto di citazione, pag. 7 in cui è indicato l'oggetto della controversia), incardinato dalle attrici in data 4.5.2016, si è concluso con verbale di mancato accordo del 13.3.2017 (cfr. doc. 7, atto di citazione): da tale verbale emerge che il primo incontro alla presenza delle parti si è svolto il 31.5.2016, ed è da questo momento, in assenza della prova della notifica al convenuto del doc. 6, che va collocata la legale conoscenza, da parte del convenuto, dell'opposizione espressa delle attrici ai fini della decorrenza del diritto alla corresponsione dei frutti civili.
A partire da tale opposizione espressa, la circostanza che il convenuto verbalmente non abbia impedito agli altri coeredi di fare un uso pari al suo non è di per sé idonea a scongiurare la violazione dei limiti indicati dal codice civile: tale eventualità è resa di fatto impossibile dalla natura del compendio immobiliare in comunione, che evidentemente non potrebbe sopportare la coabitazione di cinque nuclei familiari. Inoltre, l'utilizzo che di fatto esercitano anche le attrici, su tutte o alcune delle porzioni del compendio ereditario diverse dall'appartamento al piano terreno rialzato, non esclude la illegittimità di quello del convenuto: egli infatti non si è mai formalmente opposto a tale utilizzo, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale in questa sede, e, in ogni caso, non pare potersi escludere la possibilità, per il medesimo, di collocare i beni mobili di sua proprietà nelle porzioni del compendio ereditario diverse dal suo appartamento, come fanno le attrici con le suppellettili personali o della società di filati a loro riconducibile, rinvenute in più porzioni del compendio. Nella Relazione di CTU pag. 7 infatti si legge che “diverse porzioni sono occupate da mobili, oggetti e suppellettili di antico accatastamento”, e in tale accatastamento si deve qualificare la consistenza dell'utilizzo fatto dalle attrici, oltre che nell'utilizzo giuridico dell'immobile come sede legale della società di maglieria e filati, utilizzo che non esclude il godimento di fatto di alcuno dei comunisti, posto che la delle Parte_6
sorelle non risulta più attiva, per cui nell'immobile non si svolge alcuna attività di Pt_1
impresa.
Pertanto, l'utilizzo da parte delle attrici di porzioni dell'immobile come rimessa di alcuni beni personali o di magazzino della società o a sede della società in liquidazione ha pagina 12 di 15 rilevanza solo ai fini di circoscrivere l'indennità dovuta dal convenuto, ma non quella di legittimare un'indennità a favore del convenuto o dimostrare un utilizzo paritetico dell'intero compendio.
Infatti, il convenuto non ha provato di essersi mai opposto all'utilizzo delle attrici come individuato in questa sede. È del tutto evidente, altresì, la sproporzione in termini di compressione del diritto altrui tra l'utilizzo del bene comune come abitazione privata di un comunista e, d'altra parte, l'utilizzo del bene comune come deposito per l'accatastamento di beni di più comunisti, che non esclude il pari utilizzo di alcuno.
Per quanto attiene la quantificazione dell'indennità da occupazione, secondo la Suprema
Corte (Cass. Civ. sez. II del 5 settembre 2013 nr. 20394) “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile”.
A questo punto, si può accedere alle conclusioni sul valore locativo degli immobili fornite dalla consulenza d'ufficio che appare esente da vizi logici e metodologici.
Si condividono in particolare le risultanze di CTU in merito alla determinazione dei canoni di locazione di mercato di ciascuna porzione.
Si ravvisa, come già argomentato, tuttavia, la necessità di limitare la decorrenza dell'indennità dal momento della conoscenza da parte del convenuto della domanda alla base del procedimento di mediazione (i.e. 31.5.2016).
Il valore locativo mensile per le porzioni dell'immobile nn. 4 e 5 (cfr. Relazione di CTU) utilizzate dal convenuto come abitazione deve essere stimato, in base ai metri quadri stimati dal CTU e ai criteri individuati, in € 943,23 (valore locativo annuale pari ad €
11.318,80).
Considerata la quota di proprietà di ciascun condividente sulla porzione di immobile pari a 1/5, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma pari a € 188,65 mensile favore di ciascuna delle attrici comproprietarie. Considerato altresì il periodo pagina 13 di 15 intercorso tra la richiesta dell'indennità e la data odierna, sono dovute 7 mensilità per il
2016, 12 mensilità per anno nel periodo 2017-2024 ed una mensilità per il 2025. Non è dovuta sulle somme mensili così quantificate la rivalutazione, pur calcolata dal CTU, vista la mancanza di domanda di parte attrice sul punto, ma sono dovuti gli interessi legali, dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo, fino alla cessazione dell'occupazione.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'integrale soccombenza di parte convenuta, esse sono da liquidare in favore di parte attrice. Per la liquidazione, come da dispositivo, anche per la fase di mediazione, si tiene conto della nota spese depositata e delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, nonché i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentati del 30% per la presenza più parti aventi stessa posizione processuale, come richiesto nella nota spese.
Le spese di C.T.U., come già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto. Non sono dovute le spese per il CTP come richieste nella nota spese di parte attrice, in assenza della prova della relativa spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1. condanna il convenuto al pagamento di una somma pari a € 188,65 in ragione mensile a favore di ciascuna delle attrici comproprietarie, a partire da giugno 2016 e fino al giorno di cessazione dell'occupazione dell'immobile in comproprietà, oltre interessi legali, dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore delle attrici, che si liquidano in € 2.205,00 per compensi della fase di mediazione, € 10.860,00 per compensi della presente fase, aumentati del 30%, oltre il 15% di rimborso forfettario, € 1.356, 17 per spese vive, come da nota spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di C.T.U., come già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto.
pagina 14 di 15 Firenze, 6.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Caterina Condò
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in particolare:
a) La sig.ra con il marito, dopo il dissesto della loro azienda, avrebbe abitato nell'immobile Parte_1 dei genitori dal 1971 al 1984;
b) la Sig.ra con il marito ed i tre figli avrebbero abitato nell'immobile dei genitori negli anni Parte_3 '80;
c) la Sig.ra avrebbe abitato nell'immobile dei genitori fino al 2007 (cfr. certificato di residenza;
Parte_4 doc. 1)
d) la società “ ha la sede dal 1990 presso l'abitazione in oggetto Parte_7 (Lastra a Signa, oc. 2) ed attualmente la sede della società messa in liquidazione continua ad essere presso l'immobile; che già dal 1990 (ed ancora attualmente), una buona parte di tale immobile (soffitta, garage, seminterrato: circa 100 mq. sui 220 dell'intero immobile), è utilizzata dalle sorelle quale magazzino dei beni della loro società di maglieria e filati. 3Con riferimento al criterio adottato per individuare l'utilizzatore, si legge nella consulenza:“In relazione all'uso e utilizzo delle porzioni descritte da parte degli eredi, sono di difficile individuazione in quanto risultano abbandonate in parte e/o in disuso. In particolare si nota, anche attraverso la documentazione fotografica, che diverse porzioni sono occupate da mobili, oggetti e suppellettili di antico accatastamento e di cui è difficoltosa risalire alla effettivo utilizzo da parte dei diversi eredi.”