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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 12792/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara inoltre la contumacia di non comparsa Controparte_1
benchè ritualmente citata.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 8.5.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12792/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Andrea d'Isernia, 45 presso lo studio dell'avv. Marco Avecone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Napoli alla Via Orazio n. 116
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto vendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 6.6.2024 e notificato l'1.7.2024, il ricorrente citava la resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il grave inadempimento della sig.ra
[...]
delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del CP_1
dott. e, conseguentemente, condannare la Parte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente ed in particolare si chiede la condanna della convenuta al risarcimento del
c.d. danno emergente pari ad € 10.242,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 07/03/2024 e sino al soddisfo ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il grave inadempimento della sig.ra
[...]
delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del CP_1 dott. e, per l'effetto, condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dal ricorrente ed in particolare si chiede la condanna della convenuta al risarcimento del
c.d. lucro cessante, corrispondente alla rendita potenziale che gli avrebbe garantito l'investimento del proprio danaro, pari
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 3 complessivamente ad € 10.242,84, in strumenti finanziari (pari al 4% annuo) dal 07/03/2024 e sino al soddisfo e/o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.
Si chiede inoltre la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari all'indicizzazione della quota di TFR
(€ 6.000,00) prelevata anticipatamente, dal 02/03/2024 e sino al raggiungimento dell'età pensionabile”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver acquistato un immobile dalla resistente e che nell'atto di compravendita immobiliare
La venditrice dava atto dell'esistenza di un contenzioso pendente tra la propria dante causa ed alcuni condomini e, pertanto, le parti precisavano che eventuali somme dovute a terzi sarebbero rimaste a carico della venditrice.
Ciononostante il ricorrente deduceva di aver pagato l'importo di €
10.242,84 a seguito di una pronuncia emessa dalla Corte di Appello di
Napoli per la controversia di cui sopra.
3. La resistente non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. La domanda è fondata e va accolta parzialmente.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 10.242,84, oltre interessi e rivalutazione, trattandosi di credito risarcitorio da danno emergente.
Invero lo ha allegato l'atto compravendita (doc. 1) con il quale Pt_1
la resistente si obbligava a tendere indenne il ricorrente da eventuali somme versate per la controversia pendente tra alcuni condomini e lapropria dante causa, ed i bonifici eseguiti in esecuzione della sentenza n. 2198/2023 della Corte di Appello di Napoli (doc. 10).
A tale somma, versata il 6.3.2024, devono aggiungersi interessi e rivalutazione secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 1712/1995,
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 4 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
All'attualità dunque l'importo spettante al ricorrente è pari ad €
10.416,97, di cui € 265,42 per interessi ed € 174,13 (coeff. Istat – Indice
F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,017), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo.
5.2. Le altre voci di danno da cd. lucro cessante, viceversa, vanno rigettate in quanto non provate.
Invero il ricorrente non ha neppure chiesto di provare che con l'importo pagato avrebbe voluto acquistare dei BTP, né di non aver potuto acquistare i predetti BTP perché oramai privo di risorse economiche;
anzi, trattandosi di importo non elevatissimo è verosimile che sarebbe stato conservato per eventuali spese impreviste.
Ugualmente non può essere riconosciuta l'indicizzazione sul TFR, non solo perché non è stato neppure dedotta quale sarebbe l'attività professionale del ricorrente, quale l'età pensionabile, se abbia riscattato eventuali anni di laurea, ma non è neppure provato (né è stato chiesto di provare) che l'anticipo TFR sia stato domandato ed ottenuto per pagare il debito per cui è causa (doc. 9).
Nulla esclude, difatti, che l'anticipo TFR sia stato chiesto per altre spese sostenute dal ricorrente.
6. Le spese di lite vanno compensate per il 50%, ex art. 92 c.p.c.
(essendo state rigettate alcune domande), mentre il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida in forza dei parametri introdotti dal DM
55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 5 promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.416,97, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in € 850,00per Parte_1
compensi professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 12792/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara inoltre la contumacia di non comparsa Controparte_1
benchè ritualmente citata.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 8.5.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12792/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Andrea d'Isernia, 45 presso lo studio dell'avv. Marco Avecone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Napoli alla Via Orazio n. 116
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto vendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 6.6.2024 e notificato l'1.7.2024, il ricorrente citava la resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il grave inadempimento della sig.ra
[...]
delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del CP_1
dott. e, conseguentemente, condannare la Parte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente ed in particolare si chiede la condanna della convenuta al risarcimento del
c.d. danno emergente pari ad € 10.242,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 07/03/2024 e sino al soddisfo ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il grave inadempimento della sig.ra
[...]
delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del CP_1 dott. e, per l'effetto, condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dal ricorrente ed in particolare si chiede la condanna della convenuta al risarcimento del
c.d. lucro cessante, corrispondente alla rendita potenziale che gli avrebbe garantito l'investimento del proprio danaro, pari
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 3 complessivamente ad € 10.242,84, in strumenti finanziari (pari al 4% annuo) dal 07/03/2024 e sino al soddisfo e/o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.
Si chiede inoltre la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari all'indicizzazione della quota di TFR
(€ 6.000,00) prelevata anticipatamente, dal 02/03/2024 e sino al raggiungimento dell'età pensionabile”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver acquistato un immobile dalla resistente e che nell'atto di compravendita immobiliare
La venditrice dava atto dell'esistenza di un contenzioso pendente tra la propria dante causa ed alcuni condomini e, pertanto, le parti precisavano che eventuali somme dovute a terzi sarebbero rimaste a carico della venditrice.
Ciononostante il ricorrente deduceva di aver pagato l'importo di €
10.242,84 a seguito di una pronuncia emessa dalla Corte di Appello di
Napoli per la controversia di cui sopra.
3. La resistente non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. La domanda è fondata e va accolta parzialmente.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 10.242,84, oltre interessi e rivalutazione, trattandosi di credito risarcitorio da danno emergente.
Invero lo ha allegato l'atto compravendita (doc. 1) con il quale Pt_1
la resistente si obbligava a tendere indenne il ricorrente da eventuali somme versate per la controversia pendente tra alcuni condomini e lapropria dante causa, ed i bonifici eseguiti in esecuzione della sentenza n. 2198/2023 della Corte di Appello di Napoli (doc. 10).
A tale somma, versata il 6.3.2024, devono aggiungersi interessi e rivalutazione secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 1712/1995,
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 4 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
All'attualità dunque l'importo spettante al ricorrente è pari ad €
10.416,97, di cui € 265,42 per interessi ed € 174,13 (coeff. Istat – Indice
F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,017), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo.
5.2. Le altre voci di danno da cd. lucro cessante, viceversa, vanno rigettate in quanto non provate.
Invero il ricorrente non ha neppure chiesto di provare che con l'importo pagato avrebbe voluto acquistare dei BTP, né di non aver potuto acquistare i predetti BTP perché oramai privo di risorse economiche;
anzi, trattandosi di importo non elevatissimo è verosimile che sarebbe stato conservato per eventuali spese impreviste.
Ugualmente non può essere riconosciuta l'indicizzazione sul TFR, non solo perché non è stato neppure dedotta quale sarebbe l'attività professionale del ricorrente, quale l'età pensionabile, se abbia riscattato eventuali anni di laurea, ma non è neppure provato (né è stato chiesto di provare) che l'anticipo TFR sia stato domandato ed ottenuto per pagare il debito per cui è causa (doc. 9).
Nulla esclude, difatti, che l'anticipo TFR sia stato chiesto per altre spese sostenute dal ricorrente.
6. Le spese di lite vanno compensate per il 50%, ex art. 92 c.p.c.
(essendo state rigettate alcune domande), mentre il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida in forza dei parametri introdotti dal DM
55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 5 promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.416,97, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in € 850,00per Parte_1
compensi professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 12792/2024 r.g.a.c. Pag. 6