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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2101 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Foschini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Via della Libertà n. 14 a Lugo (RA), giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo in Via M. D'Azeglio n. 58 C.F._3
a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 500/2022 del 29.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.5.2024:
Appellante : Pt_1
“accertare e dichiarare che il saldo all'ultimo estratto conto in atti del c/c 10344.36 non era dovuto e che, previa epurazione degli addebiti nulli, il saldo effettivo del conto al 31 marzo
2020 era pari ad euro 158.251,03 a credito dell'attrice come stabilito dalla c.t.u., con ordine
pagina 1 di 11 alla convenuta, per effetto del pagamento effettuato in ottemperanza al provvedimento, di procedere alla rettifica della propria contabilità in virtù del saldo accertato nella somma di euro 127.597,17. In via subordinata chiede la rinnovazione delle operazioni peritali sul quesito rubricato alla lettera b, correggendo la data da cui partire per la ricostruzione del rapporto con la data del 29 ottobre 1989.
Con vittoria di spese e compensi”.
Appellata : Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese restitutorie relative alle rimesse solutorie in relazione al periodo anteriore al 20.8.2009 ed in ogni caso la prescrizione del diritto all'accertamento negativo del credito in relazione alle rimesse solutorie concernenti il periodo anteriore al 20.8.2009;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte appellante in quanto infondate e non provate;
condannare alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme versate in adempimento della Controparte_2 sentenza di primo grado pari a € 54.870,45, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal
21/7/2022 all'effettiva restituzione sulla somma di € 11.370,45 e dal 20/9/2022 fino all'effettiva restituzione sulla somma di € 43.500,00.
In via istruttoria: alla luce delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio svolte dal CPT di Dott. in data 9/4/2022 e in data Controparte_1 Persona_1
6/6/2022 e non chiarite dal CTU nelle valutazioni del 22/4/2022 e nell'integrazione dell'11/6/2022, si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle questioni indicate al paragrafo sub 3) ovvero che il CTU esegua la riliquidazione e il ricalcolo in base ai parametri indicati al predetto paragrafo sub 3).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cpa ed iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. (da qui Vibrante o correntista) con atto di citazione del Parte_1
20.10.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la
[...]
(da qui banca) esponendo: Controparte_1
- di essere titolare del conto corrente acceso nel 1989 (n. 4716/Y), presso l'allora filiale di Argenta della poi divenuto n. 10344.36 presso Controparte_3
con un apparente saldo negativo al 31.3.2020 di Controparte_1
€ 5.161,53;
- il contratto del conto corrente prevedeva la misura dei tassi (passivi e attivi) determinata in relazione agli “usi su piazza” con facoltà per la banca di modifiche unilaterali e rinvio alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi;
- il rapporto era costantemente affidato e la banca aveva annotato illegittimamente interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto (CMS) e spese non dovute;
pagina 2 di 11 - a seguito di consulenza econometrica di parte, il saldo effettivo del conto risultava essere di € 100.932,67 a credito dell'attrice anziché a debito di € 5.161,53;
- l'attrice intendeva esercitare domanda di “accertamento negativo” del credito per annotazioni contabili passive in violazione di legge o per nullità di clausole contrattuali con lo scopo di pervenire a un ricalcolo dell'effettivo saldo depurato dagli addebiti nulli;
- l'azione d'accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, consequenziale alla declaratoria di nullità, era imprescrittibile ex art. 1422 c.c. ed era esercitabile anche se il rapporto di conto corrente era ancora in corso, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione;
- l'attrice aveva avviato invano il procedimento di mediazione obbligatoria il 20.8.2019.
L'attrice concludeva chiedendo l'accertamento e ricalcolo del saldo di conto corrente, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali.
2. La si costituiva in giudizio, Controparte_1
esponendo:
- il diritto all'accertamento negativo del credito in relazione alle rimesse “solutorie” era prescritto con riferimento al decennio antecedente dalla data di ciascun versamento;
- nel periodo anteriore al 20.8.2009 (ossia nel periodo anteriore a dieci anni dal deposito della domanda di mediazione del 20.8.2019) le rimesse solutorie avevano ampiamente pagato tutte le competenze addebitate sul conto;
- l'attrice non aveva proposto alcuna domanda di ripetizione delle somme;
- l'attrice non aveva prodotto tutti gli estratti conto e quindi la domanda era sfornita di prova documentale;
- l'allegazione era generica, non essendo indicati gli atti e documenti sulla base dei quali erano applicate le poste ritenute illegittime, non essendo sufficiente il rinvio alla perizia di parte.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 500/2022, accoglieva parzialmente la domanda attrice, rideterminando il saldo di conto corrente in € 33.708,11 a credito dell'attrice.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig. affidandosi a tre Parte_1
motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il Controparte_1
pagina 3 di 11 rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 28.5.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Tribunale che ha accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla l'azione CP_1
promossa dalla correntista era limitata all'accertamento del saldo effettivo ed alla sua rettifica, previa epurazione delle somme ritenute illegittimamente addebitate per effetto delle eccepite nullità del contratto di conto corrente. Secondo l'appellante, l'azione di accertamento e rettifica del saldo di conto corrente sarebbe imprescrittibile ex art. 1422 c.c., in quanto avente ad oggetto la domanda di accertamento della nullità e non di condanna della in via di CP_1
ripetizione dell'indebito (che invece soggiace al termine ordinario di prescrizione). Il diritto alla rettifica del saldo di conto prescinderebbe da quelle che potrebbero essere le successive azioni del correntista. La domanda di accertamento negativo sarebbe da considerarsi
“autonoma” e separata rispetto a quella di restituzione (non formulata in questo giudizio) e quindi l'eccezione di prescrizione non doveva neppure essere esaminata dal giudice. Il
Tribunale ha invece ritenuto la domanda di accertamento come prodromica ad una ripetizione dell'indebito ed a questa logicamente collegata, anche se non esercitata nello stesso processo, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria per le rimesse solutorie. Ne conseguirebbe, quindi, un saldo a favore dell'appellante di € 158.251,03, anziché di €
30.653,86 (secondo i conteggi proposti dal CTU).
8. Il motivo è infondato.
9. Prima della chiusura del conto corrente, il correntista conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate poste indebite, al fine di sapere quale è il saldo depurato di quelle illegittime, in quanto mira al conseguimento di un risultato giuridicamente apprezzabile, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito (fra le altre, cfr. Cass, n. 18681/2023; n. 5904/2021; SS.UU. n.
24418/2010; n. 6707/2024, n. 3310/2024, n. 4214/2024). Il correntista, prima della chiusura pagina 4 di 11 del conto, ha quindi sempre il diritto richiedere l'accertamento dell'invalidità delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e la relativa azione di rettifica del saldo, in quanto proiezione dell'azione di cui all'art. 1422 c.c., che è per sua natura imprescrittibile.
10. Al vaglio di questa Corte è sottoposta invece la questione se l'eccezione di prescrizione possa essere efficacemente sollevata dalla banca unicamente in caso di domanda di ripetizione di indebito ovvero se essa sia ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento e rettifica del saldo. Sul punto la Suprema Corte ha recentemente stabilito che “premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. n. 9756/2024).
11. La possibilità per la banca di eccepire la prescrizione si fonda sull'esigenza di stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione e ciò proprio ai fini della corretta ricostruzione del saldo di conto; difatti, il conteggio finale da effettuarsi non può non tener conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione in quanto essi stessi sono idonei a incidere sulla quantificazione del saldo (v. Cass. n.
16113/2024). In sostanza, sussiste un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente. Il saldo finale non può che essere determinato anche tenendo conto della incidenza che abbia avuto la prescrizione del diritto al riaccredito di quelle somme trattenute dalla banca a copertura o in pagamento di quegli addebiti, nel procedere dinamico del conto e delle movimentazioni contabili, e ciò a prescindere dal fatto che il correntista si sia limitato a svolgere una domanda di mero accertamento e non abbia avanzato anche una domanda di ripetizione dell'indebito, proponibile solo se il conto è stato chiuso.
12. La ragione di tale principio, sta proprio nel fatto che la rettifica del saldo in senso pagina 5 di 11 favorevole al titolare del conto, produce effetti analoghi a quelli che conseguono all'accoglimento della domanda di ripetizione. Se il saldo da passivo diviene attivo, il cliente ha diritto di prelevare il denaro, che la banca non può trattenere. Il correntista ottiene, in tal modo, esattamente quanto avrebbe conseguito con l'accoglimento dell'azione di ripetizione anche se non formalmente proposta. In definitiva, la rettifica del saldo in senso favorevole alla correntista altro non rappresenta, sul pianto contabile, che il riconoscimento, sul piano sostanziale, del diritto di ripetizione;
i due aspetti non possono essere disgiunti. Il diritto alla rettifica del saldo di conto è la pretesa alla contabilizzazione, che è operazione di tecnica bancaria, di un diritto restitutorio che dev'essere positivamente accertato. Il bene della vita che l'attore richiede che gli venga riconosciuto nel processo rimane sempre il medesimo, sia che lo si consideri nella sua sostanza di diritto restitutorio, sia che lo si veda nella sua rappresentazione contabile, essendo evidente che il correntista non ha interesse alla rettifica del saldo contabile in sé stessa, ma all'incremento patrimoniale che ne consegue (aumento del credito nei confronti della banca oppure diminuzione del proprio debito). Dunque, il diritto all'accertamento del saldo non può ritenersi autonomo rispetto alla pretesa economica del correntista, a prescindere dalla proposizione (o meno) della domanda di ripetizione nel medesimo giudizio.
13. La riprova si ha nella fattispecie, ove l'appellante, a seguito dell'estinzione del rapporto,
ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della banca per la somma accertata dal
Tribunale. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata che ha rettificato il saldo effettivo di conto tenendo conto della prescrizione decennale.
14. Da quanto precede consegue l'infondatezza dell'ulteriore censura dedotta dall'appellante, in merito alla decorrenza del termine prescrizionale decennale delle rimesse in conto corrente.
Come noto, rileva il carattere “solutorio” o “ripristinatorio” dei versamenti effettuati in conto corrente. La rimessa ha funzione “solutoria” se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non assistito da apertura di credito, il saldo è negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto assistito da apertura di credito (c.d. conto affidato), il saldo debitorio è eccedente l'affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido); la rimessa ha invece funzione
“ripristinatoria” della provvista se effettuata a favore di un conto "affidato", in un momento in cui il cui saldo debitore sia inferiore all'affidamento e destinato a ripristinare la provvista concessa al correntista. Per le rimesse “solutorie” (in quanto determinano uno spostamento patrimoniale a favore della banca) il dies a quo prescrizionale coincide con l'annotazione dell'addebito in conto;
per le rimesse “ripristinatorie” il dies a quo coincide con la chiusura pagina 6 di 11 del rapporto di conto corrente, poiché non consistono in effettivi spostamenti patrimoniali e pertanto di "pagamento" si può parlare solo con la conclusione del rapporto quando la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale. Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non meramente ripristinatorio, essa sussiste sempre in mancanza di prova di un'apertura di credito con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria relativa a dette rimesse.
15. Ciò porta la Corte ad esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene che la sentenza sia censurabile laddove ha indicato come dies a quo per procedere alla ricostruzione del saldo, la data del 8.10.2002. Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione in quanto, dopo aver rilevato che per i contratti di apertura di credito conclusi ante D.L.gs. n.
385/1993 non era richiesta la forma scritta e quindi si sarebbe dovuto fare riferimento al primo estratto conto disponibile (20.10.1989), ha considerato prescritte le rimesse solutorie dal 8.10.2002 non essendo provata prima di tale data la formale apertura di credito.
Trattandosi di contratto concluso prima della L. n. 154/1992 (che ha imposto la forma scritta),
l'appellante ritiene di aver fornito la prova dell'apertura di credito attraverso prove indirette ovvero con la produzione degli estratti conto (c.d. fido “da estratto conto”) dai quali emergerebbe l'affidamento concesso dalla banca (c.d. “fido di fatto”) e quindi le rimesse sarebbero tutte ripristinatorie.
16. La censura è infondata.
17. Sul piano probatorio assume carattere dirimente l'accertamento e la prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito che grava sul correntista;
la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che spetta al cliente la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, che permetta cioè di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, differire l'inizio del decorso del termine prescrizionale alla data di estinzione del conto (v. per tutte Cass. n. 2660/2019).
18. La tesi dell'appellante - secondo la quale dagli estratti conto emergerebbe l'affidamento e non una mera “tolleranza” della banca rispetto agli sconfinamenti - non può essere condivisa, alla luce anche della prevalente giurisprudenza di legittimità (e di questa Corte v. per tutte sez.
pagina 7 di 11 III n. 1387/2023) che tende ad escludere in generale l'astratta configurabilità del c.d. fido di fatto, per cui la forma scritta è ritenuto requisito imprescindibile per la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito.
19. Sulla questione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, specificando che “ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie
– in mancanza di contratto scritto – il limite dell'affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto” (v. Cass. n. 22705/2018). La predetta sentenza, nel sancire la necessità che la prova del fido venga fornita esclusivamente mediante la produzione del documento costitutivo dello stesso e non anche per il tramite di prove indirette, si riferisce invero ai rapporti posti in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, seguita dall'art. 117 TUB, ove si è stabilito l'obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari (1).
20. Sebbene una qualche apertura si sia recentemente manifestata nella giurisprudenza di legittimità (2), la produzione degli estratti conto scalari di per sé non è sufficiente a fornire la prova di un affidamento, potendosi ritenere che lo sconfinamento sia stato frutto di mera
“tolleranza” da parte della lungi però dal costituire la prova che il contratto era CP_1
affidato ab origine. Al contrario, la formalizzazione dell'apertura di credito (come nella fattispecie con il contratto del 8.10.2002), conferma che i contraenti non avevano originariamente previsto un affidamento.
21. Né l'affidamento potrebbe essere desunto dalle condizioni economiche previste del contratto di apertura di conto corrente. Laddove sussista la libertà di forma (come il contratto di apertura di credito per rapporti costituiti prima del 1992), l'agevolazione di particolari modalità della contrattazione comporta quantomeno la individuazione delle condizioni
(1) Prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito veniva, infatti, considerato un contratto a forma libera (art. 3). (2) Nel senso che non è preclusa ai correntisti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (v. Cass. n. 2338/2024).
pagina 8 di 11 applicate nel contratto di conto corrente;
in assenza di produzione da parte della correntista quantomeno del contratto di conto corrente (c.d. contratto "madre") che contenga la relativa e dettagliata indicazione delle condizioni normative ed economiche applicate in caso di affidamento, l'esistenza di un contratto di apertura di credito (c.d. contratto "figlio") non può però ritenersi dimostrato e pertanto le rimesse vanno considerate solutorie. In buona sostanza, poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto, non potrebbero assumere rilevanza gli elementi indiziari ricavabili dai soli estratti conto anche qualora rappresentino sconfinamenti;
questi non sono sufficienti a superare il requisito formale richiesto (seppure attenuato), potendosi ritenere che vi sia stata una mera “tolleranza” da parte della banca.
22. Ma l'esistenza di un affidamento non può essere ricavata dalla mera “tolleranza” di una situazione di scoperto. Non è possibile cioè qualificare l'inerzia della di fronte a CP_1
indebiti sconfinamenti come implicita autorizzazione ad un'apertura di credito, perché
l'inerzia costituisce piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata
(v. Cass. n. 10776/2022; n. 7935/2023). Una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati di ordini di pagamento del correntista anche senza immediata provvista, non dimostra in sé la stipulazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente. In conclusione, per provare l'affidamento, non è quindi sufficiente la produzione dei soli estratti conto scalari (c.d. fido di fatto).
23. Nella fattispecie non è stato neppure sollevato il tema della sostanziale regolamentazione dell'affidamento che sarebbe contenuta nel contratto di conto corrente aperto nel 1989 (v. doc.
1 fasc. app.nte): nel contratto non è indicato alcunché in merito ad un affidamento. Posto che la natura solutoria delle rimesse scaturisce automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente e delle relative condizioni, va confermata la decisione impugnata che ha dichiarato prescritte le rimesse solutorie ed extra fido dal
8.10.2002, considerando a tale data la prova dell'apertura di credito con il relativo contratto
(v. doc. 2 fasc. app.nte).
24. Va infine data rilevanza al fatto che l'appellante non ha prodotto neppure l'intera sequenza degli estratti conto. È sufficiente ricordare che, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, perché con tale produzione il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
pagina 9 di 11 debendi (e multis, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948) (così in motivazione Cass. n.
33334/2022).
25. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ritiene che vi siano errori di calcolo nella determinazione dei pagamenti non ripetibili;
in particolare, secondo l'appellante, il CTU avrebbe ritenuto solutori tutti i pagamenti dal 8.10.2002 e ciò sarebbe evidenziato in alcuni trimestri dal 2002 al 2006 con conseguente necessità di rinnovazione della consulenza tecnica, diretta a ricalcolare il saldo tenendo conto che la rimessa è solutoria solo per la parte corrispondente alla differenza tra lo “scoperto” e il limite di fido concesso.
26. Il motivo è infondato.
27. In tema di conto corrente bancario e di ripartizione dei relativi oneri probatori ove al conto acceda un'apertura di credito, è onere del correntista allegare e provare l'erroneità dell'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 co. 2 c.c., trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza costituisce un fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo (condictio indebiti) e deve essere pertanto essere allegata e dimostrata dall'attore (v. Cass. n. 23363/2023). Sul correntista grava l'onere di allegazione e prova sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur dovendo precisare la natura solutoria dei versamenti (poiché eseguiti su conto scoperto) ovvero la natura ripristinatoria (poiché eseguiti su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta che si ritiene illegittima (3).
28. Venendo al caso di specie, detto onere probatorio non risulta assolto dall'appellante. Il
CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP in sede di integrazione peritale dell'11.6.2022, ha precisato che “non si ritiene possibile effettuare la valutazione richiesta in merito all'effettiva finalità delle singole rimesse poiché non sono presenti documenti ed informazioni che permettano di entrare nel merito di tali aspetti”. Di conseguenza una eventuale rinnovazione della CTU sarebbe superflua.
29. L'appello in conclusione va rigettato.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la
(3) La Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 9201/2015) ovvero quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; ciò in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
pagina 10 di 11 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi oltre
[...]
spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2101 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Foschini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Via della Libertà n. 14 a Lugo (RA), giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo in Via M. D'Azeglio n. 58 C.F._3
a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 500/2022 del 29.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.5.2024:
Appellante : Pt_1
“accertare e dichiarare che il saldo all'ultimo estratto conto in atti del c/c 10344.36 non era dovuto e che, previa epurazione degli addebiti nulli, il saldo effettivo del conto al 31 marzo
2020 era pari ad euro 158.251,03 a credito dell'attrice come stabilito dalla c.t.u., con ordine
pagina 1 di 11 alla convenuta, per effetto del pagamento effettuato in ottemperanza al provvedimento, di procedere alla rettifica della propria contabilità in virtù del saldo accertato nella somma di euro 127.597,17. In via subordinata chiede la rinnovazione delle operazioni peritali sul quesito rubricato alla lettera b, correggendo la data da cui partire per la ricostruzione del rapporto con la data del 29 ottobre 1989.
Con vittoria di spese e compensi”.
Appellata : Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese restitutorie relative alle rimesse solutorie in relazione al periodo anteriore al 20.8.2009 ed in ogni caso la prescrizione del diritto all'accertamento negativo del credito in relazione alle rimesse solutorie concernenti il periodo anteriore al 20.8.2009;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte appellante in quanto infondate e non provate;
condannare alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme versate in adempimento della Controparte_2 sentenza di primo grado pari a € 54.870,45, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal
21/7/2022 all'effettiva restituzione sulla somma di € 11.370,45 e dal 20/9/2022 fino all'effettiva restituzione sulla somma di € 43.500,00.
In via istruttoria: alla luce delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio svolte dal CPT di Dott. in data 9/4/2022 e in data Controparte_1 Persona_1
6/6/2022 e non chiarite dal CTU nelle valutazioni del 22/4/2022 e nell'integrazione dell'11/6/2022, si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle questioni indicate al paragrafo sub 3) ovvero che il CTU esegua la riliquidazione e il ricalcolo in base ai parametri indicati al predetto paragrafo sub 3).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cpa ed iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. (da qui Vibrante o correntista) con atto di citazione del Parte_1
20.10.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la
[...]
(da qui banca) esponendo: Controparte_1
- di essere titolare del conto corrente acceso nel 1989 (n. 4716/Y), presso l'allora filiale di Argenta della poi divenuto n. 10344.36 presso Controparte_3
con un apparente saldo negativo al 31.3.2020 di Controparte_1
€ 5.161,53;
- il contratto del conto corrente prevedeva la misura dei tassi (passivi e attivi) determinata in relazione agli “usi su piazza” con facoltà per la banca di modifiche unilaterali e rinvio alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi;
- il rapporto era costantemente affidato e la banca aveva annotato illegittimamente interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto (CMS) e spese non dovute;
pagina 2 di 11 - a seguito di consulenza econometrica di parte, il saldo effettivo del conto risultava essere di € 100.932,67 a credito dell'attrice anziché a debito di € 5.161,53;
- l'attrice intendeva esercitare domanda di “accertamento negativo” del credito per annotazioni contabili passive in violazione di legge o per nullità di clausole contrattuali con lo scopo di pervenire a un ricalcolo dell'effettivo saldo depurato dagli addebiti nulli;
- l'azione d'accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, consequenziale alla declaratoria di nullità, era imprescrittibile ex art. 1422 c.c. ed era esercitabile anche se il rapporto di conto corrente era ancora in corso, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione;
- l'attrice aveva avviato invano il procedimento di mediazione obbligatoria il 20.8.2019.
L'attrice concludeva chiedendo l'accertamento e ricalcolo del saldo di conto corrente, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali.
2. La si costituiva in giudizio, Controparte_1
esponendo:
- il diritto all'accertamento negativo del credito in relazione alle rimesse “solutorie” era prescritto con riferimento al decennio antecedente dalla data di ciascun versamento;
- nel periodo anteriore al 20.8.2009 (ossia nel periodo anteriore a dieci anni dal deposito della domanda di mediazione del 20.8.2019) le rimesse solutorie avevano ampiamente pagato tutte le competenze addebitate sul conto;
- l'attrice non aveva proposto alcuna domanda di ripetizione delle somme;
- l'attrice non aveva prodotto tutti gli estratti conto e quindi la domanda era sfornita di prova documentale;
- l'allegazione era generica, non essendo indicati gli atti e documenti sulla base dei quali erano applicate le poste ritenute illegittime, non essendo sufficiente il rinvio alla perizia di parte.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 500/2022, accoglieva parzialmente la domanda attrice, rideterminando il saldo di conto corrente in € 33.708,11 a credito dell'attrice.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig. affidandosi a tre Parte_1
motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il Controparte_1
pagina 3 di 11 rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 28.5.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Tribunale che ha accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla l'azione CP_1
promossa dalla correntista era limitata all'accertamento del saldo effettivo ed alla sua rettifica, previa epurazione delle somme ritenute illegittimamente addebitate per effetto delle eccepite nullità del contratto di conto corrente. Secondo l'appellante, l'azione di accertamento e rettifica del saldo di conto corrente sarebbe imprescrittibile ex art. 1422 c.c., in quanto avente ad oggetto la domanda di accertamento della nullità e non di condanna della in via di CP_1
ripetizione dell'indebito (che invece soggiace al termine ordinario di prescrizione). Il diritto alla rettifica del saldo di conto prescinderebbe da quelle che potrebbero essere le successive azioni del correntista. La domanda di accertamento negativo sarebbe da considerarsi
“autonoma” e separata rispetto a quella di restituzione (non formulata in questo giudizio) e quindi l'eccezione di prescrizione non doveva neppure essere esaminata dal giudice. Il
Tribunale ha invece ritenuto la domanda di accertamento come prodromica ad una ripetizione dell'indebito ed a questa logicamente collegata, anche se non esercitata nello stesso processo, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria per le rimesse solutorie. Ne conseguirebbe, quindi, un saldo a favore dell'appellante di € 158.251,03, anziché di €
30.653,86 (secondo i conteggi proposti dal CTU).
8. Il motivo è infondato.
9. Prima della chiusura del conto corrente, il correntista conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate poste indebite, al fine di sapere quale è il saldo depurato di quelle illegittime, in quanto mira al conseguimento di un risultato giuridicamente apprezzabile, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito (fra le altre, cfr. Cass, n. 18681/2023; n. 5904/2021; SS.UU. n.
24418/2010; n. 6707/2024, n. 3310/2024, n. 4214/2024). Il correntista, prima della chiusura pagina 4 di 11 del conto, ha quindi sempre il diritto richiedere l'accertamento dell'invalidità delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e la relativa azione di rettifica del saldo, in quanto proiezione dell'azione di cui all'art. 1422 c.c., che è per sua natura imprescrittibile.
10. Al vaglio di questa Corte è sottoposta invece la questione se l'eccezione di prescrizione possa essere efficacemente sollevata dalla banca unicamente in caso di domanda di ripetizione di indebito ovvero se essa sia ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento e rettifica del saldo. Sul punto la Suprema Corte ha recentemente stabilito che “premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. n. 9756/2024).
11. La possibilità per la banca di eccepire la prescrizione si fonda sull'esigenza di stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione e ciò proprio ai fini della corretta ricostruzione del saldo di conto; difatti, il conteggio finale da effettuarsi non può non tener conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione in quanto essi stessi sono idonei a incidere sulla quantificazione del saldo (v. Cass. n.
16113/2024). In sostanza, sussiste un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente. Il saldo finale non può che essere determinato anche tenendo conto della incidenza che abbia avuto la prescrizione del diritto al riaccredito di quelle somme trattenute dalla banca a copertura o in pagamento di quegli addebiti, nel procedere dinamico del conto e delle movimentazioni contabili, e ciò a prescindere dal fatto che il correntista si sia limitato a svolgere una domanda di mero accertamento e non abbia avanzato anche una domanda di ripetizione dell'indebito, proponibile solo se il conto è stato chiuso.
12. La ragione di tale principio, sta proprio nel fatto che la rettifica del saldo in senso pagina 5 di 11 favorevole al titolare del conto, produce effetti analoghi a quelli che conseguono all'accoglimento della domanda di ripetizione. Se il saldo da passivo diviene attivo, il cliente ha diritto di prelevare il denaro, che la banca non può trattenere. Il correntista ottiene, in tal modo, esattamente quanto avrebbe conseguito con l'accoglimento dell'azione di ripetizione anche se non formalmente proposta. In definitiva, la rettifica del saldo in senso favorevole alla correntista altro non rappresenta, sul pianto contabile, che il riconoscimento, sul piano sostanziale, del diritto di ripetizione;
i due aspetti non possono essere disgiunti. Il diritto alla rettifica del saldo di conto è la pretesa alla contabilizzazione, che è operazione di tecnica bancaria, di un diritto restitutorio che dev'essere positivamente accertato. Il bene della vita che l'attore richiede che gli venga riconosciuto nel processo rimane sempre il medesimo, sia che lo si consideri nella sua sostanza di diritto restitutorio, sia che lo si veda nella sua rappresentazione contabile, essendo evidente che il correntista non ha interesse alla rettifica del saldo contabile in sé stessa, ma all'incremento patrimoniale che ne consegue (aumento del credito nei confronti della banca oppure diminuzione del proprio debito). Dunque, il diritto all'accertamento del saldo non può ritenersi autonomo rispetto alla pretesa economica del correntista, a prescindere dalla proposizione (o meno) della domanda di ripetizione nel medesimo giudizio.
13. La riprova si ha nella fattispecie, ove l'appellante, a seguito dell'estinzione del rapporto,
ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della banca per la somma accertata dal
Tribunale. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata che ha rettificato il saldo effettivo di conto tenendo conto della prescrizione decennale.
14. Da quanto precede consegue l'infondatezza dell'ulteriore censura dedotta dall'appellante, in merito alla decorrenza del termine prescrizionale decennale delle rimesse in conto corrente.
Come noto, rileva il carattere “solutorio” o “ripristinatorio” dei versamenti effettuati in conto corrente. La rimessa ha funzione “solutoria” se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non assistito da apertura di credito, il saldo è negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto assistito da apertura di credito (c.d. conto affidato), il saldo debitorio è eccedente l'affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido); la rimessa ha invece funzione
“ripristinatoria” della provvista se effettuata a favore di un conto "affidato", in un momento in cui il cui saldo debitore sia inferiore all'affidamento e destinato a ripristinare la provvista concessa al correntista. Per le rimesse “solutorie” (in quanto determinano uno spostamento patrimoniale a favore della banca) il dies a quo prescrizionale coincide con l'annotazione dell'addebito in conto;
per le rimesse “ripristinatorie” il dies a quo coincide con la chiusura pagina 6 di 11 del rapporto di conto corrente, poiché non consistono in effettivi spostamenti patrimoniali e pertanto di "pagamento" si può parlare solo con la conclusione del rapporto quando la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale. Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non meramente ripristinatorio, essa sussiste sempre in mancanza di prova di un'apertura di credito con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria relativa a dette rimesse.
15. Ciò porta la Corte ad esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene che la sentenza sia censurabile laddove ha indicato come dies a quo per procedere alla ricostruzione del saldo, la data del 8.10.2002. Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione in quanto, dopo aver rilevato che per i contratti di apertura di credito conclusi ante D.L.gs. n.
385/1993 non era richiesta la forma scritta e quindi si sarebbe dovuto fare riferimento al primo estratto conto disponibile (20.10.1989), ha considerato prescritte le rimesse solutorie dal 8.10.2002 non essendo provata prima di tale data la formale apertura di credito.
Trattandosi di contratto concluso prima della L. n. 154/1992 (che ha imposto la forma scritta),
l'appellante ritiene di aver fornito la prova dell'apertura di credito attraverso prove indirette ovvero con la produzione degli estratti conto (c.d. fido “da estratto conto”) dai quali emergerebbe l'affidamento concesso dalla banca (c.d. “fido di fatto”) e quindi le rimesse sarebbero tutte ripristinatorie.
16. La censura è infondata.
17. Sul piano probatorio assume carattere dirimente l'accertamento e la prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito che grava sul correntista;
la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che spetta al cliente la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, che permetta cioè di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, differire l'inizio del decorso del termine prescrizionale alla data di estinzione del conto (v. per tutte Cass. n. 2660/2019).
18. La tesi dell'appellante - secondo la quale dagli estratti conto emergerebbe l'affidamento e non una mera “tolleranza” della banca rispetto agli sconfinamenti - non può essere condivisa, alla luce anche della prevalente giurisprudenza di legittimità (e di questa Corte v. per tutte sez.
pagina 7 di 11 III n. 1387/2023) che tende ad escludere in generale l'astratta configurabilità del c.d. fido di fatto, per cui la forma scritta è ritenuto requisito imprescindibile per la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito.
19. Sulla questione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, specificando che “ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie
– in mancanza di contratto scritto – il limite dell'affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto” (v. Cass. n. 22705/2018). La predetta sentenza, nel sancire la necessità che la prova del fido venga fornita esclusivamente mediante la produzione del documento costitutivo dello stesso e non anche per il tramite di prove indirette, si riferisce invero ai rapporti posti in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, seguita dall'art. 117 TUB, ove si è stabilito l'obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari (1).
20. Sebbene una qualche apertura si sia recentemente manifestata nella giurisprudenza di legittimità (2), la produzione degli estratti conto scalari di per sé non è sufficiente a fornire la prova di un affidamento, potendosi ritenere che lo sconfinamento sia stato frutto di mera
“tolleranza” da parte della lungi però dal costituire la prova che il contratto era CP_1
affidato ab origine. Al contrario, la formalizzazione dell'apertura di credito (come nella fattispecie con il contratto del 8.10.2002), conferma che i contraenti non avevano originariamente previsto un affidamento.
21. Né l'affidamento potrebbe essere desunto dalle condizioni economiche previste del contratto di apertura di conto corrente. Laddove sussista la libertà di forma (come il contratto di apertura di credito per rapporti costituiti prima del 1992), l'agevolazione di particolari modalità della contrattazione comporta quantomeno la individuazione delle condizioni
(1) Prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito veniva, infatti, considerato un contratto a forma libera (art. 3). (2) Nel senso che non è preclusa ai correntisti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (v. Cass. n. 2338/2024).
pagina 8 di 11 applicate nel contratto di conto corrente;
in assenza di produzione da parte della correntista quantomeno del contratto di conto corrente (c.d. contratto "madre") che contenga la relativa e dettagliata indicazione delle condizioni normative ed economiche applicate in caso di affidamento, l'esistenza di un contratto di apertura di credito (c.d. contratto "figlio") non può però ritenersi dimostrato e pertanto le rimesse vanno considerate solutorie. In buona sostanza, poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto, non potrebbero assumere rilevanza gli elementi indiziari ricavabili dai soli estratti conto anche qualora rappresentino sconfinamenti;
questi non sono sufficienti a superare il requisito formale richiesto (seppure attenuato), potendosi ritenere che vi sia stata una mera “tolleranza” da parte della banca.
22. Ma l'esistenza di un affidamento non può essere ricavata dalla mera “tolleranza” di una situazione di scoperto. Non è possibile cioè qualificare l'inerzia della di fronte a CP_1
indebiti sconfinamenti come implicita autorizzazione ad un'apertura di credito, perché
l'inerzia costituisce piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata
(v. Cass. n. 10776/2022; n. 7935/2023). Una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati di ordini di pagamento del correntista anche senza immediata provvista, non dimostra in sé la stipulazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente. In conclusione, per provare l'affidamento, non è quindi sufficiente la produzione dei soli estratti conto scalari (c.d. fido di fatto).
23. Nella fattispecie non è stato neppure sollevato il tema della sostanziale regolamentazione dell'affidamento che sarebbe contenuta nel contratto di conto corrente aperto nel 1989 (v. doc.
1 fasc. app.nte): nel contratto non è indicato alcunché in merito ad un affidamento. Posto che la natura solutoria delle rimesse scaturisce automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente e delle relative condizioni, va confermata la decisione impugnata che ha dichiarato prescritte le rimesse solutorie ed extra fido dal
8.10.2002, considerando a tale data la prova dell'apertura di credito con il relativo contratto
(v. doc. 2 fasc. app.nte).
24. Va infine data rilevanza al fatto che l'appellante non ha prodotto neppure l'intera sequenza degli estratti conto. È sufficiente ricordare che, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, perché con tale produzione il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
pagina 9 di 11 debendi (e multis, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948) (così in motivazione Cass. n.
33334/2022).
25. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ritiene che vi siano errori di calcolo nella determinazione dei pagamenti non ripetibili;
in particolare, secondo l'appellante, il CTU avrebbe ritenuto solutori tutti i pagamenti dal 8.10.2002 e ciò sarebbe evidenziato in alcuni trimestri dal 2002 al 2006 con conseguente necessità di rinnovazione della consulenza tecnica, diretta a ricalcolare il saldo tenendo conto che la rimessa è solutoria solo per la parte corrispondente alla differenza tra lo “scoperto” e il limite di fido concesso.
26. Il motivo è infondato.
27. In tema di conto corrente bancario e di ripartizione dei relativi oneri probatori ove al conto acceda un'apertura di credito, è onere del correntista allegare e provare l'erroneità dell'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 co. 2 c.c., trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza costituisce un fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo (condictio indebiti) e deve essere pertanto essere allegata e dimostrata dall'attore (v. Cass. n. 23363/2023). Sul correntista grava l'onere di allegazione e prova sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur dovendo precisare la natura solutoria dei versamenti (poiché eseguiti su conto scoperto) ovvero la natura ripristinatoria (poiché eseguiti su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta che si ritiene illegittima (3).
28. Venendo al caso di specie, detto onere probatorio non risulta assolto dall'appellante. Il
CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP in sede di integrazione peritale dell'11.6.2022, ha precisato che “non si ritiene possibile effettuare la valutazione richiesta in merito all'effettiva finalità delle singole rimesse poiché non sono presenti documenti ed informazioni che permettano di entrare nel merito di tali aspetti”. Di conseguenza una eventuale rinnovazione della CTU sarebbe superflua.
29. L'appello in conclusione va rigettato.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la
(3) La Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 9201/2015) ovvero quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; ciò in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
pagina 10 di 11 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi oltre
[...]
spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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