Legge 21 aprile 2023, n. 49

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    di Giuseppe La Rosa Sommario: 1. Breve inquadramento del tema. – 2. La legge n. 49/2023: l'equo compenso da principio a norma cogente. – 3. I rapporti con il d.lgs. n. 36/2023 e le gare pubbliche. – 4. I rilievi del TAR Veneto e del TAR Roma: osservazioni di dettaglio. – 5. (Segue) sulla compatibilità dell'equo compenso con il diritto eurounitario. – 6. Riflessioni conclusive: l'equo compenso nella convergenza di interessi. 1. Breve inquadramento del tema. Le pronunce oggetto del presente scritto offrono un utile spunto per la trattazione del rapporto tra la l. n. 49/2023 sul c.d. “equo compenso” e il d.lgs. n. 36/2023, recante il (nuovo) Codice dei Contratti Pubblici; ciò non solo con …

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    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO VG 1231/2024 La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente SENTENZA (ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 del D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-terdecies c.p.c.) AVV. , con studio in Merano (BZ), corso Libertà n. 65, in proprio Parte_1 - opponente contro , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato - opposto avverso il decreto di pagamento ex art. 82 testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2022) emesso dal Giudice di Pace di Bressanone il 06.03.2024 nel procedimento penale n. 303/2021 R.G. PM – n. 09/2022 R.G. GdP …
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  • 2TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/10/2024, n. 230
    Provvedimento: Pubblicato il 09/10/2024 N. 00230/2024 REG.PROV.COLL. N. 00119/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 119 del 2024, proposto da In.Ge.Na. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0CB08DB99, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Herald Jörg Gamper, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Malles Venosta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura …
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    Provvedimento: Pubblicato il 20/09/2024 N. 02441/2024 REG.PROV.COLL. N. 01030/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2024, proposto da LI SC NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e SC Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con …
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    • D.M. 55/2014
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Versioni del testo

  • Art. 1. Definizione 1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche' conforme ai compensi previsti rispettivamente:
    a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ;
    b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ;
    c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 .
    NOTE

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):
    «Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso). - 1. - 5. (Omissis).
    6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
    7. - 10. (Omissis).».
    - Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , pubblicata nella G.U. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
    «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
    2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
    3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
    5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
    6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
    Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
    7. All' art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari»;
    b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
    c) la lettera d) e' abrogata.
    8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
    - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2 , e 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):
    «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. (Omissis).
    2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
    3. - 5. (Omissis).»
    «Art. 2 (Associazioni professionali).- 1. - 6. (Omissis).
    7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.».
  • Art. 2. Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all' articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
    3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 2230 del codice civile :
    «Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
    - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica», e' pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.
  • Art. 3.

    Nullita' delle clausole che prevedono
    un compenso non equo

    l. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
    2. Sono, altresi', nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
    a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
    b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
    c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
    d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
    e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
    f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
    g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
    h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
    i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
    l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
    3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
    4. La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio.
    5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attivita' professionale prestata.
    6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attivita' svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto il parere sulla congruita' del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attivita' prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice puo' avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.
    Note all'art. 3:
    - Per il testo dell' art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , si veda nelle note all'art. 1.