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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13238 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23412 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 31.03.2025, vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente Parte_2
domiciliato in Roma, in Circonvallazione Gianicolense 51, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Fassari, del Foro di Roma
e Avv. Marco Alaggio del Foro di Roma che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
che agisce per mezzo del procuratore Controparte_1
speciale in persona del legale Controparte_2
rappresentante Amministratore Delegato, Dott , CP_3 2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita
n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Ida Sigismondi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'8.2.2022 decreto ingiuntivo n.
2282/2022 nei confronti di Parte_1
intimante il pagamento della somma di euro 19.920,72, oltre interessi moratori, compensi e spese, per il mancato saldo delle fatture n. 0000004062299999 scaduta il 25-9-2020 di euro 5.663,57; n. 0000004070019242 scaduta il 27-10-2020 di euro 8.892,26; n. 0000004071973979 scaduta il 23-11-
2020 di euro 5.119,61; n. 0000008099405928 scaduta il 2-
2-2021 di euro 245,28, a titolo di corrispettivo dovuto e non pagato di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Avverso detto d.i., notificato in data 16. 2. 2022,
[...]
proponeva opposizione con atto di Parte_1 3
citazione, notificato in data 25.03.2022, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “a) in via principale, di revocare il d.i. opposto;
- In via subordinata b) di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a nessun titolo da a A2A Energia S.p.A., condannare Parte_1
quest'ultima a ripetere la somma di € 19.675,44 indebitamente percepita;
In via ulteriormente subordinata c) di revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 14.555,82 o nella maggior misura ritenuta dal
Tribunale.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in via del tutto subordinata, di accertare e dichiarare il credito di
[...]
nei confronti dell'opponente, e per l'effetto CP_1
condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €. 245,28. CP_1
Instaurato il contraddittorio, non comparse le parti per il libero interrogatorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue: 4
1. La era stata cliente di Parte_1 [...]
, avendo stipulato con la predetta un contratto CP_1
di servizi riguardante l'erogazione di energia elettrica.
2. In seguito alla stipula del suddetto contratto,
[...]
maturava un debito di € 19.675,44 in Parte_1
forza delle prime tre bollette sopra riportate.
3. In data 1.11.2020, Parte_1
cambiava il proprio gestore di energia elettrica, sottoscrivendo un contratto di fornitura con A2A SpA.
4. In data 8.6.2021 perveniva all'opponente una bolletta di A2A S.p.A. per € 24.946,00, somma comprensiva degli importi dovuti all'opposta per la pregressa morosità, da corrispondersi attraverso il meccanismo del CMOR di cui alla delibera ARRERA n. 219/2010.
Tale importo veniva dunque corrisposto in tre tranches direttamente ad A2A S.p.A per gli effetti della quale il debito maturato nei confronti dell'opposta si era estinto.
5. Il 24. 9.2021, la veniva Parte_1
diffidata da attraverso il proprio legale, a CP_1
corrispondere la somma poi oggetto di decreto ingiuntivo.
6. La diffida che veniva tempestivamente riscontrata in data 8.10.2021 dalla con inoltro Parte_1
delle ricevute dei pagamenti sopra effettuati.
7. Il 16.2.2022 riceveva la Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo opposto. 5
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che l'opponente non contestava l'esistenza del rapporto di somministrazione con la né Controparte_1
la corretta esecuzione della somministrazione da parte di quest'ultima per cui, secondo il disposto dell'art. 115 c.p.c., doveva ritenersi pacifico l'an debeatur oggetto della azione monitoria.
2. Che l'opponente non produceva alcun elemento di prova idoneo a vincere la presunzione di veridicità dei consumi rappresentati dalla lettura del contatore e posti a fondamento delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
3. Che comunicava di aver ricevuto Controparte_1
dall'Acquirente Unico l'indennizzo CMOR versato dalla opponente al fornitore subentrato.
4. Che la funzione del CMOR non è quella di garantire al vecchio fornitore una parte del corrispettivo dovuto per la morosità, ma di indennizzarlo del pregiudizio subito.
Pertanto, il pagamento del corrispettivo CMOR al nuovo gestore della fornitura non aveva effetti estintivi sull'originario ed integrale credito vantato dal fornitore uscente.
5. Che la riteneva di poter Controparte_1
considerare la somma ricevuta a titolo di CMOR dall'Acquirente Unico anche come somma in acconto sul 6
maggior dovuto da parte della opponente e di poter conseguentemente procedere alla riduzione delle proprie domande originarie.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso. 7
Ciò posto, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario
(Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez.
2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013
n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il 8
quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Quanto precede deve, naturalmente, coordinato con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n.
14594).
Ebbene ha fornito riscontro alla Controparte_1
propria pretesa creditoria producendo l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società (nel quale sono riportate le Controparte_1
fatture a carico dell'opponente) e una missiva di sollecito di pagamento nonché allegando le fatture azionate in monitorio.
La suddetta produzione documentale, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attore che agisca per l'adempimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico della CP_1
avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto
[...] 9
contrattuale intercorso tra le parti, e dedotto l'inadempimento della controparte.
In relazione al quantum debeatur, la prova dell'erogazione è stata legittimamente assolta CP_1
attraverso la lettura del contatore che costituisce lo
[...]
strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ.
n. 17041 del 2.12.2002; App. Catania Sez. I, 18/01/2007)
(doc. all. 1,2,3 alla comparsa di risposta).
Nessuna contestazione è stata svolta dalla parte opponente, onde la correttezza del quantum fatturato può reputarsi provata ex art. 115 c.p.c.
A fronte di ciò ha sollevato Parte_1
un'exceptio soluti integrale, affermando di aver pagato la somma dovuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica in tre tranches direttamente ad A2A S.p.A., attraverso il meccanismo del
CMOR.
I suddetti fatti estintivi della pretesa creditoria hanno trovato un riscontro documentale nelle fatture allegate dalla all'atto di citazione (all.ti 5,6 e 7). Parte_1
La stessa costituendosi Controparte_1
regolarmente in giudizio, dava atto di aver ricevuto dall'Ente preposto la somma di euro 19.675,44, a titolo di CMOR, 10
imputandola anche come somma in acconto sul maggior dovuto da parte della opponente, riducendo pertanto le proprie domande originarie alla condanna al pagamento di un importo corrispondente ad euro 245,28.
A questo punto è doveroso ricordare che il CMOR ha natura di indennizzo (e quindi non un corrispettivo delle fatture non pagate al precedente fornitore) introdotto dall' in presenza di determinati requisiti del credito CP_4
vantato dal fornitore uscente e non soddisfatto dall'utente: il venditore entrante è tenuto a porre a carico del cliente finale un importo, non corrispondente all'intero credito attinente al rapporto pregresso, diretto a indennizzare il precedente fornitore, ormai sprovvisto della possibilità di esercitare forme di autotutela contrattuale, quale la sospensione della fornitura.
Scopo del CMOR è quindi quello di ristorare almeno parzialmente il venditore uscente del pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate.
L'utente finale è quindi tenuto a pagare l'indennizzo al venditore entrante che, a sua volta, è tenuto a fatturarlo.
La normativa non prevede che si verifichi alcuna cessione del credito in favore del fornitore subentrante, essendo l'intera procedura gestita tramite il SII (Sistema Informativo 11
Integrato, gestito da Acquirente Unico) e non dalle due società (uscente e subentrante) fornitrici di energia.
Ne consegue che la società uscente resta creditrice dell'intero importo fino a quando non riceve il pagamento del Cmor. da parte di Controparte_5
ente deputato al pagamento.
Tale pagamento potrà coprire in tutto o in parte l'originario debito.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti prodotti, si rileva che in qualità di venditore Controparte_1
uscente vantava un credito di Euro 19.920,72 nei confronti del cliente finale;
dopo aver "perso" il cliente (migrato ad A2A
S.p.A.), ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo CMOR di
Euro 19.675,44 e, qualche mese dopo, ha agito (in sede monitoria) per la condanna del cliente finale al pagamento del credito originario di Euro 19.920,72. A2A S.p.A, in qualità di venditore entrante, dopo l'approvazione della richiesta di indennizzo, come suo dovere, ha fatturato il CMOR di Euro
26.824,90 al cliente finale (addebitandolo in bolletta).
Successivamente, in qualità di venditore entrante, come da normativa, A2A S.P.A. ha pagato il CMOR di 19.920,72 che, poi, a sua volta, lo ha versato all'Ente competente che lo ha corrisposto al venditore uscente. 12
Ne consegue, pertanto, che rimaneva Controparte_1
creditrice nei confronti dell'odierno opponente della minor somma di euro 245,28 sulla somma capitale.
L'opponente ha poi allegato e dimostrato di aver ricevuto da in data il 13.3.2022 (successivamente Controparte_1
all' emissione del decreto ingiuntivo), una nota di credito di euro 14.555,82 (cfr. all. 8 all'atto di citazione) relativa alla fattura n. 8099046029 del 19.12.2020.
Pertanto, deve procedersi alla compensazione (impropria) del residuo debito di parte opponente con il credito dalla stessa vantato nei confronti di parte opposta, con la conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.
Invero il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (v. Cass. n. 3464 del 09/02/2017).
Nel caso di specie può ritenersi che la prospettazione dei fatti sulla base dei quali ha supportato le Controparte_1 13
proprie domande, configuri quel minimo di controvertibilità, che è sufficiente a escludere nella stessa il dolo e la colpa grave.
Sulla base di tali considerazioni deve pertanto procedersi, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla Parte_1
alla revoca del decreto ingiuntivo n. 2282/2022
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 19.920,72.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 469 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 23412/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 23412/2022
❖ condanna l'opposta a rifondere all' opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.540, oltre euro 118,50 per spese, 14
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Carlotta La Vecchia (D.M. a aprile 2025).
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23412 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 31.03.2025, vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente Parte_2
domiciliato in Roma, in Circonvallazione Gianicolense 51, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Fassari, del Foro di Roma
e Avv. Marco Alaggio del Foro di Roma che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
che agisce per mezzo del procuratore Controparte_1
speciale in persona del legale Controparte_2
rappresentante Amministratore Delegato, Dott , CP_3 2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita
n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Ida Sigismondi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'8.2.2022 decreto ingiuntivo n.
2282/2022 nei confronti di Parte_1
intimante il pagamento della somma di euro 19.920,72, oltre interessi moratori, compensi e spese, per il mancato saldo delle fatture n. 0000004062299999 scaduta il 25-9-2020 di euro 5.663,57; n. 0000004070019242 scaduta il 27-10-2020 di euro 8.892,26; n. 0000004071973979 scaduta il 23-11-
2020 di euro 5.119,61; n. 0000008099405928 scaduta il 2-
2-2021 di euro 245,28, a titolo di corrispettivo dovuto e non pagato di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Avverso detto d.i., notificato in data 16. 2. 2022,
[...]
proponeva opposizione con atto di Parte_1 3
citazione, notificato in data 25.03.2022, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “a) in via principale, di revocare il d.i. opposto;
- In via subordinata b) di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a nessun titolo da a A2A Energia S.p.A., condannare Parte_1
quest'ultima a ripetere la somma di € 19.675,44 indebitamente percepita;
In via ulteriormente subordinata c) di revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 14.555,82 o nella maggior misura ritenuta dal
Tribunale.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in via del tutto subordinata, di accertare e dichiarare il credito di
[...]
nei confronti dell'opponente, e per l'effetto CP_1
condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €. 245,28. CP_1
Instaurato il contraddittorio, non comparse le parti per il libero interrogatorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue: 4
1. La era stata cliente di Parte_1 [...]
, avendo stipulato con la predetta un contratto CP_1
di servizi riguardante l'erogazione di energia elettrica.
2. In seguito alla stipula del suddetto contratto,
[...]
maturava un debito di € 19.675,44 in Parte_1
forza delle prime tre bollette sopra riportate.
3. In data 1.11.2020, Parte_1
cambiava il proprio gestore di energia elettrica, sottoscrivendo un contratto di fornitura con A2A SpA.
4. In data 8.6.2021 perveniva all'opponente una bolletta di A2A S.p.A. per € 24.946,00, somma comprensiva degli importi dovuti all'opposta per la pregressa morosità, da corrispondersi attraverso il meccanismo del CMOR di cui alla delibera ARRERA n. 219/2010.
Tale importo veniva dunque corrisposto in tre tranches direttamente ad A2A S.p.A per gli effetti della quale il debito maturato nei confronti dell'opposta si era estinto.
5. Il 24. 9.2021, la veniva Parte_1
diffidata da attraverso il proprio legale, a CP_1
corrispondere la somma poi oggetto di decreto ingiuntivo.
6. La diffida che veniva tempestivamente riscontrata in data 8.10.2021 dalla con inoltro Parte_1
delle ricevute dei pagamenti sopra effettuati.
7. Il 16.2.2022 riceveva la Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo opposto. 5
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che l'opponente non contestava l'esistenza del rapporto di somministrazione con la né Controparte_1
la corretta esecuzione della somministrazione da parte di quest'ultima per cui, secondo il disposto dell'art. 115 c.p.c., doveva ritenersi pacifico l'an debeatur oggetto della azione monitoria.
2. Che l'opponente non produceva alcun elemento di prova idoneo a vincere la presunzione di veridicità dei consumi rappresentati dalla lettura del contatore e posti a fondamento delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
3. Che comunicava di aver ricevuto Controparte_1
dall'Acquirente Unico l'indennizzo CMOR versato dalla opponente al fornitore subentrato.
4. Che la funzione del CMOR non è quella di garantire al vecchio fornitore una parte del corrispettivo dovuto per la morosità, ma di indennizzarlo del pregiudizio subito.
Pertanto, il pagamento del corrispettivo CMOR al nuovo gestore della fornitura non aveva effetti estintivi sull'originario ed integrale credito vantato dal fornitore uscente.
5. Che la riteneva di poter Controparte_1
considerare la somma ricevuta a titolo di CMOR dall'Acquirente Unico anche come somma in acconto sul 6
maggior dovuto da parte della opponente e di poter conseguentemente procedere alla riduzione delle proprie domande originarie.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso. 7
Ciò posto, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario
(Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez.
2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013
n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il 8
quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Quanto precede deve, naturalmente, coordinato con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n.
14594).
Ebbene ha fornito riscontro alla Controparte_1
propria pretesa creditoria producendo l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società (nel quale sono riportate le Controparte_1
fatture a carico dell'opponente) e una missiva di sollecito di pagamento nonché allegando le fatture azionate in monitorio.
La suddetta produzione documentale, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attore che agisca per l'adempimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico della CP_1
avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto
[...] 9
contrattuale intercorso tra le parti, e dedotto l'inadempimento della controparte.
In relazione al quantum debeatur, la prova dell'erogazione è stata legittimamente assolta CP_1
attraverso la lettura del contatore che costituisce lo
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strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ.
n. 17041 del 2.12.2002; App. Catania Sez. I, 18/01/2007)
(doc. all. 1,2,3 alla comparsa di risposta).
Nessuna contestazione è stata svolta dalla parte opponente, onde la correttezza del quantum fatturato può reputarsi provata ex art. 115 c.p.c.
A fronte di ciò ha sollevato Parte_1
un'exceptio soluti integrale, affermando di aver pagato la somma dovuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica in tre tranches direttamente ad A2A S.p.A., attraverso il meccanismo del
CMOR.
I suddetti fatti estintivi della pretesa creditoria hanno trovato un riscontro documentale nelle fatture allegate dalla all'atto di citazione (all.ti 5,6 e 7). Parte_1
La stessa costituendosi Controparte_1
regolarmente in giudizio, dava atto di aver ricevuto dall'Ente preposto la somma di euro 19.675,44, a titolo di CMOR, 10
imputandola anche come somma in acconto sul maggior dovuto da parte della opponente, riducendo pertanto le proprie domande originarie alla condanna al pagamento di un importo corrispondente ad euro 245,28.
A questo punto è doveroso ricordare che il CMOR ha natura di indennizzo (e quindi non un corrispettivo delle fatture non pagate al precedente fornitore) introdotto dall' in presenza di determinati requisiti del credito CP_4
vantato dal fornitore uscente e non soddisfatto dall'utente: il venditore entrante è tenuto a porre a carico del cliente finale un importo, non corrispondente all'intero credito attinente al rapporto pregresso, diretto a indennizzare il precedente fornitore, ormai sprovvisto della possibilità di esercitare forme di autotutela contrattuale, quale la sospensione della fornitura.
Scopo del CMOR è quindi quello di ristorare almeno parzialmente il venditore uscente del pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate.
L'utente finale è quindi tenuto a pagare l'indennizzo al venditore entrante che, a sua volta, è tenuto a fatturarlo.
La normativa non prevede che si verifichi alcuna cessione del credito in favore del fornitore subentrante, essendo l'intera procedura gestita tramite il SII (Sistema Informativo 11
Integrato, gestito da Acquirente Unico) e non dalle due società (uscente e subentrante) fornitrici di energia.
Ne consegue che la società uscente resta creditrice dell'intero importo fino a quando non riceve il pagamento del Cmor. da parte di Controparte_5
ente deputato al pagamento.
Tale pagamento potrà coprire in tutto o in parte l'originario debito.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti prodotti, si rileva che in qualità di venditore Controparte_1
uscente vantava un credito di Euro 19.920,72 nei confronti del cliente finale;
dopo aver "perso" il cliente (migrato ad A2A
S.p.A.), ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo CMOR di
Euro 19.675,44 e, qualche mese dopo, ha agito (in sede monitoria) per la condanna del cliente finale al pagamento del credito originario di Euro 19.920,72. A2A S.p.A, in qualità di venditore entrante, dopo l'approvazione della richiesta di indennizzo, come suo dovere, ha fatturato il CMOR di Euro
26.824,90 al cliente finale (addebitandolo in bolletta).
Successivamente, in qualità di venditore entrante, come da normativa, A2A S.P.A. ha pagato il CMOR di 19.920,72 che, poi, a sua volta, lo ha versato all'Ente competente che lo ha corrisposto al venditore uscente. 12
Ne consegue, pertanto, che rimaneva Controparte_1
creditrice nei confronti dell'odierno opponente della minor somma di euro 245,28 sulla somma capitale.
L'opponente ha poi allegato e dimostrato di aver ricevuto da in data il 13.3.2022 (successivamente Controparte_1
all' emissione del decreto ingiuntivo), una nota di credito di euro 14.555,82 (cfr. all. 8 all'atto di citazione) relativa alla fattura n. 8099046029 del 19.12.2020.
Pertanto, deve procedersi alla compensazione (impropria) del residuo debito di parte opponente con il credito dalla stessa vantato nei confronti di parte opposta, con la conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.
Invero il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (v. Cass. n. 3464 del 09/02/2017).
Nel caso di specie può ritenersi che la prospettazione dei fatti sulla base dei quali ha supportato le Controparte_1 13
proprie domande, configuri quel minimo di controvertibilità, che è sufficiente a escludere nella stessa il dolo e la colpa grave.
Sulla base di tali considerazioni deve pertanto procedersi, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla Parte_1
alla revoca del decreto ingiuntivo n. 2282/2022
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 19.920,72.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 469 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 23412/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 23412/2022
❖ condanna l'opposta a rifondere all' opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.540, oltre euro 118,50 per spese, 14
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Carlotta La Vecchia (D.M. a aprile 2025).