CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 836 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene UP Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO , con elezione di P.IVA_1 domicilio in VIA VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. COLLINI MAURO
CONTRO (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GROSSO MARCO e dell'avv. CHIESA ANDREA ( ) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO , con C.F._1 elezione di domicilio in STRADA SAN VITO REVIGLIASCO 264 10133 TORINO presso e nello studio dell'avv. GROSSO MARCO;
CONCLUSIONI : PER CTC Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile, in parziale riforma dell'appellata sentenza così giudicare, alla luce della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per Contro fatto e colpa di 1) condannare al risarcimento del danno in Controparte_3 favore di che si quantifica nella somma di complessiva di € Parte_1
1.559.807,30 o in quella diversa dovesse essere ritenuta di giustizia – detratta la somma di € 12.704,75, già ricevuta - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare a consegnare all'attrice idonee Controparte_1 certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per la comunicazione agli uffici preposti, con particolare riferimento a) al Certificato di prodotto con dettaglio calcolo della trasmittanza dei vari moduli di vetrata (vetro + telaio) con esclusione dei pannelli ciechi;
b) alla Dichiarazione del valore della trasmittanza pannelli ciechi;
c) alla Scheda tecnica vetri;
d) alla Scheda tecnica materiale isolante installato nei moduli ciechi;
e) al Certificato di prova acustica;
f) alla Relazione di calcolo degli elementi strutturali verticali e orizzontali;
g) alla Relazione di calcolo resistenza al fuoco dei componenti di chiusura installati in corrispondenza dei solai, h) dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo le specifiche dei costruttori/fornitori degli stessi, stabilendo, ex art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento;
3) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
4) con vittoria di spese e onorari di causa
5) in via istruttoria, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, il noleggio gru e ponteggio si è protratto fino al novembre 2022 compreso per la gru (poi smontata) e fino al dicembre 2022 per il ponteggio, per un costo complessivo di € 40.289,50, come da fatture Atlas nolo gru e ponteggio – doc. 14 – da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Atlas Costruzioni S.r.l., Via Nazionale 109. Seriate (BG); geom. Via della Filanda n. 1, Vanzago (MI); Persona_1
b) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stato eseguito, nel mese di aprile 2022, il tamponamento provvisorio in policarbonato della facciata ovest 2° piano per un costo complessivo di € 3.647,80 come da fatture IPS n. 24 e 25 del 29 aprile 2022 – doc. 15 – da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Via San Giorgio n. 2, Parabiago (MI); geom. CP_4 Persona_1
c) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stato eseguito, nel mese di giugno 2022 il tamponamento provvisorio in policarbonato dei piani 1°, 3°, 4° e 5° per un costo di € 4.910,00 come da fattura Retica n. 54 del 30 giugno 2022 – doc. 16 da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Retica Involucri Srl, Via Vanoni n. 24, Morbegno (SO); geom. Persona_1
d) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stata eseguita, nel mese di settembre 2022, la lucidatura dei vetri della facciata ovest al fine di eliminare il danno causato dal polistirolo rimasto agli stessi incollato, per un costo complessivo di € 6.000,00, come da fattura Vetrocare n. 199 del 30 settembre 2022 – doc. 18 – da rammostrarsi al teste;
Testi: legale rappresentante società Vetrocare Srl, Via Circonvallazione Est 2/6, Cassolnovo (PV); geom. Persona_1
e) vero che il 31 marzo 2022 ho partecipato alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, svoltasi, (doc. 7) che si rammostra al teste, e che lo stesso rispecchia lo stato dei luoghi da me esaminato;
Testi: geom. ing. c/o CTC, Persona_1 Testimone_1
Viale Legioni Romane n. 43, Milano;
f) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, lo stato di avanzamento dei lavori contenuto nel SAL 10 (doc. 4), che si rammostra al teste, risulta sovrastimato per una cifra complessiva di € 85.770,50 rispetto a quanto ivi indicato, come risulta dallo stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti in cantiere, (doc. 7) che si rammostra al teste, nonché dallo stato finale dei lavori (doc. 26) da rammostrarsi al teste;
Testi: geom. ing. c/o CTC, Persona_1 Testimone_1
Viale Legioni Romane n. 43, Milano;
g) vero che il canone medio annuale di locazione di immobili simili, per ubicazione e caratteristiche, a quello di Viale Legioni Romane 43, Milano, ammonta, nei suoi valori odierni, ad € 280/mq; Testi: legale rappresentante società Cosmo Real Estate & Broker Srl, Viale Gian Galeazzo n. 25, Milano. Contro A prova contraria sulle circostanze dedotte con i capitoli di prova dedotti da si deduce il seguente ulteriore capitolo di prova per testi: h) vero che le riunioni di cantiere di cui ai verbali sub. docc. da 29 a 40, redatti dal Direttore dei Lavori ing. e che si rammostrano al teste, hanno visto la presenza delle persone Testimone_1 ivi indicate e riportano le dichiarazioni in quella sede avvenute. Si indicano quali testi sulla circostanza: - ing. e geom. c/o CTC, Viale Testimone_1 Persona_1
Legioni Romane n. 43, Milano.
Contro PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da per le ragioni tutte Parte_2 di cui in atti e confermare in toto la sentenza appellata n.1033/2025 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare siccome infondate tutte le domande avanzate da mandando Parte_2 Controparte_1 assolta da ogni avversaria pretesa, per le ragioni e le causali di cui
[...] in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e IVA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.1.2023, la società
[...]
(di seguito, per brevità, conveniva in giudizio Parte_2 Pt_2 dinanzi al Tribunale di Milano (di seguito, per Controparte_1 Contro brevità, , adducendo sia ritardi nell'esecuzione di un contratto d'appalto affidato alla convenuta in data 15.10.2020 per la realizzazione delle nuove facciate di un edificio sito a Milano, in viale Legioni Romane 43, sia l'abbandono del cantiere Contr da parte di chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per cui è causa per fatto e colpa imputabili alla convenuta, di condannarla al pagamento della penale per il ritardo di cui all'art 10 del contratto per euro 81.880,00 e al risarcimento del danno per l'inadempimento, nonché alla consegna di idonee certificazioni relative ai lavori svolti. Contro Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il rigetto di ogni altra domanda, in subordine, di accertare il concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato e, per l'effetto, la riduzione dell'entità dell'indennizzo ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., ancora in via subordinata, nel caso di riconoscimento anche parziale del credito risarcitorio della Contro C.T.C., di compensare il predetto importo con il credito spettante alla a fronte delle ritenute in garanzia operate dalla committente. Con sentenza n. 1033/2025, pubblicata in data 6.2.2025, il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) dichiara risolto il contratto di appalto del 15.10.2020 per fatto e colpa di
Controparte_1
2) accerta il diritto di credito di Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_1 per l'importo complessivo di euro 81.880,00, oltre interessi, a titolo di penale
[...] da ritardo;
3) accerta il diritto di credito di Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1 per l'importo complessivo di euro 69.175,25 a titolo di ritenute applicate
[...] sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti ex art. 9 del contratto;
4) disposta la compensazione tra i reciproci crediti/debiti, condanna
[...]
a pagare in favore di Controparte_1 [...] per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva, la somma di euro 12.704,75, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) rigetta la domanda di Parte_1 tesa a sentir condannare
[...] Controparte_1
a consegnare idonee certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per
[...] la comunicazione agli uffici preposti, con particolare riferimento a) al Certificato di prodotto con dettaglio calcolo della trasmittanza dei vari moduli di vetrata (vetro + telaio) con esclusione dei pannelli ciechi;
b) alla Dichiarazione del valore della trasmittanza pannelli ciechi;
c) alla Scheda tecnica vetri;
d) alla Scheda tecnica materiale isolante installato nei moduli ciechi;
e) al Certificato di prova acustica;
f) alla Relazione di calcolo degli elementi strutturali verticali e orizzontali;
g) alla Relazione di calcolo resistenza al fuoco dei componenti di chiusura installati in corrispondenza dei solai, h) dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo le specifiche dei costruttori/fornitori degli stessi;
6) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano, già applicata la compensazione, in euro
[...]
856,50 per esborsi e in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Dunque, il Tribunale, ritenuto provato il ritardo e il mancato completamento delle Contro opere da parte di , ha riconosciuto la debenza della penale relativa al ritardo, ha escluso la risarcibilità ulteriore di alcuni danni ritenuti riconducibili sempre al ritardo e alla relativa penale non essendo prevista la risarcibilità del danno ulteriore1, ha ritenuto non provato il danno da inadempimento consistito nell'abbandono del cantiere. Ha, altresì, rigettato la domanda di restituzione della somma versata in eccesso a Contro in relazione al SAL n. 10, ritenendo indimostrata la circostanza allegata da CTC che i lavori dichiarati nel SAL non fossero stati effettivamente realizzati. Ha ritenuto indimostrata l'avvenuta dazione da parte di C.T.C. e in favore della convenuta di una somma di € 25.409,49 versata a titolo di acconto su opere indicate solo genericamente come lavorazioni non eseguite e che la convenuta non avrebbe mai restituito. Ha poi rigettato la domanda relativa alla consegna delle dovute certificazioni relative alle lavorazioni svolte in quanto “dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che la consegna della documentazione che era in possesso di quest'ultima – per quanto incompleta – sia avvenuta a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti dopo l'avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. (cfr. atto di citazione pag. 7 e docc. 5, 6 e 8 comparsa di costituzione e risposta)” né vi è prova di ulteriori certificazioni ancora da consegnare. Contro Da ultimo, ha accolto la domanda proposta da di compensazione parziale del danno causato con la ritenuta di garanzia operata da C.T.C.
Avverso la sentenza ha proposto appello C.T.C., chiedendo, in parziale riforma della Contro sentenza appellata, di condannare al risarcimento del danno nella somma complessiva di € 1.559.807,30, detratta la somma di € 12.704,75 già ricevuta, alla consegna in favore dell'attrice di idonee certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per la comunicazione agli uffici preposti, stabilendo, ex art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, di Contro rigettare le domande ed eccezioni formulate da con vittoria di spese e onorari di causa, in via istruttoria l'ammissione di prova per testi. Contro Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto. All'udienza del 18.09.2025 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., fissando a tale fine l'udienza collegiale del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, C.T.C. ha ritenuto corretta la sentenza in relazione alla ritenuta Contro sussistenza dell'inadempimento in capo a derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati e dal successivo abbandono del cantiere, e della conseguente pronuncia di risoluzione di diritto del contratto di appalto per cui è causa, mentre ne ha ravvisato la contraddittorietà e l'erroneità in ordine al profilo risarcitorio.
1. Con il primo motivo di appello, C.T.C. lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità di chiedere i danni da inadempimento sul presupposto per cui le parti non avrebbero convenuto con la penale la risarcibilità del danno ulteriore da ritardo. Il motivo è infondato. Il Tribunale infatti ha riconosciuto non risarcibile l'ulteriore danno da ritardo (in presenza di clausola penale per il ritardo senza previsione della risarcibilità del danno ulteriore da ritardo) ma ha in astratto ammesso la risarcibilità del danno da inadempimento.
2. Con il secondo motivo di appello, C.T.C. censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto , senza ammettere le prove dedotte, che la committente non avesse assolto all'onere di provare il danno da inadempimento consistito nell'abbandono del cantiere e nel mancato completamento delle opere. Ciò premesso la corte osserva quanto segue. CTC lamenta quali danni:
1. il protrarsi del noleggio gru e ponteggio, ma tale danno come rilevato dal primo giudice è connesso al ritardo e già coperto dalla penale prevista appunto per il ritardo;
2. l'esecuzione di un tamponamento provvisorio della facciata, danno rispetto al quale non è stata offerta alcuna prova del nesso di causalità con l'inadempimento;
3. la lucidatura vetri facciata per eliminare il danno da polistirolo di protezione: anche in questo caso non è stata offerta alcuna prova del nesso di causalità del danno con l'inadempimento.
In conclusione, la prova orale dedotta da parte appellante è irrilevante ai fini del decidere, o perché volta a provare danni connessi col ritardo, o perché è inidonea a Contro dimostrare la correlazione tra l'inadempimento di e i danni invocati da C.T.C. e pertanto sul punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3. Con il terzo motivo di appello, C.T.C. si duole dell'omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine ai richiesti danni da lucro cessante da mancata locazione quale conseguenza dell'inadempimento di CP_2
Con riferimento a tale tipologia di danno, si osserva che l'appellante ha omesso di fornire prova del nesso causale tra fatto e pregiudizio effettivo patito, essendosi limitata ad asserire come il danno costituisse un mancato guadagno ai sensi dell'art. Contro 1223 c.c. e fosse conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento di e non avendo offerto prova alcuna in ordine alla concreta ed effettiva possibilità di locare l'immobile in oggetto né di essersi attivato in tal senso. Infatti CTC allega, ma non prova, che l'immobile aveva “suscitato l'interesse di più operatori , interesse sospesosi una volta constatato il ritardo nel compimento dei lavori”. E infatti, secondo la più recente giurisprudenza, il danno da lucro cessante “richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su una astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” ( Cass 8758/25) In ogni caso, proprio dalle allegazioni di parte appellante si ricava che trattasi di danno da ritardo già coperto, come tale, dalla penale.
4. Con il quarto motivo di appello, C.T.C. si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione della somma in eccesso in relazione al SAL n. 10, asseritamente derivante dal confronto tra il SAL n. 10 e il conto finale e pari ad € 87.770,50. L'appellante, a sostegno delle proprie difese, invoca il documento che attesta lo stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti in cantiere. Anche questo motivo di appello non può essere accolto. Infatti i SAL sono tutti stati approvati dal direttore dei lavori che li ha certificati insieme al project manager geom sicchè l'asserita mancata realizzazione dei lavori dichiarati nel SAL non CP_5 solo non è provata ma anzi risulta attestato il contrario dal direttore dei lavori che opera per conto della committenza (Cass n. 32888/2001) né a tal fine può essere invocato il conto finale, in quanto redatto unilateralmente dalla committente.
5. Con il quinto motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui il Contro giudice non ha ordinato la restituzione della somma di € 25.409,49 versata a a titolo di acconto su lavori non eseguiti . Il motivo di gravame è fondato. Il Tribunale ha omesso di esaminare le risultanze documentali da cui emerge che: Parte Contro a) ha versato a una anticipazione complessiva di € 163.760,00 (acconto del 5% alla firma del contratto di € 40.940,00 + IVA e anticipo acconto 15% alla consegna dei principali materiali costitutivi della facciata di € 122.820,00 - doc. 4 ctc); b) secondo quanto stabilito dal contratto di appalto (doc. 1 ctc, art. 9), l'anticipazione avrebbe dovuto essere rimborsata proporzionalmente all'avanzare dei lavori;
Contro c) ha restituito soltanto la minor somma di € 138.350,51, come risulta dai SAL prodotti sub. doc. 4. Contro Dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere condannata a Parte restituire a l'importo predetto.
6. Con il sesto motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito che la consegna della documentazione che era in possesso di CTC, fosse avvenuta a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti dopo l'avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. mentre la consegna delle certificazioni relative ai lavori svolti a dire dell'appellante, non è ancora avvenuta in maniera completa e idonea allo scopo come documentato dal D.L. arch n data 12.9.2022. Tes_1
Questa Corte sul punto rileva quanto segue. I rilievi mossi dal DL riguardano la verifica acustica e richiamano quanto rilevato dal consulente acustico di CTC che ha esaminato la relazione acustica CP_6 Contro consegnata da rilevando che: “ la relazione è prevalentemente previsionale in quanto vengono utilizzati dati di laboratorio eseguiti su una singola finestra e le dimensioni di riferimento assunte nel calcolo della prestazione acustica non sono riconducibili agli elementi effettivi di facciata. I requisiti acustici passivi della facciata potranno essere ricavati solo mediante un test in opera”. Ciò premesso, deve ritenersi provato che la certificazione acustica sia stata fornita da Contr
mentre non è provato né allegato né si rinviene dal contratto un obbligo di certificazione acustica più pregnante di quella fornita dall'appaltatore. Per quanto riguarda le altre certificazioni lo studio tecnico ha rilevato che : CP_6
“Con riferimento alla documentazione presentata dalla ditta Giugiaro Architettura
& Structures S.r.L. in merito alla facciata continua sono stati verificati gli allegati inerenti le questioni termiche, antincendio ed acustiche, ovvero:
− ALL. 04 – HE CN TR
− ALL. 05 – HE CN ISOLAMENTO
− ALL. 06 – PRESTAZIONE TERMICA DI FACCIATA − ALL. 08 – HE CN SI FU
−ALL. 12 – RELAZIONE VERIFICA ACUSTICA
− ALL. 13 – CH RP
− ALL. 15 – DOP TR.
Note: La documentazione risulta generalmente esaustiva e i dati tecnici riportati nei vari allegati riconfermano quanto precedentemente dichiarato dalla Ditta. Sub ALL. 05 – HE CN ISOLAMENTO: la documentazione va integrata con la “Dichiarazione di prestazione (DOP)” e del “Documento di trasporto (DDT)” relativi ad ogni singolo materiale isolante”.
Anche per l'all. sub 5 vale quanto sopra detto per l'all. sub 12 ossia che la dichiarazione è stata fornita mentre non è provato né allegato nè si rinviene in contratto un obbligo di certificazione più pregnante di quella fornita dall'appaltatore.
7. Con il settimo motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui ha Contro accolto la domanda di di compensazione parziale del danno causato con la ritenuta di garanzia operata da Pt_2
L'appellante, a sostegno della propria difesa, espone che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ritenuta di garanzia era contrattualmente prevista a garanzia della regolare esecuzione dei lavori in contratto e degli obblighi dell'impresa e delle eventuali ditte subappaltatrici, autorizzate per iscritto dalla committente, sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché che il suo svincolo era previsto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo delle opere, collaudo che poteva avvenire esclusivamente ad opera completata e, stando al contratto, previa consegna di tutte le certificazioni e schede tecniche dei materiali impiegati. Ritiene la Corte che le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili, atteso che il contratto per cui è causa prevedeva che le ritenute a garanzia sulle Contro competenze maturate da venivano operate dalla C.T.C. in fase di pagamento di ogni SAL a garanzia della regolare esecuzione dei lavori in contratto e che, dunque, tale importo non avrebbe potuto essere conseguito da C.T.C. in aggiunta alla penale da ritardo. Dunque la statuizione del primo giudice, va riformata solo nella parte in cui accerta il credito di CTC nella misura di euro 81.880,00 anziché nel maggior importo di euro 107.289,49 (81.880,00 +25.409,49) da compensare parzialmente con il credito di Contr euro 69.175,25 di la quale deve quindi essere condannata a pagare l'importo di euro 38.114,24 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite ( Cass n. 9064/18) che vede prevalentemente Contro soccombente e pertanto la parte predetta è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore del decisum, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 1033/25; condanna a pagare a l'importo di euro 38.114,24 oltre interessi CP_7 Pt_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle CP_7 Pt_1 spese di entrambi i gradi che liquida in euro 14.000 per il primo grado, in euro 9000 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge. Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente estensore
Irene UP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è, dunque, possibile accogliere la pretesa risarcitoria formulata con riguardo agli ulteriori danni allegati consistiti nei costi per il “prolungamento noleggio gru e ponteggio”, per il“tamponamento provvisorio in policarbonato facciata ovest 2° piano”, per il “tamponamento provvisorio in policarbonato piani 1°, 3°, 4° e 5° con relativa manodopera”, e per la “lucidatura vetri facciata ovest per eliminare il danno causato dal polistirolo rimasto agli stessi incollato”,nonché al danno da mancata locazione, trattandosi di danni connessi al ritardato adempimento dell'opera, che risultano quindi coperti dalla previsione contrattuale della clausola penale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene UP Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO , con elezione di P.IVA_1 domicilio in VIA VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. COLLINI MAURO
CONTRO (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GROSSO MARCO e dell'avv. CHIESA ANDREA ( ) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO , con C.F._1 elezione di domicilio in STRADA SAN VITO REVIGLIASCO 264 10133 TORINO presso e nello studio dell'avv. GROSSO MARCO;
CONCLUSIONI : PER CTC Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile, in parziale riforma dell'appellata sentenza così giudicare, alla luce della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per Contro fatto e colpa di 1) condannare al risarcimento del danno in Controparte_3 favore di che si quantifica nella somma di complessiva di € Parte_1
1.559.807,30 o in quella diversa dovesse essere ritenuta di giustizia – detratta la somma di € 12.704,75, già ricevuta - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare a consegnare all'attrice idonee Controparte_1 certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per la comunicazione agli uffici preposti, con particolare riferimento a) al Certificato di prodotto con dettaglio calcolo della trasmittanza dei vari moduli di vetrata (vetro + telaio) con esclusione dei pannelli ciechi;
b) alla Dichiarazione del valore della trasmittanza pannelli ciechi;
c) alla Scheda tecnica vetri;
d) alla Scheda tecnica materiale isolante installato nei moduli ciechi;
e) al Certificato di prova acustica;
f) alla Relazione di calcolo degli elementi strutturali verticali e orizzontali;
g) alla Relazione di calcolo resistenza al fuoco dei componenti di chiusura installati in corrispondenza dei solai, h) dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo le specifiche dei costruttori/fornitori degli stessi, stabilendo, ex art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento;
3) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
4) con vittoria di spese e onorari di causa
5) in via istruttoria, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, il noleggio gru e ponteggio si è protratto fino al novembre 2022 compreso per la gru (poi smontata) e fino al dicembre 2022 per il ponteggio, per un costo complessivo di € 40.289,50, come da fatture Atlas nolo gru e ponteggio – doc. 14 – da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Atlas Costruzioni S.r.l., Via Nazionale 109. Seriate (BG); geom. Via della Filanda n. 1, Vanzago (MI); Persona_1
b) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stato eseguito, nel mese di aprile 2022, il tamponamento provvisorio in policarbonato della facciata ovest 2° piano per un costo complessivo di € 3.647,80 come da fatture IPS n. 24 e 25 del 29 aprile 2022 – doc. 15 – da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Via San Giorgio n. 2, Parabiago (MI); geom. CP_4 Persona_1
c) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stato eseguito, nel mese di giugno 2022 il tamponamento provvisorio in policarbonato dei piani 1°, 3°, 4° e 5° per un costo di € 4.910,00 come da fattura Retica n. 54 del 30 giugno 2022 – doc. 16 da rammostrarsi al teste;
Teste: legale rappresentante società Retica Involucri Srl, Via Vanoni n. 24, Morbegno (SO); geom. Persona_1
d) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, è stata eseguita, nel mese di settembre 2022, la lucidatura dei vetri della facciata ovest al fine di eliminare il danno causato dal polistirolo rimasto agli stessi incollato, per un costo complessivo di € 6.000,00, come da fattura Vetrocare n. 199 del 30 settembre 2022 – doc. 18 – da rammostrarsi al teste;
Testi: legale rappresentante società Vetrocare Srl, Via Circonvallazione Est 2/6, Cassolnovo (PV); geom. Persona_1
e) vero che il 31 marzo 2022 ho partecipato alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, svoltasi, (doc. 7) che si rammostra al teste, e che lo stesso rispecchia lo stato dei luoghi da me esaminato;
Testi: geom. ing. c/o CTC, Persona_1 Testimone_1
Viale Legioni Romane n. 43, Milano;
f) vero che nel cantiere di Viale Legioni Romane 43, Milano, lo stato di avanzamento dei lavori contenuto nel SAL 10 (doc. 4), che si rammostra al teste, risulta sovrastimato per una cifra complessiva di € 85.770,50 rispetto a quanto ivi indicato, come risulta dallo stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti in cantiere, (doc. 7) che si rammostra al teste, nonché dallo stato finale dei lavori (doc. 26) da rammostrarsi al teste;
Testi: geom. ing. c/o CTC, Persona_1 Testimone_1
Viale Legioni Romane n. 43, Milano;
g) vero che il canone medio annuale di locazione di immobili simili, per ubicazione e caratteristiche, a quello di Viale Legioni Romane 43, Milano, ammonta, nei suoi valori odierni, ad € 280/mq; Testi: legale rappresentante società Cosmo Real Estate & Broker Srl, Viale Gian Galeazzo n. 25, Milano. Contro A prova contraria sulle circostanze dedotte con i capitoli di prova dedotti da si deduce il seguente ulteriore capitolo di prova per testi: h) vero che le riunioni di cantiere di cui ai verbali sub. docc. da 29 a 40, redatti dal Direttore dei Lavori ing. e che si rammostrano al teste, hanno visto la presenza delle persone Testimone_1 ivi indicate e riportano le dichiarazioni in quella sede avvenute. Si indicano quali testi sulla circostanza: - ing. e geom. c/o CTC, Viale Testimone_1 Persona_1
Legioni Romane n. 43, Milano.
Contro PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da per le ragioni tutte Parte_2 di cui in atti e confermare in toto la sentenza appellata n.1033/2025 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare siccome infondate tutte le domande avanzate da mandando Parte_2 Controparte_1 assolta da ogni avversaria pretesa, per le ragioni e le causali di cui
[...] in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e IVA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.1.2023, la società
[...]
(di seguito, per brevità, conveniva in giudizio Parte_2 Pt_2 dinanzi al Tribunale di Milano (di seguito, per Controparte_1 Contro brevità, , adducendo sia ritardi nell'esecuzione di un contratto d'appalto affidato alla convenuta in data 15.10.2020 per la realizzazione delle nuove facciate di un edificio sito a Milano, in viale Legioni Romane 43, sia l'abbandono del cantiere Contr da parte di chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per cui è causa per fatto e colpa imputabili alla convenuta, di condannarla al pagamento della penale per il ritardo di cui all'art 10 del contratto per euro 81.880,00 e al risarcimento del danno per l'inadempimento, nonché alla consegna di idonee certificazioni relative ai lavori svolti. Contro Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il rigetto di ogni altra domanda, in subordine, di accertare il concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato e, per l'effetto, la riduzione dell'entità dell'indennizzo ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., ancora in via subordinata, nel caso di riconoscimento anche parziale del credito risarcitorio della Contro C.T.C., di compensare il predetto importo con il credito spettante alla a fronte delle ritenute in garanzia operate dalla committente. Con sentenza n. 1033/2025, pubblicata in data 6.2.2025, il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) dichiara risolto il contratto di appalto del 15.10.2020 per fatto e colpa di
Controparte_1
2) accerta il diritto di credito di Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_1 per l'importo complessivo di euro 81.880,00, oltre interessi, a titolo di penale
[...] da ritardo;
3) accerta il diritto di credito di Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1 per l'importo complessivo di euro 69.175,25 a titolo di ritenute applicate
[...] sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti ex art. 9 del contratto;
4) disposta la compensazione tra i reciproci crediti/debiti, condanna
[...]
a pagare in favore di Controparte_1 [...] per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva, la somma di euro 12.704,75, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) rigetta la domanda di Parte_1 tesa a sentir condannare
[...] Controparte_1
a consegnare idonee certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per
[...] la comunicazione agli uffici preposti, con particolare riferimento a) al Certificato di prodotto con dettaglio calcolo della trasmittanza dei vari moduli di vetrata (vetro + telaio) con esclusione dei pannelli ciechi;
b) alla Dichiarazione del valore della trasmittanza pannelli ciechi;
c) alla Scheda tecnica vetri;
d) alla Scheda tecnica materiale isolante installato nei moduli ciechi;
e) al Certificato di prova acustica;
f) alla Relazione di calcolo degli elementi strutturali verticali e orizzontali;
g) alla Relazione di calcolo resistenza al fuoco dei componenti di chiusura installati in corrispondenza dei solai, h) dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo le specifiche dei costruttori/fornitori degli stessi;
6) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano, già applicata la compensazione, in euro
[...]
856,50 per esborsi e in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Dunque, il Tribunale, ritenuto provato il ritardo e il mancato completamento delle Contro opere da parte di , ha riconosciuto la debenza della penale relativa al ritardo, ha escluso la risarcibilità ulteriore di alcuni danni ritenuti riconducibili sempre al ritardo e alla relativa penale non essendo prevista la risarcibilità del danno ulteriore1, ha ritenuto non provato il danno da inadempimento consistito nell'abbandono del cantiere. Ha, altresì, rigettato la domanda di restituzione della somma versata in eccesso a Contro in relazione al SAL n. 10, ritenendo indimostrata la circostanza allegata da CTC che i lavori dichiarati nel SAL non fossero stati effettivamente realizzati. Ha ritenuto indimostrata l'avvenuta dazione da parte di C.T.C. e in favore della convenuta di una somma di € 25.409,49 versata a titolo di acconto su opere indicate solo genericamente come lavorazioni non eseguite e che la convenuta non avrebbe mai restituito. Ha poi rigettato la domanda relativa alla consegna delle dovute certificazioni relative alle lavorazioni svolte in quanto “dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che la consegna della documentazione che era in possesso di quest'ultima – per quanto incompleta – sia avvenuta a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti dopo l'avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. (cfr. atto di citazione pag. 7 e docc. 5, 6 e 8 comparsa di costituzione e risposta)” né vi è prova di ulteriori certificazioni ancora da consegnare. Contro Da ultimo, ha accolto la domanda proposta da di compensazione parziale del danno causato con la ritenuta di garanzia operata da C.T.C.
Avverso la sentenza ha proposto appello C.T.C., chiedendo, in parziale riforma della Contro sentenza appellata, di condannare al risarcimento del danno nella somma complessiva di € 1.559.807,30, detratta la somma di € 12.704,75 già ricevuta, alla consegna in favore dell'attrice di idonee certificazioni relative ai lavori svolti, indispensabili per la comunicazione agli uffici preposti, stabilendo, ex art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, di Contro rigettare le domande ed eccezioni formulate da con vittoria di spese e onorari di causa, in via istruttoria l'ammissione di prova per testi. Contro Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto. All'udienza del 18.09.2025 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., fissando a tale fine l'udienza collegiale del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, C.T.C. ha ritenuto corretta la sentenza in relazione alla ritenuta Contro sussistenza dell'inadempimento in capo a derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati e dal successivo abbandono del cantiere, e della conseguente pronuncia di risoluzione di diritto del contratto di appalto per cui è causa, mentre ne ha ravvisato la contraddittorietà e l'erroneità in ordine al profilo risarcitorio.
1. Con il primo motivo di appello, C.T.C. lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità di chiedere i danni da inadempimento sul presupposto per cui le parti non avrebbero convenuto con la penale la risarcibilità del danno ulteriore da ritardo. Il motivo è infondato. Il Tribunale infatti ha riconosciuto non risarcibile l'ulteriore danno da ritardo (in presenza di clausola penale per il ritardo senza previsione della risarcibilità del danno ulteriore da ritardo) ma ha in astratto ammesso la risarcibilità del danno da inadempimento.
2. Con il secondo motivo di appello, C.T.C. censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto , senza ammettere le prove dedotte, che la committente non avesse assolto all'onere di provare il danno da inadempimento consistito nell'abbandono del cantiere e nel mancato completamento delle opere. Ciò premesso la corte osserva quanto segue. CTC lamenta quali danni:
1. il protrarsi del noleggio gru e ponteggio, ma tale danno come rilevato dal primo giudice è connesso al ritardo e già coperto dalla penale prevista appunto per il ritardo;
2. l'esecuzione di un tamponamento provvisorio della facciata, danno rispetto al quale non è stata offerta alcuna prova del nesso di causalità con l'inadempimento;
3. la lucidatura vetri facciata per eliminare il danno da polistirolo di protezione: anche in questo caso non è stata offerta alcuna prova del nesso di causalità del danno con l'inadempimento.
In conclusione, la prova orale dedotta da parte appellante è irrilevante ai fini del decidere, o perché volta a provare danni connessi col ritardo, o perché è inidonea a Contro dimostrare la correlazione tra l'inadempimento di e i danni invocati da C.T.C. e pertanto sul punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3. Con il terzo motivo di appello, C.T.C. si duole dell'omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine ai richiesti danni da lucro cessante da mancata locazione quale conseguenza dell'inadempimento di CP_2
Con riferimento a tale tipologia di danno, si osserva che l'appellante ha omesso di fornire prova del nesso causale tra fatto e pregiudizio effettivo patito, essendosi limitata ad asserire come il danno costituisse un mancato guadagno ai sensi dell'art. Contro 1223 c.c. e fosse conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento di e non avendo offerto prova alcuna in ordine alla concreta ed effettiva possibilità di locare l'immobile in oggetto né di essersi attivato in tal senso. Infatti CTC allega, ma non prova, che l'immobile aveva “suscitato l'interesse di più operatori , interesse sospesosi una volta constatato il ritardo nel compimento dei lavori”. E infatti, secondo la più recente giurisprudenza, il danno da lucro cessante “richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su una astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” ( Cass 8758/25) In ogni caso, proprio dalle allegazioni di parte appellante si ricava che trattasi di danno da ritardo già coperto, come tale, dalla penale.
4. Con il quarto motivo di appello, C.T.C. si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione della somma in eccesso in relazione al SAL n. 10, asseritamente derivante dal confronto tra il SAL n. 10 e il conto finale e pari ad € 87.770,50. L'appellante, a sostegno delle proprie difese, invoca il documento che attesta lo stato di consistenza dei lavori e dei materiali presenti in cantiere. Anche questo motivo di appello non può essere accolto. Infatti i SAL sono tutti stati approvati dal direttore dei lavori che li ha certificati insieme al project manager geom sicchè l'asserita mancata realizzazione dei lavori dichiarati nel SAL non CP_5 solo non è provata ma anzi risulta attestato il contrario dal direttore dei lavori che opera per conto della committenza (Cass n. 32888/2001) né a tal fine può essere invocato il conto finale, in quanto redatto unilateralmente dalla committente.
5. Con il quinto motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui il Contro giudice non ha ordinato la restituzione della somma di € 25.409,49 versata a a titolo di acconto su lavori non eseguiti . Il motivo di gravame è fondato. Il Tribunale ha omesso di esaminare le risultanze documentali da cui emerge che: Parte Contro a) ha versato a una anticipazione complessiva di € 163.760,00 (acconto del 5% alla firma del contratto di € 40.940,00 + IVA e anticipo acconto 15% alla consegna dei principali materiali costitutivi della facciata di € 122.820,00 - doc. 4 ctc); b) secondo quanto stabilito dal contratto di appalto (doc. 1 ctc, art. 9), l'anticipazione avrebbe dovuto essere rimborsata proporzionalmente all'avanzare dei lavori;
Contro c) ha restituito soltanto la minor somma di € 138.350,51, come risulta dai SAL prodotti sub. doc. 4. Contro Dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere condannata a Parte restituire a l'importo predetto.
6. Con il sesto motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito che la consegna della documentazione che era in possesso di CTC, fosse avvenuta a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti dopo l'avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. mentre la consegna delle certificazioni relative ai lavori svolti a dire dell'appellante, non è ancora avvenuta in maniera completa e idonea allo scopo come documentato dal D.L. arch n data 12.9.2022. Tes_1
Questa Corte sul punto rileva quanto segue. I rilievi mossi dal DL riguardano la verifica acustica e richiamano quanto rilevato dal consulente acustico di CTC che ha esaminato la relazione acustica CP_6 Contro consegnata da rilevando che: “ la relazione è prevalentemente previsionale in quanto vengono utilizzati dati di laboratorio eseguiti su una singola finestra e le dimensioni di riferimento assunte nel calcolo della prestazione acustica non sono riconducibili agli elementi effettivi di facciata. I requisiti acustici passivi della facciata potranno essere ricavati solo mediante un test in opera”. Ciò premesso, deve ritenersi provato che la certificazione acustica sia stata fornita da Contr
mentre non è provato né allegato né si rinviene dal contratto un obbligo di certificazione acustica più pregnante di quella fornita dall'appaltatore. Per quanto riguarda le altre certificazioni lo studio tecnico ha rilevato che : CP_6
“Con riferimento alla documentazione presentata dalla ditta Giugiaro Architettura
& Structures S.r.L. in merito alla facciata continua sono stati verificati gli allegati inerenti le questioni termiche, antincendio ed acustiche, ovvero:
− ALL. 04 – HE CN TR
− ALL. 05 – HE CN ISOLAMENTO
− ALL. 06 – PRESTAZIONE TERMICA DI FACCIATA − ALL. 08 – HE CN SI FU
−ALL. 12 – RELAZIONE VERIFICA ACUSTICA
− ALL. 13 – CH RP
− ALL. 15 – DOP TR.
Note: La documentazione risulta generalmente esaustiva e i dati tecnici riportati nei vari allegati riconfermano quanto precedentemente dichiarato dalla Ditta. Sub ALL. 05 – HE CN ISOLAMENTO: la documentazione va integrata con la “Dichiarazione di prestazione (DOP)” e del “Documento di trasporto (DDT)” relativi ad ogni singolo materiale isolante”.
Anche per l'all. sub 5 vale quanto sopra detto per l'all. sub 12 ossia che la dichiarazione è stata fornita mentre non è provato né allegato nè si rinviene in contratto un obbligo di certificazione più pregnante di quella fornita dall'appaltatore.
7. Con il settimo motivo di appello, C.T.C. impugna la sentenza nella parte in cui ha Contro accolto la domanda di di compensazione parziale del danno causato con la ritenuta di garanzia operata da Pt_2
L'appellante, a sostegno della propria difesa, espone che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ritenuta di garanzia era contrattualmente prevista a garanzia della regolare esecuzione dei lavori in contratto e degli obblighi dell'impresa e delle eventuali ditte subappaltatrici, autorizzate per iscritto dalla committente, sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché che il suo svincolo era previsto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo delle opere, collaudo che poteva avvenire esclusivamente ad opera completata e, stando al contratto, previa consegna di tutte le certificazioni e schede tecniche dei materiali impiegati. Ritiene la Corte che le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili, atteso che il contratto per cui è causa prevedeva che le ritenute a garanzia sulle Contro competenze maturate da venivano operate dalla C.T.C. in fase di pagamento di ogni SAL a garanzia della regolare esecuzione dei lavori in contratto e che, dunque, tale importo non avrebbe potuto essere conseguito da C.T.C. in aggiunta alla penale da ritardo. Dunque la statuizione del primo giudice, va riformata solo nella parte in cui accerta il credito di CTC nella misura di euro 81.880,00 anziché nel maggior importo di euro 107.289,49 (81.880,00 +25.409,49) da compensare parzialmente con il credito di Contr euro 69.175,25 di la quale deve quindi essere condannata a pagare l'importo di euro 38.114,24 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite ( Cass n. 9064/18) che vede prevalentemente Contro soccombente e pertanto la parte predetta è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore del decisum, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 1033/25; condanna a pagare a l'importo di euro 38.114,24 oltre interessi CP_7 Pt_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle CP_7 Pt_1 spese di entrambi i gradi che liquida in euro 14.000 per il primo grado, in euro 9000 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge. Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente estensore
Irene UP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è, dunque, possibile accogliere la pretesa risarcitoria formulata con riguardo agli ulteriori danni allegati consistiti nei costi per il “prolungamento noleggio gru e ponteggio”, per il“tamponamento provvisorio in policarbonato facciata ovest 2° piano”, per il “tamponamento provvisorio in policarbonato piani 1°, 3°, 4° e 5° con relativa manodopera”, e per la “lucidatura vetri facciata ovest per eliminare il danno causato dal polistirolo rimasto agli stessi incollato”,nonché al danno da mancata locazione, trattandosi di danni connessi al ritardato adempimento dell'opera, che risultano quindi coperti dalla previsione contrattuale della clausola penale.