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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4078/2021 R.G., pendente tra , e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4078/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2867/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 12.08.2021, pendente
TRA
(c.f. ), nata a [...] a Parte_1 C.F._1
Cancello il 03/09/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele De
UC (c.f.: ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...], il 7 Parte_2 CodiceFiscale_3
giugno 1971, (C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_4
Santa Maria a Vico, il 27 luglio 1966, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Prof. Bruno Tassone (C.F.: ); CodiceFiscale_5
APPELLATI
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e azione surrogatoria.
pag. 2/23 Conclusioni:
per l'appellante: “Nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n.
2867/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
13/08/2021 nel giudizio iscritto al RGNR 600694/201-1, dichiarando la legittimatio ad causam dell'odierna appellante in via diretta o, in subordine, ai sensi dell'art. 2900 c.c.; b) accogliere la domanda di parte attrice proposta in primo grado, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice sig.ra la costituzione in fondo Parte_1
patrimoniale di cui all'atto per notar del Persona_1
20/09/2006 Numero 13729, trascritto in data 10/10/2006 al registro generale n.59734 - reg.particolare 29642 della Conservatoria dei RR.II. di
S.Maria C.V.; c) in via gradata, ex art.2900 c.c. dichiararsi comunque inefficace ex art.2901 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale de quo nei confronti di essa attrice quale creditrice della Controparte_2
e nei confronti della d) ordinare al
[...] Controparte_2
competente Conservatore dei RR.II. di S. Maria C.V. di trascrivere
l'emananda sentenza nei modi e termini di legge, con esonero da ogni responsabilità;
3 - Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio”.
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_2 Controparte_1
Appello adita, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall'Appellante, per i motivi di cui in narrativa e, per lo effetto
pag. 3/23 - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra per le ragioni Parte_1
illustrate in narrativa, confermando la Sentenza di primo grado del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2867/2021 del 13 agosto 2021, nella sua interezza;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello si ritenga fondato nonostante le deduzioni di cui in narrativa tese a contrastarlo con riferimento alle questioni affrontate dalla sentenza gravata, procedere al rigetto dello stesso mediante il previo esame delle questioni dichiarate invece assorbite dalla sentenza medesima e oggi riproposte ex art. 346
c.p.c., con accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure – incluse le istanze istruttorie con esse riproposte – di seguito riportate, chiedendosi che l'Ill.ma Corte adìta
Voglia
sospendere il presente giudizio, anche nei confronti della
[...]
in attesa dell'esito, con sentenza passata in giudicato, Controparte_2
dell'incidente di esecuzione avviato dalla Sig.ra di fronte alla Parte_1
Sezione V della Corte d'Appello di Napoli, R.G. 1023/10, udienza camerale al 22 febbraio 2011, di cui ai precedenti atti e verbali di causa, nonché dell'ulteriore incidente di esecuzione R.G. 449/13 avviato dal CP_3
i fronte al Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere;
[...]
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione dell'attrice ad agire in via surrogatoria rispetto alle pretese a suo dire spettanti all dichiarare l'improcedibilità, Controparte_2
l'inammissibilità, la carenza di contraddittorio e di legittimazione attiva
pag. 4/23 e passiva, la prescrizione e/o la decadenza delle relative domande anche nei confronti dell' ; Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO – sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione dell'attrice ad agire in via surrogatoria rispetto alle pretese a suo dire spettanti all'
[...]
rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e Controparte_2
in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, anche nei confronti dell' ; Controparte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE – accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto Preliminare di cui in narrativa ex art. 1453 e/o 1456 c.c., per fatto e colpa dell' nonché, in subordine, della Sig.ra Controparte_2 [...]
con ogni conseguenza sulle domande da questa avanzate, di cui Parte_1
sempre in narrativa;
– condannare l' o, in Controparte_2
subordine, la Sig.ra al risarcimento dei danni derivanti Parte_1
dall'inadempimento del Contratto Preliminare di cui in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
– in aggiunta o in sostituzione rispetto alla richiesta di cui al precedente alinea, condannare l' o, in subordine, la Sig.ra Controparte_2
alla restituzione del
contro
-valore inerente il Parte_1
godimento dell'Appartamento di cui in narrativa e/o alla corresponsione della relativa indennità di occupazione, dall'ottobre 2001 fino all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
pag. 5/23 – in ogni caso, disporre la compensazione dei crediti eventualmente vantati dall' e, in subordine, dalla Sig.ra Controparte_2 [...]
nei confronti dei Convenuti, con quelli a loro volta vantati dagli Parte_1
stessi Convenuti;
– in via gradata, in caso di accoglimento delle domande della Sig.ra
condannare l a manlevare i convenuti, a Parte_1 Controparte_2
titolo contrattuale e/o extracontrattuale, da tutte le conseguenze pregiudizievoli da ciò derivanti, anche se successive alla conclusione del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA – procedere alla CTU e all'ordine di esibizione richiesti con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;– procedere alla prova per testi richiesta con la memoria di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. con le persone ivi indicate e dunque all'ammissione dei seguenti capitoli 1) «vero è che fra il 1993 e il 1998 i germani e CP_1 [...]
acquistavano il fabbricato sito in S. Maria a Vico alla via Per_3
Caudio 11, senza mai vivere in esso e per compiere un'operazione di investimento immobiliare?»; 2) «vero è che i germani e CP_1
contattavano la società affinché la Persona_3 Controparte_2
stessa completasse i lavori occorrenti a dividere in appartamenti abitabili i piani del fabbricato per poi collocarli sul mercato per suo conto, in modo da reperire le risorse necessarie a pagare il prezzo dovuto
a detti germani per la vendita del fabbricato?»; 3) «vero è che, in specie, i germani e acquistavano il fabbricato nel CP_1 Persona_3
1993 quando lo stesso era in costruzione e che negli anni successivi ponevano in essere varie opere di ristrutturazione, completamento e
pag. 6/23 parziale sopraelevazione poi non completate, con l'intesa che a ciò avrebbe provveduto l' , che fra le altre cose Controparte_2
provvedeva a rimodulare la composizione interna delle unità immobiliari?»; 4) «Vero è che dopo la conclusione del contratto preliminare del 9 ottobre 2001 che si rammostra al teste (All. 2) i germani e si disinteressavano totalmente CP_1 Persona_3
alle vicende del fabbricato, lasciando che l lo Controparte_2
gestisse in piena autonomia e negoziasse liberamente il prezzo di rivendita con gli acquirenti, senza nemmeno sapere chi tali acquirenti fossero e quali entrassero in possesso delle unità immobiliari?»; 5) «Vero
è che i germani e venivano solo chiamati di CP_1 Persona_3
volta in volta ad apporre la propria firma sui rogiti di compravendita presso il notaio prescelto dalla , senza avere altri Controparte_2
rapporti con gli acquirenti e conoscendoli solo in tale occasione, in particolare senza che fosse loro preventivamente comunicato l'eventuale atto di nomina intercorso fra la e il singolo Controparte_2
acquirente?»; 6) «Vero è che i germani e CP_1 Persona_3
hanno saputo che uno degli acquirenti degli appartamenti era la Sig.ra solo molto tempo dopo il sequestro avvenuto nel Parte_1
2004?»; 7) «Vero è che nel 2007 la famiglia composta dai coniugi
e viveva un florida condizione Controparte_1 Parte_2
economica e finanziaria?»; 8) «Vero è che, in specie, nel 2007 il Sig.
era titolare di quote in varie società commerciali ed Controparte_1
era dipendente con funzioni dirigenziali della Wip Sud S.r.l.?»; 9) «Vero è che la Sig.ra era come è tutt'ora agente di commercio Parte_2
e che nel 2007 collaborava con la IMCO Waterless?»; 10) «Vero è che nel pag. 7/23 2007 il padre della Sig.ra , Sig. , era Parte_2 Persona_4
Agente Generale di Zona e Capo Area Campania della IMCO Waterless?»;
11) «Vero è che i documenti che si rammonstrano al teste – dichiarazioni dei redditi, studi di settore e prospetti finanziari (All. 13-18) – rappresentano la situazione economico-finanziaria del 2007 e degli anni precedenti Sig.ri e , nonché della CP_1 Per_5 Persona_6
Sig.ra , del Sig. e della Sig.ra Parte_2 Persona_4 [...]
?» CP_4
– il tutto con vittoria di onorari e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge, inclusi quelli inerenti al primo grado di giudizio, nonché con condanna per lite temeraria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 19-26.09.2011, adiva Parte_1
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo che: - in data
09.10.2001 la stipulava un contratto Controparte_2
preliminare con i germani e Persona_3 Parte_4 CP_1
quali promittenti venditori, per la vendita dell'intero
[...]
fabbricato sito in S. Maria a Vico, alla via Caudio n. 11, il quale era composto da un locale seminterrato, di proprietà di un Persona_3
appartamento al piano rialzato, di proprietà di ed un Parte_4
appartamento al primo piano, di proprietà di - la Controparte_1
acquistava per sé o per persona da Controparte_2
nominare ed il contratto prevedeva l'espressa facoltà di ristrutturare l'intero fabbricato;
- il prezzo complessivo era fissato in pag. 8/23 £1.095.000.000 ed era previsto che sarebbe stato pagato mediante imputazione al prezzo della caparra confirmatoria di £25.000.000, versata dalla società antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, mediante accollo del mutuo ipotecario di £650.000.000, erogato in data 18/09/2001 dal ai venditori proprio in Controparte_3
funzione della detta vendita, nonché mediante pagamenti rateali per la restante parte;
- la società eseguiva opere edilizie e modulava diversamente le originarie unità immobiliari costituenti il fabbricato, dividendo in due appartamenti l'unità posta al primo piano;
- con scrittura integrativa del 03/01/2003 veniva previsto che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto mediante dazione di titoli cambiari in luogo degli obblighi rateali di pagamento previsti nel contratto principale;
- in data 07/05/2003, in previsione del trasferimento a terzi dei singoli appartamenti, l'ipoteca originariamente iscritta sull'intero fabbricato veniva frazionata sulle unità immobiliari derivate dalla ristrutturazione;
- con scrittura privata del 20/06/2003, comunicata al , essa istante subentrava alla Per_3 [...]
nei diritti e gli obblighi derivanti dal contratto Controparte_2
preliminare del 09/10/2001 e successive integrazioni, relativamente all'appartamento al primo piano e ad una porzione del locale seminterrato della superficie di mq 65, fissando la data del
31/03/2004 per la stipula dell'atto pubblico della compravendita;
- il prezzo complessivamente pattuito per la cessione era di € 106.000,00, da versarsi in parte in contanti con modalità rateale ed in parte con accollo del residuo mutuo ipotecario di € 44.500,00 a favore dell' già Banco di Napoli S.P.A.; - Controparte_5
pag. 9/23 l'istante ottemperava agli obblighi contrattuali, versando la somma di
€ 40.000,00 mediante sette assegni bancari e la somma di € 21.500,00 in contanti, come da quietanza rilasciata dalla Controparte_2
nonché adempiendo all'obbligo di pagamento delle rate del
[...]
mutuo; - il 13/01/2004, la veniva immessa in possesso Parte_1
dell'appartamento, stabilendovi la sua residenza e provvedendo all'allaccio dei servizi primari;
- prima del 31/03/2004, data fissata per la stipula del rogito notarile, la di Controparte_6
sottoponeva a sequestro preventivo l'unità immobiliare ancora CP_3
intestata a così rendendo impossibile la stipula Controparte_1
dell'atto pubblico di compravendita;
-il provvedimento di sequestro veniva commutato in confisca, con sentenza penale di I° grado del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13/07/2006, con la quale il veniva condannato;
-la sentenza definitiva di confisca veniva Per_3
trascritta in data 30/08/2011; - durante lo svolgimento del processo penale, essa istante continuava a pagare le rate del mutuo ipotecario;
- dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del
, l'istante proponeva incidente di esecuzione dinanzi alla Per_3
Corte d'Appello di Napoli al fine di ottenere la revoca della confisca, relativamente all'appartamento che intendeva acquistare;
-in data
20/09/2006, i coniugi e Controparte_1 Parte_2
stipulavano un atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, includendo nel fondo di cui all'art. 167 c.c. tutti i beni immobili di loro proprietà; - la era ormai inattiva da anni e Controparte_2
che la stessa, avendo regolarmente incassato il prezzo d'acquisto pag. 10/23 dell'appartamento dalla non aveva alcun interesse ad agire in Parte_1
giudizio.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
S.M.C.V. di dichiarare inefficace nei suoi confronti la costituzione in fondo patrimoniale con atto per notar del Persona_1
20/09/2006 Numero 13729, trascritto in data 10/10/2006 al registro generale n.59734 - reg. particolare 29642 della Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V. e, in via gradata, dichiararsi comunque inefficace ex art. 2901 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale de quo nei confronti della nonché di essa attrice, quale creditrice Controparte_2
della Controparte_2
Nella contumacia della , Controparte_2 Parte_2
nel costituirsi in giudizio in proprio e quale tutrice di CP_1
eccepiva preliminarmente il maturare del termine di
[...]
prescrizione quinquennale, nonché il difetto di legittimazione della contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, Parte_1
spiegando, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della e della per la risoluzione del Controparte_2 Parte_1
contratto preliminare di compravendita e la condanna al risarcimento dei danni o in subordine dell'indennità da occupazione.
Il giudizio veniva interrotto per la cessazione dello stato di interdizione legale del , per poi essere tempestivamente riassunto con Per_3
ricorso del 8.1.2018.
pag. 11/23 Il Tribunale, all'esito, definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “-dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.050,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, interponeva appello, con atto notificato in data 01/10/2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., , instando per l'accoglimento Parte_1
delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa del 12.1.2022, si costituivano e Parte_2
, i quali eccepivano che l'appellante non aveva Controparte_1
impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che la dichiarazione di nomina fosse stata comunicata ai germani
, e nel merito contestavano la fondatezza del gravame. Per_3
Con ordinanza del 29.10.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva del capo di sentenza recante condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al pag. 12/23 14.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, da intendersi rettamente come rigetto nel merito, per affermata carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna appellante.
In particolare, relativamente alla domanda di revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, proposta dalla in proprio, Parte_1
il primo Giudice riteneva che la dichiarazione di nomina della stessa fosse intervenuta in epoca successiva alla scadenza del termine all'uopo previsto dal contratto preliminare, sicché quest'ultimo doveva ritenersi efficace esclusivamente tra i germani e la Per_3
, contraenti originari. Controparte_2
L'azione revocatoria del negozio dispositivo, proposta dalla in Parte_1
via surrogatoria della sul presupposto Controparte_2
dell'inerzia della stessa, veniva, invece, rigettata dal Tribunale, che, al riguardo, valorizzava la mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c., evidenziando che nel “caso in questione non risulta accertato alcun credito della nei confronti della Parte_1 CP_2
pag.
[...]
[...] né risulta accertata l'impossibilità sopravvenuta della Parte_5
stipula del definitivo per fatto del promittente venditore”.
§ 4.
, con il primo motivo d'appello, rubricato “Omessa Parte_1
valutazione della prova documentale - in particolare della scrittura integrativa al preliminare di vendita stipulata il 03/01/2003 - errata valutazione delle circostanze di fatto relative alla nomina del terzo”, lamentava che il primo Giudice, nell'escludere il suo subingresso nel preliminare di compravendita, non aveva tenuto conto della scrittura privata intercorsa tra la ed i germani Controparte_2
, con la quale le parti modificavano il termine per la stipula Per_3
del contratto definitivo di compravendita, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto esser concluso entro e non oltre il 31/07/2004, così spostando a quella data anche il termine entro il quale la
[...]
avrebbe potuto eseguire la dichiarazione di nomina del Controparte_2
terzo.
Pertanto, opinava l'appellante, posto che la nomina era da ritenersi tempestiva in quanto l'electio avveniva in data 20.06.2003, prima della scadenza del termine finale per la stipula del definitivo, fissato al
31.07.2004, essa istante era subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto preliminare, tra i quali quello relativo alla stipula del definitivo, il quale tuttavia, per effetto della sopravvenienza emissione del provvedimento giudiziario di sequestro preventivo dell'immobile del 04/03/2004, non poteva realizzarsi per impossibilità sopravvenuta della prestazione. pag. 14/23 Sulla scorta di tali rilievi, l'istante deduceva che, avendo la stessa diritto alla stipula del definitivo di compravendita e stante l'impossibilità di eseguire la relativa prestazione, sussisteva la sua
“legittimazione diretta a vedere tutelato il suo credito mediante
l'esercizio dell'azione revocatoria, finalizzata a rendere inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale - di cui all'atto per notar del 20/09/2006 nr. 13729 - che sottraeva i Persona_1
beni di proprietà dei coniugi alla garanzia” Persona_7
patrimoniale generica.
§ 5.
Il motivo è inammissibile, in quanto non ha interamente censurato il capo di sentenza appellato.
Invero, il primo Giudice, dopo avere rilevato l'inefficacia della dichiarazione di nomina, siccome avvenuta quando il termine pattuito dalle parti per la comunicazione della nomina era di fatto già scaduto, osservava, altresì, che “ Tuttavia, nonostante parte attrice sostenga che la sua nomina sia stata regolarmente effettuata con la stessa forma del preliminare e comunicata al promittente venditore, di fronte alla contestazione di parte convenuta in merito all'avvenuta comunicazione, nulla ha prodotto”.
Orbene, come emerge dal tenore del motivo di appello, quale dinanzi sintetizzato, l'appellante contestava la sola parte della pronuncia che aveva ritenuto tardiva la dichiarazione di nomina, mentre nulla deduceva per contrastare il rilievo del Giudice afferente alla mancata pag. 15/23 dimostrazione della comunicazione di detta nomina al promittente venditore.
Quindi, essendo tale ratio di per sé idonea a giustificare il rigetto della pretesa, la sua mancata valida impugnazione comporta l'inammissibilità del motivo di gravame.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel contratto per persona da nominare, il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, alla condizione però che la scadenza del nuovo termine sia stabilita in modo assolutamente certo, dovendo trattarsi di
"un termine certus an et quando, il quale non faccia sorgere dubbio alcuno che l'adempimento prescritto dalla legge (nomina e comunicazione del contraente) avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato" (così, Cass. Civ. Sentenza
n. 6952 del 2000 e numerose altre richiamate in motivazione dalla S.C).
Da tale orientamento, è desumibile il principio, condiviso in motivazione del Tribunale, secondo cui la clausola afferente al termine per la dichiarazione di nomina non avente tali caratteristiche di certezza è inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge, con la conseguenza che il contratto continuerà a produrre i suoi effetti tra i contraenti originari, secondo quanto previsto dall'art. 1405
c.c. , e che la dichiarazione necessiti in ogni caso di essere portata a conoscenza del contraente originario che subisce il subentro di un terzo nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. pag. 16/23 In ragione della rilevata inammissibilità, la Corte è, pertanto, esonerata dall'esaminare nel merito la fondatezza della svolta censura.
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione di essa istante ad agire in via surrogatoria dell' ritenendo che la stessa non aveva Controparte_2
dimostrato di vantare alcun diritto di credito nei confronti di quest'ultima, presupposto necessario per poter agire ai sensi dell'art. 2900 c.c..
L'appellante deduceva che le parti avevano convenuto un prezzo di euro “106.000,00, da versarsi parte in contanti con modalità rateale e parte con accollo del residuo mutuo ipotecario di € 44.500,00 a favore dell' già Banco di Napoli S.P.A.” e Controparte_5
che aveva dimostrato l'avvnuto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, mediante il versamento della somma di “€
40.000,00 con n. 7assegni bancari (cfr. doc. 6 foliario fascicolo di primo grado); nonché € 21.500,00 in contanti (come da quietanza rilasciata dall' ) e pagando altresì parte delle rate del mutuo Controparte_2
ipotecario dell di già Banco di Napoli Controparte_5 CP_5
S.P.A. (Giusta le ricevute che si allegano in copia - cfr. doc. 8 foliario fascicolo di primo grado)”.
La inoltre, onde comprovare la sussistenza di un credito a Parte_1
proprio favore, deduceva che “si adoperava, come promissaria
pag. 17/23 acquirente ed in forza della dichiarazione di nomina del terzo, a presentare istanza di incidente di esecuzione avverso la sentenza penale che disponeva la confisca del bene. Detta istanza veniva rigettata dalla V sez. della Corte di Appello di Napoli, siccome l'Ecc.ma Corte riteneva
l'istante non portatrice di un diritto reale sul bene oggetto del provvedimento ablatorio, ma titolare di un diritto di credito nei confronti del a causa del mancato trasferimento del bene per Per_3
impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
§ 7.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza prevalente, di legittimità e di merito, cui questo
Collegio intende dare continuità, afferma che “La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta.. qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna oppure in un altro titolo esecutivo, come nel caso di specie il decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione rilasciata ai sensi dell'art. 642 c.p.c., benché detto titolo non sia definitivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 449 del
16/02/1974). Proprio la ricorrenza di un titolo (nella specie giudiziale) ne legittima l'esperimento e conferisce al credito il carattere di certezza, idoneo all'esercizio dell'azione surrogatoria, quand'anche, in ipotesi, non ne sia specificato l'ammontare (illiquido) e/o sia sottoposto a condizione
o a termine (inesigibile), cosa che non è nel caso di specie, posto che il decreto ingiuntivo riportava l'esatto importo immediatamente dovuto dal surrogato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10428 del 21/10/1998; Sez. 1,
Sentenza n. 10353 del 10/09/1992; Sez. 3, Sentenza n. 72 del pag. 18/23 12/01/1972) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 34940 del 2022; conf. Tribunale Roma sez. XI, 06/08/2019, n.16105, secondo cui
“L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e, trattandosi di un'interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo, ha carattere eccezionale e richiede necessari requisiti. Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale. Deve sussistere, inoltre, un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale. Questo comportamento omissivo deve essere tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti dei creditori al soddisfacimento di tutti
i crediti. Qualora il debitore non sia o non possa più considerarsi inerte, essendosi attivato con comportamenti idonei e sufficienti per esprimere la propria volontà, viene a mancare il presupposto affinché il creditore possa a lui sostituirsi. A quest'ultimo non può, infatti, essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito di un determinato rapporto, né può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore stesso e denunziandone le scelte, l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall'ordinamento. Inoltre, i diritti o le azioni che ammettono la surrogatoria, devono avere necessariamente contenuto patrimoniale pag. 19/23 poiché solo questi diritti sono correlati a determinare la garanzia generica del creditore, e natura non personale, poiché la valutazione sull'opportunità dell'esercizio dei diritti personali è rimessa esclusivamente al loro titolare”).
Poste tali premesse, la sentenza appellata resiste, allora, alle critiche dell'istante, in quanto, nella specie, l'attrice non vanta una ragione di credito certa nella sua esistenza. Infatti, il credito che Parte_1
assume di vantare nei confronti della è Controparte_2
meramente eventuale, non essendo, in ordine ad esso, nemmeno pendente una domanda giudiziale (che, deve soggiungersi, non veniva dall'istante in questa sede avanzata) e, comunque, lo stesso non risulta essere stato giudizialmente accertato.
Quanto precede, quindi, giustifica ampiamente il rigetto anche del secondo motivo di appello, non potendo le motivate affermazioni del primo Giudice ritenersi superate dai rilievi dell'appellante.
Né, invero, appare, ai fini in esame, sufficiente il riferimento, operato dall'appellante, all'esito dell'incidente di esecuzione, che essa assumeva di avere proposto dinanzi alla sezione penale di questa Corte dopo l'adozione della sentenza che disponeva la confisca del bene.
Infatti, premesso che, per ammissione della stessa appellante, tale istanza veniva rigettata, è evidente come qualunque valutazione che il
Giudice penale possa avere operato, oltre a non essere stata dall'istante nemmeno documentata, sia meramente incidentale, non potendosi in pag. 20/23 quella sede svolgere alcun accertamento in merito alla sussistenza del diritto di credito sotteso alla domanda in esame.
§ 8.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Il rigetto dell'appello esonera dal dovere di esaminare le eccezioni e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenute assorbite dal primo Giudice, e reiterate dall'appellato. Con precipuo riferimento alla detta riconvenzionale, giova osservare che, essendo la stessa stata formulata solo in via subordinata per il caso di accoglimento delle avverse richieste, alcuna statuizione si imponga, in difetto del verificarsi del presupposto che avrebbe reso attuale l'interesse ad una pronuncia in capo alla parte.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte costituita, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, pari al valore del credito sotteso alla domanda, con applicazione dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero di questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
pag. 21/23 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_2
e delle spese processuali del grado
[...] Controparte_1
di appello, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il Presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'aupp dott. ). Persona_8
pag. 22/23 pag. 23/23
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4078/2021 R.G., pendente tra , e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4078/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2867/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 12.08.2021, pendente
TRA
(c.f. ), nata a [...] a Parte_1 C.F._1
Cancello il 03/09/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele De
UC (c.f.: ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...], il 7 Parte_2 CodiceFiscale_3
giugno 1971, (C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_4
Santa Maria a Vico, il 27 luglio 1966, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Prof. Bruno Tassone (C.F.: ); CodiceFiscale_5
APPELLATI
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e azione surrogatoria.
pag. 2/23 Conclusioni:
per l'appellante: “Nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n.
2867/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
13/08/2021 nel giudizio iscritto al RGNR 600694/201-1, dichiarando la legittimatio ad causam dell'odierna appellante in via diretta o, in subordine, ai sensi dell'art. 2900 c.c.; b) accogliere la domanda di parte attrice proposta in primo grado, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice sig.ra la costituzione in fondo Parte_1
patrimoniale di cui all'atto per notar del Persona_1
20/09/2006 Numero 13729, trascritto in data 10/10/2006 al registro generale n.59734 - reg.particolare 29642 della Conservatoria dei RR.II. di
S.Maria C.V.; c) in via gradata, ex art.2900 c.c. dichiararsi comunque inefficace ex art.2901 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale de quo nei confronti di essa attrice quale creditrice della Controparte_2
e nei confronti della d) ordinare al
[...] Controparte_2
competente Conservatore dei RR.II. di S. Maria C.V. di trascrivere
l'emananda sentenza nei modi e termini di legge, con esonero da ogni responsabilità;
3 - Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio”.
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_2 Controparte_1
Appello adita, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall'Appellante, per i motivi di cui in narrativa e, per lo effetto
pag. 3/23 - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra per le ragioni Parte_1
illustrate in narrativa, confermando la Sentenza di primo grado del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2867/2021 del 13 agosto 2021, nella sua interezza;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello si ritenga fondato nonostante le deduzioni di cui in narrativa tese a contrastarlo con riferimento alle questioni affrontate dalla sentenza gravata, procedere al rigetto dello stesso mediante il previo esame delle questioni dichiarate invece assorbite dalla sentenza medesima e oggi riproposte ex art. 346
c.p.c., con accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure – incluse le istanze istruttorie con esse riproposte – di seguito riportate, chiedendosi che l'Ill.ma Corte adìta
Voglia
sospendere il presente giudizio, anche nei confronti della
[...]
in attesa dell'esito, con sentenza passata in giudicato, Controparte_2
dell'incidente di esecuzione avviato dalla Sig.ra di fronte alla Parte_1
Sezione V della Corte d'Appello di Napoli, R.G. 1023/10, udienza camerale al 22 febbraio 2011, di cui ai precedenti atti e verbali di causa, nonché dell'ulteriore incidente di esecuzione R.G. 449/13 avviato dal CP_3
i fronte al Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere;
[...]
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione dell'attrice ad agire in via surrogatoria rispetto alle pretese a suo dire spettanti all dichiarare l'improcedibilità, Controparte_2
l'inammissibilità, la carenza di contraddittorio e di legittimazione attiva
pag. 4/23 e passiva, la prescrizione e/o la decadenza delle relative domande anche nei confronti dell' ; Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO – sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione dell'attrice ad agire in via surrogatoria rispetto alle pretese a suo dire spettanti all'
[...]
rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e Controparte_2
in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, anche nei confronti dell' ; Controparte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE – accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto Preliminare di cui in narrativa ex art. 1453 e/o 1456 c.c., per fatto e colpa dell' nonché, in subordine, della Sig.ra Controparte_2 [...]
con ogni conseguenza sulle domande da questa avanzate, di cui Parte_1
sempre in narrativa;
– condannare l' o, in Controparte_2
subordine, la Sig.ra al risarcimento dei danni derivanti Parte_1
dall'inadempimento del Contratto Preliminare di cui in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
– in aggiunta o in sostituzione rispetto alla richiesta di cui al precedente alinea, condannare l' o, in subordine, la Sig.ra Controparte_2
alla restituzione del
contro
-valore inerente il Parte_1
godimento dell'Appartamento di cui in narrativa e/o alla corresponsione della relativa indennità di occupazione, dall'ottobre 2001 fino all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
pag. 5/23 – in ogni caso, disporre la compensazione dei crediti eventualmente vantati dall' e, in subordine, dalla Sig.ra Controparte_2 [...]
nei confronti dei Convenuti, con quelli a loro volta vantati dagli Parte_1
stessi Convenuti;
– in via gradata, in caso di accoglimento delle domande della Sig.ra
condannare l a manlevare i convenuti, a Parte_1 Controparte_2
titolo contrattuale e/o extracontrattuale, da tutte le conseguenze pregiudizievoli da ciò derivanti, anche se successive alla conclusione del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA – procedere alla CTU e all'ordine di esibizione richiesti con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;– procedere alla prova per testi richiesta con la memoria di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. con le persone ivi indicate e dunque all'ammissione dei seguenti capitoli 1) «vero è che fra il 1993 e il 1998 i germani e CP_1 [...]
acquistavano il fabbricato sito in S. Maria a Vico alla via Per_3
Caudio 11, senza mai vivere in esso e per compiere un'operazione di investimento immobiliare?»; 2) «vero è che i germani e CP_1
contattavano la società affinché la Persona_3 Controparte_2
stessa completasse i lavori occorrenti a dividere in appartamenti abitabili i piani del fabbricato per poi collocarli sul mercato per suo conto, in modo da reperire le risorse necessarie a pagare il prezzo dovuto
a detti germani per la vendita del fabbricato?»; 3) «vero è che, in specie, i germani e acquistavano il fabbricato nel CP_1 Persona_3
1993 quando lo stesso era in costruzione e che negli anni successivi ponevano in essere varie opere di ristrutturazione, completamento e
pag. 6/23 parziale sopraelevazione poi non completate, con l'intesa che a ciò avrebbe provveduto l' , che fra le altre cose Controparte_2
provvedeva a rimodulare la composizione interna delle unità immobiliari?»; 4) «Vero è che dopo la conclusione del contratto preliminare del 9 ottobre 2001 che si rammostra al teste (All. 2) i germani e si disinteressavano totalmente CP_1 Persona_3
alle vicende del fabbricato, lasciando che l lo Controparte_2
gestisse in piena autonomia e negoziasse liberamente il prezzo di rivendita con gli acquirenti, senza nemmeno sapere chi tali acquirenti fossero e quali entrassero in possesso delle unità immobiliari?»; 5) «Vero
è che i germani e venivano solo chiamati di CP_1 Persona_3
volta in volta ad apporre la propria firma sui rogiti di compravendita presso il notaio prescelto dalla , senza avere altri Controparte_2
rapporti con gli acquirenti e conoscendoli solo in tale occasione, in particolare senza che fosse loro preventivamente comunicato l'eventuale atto di nomina intercorso fra la e il singolo Controparte_2
acquirente?»; 6) «Vero è che i germani e CP_1 Persona_3
hanno saputo che uno degli acquirenti degli appartamenti era la Sig.ra solo molto tempo dopo il sequestro avvenuto nel Parte_1
2004?»; 7) «Vero è che nel 2007 la famiglia composta dai coniugi
e viveva un florida condizione Controparte_1 Parte_2
economica e finanziaria?»; 8) «Vero è che, in specie, nel 2007 il Sig.
era titolare di quote in varie società commerciali ed Controparte_1
era dipendente con funzioni dirigenziali della Wip Sud S.r.l.?»; 9) «Vero è che la Sig.ra era come è tutt'ora agente di commercio Parte_2
e che nel 2007 collaborava con la IMCO Waterless?»; 10) «Vero è che nel pag. 7/23 2007 il padre della Sig.ra , Sig. , era Parte_2 Persona_4
Agente Generale di Zona e Capo Area Campania della IMCO Waterless?»;
11) «Vero è che i documenti che si rammonstrano al teste – dichiarazioni dei redditi, studi di settore e prospetti finanziari (All. 13-18) – rappresentano la situazione economico-finanziaria del 2007 e degli anni precedenti Sig.ri e , nonché della CP_1 Per_5 Persona_6
Sig.ra , del Sig. e della Sig.ra Parte_2 Persona_4 [...]
?» CP_4
– il tutto con vittoria di onorari e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge, inclusi quelli inerenti al primo grado di giudizio, nonché con condanna per lite temeraria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 19-26.09.2011, adiva Parte_1
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo che: - in data
09.10.2001 la stipulava un contratto Controparte_2
preliminare con i germani e Persona_3 Parte_4 CP_1
quali promittenti venditori, per la vendita dell'intero
[...]
fabbricato sito in S. Maria a Vico, alla via Caudio n. 11, il quale era composto da un locale seminterrato, di proprietà di un Persona_3
appartamento al piano rialzato, di proprietà di ed un Parte_4
appartamento al primo piano, di proprietà di - la Controparte_1
acquistava per sé o per persona da Controparte_2
nominare ed il contratto prevedeva l'espressa facoltà di ristrutturare l'intero fabbricato;
- il prezzo complessivo era fissato in pag. 8/23 £1.095.000.000 ed era previsto che sarebbe stato pagato mediante imputazione al prezzo della caparra confirmatoria di £25.000.000, versata dalla società antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, mediante accollo del mutuo ipotecario di £650.000.000, erogato in data 18/09/2001 dal ai venditori proprio in Controparte_3
funzione della detta vendita, nonché mediante pagamenti rateali per la restante parte;
- la società eseguiva opere edilizie e modulava diversamente le originarie unità immobiliari costituenti il fabbricato, dividendo in due appartamenti l'unità posta al primo piano;
- con scrittura integrativa del 03/01/2003 veniva previsto che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto mediante dazione di titoli cambiari in luogo degli obblighi rateali di pagamento previsti nel contratto principale;
- in data 07/05/2003, in previsione del trasferimento a terzi dei singoli appartamenti, l'ipoteca originariamente iscritta sull'intero fabbricato veniva frazionata sulle unità immobiliari derivate dalla ristrutturazione;
- con scrittura privata del 20/06/2003, comunicata al , essa istante subentrava alla Per_3 [...]
nei diritti e gli obblighi derivanti dal contratto Controparte_2
preliminare del 09/10/2001 e successive integrazioni, relativamente all'appartamento al primo piano e ad una porzione del locale seminterrato della superficie di mq 65, fissando la data del
31/03/2004 per la stipula dell'atto pubblico della compravendita;
- il prezzo complessivamente pattuito per la cessione era di € 106.000,00, da versarsi in parte in contanti con modalità rateale ed in parte con accollo del residuo mutuo ipotecario di € 44.500,00 a favore dell' già Banco di Napoli S.P.A.; - Controparte_5
pag. 9/23 l'istante ottemperava agli obblighi contrattuali, versando la somma di
€ 40.000,00 mediante sette assegni bancari e la somma di € 21.500,00 in contanti, come da quietanza rilasciata dalla Controparte_2
nonché adempiendo all'obbligo di pagamento delle rate del
[...]
mutuo; - il 13/01/2004, la veniva immessa in possesso Parte_1
dell'appartamento, stabilendovi la sua residenza e provvedendo all'allaccio dei servizi primari;
- prima del 31/03/2004, data fissata per la stipula del rogito notarile, la di Controparte_6
sottoponeva a sequestro preventivo l'unità immobiliare ancora CP_3
intestata a così rendendo impossibile la stipula Controparte_1
dell'atto pubblico di compravendita;
-il provvedimento di sequestro veniva commutato in confisca, con sentenza penale di I° grado del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13/07/2006, con la quale il veniva condannato;
-la sentenza definitiva di confisca veniva Per_3
trascritta in data 30/08/2011; - durante lo svolgimento del processo penale, essa istante continuava a pagare le rate del mutuo ipotecario;
- dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del
, l'istante proponeva incidente di esecuzione dinanzi alla Per_3
Corte d'Appello di Napoli al fine di ottenere la revoca della confisca, relativamente all'appartamento che intendeva acquistare;
-in data
20/09/2006, i coniugi e Controparte_1 Parte_2
stipulavano un atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, includendo nel fondo di cui all'art. 167 c.c. tutti i beni immobili di loro proprietà; - la era ormai inattiva da anni e Controparte_2
che la stessa, avendo regolarmente incassato il prezzo d'acquisto pag. 10/23 dell'appartamento dalla non aveva alcun interesse ad agire in Parte_1
giudizio.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
S.M.C.V. di dichiarare inefficace nei suoi confronti la costituzione in fondo patrimoniale con atto per notar del Persona_1
20/09/2006 Numero 13729, trascritto in data 10/10/2006 al registro generale n.59734 - reg. particolare 29642 della Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V. e, in via gradata, dichiararsi comunque inefficace ex art. 2901 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale de quo nei confronti della nonché di essa attrice, quale creditrice Controparte_2
della Controparte_2
Nella contumacia della , Controparte_2 Parte_2
nel costituirsi in giudizio in proprio e quale tutrice di CP_1
eccepiva preliminarmente il maturare del termine di
[...]
prescrizione quinquennale, nonché il difetto di legittimazione della contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, Parte_1
spiegando, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della e della per la risoluzione del Controparte_2 Parte_1
contratto preliminare di compravendita e la condanna al risarcimento dei danni o in subordine dell'indennità da occupazione.
Il giudizio veniva interrotto per la cessazione dello stato di interdizione legale del , per poi essere tempestivamente riassunto con Per_3
ricorso del 8.1.2018.
pag. 11/23 Il Tribunale, all'esito, definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “-dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.050,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, interponeva appello, con atto notificato in data 01/10/2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., , instando per l'accoglimento Parte_1
delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa del 12.1.2022, si costituivano e Parte_2
, i quali eccepivano che l'appellante non aveva Controparte_1
impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che la dichiarazione di nomina fosse stata comunicata ai germani
, e nel merito contestavano la fondatezza del gravame. Per_3
Con ordinanza del 29.10.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva del capo di sentenza recante condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al pag. 12/23 14.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, da intendersi rettamente come rigetto nel merito, per affermata carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna appellante.
In particolare, relativamente alla domanda di revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, proposta dalla in proprio, Parte_1
il primo Giudice riteneva che la dichiarazione di nomina della stessa fosse intervenuta in epoca successiva alla scadenza del termine all'uopo previsto dal contratto preliminare, sicché quest'ultimo doveva ritenersi efficace esclusivamente tra i germani e la Per_3
, contraenti originari. Controparte_2
L'azione revocatoria del negozio dispositivo, proposta dalla in Parte_1
via surrogatoria della sul presupposto Controparte_2
dell'inerzia della stessa, veniva, invece, rigettata dal Tribunale, che, al riguardo, valorizzava la mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c., evidenziando che nel “caso in questione non risulta accertato alcun credito della nei confronti della Parte_1 CP_2
pag.
[...]
[...] né risulta accertata l'impossibilità sopravvenuta della Parte_5
stipula del definitivo per fatto del promittente venditore”.
§ 4.
, con il primo motivo d'appello, rubricato “Omessa Parte_1
valutazione della prova documentale - in particolare della scrittura integrativa al preliminare di vendita stipulata il 03/01/2003 - errata valutazione delle circostanze di fatto relative alla nomina del terzo”, lamentava che il primo Giudice, nell'escludere il suo subingresso nel preliminare di compravendita, non aveva tenuto conto della scrittura privata intercorsa tra la ed i germani Controparte_2
, con la quale le parti modificavano il termine per la stipula Per_3
del contratto definitivo di compravendita, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto esser concluso entro e non oltre il 31/07/2004, così spostando a quella data anche il termine entro il quale la
[...]
avrebbe potuto eseguire la dichiarazione di nomina del Controparte_2
terzo.
Pertanto, opinava l'appellante, posto che la nomina era da ritenersi tempestiva in quanto l'electio avveniva in data 20.06.2003, prima della scadenza del termine finale per la stipula del definitivo, fissato al
31.07.2004, essa istante era subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto preliminare, tra i quali quello relativo alla stipula del definitivo, il quale tuttavia, per effetto della sopravvenienza emissione del provvedimento giudiziario di sequestro preventivo dell'immobile del 04/03/2004, non poteva realizzarsi per impossibilità sopravvenuta della prestazione. pag. 14/23 Sulla scorta di tali rilievi, l'istante deduceva che, avendo la stessa diritto alla stipula del definitivo di compravendita e stante l'impossibilità di eseguire la relativa prestazione, sussisteva la sua
“legittimazione diretta a vedere tutelato il suo credito mediante
l'esercizio dell'azione revocatoria, finalizzata a rendere inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale - di cui all'atto per notar del 20/09/2006 nr. 13729 - che sottraeva i Persona_1
beni di proprietà dei coniugi alla garanzia” Persona_7
patrimoniale generica.
§ 5.
Il motivo è inammissibile, in quanto non ha interamente censurato il capo di sentenza appellato.
Invero, il primo Giudice, dopo avere rilevato l'inefficacia della dichiarazione di nomina, siccome avvenuta quando il termine pattuito dalle parti per la comunicazione della nomina era di fatto già scaduto, osservava, altresì, che “ Tuttavia, nonostante parte attrice sostenga che la sua nomina sia stata regolarmente effettuata con la stessa forma del preliminare e comunicata al promittente venditore, di fronte alla contestazione di parte convenuta in merito all'avvenuta comunicazione, nulla ha prodotto”.
Orbene, come emerge dal tenore del motivo di appello, quale dinanzi sintetizzato, l'appellante contestava la sola parte della pronuncia che aveva ritenuto tardiva la dichiarazione di nomina, mentre nulla deduceva per contrastare il rilievo del Giudice afferente alla mancata pag. 15/23 dimostrazione della comunicazione di detta nomina al promittente venditore.
Quindi, essendo tale ratio di per sé idonea a giustificare il rigetto della pretesa, la sua mancata valida impugnazione comporta l'inammissibilità del motivo di gravame.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel contratto per persona da nominare, il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, alla condizione però che la scadenza del nuovo termine sia stabilita in modo assolutamente certo, dovendo trattarsi di
"un termine certus an et quando, il quale non faccia sorgere dubbio alcuno che l'adempimento prescritto dalla legge (nomina e comunicazione del contraente) avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato" (così, Cass. Civ. Sentenza
n. 6952 del 2000 e numerose altre richiamate in motivazione dalla S.C).
Da tale orientamento, è desumibile il principio, condiviso in motivazione del Tribunale, secondo cui la clausola afferente al termine per la dichiarazione di nomina non avente tali caratteristiche di certezza è inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge, con la conseguenza che il contratto continuerà a produrre i suoi effetti tra i contraenti originari, secondo quanto previsto dall'art. 1405
c.c. , e che la dichiarazione necessiti in ogni caso di essere portata a conoscenza del contraente originario che subisce il subentro di un terzo nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. pag. 16/23 In ragione della rilevata inammissibilità, la Corte è, pertanto, esonerata dall'esaminare nel merito la fondatezza della svolta censura.
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione di essa istante ad agire in via surrogatoria dell' ritenendo che la stessa non aveva Controparte_2
dimostrato di vantare alcun diritto di credito nei confronti di quest'ultima, presupposto necessario per poter agire ai sensi dell'art. 2900 c.c..
L'appellante deduceva che le parti avevano convenuto un prezzo di euro “106.000,00, da versarsi parte in contanti con modalità rateale e parte con accollo del residuo mutuo ipotecario di € 44.500,00 a favore dell' già Banco di Napoli S.P.A.” e Controparte_5
che aveva dimostrato l'avvnuto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, mediante il versamento della somma di “€
40.000,00 con n. 7assegni bancari (cfr. doc. 6 foliario fascicolo di primo grado); nonché € 21.500,00 in contanti (come da quietanza rilasciata dall' ) e pagando altresì parte delle rate del mutuo Controparte_2
ipotecario dell di già Banco di Napoli Controparte_5 CP_5
S.P.A. (Giusta le ricevute che si allegano in copia - cfr. doc. 8 foliario fascicolo di primo grado)”.
La inoltre, onde comprovare la sussistenza di un credito a Parte_1
proprio favore, deduceva che “si adoperava, come promissaria
pag. 17/23 acquirente ed in forza della dichiarazione di nomina del terzo, a presentare istanza di incidente di esecuzione avverso la sentenza penale che disponeva la confisca del bene. Detta istanza veniva rigettata dalla V sez. della Corte di Appello di Napoli, siccome l'Ecc.ma Corte riteneva
l'istante non portatrice di un diritto reale sul bene oggetto del provvedimento ablatorio, ma titolare di un diritto di credito nei confronti del a causa del mancato trasferimento del bene per Per_3
impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
§ 7.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza prevalente, di legittimità e di merito, cui questo
Collegio intende dare continuità, afferma che “La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta.. qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna oppure in un altro titolo esecutivo, come nel caso di specie il decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione rilasciata ai sensi dell'art. 642 c.p.c., benché detto titolo non sia definitivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 449 del
16/02/1974). Proprio la ricorrenza di un titolo (nella specie giudiziale) ne legittima l'esperimento e conferisce al credito il carattere di certezza, idoneo all'esercizio dell'azione surrogatoria, quand'anche, in ipotesi, non ne sia specificato l'ammontare (illiquido) e/o sia sottoposto a condizione
o a termine (inesigibile), cosa che non è nel caso di specie, posto che il decreto ingiuntivo riportava l'esatto importo immediatamente dovuto dal surrogato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10428 del 21/10/1998; Sez. 1,
Sentenza n. 10353 del 10/09/1992; Sez. 3, Sentenza n. 72 del pag. 18/23 12/01/1972) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 34940 del 2022; conf. Tribunale Roma sez. XI, 06/08/2019, n.16105, secondo cui
“L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e, trattandosi di un'interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo, ha carattere eccezionale e richiede necessari requisiti. Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale. Deve sussistere, inoltre, un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale. Questo comportamento omissivo deve essere tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti dei creditori al soddisfacimento di tutti
i crediti. Qualora il debitore non sia o non possa più considerarsi inerte, essendosi attivato con comportamenti idonei e sufficienti per esprimere la propria volontà, viene a mancare il presupposto affinché il creditore possa a lui sostituirsi. A quest'ultimo non può, infatti, essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito di un determinato rapporto, né può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore stesso e denunziandone le scelte, l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall'ordinamento. Inoltre, i diritti o le azioni che ammettono la surrogatoria, devono avere necessariamente contenuto patrimoniale pag. 19/23 poiché solo questi diritti sono correlati a determinare la garanzia generica del creditore, e natura non personale, poiché la valutazione sull'opportunità dell'esercizio dei diritti personali è rimessa esclusivamente al loro titolare”).
Poste tali premesse, la sentenza appellata resiste, allora, alle critiche dell'istante, in quanto, nella specie, l'attrice non vanta una ragione di credito certa nella sua esistenza. Infatti, il credito che Parte_1
assume di vantare nei confronti della è Controparte_2
meramente eventuale, non essendo, in ordine ad esso, nemmeno pendente una domanda giudiziale (che, deve soggiungersi, non veniva dall'istante in questa sede avanzata) e, comunque, lo stesso non risulta essere stato giudizialmente accertato.
Quanto precede, quindi, giustifica ampiamente il rigetto anche del secondo motivo di appello, non potendo le motivate affermazioni del primo Giudice ritenersi superate dai rilievi dell'appellante.
Né, invero, appare, ai fini in esame, sufficiente il riferimento, operato dall'appellante, all'esito dell'incidente di esecuzione, che essa assumeva di avere proposto dinanzi alla sezione penale di questa Corte dopo l'adozione della sentenza che disponeva la confisca del bene.
Infatti, premesso che, per ammissione della stessa appellante, tale istanza veniva rigettata, è evidente come qualunque valutazione che il
Giudice penale possa avere operato, oltre a non essere stata dall'istante nemmeno documentata, sia meramente incidentale, non potendosi in pag. 20/23 quella sede svolgere alcun accertamento in merito alla sussistenza del diritto di credito sotteso alla domanda in esame.
§ 8.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Il rigetto dell'appello esonera dal dovere di esaminare le eccezioni e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenute assorbite dal primo Giudice, e reiterate dall'appellato. Con precipuo riferimento alla detta riconvenzionale, giova osservare che, essendo la stessa stata formulata solo in via subordinata per il caso di accoglimento delle avverse richieste, alcuna statuizione si imponga, in difetto del verificarsi del presupposto che avrebbe reso attuale l'interesse ad una pronuncia in capo alla parte.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte costituita, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, pari al valore del credito sotteso alla domanda, con applicazione dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero di questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
pag. 21/23 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_2
e delle spese processuali del grado
[...] Controparte_1
di appello, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il Presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'aupp dott. ). Persona_8
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