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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente relatore ed estensore
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. ), nata il Parte_2 C.F._2
30.10.1997 alla Spezia e residente in [...]
Avv. CHIAFFI LUCIA M. -RICORRENTI-
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._3
Avv. FONTANA ALESSANDRO -CONVENUTA-
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
11.9.2024 e in data 6.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 9.1.2025:
“Voglia il Tribunale a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
121/2018 di questo Tribunale prendere atto dell'accordo tra le parti nei seguenti termini:
<le parti riconoscono il raggiungimento dell economica di>
Pt_2
[...] per l'effetto viene revocato l'obbligo del sig. di corrispondere Parte_1 assegno di mantenimento, pari ad € 650,00 mensili disposto in sede di divorzio, a carico del Sig. e a favore della figlia Parte_1 Parte_2
Il sig. si impegna tuttavia irrevocabilmente a versare alla figlia la Pt_2 Pt_2 somma di € 300,00 mensili, per un anno, a partire dal mese successivo all'emananda sentenza.
Spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e (rispettivamente padre e figlia) hanno proposto ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 337-quinquies c.c. e art. 9 Legge n. 898/1970 affinchè, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. 121/2018 del 19.2.2018 del Tribunale della Spezia (passata in giudicato il 20.2.2018), venisse revocato l'obbligo di padre di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ed ormai Pt_2 economicamente indipendente.
Instaurato il procedimento ex art. 473- bis. 14 e segg. c.p.c., e disposta la notifica del ricorso a parte convenuta (rispettivamente ex coniuge e madre dei Controparte_1
2 ricorrenti), e quindi legittimata passiva, quest'ultima si è costituita aderendo alla domanda dei ricorrenti e dichiarando di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza fissata.
Con istanza depositata da parte ricorrente in data 27.11.2024 è stata rappresentata la volontà anche dei ricorrenti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con la quale le stesse hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la rinuncia ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c. e le modifiche concordate.
Nel merito, le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge, giustificate dalla sopraggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. 121/2018 del Tribunale della Spezia, e ferme tutte le altre disposizioni ivi stabilite, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti nei seguenti termini:
“Le parti riconoscono il raggiungimento dell'indipendenza economica di Pt_2
[...] per l'effetto viene revocato l'obbligo del sig. di corrispondere Parte_1 assegno di mantenimento, pari ad € 650,00 mensili disposto in sede di divorzio, a carico del Sig. e a favore della figlia Parte_1 Parte_2
Il sig. si impegna tuttavia irrevocabilmente a versare alla figlia la Pt_2 Pt_2 somma di € 300,00 mensili, per un anno, a partire dal mese successivo all'emananda sentenza.
Spese compensate”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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