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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3754/2019 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norscia (comunicazioni a Parte_1
Email_1
- attore- convenuto in riconvenzione -
e
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese (comunicazioni a CP_1
Email_2
-Convenuto – attore in riconvenzione -
OGGETTO: “azione di restituzione somme versate a titolo di mutuo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 11.7.2024)
Come da verbale dell'udienza del 11.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver concesso in mutuo Parte_1
all'odierno convenuto, , in data 9.5.2011, la somma di euro 30.000,00 a mezzo di CP_1
assegno bancario n. 1.025.250536 – 11 tratto sul Banco di Napoli, filiale di Trani;
a fronte di tale mutuo, l'odierno convenuto restituiva la minor somma di euro 20.000,00 di cui euro 5.000,00 nel
2012 in due tranches e precisamente il 22.3.2021 e 20.7.2021 ed altri 15.000,00 in tre tranches ciascuna dell'importo di euro 5.000,00 rispettivamente il 7.1.2014, 24.4.2014 e 24.6.2014.
Pertanto, l'odierna attrice deduceva di essere creditrice del convenuto per la residua somma di
1 euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 9.5.2011, nonché interessi e rivalutazione monetaria sull'importo di euro 20.000,00 dal 9.5.2011 sino alle singole date di restituzione di tale importo e, risultati senza esito sia l'invio di raccomandata che l'instaurazione della negoziazione assistita, instaurava la procedura in epigrafe al fine di sentire condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 9.5.2011, nonché interessi e rivalutazione monetaria sull'importo di euro 20.000,00 dal 9.5.2011 sino alle singole date di restituzione di tale importo, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del
3.12.2019 si costituiva il convenuto (avv. G. CP_1
Franzese), che deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per non essere stata coltivata la procedura di negoziazione assistita atteso che, a fronte dell'invito della , il Pt_1
a mezzo del proprio difensore rispondeva in data 30.5.2017, dunque qualche giorno dopo la CP_1
scadenza del termine di 30 giorni, rimettendo la bozza della convenzione con qualche integrazione e rinviando al primo incontro di mediazione, tuttavia ricevendo riscontro che sono “decorsi i termini per l'adesione allo schema di negoziazione assistita”, cui non seguiva alcuna successiva comunicazione, sicchè non può ritenersi chiusa la procedura di negoziazione assistita;
nel merito,
deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda ricostruendo nei termini che seguono i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti.
Premetteva il che la era stata coinvolta come terza trasportata, molti anni addietro, CP_1 Pt_1
in un sinistro stradale da cui aveva riportato un grave danno alla mano sinistra e, non essendo riuscita dopo tempo ad ottenere il risarcimento, aveva chiesto consiglio al il quale le CP_1
consigliava un legale che riusciva a farle ottenere la somma di euro 150.000,00, che la Pt_1
decideva di investire presso l'Agenzia Allianz del e stipulava una polizza assicurativa che CP_1
prevedeva una forte penalità in caso di svincolo precedente alla naturale scadenza.
Deduceva poi che la , a partire dal 2008 iniziava a svolgere attività lavorativa presso Pt_1
l'Agenzia del e che, avendo necessità di disporre di denaro per ristrutturare la propria CP_1
abitazione, chiese ed ottenne dal prestiti di somme di denaro. CP_1
Intanto, il rapporto lavorativo con il era cessato il 31.5.2012 per cessazione dell'attività del CP_1
ed inoltre, essendo scaduto l'investimento effettuato presso la , la restituiva CP_1 CP_2 Pt_1
2 il prestito di euro 30.000,00 inizialmente ricevuto mediante consegna, il 9.5.2011, di un assegno che la stessa provvedeva a girare e versare sul conto del (a riprova del rapporto di Pt_1 CP_1
fiducia intercorrente tra le parti).
Definiti dunque i primi rapporti di prestito ed avendo la nuovamente necessità di denaro, Pt_1
chiedeva nuovamente al un prestito, che il accordava per l'importo di euro 20.000,00 CP_1 CP_1
riportato invece nell'atto di citazione come somma restituita dal alla in tre tranches, CP_1 Pt_1
della quale pertanto il convenuto, in via riconvenzionale, chiede la restituzione;
vi era poi che la assunta in data 28.6.2011 presso la Ragno Insurance s.a.s., di dimetteva per ragioni Pt_1
familiari.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda e, nel merito il rigetto della stessa;
in via riconvenzionale, chiedeva condannare alla restituzione della somma di euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in riferimento alle date indicate da controparte, e dunque euro 2.500,00 dal 22.3.2012, euro 2.500,00 dal 20.7.2012,
euro 5.000,00 dal 7.1.2014, euro 5.000,00 dal 24.4.2014, euro 5.000,00 dal 24.6.2014, con vittoria di competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 3.12.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, erano assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; con memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. la parte attrice precisava la domanda deducendo che le somme prestate servivano al per CP_1
l'apertura di una gelateria in Gallipoli. Infatti, nel mese di giugno 2011, costituiva CP_1
con altri soci (i figli e , in ragione del 10% ciascuno) la , CP_3 Parte_2 CP_4
avente sede legale in Trani, ed unità operativa proprio in Gallipoli inaugurata il 17/6/2011, con oggetto, per l'appunto, l'attività di bar, gelateria, cioccolateria e tavola calda.
Esperita dunque l'istruttoria orale ammessa e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.7.2024 per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria
3 atteso che, pur dovendosi osservare il comportamento della poco incline alla soluzione Pt_1
conciliativa della lite atteso che, pur decorso il termine di trenta giorni per riscontrare la proposta della parte odierna convenuta, ben avrebbe potuto esaminare la missiva inviata dal tuttavia CP_1
l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita dalla parte attrice vale ad integrare la condizione di procedibilità della domanda.
Nel merito, la domanda proposta in via principale da è accolta. Parte_1
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “il mutuo va annoverato
tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose
fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle
altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto
del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che
chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod.
civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal
quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale,
riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in
eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119)” (ex multis, Cass., sent.
n. 27372/2021 e Cass., sent. n. 16332/2021).
A tal fine, veniva ammessa istruttoria orale anche in deroga ai limiti di valore posti dall'art. 2721
c.c. in considerazione della qualità delle parti, della natura dell'accordo e della sussistenza di un principio di prova per iscritto (Trib. Milano, 16 dicembre 2014).
Si afferma infatti che “il documento che può costituire principio di prova per iscritto tale da consentire
l'ammissione della prova per testimoni, deve provenire dalla controparte e non è necessario un preciso
riferimento al fatto controverso, ma solo l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui
scaturisca verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile in sede di
legittimità, se non sotto il profilo di vizio di motivazione (Cass. n. 190/2020, Cass. n. 7093/2017). Del resto,
è altresì incontestato che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabili dall'art. 2721
c.c., costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è
insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. n. 11889 del 2007 e Cass. n. 190 del
2020)” (Cass., ord. n. 11437/2022).
4 Nel caso che ci occupa, la parte attrice allegava a prova della domanda copia dell'assegno bancario n. 1.025.250536 11 tratto sul Banco di Napoli datato 9.5.2011 emesso da in favore Parte_1
di dell'importo di euro 30.000,00 (all. n. 1 all'atto di citazione, depositato in forma CP_1
cartacea).
Alcuna allegazione documentale è invece in atti relativa alla somma di euro 20.000,00 che sarebbe stata versata dal alla che, secondo la prospettazione del convenuto, costituiva CP_1 Pt_1
nuovo prestito concesso alla e che quest'ultima ricostruiva, invece, come parziale Pt_1
restituzione della somma di euro 30.000,00 versata a titolo di mutuo dalla al Pt_1 CP_1
L'istruttoria orale ammessa (interrogatorio formale delle parti e prova per testi) forniva elementi non univoci dei fatti per cui è procedimento.
Infatti, in sede di interrogatorio formale chiesto da parte attrice, il convenuto confermava di aver manifestato la volontà, prima del febbraio 2011, di aprire una gelateria – pasticceria in Gallipoli, e tuttavia negava di avere chiesto un aiuto economico alla per far fronte a tale investimento, Pt_1
ed altresì negava che la gli avesse versato la somma di euro 30.000,00 a titolo di mutuo. Pt_1
L'attrice, invece, in sede di interrogatorio formale chiesto dal convenuto, confermava le circostanze in fatto relative al sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta ed all'ottenuto indennizzo che aveva poi investito presso l gestita dal e tuttavia negava la circostanza h) in cui si CP_2 CP_1
chiedeva se fosse vero che aveva chiesto ed ottenuto la somma di euro 30.000,00 a titolo di prestito dal per fare fronte a diverse spese ed evitare di disinvestire la polizza e restituita con CP_1
l'assegno del 9.5.2011; affermava come non vera la circostanza i) e p) in cui si chiedeva se la somma
di euro 20.000,00 fosse stata prestata dal alla CP_1 Pt_1
Pure di segno discorde erano le prove testimoniali assunte, atteso che la teste , Testimone_1
convivente del a conoscenza dei fatti poiché anch'ella dipendente della ditta , CP_1 CP_1
a.d.r. affermava di poter “confermare il fatto che la sig. nel corso del rapporto di lavoro, richiese Pt_1
un prestito di euro 30.000,00 per far pronte alle proprie esigenze. Ciò non mi stupì perché anch'io ho avito
dal sig. dei prestiti per mie esigenze ed il sig. non ha mai chiesto né a me né alla sig. CP_1 CP_1 Pt_1
alcuna ricevuta in virtù del rapporto di fiducia in relazione alla dazione della somma prestata alla Pt_1
posso solo dire di aver visto il consegnare titoli e contanti alla di cui non so dire l'entità delle CP_1 Pt_1
singole dazioni. Dette dazioni erano relative alla richiesta di prestito formulata dalla Il Pt_1 CP_1
accordò il prestito richiesto dalla Tuttavia, ribadisco che non sono in grado di ricordare l'entità delle Pt_1
dazioni di cui ho riferito”.
5 Diversa la ricostruzione dei fatti proposta dalla teste di parte attrice, sig.
[...]
, a conoscenza dei fatti per cui è procedimento poiché anch'ella dipendente della Testimone_2
, la quale affermava che la richiesta di denaro da parte del nei confronti della CP_2 CP_1 Pt_1
“avvenne successivamente al progetto del risalente al febbraio 2011, di aprire a Gallipoli una CP_1
gelateria/pasticceria. Io ho personalmente assistito alla richiesta che il fece alla Caputo del prestito di CP_1
euro 30.000,00. La dazione di tale somma fu richiesta dal alla a mezzo di assegno. Preciso che CP_1 Pt_1
assistetti anche alla richiesta che il rivolse alla sig. , sua compagna nonché CP_1 Testimone_1
dipendente, di un'ulteriore somma sempre per il suddetto fine. Tali richieste di prestito erano propedeutiche
all'apertura del suddetto esercizio in Gallipoli. Non ricordo il giorno preciso in cui ci furono tali richieste;
peraltro esse furono molteplici sempre nei confronti delle suddette e , anche se era più Pt_1 Tes_1
insistente la richiesta nei confronti della a.d.r.: “confermo che la accordò al il prestito Pt_1 Pt_1 CP_1
richiestole, anche secondo la modalità richiesta e cioè a mezzo assegno. Preciso che il titolo non l'ho visto. So
che esso fu consegnato ad in previsione dell'apertura della gelateria – pasticceria in Gallipoli, CP_1
ma non ricordo la data. Io non ho assistito alla materiale dazione dell'assegno, ma posso dire con certezza che
in occasione di incontri in agenzia fu lo stesso sig. a dire di aver ricevuto dalla un assegno di CP_1 Pt_1
euro 30.000,00”. Sentita poi a prova contraria, la teste precisava che “non mi consta che CP_1
abbia mai prestato soldi alla sig. . Pt_1
Il teste , coniuge della in regime di separazione dei beni, confermava le Testimone_3 Pt_1
circostanze articolate nell'atto di citazione e riferiva che “la somma di euro 20.000,00 l'abbiamo
ricevuta in restituzione del prestito di euro 30.000,00. Preciso in relazione alla predetta somma che per la
stessa non abbiamo rilasciato ricevuta”.
Vi è dunque, che dalle prove orali emergono risultanze contraddittorie, bilanciate nel senso di avallare la ricostruzione proposta da ciascuna parte e, probabilmente viziate dalla circostanza per cui, pur essendo i testi escussi in rapporto tale da determinare incapacità a testimoniare, tuttavia erano legati da rapporti di parentela o amicizia molto stretti con la parte da cui erano chiamati.
Al fine della decisione della lite, va dunque richiamata la medesima giurisprudenza della S.C.
sopra citata, in cui si afferma che “tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione
di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di
controparte alla restituzione, purchè l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare
neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la
somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con
6 cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una
parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra. (Cass. n. 17050/2014). E' stato,
infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello
dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che
giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di
restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in
modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato
mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il
suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e
dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo
onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua
volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per
mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela
e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto
e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente
ricevuto da altri” (Cass., sent. n. 27372/2021).
Stanti, e non contestati, i due flussi di denaro sopra riportati, entrambe le parti hanno ricondotto i relativi movimenti a rapporti di prestito tra le stesse: ricostruiti come prestito dapprima di euro
30.000,00 di cui l'assegno indicato in citazione sarebbe restituzione e poi di euro 20.000,00
successivamente versati dal in favore della dunque per l'importo complessivo di CP_1 Pt_1
euro 50.000,00 che sarebbero stati tutti versati in contanti dal alla invece ricondotti CP_1 Pt_1
ad un prestito della al di euro 30.000,00 effettuato con l'assegno per cui è citazione, Pt_1 CP_1
e solo parzialmente restituito con i 20.000,00 per cui vi è ammissione di versamento del CP_1
Nella contraddittorietà della prova orale, neppure i rapporti tra le parti risultano essere dirimenti al fine dell'accoglimento di una delle due ricostruzioni prospettate, atteso che i rapporti di lavoro tra le stesse, e la circostanza che ciascuna di esse conosceva la buona situazione patrimoniale dell'altra, avrebbero ben potuto indurre l'altra alla dazione di somme in prestito al fine di far fronte a temporanee esigenze di liquidità.
Quanto, però, alla ragione a base dell'esigenza di liquidità, la parte attrice fa riferimento alla contingenza dell'apertura di un bar pasticceria in Gallipoli, circostanza confermata nel corso dell'istruttoria orale, invece il convenuto motiva le richieste di denaro della con generici e Pt_1
7 non provati riferimenti a spese straordinarie in particolare legate alla ristrutturazione dell'abitazione.
Pertanto, occorre allora valorizzare il dato documentale relativo all'allegazione dell'assegno per l'importo di euro 30.000,00 emesso dalla in favore del e la non contestazione delle Pt_1 CP_1
parti in relazione alla dazione, circa un anno dopo ed in tre tranches, della somma di euro 20.000,00
dal alla . CP_1 Pt_1
Tali flussi di denaro implicano un obbligo restitutorio del Ragno in favore della per Pt_1
l'importo di euro 10.000,00 come da domanda.
Occorre poi considerare che la diversa soluzione implicherebbe la difficoltosa ricostruzione per cui un considerevole importo, pari ad euro 30.000,00 e poi 20.000,00, sia stato mutuato in contanti dal alla nonché si porrebbe in contrasto con la stessa ricostruzione del convenuto nella CP_1 Pt_1
parte in afferma che il prestito di euro 30.000,00 sarebbe stato necessario perché l'investimento della era vincolato e che poi, a seguito dello svincolo, la stessa avrebbe restituito la somma Pt_1
di euro 30.000,00 ma poi avrebbe avuto necessità di altri 20.000,00 euro, senza specificare la ragione per cui non li abbia attinti dalla somma di euro 150.000,00 ormai divenuta liberamente svincolabile.
Per tali ragioni, la domanda proposta da è accolta, invece rigettata la domanda Parte_1
riconvenzionale del convenuto . CP_1
Occorre tuttavia precisare che parte attrice chiede che l'importo per cui è domanda di restituzione sia maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli prestiti al saldo effettivo. Tuttavia, trattandosi di obbligo di valuta e non di valore, alcuna rivalutazione va accordata nel caso di specie.
Quanto invece alla decorrenza degli interessi, va sottolineato che il dies a quo si individua in corrispondenza del momento in cui avrebbe dovuto essere effettuata la restituzione del mutuo,
tuttavia non allegata dalle parti, sicchè, in applicazione dell'art. 1817 c.c., si prevede che le somme oggetto di condanna siano restituite entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia,
con l'effetto che solo da tale data inizieranno a decorrere gli interessi richiesti dall'attrice.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia.
Al fine della liquidazione delle spese e competenze, non si può trascurare il comportamento preprocessuale della parte attrice atteso che questa, pur decorso in data 23.5.2017 il termine di
8 trenta giorni per l'accettazione o meno della proposta di negoziazione assistita, non coltivava la proposta di negoziazione benchè inviata il 30.5.2017. Tale comportamento della parte attrice, pur non potendo incidere sulla condanna alle spese, tuttavia induce al rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione (come richieste dal difensore di parte attrice per l'importo di euro 458.54).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3754/2019 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da con atto di citazione del 26.6.2019 e per Parte_1
l'effetto condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore CP_1 [...]
della somma di euro 10.000,00 entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione Pt_1
della presente pronuncia, oltre interessi legali decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da con comparsa di costituzione CP_1
del 3.12.2019;
3. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite CP_5
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50
per competenze (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, iva e cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Norscia in quanto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 19.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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