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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1301/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Wania Della Vigna e Parte_1
ID FE De LU, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Giacomo Controparte_1
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a GL SE AI in data
02/06/2005 con , da cui non erano nati figli, ha chiesto: di Controparte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento in proprio favore.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto che:
- In data 6 settembre 2022 il resistente il resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi dalla propria made, senza più farvi rientro;
- in costanza di matrimonio aveva costituito un'impresa familiare per la gestione del pastificio con attribuzione della quota del 49% di partecipazione agli utili in proprio favore;
- dopo la separazione di fatto veniva estromessa dalla gestione dell'impresa familiare senza che la quota di propria spettanza venisse liquidata;
- in costanza di matrimonio il marito aveva violato gli obblighi di assistenza morale e di fedeltà;
- da quando aveva cessato l'attività presso l'impresa di famiglia, non aveva trovato una nuova occupazione in ragione dell'età e della contingenza economica, percependo una rendita mensile INAIL pari ad € 159,00.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione contestando però la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente e le richieste economiche, in particolare in ordine all'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della ricorrente, deducendo che: - non aveva estromesso dall'azienda familiare la ricorrente e, anzi, la conversione in ditta individuale era finalizzata a proteggere la stessa dalla forte esposizione debitoria dettata dalla crisi dell'attività;
- si era fatto carico in via esclusiva dei debiti accumulati dall'attività di famiglia e si trovava in una situazione economica peggiore rispetto alla ricorrente, la quale non aveva reperito una nuova occupazione esclusivamente per propria inerzia e non per mancanza di possibilità o ridotta capacità lavorativa
Alla prima udienza di comparizione in data 18/10/2023, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare -, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
- tenuto conto del buon tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, della lunga durata della convivenza matrimoniale, della concreta situazione economica e reddituale del marito - il quale ha trasformato
l'impresa famigliare, avviata con la moglie nel 2005 (valore aziendale stimato di € 61.000,00 al 30/08/2022) in impresa individuale con redditi esclusivi -, della deteriore situazione economica della ricorrente, attualmente disoccupata e senza redditi e della oggettiva difficoltà della stessa di reperire nell'immediato una congrua occupazione lavorativa, determinare in € 500,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
Rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo tra i coniugi, a seguito della mancata accettazione da parte del resistente, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis .22 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 20/09/2023:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) richiamate le considerazioni in fatto enunciate nella proposta conciliativa, pone a carico del resistente l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
Passato il procedimento alla fase contenziosa, con istanza ex art. 473 bis .23 c.p.c. in data 04/03/2024 il resistente ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori, sul rilievo della circostanza sopravvenuta del reperimento di un'occupazione da parte della . Con ordinanza in data 24/04/2024 il Pt_1
Presidente ha rigettato il ricorso per infondatezza dei presupposti, rilevando che il nuovo rapporto di lavoro della ricorrente era cessato in data 31/03/2024.
Infine, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., all'udienza in data 09/07/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In ordine all'unica questione controversa, relativa all'assegno posto a carico del resistente a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, ritiene il Collegio di poter confermare le disposizioni assunte all'esito dell'udienza di comparizione in data 18/10/2023. Infatti, risulta confermata la precaria situazione economica della ricorrente, risultata priva di mezzi di sostentamento adeguati a seguito della cessazione della convivenza e della collaborazione nell'impresa familiare con il coniuge. La mancata liquidazione della quota di competenza della ricorrente - pur divisata tra le parti, per come è pacifico, a tal fine incontratesi davanti a commercialista incaricata della stima del valore dell'azienda gestita in forma di impresa familiare - rappresenta una circostanza di per sé rilevante, in quanto causativa della perdita da parte della donna del reddito che, in costanza di attività lavorativa prestata presso tale impresa, ella risulta aver regolarmente dichiarato ai fini IRPEF nei periodi di imposizione relativi agli anni precedenti a quello di inizio della separazione di fatto, ossia al 2022 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022,
2021 e 2020).
La decrescenza dell'importo di tale reddito, attribuita dal resistente alla crisi dell'impresa, è inidonea a far ritenere che, se fosse proseguita la convivenza e con essa la gestione dell'impresa familiare, la donna si sarebbe trovata a dover fronteggiare una situazione analoga a quella conseguita alla separazione;
infatti tale decrescenza è in parte attribuibile a cause contingenti, quale l'emergenza epidemiologica con la conseguente stasi delle attività commerciali, a cui è notoriamente seguita una ripresa con effetti economicamente significativi.
L'intenzione dei coniugi di procedere alla liquidazione dell'attività, dunque, anziché denotare l'assenza di prospettive di ripresa della stessa, che d'altronde il resistente stesso smentisce allorquando ne fa presente la continuazione da parte sua in forma di impresa individuale, appare riconducibile ad una ormai maturata decisione di separazione personale e di conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In definitiva, alla luce degli elementi appena descritti, risulta adeguato confermare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente nella misura di € 500,00, come già disposto all'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 472 bis .21 c.p.c..
Su conforme richiesta delle parti, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) conferma, in ordine alle condizioni della separazione, l'ordinanza ex art. 473 bis .22, assunta all'esito dell'udienza di comparizione in data
18/10/2023;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, 26 novembre 2025
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Marcheggiani)