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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2024
Udienza cartolare del 9.12.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. GI EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1293/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Viareggio (LU), via Parte_1 C.F._1
Verdi 270, presso lo studio dell'Avv. Isabella Passaglia, del Foro di Lucca, ( , C.F._2 che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- attore opponente-
CONTRO
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e Partita Iva Controparte_1
, e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3, e per essa P.IVA_1 Controparte_2 quale mandataria del veicolo, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita Iva
, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, ed in forza di apposito mandato P.IVA_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Controparte_3
Monza Brianza Lodi, C.F. e Partita Iva rappresentata, assistita e difesa, giusta P.IVA_3 procura allegata al ricorso monitorio, dall' Avv. Alberto Crivelli ( ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Arrigo Boito n. 8.
- convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per l'attore opponente: (I memoria 171 ter cpc) “Voglia il Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti: 1 – in tesi, accertare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito di e per l'effetto dichiarare Controparte_1 nullo/inefficace/invalido e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e 2 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de
quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
3 - Con vittoria di spese, compensi professionali.”
Per la convenuta opposta: “In via preliminare - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Trib. Lucca n. 240/2024, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- differire la prima udienza, affinché possa essere esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, D.
Lgs. 28/2010; nel merito - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Lucca n. 240/2024 o, comunque, condannare il Signor.
(C.F. ) nato a [...] il [...] al pagamento dell'importo Parte_1 C.F._1 complessivo di € 75.756,45, oltre interessi sino al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
In via istruttoria [omissis]. Con vittoria di spese, compenso professionale,
IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella sua qualità di cessionaria, chiedeva ed otteneva da questo Tribunale il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 240/2024 (NRG 623/2024) del 5.3.2024 nei confronti dell'odierno opponente per la somma complessiva di € 75.756,45, a titolo di debito residuo di due contratti di mutuo
(mutuo ipotecario del 31.8.2009 rep. 32487 – racc. 18956; mutuo ipotecario del 20.5.2011, rep.
34739 – racc. 20369; docc.
4-5 fascicolo monitorio) stipulati da e Parte_1 CP_4 con l'allora AN (poi Banco Popolare Controparte_5
Soc. Coop e oggi Banco a seguito di fusioni per incorporazione;
doc. 6 e 10 fascicolo CP_6 monitorio), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al D.I. Parte_1 lamentando: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito della asserita cessionaria per mancanza di prova;
la mancata notifica della cessione;
la mancanza di prova del credito.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria di banco BPM, e per essa Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto. Controparte_3
Concessa la provvisoria esecutività del D.I. (ordinanza del 10.9.2024), esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 16.10.2024), istruita la causa con sole prove documentali, all'udienza cartolare del 29.9.2025, preso atto della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dall'opponente, la stessa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 9.12.2025 con termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Si rileva, innanzitutto, che parte opposta agisce qui per il credito residuo, avendo già ottenuto in sede esecutiva (Tribunale di Bologna N.R.G.E. n. 639/2016 Banco Popolare Soc. Coop./Bertuccelli
e Tullini) la minor somma di € 38.929,40 a fronte di un credito di € 110.085,98 (docc. 9- 13-14 fascicolo monitorio).
1) Sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria.
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (sostanziale) della società veicolo per aver Banco Popolare Soc. Coop asseritamente ceduto, prima della cessione che ci occupa, il credito ad un soggetto terzo ( , ma l'eccezione è infondata. Controparte_7
In realtà, non vi è stata alcuna “doppia cessione”: nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 38 del 31.3.2018 (pre-cessione a , si legge che con contratto di CP_1 cessione di crediti ex art. 58 TUB del 23.3.2018, Banco BPM ha provveduto ad acquistare (rectius, riacquistare) da i crediti derivanti da mutui, classificati come “sofferenze”, Controparte_7 precedentemente ceduti (il 13.1.2012) dalla stessa AN a (pag. 26 doc. 1). Controparte_7
Con contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB del 1.6.2018, AN BPM ha ceduto a CP_1
“… taluni crediti di Banco BPM derivanti da finanziamenti ipotecari …sorti nel periodo
[...] compreso tra il 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” …e segnalati in
Centrale Rischi…come risultanti da apposita lista …depositata presso il Notaio…e pubblicata sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus ...” , come da avviso di cessione
Red Sea SPV/Banco BPM/AN Popolare di Milano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 65 del 7.6.2018 (doc. 11 fascicolo monitorio).
In sintesi, dunque, per rispondere compiutamente alle contestazioni di parte attrice: nel precetto del
11.8.2016 (doc. 7 fascicolo monitorio) (che poi il 13.12.2016 si fondeva Controparte_8 in Banco BPM, doc. 10 fascicolo monitorio) agiva quale mandataria di a cui, il Controparte_7
Co 13.1.2012, aveva venduto il credito che poi ha riacquistato (dalla stessa il 31.3.2018 e ceduto a il 1.6.2018. Il 5.2.2019 (v. atto di intervento RGE 639/2016, doc. 13 fascicolo monitorio) CP_1 si surrogava nella posizione di Banco BPM nella procedura esecutiva Tribunale di Bologna CP_1
RGE 639/2016.
Quanto alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità:
“La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”;
e ancora: “La produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (ex multis, Cass. 9073/2025, Cass. n. 13289/2024);
“Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità” (Cass. 4277/2023).
Il credito de quo risponde a tutti i criteri di inclusione indicati nell'avviso e, specificamente: è un credito Banco BPM che deriva da due contratti di mutuo ipotecario stipulati nel 2009 e 2011, classificato “a sofferenza” (come si può facilmente evincere dall'assenza di opposizioni/contestazioni nella procedura esecutiva promossa da Banco BPM contro i debitori nonchè dalla vendita del credito stesso), inserito nella lista dei crediti ceduti Controparte_9 pubblicata - in forma anonima per ragione di privacy - sul sito internet indicato nell'avviso (v.
“Elenco posizioni Banco BPM”, dove, a pag. 258, il credito nei confronti di è Parte_1 esattamente individuato con l'indicazione della banca cedente “Banco BPM”, del NDG
“11394553”, della forma tecnica “mutuo ipotecario” e del numero di rapporto “68071”; doc. 3).
In ogni caso, l'attore non ha allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di altri soggetti asseritamente titolari di quel credito.
Ad abundantiam, la convenuta ha depositato in giudizio la dichiarazione della banca cedente (che riporta i medesimi riferimenti indicati nell'“Elenco”) che, “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a fornire la prova
“processuale” della cessione del credito (cfr. Cass. ordinanza n. 10200/2021), nonché gli atti originali (precetto, pignoramento) relativi alla procedura esecutiva sopra menzionata
In conclusione, dall'esame della documentazione in atti, si ritiene che la cessionaria abbia fornito adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
2) Sulla omessa notifica della cessione
Parte opponente deduce la mancanza del suo consenso alla “cessione del contratto”, giustificando tale asserto sul presupposto che sarebbe stato ceduto non tanto il credito, bensì il “contratto” originariamente stipulato tra la AN cedente ed il debitore, ma l'eccezione è infondata. Siamo in presenza della cessione dei crediti “in blocco” da parte di una banca ad una società di
“cartolarizzazione”, regolata dal D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico in materia ANria e creditizia).
L'art. 58 TUB così recita: … 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ...”
Quindi, non è necessario, in questo caso, che la cessione sia comunicata o notificata al debitore ceduto, in quanto dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., né tantomeno è richiesto che vi debba essere il consenso del debitore ceduto.
3) Sulla mancanza di prova del credito
L'opponente lamenta la mancanza di prova scritta del credito de quo, avendo prodotto l'odierna opposta “solo” l'estratto ex art. 50 TUB, mentre, invece, era necessario “produrre in giudizio copia della serie integrale degli estratti conto analitici e sintetici relativi al rapporto di conto corrente nonché di tutte le pattuizioni delle condizioni normative ed economiche intervenute tra le parti”.
Anche tale contestazione è infondata.
Il credito azionato non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore del conto corrente ma il rimborso di due mutui (v.: atto di precetto e atto di pignoramento docc.
7-8 fascicolo monitorio;
ricorso per decreto ingiuntivo doc. 1), per la cui prova “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca
(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n.
21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541;
6/07/2001, n. 9209).” (Cass. n. 21/2023).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato in giudizio i contratti di mutuo ed il piano di ammortamento (docc.
4-5 fascicolo monitorio), mentre l'opponente si è limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato e sulla contabilizzazione delle voci, senza mai contestare né l'erogazione delle somme né di aver dato parziale esecuzione ai contratti.
Conclusioni e spese
L'opposizione è totalmente infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità delle questioni, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
GI EN