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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1882 / 2024 contenzioso vertente
TRA appresentato e difeso dall' avv. DE FRANCO ADRIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PUTORTI' ANNACHIARA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 22/02/2024 parte ricorrente, premesso di essere residente in
Galatone (LE) e in servizio presso di Manduria nel reparto dialisi con Parte_2 mansioni di operatore socio sanitario categoria Bs,; di essere padre del minore Per_1 nato il [...] e coniugato con , dipendente a tempo
[...] CP_2 indeterminato presso il comune di Lequile (LE); di avere presentato a marzo 2023 richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 151/2001 per ricongiungimento familiare presso assentita da quest'ultima ma CP_3 dissentita d per asserita impossibilità di reperire unità di pari qualifica utile CP_1 alla sostituzione del ricorrente presso il nosocomio di provenienza;
evidenziato il previo vano ricorso ex art. 700 cpc respinto dal Tribunale per carenza in concreto del periculum in mora;
tanto essenzialmente premesso ha concluso per l'accertamento della illegittimità del diniego e l'ordine alla convenuta di rilasciare immediatamente l'assenso o autorizzazione necessari a consentirgli di fruire dell'assegnazione temporanea, con vittoria di spese e compensi di lite. , costituitasi, ha chiesto CP_1 respingersi il ricorso adducendo la carenza di organico presso il reparto di provenienza e l'assenza di concorsi attualmente banditi per assumere personale di analoga qualifica. Causa discussa oralmente alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo al ricorrente che, nelle more del giudizio, è stato chiamato a lavorare in assegnazione temporanea fino al 31-12-2025
(prorogabile) presso , senza dissenso della che ha CP_3 Parte_3 accolto tale richiesta. Le spese di lite vanno in parte compensate, atteso il buon contegno processuale della convenuta, in parte poste a carico di questa per sua soccombenza virtuale, una situazione di semplice sotto organico (ma con presenza in servizio di altri otto operatori socio sanitari) essendo da annoverare tra le situazioni parafisiologiche e tuttavia non eccezionali tali da giustificare un diniego di assenso al provvedimento di assegnazione temporanea.
P.T.M.
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa per metà le spese processuali e condanna a a pagare al ricorrente CP_1 la residua parte liquidata compresa la metà delle spese di contributo unificato in euro
1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 11-3-2025 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1882 / 2024 contenzioso vertente
TRA appresentato e difeso dall' avv. DE FRANCO ADRIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PUTORTI' ANNACHIARA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 22/02/2024 parte ricorrente, premesso di essere residente in
Galatone (LE) e in servizio presso di Manduria nel reparto dialisi con Parte_2 mansioni di operatore socio sanitario categoria Bs,; di essere padre del minore Per_1 nato il [...] e coniugato con , dipendente a tempo
[...] CP_2 indeterminato presso il comune di Lequile (LE); di avere presentato a marzo 2023 richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 151/2001 per ricongiungimento familiare presso assentita da quest'ultima ma CP_3 dissentita d per asserita impossibilità di reperire unità di pari qualifica utile CP_1 alla sostituzione del ricorrente presso il nosocomio di provenienza;
evidenziato il previo vano ricorso ex art. 700 cpc respinto dal Tribunale per carenza in concreto del periculum in mora;
tanto essenzialmente premesso ha concluso per l'accertamento della illegittimità del diniego e l'ordine alla convenuta di rilasciare immediatamente l'assenso o autorizzazione necessari a consentirgli di fruire dell'assegnazione temporanea, con vittoria di spese e compensi di lite. , costituitasi, ha chiesto CP_1 respingersi il ricorso adducendo la carenza di organico presso il reparto di provenienza e l'assenza di concorsi attualmente banditi per assumere personale di analoga qualifica. Causa discussa oralmente alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo al ricorrente che, nelle more del giudizio, è stato chiamato a lavorare in assegnazione temporanea fino al 31-12-2025
(prorogabile) presso , senza dissenso della che ha CP_3 Parte_3 accolto tale richiesta. Le spese di lite vanno in parte compensate, atteso il buon contegno processuale della convenuta, in parte poste a carico di questa per sua soccombenza virtuale, una situazione di semplice sotto organico (ma con presenza in servizio di altri otto operatori socio sanitari) essendo da annoverare tra le situazioni parafisiologiche e tuttavia non eccezionali tali da giustificare un diniego di assenso al provvedimento di assegnazione temporanea.
P.T.M.
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa per metà le spese processuali e condanna a a pagare al ricorrente CP_1 la residua parte liquidata compresa la metà delle spese di contributo unificato in euro
1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 11-3-2025 Il giudice dott. Saverio Sodo