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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2475 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 320 pubblicata il 9 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
(cf , in persona del Sindaco, Avv. , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Sito (cf ), elettivamente C.F._1 domiciliato nello studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale is. E/2, giusta mandato alle liti in calce all'atto di appello e determinazione dirigenziale 231 del 3 maggio 2022 (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_2 C.F._2
Garzilli (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I, C.F._3
293, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, all'esito del giudizio introdotto da nei confronti del Controparte_2
in qualità di vedo Erede dell'Avv. volto a ottenere il pagamento Parte_1 CP_3 dei compensi professionali per l'attività svolta dal legale in favore del ritenuto, con Pt_1 riguardo alla prova della qualità di erede, alla forma scritta del contratto e alla sussistenza delle condizioni di cui all'art 191 TUEL, questioni sollevate d'ufficio dal giudice, che:
- l'attrice apparteneva alla sfera dei successibili e, pertanto, tale presupposto fattuale non poteva ritenersi estraneo alla sfera di conoscibilità della controparte che aveva l'onere, e non vi aveva adempiuto, di contestare specificatamente la qualità di erede;
- il requisito di forma, con riguardo al mandato conferito al legale, era da ritenersi soddisfatto dal rilascio della procura e successiva redazione dell'atto difensivo, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione;
- la determinazione della somma dovuta e la relativa iscrizione al competente capitolo di bilancio non essendo preventivabile non può essere richiesta come requisito di validità del contratto di patrocinio, giusta anche la presenza, di norma, di una voce generale nel bilancio dell'ente nella quale inserire le spese di difesa in giudizio.
Per tutti gli incarichi, non oggetto di contestazione né sotto il profilo dell'affidamento ovvero dell'espletamento, era presente il mandato alle liti e l'atto difensivo in cui si esplicava la prima difesa processuale. Inoltre, all'Avv. era state comunicate le delibere di CP_3 conferimento degli incarichi.
Con riguardo al quantum, tenuto conto che in alcune delibere l'ente faceva riferimento ai minimi tariffari mentre in altre vi era l'individuazione di una somma, iscritta in bilancio, con la quale presuntivamente fare fronte all'impegno, che attiene all'organizzazione interna dell'ente, il Tribunale, esaminando ciascuno degli incarichi espletati, applicava i minimi, riducendo la richiesta per alcuni di essi (in particolare gli incarichi indicati ai nn. 5, 6c, 10, 11,
12, 13 e 14), e liquidava l'importo complessivo di € 164.486,00 condannando, altresì, il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 30 maggio 2022, invocandone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, sezione e relatore a designarsi, accogliere l'appello, se del caso anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed eventualmente all'esito di breve rinvio, stante la natura consolidata dei principi in materia di prova della qualità di erede, di quantificazione e pagamento degli onorari professionali degli avvocati e di requisiti di forma del contratto d'opera professionale con la P.A. ed in riforma
2 della sentenza impugnata dichiarare l'integrale infondatezza della domanda di primo grado in tutte le sue articolazioni, così statuendo:
a. accertare la carenza di prova della qualità di unico erede dell'avv. Domenico Zeno da parte dell'appellata
e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque rigettarsi nel merito per infondatezza la Controparte_2 domanda di primo grado, in riforma totale della sentenza impugnata;
b. accertare la nullità dei contratti d'opera professionale stipulati tra l'avv. Domenico Zeno e il Comune di
e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque rigettarsi nel merito per infondatezza la domanda Pt_1 di primo grado, in riforma totale della sentenza impugnata;
in via subordinata
c. accertare l'illegittima commisurazione dei compensi effettuati dal Giudice di prime cure e per l'effetto rideterminarli alla luce dei criteri recati dalla tariffa professionale applicabile, con adeguata motivazione della loro quantificazione, in riforma della sentenza di primo grado.
Vinte spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre le spese generali come per legge”.
Con comparsa depositata il 25 ottobre 2022, si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali.
L'appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“ APPLICAZIONE ART. 519, 536, Parte_2
537, 542, 565, 566, 581 e 2697 c.c.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 81,
88, 101, 115 e 116 c.p.c. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 47-48 e 76 D.P.R. 445/00;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2233 e 2697 c.c.. VIOLA-ZIONE ART.
191 d.lgs. 267/00. VIOLAZIONE ART. 5 D.M. GIUSTIZIA 8/4/04. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 13 L. 247/12. OMESSO ESAME DI UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”.
Con terzo motivo di gravame, non rubricato, l'ente locale si duole che il Tribunale abbia liquidato il compenso secondo i valori medi tariffari senza motivare sul punto.
Con primo motivo di impugnazione il lamenta l'erroneità della sentenza nella Pt_1 parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la legittimazione dell'attrice, più propriamente la titolarità attiva, senza osservare le norme sul riparto dell'onere probatorio. L'ente locale
3 aveva, difatti, preso atto che l'attrice si era qualificata quale vedova ed erede legittima del legale ma ciò non poteva implicare che ne avesse riconosciuto la qualità, trattandosi di circostanza, così come quella dedotta della rinuncia all'eredità da parte delle figlie, estranea alla sfera di conoscibilità del dunque non sarebbe applicabile, nel caso di specie il principio di Pt_1 non contestazione.
Il motivo non è fondato.
Il non ha mai contestato la qualità di vedova ed erede legittima dell'originaria Pt_1 attrice, la quale ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La questione afferente alla titolarità dell'azione, difatti, è stata sollevata d'ufficio dal primo giudice né, essendo lo status agevolmente verificabile, può sostenersi che tale circostanza fosse al di fuori della sfera di conoscibilità dell'ente locale.
Sul punto, Cass. 15026/2019 ha affermato che “Quanto alla modalità con la quale fornire la prova della qualità di erede legittimo, proprio alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 12065/2014, sebbene la modalità preferibile sia quella del ricorso agli atti dello stati civile, lo stesso ragionamento sposato dalla sentenza ora citata, in riferimento alla possibilità che anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio possa contribuire a formare il convincimento del giudice alla luce dell'atteggiamento della controparte, impone di ritenere che non viga un principio di esclusività della detta prova, rappresentata dagli atti dello stato civile, ma che invece sia possibile fornire la dimostrazione della qualità di erede (rectius di chiamato) anche tramite elementi probatori diversi, purché sottoposti al prudente apprezzamento del giudice”. Principio questo confermato anche dalla recente sentenza della Cassazione 25860/2024, con la quale la
Suprema Corte ha statuito che “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione”.
La produzione dell'atto notorio, la qualità di legittimario del coniuge e l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto sono elementi debitamente presi Pt_1 in considerazione dal Tribunale che, correttamente ha ritenuto sussistere la titolarità in capo a . Controparte_2
Irrilevante è, poi, la circostanza afferente all'esistenza o meno di rinunce all'eredità da parte delle figlie del legale, circostanza anche questa non contestata ma che, comunque, è agevolmente verificabile mediante consultazione del registro successioni presso la cancelleria del competente Tribunale. Inoltre, ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a
4 vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito. Ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che dunque non sono parti necessarie del procedimento, fermo restando che la pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 13163/2024).
Il motivo va, dunque, respinto.
Con secondo motivo di gravame la difesa del impugna la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Tribunale ha ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto mediante conferimento della procura e produzione del relativo atto difensivo, argomentando che, invece, il contratto tra la pubblica amministrazione e il privato deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, mentre nel caso di specie, pacifico il conferimento delle procure alle liti e l'adozione delle delibere di conferimento degli incarichi, nessun contratto era stato prodotto, con insanabile nullità.
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante a sostegno della tesi è afferente a contratti professionali stipulati con la pubblica amministrazione diversi dal contratto di patrocinio. Il Tribunale ha, invece, correttamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – rispetto al quale non si registrano mutamenti e col quale l'appellante non si confronta – per cui il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'articolo 83 cpc, atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta (tra le tante, oltre alle numerose citate dal Tribunale, anche Cass. 10675/2020).
La doglianza va, pertanto, disattesa.
Anche il terzo e ultimo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha dato atto in sentenza che il si è limitato a eccepire che la Pt_1 quantificazione degli onorari fosse eccessiva, senza formulare contestazioni specifiche.
Nell'esercizio del potere-dovere di controllo sulla fondatezza del quantum, che sussiste anche in ipotesi di generica contestazione della pretesa, il primo giudice, laddove l'incarico era stato espressamente conferito con delibera che riconosceva al legale i valori minimi tariffari, ha provveduto a ridurre l'importo richiesto ma, in assenza di qualsivoglia contestazione con riguardo all'attività svolta, al valore delle controversie, ecc.., il Tribunale ha applicato i valori tariffari medi ai quali, di norma, si fa riferimento, chiaramente statuendo che non vi erano specifiche contestazioni rispetto agli importi richiesti da parte del Pt_1
5 Peraltro, neanche nel presente grado di appello, in violazione dell'obbligo di specificità dei motivi posto dall'art. 342 cpc, l'ente locale ha dedotto circostanze, con riguardo ai vari incarichi, che avrebbero dovuto indurre a ridurre il compenso o a determinarlo, comunque, in misura inferiore ai valori tariffari medi richiesti, non potendo, per tale ragione, il Giudice
d'Appello procedere a una rivalutazione ex novo del merito della controversia.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 164.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, in € 4.996,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Massimo
Garzilli, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 320 pubblicata il 9 febbraio 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 4.996,00 Controparte_2 per compensi ed € 1.165,50 per esborsi, compensate della metà, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Massimo
Garzilli, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater,
Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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