TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CL IG ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 12975/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi di primo grado, la seguente
SENTENZA
in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore – Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Saetta
Attore in opposizione e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Russo convenuta
Oggetto: convenzione assistenza minori e disabili, corrispettivo, Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di trattazione scritta del 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4430/2021 con il quale Parte_1 gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 390.340,51 in favore della a titolo di rette per il mantenimento di: 1) minori Controparte_1 stranieri non accompagnati, 2) giovani maggiorenni idonei alla prosecuzione dell'assistenza, entrambi collocati presso le comunità “La mimosa” e “La Violetta” in esecuzione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo, 3) di anziani e disabili.
1 L'opponente ha allegato che erano già state avviate le procedure per il pagamento ex art. 194 co. 1 TUEL per il complessivo importo di € 214.807,01.
Quanto al residuo importo di € 161.904,74 ha osservato che la Cooperativa sociale aveva illegittimamente applicato le tariffe di cui al DPRS 158/1996 (prevista esclusivamente per i minori non rientrati in quelli di minori non accompagnati), in luogo della tariffa prevista per i minori non accompagnati (MSNA).
Ha infatti rilevato come la tariffazione dei ricoveri di MSNA è stabilita a livello nazionale in € 45,00 pro capite pro die, quale tariffa per cui viene erogato a cura delle Prefetture territorialmente competenti un finanziamento agli enti locali di pari importo, sulla base delle presenze registrate dei MSNA nelle comunità che accolgono tali minori, come previsto nelle circolari prefettizie, e che la Regione con DPRS 513-2018 si era adeguata a tale tariffa prescrivendo ai Comuni che "la retta minima pro die pro capite ...è quantificato in ogni caso in € 45,00".
Il Comune ha quindi domandato la revoca del d.i.
La si è costituita in giudizio rilevando di aver già Controparte_1 applicato, pur non condividendone il fondamento, le tariffe previste per i MSNA in relazione agli ospiti minori rientranti in detta categoria, riservandosi di domandare gli ulteriori importi dovuti.
Con riferimento invece agli ospiti giovani maggiorenni idonei alla prosecuzione dell'assistenza, in mancanza di alcuna previsione tariffaria, aveva applicato le tariffe previste dal DPRS 158/1996.
Ha quindi domandato il rigetto dell'opposizione.
***
La pretesa fatta valere da parte attrice si fonda, secondo l'allegazione dalla stessa svolta, sui “patti di accreditamento” (all. 50 e 51 del fascicolo monitorio) riferiti alle due strutture di accoglienza indicate e sulla successiva attività compiuta in esecuzione di detti accorti, come certificata dalle fatture depositate.
Il sistema di accoglienza dei soggetti fragili, come disciplinato dalla L. R. 22/1986 ed il cui onere è posto a carico del nei termini ivi stabiliti, prevede l'accreditamento Pt_1 che costituisce secondo quanto previsto dall'art. 26 L.R. 22/1986 l'atto con il quale l'amministrazione riconosce in capo alla singola associazione la sussistenza dei presupposti di idoneità allo svolgimento delle funzioni ivi indicate.
L'iscrizione all'albo è poi preordinata alla stipula, da parte delle enti iscritti, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20 della medesima legge, volte a disciplinare a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo.
2 Nella specie i due atti depositati dall'attrice sono quindi da qualificare come convenzioni ai sensi dell'art. 20 della l.r. citata e diretti a disciplinare lo svolgimento del servizio.
Nella specie le prestazioni assistenziali rese si riferiscono a: 1) minori stranieri non accompagnati, 2) giovani maggiorenni idonei alla prosecuzione dell'assistenza, entrambi collocati presso le comunità “La mimosa” e “La Violetta” in esecuzione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo, 3) di anziani e disabili.
Con riferimento a tale ultima categoria di assistiti l'amministrazione opponente non ha svolto alcuna specifica eccezione e pertanto non si rende necessaria alcun verifica.
Si è invece proceduto a disporre c.t.u. per verificare, sulla base dei diversi provvedimenti di collocamento sia dei minori che dei neo maggiorenni di cui all'art. 13 co. 2 L. Per_1
147/2017, dei giorni di effettiva permanenza come documentati, ed il conseguente compenso dovuto alla cooperativa convenuta.
Va poi osservato come occorre individuare il criterio di remunerazione da applicare alla sola categoria dei giovani maggiorenni ospitati presso le due strutture indicate in esecuzione dei provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni, posto che nessuna contestazione vi è tra le parti in relazione alle tariffe applicabili per i (avendo la Per_1 creditrice applicato il medesima sistema tariffario invocato dal pur riservandosi Pt_1 di agire per la relativa differenza rispetto alla diversa tariffa richiamata).
Al riguardo deve rammentarsi che il sistema di accoglienza di detti soggetti trova la propria disciplina nell'art. 13 della L. 147/2017 a norma del quale “Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.
La natura della prestazione resa in favore di detti soggetti può dunque essere assimilata a quella prevista in favore dei MN in ragione del medesimo meccanismo di collocamento previsto per le due categorie che si fonda sul necessario prolungamento dell'attività assistenziale già resa durante la minore età. In mancanza di una espressa disposizione normativa, e preso atto del diverso regime tariffario previsto per i minori non rientranti nella categoria dei SMN (frutto evidentemente di una scelta legislativa dettata dal contenimento della spesa necessaria a far fronte ai flussi migratori, distinta dalla necessaria attività di assistenza prevista a carico dei Comuni dalla L.328/2000 e dalla L.R. 22/1986), si ritiene corretto applicare le medesime tariffe previste per detti assistiti anche per l'attività di accoglienza di cui all'art. 13 L. 147/2017.
Va dunque recepito il calcolo del c.t.u. di cui al prospetto n. 2 che, verificate le presenze giornaliere degli ospiti in questione, ed i provvedimenti di collocamento, riconosce in
3 favore di parte opposta il compenso complessivo di € 300.409,61 (ivi compresi gli importi dovuti a titolo di rette per disabili non oggetto di contestazione).
Da tale importo deve detrarsi quanto pacificamente già corrisposto nell'ottobre 2021 e pari a € 84.280,80, come riconosciuto dalla stessa convenuta.
Ha trovato poi conferma l'allegazione svolta dal in citazione dell'avvio del Pt_1 procedimento di cui all'art. 194 co. 1 TUEL per il pagamento delle somme domandate, né la convenuta ha contestato la circostanza dell'effettivo incasso delle somme indicate nei mandati di pagamento inviati al c.t.u., con conseguente irrilevanza dell'eccezione di tardivo deposito, essendo incontestata la circostanza dell'estinzione dell'obbligazione per effetto di detti pagamenti.
Il consulente, all'esito delle osservazioni di parte attrice, ha quindi verificato che i pagamenti complessivamente effettuati superano l'importo del credito ingiunto (importo pagato pari a € 312.716,61 a fronte del debito accertato pari a € 300.409,61).
Deve dunque disporsi la revoca del d.i.
Poiché risulta che parte delle somme ingiunte è stata corrisposte in data successiva alla notifica del d.i. (ed in particolare quelle di cui alle determinazioni del 22.12.2021 e del 22.5.2022) e che di contro il criterio di calcolo delle tariffe applicato per il servizio svolto in favore di giovani maggiorenni utilizzato dalla creditrice è risultato errato, sussistono i presupposti per disporre, ex art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pqm
revoca il d.i. n. 4430/2021; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Palermo, 12.12.2025
Il Giudice
CL IG
4