Articolo 3 della Legge 12 maggio 1942, n. 652
Articolo 2Articolo 4
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9 luglio 1942
Art. 3.

L'art. 8 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e' sostituito dal seguente:

«I limiti di eta' per la cessazione dall'appartenenza al ruolo ordinario degli ufficiali inscritti di diritto nel ruolo stesso sono quelli stabiliti per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare di grado corrispondente.

Per gli ufficiali inscritti a domanda sono invece fissati i seguenti limiti di eta'



a) Categoria magistrati:
Colonnello ........................ anni 63
Tenente colonnello ................ » 60
Maggiore .......................... » 58
Capitano .......................... » 56
Tenente ........................... » 56
b) Categoria cancellieri:
Maggiore .......................... anni 64
Capitano .......................... » 62
Tenente ........................... » 60
Sottotenente ...................... » 58



Gli ufficiali inscritti a domanda, che si trovino nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo, cessano di appartenere al ruolo ordinario, se sono in possesso del grado di maggior generale, all'eta' di anni sessantacinque».


Entrata in vigore il 9 luglio 1942