Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite rispettivamente iscritte a ruolo l'1.6.2023 e il 28.9.2023 rispettivamente ai nn. 1134 e 1851 del Ruolo Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: Intermediazione finanziaria promossa la n.r.g. 1134/2023 da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Andrea
Frosini e Lucia Pasquini, che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto di appello,
APPELLANTE contro corrente in Milano, ivi Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Paolo Pototschnig, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di IS,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
, CO
APPELLATO CONTUMACE in contraddittorio di e elettivamente ON P_ domiciliati in Firenze, presso e nello studio degli
1
APPELLATI promossa la n.r.g. 1851/2023 da:
corrente in Milano, ivi Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Paolo Pototschnig, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Elisa Cazzani del Foro di
Milano, come da mandato in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di IS,
APPELLANTE contro e , ON P_
APPELLATI
, CO
APPELLATO CONTUMACE
All'esito dell'ordinanza del 30.1.2025 la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 117/2023 emessa dal Tribunale di IS nell'ambito del giudizio R.G. 994/2021, pubblicata in data 17/02/2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, disattese tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata:
2 Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illiceità civile e/o penale dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario in ordine alla distrazione delle somme CO di denaro consegnategli dal pari a Euro Parte_1
100.000,00 e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del medesimo promotore finanziario nonché della CP_1
ex art. 31 del T.U.I.F. , o in ogni caso ex
[...] art. 2049 c.c.;
2. conseguentemente, condannare in CO solido con la al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di Euro Parte_1
100.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché a risarcire al medesimo il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinato in via equitativa;
3. in subordine, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento CP_5 degli obblighi derivanti dal contratto di negoziazione e di apertura di conto corrente bancario, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 1228
c.c., e, per l'effetto, condannarla a pagare a Pt_1
la somma di Euro 100.000,00.=, o la diversa somma
[...] che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, spese sostenute
3 per la procedura di mediazione obbligatoria tenutasi presso l'Organismo Abilitato presso la Camera di
Commercio di IS, oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e con condanna dell'appellata alla restituzione della somma pagata dall'odierno appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad €
19.595,98.= come da copia della disposizione di pagamento
(doc.6).
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., disporre nei confronti della l'ordine di esibizione, delle note CP_6 datate 8 febbraio 2016, 15 aprile 2016 e 19 maggio 2016, con cui la stessa è stata informata di quanto CP_6 emerso in merito all'operato del sig. CO nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, con comunicazione, tra l'altro, degli esiti degli accertamenti condotti da Finanza & Futuro CA S.p.A. e di quanto dichiarato dallo stesso sig. nel corso _2 dell'incontro con funzionari dell' in data 5 Parte_2 novembre 2015, in conseguenza delle quali con delibera n.20043 del 21.06.2017 la ha disposto la sua CP_6 radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;
- ai sensi dell'art 213 c.p.c., disporre la richiesta d'informazioni scritte alla Consob riguardante gli atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare nei confronti di conclusosi con la CO radiazione del medesimo disposta con la delibera n.20043 del 21.06.2017;
- disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione da parte della convenuta del CP_1
4 verbale delle dichiarazioni rese dal sig. nel corso _2 dell'incontro svoltosi con i propri funzionari in data 5 novembre 2015 e gli ulteriori accertamenti eseguiti dalla
CA e depositati alla nell'ambito del CP_6 procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione dall'albo dei consulenti finanziari dello stesso
; CO
- stante l'impossibilità di accedere ai relativi fascicoli per la pendenza delle indagini presso la
Procura Repubblica di IS (Proc. 2566/2017) – e successivamente trasferita per competenza presso la
Procura della Repubblica di Milano -, al momento dell'introduzione del presente giudizio, disporre l'acquisizione dei fascicoli relativi alle indagini penali eseguite, presso le suddette Procure della
Repubblica, in relazione alle denunce sporte nei confronti di per l'attività dal CO medesimo svolta di offerta fuori sede in qualità di consulente finanziario per conto di Controparte_1
(già Finanza & Futuro Spa)”.
Per : Controparte_1
“Quanto al giudizio di appello R.G. n. 1851/2023 per la riforma dei capi della Sentenza che hanno accolto le domande dei signori e P_ CP_3 CP_1 insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, ferma l'inammissibilità in quanto nuove, delle deduzioni avversarie formulate tardivamente nel giudizio di primo grado e reiterate nella comparsa di risposta in appello, nonché delle deduzioni ex adverso formulate per la prima volta nel presente giudizio di appello, per le ragioni esposte in atti, così provvedere:
5 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- in parziale riforma della sentenza n. 117/2023 del
Tribunale di IS, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da negli atti depositati nel giudizio di CP_1 primo e secondo grado e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione a P_ CP_1 dell'importo di Euro 19.628,61 e la sig.ra CP_3 alla restituzione dell'importo di Euro 23.665,98, somme corrisposte da in forza della sentenza n. CP_1
117/2023 del Tribunale di IS;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
- in parziale riforma della sentenza n. 117/2023 del
Tribunale di IS, respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le ragioni esposte da CP_1
negli atti depositati nel giudizio di primo e
[...] secondo grado e, per l'effetto, condannare il sig.
alla restituzione a dell'importo di P_ CP_1
Euro 19.628,61 e la sig.ra alla restituzione CP_3 dell'importo di Euro 23.665,98, somme corrisposte da in forza della sentenza n. 117/2023 del CP_1
Tribunale di IS;
NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE,
- in parziale riforma della sentenza n. 117/2023 del
Tribunale di IS, respingere le domande avversarie, integralmente ovvero nella diversa misura ritenuta congrua tenuto conto del concorso decisivo e assorbente del fatto dei signori e ex art. 1227 P_ CP_3
c.c., e della loro incidenza sul pregiudizio lamentato, per le ragioni esposte da negli atti CP_1 depositati nel giudizio di primo e secondo grado e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione a P_ dell'importo di Euro 19.628,61 e la sig.ra CP_1
[. alla restituzione dell'importo di Euro Parte_3
23.665,98, somme corrisposte da in forza CP_1 della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di IS, ovvero dei diversi importi che codesta Ecc.ma Corte ritenesse, in ragione del concorso ex art. 1227 c.c. degli stessi nei fatti per cui è causa;
IN ESTREMO SUBORDINE,
- nella denegata ipotesi in cui la domanda di parziale riforma della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di IS nei capi indicati non dovesse trovare accoglimento, confermare quanto statuito dal giudice di prime cure laddove ha accolto la domanda di regresso della CA ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c. nei confronti dell'ex promotore, diretto responsabile delle condotte censurate dagli attori in primo grado, con condanna dello stesso a tenere indenne di CP_1 quanto quest'ultima dovrà corrispondere a
[...]
e ; CP_3 P_
IN OGNI CASO,
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese eventuali condanne restitutorie;
con rifusione di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e oltre esborsi.
* * *
Quanto al giudizio di appello promosso dal sig.
R.G. n. 1134/2023, insiste per Pt_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, e fermo il passaggio in giudicato della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di IS in tutte le
7 parti non ex adverso specificamente impugnate, così provvedere:
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto dal sig. Pt_1
nei confronti della per l'accertata assenza
[...] CP_5 di rapporti contrattuali inter partes nonché per le ragioni di inammissibilità e infondatezza di cui agli scritti difensivi del primo e secondo grado e, per l'effetto, confermare i capi nn. 4 e 5 della sentenza n.
117/2023 del Tribunale di IS;
IN SUBORDINE, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE,
- respingere integralmente le domande avversarie, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da CP_1
negli atti depositati nel giudizio di primo e
[...] secondo grado;
PER LA DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
AVVERSARIO NEI CONFRONTI DI TENUTO Controparte_1
CONTO DEL CONCORSO ASSORBENTE O COMUNQUE DETERMINANTE DEL
COMPORTAMENTO DEL SIG. PERNACI EX ART. 1227 C.C.
- accertare che il sig. ha concorso in Pt_1 maniera assorbente o comunque determinante nella causazione del pregiudizio lamentato, e conseguentemente respingere le domande o comunque ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia la misura del pregiudizio risarcibile;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO O,
COMUNQUE, IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 C.P.C.,
- per la denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dal sig. nei Pt_1 confronti di accertare e dichiarare, ai CP_1 sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso di nei confronti del sig. CP_1 _2 con conseguente condanna dello stesso a manlevare e tenere indenne di ogni somma, spesa, onere CP_1
8 che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque titolo a fronte della riforma della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di IS, al sig. per Parte_1 tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi del primo e secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA,
- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dal sig. per le ragioni di cui agli Parte_1 scritti difensivi del primo e secondo grado;
IN OGNI CASO,
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese eventuali condanne restitutorie;
- condannare il sig. alla rifusione Parte_1 in favore di delle spese e competenze di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% e oltre esborsi”.
Per e ON P_
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
Per tutti i motivi dedotti nel premessa del presente atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da e confermare Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
* * * *
In via istruttoria, si insisteva per le istanze formulate con la propria memoria ex art. 183 comma VI n.
2 c.p.c. e non ammesse in primo grado, che qui si riportano integralmente:
- ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., disporre nei confronti della l'ordine di esibizione, delle note CP_6
9 datate 8 febbraio 2016, 15 aprile 2016 e 19 maggio 2016, con cui la stessa è stata informata di quanto CP_6 emerso in merito all'operato del sig. CO nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, con comunicazione, tra l'altro, degli esiti degli accertamenti condotti da Finanza & Futuro CA S.p.A. e di quanto dichiarato dal medesimo sig. nel corso _2 dell'incontro con funzionari dell'Intermediario in data 5 novembre 2015, in conseguenza delle quali con delibera n.20043 del 21.06.2017 la ha disposto la CP_6 radiazione dal sig. dall'albo unico dei CO consulenti finanziari;
- ai sensi dell'art 213 c.p.c., disporre la richiesta d'informazioni scritte alla Consob riguardante gli atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare nei confronti di conclusosi con la CO radiazione del medesimo disposta con la delibera n.20043 del 21.06.2017;
- disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione da parte della convenuta del CP_1 verbale delle dichiarazioni rese dal sig. nel corso _2 dell'incontro svoltosi con i propri funzionari in data 5 novembre 2015 e gli ulteriori accertamenti eseguiti dalla
CA e depositati alla nell'ambito del CP_6 procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione dall'albo dei consulenti finanziari dello stesso
; CO
- stante l'impossibilità di accedere ai relativi fascicoli per la pendenza delle indagini presso la
Procura Repubblica di IS (Proc. 2566/2017) – e successivamente trasferita per competenza presso la
Procura della Repubblica di Milano -, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si chiede l'acquisizione dei fascicoli relativi alle indagini
10 penali eseguite, presso le suddette Procure della
Repubblica, in relazione alle denunce sporte nei confronti di per l'attività dal CO medesimo svolta di offerta fuori sede in qualità di consulente finanziario per conto di Controparte_1
(già Finanza & Futuro Spa)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, le riunite cause di appello iscritte ai nn.r.g.
1134/2023 e 1851/2023 di questa Corte (aventi ad oggetto: entrambe appello avverso la sentenza del Tribunale di
IS n. 117 del 17.2.2023; parti: nella causa n.r.g.
1134/2023 c. Parte_1 Controparte_1 [...]
, non costituito, e in contraddittorio di _2
e nella causa n.r.g. ON P_
1851/2023 c. e Controparte_1 ON
e in contraddittorio di , P_ CO non costituito), esperiti gli adempimenti ex artt. 350
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 30.1.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.3.2021, e P_ Parte_1 ON convenivano in giudizio e Controparte_1 _2
, deducendo le seguenti circostanze:
[...]
- gli attori, da anni, intrattenevano rapporti con già Finanza & Futuro s.p.a., per il Controparte_1 tramite del promotore;
CO
- il sig. era solito recarsi presso l'abitazione _2 degli attori o contattarli telefonicamente per fare sottoscrivere i documenti che indicava come necessari per intrattenere i rapporti con la CA e per investire i loro risparmi;
- tra il 2013 e il 2015, il promotore proponeva _2 agli attori l'investimento in obbligazioni della CA,
11 chiedendo loro, a tale scopo, la consegna di assegni circolari intestati a WS EN SA e ad;
Controparte_7
- a tal fine il faceva sottoscrivere a _2 [...]
, in data 19.3.2013, la scheda di prenotazione CP_3 obbligazioni del valore di € 20.000,00, a fronte CP_1 della consegna di assegno circolare n. 1440052629-02 di € 20.000,00 emesso dalla Cassa di Risparmio di IS e della Lucchesia;
a in data 1.7.2014 e 27.2.2015, Parte_1 due schede di prenotazione obbligazioni CP_1 ciascuna del valore nominale di € 30.000,00, ed altre due schede di prenotazione di ulteriori obbligazioni CP_1 ciascuna del valore nominale di € 20.000,00; in tale occasione venivano consegnati al quattro assegni circolari tutti _2 emessi dalla Cassa di Risparmio di San Miniato in favore di a in data 14.3.2018, faceva Controparte_7 P_ sottoscrivere una scheda di prenotazione obbligazioni di € 10.900,00, a fronte della disposizione del di investire _2 il capitale e gli interessi maturati per il precedente investimento in obbligazioni del 14.3.2009, CP_1 sempre eseguito tramite consegna di assegno circolare di € 10.000,00;
- successivamente gli attori venivano a conoscenza che veniva radiato dall'Albo unico dei CO consulenti finanziari, così che, a seguito di denuncia, contestavano la responsabilità della CA in merito ai danni subiti per la condotta del loro promotore finanziario. Ciò premesso in fatto, gli attori evidenziavano come sussistesse la responsabilità della stante il nesso di CP_5 occasionalità sussistente tra l'attività del promotore e il danno da loro subìto. Pertanto, e P_ Parte_1 [...]
concludevano così: CP_3 Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illiceità civile e/o penale dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario in CO ordine alla distrazione delle somme di denaro consegnategli dagli attori, di cui Euro 100.000,00 dal Euro Parte_1 20.000,00 da ed Euro 10.000,00 da ON P_
, e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del
[...] medesimo promotore finanziario nonché della Controparte_1 ex art. 31 del T.U.I.F. , o in ogni caso ex art. 2049 c.c.; 2. conseguentemente, condannare in CO solido con la al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di Euro Parte_1 100.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché a risarcire al medesimo il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinato in via equitativa;
in favore di della somma di Euro ON 20.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché
12 a risarcire alla medesima il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinato in via equitativa;
in favore di la somma di Euro 10.000,00.= P_ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché a risarcire al medesimo il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinato in via equitativa;
3. in subordine, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento degli obblighi derivanti dal CP_5 contratto di negoziazione e di apertura di conto corrente bancario, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., e, per l'effetto, condannarla a pagare a la somma di Euro 100.000,00.=, o la Parte_1 diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo;
a la somma di Euro 20.000,00.=, o la ON diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo;
a la somma di Euro 10.000,00.=, o la P_ diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo 4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso delle spese sostenute per la proceduta di mediazione obbligatoria tenutasi presso l'Organismo Abilitato presso la Camera di Commercio di IS. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.7.2021, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale deduceva che :
[...]
- gli attori avevano intrattenuto un rapporto di conoscenza di lunga data con senza mai CO intrattenere alcun rapporto contrattuale con Finanza & Futuro e con CP_1
- l'azione proposta ex adverso doveva ritenersi prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni tra il compimento degli investimenti dedotti e la notifica dell'atto di citazione;
- è totalmente estranea alle operazioni di CP_1 investimento per cui è causa, riconducibili unicamente all'operatività anomala, irregolare e occulta dell'ex consulente finanziario;
l'unica modalità di pagamento prevista per le prenotazioni delle obbligazioni era l'addebito sul conto corrente dell'investitore, con immissione dei relativi titoli nel dossier collegato, mentre, nel caso di specie, lo spazio di tali moduli non veniva neanche compilato con gli estremi del conto corrente;
13 - le modalità anomale dei pretesi investimenti configurano una vera e propria gestione patrimoniale occulta, rispetto a cui è rimasta del tutto estranea;
CP_1
- gli attori, anche dopo l'interruzione del rapporto tra la e il consulente nel novembre 2015 e la radiazione nel CP_5 2017, continuavano a rivolgersi a lui;
dopo avere richiesto al di rientrare degli investimenti seguiti, gli attori lo _2 incontravano, per firmare un conferimento di incarico per ottenere il risarcimento del dovuto da Finanza & Futuro e;
CP_1
- gli attori non si insospettivano di non avere mai ricevuto comunicazioni dalla né hanno mai richiesto CP_5 chiarimenti con riferimento alle somme conferite per gli investimenti;
- pertanto, ogni responsabilità della andava CP_5 esclusa, stante la condotta gravemente anomala dei clienti, i quali hanno prestato acquiescenza alle violazioni commesse dal consulente;
- la condotta degli attori doveva essere apprezzata ai sensi dell'art. 1227 c.c., visto che gli stessi hanno favorito l'operato del . _2 Pertanto, concludeva così : Controparte_1 NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE, respingere tutte le domande formulate dai signori
, e in quanto prescritte, per le P_ Pt_1 CP_3 ragioni esposte in atti di;
CP_1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, respingere tutte le domande formulate dai signori
, e in quanto infondate, in fatto e P_ Pt_1 CP_3 in diritto, per le ragioni esposte in atti da CP_1 tenuto anche conto, occorrendo, del concorso del fatto dei signori , e stessi ex art. 1227 c.c. P_ Pt_1 CP_3 e della sua incidenza sul pregiudizio lamentato;
NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE, per la denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dai signori P_ Pt_1 e nei confronti di accertare e CP_3 CP_1 dichiarare, ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso di nei confronti del sig. con CP_1 _2 conseguente condanna dello stesso a manlevare e tenere indenne di ogni somma, spesa, onere che la stessa fosse CP_1 condannata a pagare, a qualunque titolo, ai signori P_
e Pt_1 CP_3 IN OGNI CASO, emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Instaurato il contraddittorio, rimaneva CO contumace. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., istruita la causa a mezzo di prove orali, la stessa giungeva all'udienza del 22.11.2022 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
14 2. Preliminarmente, prima di esaminare il merito delle domande formulate dagli attori, è necessario indagare la fondatezza della eccezione di prescrizione di . CP_1 eccepisce la prescrizione Controparte_1 quinquennale della domanda, atteso che i fatti narrati dagli attori si sono verificati tra il 2008 e il 2015. Occorre premettere che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. Civ., 21.2.2020, n. 4683). Ebbene, nel caso di specie, la stessa CP_1 chiarisce di avere iniziato a nutrire sospetti circa l'operato del suo promotore nel corso del 2015 e precisa che _2
veniva radiato dall'albo dei consulenti finanziari nel
[...] giugno 2017 (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione). Appare, allora, del tutto coerente che gli attori, solo dopo avere avuto notizia della radiazione del promotore dall'albo, abbiano iniziato a contestare, nel luglio e nell'agosto 2018, la responsabilità dell'istituto di credito (cfr. docc. 14. 16 e 18 allegati all'atto di citazione). Solamente dopo l'intervenuta radiazione dall'albo del promotore, risalente al 2017, gli attori hanno, quindi, iniziato a nutrite sospetti sul suo operato e a richiedere informazioni alla CA circa l'esito degli investimenti. Ne consegue che la domanda, introdotta con atto di citazione del 31.3.2021, non può, quindi, ritenersi prescritta.
3. Le domande di risarcimento del danno patrimoniale di e di sono fondate e, P_ ON pertanto, meritano accoglimento.
3.1. e agiscono in P_ ON giudizio affinché venga condanna al risarcimento CP_1 dei danni occorsigli, in relazione ai fatti avvenuti tra il 2008 e il 2014. Si osservi, preliminarmente, come gravi sugli attori/investitori l'onere della prova della illiceità della condotta del promotore, del danno sofferto per l'illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l'illecito e il danno (cfr. in questo senso Cass. Civ., 19.3.2010, n. 6708). Nel caso di specie, gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio.
3.2. deduce che, in data 14.3.2008, P_ sottoscriveva, su modulistica Deutshce Bank, scheda di prenotazione di obbligazioni per l'importo di € 10.000,00 con la intermediazione del promotore finanziario CO (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice); a tal fine affermava di avere consegnato al promotore assegno circolare n. 55.50.175.021-01 emesso dalla Cassa di Risparmio di IS e Pescia per l'importo di € 10.000,00 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice); in data 14.3.2014, poi, sottoscriveva, su modulistica Deutsche Bank, ulteriore scheda di prenotazione di obbligazioni per l'importo di € 10.900,00,
15 sempre con l'intermediazione del promotore finanziario (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice). La sottoscrizione della documentazione in questione, per mezzo dell'operato dell'intermediario, risulta provata oltre che dalla prova testimoniale (il teste ha Testimone_1 confermato di avere assistito alla sottoscrizione del modulo datato 14.3.2008), anche dalla mancata presentazione del _2 all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. Dalla documentazione in atti, risulta, poi, che P_
, il medesimo giorno della sottoscrizione della scheda
[...] di prenotazione di obbligazioni (14.3.2008), otteneva l'emissione di assegno circolare per € 10.000,00. Ebbene, sebbene il teste chiariva di non Testimone_1 avere assistito alla consegna di detto assegno (vedi risposta del teste al capitolo 4, “io ho visto solo il foglio di prenotazione obbligazione, nel momento in cui venne consegnato l'assegno io non c'ero”), può ritenersi che la circostanza della consegna dell'assegno al sia stata provata sia per _2 presunzioni – vista la coincidenza temporale tra l'emissione dell'assegno e la sottoscrizione del modulo di prenotazione obbligazione – sia per effetto della mancata comparizione di all'udienza fissata per l'interrogatorio CO formale. Risulta, allora, adeguatamente suffragato dagli elementi istruttori acquisiti che l'attore si accordava con il sig.
per la realizzazione di investimenti e che lo stesso _2 corrispondeva, a tal fine, somme per € 10.000,00, prelevate dal suo conto corrente presso la Cassa di Risparmio di IS e Pescia. Essendo stato detto assegno consegnato al a _2 quest'ultimo è certamente imputabile la successiva negoziazione dello stesso, cui, però, è pacifico che non conseguiva alcun investimento in favore del sig. . P_ Appare, quindi, provato che l'attore ha subìto una condotta distrattiva del proprio patrimonio posta in essere dal promotore . CO 3.3. in data 19.3.2013, sottoscriveva, ON su modulistica Deutsche Bank, “scheda di prenotazione di obbligazioni” per l'importo di € 20.000,00, con l'intermediazione del promotore finanziario CO (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice); il medesimo giorno veniva emesso da Cassa di Risparmio di IS e della Lucchesia assegno circolare n. 1440052629 all'ordine di WS EN S.A. di € 20.000,00, il quale veniva negoziato in data 24.4.2013 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice). Il teste presente all'incontro tra Testimone_1 l'attrice e il promotore, confermava che CO faceva sottoscrivere a la scheda di ON prenotazione obbligazioni in questione, e confermava, altresì, la consegna dell'assegno circolare sopra citato (vedi risposte del teste ai capitoli 1 e 2). Risulta, allora, provato che l'attrice si accordava con il per la realizzazione di investimenti e che la stessa _2 corrispondeva, a tal fine, somme per € 20.000,00, prelevate dal suo conto corrente presso la Cassa di Risparmio di IS e della Lucchesia.
16 Essendo stato detto assegno consegnato al a _2 quest'ultimo è certamente imputabile la successiva negoziazione dell'assegno, cui, però, è pacifico che non è conseguito alcun investimento in favore della sig.ra
. CP_3 Appare, quindi, provato che l'attrice ha subìto una condotta distrattiva del proprio patrimonio posta in essere dal promotore . CO 3.4. Quanto alla responsabilità di Controparte_1 si ricordi che, ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 58/1998, il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sul punto è che “in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli” (Cass. Civ, , 25.1.2011, n. 1741). In particolare, poi, si precisa che, ai fini della configurabilità di questo nesso di occasionalità necessaria,
“non rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidata” (Cass. Civ., 24.3.2011, n. 6829). Tale nesso di occasionalità necessaria viene meno e si esclude, quindi, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, quando i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza, di collusione in funzione elusiva della disciplina legale o di consapevole e fattiva acquiescenza alle regole gravanti sul promotore (cfr. ex multis Cass. Civ., 19.3.2010, n. 6708) e incombe sull'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore. In particolare, in tale tipo di contenzioso, bisogna chiarire, ai fini del decidere, quelli che sono i rispettivi oneri probatori. Come già precisato, all'investitore compete provare la condotta illecita del promotore, il danno subito da tale
17 condotta e il nesso di causalità tra condotta e danno subito;
prova che, nel caso di specie e come già chiarito, è stata raggiunta. Spetta, di converso, all'intermediario, se vuole liberarsi della responsabilità ex art. 31 comma 3 d.lgs. 58/1998, fornire la prova che l'illecito sia stato agevolato dall'investitore, il quale è stato connivente con il promotore finanziario nella violazione delle regole su di esso gravanti 3.5. Il nesso di occasionalità tra la condotta di e le incombenze affidategli da CO CP_1
, appare sussistere.
[...] Va evidenziato, difatti, che il promotore finanziario ha utilizzato la modulistica dell'istituto di credito, da ciò evincendosi che lo stesso ha speso la sua qualità di promotore della per facilitare la corresponsione della somma da CP_5 parte della sig.ra e del sig. CP_3 P_ Appare, allora, evidente come l'attività illecita posta in essere dal fosse strettamente correlata al suo ruolo _2 all'interno dell'istituto di credito, così sussistendo il nesso di occasionalità necessario per l'accoglimento della domanda.
3.6. La CA, poi, ha allegato la negligenza degli attori nel verificarsi dell'illecito. In particolare, l'istituto di credito afferma che gli attori abbiano accettato di utilizzare forme di pagamento irregolari, violando le regole contrattuali e di buon senso, nonostante fosse a conoscenza di come operasse CP_1 per avere avuto già altri rapporti con l'istituto di
[...] credito. Come osservato in premessa, è l'intermediario a dovere fornire, per liberarsi da responsabilità, la prova che l'investitore abbia agito in collusione con il promotore o che abbia, almeno, avuto un comportamento di fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità precisa che non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore di una riconoscibile violazione di regole comportamentali ad escludere la responsabilità dell'intermediario, né è possibile far derivare tale “fattiva acquiescenza” da una ingenuità dell'investitore ingannato dal promotore, “perché la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari” (cfr. in questo Cass. Civ., 19.3.2010, n. 6708). Certamente, il promotore, nel caso di specie, ha posto in essere dei comportamenti che contrastano con le regole generali che disciplinano la propria attività, ma le conseguenze della violazione di tali regole non possono essere, automaticamente, riversate sull'investitore, alla cui tutela è diretta anche la norma di cui all'art. 31 comma 3 d.lgs. 98/1998. L'istituto di credito convenuto, pertanto, per liberarsi da responsabilità avrebbe dovuto fornire la prova di una collusione in proprio danno, o quantomeno di una sorta di
18 acquiescenza da parte dell'investitore alla violazione delle regole, che, in tale caso, non è stata data. Deve, più propriamente, ritenersi che gli attori si siano affidati al , il quale era il loro promotore finanziario _2 da diversi anni, senza, però, che questo sia indicativo di una sua concreta collusione con lo stesso, neanche nei termini di fattiva acquiescenza alla violazione delle regole contrattuali. Né appare rilevante la circostanza, allegata dall'istituto di credito, per cui gli attori non avevano rapporti contrattuali in essere presso Controparte_1 nel punto in cui le responsabilità inerenti al rapporto di preposizione non sono necessariamente legate alla conclusione di un contratto di investimento e non sono solo responsabilità contrattuali, ma sono anche configurabili a titolo di responsabilità extracontrattuali (cfr. Cass. Civ., 18.4.2012, n. 12448).
3.7. Per i motivi esposti, deve riconoscersi la responsabilità di per il fatto commesso Controparte_1 dal promotore finanziario, dal momento che l'illecito è stato agevolato dalla posizione ricoperta da quest'ultimo nell'istituto di credito.
3.8. Pertanto, e Controparte_1 CO devono essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento in favore di della somma di € 20.000,00, e ON al pagamento in favore di della somma di € P_ 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda ad oggi e oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Tali interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione. Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4. La domanda di è infondata e, pertanto, Parte_1 deve essere rigettata.
4.1. deduce che, in data 1.7.2014, Parte_1 sottoscriveva, su modulistica Deutsche Bank, due “schede di prenotazione di obbligazioni” per l'importo di € 30.000,00 ciascuna, con l'intermediazione del promotore finanziario (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte CO attrice); il medesimo giorno venivano emessi dalla Cassa di Risparmio di San Miniato i due assegni circolari (n. 0003090156 e 0003090155) di € 30.000,00, in favore di
[...]
(cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione). CP_7
in data 27.4.2015, sottoscriveva, su Parte_1 modulistica Deutshce Bank, scheda per la sottoscrizione di azioni “DeAWM Fixed Maturity Sicav” per l'importo di € 40.000,00, con l'intermediazione del promotore finanziario (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte CO attrice); in data 24.2.2015 venivano emessi da Cassa di Risparmio di San Miniato due assegni circolari (n. 0003284708 e n. 0003284709) di € 20.000,00 ciascuno, in favore di
[...]
(cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice). CP_7 La teste confermava che il sig. Testimone_2 Pt_1 sottoscriveva la modulistica in questione e consegnava gli assegni circolari al promotore.
19 4.2. Quanto alla domanda formulata da Parte_1 appare dirimente la mancanza di prova che gli assegni circolari in questione siano stati incassati. A ben vedere, i due assegni circolari n. 0003090156 e n. 0003090155 di € 30.000,00 ciascuno non sono stati prodotti in atti, essendo stata prodotta solamente la prova della emissione di detti assegni (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione) e apparendo mancare la prova del loro effettivo incasso. Lo stesso dicasi quanto agli assegni circolari n. 0003284708 e n. 000328470 emessi da Cassa di Risparmio di San Miniato per € 20.000,00 ciascuno, di cui è stata versata in atti esclusivamente una “copia per il richiedente” del fronte dell'assegno, mancante di qualsivoglia attestazione circa il loro incasso (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione). Pertanto, quanto alla posizione di deve Parte_1 ritenersi mancante la prova che gli importi di cui agli assegni citati siano effettivamente entrati nella sfera patrimoniale di con conseguente assenza di CO prova di uno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
4.3. Pertanto, la domanda di deve essere Parte_1 rigettata.
5. Occorre precisare, quanto al rigetto della domanda sub 4, che le lacune probatorie riscontrate non potevano essere colmate dagli ordini di esibizione richiesti in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., atteso che, come noto, l'ordine di esibizione non può essere utilizzato per ricercare la prova che la parte è tenuta a fornire, né può avere finalità meramente esplorative.
6. Deve, altresì, essere rigettata la domanda, formulata da tutti gli attori, di risarcimento del danno non patrimoniale patito, essendo la stessa priva di adeguati supporti probatori e di idonee allegazioni.
7. Deve, poi, essere accolta la domanda di manleva della CA. Il danno subito dagli attori e ON P_
, difatti, è conseguenza della condotta illecita del
[...] promotore e, pertanto, deve essere CO condannato a tenere indenne la di quanto Controparte_1 quest'ultima fosse costretta a pagare agli stessi.
8. Le spese di lite tra Parte_4 e sono compensate per un terzo, tenuto CP_1 CP_1 conto del rigetto della domanda sub 6; per i residui due terzi sono poste, secondo soccombenza, a carico di CP_1 e in solido tra di loro, e sono
[...] CO liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 (valore delle domande € 30.000,00), parametri medi per tutte le fasi di giudizio. Le spese di lite di sono poste, Controparte_1 secondo soccombenza, a carico di e Parte_1 _2
, in solido tra di loro, e sono liquidate secondo i
[...] parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale,
20 scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (valore della domanda
€ 100.000,00), parametri medi per tutte le fasi di giudizio;
le stesse sono, comunque, contenute entro i limiti della nota spese depositata dai legali di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di e, per l'effetto, condanna ON e in solido tra di Controparte_1 CO loro, al pagamento in favore di della somma ON di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione;
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di e, per l'effetto, condanna P_ e in solido tra di Controparte_1 CO loro, al pagamento in favore di della somma di P_
€ 10.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione;
3) rigetta le domande di Parte_1
4) rigetta le domande di risarcimento del danno non patrimoniale di tutti gli attori;
5) condanna e in Controparte_1 CO solido tra di loro, alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in favore di e ON Parte_5 in solido tra di loro, liquidate in € 387,19 (2/3) per esborsi ed € 5.077,33 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna e in Parte_1 CO solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 13.430,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna a tenere indenne CO [...] di quanto quest'ultima dovrà corrispondere a CP_1 e per effetto dei capi 1), 2) ON P_ e 5) del dispositivo“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
(causa iscritta al n.r.g. 1134/2023) Parte_1 chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire:
1. accertare e dichiarare l'illiceità civile e/o penale dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario in ordine alla distrazione CO delle somme di denaro consegnategli da esso pari Pt_1
a Euro 100.000,00 e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del medesimo promotore finanziario nonché
21 della ex art. 31 del T.U.I.F. , o in Controparte_1 ogni caso ex art. 2049 c.c.
2. conseguentemente, condannare in CO solido con la al pagamento, Controparte_1 in favore di esso della somma di Euro Parte_1
100.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché a risarcire al medesimo il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinato in via equitativa
3. in subordine accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per CP_5 inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di negoziazione e di apertura di conto corrente bancario, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., e, per l'effetto, condannarla a pagare ad esso la somma di Euro Parte_1
100.000,00.=, o la diversa somma di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, spese sostenute per la procedura di mediazione obbligatoria tenutasi presso l'Organismo Abilitato presso la Camera di
Commercio di IS, oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente pagate da esso appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, CP_1
a sua volta concludendo per sentire
[...]
22 respingere l'appello proposto dal e per la Pt_1 denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dal nei confronti di essa Pt_1
per sentire accertare e dichiarare, ai CP_1 sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso di essa nei confronti di Controparte_1
con conseguente condanna dello stesso CO
a manlevare e tenere indenne essa di Controparte_1 ogni somma, spesa, onere che la stessa fosse stata condannata a pagare, a qualunque titolo a fronte della riforma della sentenza appellata;
in via di appello incidentale,
- respingere integralmente le domande avversarie, in quanto prescritte
- in subordine, respingere le domande avversarie per l'assenza di rapporti contrattuali inter partes in ogni caso,
- per sentire emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande di cui sopra, ivi comprese eventuali condanne restitutorie;
il tutto con condanna del alla rifusione in Pt_1 favore di essa delle spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono pure costituiti e ON P_
a loro volta concludendo per sentire dichiarare
[...] inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la Controparte_1 sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
L'altra, poi riunita, causa di appello avverso la medesima sentenza ed iscritta al n.r.g. 1851/2023 è stata proposta da che ha rassegnato le Controparte_1
23 stesse conclusioni del suo appello incidentale nella causa n.r.g. 1134/2023.
cui sono stati ritualmente CO notificati gli atti introduttivi di entrambi i riuniti appelli, non si è costituito in alcuno di essi e lo stesso deve essere pertanto dichiarato contumace.
Con ordinanza del 20.3.2024 il Consigliere
Istruttore ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa ed impregiudicata ogni decisione finale: corresponsione a di quanto da questi Parte_1 richiesto a titolo di capitale ed interessi, oltre spese di primo grado secondo il minimo tariffario, oltre residua quota esborsi ed accessori;
rinuncia all'appello incidentale e al riunito appello di cui al n.r.g.
1851/2023; spese del presente grado integralmente compensate.
Detta proposta non è stata accettata da CP_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, avendo valenza preliminare, esaminato il primo motivo dell'appello incidentale della causa n.r.g
1134/2023 e il primo motivo dell'appello della riunita causa n.r.g. 1851/2023, entrambi articolati da CP_1
e concernenti l'eccepita prescrizione.
[...]
Il motivo è infondato.
Sul presupposto, come peraltro non contestato dalle parti, che al caso in esame debba applicarsi il regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., il dies a quo deve ravvisarsi, e assunta come nota la conoscenza del relativo provvedimento o quanto meno ritenendo lo stesso comunque conoscibile, nella maggiormente remota data in cui il promotore finanziario
è stato radiato ad opera della CONSOB CO dall'Albo unico dei consulenti finanziari (21 giugno
24 2017, data in cui è stata emanata la Deliberazione 20043: cfr. doc. 10 attori in primo grado). Ove pure le missive di richiesta di restituzione del rimborso del luglio- settembre 2018 degli attori in primo grado (loro docc.
14-16) vogliano ritenersi non corredate da attestazione di avvenuto invio e da corrispondente ricevuta di ritorno, vi sono in atti le missive di risposta stragiudiziale della CA (datate 24.10.2018: vd. docc.
20-22 attori), l'atto di avvio del procedimento di mediazione (datato 24.1.2019: doc. 23 attori) e l'atto di citazione notificato a il 31.3.2021; il CP_1 tutto, quindi, nel rispetto del suddetto termine quinquennale, ed ove pure questo voglia farsi alternativamente decorrere già a partire dall'anno 2015, allorché cominciò ad avere elementi di CP_1 sospetto circa la correttezza dell'operato del Non _2 può in ogni caso il dies a quo collocarsi alla data di compimento delle stesse operazioni di investimento, ove la percezione della loro dannosità non sia contestualmente avvenuta, come nel caso di specie non è avvenuta.
Altrettanto preliminarmente e congiuntamente devono essere esaminati il terzo e quarto motivo di appello di cui al n.r.g. 1851/2023 e l'eccezione, ritualmente reiterata da in questo grado ai §§ 3 e 4 CP_1 delle sue difese nella causa n.r.g. 1134/2023, concernente l'invocata estraneità di essa CA in ordine alla condotta del e il concorso di colpa degli _2 attori in primo grado.
Deve in proposito osservarsi come ai fini della verifica del requisito della c.d. occasionalità necessaria di cui alla oramai consolidata lettura dell'art. 31, comma 3, D.lgs. n. 58 del 1998 (vd. da ultimo, inter alia, Cass. 18/04/2024, n.10584; Cass.
25 11/11/2024, n. 28952) non è sufficiente che vi sia stato un mero rapporto di preposizione tra e promotore CP_5 finanziario e che quest'ultimo abbia fatto uso della modulistica dalla prima fornitogli, posto che, secondo le modalità operative all'epoca vigenti, nulla escludeva che il primo potesse in linea teorica, come purtroppo avvenuto, dar luogo ad un gestione parallela nella raccolta del risparmio e che la CA non fosse comunque in grado di attuare una puntuale verifica sull'utilizzo della sua modulistica (modulistica che non risultava, nel caso di specie, essere soggetta ad un apposto regime di numerazione, onde consentire alla di avere CP_5 periodici riscontri circa provenienza e destinazione del denaro raccolto dal promotore).
Nemmeno esaustiva può ritenersi l'argomentazione sul punto espressa dal primo Giudice secondo cui la violazione da parte del promotore delle regole di comportamento circa la modalità di raccolta del risparmio
(vd. in proposito l'art. 108, comma 5, del Regolamento
Intermediari della , nel testo all'epoca dei fatti CP_6 vigente: vd. Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente sul punto modificato con Delibere n.
16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010
e n. 18210 del 9 maggio 2012) non potesse di per sé riversarsi sull'investitore se non in presenza di vere e proprie acquiescenza e collusione da parte di quest'ultimo, delle quali nel caso in esame non sarebbe stata data prova da parte della CA.
Premesso che la collusione presuppone la piena consapevolezza da parte dell'investitore di ricorrere, concorrendone, ad un sistema parallelo di impiego del denaro da parte del promotore e di cui sia per di più all'oscuro la CA (il tutto con la eventuale consapevolezza della possibilità di raggiungimento di
26 maggiori profitti altrimenti non conseguibili correlati ad altrettanto maggiori margini di rischio) e che di ciò non è stata nemmeno data da quest'ultima alcuna preliminare prospettazione e secondo un quadro probatorio necessariamente rafforzato, non altrettanto può dirsi in ordine alla dimostrazione del requisito dell'acquiescenza. Se è vero che questa è palese laddove essa venga a dipanarsi secondo una minima articolazione temporale (e cioè laddove vi sia una verificazione della condotta irregolare da parte del promotore, seguita dalla consapevolezza della stessa da parte dell'investitore e dalla successiva approvazione anche tacita da parte di quest'ultimo dell'operato del primo), non dissimile tuttavia è anche l'ipotesi in cui per l'investitore sia di immediata percepibilità l'anomalia nella canalizzazione della raccolta del denaro adottata dal promotore.
L'anomalia è di immediata percepibilità laddove venga fatto ricorso all'uso di contante perché quest'ultimo è per sua natura idoneo ad impedire il tracciamento di ogni suo percorso.
Lo è altrettanto laddove destinatario di strumenti di pagamento tracciabili sia un soggetto (per di più una persona fisica) che è palesemente estraneo al meccanismo di raccolta e che si trovi ad esserne beneficiario perché
a sua volta creditore del promotore in ragione del sistema illecitamente da quest'ultimo costruito.
Maggiormente problematica è l'ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto, diverso dal dichiarato intermediario, che sia anche esso in qualche modo professionalmente coinvolto nei processi di raccolta del risparmio (è l'ipotesi, come nel caso in esame, di società di gestione del risparmio – WS EN S.A. quanto alla e al , CP_3 P_ Controparte_7
27 quanto al -) e che potrebbe presentare qualche Pt_1 profilo di collegamento con il primo.
Ritiene tuttavia questa Corte come detto collegamento, non adeguatamente desumibile dalla semplice intestazione degli strumenti di pagamento o dalle relative matrici, debba in qualche modo essere reso palese quanto meno nel testo stesso degli accordi contrattuali e con sufficienti articolazione e coerenza, onde consentire da un lato all'investitore di allargare lo spettro dei soggetti individuabili come beneficiari e di identificare in maniera univoca la tipologia di investimento adottato e dall'altro consentire a ciascuno di detti soggetti di operare controlli più incisivi e puntuali (ad es. da una più ampia e dettagliata possibilità di segnalazioni dal primo ai secondi potrebbe conseguire un maggiore scambio di informazioni fra questi ultimi).
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove la modulistica utilizzata prevedeva quale unico sistema di raccolta il versamento di somme su conto corrente dell'intermediario già aperto o di contestuale apertura: il che presupponeva che quest'ultimo risultasse necessariamente destinatario diretto della movimentazione di denaro. E' in particolare avvenuto che la relativa sezione è rimasta palesemente non riempita (vd. doc. 1 attori in primo grado quanto a o, ON quanto a (doc. 8 attori in primo grado per P_ il quale la data corretta è 14.3.2008 con il contestuale corrispondente documentato importo contenuto nell'assegno circolare di Euro 10.000,00 – doc.
9 - cui seguiva compilazione di nuovo modulo per Euro 10.900,00 – doc. 7
– non accompagnato tuttavia da alcun versamento), riempita in maniera incompleta.
28 Per di più, quanto al l'aggiuntivo Pt_1 documentato modulo di versamento degli assegni (cfr. doc.
5 attori in primo grado) espressamente prevedeva che solo l'investitore potesse essere intestatario degli assegni e la girata potesse avvenire per l'incasso solo in favore della stessa banca intermediaria.
Sono tutti elementi che fanno ritenere infondati i motivi di appello articolati da nella Parte_1 causa di cui al n.r.g. 1134/2023 e fondati i contrapposti e fra loro corrispondenti sopra esaminati motivi di appello incidentale della nella causa di cui al CP_5
n.r.g. 1134/2023 e della stessa nella causa di cui al n.r.g. 1851/2023, con conseguente assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi di appello, incentrati, quanto al
, sull'effettivo esborso di somme da parte sua Pt_1
(ritenuto insussistente da parte del primo Giudice) e, quanto alla , sul negato esborso di somme da parte CP_5 della e del . CP_3 P_
Di conseguenza dovrà essere rigettato l'appello proposto da e di cui alla causa iscritta Parte_1 al n.r.g. 1134/2023 e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla in quest'ultima CP_5 causa ed altresì nella riunita causa di cui al n.r.g.
1851/2023, revocato ogni provvedimento di condanna a carico della CA.
Assorbito altresì l'esame circa l'invocato regresso in via subordinata articolato dalla CA nei confronti di nella causa di cui al n.r.g. CO
1851/2023
e saranno tenuti a ON P_ restituire alla CA quanto dai primi eventualmente percepito in ottemperanza della da quest'ultima impugnata e qui revocata condanna in favore dei primi, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi
29 tra le altre Cass 01/10/2019 n. 24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass.
12/11/2021 n. 34011; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
Non viene revocata la condanna in manleva pronunciata in favore della nei confronti di CP_5 CO di cui al capo 7) del dispositivo della impugnata sentenza, sia in quanto non vi è appello sul punto, sia in quanto vi è motivo che rimanga un titolo a favore della nei confronti del promotore finanziario, CP_5 comunque responsabile, nell'ipotesi in cui la eventuale ripetizione della nei confronti di CP_5 CP_3
e non abbia esito fruttuoso.
[...] P_
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra investitori e si ritiene debbano essere CP_5 integralmente compensate, in ragione del fatto che le odierne parti soccombenti (pensionato il con Pt_1 licenza di scuola elementare;
rispettivamente casalinga ed operaio la e il con licenza di CP_3 P_ scuola media) versavano in situazione di palese asimmetria informativa e che permane incertezza sul fatto che la abbia per tempo predisposto adeguati sistemi CP_5 di controllo sull'operato del proprio promotore.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di appellante soccombente Parte_1 nella causa di cui al n.r.g. 1134/2023.
P.Q.M.
la Corte
30 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e (causa n.r.g. Parte_1 Controparte_1
1134/2023) nonché sul riunito appello proposto da
(causa n.r.g. 1851/2023), entrambi Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 117 del
17.2.2023, in accoglimento dell'appello proposto da nella causa n.r.g. 1851/2023 e Controparte_1 dell'appello incidentale dalla stessa proposto nella causa n.r.g. 1134/2023 e in riforma sul punto dell'appellata sentenza
1. rigetta la domanda in primo grado proposta da e nei confronti di ON P_
e pertanto Controparte_1
2. revoca la condanna a carico di CP_1
e in favore di e
[...] ON P_ pronunciata dal Tribunale di IS;
3. rigetta l'appello principale proposto da Pt_1
nella causa di cui al n.r.g. 1134/2023;
[...]
4. dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio fra Parte_1
e da una parte e ON P_
dall'altra; Controparte_1
5. conferma nel resto l'appellata sentenza;
6. dichiara tenuti e condanna e ON alla restituzione in favore di P_ [...] di quanto dai primi eventualmente percepito CP_1 in ottemperanza della qui riformata sentenza, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Firenze il 9 giugno 2025.
31 Il Presidente rel.est.
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