Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott.ssa
Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2732/2022 R.G. avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente
TRA
Parte 1 , rapp. e dif. dall'Avv. DARIO DE LANDRO e dall'Avv.
ALFREDO CASCONE, elett.te dom.to c/o il difensore, in via Corso Umberto I,
n. 259, Napoli
RICORRENTE
E
CP_1 in persona in persona del liquidatore p.t., rapp. e dif. dall' Avv. STEFANO CASERTA e dall'Avv. MARIA GIULIA DE MARCA, elett.te dom.ta c/o il difensore in via del Parco Margherita, n. 34, Napoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/05/2022, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 15/02/2017
e fino al 02/11/2021 senza regolare contratto né versamento di contributi e con pagamenti "a nero"; di avere svolto l'attività lavorativa prevalentemente presso la sede della società al CIS di Nola, ad eccezione del sabato dedicato alla visita dei clienti;
di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle
di aver percepito per l'attività svolta una retribuzione mensile fissa di € 2.000,00 al netto, per tredici mensilità e in contanti;
di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario, di
14esima mensilità, TFR e spettanze di fine rapporto, ROL, permessi o indennità sostitutive, rimborso spese per l'utilizzo dell'autovettura e per i chilometri mensilmente percorsi (5.000 km), indennità di cassa;
di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, in data 2.11.2021, a seguito di una aggressione subita e per la quale aveva sporto denuncia penale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente deduceva di non aver percepito, alla luce delle mansioni svolte e della quantità di lavoro prestato, la giusta retribuzione ed agiva nei confronti della società convenuta al fine di ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il corretto inquadramento nella qualifica di Quadro o, in subordine, nel I livello del CCNL Commercio e, di conseguenza, la condanna in proprio favore al pagamento della somma complessiva di € 193.812,56 di cui € 175.054,12 per differenze retributive, €
6.652,09 per indennità sostitutiva di preavviso, € 12.106,35 per TFR ovvero, in subordine, per la qualifica di I livello, al pagamento della somma complessiva di
€ 167.395,53 per le medesime causali, oltre alla condanna della convenuta al ripristino della posizione previdenziale.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva che il ricorrente aveva prestato attività di collaborazione, da febbraio 2017 e fino ad ottobre 2021, in forza di un rapporto di agenzia intercorso tra le parti e con l'incarico di promuovere la vendita dei capi di abbigliamento commercializzati dalla società stessa ai grossisti;
che l'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente recandosi presso le sedi dei clienti o, saltuariamente, operando dalla sede della società presso il CIS di Nola, dove vi era anche uno spazio espositivo per consentire la visione dei capi proposti;
che il rapporto non veniva formalizzato su richiesta dello stesso ricorrente poiché questi non voleva che figurasse la sua attività lavorativa, né il suo reddito, non risultando peraltro- iscritto all'Albo presso la
Camera di Commercio, né all'ente di previdenza Enasarco;
che il ricorrente svolgeva la propria attività dal lunedì al sabato, secondo orari dallo stesso autonomamente gestiti in base alle esigenze contingenti e che nessuna attività veniva espletata nella giornata di domenica, in cui anche lo spazio espositivo rimaneva chiuso;
che il ricorrente non aveva facoltà di incasso dei corrispettivi o potere decisionale in ordine all'acquisto dei capi o alla determinazione del prezzo di vendita, né provvedeva alla gestione di due collaboratori e ai pagamenti delle relative retribuzioni;
che le parti avevano concordato il versamento anticipato di un acconto mensile a titolo di provvigioni di euro 2.000,00 per tredici mensilità annue, salvo conguaglio entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza sulla scorta del fatturato raggiunto;
che il rapporto di collaborazione cessava per mutuo consenso delle parti a fine ottobre, e comunque prima dell'episodio riportato dal ricorrente in data 2-11-2021, in considerazione della ridotta attività della società ed a causa del deteriorarsi dei rapporti personali.
Tanto premesso, la società convenuta concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato per la condanna del ricorrente al rimborso delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'udienza del 20-5-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento dell'esistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, solo dalla cui esistenza potrebbe nascere il diritto del ricorrente alle differenze retributive in questa sede rivendicate, circostanza recisamente contestata dalla società che ha di contro dedotto l'esistenza di un rapporto di agenzia non formalizzato per volere dello stesso ricorrente.
Il merito della vicenda investe quindi la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104,2104,2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass. 8.4.2015, n. 7024).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ.,
21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che aiche ai finifini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.
7966).
Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove il ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del resistente (che nega lo svolgimento di attività lavorativa e invoca, di converso,
l'esistenza di un rapporto di agenzia), come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Tanto premesso, giova a questo punto esaminare le risultanze della prova orale. espletata che vengono di seguito ritrascritte per agevolare l'intellegibilità della presente decisione.
Ebbene, il teste Testimone 1
,all'udienza del 16/01/2024, ha dichiarato:
"Adr: indifferente. Adr: ho lavorato per la resistente, non ho fatto causa avendo trovato un accordo stragiudiziale. Adr io ho lavorato da settembre 2018 a gennaio 2021. Come magazziniere presso il cis di Nola, quando iniziai il ricorrente già lavorava e quando me ne andai c'era ancora. Adr il ricorrente gestiva clienti e fornitori, i pagamenti, apriva e chiudeva la sede, inoltre decideva i prezzi di vendita, la scontistica e rispondeva ad eventuali reclami. Adr tanto so in quanto il capannone era di circa 100 mt quadri nei quali c'eravamo io, il ricorrente e tale Adr anzi a rifletterci il capannone ON 1
era più grande, si trattava di un normale capannone del cis. Adr anche se io ero principalmente nel deposito il ricorrente veniva spesso da noi e anche io andavo da lui presso lo showroom o in ufficio sopra. Adr non c'era nessun altro presso il capannone, né tantomeno un titolare, per noi il titolare era il signor Pt 1 Adr la dipendente Per 1 era addetta alla vendita, quindi stava prevalentemente nello showroom. Adr io andavo alle 8 e 30 e in genere andavo via oltre le 19 che era formalmente l'orario di chiusura, ciò dal lunedì al venerdì mentre la domenica lavoravo mezza giornata (9-13 o anche più tardi); il sabato non lavoravo. Adr il ricorrente in genere arrivava prima di noi ma, se non era arrivato, dovevamo aspettarlo per l'apertura. Adr per quanto riguarda la chiusura andavamo via insieme oppure capitava che lui restasse anche oltre. Adr talvolta veniva in azienda il signor _2 che era il titolare anche se ripeto per me il titolare era il ricorrente, in quanto era a lui che dovevo fare capo per le ferie, permessi, che mi pagava lo stipendio in contanti, ed è capitato che mi facesse un richiamo per qualche mio errore. Adr il ricorrente quando veniva in sede il titolare si rapportava con lui, infatti li ho visti salire in ufficio ma non ho assistito alle conversazioni. Adr: non ero presente e non so come si sia interrotto il rapporto del ricorrente. Adr l'estate l'azienda chiudeva per i 15 giorni centrali di agosto, non mi risulta che il ricorrente prendesse ferie in altri periodi dell'anno, io non lo facevo. Adr mi risulta che il ricorrente si occupasse di portare la merce ai clienti, attività che svolgeva nel corso della settimana e che la domenica mi riferiva di aver svolto anche nella giornata del sabato. Adr il ricorrente era sempre presente, non ricordo di assenze dello stesso nel periodo in cui ho lavorato ma posso dire che, se un giorno lui iniziava a lavorare due ore più tardi, l' _2 mandava una persona di sua fiducia ad aprire e chiudere il capannone. Adr: il ricorrente firmava le bolle di consegne della merce".
Il teste
,all'udienza del 05/03/2024, ha dichiarato: “Adr: Testimone 3
Indifferente. Adr: sono cugino di marito di Parte_2 ON 2
,
[...] , amministratrice della CP_2 . ADR ho un negozio di arredamenti a Via
Stella a Napoli che ha anche altre sedi. ADR ho un buon rapporto con mio cugino Per 2 e ci siamo sempre confrontati sul lavoro, per lo più ero io che gli davo consigli in quanto lui non ha il padre ed è più giovane di me ADR Qualche volta ma raramente andavo presso la sede della società a Nola, il più delle volte ci vedevamo a casa abitando vicini. ADR ho conosciuto il ricorrente che era agente di commercio. ADR Lo so in virtù dei rapporti con mio cugino. ADR Mi chiese consiglio anche quando decise di rivolgersi a lui e io gli consigliai di sì perché loro avevano bisogno di una persona tuttofare che doveva vendere, aprire il negozio, andare dai clienti, prendere incassi, sia all'interno che all'esterno. ADR ci sono anche clienti che preferivano andare loro allo show room infatti. ADR ho Cont visto il ricorrente presso la sede della CP_2 anche di domenica che il è aperto stare alle vendite o ospitare i clienti. ADR so che l'accordo era di un 8% di provvigioni perché il ricorrente aveva queste mansioni ulteriori di apertura e chiusura del negozio, oltre a fargli le vendite. ADR la maggior parte delle cose che so me le ha dette mio cugino. ADR il ricorrente era l'unico agente di commercio. ADR poiché al 99% andavo al negozio di domenica mattina posso dire che in queste occasioni non ho visto altri dipendenti e non so se gli altri giorni ve ne fossero".
Il teste all'udienza del 28/05/2024, ha dichiarato: ON 1 و
"Adr: Indifferente. Adr: Ho lavorato per la resistente da settembre ottobre 2018 ad agosto settembre 2021. ADR non ho giudizi pendenti. ADR all'inizio mi occupavo della contabilità e stavo alla vendita, poi a un certo punto ma non ricordo quando credo l'ultimo anno sono rimasta sola perché il collega Tes 1
[...] andò via quindi iniziai a fare di tutto dal magazzino compreso carico e scarico merce alla vendita alla contabilità. ADR Il ricorrente già lavorava quando io iniziai, che io so da un anno prima di me, e smettemmo insieme. ADR lui era direttore commerciale occupandosi dei clienti e delle vendite. ADR quando ho detto sono rimasta sola mi riferivo ad un dipendente del mio livello ma il ricorrente c'era. ADR Il ricorrente era più libero di organizzarsi rispetto a noi ragazzi, poteva prendere decisioni, confrontandosi con l' _2 , e quando venivano i clienti si occupava della vendita, dei pagamenti e delle consegne.
ADR io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 con una mezz'ora di pausa ma spesso non chiudevamo alle 19 e si faceva più tardi. ADR Il sabato era festivo e la domenica facevamo dalle 9 alle 13,30-14. ADR: iL ricorrente era sempre in azienda, apriva e chiudeva lui, si allontanava solo se doveva andare da un cliente a far vedere un campionario. ADR il ricorrente aveva un ufficio al primo piano, mentre io stavo giù, ma lo vedevo perché stava anche con noi giù, anzi per la maggior parte stava con noi giù. ADR: Se arrivavo qualche minuto prima dovevo aspettare il ricorrente che mi aprisse. ADR ON 2 non era sempre presente, mancava anche una settimana, veniva sempre di sera. ADR non capitava che l' Tes_2 ed il ricorrente parlassero davanti a me, in genere si spostavano in ufficio. ADR era il ricorrente ad avermi riferito che poteva concedere sconti ai clienti e decidere lui come farli pagare, oltre a rispondere ai reclami della clientela, pur dovendo essere messo a conoscenza l' _2 con il quale il ricorrente decideva il modo in cui procedere. ADR Il rapporto finì un pomeriggio che stavamo io ed il ricorrente in azienda e vedemmo passare prima ON 3 , fratello di ER 2 poi ER 2 che arrivò con 3 persone che
,
iniziarono ad aggredire fisicamente il ricorrente. ADR a quel punto lui riuscì a scappare fuori e io che stavo già fuori chiamai il sig. Controparte_4 che era un cliente amico che conosceva la situazione critica tra i due. ADR La situazione non andavano critica consisteva nel fatto che il ricorrente e ON 2
più d'accordo lavorativamente e pertanto l'ultimo periodo si disse che uno dei due doveva lasciare e l'altro continuare, per come mi fu detto. ADR: Nel frattempo arrivò la vigilanza che vide confusione e chiese all Tes 2 cosa era successo ma lui rispose che non era nulla di grave ma solo discussioni tra soci. ADR poi le tre persone andarono via e rimase solo l' _2 che poi se ne andò via con il fratello, ma non ci fu un chiarimento perché poi io il ricorrente ci Parte spostammo. ADR Io fui assunta dal sig. che mi fece il colloquio e mi disse di scendere la settimana successiva e lì iniziai. ADR successivamente, quando già avevo iniziato, conobbi anche l' _2 . ADR Seppi da Testimone 1 che lavorava lì che erano in cerca di personale. ADR il ricorrente mi retributiva. ADR avevamo 15 giorni di ferie ad agosto che l'azienda chiudeva, mentre non potevamo prendere altri giorni in corso d'anno salvo che stavamo male. ADR Un po' prima dell'aggressione il ricorrente fece cambiare la serratura della porta d'entrata dell'azienda perché era successo che un dipendente tale Per 4 un sabato con l'autorizzazione dell' Tes_2 andò in azienda a prendersi cartellini ed etichette per la produzione, ce lo disse in seguito stesso lui di essere stato autorizzato dall' _2 . ADR Le chiavi della nuova serratura le aveva solo il ricorrente e non le aveva ON 2 1. ADR il ricorrente il sabato lavorava all'esterno andando lui ai negozi dei clienti a portare la merce o a riscuotere pagamenti, avendomelo detto stesso lui ed inoltre perché la domenica mi portava qualche acconto oppure preventivi firmati dai clienti. ADR dopo la vicenda dell'aggressione, smettemmo entrambi di lavorare per la resistente;
in seguito, il ricorrente aprì presso il CIS una sua azienda ed io ho lavorato per un periodo con lui, per un annetto. ADR Quando mi sono riferita al colloquio per l'assunzione che mi fu fatto dal ricorrente, mi riferivo all'assunzione presso la
CP 1 . ADR era la moglie dell Persona 2 e la Parte 2
società era formalmente intestata a lei, che però di fatto non veniva in azienda se non qualche volta di domenica col marito".
Ebbene, tali dichiarazioni ad avviso del giudice non presentano quei requisiti di rigore e di specificità chiesti per sostenere probatoriamente la vicenda dedotta in giudizio, essendo le stesse inidonee a dimostrare lo stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare, essendo anzi emerso un ruolo del ricorrente che travalicava senz'altro quello di un lavoratore dipendente sia pure di alto livello, come dedotto in ricorso dove si richiama l'inquadramento di quadro, avendolo i testi descritto come soggetto che si poneva in rapporto di parità-alterità rispetto a Persona 2 , unanimemente individuato come colui che in concreto gestiva l'azienda di cui era formalmente amministratrice la moglie.
ER completezza si rileva che neppure sono emersi i cd vincoli sintomatici della subordinazione (tra i quali: l'obbligo di presenza e di rispetto di un orario fisso, quello di giustificare eventuali assenze, l'obbligo di concordare il periodo feriale,
l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro, il ricevere più o meno costantemente, a seconda della tipologial di attività, ordini e disposizioni, la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima, ecc.).
Innanzitutto si osserva come la carica di socio accomandatario rivestita dal ricorrente nella società LU. costituita nel 2002 eControparte_5 cancellata a luglio 2021, come da visura camerale in atti, è elemento in aperto contrasto con uno degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e segnatamente la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura.
Quanto poi alla circostanza riferita dai testi che il ricorrente fosse quasi sempre presente in azienda la stessa non equivale alla sussistenza di un obbligo in tal senso soprattutto in presenza delle concomitanti dichiarazioni testimoniali in merito al fatto che lo stesso aveva più margini di organizzarsi autonomamente Parte rispetto agli altri;
inoltre, lo stesso in sede di libero interrogatorio riferiva - ad esplicita domanda se “in caso di assenza dovesse avvisare ed essere autorizzato" che non era necessaria alcuna autorizzazione per allontanarsi dal capannone ed andare a fare visite ai clienti".
Venendo poi ad esaminare a dichiarazione del ricorrente confermata dai testi escussi secondo cui lo stesso provvedeva all'apertura e alla chiusura del capannone in quanto era l'unico ad avere le chiavi, la stessa in sé nulla prova anche in ragione del fatto che, come dichiarato dal teste Tes 3 che avrebbe assistito agli accordi iniziali intercorsi tra le parti, la provvigione riconosciuta al ricorrente aveva tenuto in considerazione anche tale ulteriore incombente a cui lo stesso si era manifestato disponibile rispetto ai suoi compiti di agente.
A tali ragioni di dubbio si va ad aggiungere un rilevante elemento documentale costituito dalla lettera di messa in mora del 13-12-21 inviata dal precedente difensore alla società e sottoscritta anche personalmente dal ricorrente, nella quale lo stesso nell'immediatezza dell'interruzione del rapporto rivendicava chiare lettere e senza margini interpretativi importi spettantigli in virtù del rapporto, definito da lui stesso quale rapporto di agenzia, intercorso con CP 1
Dal complesso di tali elementi, in corretta applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio sopra richiamata, deriva il rigetto della domanda. Le spese di lite sono compensate per metà stante la complessità dell'accertamento; nel resto le stesse seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite per metà e e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge.
Nola, 20-5-2025
IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci