TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Cristina Giusti ha pronunziato esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 511/22 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. MICHELINA LA BELLA presso lo studio dei quali elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta titolare del negozio denominato "“S.O.S. Smartphone e PC”, in Castellammare di Stabia, dal 16/04/2019 al 16/05/2021 tranne i mesi di marzo ed aprile 2020 a causa della pandemia, esercente attività di al dettaglio ed assistenza alle apparecchiature per le comunicazioni e telefonia, con mansioni di elettrotecnico inquadrabile al 3° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio, prestando la propria opera tutti i giorni con orari indicati in ricorso, lamentava di non essere mai stato regolarmente assunto e non avere ricevuto la giusta retribuzione, e chiedeva - in applicazione del CCNL di categoria, la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante dai conteggi allegati al ricorso o comunque alla somma ritenuta conforme a giustizia per differenze retributive, comprese le voci per 13^ mensilità, TFR, ferie, permessi e festività non retribuiti, oltre accessori come per legge, come specificatamente indicato nel prospetto analitico allegato al ricorso;
il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite. La convenuta, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove ed espletata la prova testimoniale, ammesso l'interrogatorio formale che veniva svolto a seguito di comparizione della convenuta, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc il giudice emetteva la presente sentenza.
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'azione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nei periodi indicati, nei giorni e con gli orari indicati nel ricorso. E 'opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di rapporto di lavoro subordinato. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
1 La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Venendo al caso concreto, deve preliminarmente osservarsi che la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio non è risultato provato con le modalità e i tempi indicati in ricorso.
La prova testimoniale è insufficiente a fondare un giudizio sull'esistenza della subordinazione nei tempi e nei modi indicati in ricorso, e neanche i riscontri documentali non sono sufficienti a provare quanto allegato.
2 Invero in ricorso si legge che il ricorrente avrebbe lavorato dal 16.04.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020 con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 e dalle 09,00 alle 13,30 il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00; La teste , moglie del ricorrente, riferisce che il ricorrente Testimone_1 avrebbe lavorato nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21) “dal lunedi al sabato e giovedi mezza giornata. All'inizio faceva dalle 9.30 alle 18.00 orario continuato e poi è cambiato dalle 9 alle 18.30 e giovedi sempre mezza giornata. Il giovedi faceva dalle 9 alle 14.” L'altro teste, , zio della moglie, ha riferito di aver lavorato a Napoli Testimone_2 come badante a Castellammare di Stabia dal 2019 al 2021 e di essere andato e tornato da Napoli a Castellammare sempre con il ricorrente. Ha riferito “andavamo insieme al lavoro io e andavamo e Pt_1 tornavamo insieme al lavoro da Napoli. Adr: io iniziavo a lavorare alle 9 del mattino fino alle 18 e lavoravo come badante del papà di un amico di
. Per_1 Adr: lavorava in un negozio di computer televisioni e cellulari, li aggiustava.
Pt_1 Adr: ha lavorato lì dal 2019 non ricordo il mese fino al 2021. Io lo vedevo nel negozio quando andavo
Pt_1 al supermercato che sta vicino al negozio. Adr: prendevo la metro a Napoli alle 06.30 e al ritorno alle 19.00. Io finivo di lavorare alle 18 e anche;
Pt_1 io aspettavo alla metropolitana e lui arrivava li e tornavamo insieme. La mattina arrivavamo a
Pt_1 Castellammare, poi prendevamo il caffè e andava al negozio alle 8. io ho lavorato da un amico di
Pt_1 Per_1 e iniziavo alle 9.” Ha dichiarato di aver visto il ricorrente al negozio e di essere entrato tantissime volte anche solo per salutarlo, di averlo visto lavorare;
di aver visto sempre “ ” nel negozio e di non aver mai visto la moglie. Per_1 La resistente sentita in interrogatorio formale ha negato di avere mai avuto alle sue dipendenze il ricorrente. Ha detto che c'era sempre lei in negozio, che lo gestiva lei tranne periodi in cui il marito l'ha sostituita. Ha confermato che l'orario di apertura del negozio era “dal lunedi al sabato, sabato però solo la mattina;
l'orario era dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 16 d'inverno o dalle 17 in estate fino alle 20.00 /20.30.”
La circostanza che il teste principale sia la moglie del ricorrente non è elemento sufficiente per negare in astratto attendibilità al teste (Cassazione civile, sez. I , 28/02/2023, n. 6001 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall' art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.”). Lo stesso discorso vale per l'altro teste. Tuttavia, per quanto riguarda la testimonianza della moglie, anche volendo prescindere dall'inversione dell'orario tra il primo e il secondo periodo, e quindi dalle imprecisioni delle dichiarazioni rese in punto di orario, nonché dal fatto che nulla ha riferito sull'ultimo periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato solo tre giorni a settimana, non può non rilevarsi che tutte le circostanze i modi e i tempi del lavoro gli sono state riferite dal marito e che ella nulla ha osservato direttamente (“tutte queste cose me le ha raccontate mio marito. Io qualche volta sono andata e gli portavo da mangiare. non sono entrata ma ho visto che c'era la moglie qualche volta, ma ho visto più il marito .”). Per_1 Le dichiarazioni della teste pertanto non possono essere considerate utilizzabili provenendo dal ricorrente e non essendo di diretta percezione. L'altro teste riferisce circostanze che riscontrano solo parzialmente quanto indicato in ricorso in punto di giorni ed orari di lavoro del ricorrente. Esse si presentano invero estremamente generiche, e il teste non riferisce precisamente sui giorni e sul periodo lavorativo nè sui giorni in cui il ricorrente lavorava solo tre giorni a settimana o faceva solo mezza giornata. Il problema è che dovendosi escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni della moglie del ricorrente in quanto i fatti le sono stati riferiti dal ricorrente stesso, dalla prova testimoniale non è emerso che il ricorrente osservava i giorni e l'orario di lavoro indicati in ricorso.
Dalla messaggistica whatsapp si ricava che il rapporto è effettivamente iniziato e si è concluso nelle date indicate in ricorso, ma non gli orari e i giorni. Ma soprattutto dall'istruttoria non è emerso che fosse la resistente il datore di lavoro;
quello che è emerso è che sicuramente il ricorrente ha lavorato nel negozio, interfacciandosi però con “ ”, come emerge anche Per_1
3 dai messaggi whatsapp in atti;
è emerso che aggiustava i pc, i telefonini e che riferiva ad “ ” quando si Per_1 assentava, che a lui chiedeva i soldi e con lui ha discusso al momento della fine del rapporto lavorativo.
Il Tribunale ritiene che dalla prova orale ma soprattutto dalla messaggistica whatsapp, non contestata, si trae quindi conferma del fatto che il ricorrente abbia lavorato nel negozio, nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21), e delle mansioni del ricorrente, che debbono sostanzialmente essere ricondotte a quelle di elettrotecnico. Non emergono elementi, tuttavia, neanche dalla messaggistica, per ritenere che abbia svolto detta attività in modo continuativo, e non vi è prova sufficiente per ritenere provato che abbia svolto il lavoro allegato negli orari indicati in ricorso (fondamentalmente orario continuato 9.00-18.00 o 18.30 tranne il giovedì tranne l'ultimo periodo) e soprattutto che datore di lavoro fosse la resistente. Anzi come già evidenziato emerge un rapporto proprio con ”. Per_1 Né può dedursi all'esito del processo la sussistenza di un'impresa familiare non allegata e fronte della omessa citazione nel processo di . Parte_2 Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, considerato quanto emerso dal procedimento e la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
Il giudice
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
4
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Cristina Giusti ha pronunziato esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 511/22 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. MICHELINA LA BELLA presso lo studio dei quali elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta titolare del negozio denominato "“S.O.S. Smartphone e PC”, in Castellammare di Stabia, dal 16/04/2019 al 16/05/2021 tranne i mesi di marzo ed aprile 2020 a causa della pandemia, esercente attività di al dettaglio ed assistenza alle apparecchiature per le comunicazioni e telefonia, con mansioni di elettrotecnico inquadrabile al 3° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio, prestando la propria opera tutti i giorni con orari indicati in ricorso, lamentava di non essere mai stato regolarmente assunto e non avere ricevuto la giusta retribuzione, e chiedeva - in applicazione del CCNL di categoria, la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante dai conteggi allegati al ricorso o comunque alla somma ritenuta conforme a giustizia per differenze retributive, comprese le voci per 13^ mensilità, TFR, ferie, permessi e festività non retribuiti, oltre accessori come per legge, come specificatamente indicato nel prospetto analitico allegato al ricorso;
il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite. La convenuta, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove ed espletata la prova testimoniale, ammesso l'interrogatorio formale che veniva svolto a seguito di comparizione della convenuta, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc il giudice emetteva la presente sentenza.
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'azione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nei periodi indicati, nei giorni e con gli orari indicati nel ricorso. E 'opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di rapporto di lavoro subordinato. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
1 La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Venendo al caso concreto, deve preliminarmente osservarsi che la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio non è risultato provato con le modalità e i tempi indicati in ricorso.
La prova testimoniale è insufficiente a fondare un giudizio sull'esistenza della subordinazione nei tempi e nei modi indicati in ricorso, e neanche i riscontri documentali non sono sufficienti a provare quanto allegato.
2 Invero in ricorso si legge che il ricorrente avrebbe lavorato dal 16.04.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020 con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 e dalle 09,00 alle 13,30 il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00; La teste , moglie del ricorrente, riferisce che il ricorrente Testimone_1 avrebbe lavorato nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21) “dal lunedi al sabato e giovedi mezza giornata. All'inizio faceva dalle 9.30 alle 18.00 orario continuato e poi è cambiato dalle 9 alle 18.30 e giovedi sempre mezza giornata. Il giovedi faceva dalle 9 alle 14.” L'altro teste, , zio della moglie, ha riferito di aver lavorato a Napoli Testimone_2 come badante a Castellammare di Stabia dal 2019 al 2021 e di essere andato e tornato da Napoli a Castellammare sempre con il ricorrente. Ha riferito “andavamo insieme al lavoro io e andavamo e Pt_1 tornavamo insieme al lavoro da Napoli. Adr: io iniziavo a lavorare alle 9 del mattino fino alle 18 e lavoravo come badante del papà di un amico di
. Per_1 Adr: lavorava in un negozio di computer televisioni e cellulari, li aggiustava.
Pt_1 Adr: ha lavorato lì dal 2019 non ricordo il mese fino al 2021. Io lo vedevo nel negozio quando andavo
Pt_1 al supermercato che sta vicino al negozio. Adr: prendevo la metro a Napoli alle 06.30 e al ritorno alle 19.00. Io finivo di lavorare alle 18 e anche;
Pt_1 io aspettavo alla metropolitana e lui arrivava li e tornavamo insieme. La mattina arrivavamo a
Pt_1 Castellammare, poi prendevamo il caffè e andava al negozio alle 8. io ho lavorato da un amico di
Pt_1 Per_1 e iniziavo alle 9.” Ha dichiarato di aver visto il ricorrente al negozio e di essere entrato tantissime volte anche solo per salutarlo, di averlo visto lavorare;
di aver visto sempre “ ” nel negozio e di non aver mai visto la moglie. Per_1 La resistente sentita in interrogatorio formale ha negato di avere mai avuto alle sue dipendenze il ricorrente. Ha detto che c'era sempre lei in negozio, che lo gestiva lei tranne periodi in cui il marito l'ha sostituita. Ha confermato che l'orario di apertura del negozio era “dal lunedi al sabato, sabato però solo la mattina;
l'orario era dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 16 d'inverno o dalle 17 in estate fino alle 20.00 /20.30.”
La circostanza che il teste principale sia la moglie del ricorrente non è elemento sufficiente per negare in astratto attendibilità al teste (Cassazione civile, sez. I , 28/02/2023, n. 6001 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall' art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.”). Lo stesso discorso vale per l'altro teste. Tuttavia, per quanto riguarda la testimonianza della moglie, anche volendo prescindere dall'inversione dell'orario tra il primo e il secondo periodo, e quindi dalle imprecisioni delle dichiarazioni rese in punto di orario, nonché dal fatto che nulla ha riferito sull'ultimo periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato solo tre giorni a settimana, non può non rilevarsi che tutte le circostanze i modi e i tempi del lavoro gli sono state riferite dal marito e che ella nulla ha osservato direttamente (“tutte queste cose me le ha raccontate mio marito. Io qualche volta sono andata e gli portavo da mangiare. non sono entrata ma ho visto che c'era la moglie qualche volta, ma ho visto più il marito .”). Per_1 Le dichiarazioni della teste pertanto non possono essere considerate utilizzabili provenendo dal ricorrente e non essendo di diretta percezione. L'altro teste riferisce circostanze che riscontrano solo parzialmente quanto indicato in ricorso in punto di giorni ed orari di lavoro del ricorrente. Esse si presentano invero estremamente generiche, e il teste non riferisce precisamente sui giorni e sul periodo lavorativo nè sui giorni in cui il ricorrente lavorava solo tre giorni a settimana o faceva solo mezza giornata. Il problema è che dovendosi escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni della moglie del ricorrente in quanto i fatti le sono stati riferiti dal ricorrente stesso, dalla prova testimoniale non è emerso che il ricorrente osservava i giorni e l'orario di lavoro indicati in ricorso.
Dalla messaggistica whatsapp si ricava che il rapporto è effettivamente iniziato e si è concluso nelle date indicate in ricorso, ma non gli orari e i giorni. Ma soprattutto dall'istruttoria non è emerso che fosse la resistente il datore di lavoro;
quello che è emerso è che sicuramente il ricorrente ha lavorato nel negozio, interfacciandosi però con “ ”, come emerge anche Per_1
3 dai messaggi whatsapp in atti;
è emerso che aggiustava i pc, i telefonini e che riferiva ad “ ” quando si Per_1 assentava, che a lui chiedeva i soldi e con lui ha discusso al momento della fine del rapporto lavorativo.
Il Tribunale ritiene che dalla prova orale ma soprattutto dalla messaggistica whatsapp, non contestata, si trae quindi conferma del fatto che il ricorrente abbia lavorato nel negozio, nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21), e delle mansioni del ricorrente, che debbono sostanzialmente essere ricondotte a quelle di elettrotecnico. Non emergono elementi, tuttavia, neanche dalla messaggistica, per ritenere che abbia svolto detta attività in modo continuativo, e non vi è prova sufficiente per ritenere provato che abbia svolto il lavoro allegato negli orari indicati in ricorso (fondamentalmente orario continuato 9.00-18.00 o 18.30 tranne il giovedì tranne l'ultimo periodo) e soprattutto che datore di lavoro fosse la resistente. Anzi come già evidenziato emerge un rapporto proprio con ”. Per_1 Né può dedursi all'esito del processo la sussistenza di un'impresa familiare non allegata e fronte della omessa citazione nel processo di . Parte_2 Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, considerato quanto emerso dal procedimento e la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
Il giudice
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
4