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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1464/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BIBOLOTTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIBOLOTTI CP_1 CodiceFiscale_2
CRISTINA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 07.06.1997, iscritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Pisa (PI) nell'anno 1997, con atto n. 2663 parte I serie A, dalla cui unione nascevano tre figli: 1) nato a [...] il [...], con codice fiscale Controparte_2 [...]
, residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne, tecnico di C.F._3 laboratorio, economicamente autosufficiente;
2) nato a [...] il [...], con Controparte_3 codice fiscale , residente a San Giuliano Terme, loc. Asciano (PI), via del CodiceFiscale_4
Falcone n. 18, cittadino italiano, maggiorenne, studente ed economicamente non autosufficiente;
3)
nata a [...] il [...], con codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_5
1 residente a [...], cittadina italiana, maggiorenne, studentessa ed economicamente non autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 29 CP_1 dicembre 1973 (C.F. ) e nato a [...] CodiceFiscale_2 Parte_1
Castello (PG) il 15/04/1971 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_6 in Pisa (PI) il 07.06.1997, iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa (PI) nell'anno 1997, con atto n. 2663 parte I serie A;
3 PONE a carico esclusivo del sig. il mantenimento ordinario e straordinario Parte_1 dei figli e da intendersi comprensivo dell'assistenza sanitaria privata CP_3 Parte_2 nonchè dell'assistenza legale e processuale per i procedimenti già instaurati alla data odierna 2 e per quelli futuri. Detto mantenimento viene quantificato in euro 4.500,00 trimestrali anticipati per ciascun figlio;
il tutto oltre a spese di istruzione, mediche e ricreative che sono corrisposte, così come il mantenimento, dal Sig. a mezzo accredito sul conto corrente Pt_1 intestato ai figli;
4 PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1 un assegno mensile a titolo di mantenimento di euro 6.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione in base agli indici
Istat dall'anno 2026;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, liberi in futuro di trasferire la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo, peraltro, del mutuo rispetto e di comunicare ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio;
- il Sig. corrisponde alla Sig.ra la somma di euro 300.000,00 Parte_1 CP_1
(trecentomilaeuro/00) a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi da corrispondersi in numero sei rate annuali da euro 50.000,00 cadauna a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito del decreto di omologa della separazione. In ipotesi di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, la quota del 50% del ricavato (al netto delle spese) se maggiore di euro 300.000,00, verrà corrisposta alla Sig.ra sino alla vendita CP_1 dell'immobile già adibito a casa coniugale, la destinazione d'uso di detto immobile non potrà essere modificata e quindi rimarrà ad uso familiare;
- il Sig. si è impegnato al pagamento o, ove non fosse possibile, al rimborso Parte_1 integrale ed immediato a favore della Sig.ra delle spese relative all'assistenza CP_1 legale, ivi comprese le eventuali sanzioni, per eventuali e future questioni e/o procedimenti innanzi alle sedi giudiziarie competenti, in relazione all'attività economico finanziaria sino ad oggi gestita dal Sig. in nome della Sig.ra Parte_1 CP_1
- il Sig. si è impegnato al pagamento integrale delle imposte sui redditi relativi Parte_1 all'anno 2024 e acconto 2025 a carico della Sig.ra CP_1
- il Sig. si è impegnato al pagamento dell'assistenza sanitaria privata nonchè Parte_1 dell'assistenza legale e processuale per i procedimenti già instaurati alla data odierna e per quelli futuri, per il figlio seppur economicamente autosufficiente;
Controparte_2
3 -il Sig. si è impegnato al pagamento integrale delle eventuali spese relative Parte_1 all'immobile di proprietà della Sig.ra sito in località Costa Paradiso (SS), con CP_1 riferimento anche alle eventuali sanatorie per tettoie, mura, bagno e all'allaccio della fognatura;
- il ricavato dell'eventuale cessione, da parte della Sig.ra delle quote della società CP_1
“Silma Srl”, verrà utilizzata, al netto delle imposizioni fiscali, per l'accensione di una polizza vita da parte della Sig.ra con beneficiari i figli o comunque a mezzo di altra modalità CP_1 utile alla tutela dei figli;
-i coniugi hanno prestato il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti;
-i coniugi hanno dichiarato di avere, con l'attuazione del presente accordo, integralmente regolato i rapporti economici fra di loro intercorrenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo;
5. DICHIARA che le spese di lite siano a carico, esclusivamente, del sig. Parte_1
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione al Comune di Pisa per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ASSEGNA la casa coniugale sita in San Giuliano Terme, loc. Asciano (PI), via del Falcone
n. 18 di proprietà del Sig. con tutti gli arredi, il quale vi mantiene assieme Parte_1 ai figli, la residenza anagrafica;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1464/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BIBOLOTTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIBOLOTTI CP_1 CodiceFiscale_2
CRISTINA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 07.06.1997, iscritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Pisa (PI) nell'anno 1997, con atto n. 2663 parte I serie A, dalla cui unione nascevano tre figli: 1) nato a [...] il [...], con codice fiscale Controparte_2 [...]
, residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne, tecnico di C.F._3 laboratorio, economicamente autosufficiente;
2) nato a [...] il [...], con Controparte_3 codice fiscale , residente a San Giuliano Terme, loc. Asciano (PI), via del CodiceFiscale_4
Falcone n. 18, cittadino italiano, maggiorenne, studente ed economicamente non autosufficiente;
3)
nata a [...] il [...], con codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_5
1 residente a [...], cittadina italiana, maggiorenne, studentessa ed economicamente non autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 29 CP_1 dicembre 1973 (C.F. ) e nato a [...] CodiceFiscale_2 Parte_1
Castello (PG) il 15/04/1971 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_6 in Pisa (PI) il 07.06.1997, iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa (PI) nell'anno 1997, con atto n. 2663 parte I serie A;
3 PONE a carico esclusivo del sig. il mantenimento ordinario e straordinario Parte_1 dei figli e da intendersi comprensivo dell'assistenza sanitaria privata CP_3 Parte_2 nonchè dell'assistenza legale e processuale per i procedimenti già instaurati alla data odierna 2 e per quelli futuri. Detto mantenimento viene quantificato in euro 4.500,00 trimestrali anticipati per ciascun figlio;
il tutto oltre a spese di istruzione, mediche e ricreative che sono corrisposte, così come il mantenimento, dal Sig. a mezzo accredito sul conto corrente Pt_1 intestato ai figli;
4 PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1 un assegno mensile a titolo di mantenimento di euro 6.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione in base agli indici
Istat dall'anno 2026;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, liberi in futuro di trasferire la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo, peraltro, del mutuo rispetto e di comunicare ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio;
- il Sig. corrisponde alla Sig.ra la somma di euro 300.000,00 Parte_1 CP_1
(trecentomilaeuro/00) a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi da corrispondersi in numero sei rate annuali da euro 50.000,00 cadauna a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito del decreto di omologa della separazione. In ipotesi di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, la quota del 50% del ricavato (al netto delle spese) se maggiore di euro 300.000,00, verrà corrisposta alla Sig.ra sino alla vendita CP_1 dell'immobile già adibito a casa coniugale, la destinazione d'uso di detto immobile non potrà essere modificata e quindi rimarrà ad uso familiare;
- il Sig. si è impegnato al pagamento o, ove non fosse possibile, al rimborso Parte_1 integrale ed immediato a favore della Sig.ra delle spese relative all'assistenza CP_1 legale, ivi comprese le eventuali sanzioni, per eventuali e future questioni e/o procedimenti innanzi alle sedi giudiziarie competenti, in relazione all'attività economico finanziaria sino ad oggi gestita dal Sig. in nome della Sig.ra Parte_1 CP_1
- il Sig. si è impegnato al pagamento integrale delle imposte sui redditi relativi Parte_1 all'anno 2024 e acconto 2025 a carico della Sig.ra CP_1
- il Sig. si è impegnato al pagamento dell'assistenza sanitaria privata nonchè Parte_1 dell'assistenza legale e processuale per i procedimenti già instaurati alla data odierna e per quelli futuri, per il figlio seppur economicamente autosufficiente;
Controparte_2
3 -il Sig. si è impegnato al pagamento integrale delle eventuali spese relative Parte_1 all'immobile di proprietà della Sig.ra sito in località Costa Paradiso (SS), con CP_1 riferimento anche alle eventuali sanatorie per tettoie, mura, bagno e all'allaccio della fognatura;
- il ricavato dell'eventuale cessione, da parte della Sig.ra delle quote della società CP_1
“Silma Srl”, verrà utilizzata, al netto delle imposizioni fiscali, per l'accensione di una polizza vita da parte della Sig.ra con beneficiari i figli o comunque a mezzo di altra modalità CP_1 utile alla tutela dei figli;
-i coniugi hanno prestato il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti;
-i coniugi hanno dichiarato di avere, con l'attuazione del presente accordo, integralmente regolato i rapporti economici fra di loro intercorrenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo;
5. DICHIARA che le spese di lite siano a carico, esclusivamente, del sig. Parte_1
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione al Comune di Pisa per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ASSEGNA la casa coniugale sita in San Giuliano Terme, loc. Asciano (PI), via del Falcone
n. 18 di proprietà del Sig. con tutti gli arredi, il quale vi mantiene assieme Parte_1 ai figli, la residenza anagrafica;