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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/08/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5634/ 2022
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Gaeta, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castellammare di Stabia alla via Marconi n. 87 pec:
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Opponente E
nato a [...] il [...] Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Stella n. 9 presso l'Avv. Francesco Palma che lo rappresenta e difende Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno chiarire il thema decidendum del presente giudizio di opposizione al precetto. I crediti indicati nel precetto impugnato originano dalla sentenza n. 4730/2011 resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.06.2011 e depositata in data 14.10.2011, in base alla quale è stato emesso un precetto oggetto della sentenza N° 3385/2013. La Corte di Appello con la sentenza n. 1741/2020 pubblicata il 11/08/2020 RG n. 7/2014 ha confermato la predetta sentenza 3385/2013. Appare pacifico che la sentenza 3385/2013 sia passata in giudicato. Non appare contestato che oggetto del presente giudizio sia anche quanto dovuto a titolo di TFR in base alla sentenza 252/2016 emessa dal dott. Per_1
La parte opposta allega anche i crediti scaturenti dalla sentenza 221/2018 emessa dal dott. Palescandolo;
il relativo credito è stato oggetto delle imputazioni dei pagamenti che risultano effettuati, a suo tempo, tramite offerta reale. L'opponente ha spiegato anche una domanda riconvenzionale 1 (la definizione della controversia subiva un rallentamento anche a causa di un'interruzione del processo per le ragioni di cui in atti). Appare, inoltre, opportuno premettere un breve excursus sugli orientamenti giurisprudenziali applicabili al caso in esame. Innanzitutto la giurisprudenza ha elaborato un principio in sede di opposizioni all'esecuzione, che appare assolutamente consolidato, secondo il quale:” Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, ordinanza di rilascio di immobile), il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo (nella specie, poiche' promissario acquirente di tale immobile), i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo." (cfr. anche Cass. 2870/97 :e Cass.2742/99: "In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata puo' essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento e' stato emesso."). Parallelamente è evidente che anche il creditore non può contestare il predetto titolo esecutivo, notificando un precetto per delle somme maggiori di quelle che risultano dovute in base allo stesso. Quindi, innanzitutto, titolo esecutivo giudiziale, si ripete ancora, in questa sede non è in alcun modo sindacabile. Inoltre, é superfluo sottolineare, che il presente giudice non può, in alcun modo, incidere nemmeno sul contenuto delle sentenze emesse, di cui sopra, in sede di opposizione ad un precedente precetto, che appaiono, fra l'altro, divenute irrevocabili. Conseguentemente, al fine di valutare i crediti oggetto dell'atto di precetto attualmente in esame, si dovrà fare riferimento al contenuto delle predette sentenze ed, in particolare, alla sentenza 3385/2013, confermata dalla sentenza della Corte di Appello 1741/2020. Nella predetta sentenza si legge testualmente:” L'elaborato peritale ha infine verificato, sulla base delle somme versate dalla società, di cui vi è evidenza in atti, che non risultano somme a credito dell'appellante emergendo, persino una eccedenza”. La sentenza della Corte di Appello 1741/2020 ha quindi recepito le conclusioni della relazione del CTU relativa all'udienza del 18/03/2020. Dalla lettura dell'elaborato peritale emerge che il medesimo ha considerato tutti i crediti indicati in premessa che potevano essere vantati dal ricorrente, a prescindere dal problema della loro appartenenza al thema decidendum del presente giudizio. In altri termini la predetta sentenza della Corte di Appello 1741/2020, confermando la sentenza 3385/2013, ha considerato tutti i crediti vantati dall'odierno opposto, compresi quelli concernenti gli accessori, e, richiamando la CTU espletata in quella sede, ha affermato l'attuale inesistenza crediti, appunto, in capo all'odierno opposto. Sotto questo profilo l'odierno opposto afferma nella memoria difensiva:” ….A nulla vale quanto indicato dal CTU circa l'importo di euro 136.371,45 che sarebbero stati versati in più dalla e di cui la stessa sarebbe Parte_1 stata creditrice in quanto il tecnico incaricato in maniera disattenta e
2 superficiale non ha valutato che l'importo complessivo dell'offerta reale faceva riferimento a tre sentenze, sopra meglio menzionate e specificate, e non solo a quella 3385/2013 resa dal Tribunale di Torre Annunziata appellata innanzi alla Corte di Appello di Napoli rg. 7/2014 giudizio nell'ambito del quale aveva riespletato le operazioni peritali di CTU e dalle quali avrebbe evinto tale credito assolutamente destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale.”. Tuttavia, anche da quanto affermato dall'odierno opposto, si evince che la CTU aveva affermato l'insussistenza del credito, sotto questo profilo in un successivo elaborato, relativo all'udienza del 18/03/2020, il predetto CTU ha chiarito che, anche considerando il TFR e gli altri crediti di cui sopra, i predetti crediti, comprensivi di interessi dovevano considerarsi estinti. Le conclusioni del predetto CTU, si sottolinea, sono state recepite dalla sentenza della Corte di Appello 1741/2020 e, quindi, potevano essere contestate solo in sede di impugnazione della stessa. Conseguentemente, non può che prendersi atto del fatto che una sentenza, che non può essere in alcun modo incisa dal presente giudice, ha chiaramente dichiarato l'insussistenza, per effetto dei pagamenti effettuati di qualunque credito dell'odierno opposto. Ovviamente in questa sede non possono essere messi in discussione i parametri con i quali il CTU, nominato nei precedenti procedimenti, ha determinato gli emolumenti dovuti in base al titolo esecutivo, dato che le predette censure potevano evidentemente essere esaminate solamente in sede di impugnazione della sentenza stessa. Analogamente, non può che prendersi atto del fatto che il predetto CTU ha ritenuto estinta anche l'obbligazione concernente gli accessori, ritenendo anzi sussistente un controcredito dell'odierno opponente. Tale controcredito è stato ritenuto sussistente anche tenendo conto della parte della somma versata, in sede di offerta reale, che doveva essere imputata al pagamento del TFR e dei relativi accessori, come determinati dalla precedente sentenza n° 252/2016. In altri termini, qualora il CTU la cui valutazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte di Appello, avesse ritenuto sussistenti ulteriori crediti, eventualmente a titolo di accessori, non avrebbe potuto, evidentemente, affermare l'esistenza di un controcredito in capo all'odierno opponente. L'eventuale erroneità di tali conteggi non può essere esaminata in questa sede, per le ragioni già esposte. Un discorso analogo vale per gli eventuali crediti contributivi (a prescindere da ogni considerazione sul fatto che l'odierno opposto appare aver iniziato un autonomo procedimento, in relazione ai contributi asseritamente omessi, nel quale la sua domanda risulta rigettata, cfr. sentenza 1299/2025 della dott.sa . Per_2
Poiché non risultano ulteriori crediti non può che conseguirne l'accoglimento dell'opposizione. Pur riconoscendo la controversia della questione, non sembra accoglibile la domanda riconvenzionale in questa sede proposta, infatti non sembra fra l'altro poter essere oggetto di ripetizione quanto versato in conseguenza di un'offerta reale accettata, proprio per la funzione del predetto Istituto. La domanda riconvenzionale appare inoltre duplicare una domanda già proposta nel giudizio definito con la sentenza 1299/2025. E' altresì evidente che non può chiedersi una nuova condanna per delle somme che sono state già oggetto di un precedente titolo esecutivo giudiziale.
3 La domanda riconvenzionale quindi deve essere rigettata. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono non essendo necessario approfondire eventuali aspetti di improponibilità per frazionamento del credito (cfr. anche Cass. 15476/08). Alla luce di una riconsiderazione complessiva degli atti non è quindi necessario procedere alla nomina di un CTU. La novità e controversia di alcune problematiche relative alla controversia, unitamente alla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. Relativamente alla richiesta di condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , la stessa non può essere accolta. Invero, tale condanna presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio per dolo o colpa grave, sia di quello oggettivo dell'entità del danno sofferto (Cass. civ. sez. II, 1-12-1995 n. 12422). Pertanto, non sussistendo la prova dell'elemento soggettivo, ed in carenza della prova dell'elemento oggettivo, non emergendo dagli atti processuali elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, tale richiesta non può essere accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione, revocando il precetto opposto;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
c) compensa le spese;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 22/08/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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