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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 45. (Decisione) 1. L' articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1287Provvedimento: […] se si ritiene la persistente vigenza dell'art. 62 disp. att. cod. proc. civ. - in base al quale era pacifico che il Pretore o il conciliatore potesse scindere l'udienza di precisazione delle conclusioni da quella di discussione - ovvero anche l'ordinanza di precisazione delle conclusioni, se si reputa incompatibile detta disposizione di attuazione con l'art. 321 cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dapprima con l'art. 45 legge 353/1990 e poi con l'art. 30 legge 21.11.1991 n. 374), che non prevede una soluzione di continuità tra la fase di trattazione conclusiva della causa e quella decisoria.Leggi di più...
- procedimento davanti al giudice di pace·
- ammissibilità·
- esclusione·
- eccezione di prescrizione estintiva·
- onere di formularla entro la prima udienza·
- fondamento·
- condizioni·
- competenza per territorio derogabile·
- revoca implicita·
- eccezione di incompetenza·
- fattispecie·
- parte contumace·
- termine per la proposizione delle eccezioni e per le relative allegazioni·
- diversità·
- costituzione successiva alla precisazione delle conclusioni