Articolo 45 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 gennaio 1992
Art. 45. (Decisione) 1. L' articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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