Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 31/01/2025, da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._1
Bergamo, e
(C.F. , nato il [...] ad [...]_2 C.F._2
Lombardo (BG), entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 04/07/2014 a RA (BG), dalla cui unione è nata la figlia (n. Persona_1
1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 24/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte in dispositivo.
L'ascolto diretto deve ritenersi contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., stante la tenera età della bambina.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
n RA (BG) il 04/07/2014 (iscritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 2, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1) affidarsi la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento paritetico della stessa presso i ricorrenti e con fissazione della
2 residenza presso la madre;
Per 2) la signora ed il signor terranno con sé come da seguente Pt_1 Pt_2 calendario, salvi diversi accordi di volta in volta assunti dai genitori: nel corso dell'anno scolastico - a week alternati decorrenti dal venerdì al termine della scuola Per dell'infanzia sino al lunedì mattina successivo, allorquando verrà accompagnata presso l'Istituto; quindi, il genitore che non avrà trascorso il fine settimana con la Per bambina preleverà lunedì, al termine della scuola, e la terrà con sé sino al mercoledì mattina allorquando provvederà a riaccompagnarla presso l'Istituto;
l'altro genitore preleverà la figlia il pomeriggio presso la scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina allorquando provvederà ad riaccompagnarvela. L'altro genitore terrà quindi con sé la figlia per il proprio fine settimana di spettanza sino al lunedì mattina, quando riprenderà la turnazione sopra illustrata;
nel corso delle vacanze estive e nei periodi senza la scuola: la turnazione di cui al presente punto 2) Per verrà mantenuta ma il prelievo di avverrà presso la casa dei genitori o presso il centro ricreativo estivo, salvi diversi accordi fra gli stessi;
3) nel corso delle vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi;
per la migliore gestione delle tempistiche, ciascun genitore comunicherà all'altro le proprie ferie entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
4) nel corso degli ulteriori periodi di vacanza, la signora ed il signor Pt_1 attueranno le seguenti turnazioni salvi diversi accordi fra loro di volta in Pt_2 volta assunti: Periodo Natalizio: La signora ed il signor Pt_1 Pt_2
Per stabiliscono che trascorrerà la Vigilia con un genitore e Natale con l'altro; nel giorno di Santo Stefano IT sarà collocata presso il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia;
per il corrente anno 2025 IT sarà collocata per la Vigilia di Natale con Per la signora mentre a Natale con il signor trascorrerà il 31 Pt_1 Pt_2
Per dicembre ed il I gennaio con uno dei genitori e l'anno a venire con l'altro; trascorrerà il giorno dell'Epifania con il genitore con il quale non ha trascorso il capodanno e l'anno successivo con l'altro, anche in questo caso alternando di anno in anno, salvi diversi accordi fra i ricorrenti;
Pasqua: nel corso delle vacanze Per Pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; Per per l'anno 2025, salvi diversi accordi, trascorrerà la Pasqua con il signor e il lunedì in albis con la mamma;
per le restanti festività infrannuali: i Pt_2
3 genitori trascorreranno tali periodi con la bambina alternandosi fra loro di anno in anno;
Per
5) la signora ed il signor trascorreranno entrambi insieme a Pt_1 Pt_2 il giorno del suo compleanno mentre ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con la figlia, in deroga alla normale turnazione;
Per
6) stante il tempo paritetico che trascorrerà presso la casa materna e presso quella paterna, non viene stabilito alcun contributo al mantenimento in via ordinaria per la bambina a favore dell'uno piuttosto che dell'altro genitore ed il signor Pt_2
Per e la signora provvederanno al mantenimento ordinario di in via diretta;
Pt_1
7) ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f)
4 gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il
5 primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
8) i genitori percepiranno l'assegno unico familiare per la quota del 50% ciascuno;
9) il fondo in essere presso la SudTirol Bank verrà tenuto aperto a favore della figlia minorenne;
10) la signora ed il signor si rilasciano anticipatamente l'assenso Pt_1 Pt_2
Per all'emissione e/o rinnovo dei documenti di riconoscimento personali propri e di validi anche per l'espatrio;
11) con la sottoscrizione del ricorso congiunto le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di mantenimento o per qualsivoglia ragione e/o causa.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6