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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 7098 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
Parte_1
[...]
- opponenti - con l'avv. Paolo Enrico De Faveri
contro
Controparte_1
- convenuta - con gli avv. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Controparte_2
[...]
(rappresentata dalla
[...] CP_3
- convenuta - con l'avv. Lorenzo Sternini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 2
e la proponendo opposizione al precetto loro Controparte_1 Controparte_2 notificato da quest'ultima per la somma di € 76.839,31, sulla base di un mutuo fondiario.
Le opponenti hanno allegato che:
non vi è prova del credito nella misura pretesa;
pagarono interessi indebiti per l'importo di € 48.774,47, a causa dell'illegittima pattuizione di interessi usurari nelle condizioni di estinzione anticipata;
inoltre, a causa dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici, subirono un danno di € 12.980,79.
Pertanto, le opponenti hanno così concluso: voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi più sopra esposti;
in via principale: accertare e dichiarare che dalle sigg.re e è dovuta la Parte_1 Parte_1 minor somma di € 15.084,05 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia all'esito dei controlli contabili, che potrebbero anche evidenziare che non vi è nessun debito in carico alle opponenti. Con vittoria di spese e compensi di causa.
1.1. La ha resistito all'opposizione eccependo (tra l'altro) la CP_1 genericità delle allegazioni e deduzioni attoree, inammissibilmente svolte tramite la relatio a una consulenza tecnica di parte.
Pertanto, la ha così concluso: CP_1 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164, comma 4, c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, assumendo ogni conseguente provvedimento;
- ritenere e dichiarare la nullità della procura alle liti e il difetto di ius postulandi, assumendo ogni conseguente provvedimento. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dalle opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il precetto notificato loro dalla cessionaria di CP_1
( in forza del contratto di mutuo fondiario n. 34295/M; - accertare Controparte_2
e dichiarare la legittimità del mutuo contestato in ogni suo aspetto;
- in subordine, condannare le opponenti al pagamento del minore importo che dovesse risultare di giustizia.
1.2. La ha resistito all'opposizione contestando le allegazioni e CP_2 deduzioni attoree, e così concludendo: in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
- dr. Lucio Munaro - 3
esecutivo stante il difetto dei presupposti di legge. Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
2. L'opposizione viene rigettata perché le opponenti non hanno adeguatamente adempiuto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi, essendosi limitate alla mera relatio a una consulenza tecnica di parte.
Non si tratta di inadempimento tale da causare la nullità della domanda con riguardo alla editio actionis perché, come correttamente osservato da autorevole dottrina processualistica, tale nullità ricorre solo quando l'omessa specificazione dei fatti costitutivi di un diritto eterodeterminato renda impossibile l'individuazione con certezza del diritto stesso o comunque del rapporto giuridico oggetto della domanda di tutela giurisdizionale.
Infatti nel caso di specie tale rapporto è sufficientemente individuato alla stregua dell'attività assertiva svolta nell'atto di citazione.
Ma un'attività di allegazione svolta con tali modalità, e non integrata per l'omesso deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, non permette né alla controparte di difendersi adeguatamente, nè al giudice di esercitare utilmente i poteri conferitigli dall'art. 183 cpc nel quadro della trattazione della causa. E ovviamente l'istruzione probatoria non può surrogare l'attività di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e delle conseguenti istanze istruttorie.
Nel nostro sistema processuale l'attività di allegazione può essere integrata ma non radicalmente sostituita dalla relatio ai documenti, i quali assolvono una funzione eminentemente probatoria, che come tale non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115/2013).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione di valori inferiori ai medi ex d.m. n. 55/2014, perché la questione dirimente ha reso piuttosto semplice il giudizio.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna le opponenti a rimborsare alle convenute le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in € 8000,00 per compenso professionale, oltre accessori
- dr. Lucio Munaro - 4
di legge.
Treviso, 1.1.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 7098 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
Parte_1
[...]
- opponenti - con l'avv. Paolo Enrico De Faveri
contro
Controparte_1
- convenuta - con gli avv. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Controparte_2
[...]
(rappresentata dalla
[...] CP_3
- convenuta - con l'avv. Lorenzo Sternini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 2
e la proponendo opposizione al precetto loro Controparte_1 Controparte_2 notificato da quest'ultima per la somma di € 76.839,31, sulla base di un mutuo fondiario.
Le opponenti hanno allegato che:
non vi è prova del credito nella misura pretesa;
pagarono interessi indebiti per l'importo di € 48.774,47, a causa dell'illegittima pattuizione di interessi usurari nelle condizioni di estinzione anticipata;
inoltre, a causa dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici, subirono un danno di € 12.980,79.
Pertanto, le opponenti hanno così concluso: voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi più sopra esposti;
in via principale: accertare e dichiarare che dalle sigg.re e è dovuta la Parte_1 Parte_1 minor somma di € 15.084,05 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia all'esito dei controlli contabili, che potrebbero anche evidenziare che non vi è nessun debito in carico alle opponenti. Con vittoria di spese e compensi di causa.
1.1. La ha resistito all'opposizione eccependo (tra l'altro) la CP_1 genericità delle allegazioni e deduzioni attoree, inammissibilmente svolte tramite la relatio a una consulenza tecnica di parte.
Pertanto, la ha così concluso: CP_1 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164, comma 4, c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, assumendo ogni conseguente provvedimento;
- ritenere e dichiarare la nullità della procura alle liti e il difetto di ius postulandi, assumendo ogni conseguente provvedimento. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dalle opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il precetto notificato loro dalla cessionaria di CP_1
( in forza del contratto di mutuo fondiario n. 34295/M; - accertare Controparte_2
e dichiarare la legittimità del mutuo contestato in ogni suo aspetto;
- in subordine, condannare le opponenti al pagamento del minore importo che dovesse risultare di giustizia.
1.2. La ha resistito all'opposizione contestando le allegazioni e CP_2 deduzioni attoree, e così concludendo: in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
- dr. Lucio Munaro - 3
esecutivo stante il difetto dei presupposti di legge. Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
2. L'opposizione viene rigettata perché le opponenti non hanno adeguatamente adempiuto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi, essendosi limitate alla mera relatio a una consulenza tecnica di parte.
Non si tratta di inadempimento tale da causare la nullità della domanda con riguardo alla editio actionis perché, come correttamente osservato da autorevole dottrina processualistica, tale nullità ricorre solo quando l'omessa specificazione dei fatti costitutivi di un diritto eterodeterminato renda impossibile l'individuazione con certezza del diritto stesso o comunque del rapporto giuridico oggetto della domanda di tutela giurisdizionale.
Infatti nel caso di specie tale rapporto è sufficientemente individuato alla stregua dell'attività assertiva svolta nell'atto di citazione.
Ma un'attività di allegazione svolta con tali modalità, e non integrata per l'omesso deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, non permette né alla controparte di difendersi adeguatamente, nè al giudice di esercitare utilmente i poteri conferitigli dall'art. 183 cpc nel quadro della trattazione della causa. E ovviamente l'istruzione probatoria non può surrogare l'attività di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e delle conseguenti istanze istruttorie.
Nel nostro sistema processuale l'attività di allegazione può essere integrata ma non radicalmente sostituita dalla relatio ai documenti, i quali assolvono una funzione eminentemente probatoria, che come tale non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115/2013).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione di valori inferiori ai medi ex d.m. n. 55/2014, perché la questione dirimente ha reso piuttosto semplice il giudizio.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna le opponenti a rimborsare alle convenute le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in € 8000,00 per compenso professionale, oltre accessori
- dr. Lucio Munaro - 4
di legge.
Treviso, 1.1.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -