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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Sigg.ri Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente Relatore dott. Paola De Lisio Consigliere dott.Ombretta Paini Consigliere
nel giudizio di appello n. 39/2025 R.G. proposto da (Avv. BIGERNA IDA) Parte_1
contro (Avv. TRABALZA FOLCO) avverso la sentenza emessa inter partes dal Controparte_1
Tribunale di Terni n.62/2025, sull'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 – 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti;
sentite le parti all'udienza del 19.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, con riferimento quanto meno alla nullità derivante dalla costituzione del giudice, visto che sulla richiesta di riduzione per lesione di legittima si è pronunciato il
Tribunale in composizione monocratica invece che collegiale;
Ritenuta pertanto la sussistenza, nel caso di specie, della fondatezza dei motivi di appello che l'art. 283
c.p.c. richiede quali presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecutività della sentenza impugnata
Dispone per la prosecuzione come da separato provvedimento del Consigliere istruttore.
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
pagina 1 di 2 IL PRESIDENTE dott. Simone Salcerini
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CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Sigg.ri Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente Relatore dott. Paola De Lisio Consigliere dott.Ombretta Paini Consigliere
nel giudizio di appello n. 39/2025 R.G. proposto da (Avv. BIGERNA IDA) Parte_1
contro (Avv. TRABALZA FOLCO) avverso la sentenza emessa inter partes dal Controparte_1
Tribunale di Terni n.62/2025, sull'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 – 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti;
sentite le parti all'udienza del 19.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, con riferimento quanto meno alla nullità derivante dalla costituzione del giudice, visto che sulla richiesta di riduzione per lesione di legittima si è pronunciato il
Tribunale in composizione monocratica invece che collegiale;
Ritenuta pertanto la sussistenza, nel caso di specie, della fondatezza dei motivi di appello che l'art. 283
c.p.c. richiede quali presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecutività della sentenza impugnata
Dispone per la prosecuzione come da separato provvedimento del Consigliere istruttore.
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
pagina 1 di 2 IL PRESIDENTE dott. Simone Salcerini
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