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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 293/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso lo studio del Parte_1 P.IVA_1
difensore sito in VIA LUCA VALENZIANO 6, TORTONA (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CAVAGNARO (C.F. ); CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
P. IVA ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio del difensore sito in VIA ASSAROTTI 13/3 rappresentata e difesa dall'AVV.
FEDERICO BENVENUTO (C.F.: ) C.F._2
appellata, appellante incidentale
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Genova, per quanto dedotto da
[...]
ovvero per le ragioni meglio viste dall'Organo Giudicante, disattesa ogni CP_2
contraria istanza, eccezione e domanda, riformare la sentenza n. 321/2023 emessa dal
Tribunale di Genova nel giudizio R.G. 9194/2021 (qui appellata) e per l'effetto, quanto all'appello principale, in accoglimento della domanda dell'appellante principale, in principalità
• dare atto della esclusiva responsabilità (nella causazione del sinistro occorso in data 11.07.2018 per cui è causa) del dipendente di e, per l'effetto, Controparte_3
rigettare qualsivoglia avversa domanda;
• contestualmente, dichiarare tenuta a rimborsare a Controparte_1 [...]
la somma di € 33.206,16 versata all'odierna appellata (sia pure senza nulla CP_2
riconoscere e senza pregiudizio per l'appello, al solo fine di evitare azioni esecutive e con espressa riserva di ripetizione all'esito del presente processo) a fronte dell'atto di precetto notificatole, oltre all'imposta di registro che verrà liquidata sulla sentenza;
solo in via di denegato subordine
• dare atto della responsabilità assolutamente prevalente (nella causazione del sinistro) del dipendente di (non inferiore al 90%) e, per l'effetto, Controparte_3
ex art. 1227 comma 1 c.c., limitare il risarcimento a carico di in misura CP_2
corrispondente (non superiore al 10%); in ogni caso, sia pure solo in via di ulteriore subordine
• escludere l'addebito a carico di in quanto non richiesto dall'attrice, CP_2
degli interessi e della rivalutazione sull'importo capitale azionato;
quanto all'appello incidentale,
• respingere l'appello incidentale di poiché infondato in fatto Controparte_1
ed in diritto;
2 • in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità della domanda di controparte volta ad ottenere “il risarcimento del danno all'immagine ed al buon nome commerciale” in quanto domanda nuova;
con il favore degli esborsi e dei compensi professionali relativi al presente procedimento.
- In via istruttoria, valutare l'istanza formulata da parte appellante a pag. 18 dell'atto di appello che di seguito si ritrascrive
“Ai fini di una completa istruttoria in ordine al thema probandum del giudizio, lo scrivente patrocinio (come preannunciato a pag. 8 del presente atto, paragrafo 3.b) rispettosamente chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., voglia disporre l'acquisizione, presso l di Genova, Controparte_4
• della denuncia del 11.07.2018 trasmessa da Parte_2
[...
• delle informazioni relative a detto documento ed agli accertamenti svolti dalla predetta Autorità con riguardo all'accaduto”;
Per l'appellata, appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: respingere – perché infondati in fatto ed in diritto – tutti i motivi di appello proposti da respingendo integralmente tutte le domande e/o Parte_1
eccezioni e/o istanze istruttorie– nessuna esclusa – formulati dalla predetta appellante, in quanto destituite di qualsiasi fondamento fattuale e/o giuridico così come esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 321/2023, pubblicata dal Tribunale di Genova in data 7/2/2023, relativamente ai capi della sentenza impugnati dall'appellante principale Parte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 321/2023, pubblicata dal Tribunale di Genova in data 7/2/2023, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del danno di cui alla narrativa e, per Parte_1
l'effetto del superiore accertamento, condannare in persona del legale CP_2
3 rappresentante pro tempore a pagare a la somma di € 50.000,00, o Controparte_1
quella diversa somma, maggiore o minore emergenda in corso di causa, oltre al danno all'immagine ed al buon nome commerciale, sub specie del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite e accessori di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate ed in particolare si chiede l'espunzione della presunta comunicazione inviata il 18/7/2018 da all trascritta a pag. 7 dell'atto Parte_2 Controparte_4
di appello, in quanto inammissibile ed irrituale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione ha Controparte_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova al fine di ottenere Parte_1
la condanna della predetta convenuta in suo favore al pagamento della somma di
€50.000,00, deducendo a sostegno della domanda quanto segue:
- di aver essa, quale società con esperienza ventennale che offre servizi personalizzati e specializzati nell'ambito civile, industriale e marittimo, stipulato contratto di appalto con la società (prod. 1) avente ad oggetto, inter Parte_2
alia, il “servizio di assistenza all'approvvigionamento dei carburanti nonché all'erogazione dei carburanti alla pompa” presso il porto turistico di Persona_1
Genova Sestri Ponente;
- che in data 11 luglio 2018 il Sig. , autista incaricato dalla Persona_2 [...]
del Gruppo Gavio S.p.A. di effettuare il rifornimento presso la CP_2 Parte_2
si era presentato con il suo automezzo presso il predetto porto per consegnare una fornitura di 34.000 litri di gasolio SIF (senza imposta di fabbricazione);
- che il Sig. , dipendente della società attrice, aveva aperto gli Persona_3
sportelli di carico del carburante all'autotrasportatore della G&A, il quale agganciava il tubo di scarico invertendo l'ingresso del gasolio nazionale con lo scarico SIF, scaricando 14.065 litri di carburante SIF dentro la cisterna del gasolio nazionale, in cui erano presenti già circa 46.000 litri;
- che di conseguenza erano andati persi oltre 60.000 litri di carburante;
4 - che ciò aveva cagionato un danno irreversibile, in quanto il gasolio nazionale è di colore giallo mentre quello SIF è di colore blu-verde, con la conseguenza di aver sporcato la cisterna e aver reso tutto il gasolio nazionale già presente invendibile per le normative vigenti in materia di carburanti;
- che per poter utilizzare nuovamente la cisterna si era reso necessario svuotarla e pulirla dal colorante, creare la riconversione per dare il giusto colore e renderlo erogabile, eseguire le ispezioni e ottenere le relative certificazioni degli enti preposti, oltre ad acquistare il nuovo gasolio con la relativa differenza di valutazione borsistica;
- che per effetto della condotta sopra descritta, aveva addebitato ad Parte_2
essa attrice, propria appaltatrice, i costi sostenuti per il ripristino della cisterna, pari ad
€50.000,00 (prod. 5);
- che la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere solo alla negligenza dell'autotrasportatore, al quale, ben consapevole del contenuto del carico, spettava l'onere di versarlo nel contenitore corretto per completare il trasferimento del carburante (dovendosi ritenere detto soggetto contrattualmente tenuto a scaricare il carburante nella cisterna, senza l'ausilio di alcun addetto esterno); in considerazione di ciò doveva quindi rispondere della perdita del carico, come ogni vettore che consegna la merce nel luogo errato;
- che in seguito alla denuncia del sinistro effettuata non era pervenuta alcuna offerta di indennizzo da parte della compagnia assicurativa né Contro proposta di risarcimento da parte di che aveva ammesso l'incidente, tentando però di scaricare la colpa sull'incaricato della società attrice;
- che era evidente il discredito commerciale provocato a essa attrice che aveva sempre goduto di ottima reputazione professionale nel settore marittimo e che vantava pertanto il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
L'attore formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni di cui in narrative:
5 1) accertare la responsabilità di nella causazione del danno di cui alla CP_2
narrativa;
2) conseguentemente e per l'effetto condannare in persona del legale CP_2
Cont rappresentante pro tempore a pagare a la somma di € 50.000,00, o Controparte_1
quella diversa somma, maggiore o minore emergenda in corso di causa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidare eventualmente in via equitativa, con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
Alla prima udienza del 18/01/2022, la convenuta, non costituitasi, veniva dichiarata contumace stante la regolarità della notifica;
su istanza di parte attrice venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, successivamente, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26/04/2022 venivano ammesse le prove per testi, che venivano assunte alle successive udienze del
22/06/2022 e 26/09/2022. Terminata la fase istruttoria è stata fissata udienza al
10.1.2023 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di note difensive. Trattenuta la causa in decisione con ordinanza resa in pari data, il procedimento è stato rimesso sul ruolo. All'udienza del 13.1.20231 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con autorizzazione al deposito di ulteriori note difensive, anche in relazione a questione rilevata di ufficio alla predetta udienza
13.1.2023”.
Con sentenza definitiva n. 321/2023, pubblicata il 06/02/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
“in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice, riconosciuto il concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c.:
-dichiara tenuta e condanna parte convenuta a titolo di risarcimento del danno a corrispondere a parte attrice la somma di €25.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
-dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €3.393,65 per compenso professionale
6 comprensivo di rimborso spese generali e € 259,00 (CU) per spese oltre, Iva e cpa come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 20.03.2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello. Proponeva appello incidentale.
Con ordinanza del 28.09.2023, la Corte invitava le parti ad addivenire ad un accordo tenuto conto della proposta formulata (“rinuncia dell'appello principale ed all'appello incidentale a spese compensate”) e quindi rinviava all'udienza del 20.12.2023.
All'udienza del 20.12.2023, dichiarava di non accettare la proposta CP_2
Contr mentre dichiarava di accettarla così come formulata nella Controparte_1
predetta ordinanza.
Il Consigliere Istruttore, presto atto di quanto sopra, rinviava all'udienza del
20.03.2024 per gli incombenti di prima comparizione, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.04.2024, il Consigliere Istruttore, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 16.10.2024 per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis, comma 2,
c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al
19.03.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Ad avviso della Corte, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare:
a) Acquisizione di informazioni e documenti ex art. 213 c.p.c.
b) Sull'inammissibilità delle produzioni e istanze istruttorie di
7 Parte appellante dopo avere premesso alcune “precisazioni in ordine al thema decidendum” ed una propria ricostruzione dei fatti, ed in specie, un breve esame della disciplina europea in materia di operazioni di trasporto e di un manuale INAIL del
2012 in materia di movimentazione delle merci pericolose, nonché “a precisazione della ricostruzione degli accadimenti secondo verità storica, stando a quanto riferito dal sig. e da , chiede alla Corte Persona_2 Parte_2
di acquisire ex art. 213 c.p.c., il documento (trascritto nel corpo dell'atto di appello) su carta intestata inoltrato Parte_2
all' relativo allo scarico di gasolio SIF in cisterne Controparte_5
contenente gasolio nazionale. Secondo parte appellante “Il documento ufficiale e originale richiamato e trascritto nel paragrafo precedente, ovvero la comunicazione di denuncia inoltrata da in data 11.07.2018, in Parte_2
deposito presso l' (la quale ha istruito il relativo fascicolo ai fini Controparte_4
dei necessari accertamenti in ordine all'accaduto), assume rilevanza oggettivamente dirimente in ordine al thema decidendum e probandum del presente giudizio. (…) Nella specie sussistono, peraltro, le condizioni di cui all'art. 213 c.p.c. che possono legittimare l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'Organo Giudicante, delle informazioni scritte dell in ordine alla denuncia operata da Controparte_4
e alle verifiche conseguentemente condotte in Parte_2
ordine all'accadimento dei fatti de quibus”. (atto d'appello, pagg. 8 e s.).
Parte appellata si opponeva a tale richiesta rilevando come “Tale condotta processuale, finalizzata ad eludere la preclusione istruttoria, merita di essere stigmatizzata, in quanto l' non ha nessun ruolo nei fatti oggetto di causa e non può essere Controparte_4
interpellata per avere informazioni essendo completamente estranea alla vicenda” (atto di costituzione pag. 4), chiedendo alla Corte di espungere il documento riprodotto in atti.
Ad avviso della Corte l'istanza deve essere respinta.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, “La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario
8 acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta”. (Cass.
Sez. 3, 11/10/2024, n. 26547, Rv. 672646 - 02).
Nella specie parte appellante ha dimostrato di essere già in possesso del documento;
l'istanza di acquisizione è stata formulata pertanto al solo scopo di superare le decadenze maturate in primo grado determinate dalla contumacia.
La trascrizione del documento, come rilevato da parte appellata si scontra con il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289, Rv. 671542 – 02) e deve pertanto esserne ordinata l'espunzione dagli atti.
PRIMO MOTIVO: RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI CP_1
[...]
Secondo parte appellante “il Tribunale di Genova ha omesso di dare la dovuta e corretta rilevanza alle circostanze sopra sommariamente richiamate, ovvero non ha considerato o ha interpretato e valutato in modo errato elementi che, per contro, attestano l'infondatezza e l'inammissibilità delle ragioni poste a base delle domande formulate da in quanto “agli atti non sussiste alcuna ammissibile prova Controparte_1
(controparte nulla ha dimostrato al riguardo) che l'autista conoscesse la specifica tipologia del gasolio trasportato nella cisterna ovvero che lo stesso fosse tenuto a saperlo;
lo stesso doc. 7 bis (d.d.t. ex adverso prodotto) offre plastica conferma di tale nostro assunto, in quanto non reca alcuna indicazione circa la peculiare tipologia
(nazionale o SIF) del gasolio trasportato;
in termini normativi o la disciplina A.D.R. e
I.N.A.I.L. (sopra richiamata per estratto) relativa alle operazioni di movimentazione delle merci pericolose (pacificamente applicabile al caso di specie), grava lo
“scaricatore” (quale figura differente da quella del “trasportatore” o “autista”) di stringenti doveri di gestione (direzione e controllo) dell'attività di scarico;
tali obblighi
9 (che si concretano, in particolare, nella corretta direzione dello scarico e nell'iniziale e periodico controllo dell'operazione) non sono suscettibili di alcuna deroga o delegazione, per esigenze di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica”. Secondo
l'appellante “il sig. di a operato nel rispetto del suo Persona_2 CP_2
ruolo di semplice “autista” che, in quanto tale, - non era (né doveva esserlo) a conoscenza della specifica tipologia di gasolio trasportato perché non precisato nel d.d.t. doc. 7 bis; - si è attenuto alle direttive fornite dal dipendente di Controparte_1
quale “scaricatore” (specificamente addetto all'operazione de qua) presso il porto turistico (luogo che logicamente l'autista non conosceva, né era tenuto a conoscere); -
è/era soggetto preposto a fornire l'assistenza, presso il porto Controparte_1
turistico, alle operazioni di approvvigionamento (e di erogazione) dei carburanti (doc.
1); - lo scarico del gasolio de quo è avvenuto, sin dall'inizio, alla presenza del dipendente di , che ha aperto il portellone ove Controparte_1 Persona_3
erano presenti i bocchettoni di immissione del tubo della cisterna;
… il sig. Per_3
ha prima aperto il portellone riprodotto nella foto doc. 2 (chiuso con lucchetto e senza alcuna scritta) e, una volta riempito (con 19.000 litri di gasolio), a seguito dell'intervento di altro operatore di (a cui il Parte_2
dipendente di si è rivolto per far proseguire lo scarico) ha aperto il Controparte_1
portellone di cui alla foto doc. 3 notando la scritta “SIF” e rendendosi conto dell'errata indicazione fornita inizialmente all'autista; per cui, il sig. - non si è accorto Per_3
dello sbaglio iniziale in quanto il portellone di cui al doc. 3 (con la scritta “SIF”) non era stato aperto subito e l'assenza di scritte nel portellone in doc. 2 non consentiva alcuna supposizione di errore;
- ha indicato al sig. il portellone di cui al doc. Per_2
2 e, una volta esaurito lo scarico con il riempimento, è stato aperto il portellone di cui al doc. 3 e solo in quel momento il sig. (sapendo che il carico era gasolio Per_3
SIF) si è accorto dell'errore; laddove il sig. non conosceva la specifica Per_2
tipologia di gasolio trasportato (né era tenuto a saperlo) e non ha potuto rilevare alcuna controindicazione dal portellone di cui al doc. 2, in assenza scritte al suo interno;
in ogni caso non ha potuto rilevare la scritta “SIF” se non dopo l'apertura del relativo
10 portellone (doc. 3), avvenuta soltanto a seguito della prima fase di scarico di 14.000 litri;
citando il documento riprodotto in atti… si consideri in via di mera ipotesi che è impensabile … ammettere che, nella lunga durata dello scarico iniziale di 14.000 litri nel portellone di cui al doc. 2 (e, in ipotesi, con il portellone “SIF” aperto), il sig.
(scaricatore addetto all'approvvigionamento), presente sin Persona_3
dall'inizio dell'operazione e a conoscenza della tipologia SIF del gasolio in scarico
(11), si sia accorto dell'errore solo a riempimento avvenuto (…); - infatti, se il sig. avesse (effettivamente) aperto subito il portellone con la scritta “SIF”, a Per_3
fronte della conoscenza della tipologia del gasolio da scaricare, anche in caso … di errore inziale del sig. , se ne sarebbe accorto immediatamente o dopo pochi Per_2
istanti di scarico;
in altri termini … il sig. non poteva non accorgersi Per_3
dell'errore, subito o dopo pochi secondi, se i due portelloni fossero stati (realmente) aperti contemporaneamente;
ma così non è stato perché solo il portellone in doc. 2 era stato inizialmente aperto (sbagliando) dal sig. ” (atto di appello pagg. 12 e Per_3
segg.).
Secondo la prospettazione di parte appellante il fatto che Parte_2
non abbia richiesto un rimborso a dimostrerebbe che tale
[...] CP_2
comportamento non possa essere addebitato a parte appellante.
In ogni caso non sussisterebbe alcuna responsabilità alla luce “oltre che delle vigenti normative di settore e I.N.A.I.L. (sopra richiamate), anche delle disposizioni CP_6
che, nei rapporti contrattuali di trasporto, prevedono l'esonero di responsabilità in capo al vettore (art. 1693 c.c.) nell'ipotesi di colpa dell'avente diritto o di esecuzione di ordine non dipendente da colpa del vettore (…), dell'art 1227 comma 2 c.c., il quale esclude il diritto del creditore al risarcimento dei danni ove lo stesso ben avrebbe potuto evitarne l'insorgenza usando l'ordinaria diligenza.” (atto d'appello, pag. 15).
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Quanto alla diversa ricostruzione “fattuale” che l'appellante propone, senza confrontarsi peraltro con la motivazione della sentenza, la stessa consiste in una serie di condotte alternative ipotetiche che non trovano riscontro negli atti di causa;
dalle
11 testimonianze assunte e dai documenti prodotti da parte attrice in primo grado (cfr. documenti 7, 7 bis, testimonianza resa da ), infatti emerge Testimone_1
che il dipendente di aprì il portello delle bocchette delle Controparte_7
Contro cisterne e , dipendente di agganciò il tubo nella bocchetta errata. Il Per_2
comportamento colposo addebitato al dipendente dell'appellante è quello di aver agganciato il tubo nella bocchetta sbagliata, nonostante la separazione dei cassoni destinati a raccogliere i diversi tipi di carburante e l'indicazione sul CP_8
portellone del cassone a questo dedicato, come si evince in modo inequivocabile dal documento n. 3 allegato dall'attore in primo grado.
Le testimonianze raccolte ed i documenti allegati non sono peraltro neppure contestati dallo stesso appellante, il quale, per la propria ricostruzione, fa riferimento a
“dichiarazioni” dell'autista ed a documenti non utilizzabili quali quelli espunti ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Le norme richiamate dall'appellante, che disciplinano il trasporto di merci pericolose, dettando regole di buona pratica con lo scopo di limitare il rischio di infortuni e di evento dannoso per gli operatori e per i terzi, non scalfiscono tale ricostruzione fattuale come accertata dalla sentenza di primo grado, ovvero che: i) era incaricata CP_1
di provvedere all'assistenza dei servizi di approvvigionamento e dunque unitamente al Contro soggetto incaricato dell'approvvigionamento stesso (nella specie mediante il Contro proprio incaricato); ii) fu l'autista di tenendo un comportamento imperito, ad inserire il tubo del rifornimento nella bocchetta sbagliata.
Quanto all'invocato “esonero di responsabilità” per fatto del creditore in virtù dell'applicazione del disposto degli artt. 1693 e 1227 co. 2 c.c., la Corte rileva come il fatto del creditore, per escludere la responsabilità del debitore (nella specie G&A) deve essere tale da escludere il nesso causale con l'evento verificatosi;
nella specie emerge, per contro, che l'evento si verificò a causa dell'erroneo inserimento del tubo nella bocchetta del dipendente dell'appellante e, parimenti, della omessa vigilanza da parte del soggetto deputato all'assistenza al rifornimento.
Il motivo è pertanto infondato.
12 Contr SECONDO MOTIVO: RESPONSABILITÀ PREVALENTE DI
Controparte_1
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato l'art. 1227 co. 2 ; sostenendo che “l'omesso controllo periodico dello scarico (previsto dalla normativa vigente a carico dell'operatore di abbia causato il Controparte_1
progressivo aggravamento del pregiudizio, laddove la verifica puntuale e costante dell'operazione avrebbe consentito al sig. (in ipotesi) di appurare subito Per_3
l'errore iniziale e, se non di evitare, sicuramente di contenere il danno in dimensioni marginali e comunque molto più ridotte” e ciò determinerebbe un concorso di colpa di in percentuale maggiore del 50%.(atto d'appello, pag. 15). CP_1
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo, pur ammissibile trattandosi di mera difesa (cfr. Cass. Sez. 3, 11/12/2024, n.
31971, Rv. 673198 – 02), non è fondato.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha indicato nella misura della metà il danno addebitabile all'odierno appellante suddividendo le reciproche responsabilità tra Contro l'autore del fatto (autista di e chi è venuto meno all'obbligo di vigilanza
(operatore di ) in considerazione del paritetico contributo causale CP_1
alla causazione dell'evento.
TERZO MOTIVO: INTERESSI E RIVALUTAZIONE.
Per l'appellante la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di “ultrapetizione” o
“extrapetizione”, sostenendo: “Il Giudice di prime cure … in assenza di ogni richiesta da parte dell'attrice in ordine alla liquidazione di interessi e/o alla rivalutazione dell'importo capitale ex adverso azionato (€ 50.000,00 poi ridotto in sentenza ad €
25.000,00), ne ha autonomamente previsto la condanna nei confronti della società appellante” (atto di appello pag. 16).
AD AVVISO DELLA CORTE IL MOTIVO È INFONDATO.
Il giudice di primo grado ha liquidato il danno quantificandolo nella “somma di €
25.000, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, pari alla metà della danno patito da parte attrice quantificato avuto riguardo al pagamento della fattura
13 emessa in data 27/12/2018 nei suoi confronti da per Parte_2
l'importo di € 50.000,00 (doc. 5) con causale “ripristino cisterne da evento di miscela accidentale del 11/07/2018 e refusione costi ed esborsi conseguenti il danno”; detta quantificazione può ritenersi congrua tenuto conto dei documenti versati in atti relativi ai costi sostenuti da (doc. 9) per un totale di € 19.034,44 cui deve Parte_2
aggiungersi il costo del carburante andato perso”.
Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti)”. (Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37798, Rv. 666565 - 01)
APPELLO INCIDENTALE
Secondo l'appellante incidentale, “l'incaricato di non ha alcuna CP_1
responsabilità per lo sversamento del gasolio nella cisterna sbagliata, in quanto egli non poteva conoscere il contenuto del liquido trasportato. come ampiamente argomentato nei precedenti paragrafi. Infatti, non può essere ravvisata alcuna scarsa vigilanza o negligenza del sig. dato che ha provveduto ad aprire la bocchetta Per_3
richiesta dal sig. e che non poteva visionare il colore del carburante versato. Per_2
Evidentemente è il vettore che durante lo scarico della merce doveva assicurarsi di
14 “consegnarla” nel luogo corretto e non l'esponente a dover verificare quale liquido stesse scaricando il trasportatore. Dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente non risulta alcun obbligo di vigilanza nello scarico del carburante e nel riempimento della cisterna a carico dell'appellata, dunque non è ravvisabile alcun concorso colposo da parte del danneggiato, il cui comportamento non ha interrotto il nesso eziologico tra causa e danno. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Nella fattispecie, il sig. non aveva il potere né la facoltà di verificare il contenuto dell'autobotte Per_3
trasportata dal sig. , il quale ha autonomamente riversato il suo carico di Per_2
gasolio SIF nella bocchetta del gasolio nazionale, senza controllare l'etichetta della cisterna.” (comparsa cost, pagg. 9 e ss.).
L'appellante incidentale lamenta inoltre che nella determinazione del danno risarcibile il giudice “avrebbe dovuto tenere conto anche del mancato incasso durante la stagione estiva e del danno d'immagine arrecato all'esponente che ha avuto pesanti ricadute economiche conseguenti all'incidente occorso” (comparsa cost, pag. 10), liquidando il danno in via equitativa.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO INCIDENTALE È INFONDATO E
DEVE ESSERE RIGETTATO.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure “risulta per tabulas che
[...]
ben sapeva che per il giorno 11 luglio 2018 era previsto l'arrivo di tre distinte CP_1
15 autobotti contenenti sia gasolio nazionale che gasolio SIF (cfr. prod. 7 e-mail del 10 luglio 2018 con cui il sig. , responsabile del servizio Distributore Persona_4
Carburante informa di ciò parte attrice). L'arrivo di tre distinti carichi Parte_2
– destinati per espresso riconoscimento dell'attore a cisterne il cui rifornimento avviene come visto a mezzo di bocchette situate in distinti alloggiamenti - imponeva all'attrice, in adempimento del proprio servizio di assistenza all'approvvigionamento carburanti, di seguire le singole fasi di scarico delle tre distinte autobotti, verosimilmente avvenute in tempi diversi, e non di limitarsi ad aprire contemporaneamente (e a lasciare aperti) tutti gli sportelli in senza prestare attenzione al contenuto del carico” (sentenza impugnata pag.5).
Dagli stessi documenti prodotti dall'attore in primo grado, emerge peraltro, come
[...]
dovesse occuparsi del servizio di assistenza agli approvvigionamenti del CP_1
carburante (Cfr. doc 1 contratto appalto art. 2 lett f):
Nella specie non è contestato da parte appellante incidentale, che l'operatore di
[...]
Contro
presente all'arrivo del dipendente di abbia aperto i Controparte_7
portelloni dei cassoni, senza verificare le successive operazioni, ed in specie l'erroneo posizionamento del tubo, venendo meno all'obbligo di assistenza contrattualmente previsto.
Da ciò discende, come insegnato dalla Giurisprudenza, che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”. (Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396 - 01).
16 Parimenti non risulta provato il dedotto danno di immagine sicché la relativa doglianza deve essere respinta.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO
PRINCIPALE E QUELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE RIGETTATI.
SPESE
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la soccombenza reciproca stante il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso l'impugnata sentenza pronuncia inter partes dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente le spese tra le parti;
5. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state completamente rigettate.
Genova, 19/03/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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