Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo,
all'udienza del 14.03.2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4246/2023 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Milano Sergio, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Giuseppe A. Basciani, giusta procura in atti
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.03.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 27.02.2023,
, dopo aver allegato: Parte_1
1
GA657JX, assicurata per la perdita totale o parziale, a seguito di incendio, furto o rapina, presso la subagenzia
16 con sede in Controparte_2
Modugno, con polizza 2021/223217 con durata contrattuale di mesi dodici con effetto dal 12.05.2021 ed una somma assicurata di €. 12.700,00;
2) in data 30.06.2021 aveva denunciato, presso la Stazione
dei Carabinieri di Bari San Nicola, la sottrazione della predetta autovettura, ad opera di ignoti, avvenuta il
29.06.2021, mentre era parcheggiata, chiusa a chiave,
presso il parcheggio della pizzeria “Parco dei principi”,
in Bari, al Viale Europa;
3) di aver tempestivamente comunicato alla Compagnia di assicurazioni il sinistro;
ha convenuto in giudizio la Controparte_2
(d'ora in avanti ), chiedendone la condanna al pagamento CP_2
della somma di € 12.700,00, pari al valore dell'indennizzo assicurativa, con vittoria di spese e di competenze sia del giudizio,
sia della fase stragiudiziale.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
25.05.2023, si è costituita la la quale, dopo aver CP_2
eccepito, in via preliminare l'operatività della polizza e, in via gradata e nel merito, l'infondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza nella quale, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale, il giudice si è
2 riservato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-In applicazione del principio della ragione più liquida,
secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un
motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in
considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo
con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-
sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio” (ex multis Cass. 26634/2022), alle eccezioni preliminari,
sollevate dalla convenuta in relazione all'operatività della polizza assicurativa, può essere anteposto l'esame nel merito della domanda.
III.
1-Tanto premesso, nel merito la domanda, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che l'assicurato che agisca per ottenere il pagamento dell'indennizzo è tenuto a dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto contrattuale principale, anche la verificazione dell'evento, coperto dalla garanzia assicurativa.
III.
3-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 3446/2023 “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che
3 incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato”.
III.
4-Nel caso di specie, rilevato che, pur essendo incontestata l'esistenza della polizza assicurativa, la convenuta ha espressamente contestato l'avvenuto furto dell'autovettura de qua, deve osservarsi che la parte attrice non ha fornito alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, idoneo a dimostrare l'effettiva sottrazione del bene assicurato da parte di ignoti.
III.
5-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che non
è sufficiente a dimostrare la verificazione del furto, la mera denuncia penale, sporta dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di una dichiarazione unilaterale, resa dallo stesso assicurato ed odierno attore.
III.
6-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità Cass.
32637/2022 “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati”.
III.
7-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella,
04/12/2020, n.224 “In tema di polizza per furto d'auto,
l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di
4 elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio. Con
l'ulteriore precisazione che non è sufficiente a dimostrare
l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata all'autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo”.
III.
8-Acclarato, pertanto, che la denuncia penale non è di per sé sufficiente per provare la verificazione del sinistro, deve, peraltro, osservarsi che l'attore non ha fornito alcun elemento idoneo a corroborare la veridicità dell'accaduto, non avendo, in particolare, nemmeno allegato a quale accertamento siano pervenute le autorità inquirenti, nonostante la denuncia sia stata presentata il 30.06.2021.
III.
9-Deve, altresì, evidenziarsi che le richieste di prova orale, articolate dalla parte attrice nella memoria istruttoria del
14.09.2023, essendo finalizzate a dimostrare, per un verso, la documentata ed incontestata presentazione della denuncia di furto e, per altro verso, l'installazione sull'autovettura di un dispositivo di antifurto satellitare, sono state rigettate dal Tribunale, in quanto, non essendo i relativi capitoli di prova finalizzati a dimostrare l'illecita sottrazione del veicolo assicurato, risultavano irrilevanti ai fini della decisione.
III.10-In definitiva, non avendo l'attore dimostrato, come era suo onere, la verificazione del furto dell'autovettura assicurata, evento costituente il presupposto necessario per la maturazione del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo, la domanda,
5 essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda, pari ad € 12.700,00
IV.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione ai minimi degli onorari, che vengono liquidati, in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Parte_2
[...]
€ 919,00 -50% € 459,50
[...]
Introduttiva € 777,00 -50% € 388,50
Trattazione € 1.680,00 -50% € 840,00
Decisoria € 1.701,00 -50% € 850,50
TOTALE € 2.538,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di esatto adempimento, presentata da con atto di citazione, Parte_1 notificato il 27.02.2023, nei confronti della Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
[...] così provvede:
A. RIGETTA la domanda;
B. CONDANNA DELL' al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 14.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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