TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 MARZO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5619/2021 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CP_1
Ammendola
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ex art 106 cpc CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto il 29.10.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze della in data 01.08.2012, con inquadramento nel CP_1
livello A2 del CCNL Fise Assoambiente, con mansioni di operatore ecologico;
che tale assunzione avveniva a seguito di un cambio di appalto del servizio di igiene urbana del tra la CP_3 società e l'attuale resistente in virtù dell'art. 6 del CCNL di settore;
di aver lavorato dal CP_4
lunedì al sabato dalle ore 5.00 alle ore 11.20, per un totale di 36 ore settimanali;
di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga allegate in atti;
di essere stato, con ordine di servizio del 27/07/2015
e fino a tutto il mese di agosto 2018, adibito, “in maniera fissa e continuativa, alla conduzione dell'automezzo IC targato AGD079, e per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria “B”; di avere lavorato con “autonomia operativa” rispettando le direttive fornite dai responsabili del servizio, tra cui tal sig. di essere stato, a decorrere dal mese di settembre Pt_2
2020, nuovamente addetto, in maniera fissa e continuativa, alla conduzione dello stesso mezzo IC targato AGD079; di essere stato adibito, con successivo ordine di servizio del 01/08/2021, all'organizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato con automezzo targato AGD079 sia per le strade cittadine, sia per il mercato rionale settimanale.
Su tali premesse ha chiesto, previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori in maniera fissa e continuativa, accertare e dichiarare il diritto al superiore inquadramento - livello 3° B - del
Ccnl di categoria, con decorrenza dal 01/12/2015 o in altra data ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la resistente , in persona del legale rappresentante p.t, all'immediato CP_1
inquadramento del ricorrente nel livello 3°B del Ccnl di categoria, nonché condannare la CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate a tale titolo dal
[...]
01/12/2015 , da quantificare con separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio parte resistente, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento, disposta ex art. 420 comma 9°ed ex art. 106 cpc, la chiamata in causa del terzo la società dichiarata contumace, istruita la causa Controparte_2
mediante escussione dei testi, acquisita la documentazione versata in atti, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Al riguardo, deve dirsi che l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dedotto in ricorso è comprovato dai documenti depositati da parte ricorrente e, in particolare, dalle buste paga da cui si evince anche l'inquadramento del ricorrente nel livello 2° livello del CCNL
Fise Assooambiente.
Le doglianze del ricorrente investono, in primo luogo, l'inquadramento contrattuale ricevuto e, conseguenzialmente, la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al 3° livello del
CCNL invocato e, precisamente: “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici innaffiatrici” , essendo stato adibito alla conduzione del mezzo IC per la cui conduzione è richiesta il possesso della patente di categoria “B”
Premesso che l'onere della prova del diritto al riconoscimento di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale rivendicato, grava su parte attrice, giova riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate.
All'udienza del 20 settembre 2023 è stato escusso il primo teste di parte ricorrente, il sig. _1
, che ha dichiarato: “ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro nel 2008 – 2009 nse
[...]
ben ricordo.
ADr: Quando ci siamo conosciuti io lavoravo epr con amnsioni di oepratore Parte_3
ecologico. Io sono stato assutno nel 2002, mentre il ricorrnete ha inizato a lavroare dopo di me nel
2008-2009 se be ricordo.
ADR: Siamo entrambi passati alle dipendenze della nel 2012 se ben ricordo. CP_1
ADr: Personalmente non ho né ho mai avuto cause nei confronti della Attualmente lavoro CP_1
epr la sempre con mansioni di operatore ecologico. CP_2
ADr: Anche il ricorrente era operatore ecologico;
tuttavia, dal 2015, anche se non ricordo il periodo,
è stato addetto alla guida della macchina IC delle strade. E' stato addetto alla macchina IC fino a tutto il 2018. Conosco questa circostanza perché lo vedevo personalmente. Lo vedevo anche prendere la IC al mattino nel garage quanto io prendevo il furgone.
ADR: Nel 2019 è stato di nuovo addetto alla mansione di operatore ecologico e poi dal 2020 e per tutto il 2021 entrambi siamo stati addetti alla IC, nel senso che lui guidava e io scendevo ogni tanto a pulire la strada con la scopa. Lavoravamo proprio insieme con la stessa IC. ADR: Nel 2022 io sono stato nuovamente addetto alla guida dei camion per la raccolta, mentre lui ha continuato a lavorare alla guida della IC.
ADR: Questo fino a quando siamo passati alle dipendenze di Tutt'oggi è ancora CP_2
addetto alla guida della IC. Conosco questa circostanza in quanto lo vedo tutti i giorni.
ADr: Entrambi siamo addetti al Comune di ”. CP_3
Alla medesima udienza è stato escusso il primo teste di parte resistente, il sig. che ha Testimone_2
riferito: “ADr: Sono stato coordinatore dei dipendenti della dal 2012 fino al passaggio alle CP_1
dipendenze della e lo sono tuttora. Non ho ma avuto contenziosi nei confronti delle CP_2
resistenti.
ADr: Io coordino il servizio di raccolta, mentre il servizio spazzamento è coordinato da un altro mio collega di nome che prima era fino al passaggio a e oggi è Parte_4 CP_2 Per_1
.
[...]
ADR: Il ricorrente non è mai stato coordinato da me perché lui era addetto allo spazzamento.
ADr: Lo vedevo e lo vedo ancora guidare la IC . Anche con la lo vedevo guidare la CP_1
IC, ma non so dire a partire da quale epoca”.
Sempre alla stessa udienza, è stato sentito il secondo teste di parte ricorrente, il sig. che Tes_3
ha dichiarato: “ADr: Sono stato dipendente della dal 2012 fino al passaggio alle dipendenze CP_1
della avvenuto il primo maggio 2022. CP_5
ADr: Ho una causa pendente nei confronti della per differenze retributive per il lavoro CP_1
domenicale.
ADR: Sia per la prima che per la Velia oggi svolgo mansioni di sorvegliante del personale CP_1
addetto allo spazzamento. Questo dal 2017.
ADr:Da quando sono io sorvegliante posso dire che il ricorrente svolge mansioni di autista addetto alla guida della IC piccola per la quale è necessaria la patente B.
ADr: Svolge questa mansione dal 2017 in via continuativa, ad eccezione di alcuni periodi in cui non abbiamo usato la IC perché si rompeva sempre e non arrivava la sostitutiva. In questi casi
è stato addetto alla raccolta o allo spazzamento in base alle esigenze aziendali, ma si trattava di brevi periodi, in quanto di regola se si fosse rotto la IC guidata dal ricorrente, la ci CP_1
avrebbe inviato quella sotitutiva.
ADR: Per quanto riguarda il periodo antecedente al 2017, in cui io svolgevo mansione di operatore ecologico, posso dire che il ricorrente era sempre addetto alla guida della IC. Posso riferire questa circostanza in quanto noi dipendenti partivamo insieme la mattina alle ore 5.00 dallo stesso cantiere e vedevo tutte le mattina il ricorrente alla guida della IC”. Sempre alla stessa udienza è stato escusso il secondo teste di parte resistete, il sig. il Parte_4
quale ha dichiarato: “ADr: Sono stato dipendente della dal 2008 fino al passaggio alla CP_1 [...]
avvenuto nel maggio del 2022, con mansioni di responsabile del cantiere di . CP_2 CP_3
ADr: Non ho contenziosi pendenti nei confronti delle resistenti.
ADr: Il ricorrente all'atto dell'assunzione, si occupava dello spazzamento manuale delle strade del centro storico di , poi dal 2021 è stato addetto alla raccolta. CP_3
ADR: Solo occasionalmente veniva addetto alla IC piccola quando doveva sostituire gli autisti addetti, che erano e . Preciso che la IC piccola non Persona_2 Controparte_6 veniva quasi mai usata perché era stata concessa in comodato d'uso dal Comune di e quando CP_3
si guastava si dovevano intraprendere particolari procedure per ripararla.
ADR: Quando siamo passati alle dipendenze della questa società ha fornito due spazzatrici CP_2
piccole, una delle quali viene attualmente guidata dal ricorrente. è stato addetto alla guida CP_6
della IC più grande che necessita di patente C, mentre è stato collocato in pensione. Per_2
ADR: Vedo tutti i giorni i dipendenti addetti alla raccolta, nonché quelli addetti alla guida degli automezzi. Vedevo il ricorrente solo quando c'era la necessità di sostituire i dipendenti adibiti alla guida della IC piccola. La stessa era targata ADG079.
ADR: I guasti alla IC fornita dal Comune erano frequenti perchè era una macchina molto vecchia, tanto che si convenne con il Comune di fermarla definitivamente. Questo poco prima del passaggio di cantiere nel 2022.
ADr: Nel caso di guasto non veniva fornita dalla un sostitutiva. CP_1
Orbene, i testi di parte ricorrente, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto dipendenti della resistente all'epoca dei fatti e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il ricorrente, dal 2015 fino al 2018 fu adibito alla guida della IC, e successivamente dal 2020 fino al 2022, allorquando nella gestione dell'appalto alla CP_1
subentrava la società Controparte_2
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso teste di parte resistente , coordinatore Testimone_2
dei dipendenti della addetti alla raccolta fin dal 2012, il quale ha riferito, in primo luogo, CP_1
che il ricorrente non è mai stato coordinato da lui in quanto addetto allo spazzamento e, in secondo, luogo, di averlo sempre visto guidare la IC, sia alle dipendenze della resistente che CP_1
alle dipendenze della subentrata CP_2
Inattendibile la dichiarazione resa dal sig. teste di parte resistente, poiché Parte_4
contraddittoria rispetto allo stesso ordine di servizio del 27 luglio 2015 depositato da parte ricorrente nel quale si comunicava al ricorrente che a decorrere dal giorno successivo, vale a dire dal 28 luglio 2025, sarebbe stato addetto alla conduzione di IC stradale e che il proprio responsabile sarebbe stato proprio il teste escusso.
Orbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale è emerso che il ricorrente provvedeva, in autonomia e nei periodi dedotti in ricorso, allo spazzamento meccanizzato alla guida della IC di cui al ricorso, deve dichiararsi il diritto al superiore inquadramento nel
3° livello del CCNL “Fise Assoambiente, richiesto da parte ricorrente, cui appartengono tra gli altri, per l'appunto, “i lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli
e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B. Profili esemplificativi: Addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e per l'effetto, dichiarata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con la Società dal 01.08.2012 al 01 maggio CP_1
2022, parte resistente va condannata all'inquadramento del ricorrente nel livello 3° del CCNL Fise
Assoambiente – posizione parametrale B, nel quale sono inquadrati i lavoratori neo assunti per svolgere mansioni previste nei livelli professionali n. 2,3, 4, 5, 6, 7, nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore professionale.
Quanto alla decorrenza, va osservato che l'art. 16 del ccnl Fise del 2013, al punto 1, stabiliva: “ il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del superiore livello, nella posizione parametrale B, che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” . Mentre il successivo punto 5, prevedeva: “ per contro, lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore – nella posizione parametrale B, ove prevista - diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni ovvero, per la posizione di dopo un Pt_5
periodo lavorativo di 180 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni”.
L'art. 16 del ccnl Fise del 2016 ai comma 10) e 11) prevede: “ qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11) Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) Per 120 giorni consecutivi;
b) Ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
Orbene, deve rilevarsi che il CCNL di settore 2013 prevedeva l'assegnazione definitiva al livello superiore decorsi 90 giorni consecutivi dall'adibizione alle relative mansioni, mentre quello del 2016 prevede l'acquisizione di tale diritto una volta decorsi 120 giorni consecutivi dall'assegnazione e salvo il diritto al pagamento della retribuzione corrispondente al livello superiore sin dal momento dell'adibizione a mansioni superiori.
Nonostante nel caso in esame debba ritenersi applicabile il CCNL FISE del 2013 che prevedeva l'acquisizione del diritto al superiore inquadramento decorsi 90 giorni consecutivi dall'assegnazione, che nel caso in esame deve ritenersi coincidente con la data indicata nell'ordine di servizio del 27 luglio 2015, vale a dire dal 28 luglio 2015, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello III posizione parametrale B, a decorrere dal primo dicembre 2015 e condannata parte resistente al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate a decorrere CP_1
dal primo dicembre 2015, da quantificarsi in separato giudizio.
Quanto al regime delle spese, pur essendo la causa di valore indeterminabile, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia"(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Nel caso in esame, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, questo Giudice ritiene di applicare lo scaglione immediatamente inferiore e di liquidare le spese a carico di parte resistente secondo il principio della soccombenza sulla base dei parametri minimi, tenuto CP_1
conto, altresì, della non complessità dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione nel livello 3°del CCNL Fise Assoambiente posizione parametrale B a decorrere dal
01.12.2015;
- Condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti CP_1
dall'inquadramento nel livello 3°del CCNL Fise Assoambiente posizione parametrale B a decorrere dal 01.12.2015, da quantificare con separato giudizio;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini