Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1631/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Moschella e Giovanni C.F._1
Pratola, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Lillo, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024, esponeva che: 1) in data Parte_1
18/08/2012, contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione Controparte_1
nascevano i figli , il 03/06/2013, e , il 15/07/2016; 2) con decreto n. cronol. Per_1 Per_2
1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo per le decisioni di ordinaria amministrazione per le quali la responsabilità verrà esercitata disgiuntamente. 3) I minori saranno collocati stabilmente presso la madre, nell'abitazione in
Ariano Irpino alla via Piano di Zona n.17 int. 5, di proprietà personale di Controparte_1
per averla ricevuta in donazione dai suoi genitori. 4) Il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore
16:00 alle ore 20:00 avendo il padre cura poi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna nonché a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Durante le vacanze natalizie e pasquali i bambini potranno trascorrere con il padre ed i nonni paterni, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
la stessa regola dell'alternanza varrà anche per il periodo pasquale. I bambini potranno trascorrere con il padre 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, previa accordo con la madre entro il mese di giugno di ogni anno. Resta inteso che i coniugi, di comune accordo, potranno modificare i giorni e gli orari di visita dei minori in ragione delleloro esigenze personali e lavorative. 5)
Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo di€
800,00 (ottocentoeuro) mensili, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da luglio 2021. È a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e ricreativa che saranno necessarie, previamente concordate e debitamente documentate come dal protocollo del C.N.F. cui si rinvia. Resta inteso che gli assegni familiari andranno a beneficio della per il sostentamento dei figli. 6) I coniugi, di CP_1
comune accordo, stabiliscono che l'assegno di € 800,00 (ottocentoeuro) mensili, previsto a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori,sarà Parte_1
trattenuto direttamente dalla busta paga mensile della MD S.p.A., con sede in Gricignano
Aversa (CE) alla Zona ASI Capannone 18 (C.F. , alle cui dipendenze è assunto P.IVA_1 con contratto a tempo indeterminato”); 3) non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
4) di aver lasciato, a seguito della separazione, il domicilio coniugale e di essersi trasferito dapprima presso l'abitazione dei genitori e, poi, quando intraprendeva una nuova relazione, in altra abitazione sita in Lucera (FG); 5) dalla nuova relazione, in data 19/08/2023, nasceva;
6) di non essere più in Persona_3 grado di sopportare l'obbligo di versamento dell'assegno nella misura consensualmente
2 statuita, in ragione dei maggiori impegni economici sopravvenuti alla separazione e conseguenti alla nascita del figlio . Per_3
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
nonché le ulteriori statuizioni in ordine al mantenimento della controparte e dei figli oltreché con riferimento al diritto di visita dei minori, come meglio indicate nel ricorso introduttivo.
In data 20/09/2024, si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si opponeva alle ulteriori richieste di parte ricorrente per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta depositata.
Tanto premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Pt_1
alle condizioni estensivamente indicate nell'atto di costituzione.
[...]
All'udienza del 14/02/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e dichiaravano di addivenire ad un accordo per la definizione consensuale della controversia, chiedendo, a tale fine, un rinvio in modalità cartolare per il deposito delle condizioni di divorzio congiuntamente raggiunte.
Successivamente, le parti depositavano il suddetto accordo (allegato alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025), chiedevano la trasformazione del procedimento in consensuale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte che di seguito si riportano:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 18/08/2012, tra la Sig.ra e il Sig. trascritto nei Controparte_1 Parte_1
registri di matrimonio del Comune di Zungoli Anno 2012, atto n. 6, parte II, Serie A, Ufficio
1, ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Daro atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
3. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei due Parte_1
figli minori, e , dell'importo totale di euro 600,00 a Persona_4 Persona_5
decorrere da marzo 2025, da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese sulle coordinate intestate alla Sig.ra già conosciute al ricorrente, somma da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo d'intesa sulla regolazione delle stesse sottoscritte in data 25/01/2021 tra il COA di Benevento e la Presidenza del Tribunale di Benevento.
3 4. Disporre il diritto della di continuare a richiedere e percepire il 100% Controparte_1
delle somme a titolo di assegno unico erogate per il sostentamento dei figli minori.
5. Le parti concordano che per l'attività sportiva frequentata da entrambi i figli, attualmente costituita dal Basket, il sig. parteciperà con la somma mensile Pt_1 complessiva di euro 60,00, che verserà contestualmente all'assegno di mantenimento e che rimarrà fissa, anche in caso di modifica della retta da parte della scuola di Basket. La somma di euro 60,00 richiamata verrà accreditata dal soltanto nelle mensilità in cui i minori Pt_1
frequentano la detta attività, per essere sospesa durante il periodo di sospensione dell'attività sportiva.
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio di passaporto o carta identità valida per l'espatrio.
7. I figli vengono affidati ai genitori in modo condiviso con permanenza stabile di entrambi i minori presso la madre.
8. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
9. In assenza di diverso accordo tra i genitori, di disporre il seguente diritto di visita del padre nel modo seguente:
9.1. Il padre e i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori Per_4
e due pomeriggi a settimana: il martedì e il giovedì, in orario
[...] Per_2
pomeridiano, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 circa. Al fine di garantire il rispetto degli orari di visita, si pattuisce che il padre (o uno dei nonni delegato) possa effettuare un ritardo nel prelievo e/o nel riaccompagno dei figli di massimo trenta minuti.
9.2. In caso di prelievo dei minori da parte dei nonni paterni, i figli dovranno essere riaccompagnati presso la madre dal Sig. o viceversa. Parte_1
9.3. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé, sia durante il periodo scolastico che nel periodo extrascolastico, a settimane alterne, i figli durante il fine settimana con facoltà di pernottamento dei minori con il padre presso i nonni paterni che vivono in Greci
(AV), alla Via Nazionale n. 19 e comunque due volte al mese;
eventuali modifiche del luogo ove i minori pernotteranno con il padre dovranno essere comunicate.
9.4. Durante il periodo extrascolastico, il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre alle ore 9:00 del sabato e li riaccompagnerà presso la madre entro le ore 19:00 della domenica.
9.5. Durante il periodo scolastico, il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre alle ore 18:00 del sabato e li riaccompagnerà presso casa della madre alle ore
4 18:00 della domenica. Sarà sempre cura del padre o, in caso di impossibilità di questo, dei nonni paterni, prelevare o riaccompagnare i minori presso l'abitazione della madre, tenendo fermo l'accordo che in caso di prelievo dei figli da parte dei nonni paterni, i figli saranno riaccompagnati presso la madre dal sig. o viceversa. Pt_1
9.6. Nei giorni in cui i minori sono con la madre, il padre avrà la possibilità di chiamare o videochiamare i figli fino a due volte al giorno, sul cellulare personale dei minori.
9.7. In caso di urgenza la dovrà rispondere al a telefono per dare CP_1 Pt_1
o ricevere notizie relative ai minori.
9.8. Durante le vacanze natalizie e pasquali i bambini potranno trascorrere con il padre e i nonni paterni, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
la stessa regola dell'alternanza varrà per il periodo pasquale.
9.9. I bambini potranno trascorrere con il padre 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo. Entrambi i coniugi dovranno comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, il luogo e il periodo in cui gli stessi trascorreranno le vacanze estive con i minori.
Resta inteso che i coniugi, di comune accordo, potranno modificare il periodo di vacanze in ragione delle loro esigenze personali e lavorative.
9.10. Ad ogni modo, durante i periodi di vacanza, i genitori comunicheranno il luogo in cui risiederanno con i minori e dovrà essere sempre consentito un contatto telefonico giornaliero con i minori sia durante il diritto di visita sia settimanale che durante il periodo di vacanze.
9.11. Ancora, i minori trascorreranno con la madre il giorno della Festa della
Mamma e del compleanno della madre, mente il giorno della Festa del Papà e del compleanno del padre, i minori resteranno col padre, che li riaccompagnerà a casa della madre.
9.12. Relativamente ai giorni dei compleanni dei minori, gli stessi li festeggeranno, ad anni alterni, presso la madre o presso il padre, sempre se non vi sia diverso e migliore accordo tra i genitori.
10. Le parti rinunciano ad ogni richiesta/domanda processuale che non sia espressamente regolata nell'atto di transazione.
11. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tra le parti e i procuratori rinunciano reciprocamente al vincolo della solidarietà professionale di cui alla legge professionale”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
5 La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 27/10/2021) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 08/11/2021, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
(atto n. 6, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2012);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Zungoli (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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