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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio n. 242/2024 R.G. A.C., promosso da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], e residente in C.F._1
Pontremoli (MS), Via Groppomontone n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Neri, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_1 attore nei confronti di
CP_1
(Cod. Fisc. ), nata a Fivizzano (MS), il 27.01.1969 e residente in C.F._2
Pontremoli (MS), Via Roma n. 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leoncini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via
Alberica n. 14 convenuta
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.05.2025, in sostituzione dell'udienza in data 16.05.2025 e ricorso introduttivo):
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/10/2000 a Pontremoli
(MS), iscritto al n. 36 Parte II Serie A Anno 2000, tra il Sig. e Parte_1 la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni
1. La casa coniugale Sita nel comune di Pontremoli, alla via Roma numero 72, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimane assegnata fino al
2 14/11/2025 alla moglie, che continuerà ad abitare con il figlio , facendosi carico Per_1 di tutti gli oneri inerenti l'immobile di cui vanta il godimento;
2. allo scadere del termine di cui al punto precedente, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 procederanno alla reciproca vendita/ acquisto delle quote di proprietà sull'immobile, alle medesime condizioni di cui al verbale di separazione omologato;
3. in considerazione della condizione di occupazione (ancorché parziale) del figlio
, il padre ne contribuirà ancora fino al 14/11/2025 al mantenimento, Per_1 esclusivamente a mezzo assegnazione della propria quota di casa coniugale alla madre.
*
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della previsione di cui al punto 3) della domanda, contenere nella minor misura possibile il contributo al mantenimento del figlio
da parte del padre, sempre considerato l'apporto dato del medesimo al Per_1 sostentamento del figlio con l'assegnazione della propria parte di casa coniugale.
Con vittoria di spese di causa.”
Per parte convenuta (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.05.2025, in sostituzione dell'udienza in data 16.05.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra ed CP_1 il Sig. in Pontremoli (MS) il giorno 01/10/2000 iscritto nel Parte_1
Registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2000, atto n.36 parte II, serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge anda, porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, nella misura meglio vista e comunque non inferiore ad euro 125,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
prevedere che i genitori sopportino nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Massa, il mantenimento straordinario del figlio;
3 confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della Sig.ra , in CP_1 quanto convivente con il figlio , ferma la pattuizione relativa alla Per_1 vendita/acquisto della casa coniugale conclusa in sede di separazione.
Vinte e/o compensate le spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in Pontremoli (MS) in data
01.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2000 al n. 36 Parte II Serie A Ufficio 1; che dall'unione coniugale è nato, il 19.02.2002, il figlio;
Per_1 che è intervenuta tra i medesimi coniugi separazione personale in forza del provvedimento di questo stesso Tribunale in data 23.11.2022 n. 1828/2022, passata in giudicato, con la quale è stato tra l'altro disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere al figlio un contributo di mantenimento ordinario in misura pari ad €
250,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie allo stesso relativo, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia;
che, dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 13.06.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del suindicato procedimento di separazione, è trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'artt. 2 e 3 n. 2 lett. B Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge 74/1987 e dalla Legge n. 55/2015, sussistendo pertanto il presupposto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più la possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
4 Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter-partes, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale fino al 14.11.2025 alla moglie unitamente al figlio, in previsione della vendita delle quote di rispettiva (com)proprietà delle parti del medesimo immobile, alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato.
Ha dedotto il ricorrente: che il predetto figlio è stato assunto part time a tempo determinato alle Per_2 dipendenze di tale Lunigiana Equestre Associazione Sportiva, instando per l'eliminazione o, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento del medesimo a proprio carico, anche in considerazione della già avvenuta assegnazione della casa familiare immobiliare, costituente anche forma di partecipazione al mantenimento dello stesso figlio;
la sostanziale equivalenza dei redditi dei coniugi, avendo peraltro la moglie il godimento gratuito dell'abitazione familiare, in comproprietà tra le parti, essendo egli, invece, tenuto alla compartecipazione al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile nel quale convive con la propria nuova compagna.
Si è costituita la , aderendo alle conclusioni svolte dal ricorrente, con CP_1 esclusione di quelle inerente alla revoca del contributo al mantenimento del figlio
, sull'assunto del mancato raggiungimento, da parte del medesimo, della piena Per_1 indipendenza economica, anche in virtù delle sue condizioni patologiche (essendo affetto da deficit di attenzione e di memoria, dislessia e disgrafia).
All'udienza di comparizione personale, tenutasi il 13.06.2024 sono stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti e le parti hanno concordato la riduzione del contributo ordinario al mantenimento Del figlio ad € 125,00 mensili a carico del Per_1 padre fino all'acquisizione della piena indipendenza economica di quest'ultimo, soluzione recepita con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 pronunciati all'esito della medesima udienza, fatta salve la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie allo stesso relative e la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
La causa, istruita in forma documentale, è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
5 16.05.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini ex art. 473 bis 28
c.p.c. assegnati alle parti per il deposito di scritti difensivi conclusivi.
§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 01.12.1970 n. 898, modificata dalla L. n. 74/1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Quanto ai rapporti economici tra le stesse – in riferimento alla mancata previsione di assegno divorzile di sorta a carico di taluno dei coniugi in favore dell'altro ed alla prevista vendita dell'immobile costituente l'abitazione familiare - esse possono essere trasfuse nella presente sentenza, afferendo a diritti disponibili delle medesime parti. Le condizioni concernenti la contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio , concordate dalle parti in sede di udienza e recepite Per_1 attraverso i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'udienza di prima comparizione - consistenti nella riduzione ad € 125,00 mensili del contributo ordinario in favore di quest'ultimo, salva la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie allo stesso pertinenti, possono del pari essere ribadite nella presente sentenza, risultando aderenti alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti, quali attestate dalla documentazione versata in atti, ed aderenti al sopravvenuto ingresso del figlio nel mondo del lavoro, sia pure in mancanza di acquisizione di piena indipendenza economica.
Quanto all'immobile adibito a casa familiare, pare conforme a giustizia, in conformità ai provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti ex art. 473 bis 22 c.p.c., ribadirne
6 l'assegnazione alla moglie, la quale continuerà ad averne il godimento unitamente al figlio , sino alla vendita del medesimo immobile a terzi al prezzo di mercato, Per_1 ovvero sino all'eventuale alienazione della quota di spettanza di taluno dei coniugi all'altro; ciò in conformità alle condizioni di separazione consensuale già omologate inter partes da questo Tribunale. quanto già concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, ovvero sino all'eventuale alienazione di quote tra i coniugi.
Alla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione della natura delle questioni trattate e della sostanziale conformità delle rispettive conclusioni attinenti alla materia definita con la presente decisione;
avendo comunque che le parti concordato la compensazione tra di loro di dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in riferimento al matrimonio civile dalle stesse contratto in
[...] CP_1
Pontremoli (MS), in data 01.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, al n. 36, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
- I Sigg.ri e continueranno a vivere Parte_1 CP_1 separatamente, liberi entrambi di stabilire la propria residenza o dimora ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darsene comunicazione in caso di variazioni.
- Il Sig. è tenuto, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, al pagamento della somma di € 125,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla madre.
7 - Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% ciascuno tra Per_1
i due genitori, in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza.
- L'immobile adibito a casa familiare resta assegnato alla Sig.ra , che CP_1 continuerà a goderne unitamente al figlio sino alla vendita a terzi, ovvero sino Per_1 all'alienazione della quota di proprietà del medesimo immobile da uno all'altro coniuge, in conformità a quanto già stabilito in sede di separazione consensuale.
- Nulla è dovuto vicendevolmente tra le parti a titolo di assegno divorzile o di mantenimento mantenimento.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge si sua competenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, il 05.12.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio n. 242/2024 R.G. A.C., promosso da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], e residente in C.F._1
Pontremoli (MS), Via Groppomontone n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Neri, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_1 attore nei confronti di
CP_1
(Cod. Fisc. ), nata a Fivizzano (MS), il 27.01.1969 e residente in C.F._2
Pontremoli (MS), Via Roma n. 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leoncini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via
Alberica n. 14 convenuta
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.05.2025, in sostituzione dell'udienza in data 16.05.2025 e ricorso introduttivo):
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/10/2000 a Pontremoli
(MS), iscritto al n. 36 Parte II Serie A Anno 2000, tra il Sig. e Parte_1 la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni
1. La casa coniugale Sita nel comune di Pontremoli, alla via Roma numero 72, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimane assegnata fino al
2 14/11/2025 alla moglie, che continuerà ad abitare con il figlio , facendosi carico Per_1 di tutti gli oneri inerenti l'immobile di cui vanta il godimento;
2. allo scadere del termine di cui al punto precedente, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 procederanno alla reciproca vendita/ acquisto delle quote di proprietà sull'immobile, alle medesime condizioni di cui al verbale di separazione omologato;
3. in considerazione della condizione di occupazione (ancorché parziale) del figlio
, il padre ne contribuirà ancora fino al 14/11/2025 al mantenimento, Per_1 esclusivamente a mezzo assegnazione della propria quota di casa coniugale alla madre.
*
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della previsione di cui al punto 3) della domanda, contenere nella minor misura possibile il contributo al mantenimento del figlio
da parte del padre, sempre considerato l'apporto dato del medesimo al Per_1 sostentamento del figlio con l'assegnazione della propria parte di casa coniugale.
Con vittoria di spese di causa.”
Per parte convenuta (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.05.2025, in sostituzione dell'udienza in data 16.05.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra ed CP_1 il Sig. in Pontremoli (MS) il giorno 01/10/2000 iscritto nel Parte_1
Registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2000, atto n.36 parte II, serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge anda, porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, nella misura meglio vista e comunque non inferiore ad euro 125,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
prevedere che i genitori sopportino nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Massa, il mantenimento straordinario del figlio;
3 confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della Sig.ra , in CP_1 quanto convivente con il figlio , ferma la pattuizione relativa alla Per_1 vendita/acquisto della casa coniugale conclusa in sede di separazione.
Vinte e/o compensate le spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in Pontremoli (MS) in data
01.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2000 al n. 36 Parte II Serie A Ufficio 1; che dall'unione coniugale è nato, il 19.02.2002, il figlio;
Per_1 che è intervenuta tra i medesimi coniugi separazione personale in forza del provvedimento di questo stesso Tribunale in data 23.11.2022 n. 1828/2022, passata in giudicato, con la quale è stato tra l'altro disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere al figlio un contributo di mantenimento ordinario in misura pari ad €
250,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie allo stesso relativo, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia;
che, dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 13.06.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del suindicato procedimento di separazione, è trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'artt. 2 e 3 n. 2 lett. B Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge 74/1987 e dalla Legge n. 55/2015, sussistendo pertanto il presupposto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più la possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
4 Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter-partes, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale fino al 14.11.2025 alla moglie unitamente al figlio, in previsione della vendita delle quote di rispettiva (com)proprietà delle parti del medesimo immobile, alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato.
Ha dedotto il ricorrente: che il predetto figlio è stato assunto part time a tempo determinato alle Per_2 dipendenze di tale Lunigiana Equestre Associazione Sportiva, instando per l'eliminazione o, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento del medesimo a proprio carico, anche in considerazione della già avvenuta assegnazione della casa familiare immobiliare, costituente anche forma di partecipazione al mantenimento dello stesso figlio;
la sostanziale equivalenza dei redditi dei coniugi, avendo peraltro la moglie il godimento gratuito dell'abitazione familiare, in comproprietà tra le parti, essendo egli, invece, tenuto alla compartecipazione al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile nel quale convive con la propria nuova compagna.
Si è costituita la , aderendo alle conclusioni svolte dal ricorrente, con CP_1 esclusione di quelle inerente alla revoca del contributo al mantenimento del figlio
, sull'assunto del mancato raggiungimento, da parte del medesimo, della piena Per_1 indipendenza economica, anche in virtù delle sue condizioni patologiche (essendo affetto da deficit di attenzione e di memoria, dislessia e disgrafia).
All'udienza di comparizione personale, tenutasi il 13.06.2024 sono stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti e le parti hanno concordato la riduzione del contributo ordinario al mantenimento Del figlio ad € 125,00 mensili a carico del Per_1 padre fino all'acquisizione della piena indipendenza economica di quest'ultimo, soluzione recepita con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 pronunciati all'esito della medesima udienza, fatta salve la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie allo stesso relative e la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
La causa, istruita in forma documentale, è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
5 16.05.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini ex art. 473 bis 28
c.p.c. assegnati alle parti per il deposito di scritti difensivi conclusivi.
§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 01.12.1970 n. 898, modificata dalla L. n. 74/1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Quanto ai rapporti economici tra le stesse – in riferimento alla mancata previsione di assegno divorzile di sorta a carico di taluno dei coniugi in favore dell'altro ed alla prevista vendita dell'immobile costituente l'abitazione familiare - esse possono essere trasfuse nella presente sentenza, afferendo a diritti disponibili delle medesime parti. Le condizioni concernenti la contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio , concordate dalle parti in sede di udienza e recepite Per_1 attraverso i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'udienza di prima comparizione - consistenti nella riduzione ad € 125,00 mensili del contributo ordinario in favore di quest'ultimo, salva la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie allo stesso pertinenti, possono del pari essere ribadite nella presente sentenza, risultando aderenti alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti, quali attestate dalla documentazione versata in atti, ed aderenti al sopravvenuto ingresso del figlio nel mondo del lavoro, sia pure in mancanza di acquisizione di piena indipendenza economica.
Quanto all'immobile adibito a casa familiare, pare conforme a giustizia, in conformità ai provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti ex art. 473 bis 22 c.p.c., ribadirne
6 l'assegnazione alla moglie, la quale continuerà ad averne il godimento unitamente al figlio , sino alla vendita del medesimo immobile a terzi al prezzo di mercato, Per_1 ovvero sino all'eventuale alienazione della quota di spettanza di taluno dei coniugi all'altro; ciò in conformità alle condizioni di separazione consensuale già omologate inter partes da questo Tribunale. quanto già concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, ovvero sino all'eventuale alienazione di quote tra i coniugi.
Alla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione della natura delle questioni trattate e della sostanziale conformità delle rispettive conclusioni attinenti alla materia definita con la presente decisione;
avendo comunque che le parti concordato la compensazione tra di loro di dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in riferimento al matrimonio civile dalle stesse contratto in
[...] CP_1
Pontremoli (MS), in data 01.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, al n. 36, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
- I Sigg.ri e continueranno a vivere Parte_1 CP_1 separatamente, liberi entrambi di stabilire la propria residenza o dimora ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darsene comunicazione in caso di variazioni.
- Il Sig. è tenuto, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, al pagamento della somma di € 125,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla madre.
7 - Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% ciascuno tra Per_1
i due genitori, in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza.
- L'immobile adibito a casa familiare resta assegnato alla Sig.ra , che CP_1 continuerà a goderne unitamente al figlio sino alla vendita a terzi, ovvero sino Per_1 all'alienazione della quota di proprietà del medesimo immobile da uno all'altro coniuge, in conformità a quanto già stabilito in sede di separazione consensuale.
- Nulla è dovuto vicendevolmente tra le parti a titolo di assegno divorzile o di mantenimento mantenimento.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge si sua competenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, il 05.12.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
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