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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
- ( ) con il patrocinio dell'avv. Germano Controparte_1 C.F._1
Nicolini elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via A. Costa, 2 63822 Porto San
Giorgio;
ATTORE OPPONENTE
Contro
- (CF: ), con il patrocinio dell'avv. DI IANNI LUCILLA CP_2 P.IVA_1
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto
Emilio Conti ( , sito in Porto San Giorgio Via A. Costa n.2; Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
(P. IVA: rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Mori ed Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Porto San Giorgio via Le
Marine 64;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 11 - previo accertamento e dichiarazione della nullità per violazione del litisconsorzio necessario dell'ordinanza cautelare collegiale del 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) di cui in premessa, nonché degli atti successivi da questa dipendenti, ivi compresa l'ordinanza 4.7.2020 del sig. G.E. di accoglimento dell'istanza regionale di riassunzione;
- previo accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e comunque dell'inefficacia dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) per le violazioni del procedimento spiegate in premessa e, pertanto, della nullità, invalidità, e comunque l'inefficacia derivata dei tutti gli atti successivi dipendenti;
- previo accertamento e dichiarazione dell'illegittima revoca ad opera del Collegio dell'ordinanza del
G.E. di inammissibilità dell'opposizione regionale, stante la competenza funzionale del G.E., avverso la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione e, pertanto, il perdurare dell'efficacia dell'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione illegittimamente revocata;
- previo accertamento e dichiarazione della circostanza che il sig. succeduto ex art. Controparte_1
2495 c.c. all'originaria debitrice diretta “ , nulla ha percepito dal bilancio finale di Parte_1 liquidazione di quest'ultima, né per altro titolo che comunque lo qualifichi per rispondere in proprio quale successore, delle obbligazioni della Srl estinta;
- previo accertamento e dichiarazione della sopravvenuta assenza di debito nell'esecuzione in capo all'odierno debitore diretto, e della circostanza che comunque il sig. nulla deve alla Controparte_1
CP_2
- tutto quanto sopra accertato e dichiarato, accertare e dichiarare infine la nullità, annullabilità, invalidità e, comunque, inefficacia, di tutti gli atti non cautelari del Giudice dell'esecuzione posteriori all'ordinanza 10 ottobre 2019 di estinzione dell'esecuzione, ivi compresa l'ordinanza sopravvenuta estinzione atipica dell'esecuzione forzata n. 204/2009 R.G. Es. Mob. del Tribunale di Fermo per le ragioni superiormente spiegate.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.” per come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ex CP_2 art.618 cpc, contrariis rejectis:
- disporre la riunione del presente giudizio con quello assunto al n.RG 1010/2021;
- respingere il ricorso in riassunzione promosso da e notificato alla convenuta Controparte_1 in data 28/5/2021 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in CP_2 narrativa;
pagina 2 di 11 -per l'effetto annullare la pronuncia di sospensione della procedura esecutiva n.204/2009 R.G.Es. Mob. resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2020 per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente disporre la vendita di tutti i beni indicati nel ricorso per sequestro conservativo depositato in data 3/3/2009 nel fascicolo della istanza di conversione.
Salvis Juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per come da comparsa di costituzione “la conclude CP_3 CP_3 adeguandosi integralmente alle conclusioni rassegnate dall'opponente, che sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta dal sig.
Controparte_1
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 chiamava in giudizio Controparte_1
e esponendo che: CP_2 CP_3
• la procedura esecutiva 204/2009 era stata avviata da nei confronti CP_2
della (poi Fallimento Bacalini srl) quale debitrice diretta e della Parte_1 [...] quale terzo pignorato;
CP_3
• in data 4 giugno 2019 il Tribunale di Fermo dichiarava la chiusura del Fallimento
Bacalini srl ex art. 118 n. 4 Legge fallimentare per insufficienza dell'attivo;
• il 27 giugno 2019 il Curatore provvedeva alla cancellazione della dal Parte_1
Registro delle Imprese ex art. 118;
• il sig. compariva all'udienza del 4 luglio 2019 innanzi al G.E. onde informarlo CP_1 dell'avvenuta cancellazione, deducendo di non aver riscosso alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione, e come pertanto la sua esposizione debitoria risultasse nulla;
• alla successiva udienza del 10 ottobre 2019 il Sig. G.E. dichiarava l'estinzione per sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione mobiliare n. 204/2009;
• seguiva l'istanza della Regione di riassunzione dell'esecuzione, con conseguente ordinanza del 4.07.2020 con cui fissava udienza ex art. 530 cpc;
• avverso tale ordinanza il sig. proponeva opposizione deducendo che: a) il sig. CP_1
non aveva ricevuto la notifica di alcun ricorso o di altra iniziativa processuale CP_1 pagina 3 di 11 che potesse aver determinato la reviviscenza dell'esecuzione, né aveva potuto partecipare alle attività processuali prodromiche rispetto all'ordinanza con cui il G.E. aveva fissato l'udienza per la prosecuzione dell'esecuzione; b) la notifica di ciascun atto sarebbe dovuta intervenire al proprio indirizzo di residenza, non avendo il Sig. proceduto ad alcuna elezione di domicilio nella procedura esecutiva;
c) CP_1
contestava che la reviviscenza dell'esecuzione potesse essere intervenuta attraverso lo strumento del reclamo cautelare;
d) l'ordinanza collegiale del 6.3.2020 ha pronunciato un provvedimento di “revoca cautelare” dell'ordinanza di estinzione del G.E. di estinzione, provvedimento non previsto nel nostro ordinamento;
• nel ricorso chiedeva dunque di dichiarare la nullità e, comunque la revoca o integrale modifica, della ordinanza di “revoca cautelare” del 6.3.2020 che costituiva il presupposto dell'ordinanza del G.E.
4.7.2020 impugnata;
• premessa l'esistenza del periculum in mora concludeva “previo accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e comunque dell'inefficacia dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) per le violazioni del procedimento spiegate in premessa e, pertanto, della nullità, invalidità, e comunque l'inefficacia derivata dell'ordinanza del G.E. in data 4.7.2020 conseguente all'istanza regionale di riassunzione medesima;
previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta estinzione o improcedibilità del procedimento esecutivo di seguito alla successione ex art. 2495 cc ed alla mancata percezione di utili da parte del socio succeduto, con ciò confermando la legittimità dell'ordinanza del Sig. G.E. del 10.10
2019; accertare e dichiarare la sopravvenuta ed attuale estinzione del diritto della parte istante a procedere alla presente esecuzione forzata per le ragioni superiormente spiegate”;
• instaurato il contraddittorio sull'opposizione, il G.E. emetteva ordinanza 4.3.2021 con cui disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 chiamava in giudizio Controparte_1
e introducendo il giudizio di merito riproponendo le CP_2 CP_3
medesime conclusioni.
pagina 4 di 11 Si costituiva che preliminarmente rilevava che analogo giudizio di merito era CP_2
stato introdotto dalla (n RG 1010/2021) e chiedeva la riunione del presente CP_2
giudizio a quello n. RG 1010/2021 precedentemente introdotto e, inoltre, a proprio favore deduceva che:
• il presente giudizio si inserisce nell'ambito di una complessa ed articolata controversia derivante dall'adesione della società al POR di Parte_1 CP_2
attuazione del Reg.Ce n.951/97;
• la Corte dei Conti, a causa della indebita percezione dei suindicati contributi, ha condannato la società per danno erariale con sentenza Controparte_4
n.389/2007 del 28/8/2007 confermata in sede di appello con sentenza n.387/2010 del 1/6/2010;
• con sentenza n.416/2008 del 20.11.2008 (confermata in secondo grado dalla sentenza n.386/2011 del 19.4.2011 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n.11073/2012), il Giudice Contabile ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art.2901 cc, l'atto di vendita stipulato dalla e dalla redatto Parte_1 CP_3 dal notaio in data 16/2/2006, repertorio n.167, raccolta Persona_1
873 , registrato in data 2.3.2006 mod.69 serie 2V n.15 concernente il ramo aziendale della costituito dall'attività di produzione gastronomica di Parte_1
carni cotte;
• la Corte dei Conti ha disposto, nei confronti della società con CP_3
decreto presidenziale del 29.6.2007 confermato con ordinanza n.63/2007 del
16/8/2007 e con ordinanza n. 67/2007 del 28.9.2007, il sequestro conservativo dei beni interessati dal giudizio revocatorio;
• l'Amministrazione Regionale ha introdotto la procedura esecutiva n.RG.Es.
204/2009 di conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art.686 cpc e dell'art.156 disp.att.;
• con ordinanza del 14.12.2017 e poi del 4.4.2019 il GE ha disposto la vendita dei beni fissando a tal fine l'udienza del 4.7.2019;
pagina 5 di 11 • il GE, accogliendo le istanze della società e di CP_3 CP_1 formulate all'udienza, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva con
[...]
ordinanza resa all'udienza del 10.10.2019;
• avverso la pronuncia di estinzione dell'esecuzione l' Parte_2
ha promosso reclamo ex art.630 cpc (n.RG 1975/2019) dichiarato inammissibile con ordinanza n.1210/2020 del 6.3.2020 essendo necessario procedere con ricorso ex art.617 cpc, nonché il ricorso ex art.617 cpc. respinto dal GE con ordinanza del
24.10.2019, opposto a sua volta dall' Amministrazione ex art.669 terdecies (n.
2053/2019) giudizio conclusosi positivamente per l'Amministrazione con ordinanza del 6.3.2020 cui ha fatto seguito l'introduzione del giudizio ex art.618 cpc n. RG 634/2020;
• revocata l'ordinanza del GE del 24.10.2019, nonché in via cautelare quella del
10.10.2019, il GE ha fissato l'udienza del 29.10.2020 per la prosecuzione del giudizio esecutivo;
• nell'ambito della procedura esecutiva n.204/2009 il signor , ha Controparte_1
proposto ricorso in opposizione al fine di accertare la violazione del litisconsorzio nonché la nullità/invalidità dell'ordinanza collegiale del 6.3.2020 (ex RG
n.2053/2019) insistendo per la pronuncia di estinzione del giudizio di esecuzione;
• con ordinanza del 4.3.2021 il GE ha sospeso, ai sensi degli artt.616 e 624 cpc, il giudizio con la seguente motivazione : “constatata ….la difettosa costituzione del contraddittorio in sede di reclamo;
constatato che, per quanto sopra, parrebbe ricorrere la violazione del litisconsorzio necessario, cui conseguirebbe la nullità dell'ordinanza collegiale del 06 Marzo 2020, da cui solo dipende l'attuale prosecuzione dell'esecuzione mobiliare n.204/2009…”;
• avverso la suindicata ordinanza la ha proposto ricorso per CP_2 reclamo ex art.669 terdecies cpc assunto al n.RG 524/2021, trattenuto in riserva all'udienza del 7.5.2021;
• il GE, nel corso degli anni, ha più volte bloccato il procedimento esecutivo ritenendo il contraddittorio non regolarmente costituito nei confronti di CP_1
o della società unipersonale o del Fallimento Bacalini o per altre
[...] CP_1
pagina 6 di 11 vicende relative al , con provvedimenti di sospensione o Controparte_1
pronunce di improcedibilità, tutti provvedimenti annullati dal Tribunale di
Fermo su istanza della CP_2
• il sequestro convertito in pignoramento e la successiva vendita dei beni esecutati riguardano beni che sono usciti definitivamente dal patrimonio della società visto che l'atto di vendita suindicato è stato dischiarato inefficace CP_1
esclusivamente nei confronti della CP_2
• il Tribunale di Fermo con sentenza n.295/2017, confermata con ordinanza della
Corte di Cassazione n.4262/2019, ha già affermato “Ne discende che i beni ceduti nel
2006 dalla debitrice al terzo non sono mai Parte_1 CP_3 rientrati nel patrimonio della cedente oggi fallita, in quanto l'atto di cessione non è mai stato annullato, ma detta cessione - prima della dichiarazione di fallimento della cedente -
è stata dichiarata inefficace nei confronti della sola sicché il CP_2 fallimento non può rivendicare alcun diritto sui beni pignorati, di proprietà del terzo d invero, dispone l'art. 51 L.Fall. che “...dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”, cosicché non vi è alcun ostacolo, nel caso di specie, alla prosecuzione dell'azione esecutiva individuale promossa dalla nonostante l'intervenuto fallimento della debitrice CP_2
trattandosi a ben vedere di esecuzione promossa contro beni non Parte_1 compresi nel fallimento, ma di proprietà del terzo ancorché CP_3 aggredibili (esclusivamente) dall'odierna opponente in virtù dell'inefficacia relativa della cessione. La par condicio creditorum imposta dalla procedura concorsuale in atto, dunque, non risulta in alcun modo lesa dall'azione individuale in questione, avendo questa ad oggetto beni estranei al patrimonio del fallito per esserne fuoriusciti già nel 2006 con
l'atto di cessione sopra richiamato;
• nel giudizio esecutivo la perdita della capacità processuale del debitore principale ma anche del terzo non danno luogo ad interruzione trattandosi di un procedimento unilaterale del creditore;
• il GE erroneamente nell'ordinanza di sospensione del 4.03.2021 ha ritenuto di dover accertare la regolarità del contraddittorio, non nel giudizio esecutivo a se pagina 7 di 11 stesso assegnato, bensì in un diverso giudizio, quello assunto al n.RG 2053/2019 del Tribunale di Fermo in sede collegiale ex art.669 terdecies cpc . Il Giudice del procedimento n.RG 2053/2019 ha verificato positivamente ai sensi dell'art.183 cpc la regolarità del contraddittorio, la medesima verifica è stata positivamente svolta dal Giudice del procedimento n.RG 634/2020 introdotto ai sensi dell'art.618 cpc.; tali verifiche sono precluse al GE del giudizio n.204/2009;
• precisava che, nel verbale di udienza del 4.7.2019, si legge “Compare di persona il sig. assistito dall'Avv. Pierluigi Spadavecchia…il quale comunica…”; Controparte_1
• poichè spetta al Giudice verificare la regolarità del contraddittorio e non alle parti costituite in giudizio a nulla rileva la dichiarazione di inesistenza di procura ad litem in favore dell'Avv. Spadavecchia;
• infondata è la reiterata istanza di estinzione per violazione dell'art. 2945 cc.;
• la pronuncia relativa all'accertamento e dichiarazione di nullità per violazione del litisconsorzio necessario, all'accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e inefficacia dell'ordinanza collegiale del 6.3.2020, all'accertamento e dichiarazione dell'intervenuta estinzione o improcedibilità del procedimento esecutivo in seguito alla successione ex art.2495cc, all'accertamento e dichiarazione della sopravvenuta ed attuale estinzione del diritto dell'Amministrazione di procedere alla esecuzione forzata è preclusa al GE essendo oggetto del giudizio di merito pendente innanzi al Tribunale di Fermo
n.RG 634/2020 ed in quanto tale va respinta.
Tanto premesso la domandava di respingere il ricorso in riassunzione promosso da CP_2
e notificato alla convenuta in data 28/5/2021 perché Controparte_1 CP_2
infondato e per l'effetto annullare la pronuncia di sospensione della procedura esecutiva n.204/2009 R.G.Es. Mob. resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2020 per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente disporre la vendita di tutti i beni indicati nel ricorso per sequestro conservativo depositato in data 3.3.2009.
Si costituiva che aderiva integralmente agli argomenti, alle eccezioni ed CP_3
alle conclusioni proposti dal sig. con la presente opposizione. CP_1
pagina 8 di 11 All'esito dell'udienza del 29.02.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava udienza per la discussione orale.
All'udienza del 05.05.2022 la insisteva nell'istanza di riunione, CP_2 CP_3
[... si opponeva all'istanza di riunione. Il Giudice rilevava che ai fini della decisione in ordine alla riunione era necessario il deposito dell'atto introduttivo del giudizio 1010/2021 e assegnava alla termine per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio CP_2
1010/2021.
Depositato l'atto introduttivo del giudizio 1010-2021, all'esito dell'udienza del 05.05.2023 il
Giudice rigettava la richiesta di riunione delle cause stante la parziale diversità dell'oggetto e per la diversa fase in cui le stesse si trovavano.
Le parti non chiedevano i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. pertanto il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'opponente è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Occorre preliminarmente delimitare il thema decidendum del presente giudizio di merito.
Il presente giudizio rappresenta il merito rispetto all' opposizione all'esecuzione introdotta dal ricorrente all'ordinanza 4.07.2020 di accoglimento da parte del G.E Controparte_1
dell'istanza di riassunzione dell'esecuzione depositata dalla con CP_2
conseguente fissazione di udienza ex art. 530 cpc nell'esecuzione n. 204/2009.
L'opponente lamenta che l'esecuzione era già estinta e il provvedimento collegiale emesso a seguito di reclamo che ha “revocato” l'estinzione era stato emesso in un procedimento privo del contraddittorio con Controparte_1
Orbene va preliminarmente rilevato che l'ordinanza che decide sul reclamo ex art 669- terdecies quinto comma c.p.c. non è altrimenti impugnabile;
essa non può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi perché non costituisce atto del processo di esecuzione né soggetta al ricorso straordinario per Cassazione di cui all'art. 111 Cost ovvero a regolamento di competenza (cfr. Cass. 12 marzo 2009, n 6048 Cass 28 aprile 2014 n 9371) avendo natura cautelare e provvisoria e per tale ragione priva di natura definitiva e decisoria (Cass. civ. n.
17266/2009) e ciò anche qualora vengano in rilievo profili processuali o l'abnormità del pagina 9 di 11 provvedimento atteso che, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità (Cass. civ. n. 23504/2010).
Ne consegue che non può trovare accoglimento nel presente procedimento la domanda di accertamento della nullità/invalidità, dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) che ha revocato l'inammissibilità dell'opposizione e revocato in via cautelare l'estinzione della procedura
Sennonché tale ordinanza resa nel contraddittorio fra e ma in CP_3 CP_2 assenza del , è inefficace nei confronti dello stesso. Egli infatti è litisconsorte Controparte_1
necessario nei procedimenti che abbiano ad oggetto la procedura esecutiva che lo coinvolge quale successore della società originaria debitrice e dunque soggetto interessato Parte_1
a fare valere i limiti della propria responsabilità ex art 2495 c.c. e a contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione
(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 31904 del 5 novembre 2021).
Nel caso di specie la non ha provato di aver notificato il reclamo che ha dato CP_2
avvio al procedimento rg 2053-2019 (procedimento in cui si è ripristinata la fase cautelare ed endoesecutiva dell'opposizione agli atti ex art 617 c.p.c. alla declaratoria di estinzione atipica dell'esecuzione e conclusosi con la revoca cautelare del provvedimento di estinzione atipica del 10.10.2019). Il sig. , successore ex art 2945 c.c. era soggetto non Controparte_1 formalmente costituito per mezzo di difensore nell'esecuzione e non aveva eletto domicilio presso il difensore sicchè la notifica doveva avvenire in persona. Controparte_5
Dunque l'omessa partecipazione del debitore alla fase di reclamo non consente di estendere nei suoi confronti l'efficacia dell'ordinanza collegiale del 06 Marzo 2020 così rendendosi viziata la riassunzione e la prosecuzione del procedimento esecutivo basato su quell'ordinanza.
Pertanto occorre accogliere la domanda dell'opponente volta a dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza 4.7.2020 con cui il G.E. ha accolto l'istanza di di riassunzione CP_2 dell'esecuzione con fissazione dell'udienza 530 c.p.c.
Rimane ferma la possibilità di futura riassunzione della procedura all'esito di eventuale esito favorevole del giudizio di merito dell'opposizione ex art 617 c.p.c. oggi pendente avanti al pagina 10 di 11 Tribunale (r.g. 997-2024 riassunto dopo l'ordinanza 9811 del 2024 della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Fermo n. 641/2022, pubblicata in data 17 novembre 2022 resa nel giudizio di opposizione 634-2020).
Ed è nel giudizio di opposizione ex art 617 c.p.c. che deve essere accertato se il sig. CP_1
succeduto ex art. 2495 c.c. all'originaria debitrice diretta nulla ha
[...] Parte_1
percepito dal bilancio finale di liquidazione di quest'ultima e pertanto egli non possa Par rispondere in proprio, quale successore, delle obbligazioni della estinta. Tali questioni riproposte anche in questa sede sono inammissibili poichè ripropongono motivi di improcedibilità posti alla base della richiesta di estinzione (atipica) dedotti dal e CP_1
accolti con l'ordinanza oggetto di specifica opposizione della che ha dato CP_2
avvio al procedimento 634-2020 oggi 997-2024).
Vista la soccombenza reciproca delle parti vanno integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1023/2021 a parziale accoglimento dell'opposizione:
• ACCERTA l'illegittimità e l'ordinanza 4.7.2020 con cui il G.E. ha accolto CP_6
l'istanza di riassunzione di e fissato l'udienza ex art 530 c.p.c. nella CP_2
procedura 204/2009;
• DICHIARA inammissibili le restanti domande;
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite
Fermo 25.10.2024
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
- ( ) con il patrocinio dell'avv. Germano Controparte_1 C.F._1
Nicolini elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via A. Costa, 2 63822 Porto San
Giorgio;
ATTORE OPPONENTE
Contro
- (CF: ), con il patrocinio dell'avv. DI IANNI LUCILLA CP_2 P.IVA_1
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto
Emilio Conti ( , sito in Porto San Giorgio Via A. Costa n.2; Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
(P. IVA: rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Mori ed Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Porto San Giorgio via Le
Marine 64;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 11 - previo accertamento e dichiarazione della nullità per violazione del litisconsorzio necessario dell'ordinanza cautelare collegiale del 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) di cui in premessa, nonché degli atti successivi da questa dipendenti, ivi compresa l'ordinanza 4.7.2020 del sig. G.E. di accoglimento dell'istanza regionale di riassunzione;
- previo accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e comunque dell'inefficacia dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) per le violazioni del procedimento spiegate in premessa e, pertanto, della nullità, invalidità, e comunque l'inefficacia derivata dei tutti gli atti successivi dipendenti;
- previo accertamento e dichiarazione dell'illegittima revoca ad opera del Collegio dell'ordinanza del
G.E. di inammissibilità dell'opposizione regionale, stante la competenza funzionale del G.E., avverso la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione e, pertanto, il perdurare dell'efficacia dell'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione illegittimamente revocata;
- previo accertamento e dichiarazione della circostanza che il sig. succeduto ex art. Controparte_1
2495 c.c. all'originaria debitrice diretta “ , nulla ha percepito dal bilancio finale di Parte_1 liquidazione di quest'ultima, né per altro titolo che comunque lo qualifichi per rispondere in proprio quale successore, delle obbligazioni della Srl estinta;
- previo accertamento e dichiarazione della sopravvenuta assenza di debito nell'esecuzione in capo all'odierno debitore diretto, e della circostanza che comunque il sig. nulla deve alla Controparte_1
CP_2
- tutto quanto sopra accertato e dichiarato, accertare e dichiarare infine la nullità, annullabilità, invalidità e, comunque, inefficacia, di tutti gli atti non cautelari del Giudice dell'esecuzione posteriori all'ordinanza 10 ottobre 2019 di estinzione dell'esecuzione, ivi compresa l'ordinanza sopravvenuta estinzione atipica dell'esecuzione forzata n. 204/2009 R.G. Es. Mob. del Tribunale di Fermo per le ragioni superiormente spiegate.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.” per come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ex CP_2 art.618 cpc, contrariis rejectis:
- disporre la riunione del presente giudizio con quello assunto al n.RG 1010/2021;
- respingere il ricorso in riassunzione promosso da e notificato alla convenuta Controparte_1 in data 28/5/2021 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in CP_2 narrativa;
pagina 2 di 11 -per l'effetto annullare la pronuncia di sospensione della procedura esecutiva n.204/2009 R.G.Es. Mob. resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2020 per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente disporre la vendita di tutti i beni indicati nel ricorso per sequestro conservativo depositato in data 3/3/2009 nel fascicolo della istanza di conversione.
Salvis Juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per come da comparsa di costituzione “la conclude CP_3 CP_3 adeguandosi integralmente alle conclusioni rassegnate dall'opponente, che sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta dal sig.
Controparte_1
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 chiamava in giudizio Controparte_1
e esponendo che: CP_2 CP_3
• la procedura esecutiva 204/2009 era stata avviata da nei confronti CP_2
della (poi Fallimento Bacalini srl) quale debitrice diretta e della Parte_1 [...] quale terzo pignorato;
CP_3
• in data 4 giugno 2019 il Tribunale di Fermo dichiarava la chiusura del Fallimento
Bacalini srl ex art. 118 n. 4 Legge fallimentare per insufficienza dell'attivo;
• il 27 giugno 2019 il Curatore provvedeva alla cancellazione della dal Parte_1
Registro delle Imprese ex art. 118;
• il sig. compariva all'udienza del 4 luglio 2019 innanzi al G.E. onde informarlo CP_1 dell'avvenuta cancellazione, deducendo di non aver riscosso alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione, e come pertanto la sua esposizione debitoria risultasse nulla;
• alla successiva udienza del 10 ottobre 2019 il Sig. G.E. dichiarava l'estinzione per sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione mobiliare n. 204/2009;
• seguiva l'istanza della Regione di riassunzione dell'esecuzione, con conseguente ordinanza del 4.07.2020 con cui fissava udienza ex art. 530 cpc;
• avverso tale ordinanza il sig. proponeva opposizione deducendo che: a) il sig. CP_1
non aveva ricevuto la notifica di alcun ricorso o di altra iniziativa processuale CP_1 pagina 3 di 11 che potesse aver determinato la reviviscenza dell'esecuzione, né aveva potuto partecipare alle attività processuali prodromiche rispetto all'ordinanza con cui il G.E. aveva fissato l'udienza per la prosecuzione dell'esecuzione; b) la notifica di ciascun atto sarebbe dovuta intervenire al proprio indirizzo di residenza, non avendo il Sig. proceduto ad alcuna elezione di domicilio nella procedura esecutiva;
c) CP_1
contestava che la reviviscenza dell'esecuzione potesse essere intervenuta attraverso lo strumento del reclamo cautelare;
d) l'ordinanza collegiale del 6.3.2020 ha pronunciato un provvedimento di “revoca cautelare” dell'ordinanza di estinzione del G.E. di estinzione, provvedimento non previsto nel nostro ordinamento;
• nel ricorso chiedeva dunque di dichiarare la nullità e, comunque la revoca o integrale modifica, della ordinanza di “revoca cautelare” del 6.3.2020 che costituiva il presupposto dell'ordinanza del G.E.
4.7.2020 impugnata;
• premessa l'esistenza del periculum in mora concludeva “previo accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e comunque dell'inefficacia dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) per le violazioni del procedimento spiegate in premessa e, pertanto, della nullità, invalidità, e comunque l'inefficacia derivata dell'ordinanza del G.E. in data 4.7.2020 conseguente all'istanza regionale di riassunzione medesima;
previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta estinzione o improcedibilità del procedimento esecutivo di seguito alla successione ex art. 2495 cc ed alla mancata percezione di utili da parte del socio succeduto, con ciò confermando la legittimità dell'ordinanza del Sig. G.E. del 10.10
2019; accertare e dichiarare la sopravvenuta ed attuale estinzione del diritto della parte istante a procedere alla presente esecuzione forzata per le ragioni superiormente spiegate”;
• instaurato il contraddittorio sull'opposizione, il G.E. emetteva ordinanza 4.3.2021 con cui disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 chiamava in giudizio Controparte_1
e introducendo il giudizio di merito riproponendo le CP_2 CP_3
medesime conclusioni.
pagina 4 di 11 Si costituiva che preliminarmente rilevava che analogo giudizio di merito era CP_2
stato introdotto dalla (n RG 1010/2021) e chiedeva la riunione del presente CP_2
giudizio a quello n. RG 1010/2021 precedentemente introdotto e, inoltre, a proprio favore deduceva che:
• il presente giudizio si inserisce nell'ambito di una complessa ed articolata controversia derivante dall'adesione della società al POR di Parte_1 CP_2
attuazione del Reg.Ce n.951/97;
• la Corte dei Conti, a causa della indebita percezione dei suindicati contributi, ha condannato la società per danno erariale con sentenza Controparte_4
n.389/2007 del 28/8/2007 confermata in sede di appello con sentenza n.387/2010 del 1/6/2010;
• con sentenza n.416/2008 del 20.11.2008 (confermata in secondo grado dalla sentenza n.386/2011 del 19.4.2011 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n.11073/2012), il Giudice Contabile ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art.2901 cc, l'atto di vendita stipulato dalla e dalla redatto Parte_1 CP_3 dal notaio in data 16/2/2006, repertorio n.167, raccolta Persona_1
873 , registrato in data 2.3.2006 mod.69 serie 2V n.15 concernente il ramo aziendale della costituito dall'attività di produzione gastronomica di Parte_1
carni cotte;
• la Corte dei Conti ha disposto, nei confronti della società con CP_3
decreto presidenziale del 29.6.2007 confermato con ordinanza n.63/2007 del
16/8/2007 e con ordinanza n. 67/2007 del 28.9.2007, il sequestro conservativo dei beni interessati dal giudizio revocatorio;
• l'Amministrazione Regionale ha introdotto la procedura esecutiva n.RG.Es.
204/2009 di conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art.686 cpc e dell'art.156 disp.att.;
• con ordinanza del 14.12.2017 e poi del 4.4.2019 il GE ha disposto la vendita dei beni fissando a tal fine l'udienza del 4.7.2019;
pagina 5 di 11 • il GE, accogliendo le istanze della società e di CP_3 CP_1 formulate all'udienza, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva con
[...]
ordinanza resa all'udienza del 10.10.2019;
• avverso la pronuncia di estinzione dell'esecuzione l' Parte_2
ha promosso reclamo ex art.630 cpc (n.RG 1975/2019) dichiarato inammissibile con ordinanza n.1210/2020 del 6.3.2020 essendo necessario procedere con ricorso ex art.617 cpc, nonché il ricorso ex art.617 cpc. respinto dal GE con ordinanza del
24.10.2019, opposto a sua volta dall' Amministrazione ex art.669 terdecies (n.
2053/2019) giudizio conclusosi positivamente per l'Amministrazione con ordinanza del 6.3.2020 cui ha fatto seguito l'introduzione del giudizio ex art.618 cpc n. RG 634/2020;
• revocata l'ordinanza del GE del 24.10.2019, nonché in via cautelare quella del
10.10.2019, il GE ha fissato l'udienza del 29.10.2020 per la prosecuzione del giudizio esecutivo;
• nell'ambito della procedura esecutiva n.204/2009 il signor , ha Controparte_1
proposto ricorso in opposizione al fine di accertare la violazione del litisconsorzio nonché la nullità/invalidità dell'ordinanza collegiale del 6.3.2020 (ex RG
n.2053/2019) insistendo per la pronuncia di estinzione del giudizio di esecuzione;
• con ordinanza del 4.3.2021 il GE ha sospeso, ai sensi degli artt.616 e 624 cpc, il giudizio con la seguente motivazione : “constatata ….la difettosa costituzione del contraddittorio in sede di reclamo;
constatato che, per quanto sopra, parrebbe ricorrere la violazione del litisconsorzio necessario, cui conseguirebbe la nullità dell'ordinanza collegiale del 06 Marzo 2020, da cui solo dipende l'attuale prosecuzione dell'esecuzione mobiliare n.204/2009…”;
• avverso la suindicata ordinanza la ha proposto ricorso per CP_2 reclamo ex art.669 terdecies cpc assunto al n.RG 524/2021, trattenuto in riserva all'udienza del 7.5.2021;
• il GE, nel corso degli anni, ha più volte bloccato il procedimento esecutivo ritenendo il contraddittorio non regolarmente costituito nei confronti di CP_1
o della società unipersonale o del Fallimento Bacalini o per altre
[...] CP_1
pagina 6 di 11 vicende relative al , con provvedimenti di sospensione o Controparte_1
pronunce di improcedibilità, tutti provvedimenti annullati dal Tribunale di
Fermo su istanza della CP_2
• il sequestro convertito in pignoramento e la successiva vendita dei beni esecutati riguardano beni che sono usciti definitivamente dal patrimonio della società visto che l'atto di vendita suindicato è stato dischiarato inefficace CP_1
esclusivamente nei confronti della CP_2
• il Tribunale di Fermo con sentenza n.295/2017, confermata con ordinanza della
Corte di Cassazione n.4262/2019, ha già affermato “Ne discende che i beni ceduti nel
2006 dalla debitrice al terzo non sono mai Parte_1 CP_3 rientrati nel patrimonio della cedente oggi fallita, in quanto l'atto di cessione non è mai stato annullato, ma detta cessione - prima della dichiarazione di fallimento della cedente -
è stata dichiarata inefficace nei confronti della sola sicché il CP_2 fallimento non può rivendicare alcun diritto sui beni pignorati, di proprietà del terzo d invero, dispone l'art. 51 L.Fall. che “...dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”, cosicché non vi è alcun ostacolo, nel caso di specie, alla prosecuzione dell'azione esecutiva individuale promossa dalla nonostante l'intervenuto fallimento della debitrice CP_2
trattandosi a ben vedere di esecuzione promossa contro beni non Parte_1 compresi nel fallimento, ma di proprietà del terzo ancorché CP_3 aggredibili (esclusivamente) dall'odierna opponente in virtù dell'inefficacia relativa della cessione. La par condicio creditorum imposta dalla procedura concorsuale in atto, dunque, non risulta in alcun modo lesa dall'azione individuale in questione, avendo questa ad oggetto beni estranei al patrimonio del fallito per esserne fuoriusciti già nel 2006 con
l'atto di cessione sopra richiamato;
• nel giudizio esecutivo la perdita della capacità processuale del debitore principale ma anche del terzo non danno luogo ad interruzione trattandosi di un procedimento unilaterale del creditore;
• il GE erroneamente nell'ordinanza di sospensione del 4.03.2021 ha ritenuto di dover accertare la regolarità del contraddittorio, non nel giudizio esecutivo a se pagina 7 di 11 stesso assegnato, bensì in un diverso giudizio, quello assunto al n.RG 2053/2019 del Tribunale di Fermo in sede collegiale ex art.669 terdecies cpc . Il Giudice del procedimento n.RG 2053/2019 ha verificato positivamente ai sensi dell'art.183 cpc la regolarità del contraddittorio, la medesima verifica è stata positivamente svolta dal Giudice del procedimento n.RG 634/2020 introdotto ai sensi dell'art.618 cpc.; tali verifiche sono precluse al GE del giudizio n.204/2009;
• precisava che, nel verbale di udienza del 4.7.2019, si legge “Compare di persona il sig. assistito dall'Avv. Pierluigi Spadavecchia…il quale comunica…”; Controparte_1
• poichè spetta al Giudice verificare la regolarità del contraddittorio e non alle parti costituite in giudizio a nulla rileva la dichiarazione di inesistenza di procura ad litem in favore dell'Avv. Spadavecchia;
• infondata è la reiterata istanza di estinzione per violazione dell'art. 2945 cc.;
• la pronuncia relativa all'accertamento e dichiarazione di nullità per violazione del litisconsorzio necessario, all'accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, ingiustizia e inefficacia dell'ordinanza collegiale del 6.3.2020, all'accertamento e dichiarazione dell'intervenuta estinzione o improcedibilità del procedimento esecutivo in seguito alla successione ex art.2495cc, all'accertamento e dichiarazione della sopravvenuta ed attuale estinzione del diritto dell'Amministrazione di procedere alla esecuzione forzata è preclusa al GE essendo oggetto del giudizio di merito pendente innanzi al Tribunale di Fermo
n.RG 634/2020 ed in quanto tale va respinta.
Tanto premesso la domandava di respingere il ricorso in riassunzione promosso da CP_2
e notificato alla convenuta in data 28/5/2021 perché Controparte_1 CP_2
infondato e per l'effetto annullare la pronuncia di sospensione della procedura esecutiva n.204/2009 R.G.Es. Mob. resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2020 per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente disporre la vendita di tutti i beni indicati nel ricorso per sequestro conservativo depositato in data 3.3.2009.
Si costituiva che aderiva integralmente agli argomenti, alle eccezioni ed CP_3
alle conclusioni proposti dal sig. con la presente opposizione. CP_1
pagina 8 di 11 All'esito dell'udienza del 29.02.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava udienza per la discussione orale.
All'udienza del 05.05.2022 la insisteva nell'istanza di riunione, CP_2 CP_3
[... si opponeva all'istanza di riunione. Il Giudice rilevava che ai fini della decisione in ordine alla riunione era necessario il deposito dell'atto introduttivo del giudizio 1010/2021 e assegnava alla termine per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio CP_2
1010/2021.
Depositato l'atto introduttivo del giudizio 1010-2021, all'esito dell'udienza del 05.05.2023 il
Giudice rigettava la richiesta di riunione delle cause stante la parziale diversità dell'oggetto e per la diversa fase in cui le stesse si trovavano.
Le parti non chiedevano i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. pertanto il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'opponente è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Occorre preliminarmente delimitare il thema decidendum del presente giudizio di merito.
Il presente giudizio rappresenta il merito rispetto all' opposizione all'esecuzione introdotta dal ricorrente all'ordinanza 4.07.2020 di accoglimento da parte del G.E Controparte_1
dell'istanza di riassunzione dell'esecuzione depositata dalla con CP_2
conseguente fissazione di udienza ex art. 530 cpc nell'esecuzione n. 204/2009.
L'opponente lamenta che l'esecuzione era già estinta e il provvedimento collegiale emesso a seguito di reclamo che ha “revocato” l'estinzione era stato emesso in un procedimento privo del contraddittorio con Controparte_1
Orbene va preliminarmente rilevato che l'ordinanza che decide sul reclamo ex art 669- terdecies quinto comma c.p.c. non è altrimenti impugnabile;
essa non può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi perché non costituisce atto del processo di esecuzione né soggetta al ricorso straordinario per Cassazione di cui all'art. 111 Cost ovvero a regolamento di competenza (cfr. Cass. 12 marzo 2009, n 6048 Cass 28 aprile 2014 n 9371) avendo natura cautelare e provvisoria e per tale ragione priva di natura definitiva e decisoria (Cass. civ. n.
17266/2009) e ciò anche qualora vengano in rilievo profili processuali o l'abnormità del pagina 9 di 11 provvedimento atteso che, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità (Cass. civ. n. 23504/2010).
Ne consegue che non può trovare accoglimento nel presente procedimento la domanda di accertamento della nullità/invalidità, dell'ordinanza collegiale 6.3.2020 (ex R.G. n. 2053/2019) che ha revocato l'inammissibilità dell'opposizione e revocato in via cautelare l'estinzione della procedura
Sennonché tale ordinanza resa nel contraddittorio fra e ma in CP_3 CP_2 assenza del , è inefficace nei confronti dello stesso. Egli infatti è litisconsorte Controparte_1
necessario nei procedimenti che abbiano ad oggetto la procedura esecutiva che lo coinvolge quale successore della società originaria debitrice e dunque soggetto interessato Parte_1
a fare valere i limiti della propria responsabilità ex art 2495 c.c. e a contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione
(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 31904 del 5 novembre 2021).
Nel caso di specie la non ha provato di aver notificato il reclamo che ha dato CP_2
avvio al procedimento rg 2053-2019 (procedimento in cui si è ripristinata la fase cautelare ed endoesecutiva dell'opposizione agli atti ex art 617 c.p.c. alla declaratoria di estinzione atipica dell'esecuzione e conclusosi con la revoca cautelare del provvedimento di estinzione atipica del 10.10.2019). Il sig. , successore ex art 2945 c.c. era soggetto non Controparte_1 formalmente costituito per mezzo di difensore nell'esecuzione e non aveva eletto domicilio presso il difensore sicchè la notifica doveva avvenire in persona. Controparte_5
Dunque l'omessa partecipazione del debitore alla fase di reclamo non consente di estendere nei suoi confronti l'efficacia dell'ordinanza collegiale del 06 Marzo 2020 così rendendosi viziata la riassunzione e la prosecuzione del procedimento esecutivo basato su quell'ordinanza.
Pertanto occorre accogliere la domanda dell'opponente volta a dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza 4.7.2020 con cui il G.E. ha accolto l'istanza di di riassunzione CP_2 dell'esecuzione con fissazione dell'udienza 530 c.p.c.
Rimane ferma la possibilità di futura riassunzione della procedura all'esito di eventuale esito favorevole del giudizio di merito dell'opposizione ex art 617 c.p.c. oggi pendente avanti al pagina 10 di 11 Tribunale (r.g. 997-2024 riassunto dopo l'ordinanza 9811 del 2024 della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Fermo n. 641/2022, pubblicata in data 17 novembre 2022 resa nel giudizio di opposizione 634-2020).
Ed è nel giudizio di opposizione ex art 617 c.p.c. che deve essere accertato se il sig. CP_1
succeduto ex art. 2495 c.c. all'originaria debitrice diretta nulla ha
[...] Parte_1
percepito dal bilancio finale di liquidazione di quest'ultima e pertanto egli non possa Par rispondere in proprio, quale successore, delle obbligazioni della estinta. Tali questioni riproposte anche in questa sede sono inammissibili poichè ripropongono motivi di improcedibilità posti alla base della richiesta di estinzione (atipica) dedotti dal e CP_1
accolti con l'ordinanza oggetto di specifica opposizione della che ha dato CP_2
avvio al procedimento 634-2020 oggi 997-2024).
Vista la soccombenza reciproca delle parti vanno integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1023/2021 a parziale accoglimento dell'opposizione:
• ACCERTA l'illegittimità e l'ordinanza 4.7.2020 con cui il G.E. ha accolto CP_6
l'istanza di riassunzione di e fissato l'udienza ex art 530 c.p.c. nella CP_2
procedura 204/2009;
• DICHIARA inammissibili le restanti domande;
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite
Fermo 25.10.2024
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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