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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 11/07/2023 al n.
1293/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Dolo, Parte_1 P.IVA_1
frazione Sambruson (VE), via n. Copernico n. 6, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Romolo Bugaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
PA, via Trieste n. 49, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 19
Controparte_1
(C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2
legale in Cartura (PD), via Roma n. 15, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
Luca Filipponi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazzale
Stazione n. 6, PA, come da procura generale alle liti a rogito notaio dott.ssa di Conselve in data 25.6.2015 rep. 27.139 e racc. 14.534 Persona_1
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.01.2025 , sulla base delle le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi
d'appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza non definitiva del
Tribunale di PA n. 1361/2022 emessa in data 9.7.2022 e comunicata alle
parti in data 12.7.2022, nonché la sentenza definitiva del Tribunale di PA n.
1165/2023 emessa in data 26.5.2023, depositata in data 5.6.2023 e notificata in
pari data, entrambe pronunciate nella causa civile n. 1588/2019 R.G., e per
l'effetto, in accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado 1. Accertare
e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia integrale dei contratti
di conto corrente n. 78153 (di “gestione”), n. 108008, dei conti correnti
ipotecari n. 84775 e n. 97679, dei contratti di apertura di credito del 6.8.2008 e
pagina 2 di 19 del 11.06.2012 e delle successive modifiche nonché di ogni atto e contratto ad
essi strettamente correlati, quali, tra gli altri, le garanzie sia reali che personali
prestate, intrattenuti da con la convenuta per violazione degli Parte_1 CP_1
artt. 1418 c.c, anche per mancanza e/o per illiceità della causa ex art.1343 c.c.,
dell'art. 1439 c.c, degli artt. 116 e 117 del Testo Unico Bancario nonché, più in
generale, delle comuni regole di buona fede e correttezza imposte
dall'ordinamento nella fase precontrattuale, al momento della conclusione e
nella successiva esecuzione del contratto (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375
del c.c.) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in esecuzione
degli stessi, per qualsivoglia titolo e/o ragione e dunque, condannare la
convenuta alla restituzione di quanto indebitamene corrisposto in esecuzione
degli stessi e pari alla complessiva somma di € 558.131,71 ovvero alla diversa
somma, anche maggiore che verrà accertata all'esito del presente giudizio,
anche a titolo di risarcimento del danno oltre ad interessi dal dovuto al saldo ai
sensi dell'art. 1284, comma 4^ e rivalutazione come per legge;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia integrale
del contratto di apertura di credito ipotecario del 6.08.2008 a rogito del Notaio
Dott. (n. 13870 Rep. e n. 9756 Racc.), e dei successivi atti Persona_2
modifica del 11.06.2012 a rogito del Notaio Dott. (n. 17822 Rep. Persona_2
e n. 13210 Racc.), del 31.5.2013 (n. 18992 Rep. e n. 14205 di Racc.), del
26.10.2015 (n. 22450 Rep. e n. 17217 di Racc.), del relativo contratto di conto
corrente nonché delle garanzie sia reali che personali ad essi collegate, nonché
di ogni atto e contratto conseguente, in conseguenza alla violazione del limite di
finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB e/o per la mancata previsione
pagina 3 di 19 dell'indicatore sintetico di costo (ISC) e, dunque, per violazione delle norme
sulla trasparenza bancaria, meglio precisate in premessa nonché dell'art. 117
TUB e dell'art. 1418 c.c., e per l'effetto, disporre che il medesimo contratto ed
ogni atto e contratto conseguente sia derubricato a contratto a titolo gratuito ex
art.1815 II comma c.c. e che nulla è dovuto dall'attrice a titolo di interessi,
spese e commissioni;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di
quanto indebitamene corrisposto in esecuzione degli stessi e pari alla
complessiva somma di € 449.378,23 ovvero alla diversa somma, anche maggiore
che verrà accertata all'esito del presente giudizio, anche a titolo di risarcimento
del danno, ad interessi dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 1284, comma 4^ e
rivalutazione come per legge;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i contratti
di apertura di credito del 6.08.2008 (e successive modifiche) dell'11.06.2012 (e
successive modifiche), i relativi contratti di conto corrente (ivi compreso il conto
di gestione n. 78153 e n. 108008) non fossero ritenuti radicalmente nulli e/o
annullabili e/o inefficaci, per violazione degli artt. 1418, anche per mancanza
e/o illiceità della causa e dell'art. 1439 c.c, riqualificare l'intera operazione
quale contratto di mutuo a SAL e, per l'effetto, accertare e dichiarare la minor
somma dovuta per interessi, commissioni e spese in esecuzione di tale tipologia
contrattuale e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1
quanto illegittimamente corrisposto da nella somma che verrà Parte_1
accertata in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno, mediante
l'espletamento di una consulenza tecnica, oltre interessi ex art. 1284, 4^ c.c e
rivalutazione come per legge;
pagina 4 di 19 IN OGNI CASO Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta CP_1
in ordine ad ogni danno e pregiudizio subito dalla Società attrice in
conseguenza del contegno tenuto dall'Istituto di credito sia nella fase
precontrattuale che al momento della sottoscrizione, esecuzione ed estinzione
dei rapporti bancari descritti in premessa per la violazione delle norme sulla
trasparenza bancaria, degli artt. 116 e 117 del Testo Unico Bancario nonché,
più in generale, delle comuni regole di buona fede e correttezza imposte
dall'ordinamento (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 del c.c.) e, per l'effetto,
condannare la stessa al pagamento in favore di della somma complessiva Pt_1
di € 558.131,71 ovvero alla diversa somma, anche maggiore che verrà accertata
all'esito del presente giudizio oltre ad interessi dal dovuto al saldo ai sensi
dell'art. 1284, comma 4^ c.c e rivalutazione come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione della CTU contabile al fine
di rideterminare l'esatto dare – avere tra le parti e, dunque, rideterminare
l'esatto saldo finale dei rapporti bancari oggetto di causa (tenuto conto della
circostanza pacifica e non contestata che il conto corrente ipotecario n. 84775
veniva estinto con il pagamento in favore della della somma di € CP_1
117.917,90- cfr. doc. 17 fascicolo di parte attrice) in conseguenza delle eccepite
ragioni di invalidità e/o inefficacia nonché per effetto della riqualificazione
dell'intera operazione finanziaria, oggetto del giudizio, in un contratto di mutuo
a Sal con conseguente espunzione di tutte le voci di costo (per tassi, spese e
commissioni) non compatibili con detta tipologia contrattuale e con
applicazione dei tassi di interesse previsti dalla legge per i contratti di mutuo
ipotecario, ovvero, in via subordinata, con l'applicazione dei tassi sostitutivi
pagina 5 di 19 previsti dalla legge anche ai sensi dell'art. 117 TUB. Si chiede altresì di essere
ammessi alla prova per testi ex art. 356 C.p.c. in merito ai seguenti capitoli di
prova, di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. depositata da
parte Attrice nel corso del procedimento di prime cure e non ammessi, e che di
seguito si ritrascrivono:
1) Vero che per realizzare l'operazione immobiliare di costruzione e vendita di
appartamenti sui terreni edificabili siti in Fiesso d'Artico (VE), la società Pt_1
si rivolgeva, negli anni a cavallo tra il 2006 ed il 2008, alla Banca
[...]
convenuta, all'epoca denominata Banca del Veneziano – Banca di Credito
Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., per ottenere dalla stessa un
finanziamento teso al sostenimento dei costi e delle spese dell'operazione.
2) Vero che in occasione degli incontri prodromici alla delibera da parte della
Banca della concessione dei finanziamenti veniva consigliato alla società Pt_1
la formula dell'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia
[...]
ipotecaria.
IN OGNI CASO:
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado e con
refusione delle spese di CTU.
Si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Ci si oppone, in ogni caso, ad
ogni istanza istruttoria avversaria, poiché inammissibile ed infondata. Nella
denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova
contraria con i testi indicati
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 6 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Compensi di causa interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 08.03.2019 conveniva Parte_2
in giudizio avanti il Tribunale di PA
[...]
, chiedendo, previa Controparte_2
riqualificazione dell'intera operazione in contratto di mutuo a SAL, di:
- accertare e far dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia integrale dei conti correnti ipotecari n. 84775 e 97679, dei contratti di apertura di credito del 6.8.2008 e dell'11.6.2012 e delle successive modifiche per violazione degli artt. 1418, 1343 e 1439 c.c. nonché degli artt. 116 e 117 TUB e più in generale delle comuni regole di buona fede e correttezza;
- accertare e far dichiarare la nullità integrale del contratto di apertura di credito ipotecario del 6.8.2008 e del relativo contratto di conto corrente per violazione del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB e/o per la mancata previsione dell'indicatore sintetico di costo;
- accertare e far dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente n. 78153 per violazione della normativa antiusura e conseguentemente disporre la gratuità del contratto medesimo;
- accertare l'applicazione di tassi e condizioni in concreto usurari e per l'effetto applicare l'art. 1815 c.c.;
pagina 7 di 19 - accertare e far dichiarare che nulla era dovuto a titolo di interessi, spese e commissioni e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1
quanto indebitamente applicato.
L'attrice chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità della per i CP_1
danni subiti in conseguenza della violazione degli artt. 116 e 117 TUB e delle comuni regole di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375
c.c.)
1.2 Si costituiva la che chiedeva il rigetto di tutte le domande. CP_1
1.3 Disposta C.T.U. contabile ed escussi alcuni dei testi indicati dall'attrice, il
Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1361/2022 del 9.7.2022, rigettava tutte le domande proposte fatta salva quella di nullità per violazione del limite di finanziabilità per la quale rimetteva la causa in istruttoria in attesa della sentenza delle Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulle conseguenze della violazione dell'art. 38 TUB.
1.4 Trattenuta nuovamente la causa in decisione a seguito del pronunciamento di legittimità, il Tribunale con sentenza n. 1165/2023 definiva il giudizio,
rigettando anche la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità
Contr e condannava alla rifusione della metà delle spese della , che Pt_1
venivano compensate per la residua frazione, ponendo a suo carico in via definitiva le spese di C.T.U.
1.5 Il Tribunale:
- riteneva infondata la domanda di responsabilità per violazione delle comuni regole di buona fede e correttezza in quanto non era stato “ricostruito che cosa
avesse chiesto all'istituto di credito, come si sia svolta la trattativa tra le Pt_1
pagina 8 di 19 parti, quali fossero le richieste di garanzia della banca e quali eventualmente le
controproposte di ” non avendo l'attrice dedotto “quali informazioni nella Pt_1
fase precontrattuale siano state rese in ordine all'operazione di credito ed ancor
prima quali informazioni avesse chiesto”; Pt_1
- respingeva la domanda di annullamento per dolo dei contratti non essendo noto come si fosse formata la volontà contrattuale delle parti;
- respingeva le domande di nullità per violazione dell'art. 1418 c,c, anche in relazione all'art. 1343 c.c., in quanto non era neppure indicata la norma imperativa che sarebbe stata violata dalla complessiva operazione di credito, non era configurabile alcuna violazione dell'ordine pubblico e del buon costume, la causa sussisteva in quanto il contratto di apertura di credito aveva svolto la sua funzione con l'erogazione delle somme alla società;
- osservava che la cliente, una volta ottenuta la somma, avrebbe al più avuto titolo per dolersi dell'impossibilità di utilizzare in concreto il finanziamento, ma tale inadempimento non era stato neppure dedotto;
- non riteneva possibile operare la riqualificazione contrattuale in quanto l'adozione dello schema dell'apertura di credito era riconducibile ad una scelta delle parti, come confermato dalla stessa attrice che aveva – sia pure senza prove
– sostenuto l'imposizione da parte della e riteneva generica la lamentela CP_1
circa la minor somma che avrebbe pagato con la stipula di un mutuo Pt_1
(dovendo altresì considerarsi che anche nel mutuo gli interessi sono oggetto di pattuizione contrattuale e non sono prestabiliti per legge);
- evidenziava che l'individuazione dell'effettivo schema negoziale poteva sì
assumere rilievo ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile alla pagina 9 di 19 fattispecie concreta, ma tuttavia che l'attrice si era limitata a denunciare il superamento della soglia usuraria con riferimento al conto corrente operativo n.
78153, dando espressamente atto di non voler chiedere la verifica dell'usura sui due conti ipotecari perché gli interessi erano stati “sterilizzati”;
- riteneva, sulla scorta degli esiti della C.T.U., infondata le contestazioni circa l'usurarietà dei tassi addebitati sul conto corrente n. 78153, avendo il c.t.u. dott.
accertato che il tasso soglia non era mai stato superato;
Per_3
Par
- rilevava che la mancata indicazione dell' , effettivamente riscontrata, non produceva conseguenze invalidanti secondo quanto indicato da Cass. n.
39169/2021;
- la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38,
comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 era infondata per le considerazioni espresse dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022 confermata dalle successive pronunce (Cass n. 6907/2023 e 7979/2023).
*****
2.1.1 Avverso la sentenza del Tribunale di PA proponeva appello
[...]
che con il primo motivo lamentava violazione e/o falsa Parte_2
applicazione degli artt. 116, 117 TUB e 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 C.C. in quanto, come emerso dalle deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, l'effettiva finalità dell'operazione posta in essere era stata per la
[...] CP_1
quella di utilizzare formalmente un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (con costi maggiori per interessi, commissioni e spese) per porre in essere un'operazione molto diversa e tipicamente riconducibile ad un mutuo a SAL.
pagina 10 di 19 Il Tribunale non aveva correttamente interpretato i presupposti di fatto e di diritto emersi nel corso dell'istruttoria, suffragati dalla documentazione dimessa in causa, posto che la Banca non l'aveva informata adeguatamente relativamente all'operazione che stava per intraprendere, le aveva imposto –
anche facendo leva sulla pregressa esposizione debitoria - la sottoscrizione di numerosi contratti bancari con irragionevole moltiplicazione di costi ed oneri,
aveva preteso spropositate garanzie personali e reali che altrimenti non avrebbe potuto ottenere e deciso, a propria totale discrezionalità, la restituzione immediata delle somme erogate.
Quanto accaduto nella fase precontrattuale avrebbe potuto essere chiarito laddove il Tribunale avesse ammesso i capitoli di prova testimoniale al riguardo formulati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. con decisione di cui sollecitava la riforma.
2.1.2 Nella seconda parte del motivo, deduceva l'anomala condotta tenuta dalla anche nella fase esecutiva del rapporto dal momento che non aveva CP_1
“potuto utilizzare l'apertura di credito secondo lo schema tipico del contratto”.
2.2.1 Con il secondo motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1343 e 1439 c.c. innanzitutto perché era stata indotta a “concludere
una complessa ed onerosa operazione totalmente squilibrata a tutto vantaggio
della Banca che, diversamente, non avrebbe concluso”. Inoltre, la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 5.8.23008 aveva avuto l'ulteriore finalità,
difforme da quella tipica, di estinguere la passività maturata sul conto corrente n.
78259, chiuso il 31.10.2007 con un giro-fondi di Euro 570.296,57. Precisava al riguardo l'appellante che l'apertura di credito aveva avuto l'effetto di estinguere pagina 11 di 19 la passività maturata sul predetto conto corrente e poi sul conto di gestione
78153 che precisava essere “esposizione comunque derivante dall'acquisto del
terreno di Fiesso d'Artico e ciò ad ulteriore conferma della finalità a cui era
destinata l'operazione finanziaria nel suo complesso”.
Chiedeva, pertanto, previa ammissione delle prove capitolate sul punto e non ammesse, la riforma della sentenza nella parte in cui non riconosceva la sussistenza di un vizio del consenso.
2.2.2 Nella seconda parte del motivo lamentava l'erroneo rigetto della domanda di nullità per difetto di causa in quanto non poteva disporre in alcun modo delle somme astrattamente messe a disposizione della con le aperture di credito CP_1
ipotecarie (Euro 1.450.000,00), potendo beneficiare solo di parziali erogazioni specularmente corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori. Da qui il suo diritto di “vedersi restituire tutto quanto corrisposto in esecuzione” dei contratti stipulati.
2.3.3 Nella terza parte del motivo criticava il rigetto della domanda di nullità per illiceità della causa perché le regole di buona fede e correttezza violate dalla
Banca (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c.) “costituiscono un principio di
ordine pubblico portante del nostro ordinamento e comportano un dovere
inderogabile di solidarietà di rango costituzionale (art. 2)”. Precisava al
Contr riguardo che la era incorsa nella violazione delle regole di condotta sin dal momento della concessione dell'apertura di credito in quanto non l'aveva informata adeguatamente in ordine alla tipologia di finanziamento più adeguata all'intera operazione immobiliare, aveva preteso spropositate garanzie personali e reali “che altrimenti non avrebbe di certo potuto ottenere con la semplice
pagina 12 di 19 sottoscrizione di un contratto di mutuo” e preteso “a propria totale
discrezionalità la restituzione immediata delle somme erogate”
2.3 Con il terzo motivo criticava l'omessa riqualificazione dell'intera operazione quale contratto di mutuo a SAL, che il Tribunale aveva ritenuto rilevante ai soli fini delle verifiche del rispetto della legge n. 108 del 1996, mentre l'adozione di una forma contrattuale diversa da quella che avrebbe dovuto essere impiegata
“comporta l'applicazione di una serie di costi ed oneri che, anche se contenuti
entro le soglie previste ex art. 1815, secondo comma CC, comportano in ogni
caso un esborso illegittimo e non dovuto per il cliente che ha subito
l'imposizione di una certa tipologia contrattuale (nel caso di specie di
un'apertura di credito anziché di un mutuo a SAL)”
2.4 Con il quarto motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt. 38 e 117 TUB e dell'art. 1418 c.c. in ordine alle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario (somme erogate pari ad Euro 1.150.000,00 a fronte dell'acquisto di un immobile del valore di Euro 481.000,00). In forza della nullità del contratto sussisteva il diritto a ripetere la somma di Euro 416.784,15, data dalla somma di quanto pagato per l'estinzione del conto – Euro 117.917,90 - e dalla differenza
(Euro 307.186,21) rispetto alla minor somma (Euro 189.268,31) dovuta alla in forza della rideterminazione del saldo del rapporto effettuata dal C.T.U. CP_1
al tasso legale.
2.5 Con il quinto motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 117 TUB circa la nullità e/o l'invalidità del contratto per mancata previsione dell' Pt_3
pagina 13 di 19 2.6 Con il sesto motivo riproponeva le istanze istruttorie non ammesse (capitoli 1
e 2 della memoria istruttoria e C.T.U. contabile per la rideterminazione del rapporto di dare/avere in ragione della nullità dell'operazione negoziale).
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva la reiezione del gravame. CP_1
4. La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 16.01.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 14.12.2023 del C.I.
*****
5.1 Il primo motivo è destituito di fondamento in quanto l'eventuale svolgimento del rapporto in modo differente rispetto alla forma contrattuale apparentemente scelta può condurre al più ad una riqualificazione del contratto (ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. secondo cui rileva la condotta, anche successiva alla stipula del contratto, delle parti contraenti) e non ad una violazione di legge.
Come già osservato dal Tribunale, la diversa qualificazione del contratto può
risultare determinante nelle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996,
ovvero per individuare la corretta soglia di legge alla quale comparare il tasso pattuito. Trattasi di contestazione che l'appellante ha, però, dichiarato di non voler svolgere.
L'appello muove, inoltre, dall'indimostrato presupposto che, stipulando un mutuo a SAL, avrebbe corrisposto interessi e prestato garanzie inferiori Pt_1
a quelle contrattualmente stabilite. Invero, la regolamentazione del rapporto è
Contr rimessa alla volontà delle parti, sicché la avrebbe comunque potuto condizionare l'erogazione del credito alla corresponsione di un tasso di interesse ed alla prestazione di garanzie analoghe a quelle pattuite.
pagina 14 di 19 Sotto un altro profilo si evidenzia che la diversa forma contrattuale non ha avuto riflessi sulla disponibilità finanziaria della cliente che, da quel che è dato comprendere, ha comunque usufruito di tutte le somme necessarie per l'edificazione degli immobili nei terreni siti nel Comune di Fiesso d'Artico.
Le prove testimoniali di cui ha chiesto l'assunzione non potrebbero Pt_1
mutare le conclusioni cui si è giunti.
Infatti, con il capitolo n. 1 l'appellante ha chiesto di provare di essersi rivolta a per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione CP_1
dell'operazione di costruzione e vendita di appartamenti sui terreni edificabili siti in Fiesso d'Astico. Trattasi di circostanza pacifica e del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento del gravame.
Invece, con il capitolo n. 2 ha chiesto di provare che in occasione degli Pt_1
incontri che hanno preceduto la concessione dei finanziamenti l'istituto di credito aveva consigliato la formula dell'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria. Pertanto, il capitolo è inidoneo a far emergere gli artifizi o raggiri che secondo l'appellante sarebbero stati posti in essere dalla come pure le condotte di “costrizione” asseritamente subite (osserva CP_1
comunque il Collegio che le pressioni asseritamente subite da CP_1
ancorché fossero dimostrate risulterebbero del tutto irrilevanti in mancanza di domande di annullamento dei contratti per violenza fisica o morale).
Non vi è stata, pertanto, alcuna condotta illecita da parte dell'istituto di credito.
Significativamente non ha neppure indicato e quantificato il pregiudizio Pt_1
che le sarebbe derivato da tale imposizione contrattuale, limitandosi ad un generico riferimento alla “irragionevole moltiplicazione di costi ed oneri a tutto
pagina 15 di 19 Contr svantaggio della cliente” ed alla pretesa da parte della di “spropositate
garanzie personali e reali che altrimenti non avrebbe di certo potuto ottenere
con la semplice sottoscrizione di un contratto di mutuo a SAL”
Il motivo è, pertanto, respinto.
*****
5.2.1 La finalità di estinguere una preesistente passività non è di per sé illecita,
non essendo l'apertura di credito un mutuo di scopo (e - va aggiunto – che,
come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità , neppure il mutuo fondiario lo è).
Peraltro, l'appellante trascura di considerare che, senza la messa a disposizione delle somme, le passività maturate sul conto corrente n. 78259 e sul conto gestione n. 78153 avrebbero prodotto ulteriori interessi (di importo certo non trascurabile, visto l'ammontare dell'esposizione così estinta, pari ad Euro
570.196,37). ha, quindi, tratto un vantaggio dalla stipula del contratto di Pt_1
credito, risultando indimostrato l'assunto secondo cui sarebbe stata “indotta a
concludere una complessa ed onerosa operazione totalmente squilibrata a tutto
vantaggio della Banca che, diversamente, non avrebbe concluso”
5.2.2. Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità per assenza di causa in quanto il contratto ha comunque assolto alla funzione di concedere alla cliente i finanziamenti necessari per la costruzione degli immobili.
La circostanza che l'appellante non potesse disporre liberamente delle somme messe formalmente a disposizione della (pari ad Euro 1.430.000,00) CP_1
potrebbe al più rilevare nell'ipotesi, diversa da quella di cui è causa, nella quale avesse voluto utilizzare il denaro in altre operazioni che le avrebbero Pt_1
pagina 16 di 19 consentito di conseguire maggiori ricavi e la le avesse impedito tale CP_1
utilizzo.
Le doglianze dell'appellante sono, pertanto, del tutto inconsistenti, ferma la circoscritta rilevanza anche in astratto del gravame proposto, dal momento che la declaratoria di nullità del contratto per assenza di causa non avrebbe fatto venir meno l'obbligo di restituire le somme mutuate e di corrispondere gli interessi legali.
5.2.3 La domanda di nullità per illiceità della causa risulta infondata già sulla base delle allegazioni della parte appellante, che ha lamentato la violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e delle regole di condotta da parte della che non l'avrebbe adeguatamente informata della tipologia di CP_1
finanziamento più adeguata all'intera operazione immobiliare che stava per intraprendere ed avrebbe preteso spropositate garanzie reali e personali.
Le contestazioni di non attengono, pertanto, ai requisiti strutturali del Pt_1
contratto, ma a violazioni delle obbligazioni gravanti sull'istituto di credito foriere al più di responsabilità risarcitoria.
*****
5.3 Il terzo motivo ripropone la questione dell'omessa qualificazione dell'operazione come mutuo a SAL. E', pertanto, sufficiente richiamare le considerazioni precedentemente svolte.
*****
5.4 Il quarto motivo è infondato in quanto la violazione del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del mutuo (ammesso che l'operazione pagina 17 di 19 possa essere così riqualificata), ritenendo il Collegio condivisibile quanto deciso dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022.
*****
5.5 Il quinto motivo va respinto in quanto, come condivisibilmente argomentato
Par dal Tribunale sulla base di quanto statuito da Cass. n. 39169/2011, l' non è
un elemento del contratto, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che assolve ad una funzione meramente informativa, la cui mancanza od inesatta indicazione può al più comportare conseguenze di natura risarcitoria.
Posto che non ha neppure allegato di avere stipulato il contratto sulla base Pt_1
della rappresentazione di costi inferiori a quelli effettivi, la questione circa la mancanza dell'ISC (pur necessario per le aperture di credito in base a quanto previsto dalla delibera CICR n. 10688 del 4.3.2003) risulta priva di rilievo.
*****
5.6. I capitoli di prova oggetto del sesto motivo non vanno ammessi per le ragioni precedentemente esposte.
Attesa, inoltre, l'infondatezza dei precedenti motivi di gravame non occorre disporre C.T.U. per la rideterminazione del credito della CP_1
*****
6.1 Respinto l'appello, va condannata alla rifusione delle spese del Pt_1
Contr grado d'appello della che vengono liquidate, in ragione della semplicità
delle questioni trattate, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria.
pagina 18 di 19 6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso le sentenze n. 1361/2022 e n.
[...]
1165/23023 pronunciate rispettivamente il 9.7.2022 ed il 26.5.2023 dal
Tribunale di PA, lo rigetta e :
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado dell'appellata, che liquida in Euro 9.256,00 per compenso oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
. di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 11/07/2023 al n.
1293/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Dolo, Parte_1 P.IVA_1
frazione Sambruson (VE), via n. Copernico n. 6, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Romolo Bugaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
PA, via Trieste n. 49, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 19
Controparte_1
(C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2
legale in Cartura (PD), via Roma n. 15, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
Luca Filipponi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazzale
Stazione n. 6, PA, come da procura generale alle liti a rogito notaio dott.ssa di Conselve in data 25.6.2015 rep. 27.139 e racc. 14.534 Persona_1
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.01.2025 , sulla base delle le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi
d'appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza non definitiva del
Tribunale di PA n. 1361/2022 emessa in data 9.7.2022 e comunicata alle
parti in data 12.7.2022, nonché la sentenza definitiva del Tribunale di PA n.
1165/2023 emessa in data 26.5.2023, depositata in data 5.6.2023 e notificata in
pari data, entrambe pronunciate nella causa civile n. 1588/2019 R.G., e per
l'effetto, in accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado 1. Accertare
e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia integrale dei contratti
di conto corrente n. 78153 (di “gestione”), n. 108008, dei conti correnti
ipotecari n. 84775 e n. 97679, dei contratti di apertura di credito del 6.8.2008 e
pagina 2 di 19 del 11.06.2012 e delle successive modifiche nonché di ogni atto e contratto ad
essi strettamente correlati, quali, tra gli altri, le garanzie sia reali che personali
prestate, intrattenuti da con la convenuta per violazione degli Parte_1 CP_1
artt. 1418 c.c, anche per mancanza e/o per illiceità della causa ex art.1343 c.c.,
dell'art. 1439 c.c, degli artt. 116 e 117 del Testo Unico Bancario nonché, più in
generale, delle comuni regole di buona fede e correttezza imposte
dall'ordinamento nella fase precontrattuale, al momento della conclusione e
nella successiva esecuzione del contratto (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375
del c.c.) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in esecuzione
degli stessi, per qualsivoglia titolo e/o ragione e dunque, condannare la
convenuta alla restituzione di quanto indebitamene corrisposto in esecuzione
degli stessi e pari alla complessiva somma di € 558.131,71 ovvero alla diversa
somma, anche maggiore che verrà accertata all'esito del presente giudizio,
anche a titolo di risarcimento del danno oltre ad interessi dal dovuto al saldo ai
sensi dell'art. 1284, comma 4^ e rivalutazione come per legge;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia integrale
del contratto di apertura di credito ipotecario del 6.08.2008 a rogito del Notaio
Dott. (n. 13870 Rep. e n. 9756 Racc.), e dei successivi atti Persona_2
modifica del 11.06.2012 a rogito del Notaio Dott. (n. 17822 Rep. Persona_2
e n. 13210 Racc.), del 31.5.2013 (n. 18992 Rep. e n. 14205 di Racc.), del
26.10.2015 (n. 22450 Rep. e n. 17217 di Racc.), del relativo contratto di conto
corrente nonché delle garanzie sia reali che personali ad essi collegate, nonché
di ogni atto e contratto conseguente, in conseguenza alla violazione del limite di
finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB e/o per la mancata previsione
pagina 3 di 19 dell'indicatore sintetico di costo (ISC) e, dunque, per violazione delle norme
sulla trasparenza bancaria, meglio precisate in premessa nonché dell'art. 117
TUB e dell'art. 1418 c.c., e per l'effetto, disporre che il medesimo contratto ed
ogni atto e contratto conseguente sia derubricato a contratto a titolo gratuito ex
art.1815 II comma c.c. e che nulla è dovuto dall'attrice a titolo di interessi,
spese e commissioni;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di
quanto indebitamene corrisposto in esecuzione degli stessi e pari alla
complessiva somma di € 449.378,23 ovvero alla diversa somma, anche maggiore
che verrà accertata all'esito del presente giudizio, anche a titolo di risarcimento
del danno, ad interessi dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 1284, comma 4^ e
rivalutazione come per legge;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i contratti
di apertura di credito del 6.08.2008 (e successive modifiche) dell'11.06.2012 (e
successive modifiche), i relativi contratti di conto corrente (ivi compreso il conto
di gestione n. 78153 e n. 108008) non fossero ritenuti radicalmente nulli e/o
annullabili e/o inefficaci, per violazione degli artt. 1418, anche per mancanza
e/o illiceità della causa e dell'art. 1439 c.c, riqualificare l'intera operazione
quale contratto di mutuo a SAL e, per l'effetto, accertare e dichiarare la minor
somma dovuta per interessi, commissioni e spese in esecuzione di tale tipologia
contrattuale e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1
quanto illegittimamente corrisposto da nella somma che verrà Parte_1
accertata in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno, mediante
l'espletamento di una consulenza tecnica, oltre interessi ex art. 1284, 4^ c.c e
rivalutazione come per legge;
pagina 4 di 19 IN OGNI CASO Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta CP_1
in ordine ad ogni danno e pregiudizio subito dalla Società attrice in
conseguenza del contegno tenuto dall'Istituto di credito sia nella fase
precontrattuale che al momento della sottoscrizione, esecuzione ed estinzione
dei rapporti bancari descritti in premessa per la violazione delle norme sulla
trasparenza bancaria, degli artt. 116 e 117 del Testo Unico Bancario nonché,
più in generale, delle comuni regole di buona fede e correttezza imposte
dall'ordinamento (ex artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 del c.c.) e, per l'effetto,
condannare la stessa al pagamento in favore di della somma complessiva Pt_1
di € 558.131,71 ovvero alla diversa somma, anche maggiore che verrà accertata
all'esito del presente giudizio oltre ad interessi dal dovuto al saldo ai sensi
dell'art. 1284, comma 4^ c.c e rivalutazione come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione della CTU contabile al fine
di rideterminare l'esatto dare – avere tra le parti e, dunque, rideterminare
l'esatto saldo finale dei rapporti bancari oggetto di causa (tenuto conto della
circostanza pacifica e non contestata che il conto corrente ipotecario n. 84775
veniva estinto con il pagamento in favore della della somma di € CP_1
117.917,90- cfr. doc. 17 fascicolo di parte attrice) in conseguenza delle eccepite
ragioni di invalidità e/o inefficacia nonché per effetto della riqualificazione
dell'intera operazione finanziaria, oggetto del giudizio, in un contratto di mutuo
a Sal con conseguente espunzione di tutte le voci di costo (per tassi, spese e
commissioni) non compatibili con detta tipologia contrattuale e con
applicazione dei tassi di interesse previsti dalla legge per i contratti di mutuo
ipotecario, ovvero, in via subordinata, con l'applicazione dei tassi sostitutivi
pagina 5 di 19 previsti dalla legge anche ai sensi dell'art. 117 TUB. Si chiede altresì di essere
ammessi alla prova per testi ex art. 356 C.p.c. in merito ai seguenti capitoli di
prova, di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. depositata da
parte Attrice nel corso del procedimento di prime cure e non ammessi, e che di
seguito si ritrascrivono:
1) Vero che per realizzare l'operazione immobiliare di costruzione e vendita di
appartamenti sui terreni edificabili siti in Fiesso d'Artico (VE), la società Pt_1
si rivolgeva, negli anni a cavallo tra il 2006 ed il 2008, alla Banca
[...]
convenuta, all'epoca denominata Banca del Veneziano – Banca di Credito
Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., per ottenere dalla stessa un
finanziamento teso al sostenimento dei costi e delle spese dell'operazione.
2) Vero che in occasione degli incontri prodromici alla delibera da parte della
Banca della concessione dei finanziamenti veniva consigliato alla società Pt_1
la formula dell'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia
[...]
ipotecaria.
IN OGNI CASO:
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado e con
refusione delle spese di CTU.
Si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Ci si oppone, in ogni caso, ad
ogni istanza istruttoria avversaria, poiché inammissibile ed infondata. Nella
denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova
contraria con i testi indicati
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 6 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Compensi di causa interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 08.03.2019 conveniva Parte_2
in giudizio avanti il Tribunale di PA
[...]
, chiedendo, previa Controparte_2
riqualificazione dell'intera operazione in contratto di mutuo a SAL, di:
- accertare e far dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia integrale dei conti correnti ipotecari n. 84775 e 97679, dei contratti di apertura di credito del 6.8.2008 e dell'11.6.2012 e delle successive modifiche per violazione degli artt. 1418, 1343 e 1439 c.c. nonché degli artt. 116 e 117 TUB e più in generale delle comuni regole di buona fede e correttezza;
- accertare e far dichiarare la nullità integrale del contratto di apertura di credito ipotecario del 6.8.2008 e del relativo contratto di conto corrente per violazione del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB e/o per la mancata previsione dell'indicatore sintetico di costo;
- accertare e far dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente n. 78153 per violazione della normativa antiusura e conseguentemente disporre la gratuità del contratto medesimo;
- accertare l'applicazione di tassi e condizioni in concreto usurari e per l'effetto applicare l'art. 1815 c.c.;
pagina 7 di 19 - accertare e far dichiarare che nulla era dovuto a titolo di interessi, spese e commissioni e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1
quanto indebitamente applicato.
L'attrice chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità della per i CP_1
danni subiti in conseguenza della violazione degli artt. 116 e 117 TUB e delle comuni regole di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375
c.c.)
1.2 Si costituiva la che chiedeva il rigetto di tutte le domande. CP_1
1.3 Disposta C.T.U. contabile ed escussi alcuni dei testi indicati dall'attrice, il
Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1361/2022 del 9.7.2022, rigettava tutte le domande proposte fatta salva quella di nullità per violazione del limite di finanziabilità per la quale rimetteva la causa in istruttoria in attesa della sentenza delle Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulle conseguenze della violazione dell'art. 38 TUB.
1.4 Trattenuta nuovamente la causa in decisione a seguito del pronunciamento di legittimità, il Tribunale con sentenza n. 1165/2023 definiva il giudizio,
rigettando anche la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità
Contr e condannava alla rifusione della metà delle spese della , che Pt_1
venivano compensate per la residua frazione, ponendo a suo carico in via definitiva le spese di C.T.U.
1.5 Il Tribunale:
- riteneva infondata la domanda di responsabilità per violazione delle comuni regole di buona fede e correttezza in quanto non era stato “ricostruito che cosa
avesse chiesto all'istituto di credito, come si sia svolta la trattativa tra le Pt_1
pagina 8 di 19 parti, quali fossero le richieste di garanzia della banca e quali eventualmente le
controproposte di ” non avendo l'attrice dedotto “quali informazioni nella Pt_1
fase precontrattuale siano state rese in ordine all'operazione di credito ed ancor
prima quali informazioni avesse chiesto”; Pt_1
- respingeva la domanda di annullamento per dolo dei contratti non essendo noto come si fosse formata la volontà contrattuale delle parti;
- respingeva le domande di nullità per violazione dell'art. 1418 c,c, anche in relazione all'art. 1343 c.c., in quanto non era neppure indicata la norma imperativa che sarebbe stata violata dalla complessiva operazione di credito, non era configurabile alcuna violazione dell'ordine pubblico e del buon costume, la causa sussisteva in quanto il contratto di apertura di credito aveva svolto la sua funzione con l'erogazione delle somme alla società;
- osservava che la cliente, una volta ottenuta la somma, avrebbe al più avuto titolo per dolersi dell'impossibilità di utilizzare in concreto il finanziamento, ma tale inadempimento non era stato neppure dedotto;
- non riteneva possibile operare la riqualificazione contrattuale in quanto l'adozione dello schema dell'apertura di credito era riconducibile ad una scelta delle parti, come confermato dalla stessa attrice che aveva – sia pure senza prove
– sostenuto l'imposizione da parte della e riteneva generica la lamentela CP_1
circa la minor somma che avrebbe pagato con la stipula di un mutuo Pt_1
(dovendo altresì considerarsi che anche nel mutuo gli interessi sono oggetto di pattuizione contrattuale e non sono prestabiliti per legge);
- evidenziava che l'individuazione dell'effettivo schema negoziale poteva sì
assumere rilievo ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile alla pagina 9 di 19 fattispecie concreta, ma tuttavia che l'attrice si era limitata a denunciare il superamento della soglia usuraria con riferimento al conto corrente operativo n.
78153, dando espressamente atto di non voler chiedere la verifica dell'usura sui due conti ipotecari perché gli interessi erano stati “sterilizzati”;
- riteneva, sulla scorta degli esiti della C.T.U., infondata le contestazioni circa l'usurarietà dei tassi addebitati sul conto corrente n. 78153, avendo il c.t.u. dott.
accertato che il tasso soglia non era mai stato superato;
Per_3
Par
- rilevava che la mancata indicazione dell' , effettivamente riscontrata, non produceva conseguenze invalidanti secondo quanto indicato da Cass. n.
39169/2021;
- la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38,
comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 era infondata per le considerazioni espresse dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022 confermata dalle successive pronunce (Cass n. 6907/2023 e 7979/2023).
*****
2.1.1 Avverso la sentenza del Tribunale di PA proponeva appello
[...]
che con il primo motivo lamentava violazione e/o falsa Parte_2
applicazione degli artt. 116, 117 TUB e 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 C.C. in quanto, come emerso dalle deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, l'effettiva finalità dell'operazione posta in essere era stata per la
[...] CP_1
quella di utilizzare formalmente un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (con costi maggiori per interessi, commissioni e spese) per porre in essere un'operazione molto diversa e tipicamente riconducibile ad un mutuo a SAL.
pagina 10 di 19 Il Tribunale non aveva correttamente interpretato i presupposti di fatto e di diritto emersi nel corso dell'istruttoria, suffragati dalla documentazione dimessa in causa, posto che la Banca non l'aveva informata adeguatamente relativamente all'operazione che stava per intraprendere, le aveva imposto –
anche facendo leva sulla pregressa esposizione debitoria - la sottoscrizione di numerosi contratti bancari con irragionevole moltiplicazione di costi ed oneri,
aveva preteso spropositate garanzie personali e reali che altrimenti non avrebbe potuto ottenere e deciso, a propria totale discrezionalità, la restituzione immediata delle somme erogate.
Quanto accaduto nella fase precontrattuale avrebbe potuto essere chiarito laddove il Tribunale avesse ammesso i capitoli di prova testimoniale al riguardo formulati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. con decisione di cui sollecitava la riforma.
2.1.2 Nella seconda parte del motivo, deduceva l'anomala condotta tenuta dalla anche nella fase esecutiva del rapporto dal momento che non aveva CP_1
“potuto utilizzare l'apertura di credito secondo lo schema tipico del contratto”.
2.2.1 Con il secondo motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1343 e 1439 c.c. innanzitutto perché era stata indotta a “concludere
una complessa ed onerosa operazione totalmente squilibrata a tutto vantaggio
della Banca che, diversamente, non avrebbe concluso”. Inoltre, la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 5.8.23008 aveva avuto l'ulteriore finalità,
difforme da quella tipica, di estinguere la passività maturata sul conto corrente n.
78259, chiuso il 31.10.2007 con un giro-fondi di Euro 570.296,57. Precisava al riguardo l'appellante che l'apertura di credito aveva avuto l'effetto di estinguere pagina 11 di 19 la passività maturata sul predetto conto corrente e poi sul conto di gestione
78153 che precisava essere “esposizione comunque derivante dall'acquisto del
terreno di Fiesso d'Artico e ciò ad ulteriore conferma della finalità a cui era
destinata l'operazione finanziaria nel suo complesso”.
Chiedeva, pertanto, previa ammissione delle prove capitolate sul punto e non ammesse, la riforma della sentenza nella parte in cui non riconosceva la sussistenza di un vizio del consenso.
2.2.2 Nella seconda parte del motivo lamentava l'erroneo rigetto della domanda di nullità per difetto di causa in quanto non poteva disporre in alcun modo delle somme astrattamente messe a disposizione della con le aperture di credito CP_1
ipotecarie (Euro 1.450.000,00), potendo beneficiare solo di parziali erogazioni specularmente corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori. Da qui il suo diritto di “vedersi restituire tutto quanto corrisposto in esecuzione” dei contratti stipulati.
2.3.3 Nella terza parte del motivo criticava il rigetto della domanda di nullità per illiceità della causa perché le regole di buona fede e correttezza violate dalla
Banca (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c.) “costituiscono un principio di
ordine pubblico portante del nostro ordinamento e comportano un dovere
inderogabile di solidarietà di rango costituzionale (art. 2)”. Precisava al
Contr riguardo che la era incorsa nella violazione delle regole di condotta sin dal momento della concessione dell'apertura di credito in quanto non l'aveva informata adeguatamente in ordine alla tipologia di finanziamento più adeguata all'intera operazione immobiliare, aveva preteso spropositate garanzie personali e reali “che altrimenti non avrebbe di certo potuto ottenere con la semplice
pagina 12 di 19 sottoscrizione di un contratto di mutuo” e preteso “a propria totale
discrezionalità la restituzione immediata delle somme erogate”
2.3 Con il terzo motivo criticava l'omessa riqualificazione dell'intera operazione quale contratto di mutuo a SAL, che il Tribunale aveva ritenuto rilevante ai soli fini delle verifiche del rispetto della legge n. 108 del 1996, mentre l'adozione di una forma contrattuale diversa da quella che avrebbe dovuto essere impiegata
“comporta l'applicazione di una serie di costi ed oneri che, anche se contenuti
entro le soglie previste ex art. 1815, secondo comma CC, comportano in ogni
caso un esborso illegittimo e non dovuto per il cliente che ha subito
l'imposizione di una certa tipologia contrattuale (nel caso di specie di
un'apertura di credito anziché di un mutuo a SAL)”
2.4 Con il quarto motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt. 38 e 117 TUB e dell'art. 1418 c.c. in ordine alle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario (somme erogate pari ad Euro 1.150.000,00 a fronte dell'acquisto di un immobile del valore di Euro 481.000,00). In forza della nullità del contratto sussisteva il diritto a ripetere la somma di Euro 416.784,15, data dalla somma di quanto pagato per l'estinzione del conto – Euro 117.917,90 - e dalla differenza
(Euro 307.186,21) rispetto alla minor somma (Euro 189.268,31) dovuta alla in forza della rideterminazione del saldo del rapporto effettuata dal C.T.U. CP_1
al tasso legale.
2.5 Con il quinto motivo lamentava violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 117 TUB circa la nullità e/o l'invalidità del contratto per mancata previsione dell' Pt_3
pagina 13 di 19 2.6 Con il sesto motivo riproponeva le istanze istruttorie non ammesse (capitoli 1
e 2 della memoria istruttoria e C.T.U. contabile per la rideterminazione del rapporto di dare/avere in ragione della nullità dell'operazione negoziale).
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva la reiezione del gravame. CP_1
4. La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 16.01.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 14.12.2023 del C.I.
*****
5.1 Il primo motivo è destituito di fondamento in quanto l'eventuale svolgimento del rapporto in modo differente rispetto alla forma contrattuale apparentemente scelta può condurre al più ad una riqualificazione del contratto (ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. secondo cui rileva la condotta, anche successiva alla stipula del contratto, delle parti contraenti) e non ad una violazione di legge.
Come già osservato dal Tribunale, la diversa qualificazione del contratto può
risultare determinante nelle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996,
ovvero per individuare la corretta soglia di legge alla quale comparare il tasso pattuito. Trattasi di contestazione che l'appellante ha, però, dichiarato di non voler svolgere.
L'appello muove, inoltre, dall'indimostrato presupposto che, stipulando un mutuo a SAL, avrebbe corrisposto interessi e prestato garanzie inferiori Pt_1
a quelle contrattualmente stabilite. Invero, la regolamentazione del rapporto è
Contr rimessa alla volontà delle parti, sicché la avrebbe comunque potuto condizionare l'erogazione del credito alla corresponsione di un tasso di interesse ed alla prestazione di garanzie analoghe a quelle pattuite.
pagina 14 di 19 Sotto un altro profilo si evidenzia che la diversa forma contrattuale non ha avuto riflessi sulla disponibilità finanziaria della cliente che, da quel che è dato comprendere, ha comunque usufruito di tutte le somme necessarie per l'edificazione degli immobili nei terreni siti nel Comune di Fiesso d'Artico.
Le prove testimoniali di cui ha chiesto l'assunzione non potrebbero Pt_1
mutare le conclusioni cui si è giunti.
Infatti, con il capitolo n. 1 l'appellante ha chiesto di provare di essersi rivolta a per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione CP_1
dell'operazione di costruzione e vendita di appartamenti sui terreni edificabili siti in Fiesso d'Astico. Trattasi di circostanza pacifica e del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento del gravame.
Invece, con il capitolo n. 2 ha chiesto di provare che in occasione degli Pt_1
incontri che hanno preceduto la concessione dei finanziamenti l'istituto di credito aveva consigliato la formula dell'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria. Pertanto, il capitolo è inidoneo a far emergere gli artifizi o raggiri che secondo l'appellante sarebbero stati posti in essere dalla come pure le condotte di “costrizione” asseritamente subite (osserva CP_1
comunque il Collegio che le pressioni asseritamente subite da CP_1
ancorché fossero dimostrate risulterebbero del tutto irrilevanti in mancanza di domande di annullamento dei contratti per violenza fisica o morale).
Non vi è stata, pertanto, alcuna condotta illecita da parte dell'istituto di credito.
Significativamente non ha neppure indicato e quantificato il pregiudizio Pt_1
che le sarebbe derivato da tale imposizione contrattuale, limitandosi ad un generico riferimento alla “irragionevole moltiplicazione di costi ed oneri a tutto
pagina 15 di 19 Contr svantaggio della cliente” ed alla pretesa da parte della di “spropositate
garanzie personali e reali che altrimenti non avrebbe di certo potuto ottenere
con la semplice sottoscrizione di un contratto di mutuo a SAL”
Il motivo è, pertanto, respinto.
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5.2.1 La finalità di estinguere una preesistente passività non è di per sé illecita,
non essendo l'apertura di credito un mutuo di scopo (e - va aggiunto – che,
come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità , neppure il mutuo fondiario lo è).
Peraltro, l'appellante trascura di considerare che, senza la messa a disposizione delle somme, le passività maturate sul conto corrente n. 78259 e sul conto gestione n. 78153 avrebbero prodotto ulteriori interessi (di importo certo non trascurabile, visto l'ammontare dell'esposizione così estinta, pari ad Euro
570.196,37). ha, quindi, tratto un vantaggio dalla stipula del contratto di Pt_1
credito, risultando indimostrato l'assunto secondo cui sarebbe stata “indotta a
concludere una complessa ed onerosa operazione totalmente squilibrata a tutto
vantaggio della Banca che, diversamente, non avrebbe concluso”
5.2.2. Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità per assenza di causa in quanto il contratto ha comunque assolto alla funzione di concedere alla cliente i finanziamenti necessari per la costruzione degli immobili.
La circostanza che l'appellante non potesse disporre liberamente delle somme messe formalmente a disposizione della (pari ad Euro 1.430.000,00) CP_1
potrebbe al più rilevare nell'ipotesi, diversa da quella di cui è causa, nella quale avesse voluto utilizzare il denaro in altre operazioni che le avrebbero Pt_1
pagina 16 di 19 consentito di conseguire maggiori ricavi e la le avesse impedito tale CP_1
utilizzo.
Le doglianze dell'appellante sono, pertanto, del tutto inconsistenti, ferma la circoscritta rilevanza anche in astratto del gravame proposto, dal momento che la declaratoria di nullità del contratto per assenza di causa non avrebbe fatto venir meno l'obbligo di restituire le somme mutuate e di corrispondere gli interessi legali.
5.2.3 La domanda di nullità per illiceità della causa risulta infondata già sulla base delle allegazioni della parte appellante, che ha lamentato la violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e delle regole di condotta da parte della che non l'avrebbe adeguatamente informata della tipologia di CP_1
finanziamento più adeguata all'intera operazione immobiliare che stava per intraprendere ed avrebbe preteso spropositate garanzie reali e personali.
Le contestazioni di non attengono, pertanto, ai requisiti strutturali del Pt_1
contratto, ma a violazioni delle obbligazioni gravanti sull'istituto di credito foriere al più di responsabilità risarcitoria.
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5.3 Il terzo motivo ripropone la questione dell'omessa qualificazione dell'operazione come mutuo a SAL. E', pertanto, sufficiente richiamare le considerazioni precedentemente svolte.
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5.4 Il quarto motivo è infondato in quanto la violazione del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del mutuo (ammesso che l'operazione pagina 17 di 19 possa essere così riqualificata), ritenendo il Collegio condivisibile quanto deciso dalle SS.UU. con la sentenza n. 33719/2022.
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5.5 Il quinto motivo va respinto in quanto, come condivisibilmente argomentato
Par dal Tribunale sulla base di quanto statuito da Cass. n. 39169/2011, l' non è
un elemento del contratto, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che assolve ad una funzione meramente informativa, la cui mancanza od inesatta indicazione può al più comportare conseguenze di natura risarcitoria.
Posto che non ha neppure allegato di avere stipulato il contratto sulla base Pt_1
della rappresentazione di costi inferiori a quelli effettivi, la questione circa la mancanza dell'ISC (pur necessario per le aperture di credito in base a quanto previsto dalla delibera CICR n. 10688 del 4.3.2003) risulta priva di rilievo.
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5.6. I capitoli di prova oggetto del sesto motivo non vanno ammessi per le ragioni precedentemente esposte.
Attesa, inoltre, l'infondatezza dei precedenti motivi di gravame non occorre disporre C.T.U. per la rideterminazione del credito della CP_1
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6.1 Respinto l'appello, va condannata alla rifusione delle spese del Pt_1
Contr grado d'appello della che vengono liquidate, in ragione della semplicità
delle questioni trattate, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria.
pagina 18 di 19 6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso le sentenze n. 1361/2022 e n.
[...]
1165/23023 pronunciate rispettivamente il 9.7.2022 ed il 26.5.2023 dal
Tribunale di PA, lo rigetta e :
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado dell'appellata, che liquida in Euro 9.256,00 per compenso oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
. di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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