Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n° 540/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'1 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 540/23 R.G.L. e vertente
TRA
(di seguito ), con sede in Roma, Via Parte_1 Pt_2
Grezar 14 (c.f. e p.i. ) subentrata a titolo universale nei rapporti giu- P.IVA_1 ridici attivi e passivi, anche processuali, di in persona Controparte_1 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare
Valeria 81 presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato (c.f. fax C.F._1
0908967133, pec che la rappresenta e difende – Email_1 appellante, appellata incidentale
CONTRO
(c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma via Ciro il grande 21, in persona del Presidente, in proprio e quale mandatario della rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Maria Cammaroto, c.f. fax 090 5724777, pec C.F._2 E
, ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_2 del presente giudizio, in Messina, via Armeria, 1, presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto – appellato, appellante incidentale
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 C.F._3 elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Via Vittorio Veneto 26, presso lo studio dell'avv. Andrea Calderone, che lo rappresenta e difende (c.f. , C.F._4 pec – fax 090931980) -Appellato Email_4
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento - appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Messina n° 152 pubblicata in data 31 gennaio 2023
CONCLUSIONI
AdER: - riformare la sentenza impugnata dichiarando validamente interrotta la prescrizione dei crediti contributivi e conseguentemente rigettare l'opposizione e
condannare al pagamento delle spese del primo grado. Con vittoria di spese CP_4
e compensi del presente grado.
in riforma della sentenza appellata, ritenendo la concorrente legittimazione CP_2 passiva di , accogliere l'appello proposto da quest'ultima con il favore delle Pt_2 spese per entrambi i gradi. In accoglimento dell'appello incidentale riformare la CP_ pronuncia nella parte in cui condanna l' alle spese di lite decretandone il favore, CP_
o in subordine, la compensazione nei confronti dell'
: In via preliminare dichiarare inammissibili gli appelli principale e CP_4
incidentale dichiarando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nel merito, rigettare gli appelli e confermare la sentenza impugnata. Vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 18 aprile 2016,
[...]
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento 295 2016 900 CP_4
025534 notificata il 29 marzo 2016, limitatamente ai crediti portati da quattro car- CP_ telle per contributi inevasi per complessivi 81.761,61 euro. L'azione veniva proposta nei confronti di (agente della riscossione), cui è Controparte_1 subentrata in corso di causa che si co- Controparte_5 stituiva negando la propria legittimazione passiva e chiedendo l'autorizzazione a CP_ chiamare in causa l concessa all'udienza del 14 marzo 2017. Anche l'istituto si costituiva in esito alla chiamata in causa.
Con sentenza n° 152 pubblicata il 31 gennaio 2023 il tribunale ha accolto il ricorso condannando in solido i convenuti a rimborsare le spese al . CP_4
ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 luglio 2023. Nella Pt_2 CP_ resistenza sia dell che propone incidentale, sia del , acquisiti documenti, CP_4 depositate note di trattazione scritta entro l'1 aprile 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale non sono strutturati secondo il modello sug- gerito dal legislatore, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coe- renza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o rical- chino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza n° 540/23 R.G.L.
da riformare argomentando il proprio dissenso.
Con le note di trattazione scritta del 25 novembre 2024 il ha poi inammis- CP_4 sibilmente introdotto questione nuova, eccependo l'improcedibilità dell'appello "per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata" in quanto, "ben- chè in formato digitale, è priva dell'attestazione di autenticità". La mancata attesta- zione non è peraltro motivo di improcedibilità nemmeno per le copie non native digitali (Cass. SS.UU. 8312/2019) e l'appellato principale si guarda comunque bene dal contestare la conformità, limitandosi all'eccezione formalistica, manifestamente strumentale. Si deve pertanto entrare nel merito. CP_ Puleio argomenta che l'incidentale tardivo dell non può intaccare il capo di sentenza relativo alle spese in quanto l'interesse ad impugnarlo preesisteva all'im- pugnazione proposta da . La questione va valutata infra. Pt_2
1- ha basato l'opposizione sui seguenti motivi: CP_4
- omessa notifica delle cartelle sulle quali l'intimazione si basa;
- prescrizione quinquennale dalla data dell'eventuale notifica delle cartelle;
- inesistenza dei debiti, smentiti dall'emissione del DURC nel 2015;
- assenza dell'avvertimento relativo alla possibilità di ricorrere a un piano bonario di composizione, in analogia con il precetto (art. 480 comma 2 c.p.c.);
- illegittimità costituzionale dell'art. 50 comma 2 T.U. 602/1973 perché prevede un termine ad adempiere inferiore a quello previsto dall'art. 480 c.p.c.
Il tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nessuna delle quattro cartelle fosse stata seguita da ulteriori atti interruttivi e constatando che cia- scuna di esse era stata notificata ben oltre cinque anni prima rispetto all'intimazione oggetto di causa (29 marzo 2016), ed in particolare:
295 2007 00154026 01 il 13 settembre 2007;
295 2009 00145074 36 il 28 settembre 2009;
295 2009 00216110 20 ill 28 settembre 2009;
295 2010 00020960 60 il 10 marzo 2010.
Il Giudice a quo ha preso in esame alcune intimazioni di pagamento che
[...]
ha segnalato quali atti interruttivi, ma ha ritenuto non dimostrato che CP_6 gli avvisi di ricevimento prodotti dall'agente si riferissero a quelle intimazioni. Ha anche escluso l'efficacia interruttiva di due istanze di rateizzazione proposte dal
, perché non prodotte in atti e inoltre perché esse non costituirebbero ricogni- CP_4 zione di debito e risalirebbero rispettivamente al 20 gennaio 2009 e al 23 febbraio
2010, e dunque sempre oltre cinque anni prima del 29 marzo 2016.
2- evidenzia con l'atto di appello che gli avvisi di ricevimento delle intima- Pt_2 zioni intermedie recavano tutti il numero dell'atto, corrispondente a quello indicato nei fogli di interrogazione informatica anch'essi prodotti in giudizio. Aggiunge che, una volta dimostrato il pervenimento di un atto, vige la presunzione di cui all'art. n° 540/23 R.G.L.
1355 c.c. e pertanto sarebbe stato onere del dimostrare che i plichi contenes- CP_4 sero qualcosa di diverso.
evidenzia che, ai sensi dell'art. 43 comma 1 d.lg. 82/2005, i documenti Pt_2 degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su sup- porti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, e vanno disconosciuti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito ai sensi dell'art. 2712 c.c., richiamando Cass. sez. VI-L ord. 37542/2021 e i precedenti di legittimità ivi citati. CP_ L aderisce alla tesi di Pt_3
sostiene che avrebbe dovuto produrre copia integrale delle intima-
[...] Pt_2 zioni per consentire la verifica della corrispondenza con quanto a lui pervenuto, evidenziando che le interrogazioni informatiche sono meri atti interni formati uni- lateralmente da . Il rilievo è fuori fuoco, perché dette interrogazioni non rile- Pt_2 vano in questa sede quali atti interruttivi in sé, ma solo al fine di consentire la veri- fica del contenuto delle intimazioni, e in particolare del fatto che esse riguardassero proprio le cartelle. Una volta che negli avvisi di ricevimento sia indicato il numero dell'intimazione, la corrispondenza va presunta, sempre salvo contestazione speci- fica e puntuale che nel caso manca.
Più centratamente contesta che gli atti interruttivi siano a lui pervenuti. La CP_4 difesa è tuttavia documentalmente smentita dato che:
- l'intimazione 295 2012 902 3222784 è stata notificata a mezzo raccomandata in data 1 giugno 2012 mediante consegna alla moglie convivente;
- l'intimazione 295 2014 900 4162303 è stata notificata stesso mezzo, in data 2 gennaio 2014 mediante consegna a mani di addetto alla casa-ufficio-azienda
[...]
; Parte_4
- l'intimazione 295 2012 902 3223188 è stata notificata stesso mezzo, in data 1 giugno 2012 mediante consegna alla moglie convivente;
- l'intimazione 295 2014 900 4162505 è stata notificata stesso mezzo, in data 2 gennaio 2014 mediante consegna a mani di addetto alla casa-ufficio-azienda
[...]
; Parte_4
- l'intimazione 295 2012 902 3223190 è stata notificata stesso mezzo, in data 1 giugno 2012 mediante consegna alla moglie convivente;
- l'intimazione 295 2014 900 4162606 è stata notificata stesso mezzo, in data 1 settembre 2014 mediante consegna alla moglie convivente;
- l'intimazione 295 2012 902 0154802 è stata notificata stesso mezzo, in data 30 aprile 2012 a mani del destinatario;
n° 540/23 R.G.L.
- l'intimazione 295 2014 900 4162808 è stata notificata stesso mezzo, in data 1 settembre 2014 mediante consegna alla moglie convivente.
Anche sotto questo aspetto, le contestazioni del non assumono i contorni CP_4 di precisione richiesti dall'art. 2712 c.c. CP_
3- Con l'appello incidentale l contesta la condanna al rimborso delle spese pronunciata a suo carico sostenendo che l'eventuale conferma dell'annullamento dell'intimazione sia da ascrivere ad esclusiva responsabilità dell'agente della riscos- sione, che avrebbe tardivamente agito dopo la notifica delle cartelle. Aggiunge di non avere nemmeno legittimazione passiva rispetto all'oggetto della controversia perché l'eventuale prescrizione si sarebbe consumata interamente dopo l'iscrizione a ruolo. Chiede pertanto in ogni caso la riforma in punto di spese chiedendo di es- serne esonerato in ogni caso. CP_ L è di contro legittimato passivo, come sostiene in questa sede l'appellato principale. Si discetta infatti della prescrizione dei crediti dei quali l'istituto è tito- lare. L'interesse all'impugnazione in punto di spese nasce tuttavia anche in ragione CP_ del ricorso in appello di , perché in caso di accoglimento l dovrebbe in- Pt_2 tegralmente sopportare il peso della condanna alle spese che, allo stato, è invece condivisa con l'agente della riscossione.
4- ripropone in questa sede il motivo di opposizione, ritenuto assorbito, CP_4 consistente nell'avvenuto rilascio del DURC, che a suo dire prova che nessun debito contributivo sussisteva a suo carico. CP_ Il Durc prodotto in atti, emesso dall sede di Padova il 24 giugno 2015, con- tiene l'attestazione che la ditta con sede legale in via San Pio X – Controparte_4 CP_ Castelfranco Veneto, risulta regolare con il versamento dei contributi
I crediti oggetto di intimazione sono tuttavia riferiti a mod. 10 e somme aggiuntive CP_ dei quali si dichiara creditore l di Messina. Le parti sono state dunque invitate a dedurre su questa discrepanza. Sul punto non ha potuto che evidenziare la Pt_2 propria impossibilità a rispondere, mentre il ha dimostrato, producendo vi- CP_4 sura camerale storica in allegato alle note di trattazione del 31 marzo 2025, di avere trasferito la propria azienda dalla sede di Pace del Mela alla nuova sede di Castel- franco Veneto in data 10 giugno 2011, e dunque dopo rispetto ai periodi per i quali sono stati emessi i titoli impugnati.
Ne discende che, anche ove si potesse entrare nel merito dei crediti per cui è causa, superando il duplice ostacolo della carenza di legittimazione in capo ad e Pt_2 CP_ dell'omessa introduzione di appello incidentale sul punto da parte dell l'ap- pello sarebbe comunque infondato. CP_
5- La legittimazione dell in punto di spese è ovviamente incontestabile, ma proprio la circostanza che sia l'istituto e non il titolare della presunta obbli- Pt_2 gazione dal lato attivo comporta la sua responsabilità. L'appello di è invece Pt_2 n° 540/23 R.G.L.
fondato non solo perché questa ha dimostrato di avere diligentemente interrotto la prescrizione, ma soprattutto perché, come chiarito da Cass. SS.UU. 7514/2022, quando l'opposizione viene accolta per una questione attinente il merito della pre- tesa contributiva e non vizi della procedura esecutiva, la legittimazione passiva spetta solo all'ente titolare del credito.
In conclusione, l'appello di va accolto e va rigettato quello incidentale Pt_2 CP_ dell Fra dette parti sussistono evidenti giusti motivi per compensare le spese CP_ di lite, mentre l soccombente, deve rimborsare le spese di questo grado al Pu- leio, con liquidazione secondo minimi tariffari, data la relativa semplicità della con- troversia, in base allo scaglione corrispondente all'importo oggetto dell'intimazione CP_ opposta. L non ha nemmeno provato la fondatezza nel merito delle pretese e non è dunque possibile operare una compensazione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002, quando l'appello anche inci- dentale viene integralmente rigettato va dato atto dell'onere di pagamento di ulte- riore contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 da
[...] contro e nei confronti dell Controparte_5 Controparte_4 [...]
nonché sull'incidentale proposto da que- Controparte_2 st'ultimo anche quale mandatario di entrambi avverso la sentenza Parte_5 del Giudice del lavoro di Messina n° 152 pubblicata in data 31 gennaio 2023, acco- glie l'appello principale, rigetta l'incidentale e, in parziale riforma della sentenza CP_ impugnata, pone a carico del solo le spese del primo grado del giudizio. Con- CP_ danna l a rimborsare al le spese del secondo grado, liquidate in 7.160,00 CP_4 CP_ euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali, compensando le spese del doppio grado fra e . Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002 ai fini Pt_2 del contributo, se dovuto.
Messina 2 aprile 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)